Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dalla deputata Souad Sbai, in relazione a un procedimento civile intentato nei suoi confronti dall'Unione delle Comunità islamiche in Italia (UCOII) innanzi al tribunale di Milano.
Alla deputata Sbai si chiede il risarcimento del danno per dichiarazioni riportate sul Giornale del 5 gennaio 2009. In particolare, alla domanda su chi o che cosa fosse dietro le manifestazioni a favore del popolo palestinese ella avrebbe risposto: «Non certo l'Islam moderato, che da tempo fa continui richiami al dialogo e alla pace. Ci sono gli integralisti. L'estremismo avanza in modo spaventoso. D'altra parte qualcuno li guida...»; aggiungendo all'incalzare del giornalista: «C'era chi vuole alimentare altro odio, come l'UCOII». Alla domanda dell'intervistatore su che cosa potesse fare la politica, ella avrebbe inoltre affermato: «Intanto io non avrei mai autorizzato quella manifestazione. L'UCOII, ad esempio, non ha mai firmato la Carta dei valori, non riconosce la Costituzione, né l'uguaglianza uomo-donna, la lotta al terrorismo. Questa gente va allontanata, bisogna revocare la cittadinanza a chi fiancheggia il terrorismo». (...) «Chi non rispetta le regole va cacciato. Quegli estremisti andavano fermati ieri, anzi 10 anni fa. Altro che mantenere i fiancheggiatori del terrorismo in galera. A casa loro, con il primo volo. La sinistra buonista e quelli che ancora sono scettici dovrebbero farsi un esame di coscienza». Infine, mentre l'intervista verteva sulle possibilità di dialogo, alla domanda «Neanche coi giovani islamici?» la deputata Sbai risulta aver risposto come segue: «Alcuni integralisti si sono infiltrati in posti importanti. E sono pericolosissimi. Sono educati alla scuola dell'estremismo, vengono dalle famiglie dell'UCOII ma fanno finta di essere moderati. Attenti a chi gli dà spazio e voce. Spero che il Ministro dell'interno Maroni riparta dalla bozza Amato. Chi non rispetta le regole, chi non firma la Carta dei valori è fuori».
La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 1o aprile 2009, ascoltando la deputata interessata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento della Camera, e svolgendo un approfondito dibattito (il cui resoconto si ritiene utile riportare in allegato).
Come è noto, la Giunta per le autorizzazioni - a ciò sollecitata dall'Ufficio di Presidenza e dal Presidente della Camera - ha approvato un documento in data 14 gennaio 2009, recante criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare (anche il Senato della Repubblica, nella seduta antimeridiana del 19 febbraio 2009, ha svolto un dibattito generale su tali tematiche). Se ne trae che l'istituto dell'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione sta a presidio della libertà di opinione dei parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni e a tutela di un dibattito assembleare il più libero, informato, genuino e indipendente possibile. Non si tratta di un privilegio personale ma di una prerogativa funzionale dell'organo di appartenenza.
Ciascun parlamentare deve quindi essere difeso da iniziative giudiziarie pretestuose, infondate o intimidatorie.
È sembrato all'unanime giudizio della Giunta che mi onoro di presiedere che proprio questo sia il caso.
La deputata Souad Sbai ha presentato nel 2008 una proposta di legge (l'A.C. n. 2035) in materia di requisiti per chiedere la cittadinanza italiana; l'interrogazione a risposta scritta n. 1198 sui requisiti delle dichiarazioni prematrimoniali che gli stranieri devono rendere sul loro stato civile; l'interrogazione a risposta in Commissione n. 1520 sulle politiche francesi in ordine ai requisiti per il ricongiungimento familiare. Nella seduta del 19 novembre 2008 ha avuto uno scambio polemico col deputato Evangelisti nell'Assemblea della Camera, con cui ha definito l'UCOII un'organizzazione estremistica e filoterrorista. Questi atti sono tutti allegati alla presente relazione.
Dal loro complesso si trae che nella sua battaglia, consustanziale all'esercizio del suo mandato, ella imputa all'associazione che oggi la cita in giudizio di essere ambigua ed equivoca nel riconoscimento e nell'accettazione dei valori fondamentali della democrazia, quali il ripudio di ogni violenza, l'esecrazione per il terrorismo, la parità fra i sessi e l'assoluto rispetto per i diritti umani e la dignità delle donne, la libera circolazione delle idee con il conseguente rigetto del relativismo culturale fine a se stesso e privo dell'ancoraggio a tali valori di civiltà.
