Doc. IV-quater, n. 17





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003, da Edmondo CIRIELLI, deputato proclamato per la circoscrizione Campania 2 e Presidente della Giunta provinciale di Salerno, in relazione al procedimento penale n. 21202/10 Mod. 21 RGNR-Napoli.
Il procedimento trae origine da una querela del signor Michele Figliulo, segretario cittadino del PD di Salerno.
Il capo di imputazione reca testualmente: «[per avere il Cirielli affermato tra l'altro] "Figliulo è un bugiardo comunista e usa il vecchio sistema della calunnia"». Dalla nomina del difensore di fiducia risulta peraltro che il deputato Cirielli abbia rivolto al Figliulo l'espressione «Calunniate, calunniate, qualcosa resterà. Il celebre motto di Stalin tramandato dal PCI di Togliatti fu utilizzato da sempre nello scontro politico». Tali espressioni sono apparse sul Mattino, edizione di Salerno, del 28 aprile 2009.
La Giunta ha esaminato il caso nelle sedute del 4 maggio e 20 luglio 2011, i cui resoconti è opportuno allegare. Edmondo Cirielli, regolarmente invitato a intervenire, si è avvalso di tale facoltà nella seduta del 4 maggio 2011.
Durante l'esame è apparso evidente che si è trattato di un caso di polemica politica, potenzialmente riferibile all'articolo 21 della Costituzione, pur formulata con toni particolarmente vibrati, stante la campagna elettorale in corso per il rinnovo del Consiglio provinciale di Salerno e per l'elezione del Presidente della relativa Giunta.
A seguito di tale elezione Edmondo Cirielli effettivamente fu eletto Presidente, come sopra accennato. È verosimile quindi ritenere che lo scontro politico particolarmente acceso possa collocarsi in un solco giurisprudenziale relativo alla scriminante di cui all'articolo 51 del codice penale. Vale la pena citare, della Corte di cassazione, le sentenze - per esempio - Cass., 26 ottobre 2001, Uccellobruno, Riv. pen. 2002, 508; trib. Trento, 19 marzo 2001, Lehner, Foro it. 2002, II, 5; Cass., 26 novembre 1998, Cass. pen. 2000, 3005; Cass., 15 marzo 2001, Valentini, Foro it. 2001, II, 4. Similmente v. Cass., 14 aprile 2000, Chinigò, C.E.D. Cass., n. 216534 e Cass., 4 febbraio 2002, Liguori, Foro it. 2003, II, 197 e Cass. sez. I, 10 giugno 2005, Rocchini, Giust. pen. 2006, II, 594.
Senonché il tema del diritto di critica non ha a che fare con le competenze della Giunta e dell'Assemblea della Camera. Questa deve attenersi ai suoi compiti e verificare se sussistano i requisiti di applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione. La Corte costituzionale ha più volte stabilito che la procedura parlamentare applicativa dell'insindacabilità non può costituire un foro speciale di applicazione del diritto di critica politica, altrimenti il membro del Parlamento si gioverebbe di un privilegio particolare in dispregio dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge (v. da ultimo le sentenze 81, 82 e 194 del 2011).
Occorre pertanto ricordare che vi è l'insindacabilità parlamentare solo quando sussista un nesso funzionale tra le dichiarazioni contestate in giudizio e il contenuto di attività parlamentari tipiche. Occorrerebbe in questo caso che l'invettiva del collega Cirielli nei confronti del Figliulo avesse trovato non solo un'occasione o un pretesto in un momento parlamentare ma anche un preciso riferimento contenutistico (v. ancora la Corte costituzionale nella sua costante giurisprudenza, sentenze 10 e 11 del 2000 e 347 e 348 del 2004).
È ben vero che la polemica era scaturita dal ruolo che Cirielli aveva avuto in qualità di relatore di un progetto di legge assegnato alla Commissione difesa, che presiedeva e presiede ancor oggi. E altrettanto vero che la materia di quel progetto di legge (l'equiparazione a fini previdenziali di partigiani resistenti e aderenti alla Repubblica di Salò) aveva un'attualità politico-parlamentare ed è, ancora, esatto che proprio come relatore su quel progetto di legge il Cirielli svolgeva un'attività parlamentare tipica.
Ma è palese dagli atti che Figliulo non era mai intervenuto sulla stampa al momento di quella relazione, per criticare Cirielli o altri, né aveva partecipato, neanche indirettamente, alla controversia parlamentare. Pertanto, neanche il deputato Edmondo Cirielli lo aveva criticato o gli aveva rivolto epiteti nelle sedi parlamentari, giacché Figliulo non ricopriva alcun molo rilevante dal punto di vista della procedura parlamentare sulle pensioni di guerra da riconoscere anche ai militanti della Repubblica sociale italiana.
La polemica su cui è nato il contenzioso giudiziario, invece, è scaturita in sede locale solo al momento delle elezioni provinciali, alle quali Edmondo Cirielli si candidava. Tanto ciò è vero che il catenaccio dell'articolo incriminato reca proprio «La replica del candidato di centrodestra». Tutti, in ambito cittadino a Salerno, hanno quindi percepito le espressioni offensive del deputato Cirielli nei confronti di Michele Figliulo come una polemica elettorale locale, anche perché lo svolgimento della relazione sul progetto di legge in questione si era avuta già da molti mesi.
In sede di esame presso la Giunta è anche emerso che a sollevare il casus era stato il deputato Dario Franceschini, in un comizio a Salerno. Se il deputato Cirielli si fosse limitato a rintuzzare l'attuale capogruppo del PD, ci si sarebbe potuti domandare se la polemica tra deputati fosse la trasposizione all'esterno di uno scambio dialettico avvenuto intra moenia. Ciò però non è stato, dal momento che sulla scena della polemica Figliulo è entrato soltanto per la campagna elettorale provinciale.
Nella seduta del 20 luglio, pertanto, la Giunta ha deliberato a maggioranza di ritenere sindacabili le espressioni ascritte all'on. Cirielli, giacché queste possono ricondursi alla sua funzione di candidato a Presidente della provincia e non già a quella di deputato.
Tale conclusione è peraltro confortata anche dalla giurisprudenza ormai univoca e abbondante della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ancora nel 2011 ha emanato una sentenza di condanna nei confronti dell'Italia per l'uso disinvolto della prerogativa dell'insindacabilità, ritenuto lesivo dell'articolo 6 della Convenzione EDU del 1950, che prevede tra l'altro il diritto a un equo processo. Si tratta del caso Onorato c. Italia, depositata il 24 maggio 2011, nel quale la Corte europea dei diritti dell'uomo ha risolto la controversia che ineriva a una deliberazione di insindacabilità parlamentare adottata dal Senato nella XIV legislatura.
È evidente peraltro che, se l'Assemblea dovesse determinarsi diversamente dalla Giunta, si esporrebbe al fortissimo rischio di un conflitto d'attribuzione ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione e dell'articolo 37 della 1. n. 87 del 1953. Peraltro va ricordato, come già ha fatto il Presidente Castagnetti nella seduta della Giunta del 25 maggio 2011, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 2011, ha statuito la prevalenza dell'articolo 46 CEDU sull'articolo 41 della medesima Convenzione. In pratica, l'ordinamento italiano, nell'adeguamento ai dettami della Corte di Strasburgo, deve sempre preferire la restitutio in integrum al risarcimento per equivalente. Sicché è ovvio che una delibera di insindacabilità rischierebbe di essere tra qualche anno posta nel nulla.
Per questi motivi, a maggioranza, la Giunta propone di deliberare che i fatti per cui è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un deputato nell'esercizio delle sue funzioni.

