Doc. IV-quater, n. 18-bis





Onorevoli Colleghi! - A nome dei membri della Giunta risultati in minoranza nella seduta del 28 luglio 2011, riferisco su una domanda di insindacabilità del deputato Elio Vittorio Belcastro, in relazione a un procedimento civile pendente presso il tribunale di Monza, iniziato su citazione per danni da Antonio Di Pietro.
La domanda del collega Belcastro, avanzata il 10 novembre 2010 è stata successivamente deferita alla Giunta per le autorizzazioni. Il collegio l'ha esaminata a partire dalla seduta del 9 febbraio 2011. In tale occasione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Regolamento della Camera il deputato Belcastro è stato ascoltato.
Nella seduta del 23 febbraio 2011 la Giunta ha deliberato di proporre ai colleghi Belcastro e Di Pietro una definizione stragiudiziale della questione. Mentre il collega Di Pietro si è mostrato disponibile a rinunciare all'azione civile se l'onorevole Belcastro avesse fatto una donazione alla comunità Exodus di Don Mazzi, il collega Belcastro invece ha rifiutato ogni ipotesi conciliativa.
Proseguito brevemente nella seduta del 20 luglio 2011, l'esame è venuto a conclusione in quella del 28 luglio 2011.
La valutazione complessiva della maggioranza formatasi presso la Giunta delle autorizzazioni è stata nel senso dell'insindacabilità. Si tratta di un orientamento aberrante che l'Assemblea deve rifiutare onde evitare alla Camera non solo il disdoro di una decisione talmente errata da apparire inverosimile ma anche precise responsabilità patrimoniali.
La vicenda oggetto del procedimento civile è costituita dalla pubblicazione in data 23 gennaio 2010 di un articolo sul Giornale di Milano, dal titolo Una manina salvò Di Pietro, con il catenaccio Tonino bocciato al concorso e ripescato.
In tale articolo a firma di Gianmarco Chiocci (che qui si intende ad ogni fine riportato integralmente) si narra che il Belcastro avrebbe raccolto la confidenza di Felice Filocamo, magistrato in servizio e segretario di commissione al tempo in cui Antonio Di Pietro sostenne le prove di concorso per la magistratura. Secondo il Filocamo, gli elaborati scritti del dottor Di Pietro non avrebbero superato la valutazione di sufficienza ed egli quindi sarebbe stato escluso dal concorso. Tuttavia questa determinazione dei componenti la commissione sarebbe stata rovesciata in modo illegittimo da un ordine del presidente della commissione, il dottor Corrado Carnevale. Quest'ultimo avrebbe ingiunto al Filocamo di rientrare in ufficio e di lacerare il compito del dottor Di Pietro e di far sì che questi ottenesse il passaggio agli esami orali sia pure con il minimo dei voti.
Questo è il contenuto della conversazione di Elio Belcastro col giornalista Chiocci. Quest'ultimo avrebbe poi chiesto conferma di tali notizie allo stesso dottor Filocamo che in buona sostanza, secondo il Giornale, avrebbe confermato.
Si tratta di affermazioni icto oculi destituite di fondamento.
Chiunque abbia pratica di concorsi pubblici sa che la correzione degli elaborati scritti avviene in forma anonima. Prima la commissione stabilisce i criteri di valutazione dei compiti e poi li corregge, apponendo su di essi la votazione. Quando poi la commissione ha esaurito la correzione di tutti i compiti, procede ad associare ciascun compito alle buste il cui numero è corrispondente a quello dei compiti stessi. Soltanto quando sono aperte le buste si sa quali concorrenti hanno superato la prova e quali non.
È per questo che il racconto di Belcastro è totalmente inverosimile e diffamatorio. D'altronde anche il tenore letterale dell'articolo di Chiocci rivela la falsità delle affermazioni. Scrive Chiocci: «Filocamo fu costretto a tornare in ufficio, a strappare il compito del futuro paladino di Mani pulite e a far sì che, non saprei dire come, ottenesse il passaggio agli orali». Nella espressione «non saprei dire come» è evidente l'impossibilità di offrire la prova di quanto sostenuto.
La falsità relativa alle modalità di accesso alla magistratura da parte del dottor Di Pietro è assolutamente grave, indimostrata e diffamatoria. La giurisprudenza costante è nel senso che l'ascrizione a soggetti determinati di fatti falsi costituisce violazione dell'articolo 595 del codice penale.
Assodato tutto ciò in modo incontestabile, restava alla Giunta di verificare se tale falsità fosse stata connessa all'esercizio delle sue funzioni. Ma tale nesso funzionale è escluso dallo stesso Belcastro, il quale nella sua audizione del 9 febbraio 2011 ha precisato di non aver intesto dare alcun seguito parlamentare alla vicenda, perché il suo modo di fare politica sarebbe asseritamente diverso. Egli ha testualmente affermato di non aver voluto trascinare il dissidio politico tra lui e Di Pietro sul terreno parlamentare.
Tanto del resto è confermato dalla mancanza totale dagli atti parlamentari della XVI legislatura repubblicana di interrogazioni, interpellanze o altri interventi nei quali il deputato Belcastro faccia riferimento ai contenuti dell'articolo giornalistico di cui è causa.
È dunque escluso che il caso in esame rispetti i dettami della Corte costituzionale (vedi sentenze 10 e 11 del 2000).