Nella sua audizione, l'onorevole Sbai ha ulteriormente chiarito come la sua battaglia di componente della Consulta per l'Islam in Italia (costituita presso il Ministero dell'interno) prima e di deputata poi è volta a denunciare quegli ambiti intellettuali e associativi che danno usbergo a concezioni della vita e della società retrive e umilianti per la dignità umana.
Durante l'esame presso la Giunta è anche emersa la questione se l'addebito mosso dalla deputata Sbai all'UCOII di non aver aderito alla Carta dei valori proposta presso la predetta Consulta fosse fondato o meno. L'istruttoria successivamente condotta ha permesso di accertare la mancanza di elementi univoci volti a confermare tale adesione (1). All'onorevole Sbai non è quindi possibile ascrivere un'imputazione di falsità.
Per tali motivi la Giunta, all'unanimità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, ha deliberato di proporre all'Assemblea di decidere nel senso che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un deputato nell'esercizio delle sue funzioni.
Pierluigi CASTAGNETTI,
Presidente della Giunta
per le autorizzazioni e relatore
ALLEGATO 1
La Giunta, all'unanimità, approva la proposta di dichiarare le affermazioni di cui al procedimento in titolo concernenti opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e dà mandato al Presidente Castagnetti di predisporre il documento per l'Assemblea.
ALLEGATO 2
Modifiche all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza Onorevoli Colleghi! - La concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri deve comportare il rispetto sia della Costituzione sia dei princìpi fondamentali del nostro ordinamento e, quindi, delle regole della convivenza civile e del rispetto della personalità dello Stato. Lo spirito della presente proposta di legge è proprio quello di valorizzare l'importanza nel nostro ordinamento del riconoscimento della cittadinanza agli stranieri, introducendo, con una modifica all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante «Nuove norme sulla cittadinanza», la revoca della cittadinanza, quale grave violazione del dovere di fedeltà alla Repubblica, in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci o di formazione di atti pubblici falsi, ovvero di uso degli stessi in violazione delle norme di legge.
1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
ALLEGATO 3.1
ALLEGATO 3.2
ALLEGATO 4
FABIO EVANGELISTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FABIO EVANGELISTI. Signor Presidente, intervengo per associarmi alle espressioni del collega Fiano, ma anche per esprimere una preoccupazione. Quando sono poste in essere denunce di tal fatto, si può essere d'accordo o non d'accordo. Evitiamo le minimizzazioni, perché non siamo di fronte a degli stupidi, ma a dei criminali che sanno bene ciò che stanno facendo.
SOUAD SBAI. Ma vatti a leggere le cose! Ma dove vivi!
PRESIDENTE. Prego, prosegua onorevole, si rivolga pure alla Presidenza.
FABIO EVANGELISTI. Se le mie informazioni fossero inesatte sarò ben lieto di essere smentito dai colleghi che si sbracciano. Inviterei all'equilibrio e, comunque, non si può fare il pendant, in quanto vi è un gruppo di criminali neonazisti e volere a tutti i costi trovare o degli stupidi, o dei criminali filorossi o filocomunisti credo che non sia in questo modo che bisogna affrontare la questione, ma con la serietà, come il riferimento fatto dall'onorevole Fiano.
GIORGIO CLELIO STRACQUADANIO. Non hai capito nulla! Sei un imbecille! Sei un imbecille!
FABIO EVANGELISTI. Presidente, si prenda nota dell'insulto dell'onorevole Stracquadanio!
PRESIDENTE. Per cortesia, non usi questi termini.
ROCCO BUTTIGLIONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROCCO BUTTIGLIONE. Signor Presidente, mi sembra che proprio su questi temi bisognerebbe che quest'Aula fosse unita e non ne facesse l'occasione per l'ennesimo scontro fazioso. È stato indicato un episodio puntuale e preciso: l'apologia del nazionalsocialismo con tutto ciò che questo implica, compreso lo sterminio degli ebrei.
SOUAD SBAI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SOUAD SBAI. Signor Presidente, vorrei rispondere all'onorevole Evangelisti. Quale Ministero ha riconosciuto l'Ucoii?
PRESIDENTE. Onorevole Sbai, non è un dialogo. Si rivolga alla Presidenza.
SOUAD SBAI. Io facevo parte della consulta islamica, di cui faceva parte anche l'Ucoii. Vorrei ricordare al collega che l'Ucoii non ha firmato la carta dei valori, che non è altro che una sintesi della Costituzione italiana. L'Ucoii è riconosciuta da parecchi Paesi, non solo europei, ma anche arabi, come un'organizzazione di estremisti e anche filo terroristi. Basta leggere anche il giornale di oggi.