Maurizio TURCO, relatore.


ALLEGATO

Estratto dai resoconti delle sedute della Giunta per le autorizzazioni del 4 maggio e del 20 luglio 2011

Mercoledì 4 maggio 2011.
(Esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, per quanto riguarda la domanda in titolo e l'altra oggi all'ordine del giorno - inerenti l'una al collega Cirielli e l'altra all'ex collega Di Giandomenico - fa presente che di recente è stata emanata dalla Corte costituzionale - presidente De Siervo e relatore ed estensore Giuseppe Frigo - una sentenza che crede rilevante per i lavori della Giunta, la n. 113 del 2011. In tale sentenza si afferma, in sintesi, che il sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo è vincolante per l'ordinamento italiano fino al punto che eventuali decisioni giurisdizionali interne, pur passate in giudicato, che contrastino con una pronunzia della Corte europea di Strasburgo possono, a richiesta di parte, essere oggetto di revisione. Questa sentenza costituisce lo sviluppo ulteriore che la Corte costituzionale ha inteso dare all'orientamento già inaugurato con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007, con le quali essa aveva stabilito che - ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione - sono illegittime le leggi che non rispettino i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Propone quindi di iniziarne l'esame delle domande all'ordine del giorno ma di rinviarne il seguito a una seduta successiva e nel frattempo distribuire la pronuncia cui ha fatto riferimento.

La Giunta concorda.