La deliberazione che la Giunta propone all'Assemblea è dunque aberrante, scorretta e gravemente dannosa per la sfera personale di Antonio Di Pietro. Essa, ove approvata, certamente verrebbe impugnata con conflitto di attribuzione, ai sensi degli articoli 134 della Costituzione e 37 della legge n. 87 del 1953 dall'autorità giudiziaria di Monza, in esito al quale la Camera sarebbe ancora una volta soccombente, come accade ormai da molti anni e nella quasi totalità dei casi.
Deve essere anche evidenziata la circostanza che il relatore prima e la maggioranza della Giunta poi (ma si spera che l'Aula corregga tale insensatezza), si sono assunti arbitrariamente la pesante responsabilità di decidere tra due deputati chi avesse ragione e chi no impedendo ad uno dei due di invocare la giustizia che spetta a ciascun cittadino, ergendosi a giudici del non giudizio, impedendo ad un deputato di esercitare la propria tutela giurisdizionale a presidio dell'onorabilità propria e in definitiva dello stesso Parlamento con riferimento ad un proprio componente. Chi credono di essere quei colleghi che così assurdamente hanno deciso di farsi difensori di un parlamentare contro un altro, di precludere pretestuosamente ad un deputato di tutelare il proprio onore? Non trovo altra spiegazione se non che hanno così deciso sulla base proprio di quell'intento persecutorio verso un avversario politico che questa maggioranza a sproposito richiama in molti casi. Qui sarebbe la Camera a voler infierire su un parlamentare che non chiede altro che poter accertare la falsità di accuse che lo colpiscono con virulenza pari solo alla loro infondatezza.
Deve essere tuttavia aggiunto un altro profilo, pure emerso durante il dibattito sulla domanda di insindacabilità del collega Belcastro.
Come è noto, l'Italia fa parte di due ordinamenti sovranazionali, un tempo distinti e lontani, oggi molto più vicini e in comunicazione tra loro: il Consiglio d'Europa e l'Unione europea.
Il Consiglio d'Europa è quel trattato stipulato da Stati (oggi 47) che hanno sottoscritto la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tale Convenzione contiene un catalogo di diritti dei cittadini, che le rispettive autorità statali non possono violare. Nel caso in cui vi sia una doglianza da parte di una persona, che adduca che un provvedimento pubblico definitivo abbia leso uno dei diritti previsti dalla Convenzione, la persona medesima può adire la Corte europea dei diritti dell'uomo per far accertare la violazione e ottenerne un indennizzo. Peraltro, con la sentenza n. 113 del 2011, la Corte costituzionale italiana, ribadendo i contenuti di due sue precedenti sentenze (la 348 e la 349 del 2007) ha stabilito che - se la Corte europea di Strasburgo dichiara la violazione del diritto - lo Stato responsabile della violazione non può limitarsi a erogare l'indennizzo ma deve ripristinare lo status quo ante.
Orbene: in passato molte personalità offese da parlamentari, scontratesi con delibere immunitarie delle Camere, si sono rivolte alla Corte europea dei diritti dell'uomo e ne hanno sempre ottenuto l'accertamento della violazione dell'articolo 6 (diritto a un equo processo): vedi i casi Cordova 1 e 2, Di Jorio, Ielo, Patrono, Cofferati 1 e 2 e Onorato. In tali sentenze è scritto che - ove manchi un legame evidente tra le dichiarazioni contestate in giudizio e i contenuti oggetto di attività parlamentare - l'istituto immunitario non può comprimere il diritto a un equo processo.
La delibera che la Giunta propone all'Assemblea sarebbe dunque in palese contrasto con l'orientamento assolutamente consolidato della Corte europea dei diritti dell'uomo e quindi, nel caso di accertamento di violazione da parte della medesima Corte, sarebbe soggetta ad essere posta nel nulla ai sensi della sentenza n. 113 poc'anzi richiamata.
Ma la Camera dei deputati non solo assumerebbe una deliberazione dannosa e inutile: essa produrrebbe anche un danno patrimoniale per lo Stato.
Infatti l'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea prevede che i princìpi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo fanno parte dei diritti dell'Unione come princìpi generali. Sicché la violazione del diritto della Convenzione sarebbe violazione anche del diritto comunitario, così configurando una responsabilità patrimoniale dello Stato italiano e della Camera dei deputati secondo i dettami della giurisprudenza della Corte del Lussemburgo (vedi sentenze Francovich e Traghetti del Mediterraneo). Invito pertanto i colleghi a riflettere che la loro deliberazione sull'insindacabilità del collega Belcastro esporrebbe non loro personalmente (giacché saremmo tutti insindacabili per il voto espresso) ma la Camera dei deputati all'azione risarcitoria. Tanto più che, proprio lo scorso 6 settembre 2011, la Corte del Lussemburgo, nella causa Patriciello (C-163/10), ha stabilito che per il diritto dell'Unione europea l'immunità può essere invocata solo in presenza di un nesso diretto ed evidente con l'esercizio delle funzioni parlamentari.
Per evitare questa palese assurdità invito quindi i colleghi a respingere la proposta della Giunta.

Federico PALOMBA, relatore di minoranza


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