PRESIDENTE. Ricordo anche all'onorevole Stracquadanio di moderare il linguaggio e di non usare quei termini in Aula. Conosco la sua correttezza, onorevole...
FABIO EVANGELISTI. Signor Presidente, anche fuori dall'Aula.
PRESIDENTE. La Presidenza è in Aula. Fuori dall'Aula ne risponde a qualcun altro.
(Viene introdotta la deputata Sbai).
Come nozione generale di contesto, ricorda che ormai da 20 anni l'Italia è alle prese con flussi migratori massicci e con il problema dell'integrazione degli stranieri. In questo ambito, il problema del rapporto tra la cultura dei valori democratici dei Paesi occidentali e quella islamica è centrale. Fin dalla legge Martelli del 1989, passando per la legge Turco-Napolitano del 1998 e giungendo agli ultimi provvedimenti in materia, si è posto il problema dell'integrazione culturale e religiosa di quanti professano l'adesione all'islamismo. La questione peraltro è oggetto di amplissima riflessione scientifica, a partire dall'importante raccolta di saggi di Susan Moller Okin del 1999, Is multiculturalism bad for women? (tradotto da Raffaello Cortina nel 2007 col titolo Diritti delle donne e multiculturalismo). Deve citare anche il libro di Irshad Manji, The trouble with Islam del 2003, tradotto in Italia da Guanda 2004 col titolo Quando abbiamo smesso di pensare?, nonché il noto libro di Giuliana Sgrena, Il prezzo del velo, Feltrinelli 2008, alla cui stesura ella stessa in qualche modo ha collaborato. Le riviste scientifiche sono peraltro piene di riferimenti ai problemi dell'estremismo islamico e del concetto che questa religione ha del ruolo delle donne. Il suo impegno parlamentare, in questo anno, è stato sempre rivolto alla coltivazione di tali analisi e alla battaglia contro il cieco integralismo islamico, che ella ritiene essere molto pericoloso per la democrazia, soprattutto perché le guide spirituali e intellettuali dei musulmani in Italia rifiutano - essi - ogni integrazione. È per questo che ha presentato numerose interrogazioni parlamentari volte a sottolineare il problema. Cita in particolare quella del 1o ottobre 2008 - n. 4/1198 - e quella del 6 novembre 2008 - n. 5/580.
Nella prima ha sollevato il problema dei criteri con cui gli ufficiali dello stato civile accettano le dichiarazioni e le autocertificazioni prematrimoniali dei musulmani, i quali spesso nei Paesi d'origine sono già sposati. Ciò comporta che l'ufficiale dello stato civile italiano non svolge le dovute verifiche oppure è costretto ad accettare il recepimento di istituti, come il ripudio della moglie, che vengono equiparati ai fini del diritto italiano a scioglimenti di pregressi matrimoni. Nella seconda ha citato il provvedimento con cui giustamente il governo della Francia ha richiesto ai fini del ricongiungimento familiare la conoscenza nel ricongiungendo della lingua e della cultura generale dell'ordinamento francese.
Peraltro, in data 19 dicembre 2008 ha anche presentato una proposta di legge in materia di cittadinanza, nella quale propone una modifica della legge n. 91 del 1992 con cui si prevede il rigetto della domanda per dichiarazioni mendaci. Nella relazione con cui accompagna tale proposta, fa cenno a tutte le problematiche appena esposte. Inoltre, nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2008, in uno scambio polemico ma pur sempre civile con un altro deputato, aveva affermato che l'UCOII è un'organizzazione di estremisti e di filoterroristi. D'altronde l'UCOII non ha fatto alcunché per togliersi questa reputazione. Non risultano prese di posizione pubbliche dell'UCOII di condanna delle azioni dei kamikaze; né risultano biasimi dell'UCOII nei confronti delle pratiche contro le donne (l'imposizione dei veli e del burka, l'infibulazione, il forzato analfabetismo delle bambine, la poligamia, i matrimoni combinati, la violenza domestica ecc.). In buona sostanza, in Parlamento e fuori ha sostenuto e sostiene che l'UCOII sia l'albergo intellettuale e sacerdotale delle pratiche più retrive e violente dell'Islam, che costituiscono un vero e proprio attentato alla vita civile e democratica.