Maurizio TURCO (PD), relatore, fa presente che il deputato Cirielli è stato querelato dal segretario del PD di Salerno, Michele Figliulo, per avergli rivolto le espressioni di bugiardo e aduso alla calunnia, nell'ambito di un'intervista giornalistica. Questi epiteti sono stati trasfusi nel capo d'imputazione. Di questo quindi l'on. Cirielli è chiamato a rispondere nel senso descritto dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Si tratta di vedere se egli sia stato citato per atti della sua funzione parlamentare. Non gli risulta che tra gli atti tipici svolti dal collega Edmondo Cirielli si rinvengano riferimenti a Michele Figliulo.
Ricorda che la Corte costituzionale - ancora di recente - ha ribadito il suo orientamento per cui, per essere coperta dall'insindacabilità, un'espressione offensiva di terzi formulata extra moenia deve avere contenuti analoghi a quelli di un atto svolto nelle procedure tipiche della funzione parlamentare. Al riguardo, cita testualmente ampi stralci della sentenza della Corte costituzionale n. 82 del 2011. Per completezza ricorda che la polemica da cui scaturivano gli epiteti rivolti dall'on. Cirielli a Figliulo ineriva a una proposta di legge sulla concessioni di benefici previdenziali ai combattenti della Repubblica di Salò. La proposta era stata presentata dall'on. Barani e da altri e poi ritirata. Nella seduta della Commissione difesa del 12 novembre 2008, l'on. Cirielli quale relatore aveva illustrato i contenuti della proposta di legge. Non aveva però fatto riferimento a Figliulo. La contrarietà a questa proposta di legge era stata poi espressa dal deputato Franceschini, allora segretario del PD, in un comizio tenutosi a Salerno nel 2009, sicché l'obiettivo vero della polemica legata alla legge era in realtà l'on. Franceschini e non Figliulo. Per questi motivi si orienta per la sindacabilità.

(Viene introdotto il deputato Edmondo Cirielli).

Edmondo CIRIELLI (PdL) chiarisce che la polemica era nata in ragione della sua relazione, tenutasi presso la Commissione difesa della Camera, di cui è presidente, sulla proposta di legge Barani ed altri sull'istituzione dell'ordine del tricolore (la n. 1360). La trattazione di tale proposta gli era stata sollecitata dal ministro dei rapporti col Parlamento, l'on. Vito, una cui nota gli era stata trasmessa dal Presidente della Camera. Egli peraltro non aveva firmato la proposta perché, pur favorevole alla pacificazione nazionale, credeva e crede ancora che un simile passo debba poggiarsi sulla più larga condivisione politica. Il solo fatto di aver svolto la relazione aveva provocato reazioni polemiche nello schieramento avverso. In particolare, l'on. Franceschini lo aveva accusato di aver appoggiato una proposta di equiparazione inaccettabile. Al deputato Franceschini si era aggiunto poi il segretario provinciale del Partito Democratico, Figliulo. Poiché non rispondeva al vero che egli aveva sottoscritto la proposta di legge, ritiene giustificato aver apostrofato il Figliulo medesimo con il termine bugiardo. A comprova di quanto è venuto sostenendo, rinvia al testo dell'articolo di giornale da cui emerge la pretesa diffamazione.

Avendogli Marilena SAMPERI (PD) domandato se avesse fatto della critica a Figliulo oggetto di atti parlamentari, Edmondo CIRIELLI (PdL) risponde che non saprebbe quali atti avrebbe potuto presentare per interessare il Governo di una situazione del genere: gli sembra bastevole il riferimento che ha fatto alla proposta di legge Barani.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) domanda se il riferimento al Figliulo fosse stato sollecitato da una specifica domanda del giornalista.

Edmondo CIRIELLI (PdL) risponde affermativamente.

Francesco Paolo SISTO (PdL) gli domanda se la formula riportata dal Mattino del 28 aprile 2009 ('bugiardo comunista') fosse stata da lui intesa in chiave ideologica, quasi come una critica al metodo di una parte politica e non a persone.

Edmondo CIRIELLI (PdL) risponde affermativamente, precisando di non aver nulla di personale nei confronti del Figliulo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) gli chiede se possa confermare che alla telefonata col giornalista abbiano assistito altre persone.

Edmondo CIRIELLI (PdL) conferma.

(Il deputato Edmondo Cirielli si allontana dall'aula).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Mercoledì 20 luglio 2011.
(Seguito dell'esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, ricorda che sulla richiesta in titolo il collega Turco ha proposto la sindacabilità nella seduta del 4 maggio 2011. Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, pone senz'altro la proposta in votazione.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta del relatore, conferendogli il mandato a riferire all'Assemblea.

Francesco Paolo SISTO (PdL) chiede che la votazione sia annullata in ragione della mancata partecipazione ad essa dei deputati del suo gruppo e del gruppo del Lega Nord Padania e comunque a motivo della concomitante seduta dell'Assemblea.

Dopo che Donatella FERRANTI (PD) e Anna ROSSOMANDO (PD) si sono opposte a tale richiesta, Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, rileva che in Assemblea non è ancora stato dato il preavviso delle votazioni e fa presente che l'articolo 57 del Regolamento consente l'annullamento della votazione soltanto nel caso in cui si verifichino irregolarità. Non essendo questa, con tutta evidenza, la circostanza, non può accogliere la richiesta.


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