Del resto, non sarebbe la prima volta che nella Camera dei deputati viene posto con forza il problema del ruolo delle donne nelle società islamiche. A mero titolo di esempio - ma ne potrebbe fare molti altri - ricorda la drammatica vicenda di Malalai Joya, la coraggiosa donna afgana, la quale - eletta nelle consultazioni del 2005 al Parlamento afgano - ha instancabilmente denunciato la presenza di signori della guerra fondamentalisti nelle istituzioni afgane ed è stata espulsa dal parlamento, interdetta a uscire dal paese e oggetto di un procedimento penale per aver espresso in una intervista a Tolo TV, un canale privato locale, una dura condanna nei confronti del Parlamento afgano; nello stesso Parlamento, esattamente un anno fa, nel maggio del 2006, Malalai è stata aggredita fisicamente e insultata e, in pochi anni, ha subito quattro attentati. Su questo, l'allora deputata Elettra Deiana presentò un'interpellanza (la n. 654-XV legislatura). Non ha bisogno di specificare che su tale episodio l'UCOII non ha avuto alcunché da ridire. Soggiunge che ha appena concluso un libro, che sarà tra breve pubblicato, nel quale questa sua battaglia è sintetizzata e resa accessibile, si augura, al più vasto pubblico. Quanto più in particolare ai rapporti dell'UCOII con la Consulta costituita presso il Ministero dell'interno, i fatti parlano da soli. Mai l'UCOII ha sottoscritto la Carta dei valori né ha professato la propria incondizionata adesione ai valori costituzionali italiani. Aggiunge che proprio ieri si è avuta notizia della legge che il Parlamento afgano avrebbe approvato, che di fatto legittima lo stupro intramurario a opera del marito. Giustamente, in sede ONU e da parte di vari esponenti politici nel mondo si è gridato alla legalizzazione di un delitto contro l'umanità. Le spiace osservare al proposito il totale silenzio dell'UCOII. Tale supina accettazione da parte dell'UCOII di queste derive dell'integralismo islamico stride con il dibattito vivace che ha luogo nel contesto di altre religioni. Ricorda solo che sull'episodio della scomunica da parte del vescovo brasiliano del medico che aveva praticato l'aborto su una bambina stuprata dal patrigno e che era incinta di due gemelli si è levato nel mondo cattolico un significativo dibattito a tratti anche polemico, che ha condotto al ritiro della scomunica. All'interno della comunità ebraica di Israele, è sempre vivo il confronto tra gli integralisti e i moderati. L'UCOII non è invece un elemento di stimolo per il dibattito all'interno dell'Islam. È per questi motivi che oggi depositerà un'interrogazione parlamentare sulla vicenda della legge che legalizza lo stupro in Afghanistan e un'altra relativa al caso del giornalista Sayed Perwiz Kambakhsh, arrestato per reati d'opinione e recluso insieme a prigionieri jihadisti.
(La deputata Sbai si allontana dall'aula).
Sono state emanate e sono tuttora in atto, infatti, misure molto rigide del Governo (cosiddetto «pacchetto sicurezza») in materia di contrasto all'immigrazione clandestina, che prevedono l'espulsione e l'allontanamento dello straniero ovvero del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, in caso di falsità e di mendacio nelle dichiarazioni rese a un pubblico ufficiale sull'identità o nelle qualità personali o di altri, anche in atti dello stato civile o che riguardano qualità personali, in caso di acquisto di cittadinanza e di ricongiungimento familiare.
Inoltre, come dispone il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - che all'articolo 46, comma 1, alinea e lettere e) e f), prevede che «Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni: (...) e) lo stato di celibe, coniugato o vedovo o stato libero; (...) f) stato di famiglia» - le dichiarazioni rese, secondo il medesimo articolo 46, sotto la diretta responsabilità del dichiarante, sono considerate dalla legge come fatte a un pubblico ufficiale. È ben vero che lo stesso testo unico prevede - all'articolo 76 recante «Norme penali» - sanzioni penali contro il mendacio, tra cui la decadenza dai benefìci dell'utilizzo di tali dichiarazioni semplificate, qualora dal controllo delle amministrazioni procedenti (in questo caso l'amministrazione che concede la cittadinanza) risultino dichiarazioni non conformi a veridicità.
Spesso, però, i cittadini stranieri omettono, in caso di richiesta della cittadinanza italiana, di dichiarare precedenti matrimoni contratti nel Paese di origine ovvero in altri Paesi, e, pertanto, qualora contraggano un nuovo matrimonio con una cittadina italiana, essi perpetrano la fattispecie di bigamia, non ammessa dallo Stato italiano (articolo 86 del codice civile, recante «Libertà di stato») incorrendo nelle azioni previste dal codice per l'impugnazione da parte dell'altro coniuge. Quale Presidente dell'Associazione delle donne marocchine in Italia e componente della Consulta per l'Islam italiano, sono a conoscenza di innumerevoli casi di improprio utilizzo dell'istituto della ricongiunzione familiare e dell'acquisizione della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri. Per cui, a integrazione di quanto sta già facendo il Governo in materia di immigrazione e in linea con esso, con la presente proposta di legge intendo tutelare le donne di origine extracomunitaria presenti in Italia anche in base ai princìpi della Costituzione (articoli 2 e 3), in quanto i casi di abusi e di discriminazioni contro di esse si moltiplicano e rendono necessario un intervento normativo. Con la presente proposta di legge si intende assicurare un maggiore rispetto dei diritti fondamentali della persona nei confronti dei componenti di nuclei familiari di origine extracomunitaria, abolendo le discriminazioni per cause etniche, ideologiche o religiose. Quando si parla di diritti fondamentali della persona ci si riferisce a quelli contenuti nella parte prima della Costituzione, e in particolare alla libertà personale, alla libertà di circolazione, alla libertà religiosa, alla libertà di contrarre matrimonio e alla libertà di educazione. Con la presente proposta di legge anche al fine di tutelare queste donne, in analogia all'orientamento restrittivo del Governo, ormai in via di completamento al parlamento e tenuto conto dei princìpi fondamentali della citata legge n. 91 del 1992, si vuole, quindi, una disciplina che abbia alla sua base il rispetto del patto etico tra il cittadino e lo Stato e tra l'uomo e la donna. Peraltro, già l'articolo 12 della stessa legge n. 91 del 1992, prevede che il cittadino italiano che accetti un pubblico impiego o una carica pubblica da uno Stato o da un ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero che presti servizio militare per uno Stato estero, possa perdere la cittadinanza italiana e la perda sicuramente se lo Stato estero è in guerra con l'Italia. È ben evidente che tali fattispecie, comunque anacronistiche, non sono certamente esaustive; tanto che nella precedente legislatura sono stati presentati diversi progetti di legge «bipartisan» per la modifica della legge, in particolare dell'articolo 5 (acquisto della cittadinanza) e dell'articolo 12 (revoca della cittadinanza), e anche in questa legislatura sono in corso di esame, presso il Parlamento, molti progetti di legge in materia di cittadinanza. In tali progetti di legge sono previsti diversi motivi per la revoca della cittadinanza, tra i quali il fatto che il cittadino che abbia acquisito la cittadinanza sia coinvolto in organizzazioni terroristiche o che si sia reso colpevole di reati gravi, contro la personalità dello Stato e contro i diritti politici del cittadino previsti dal codice penale o che possa avere commesso uno dei delitti previsti da determinate norme del codice penale (associazione di tipo mafioso, strage, attentati alla sicurezza nei trasporti, omicidio, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte alla prostituzione minorile, plagio, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo, rapina e sequestro di persona a scopo di estorsione) e del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Certamente, i miei illustri predecessori hanno ben calcolato quanto sia rischioso per la sicurezza del nostro Paese che i traditori del patto di fedeltà con lo Stato continuino a godere dello status di cittadino, prevedendo, appunto, tale estensione dei casi di perdita della cittadinanza.
Una tutela, anche se non pienamente efficace, è peraltro già prevista dall'articolo 6 della citata legge n. 91 del 1992, che prevede, tra le cause di preclusione all'acquisto della cittadinanza, la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. La presente proposta di legge, invece, a tutela delle donne all'interno di nuclei familiari o di comunità di origine extracomunitaria, e a integrazione dei casi già previsti dalla legge, vuole sanzionare colui che, avendo già ottenuta la cittadinanza italiana, non dia affidamento sulla sua fedeltà allo Stato, avendo dichiarato il falso in atto pubblico per acquisire la cittadinanza stessa, magari tacendo sul suo stato di coniugato in altri Paesi. Tutto ciò, ovviamente, nel pieno rispetto dell'articolo 22 della Costituzione, dal momento che i gravi motivi della presente proposta di legge per la revoca della cittadinanza non comprendono motivi politici.
L'articolo unico della presente proposta di legge introduce due commi nell'articolo 12 della citata legge n. 91 del 1992, di cui uno dispone la revoca della cittadinanza per lo straniero (uomo) che, nell'istanza per l'acquisto o per la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7 e all'articolo 9 della stessa legge, presentata al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare (regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, di cui al decreto del presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362) renda dichiarazioni mendaci o produca false certificazioni o faccia uso di esse in violazione delle norme di legge. Tali disposizioni, lo si ripete, sono introdotte per scongiurare eventuali situazioni di poligamia, ovvero l'improprio utilizzo dell'istituto dei ricongiungimenti familiari richiesto, spesso appositamente, prima o dopo l'acquisto della cittadinanza italiana e contro l'ordinamento dello Stato italiano, nonché le false attestazioni rilasciate all'anagrafe italiana relative a un matrimonio contratto con una cittadina italiana e nelle quali vengono inclusi i figli nati da precedenti matrimoni. Le donne di origine extracomunitaria e i loro figli legittimi devono essere difesi per quanto riguarda la loro condivisione di mogli con figli nati da un matrimonio contratto nei loro Paesi di origine, considerato che esse sono vittime di costumi disumani e in contrasto con i princìpi costituzionali, e che devono spesso vivere in condizioni di debolezza e di inferiorità.
Inoltre, in linea con l'orientamento del Governo espresso nel decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, («misure urgenti in materia di sicurezza pubblica») che, con l'articolo 1, comma 1, lettera a), ha sostituito con il seguente l'articolo 235 del codice penale: «Art. 235. - (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclusione per un periodo superiore ai due anni (...)», si prevede che il trasgressore dell'ordine di espulsione o di allontanamento pronunciato dal giudice sia punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tale caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo. Per questo, a maggior rafforzamento della tutela dell'ordine pubblico nazionale e della fedeltà alla Costituzione e alla personalità dello Stato, è opportuno che la cittadinanza sia revocata in caso di condanna passata in giudicato dello straniero ovvero del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, per reati di associazione sovversiva e con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. In pratica, per alcuni dei più gravi delitti contro la personalità internazionale dello Stato.
«2-bis. L'acquisto della cittadinanza, avvenuto ai sensi dell'articolo 5, è revocato in seguito a presentazione di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti pubblici falsi o di uso degli stessi in violazione delle norme di legge. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.
2-ter. L'acquisto della cittadinanza viene revocato in caso di condanna passata in giudicato dello straniero, ovvero del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, per i delitti di associazione sovversiva e con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale o di condotta con finalità di terrorismo, nonché per i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, di cui al libro secondo, Titolo I, capo I, del codice penale, indipendentemente dalla pena edittale stabilita per i medesimi delitti».
si legge in comunicati Internet e nei siti di rassegne giurisprudenziali che la Corte d'appello di Cagliari ha accolto un ricorso fatto da un cittadino egiziano (con anche cittadinanza italiana) che nel suo Paese aveva ottenuto il divorzio ripudiando la moglie in quanto per i giudici adìti, quel divorzio è reso valido anche in Italia;
il ricorrente aveva ripudiato la moglie pronunciando la formula del talaq, ottenendo così il divorzio in Egitto, dove l'ordinamento giuridico e la cultura religiosa, consente questo tipo di separazione;
nel nostro Paese, la Corte d'Appello di Cagliari ha riconosciuta valida detta statuizione accogliendo l'istanza e dichiarando efficace e definitiva quella separazione anche per l'ordinamento italiano e trascrivendo l'avvenuto divorzio anche nel registro dello Stato civile del Comune, probabilmente perché il ricorrente non poteva contrarre nuove nozze in Italia a causa del precedente matrimonio (aveva chiesto al Comune di Cagliari di trascrivere il nuovo matrimonio nei registri dello Stato Civile e quando la risposta è stata negata, ha sollevato la questione davanti alla Corte d'Appello di Cagliari). Secondo dette notizie, il professionista egiziano si era sposato nel 1993 ed aveva ripudiato la moglie due anni dopo come consentiva la legge locale;
l'uomo aveva letto la formula di ripudio della moglie davanti ad un delegato canonico del tribunale civile, avendone riconosciuto il divorzio solo dopo il periodo previsto per un'eventuale conciliazione e le rivendicazioni dei diritti patrimoniali della donna nei confronti del marito;
pur con le differenze che contraddistinguono i due ordinamenti giudiziari, quello egiziano e quello italiano, la sentenza ha comunque accolto l'istanza: la Corte ha ritenuto comunque valido lo scioglimento del matrimonio, accertano l'irrimediabile dissoluzione della comunione familiare, decisione che all'interrogante appare incredibile in quanto l'ordinamento vigente non dovrebbe consentire la delibazione di una sentenza straniera contraria ai nostri fondamentali principi giuridici;
rifacendosi a norme di diritto internazionale, i Giudici hanno così dichiarato «efficace nell'ordinamento italiano il provvedimento di divorzio, ordinando la trascrizione del provvedimento egiziano nel Registro di Stato civile del Comune di Cagliari»;
in molte nazioni di tradizione e giurisprudenza islamica il marito può provocare la fine del matrimonio con una semplice dichiarazione di ripudio (talaq), mentre in qualche ordinamento la possibilità viene concessa anche alla donna. Talvolta non è necessario che tale dichiarazione sia motivata, né che la coniuge ne sia informata: basta comunque che vengano rispettati i tempi di legge per consentire riconciliazione e divisioni patrimoniali;
la deliberazione o exequatur è la procedura giudiziaria che serve a far riconoscere, in un determinato Paese, un provvedimento giudiziario emesso, come noto, dall'Autorità giudiziaria di un altro Paese;
il procedimento si svolge dinanzi alla Corte d'appello territorialmente competente e deve accertare che il procedimento straniero si sia svolto nel rispetto delle regole del contraddittorio, che la sentenza in oggetto sia passata in giudicato, che questa sentenza non sia contraria ad un'altra pronunciata in Italia e che non contenga statuizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano. Si rileva, peraltro, che un caso molto frequente di delibazione si ha in presenza di procedimenti civili per scioglimento di matrimonio, in quanto si deve conferire efficacia alle sentenze ecclesiastiche di nullità, in modo che sia permesso un nuovo matrimonio religioso. Ciò non configura certo la fattispecie da cui il pronunciamento della Corte d'appello di Cagliari;
a conferma di quanto sopra si rileva, altresì, che la legge 31 maggio 1985, n. 218, «Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato», ha abrogato le disposizioni civilistiche del titolo VII del codice civile, «dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti delle Autorità straniere», mantenendo tuttavia inalterati i principi cardine già disposti e cioè disponendo, all'articolo 65 - Riconoscimento di provvedimenti stranieri che: «hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa» ed all'articolo 66 - Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontari - che «i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge o, producono effetti nell'ordinamento di quello Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato, ovvero siano pronunciati da un'autorità competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano»;
orbene, per quanto sopra, occorre valutare le reali motivazioni sottese ad una simile pronuncia giurisprudenziale che introdurrebbe, di fatto, nell'ordinamento italiano effetti contrari ai principi di legge (il ripudio), nonché scongiurare il ripetersi di simili casi come quello in esame, visto che le probabilità sono esponenzialmente alte, legate ai flussi migratori in aumento;
inoltre, da fonti di stampa si legge che a Genova si sarebbe consumato un caso di violenza familiare (sequestro di persona, lesioni - più specificamente segregazione in casa con obbligo di velo e percosse) nel caso di coniugi marocchini, reati denunciati in Italia dalla moglie, ma già avvenuti in Marocco dove la poveretta era stata costretta a scappare di casa per evitare il peggio. Le nozze, in conformità del Corano e della Sunna, furono celebrate e trascritte in Marocco (Guercif) nel 2002, dove è stato celebrato il procedimento intentato dal marito, nel frattempo trasferitosi a Genova per trovare lavoro e raggiunto dalla moglie nel 2005 (ricongiunzione familiare), concluso dal Tribunale di Guercif nello scorso mese di luglio, che ha ordinato alla donna di ritornare sotto il tetto coniugale e di ricongiungersi al marito, nonché al pagamento delle spese processuali, documento che parrebbe essere stato inviato al Consolato marocchino di Torino per l'autenticazione, con asseverazione di traduzione giurata;
orbene, in questa storia che mescola costumi, pronunciamenti e regolamenti si inserisce il procedimento intentato dalla donna in Italia per le violenze subite e si rilevano le dichiarazioni dell'avvocato del marito che anticipa alla stampa l'intenzione di voler utilizzare la sentenza emessa a Guercif per dimostrare che servono nuovi accertamenti: è quantomeno improprio quanto riportato dai giornali di questi intendimenti di voler introdurre in Italia - relativamente a dispute su cause di divorzio, violenza intrafamiliare, segregazione e quant'altro - provvedimenti emessi applicando la legge di un altro Paese, in questo caso per interferire sulla vicenda giudiziaria italiana;
occorre perciò, tutelare le donne e la loro prole incolpevolmente e inconsapevolmente trovatisi soggetti passivi di simili procedimenti in assenza di contraddittorio, in disgregamenti familiari e senza possibilità di assistenza e difesa nonché di necessario sostentamento - nel primo caso - e vittime di violenze intollerabili, con mancata chiarezza sull'applicabilità di sentenze straniere - nel secondo caso sopra citato -:
se il Governo sia a conoscenza, nel rispetto delle prerogative spettanti all'autorità giudiziaria, della citata pronuncia della Corte d'appello di Cagliari e delle motivazioni relative, ovvero anche di altre di simile tenore, poiché appare non giustificabile come l'ordinamento possa consentire una siffatta delibazione;
se non intenda assumere iniziative normative - anche urgenti - per scongiurare il ripetersi dell'introduzione nel nostro ordinamento di effetti contrari ai principi giuridici ed etici nazionali e quindi incompatibili con l'ordine pubblico, che esplicherebbero efficacia contra legem, visto anche l'altro caso di Genova, secondo quanto in premessa detto.(4-01198)
la Francia - Dicastero per l'immigrazione - sta varando un provvedimento, di cui è prevista l'entrata in vigore il prossimo 1o dicembre, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che introduce un nuovo vincolo per i ricongiungimenti familiari secondo cui il familiare potrà beneficiare dell'ingresso nel Paese solo se dimostri la conoscenza della lingua e della cultura generale del paese di destinazione;
in sintesi, ogni richiesta di ricongiungimento implicherà un esame culturale e linguistico, da svolgersi nel luogo di provenienza, di carattere generale, con corso di formazione obbligatorio per un periodo variabile fino ad un massimo di due mesi di frequenza, i corsi vengono svolti da un'Agenzia (ANAEM) per l'accoglienza degli stranieri in collaborazione con i consolati e gli enti locali;
viene previsto anche l'obbligo di frequenza di detti corsi, cui saranno esonerati i soggetti che dimostrino un attestato di studio in un istituto francofono o sul territorio francese, gli ultrasessantacinquenni ed i minori di anni 16;
questa è la prova che si sta sviluppando una tendenza europea per una diversa regolamentazione dell'immigrazione: in Francia, dai primi mesi del corrente anno, sono stati espulsi più stranieri «irregolari» che in tutto l'anno scorso, dato esponenziale di una stretta governativa nei confronti della lotta alla clandestinità;
apparrebbe opportuno un adeguamento a detta evoluzione selettiva dei Paesi europei nei confronti di misure più stringenti per contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, anche da parte del nostro Paese, che ha nell'agenda governativa un corposo pacchetto in materia di immigrazione, di cui parte è ancora da attuare (vedi decreto-legge n. 151 del 2008 e disegno di legge n.733 e congiunti) a breve tempo -:
se il Governo intenda valutare l'opportunità di prevedere misure per l'obbligatorietà della conoscenza della lingua e dei fondamentali principi cardine di carattere generale della nostra cultura e dell'Ordinamento (Costituzione italiana) per lo straniero che intenda ricongiungersi o rinnovare il permesso di soggiorno, secondo la vigente legislazione, onde consentire un'integrazione più effettiva dello straniero e un'attuazione più appropriata degli istituti stessi del permesso per soggiornare nel nostro Paese e del ricongiungimento familiare, prevedendo corsi di formazione obbligatori per adulti (fatta eccezione per gli ultrasessantacinquenni) e per i minori ultrasedicenni, al di sotto di tale età, prevedendo corsi appositi adatti all'infanzia, pomeridiani, per l'apprendimento della lingua, o quant'altro in linea con analoghi provvedimenti - di carattere sociale e formativo - di alcuni Paesi UE, per contrastare l'immigrazione clandestina. (5-00580)
Inoltre, se mi è permesso, io non sono in grado di dare giudizi e consigli a nessuno, tanto meno in quest'Aula. Però sentire qui dentro dire che l'Ucoii è un'organizzazione para-terroristica quando l'Ucoii è una di quelle organizzazioni riconosciute dal Ministero dell'interno e che ha sottoscritto la Carta dei valori...
Ho apprezzato molto chi ha ricordato gli attacchi contro la comunità ebraica, però non dimentichiamo che i nazionalsocialisti che fanno propaganda in quel modo, la fanno anche per lo sterminio degli ebrei.
È ovvio che dobbiamo condannare chi è a favore dello sterminio degli ebrei o anche dei cristiani, e anche degli uomini che non fossero né ebrei né cristiani. Non dividiamoci, siamo uniti e teniamo presente un fatto: la questione è che Internet non può essere uno spazio al di fuori della legge. In nome della libertà della rete, alcuni ritengono di avere la libertà di delinquere su Internet. Fra poco, in quest'Aula discuteremo - mi auguro - un provvedimento sulla pedofilia, che pone esattamente il medesimo problema. Vi è una questione su cui tutti dobbiamo essere uniti: la necessità di fare in modo che la legge valga anche su Internet.
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