Doc. IV-quater, n. 7





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal senatore Maurizio Gasparri, deputato all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 20410/05 N RGNR - Roma.
Il procedimento trae origine da una querela sporta da Henry John Woodcock, magistrato presso la procura della Repubblica di Potenza, in relazione ad alcune frasi pronunciate dal senatore Gasparri nel corso di un suo intervento alla trasmissione radiofonica Radio 3131 andata in onda l'8 febbraio 2004.
Per quanto risulta dal capo d'imputazione, l'allora deputato Gasparri avrebbe tra l'altro affermato: «...è stata spazzata via una farneticante accusa di un giudice irresponsabile di Potenza...», «...il Csm e il Ministero della giustizia porranno fine all'azione dissennata di persone che calunniano ... però faremo i conti in sede giudiziaria con chi si è comportato in quel modo...».
L'interessato aveva avanzato la richiesta nella XV legislatura e la Giunta - dopo averlo ascoltato nella seduta del 16 maggio 2007 - era pervenuta a deliberare a maggioranza nel senso della sindacabilità (doc. IV-quater, nn. 21 e 22) nella seduta del 18 luglio 2007. Tuttavia la relazione non era stata esaminata dall'Assemblea e la richiesta è stata pertanto mantenuta all'ordine del giorno della XVI legislatura.
Nella presente legislatura la Giunta ha dunque esaminato l'istanza nelle sedute del 28 e 29 ottobre 2008. L'interessato, pur potendo avvalersi nuovamente della facoltà di essere sentito dalla Giunta, non ha ritenuto di intervenire.
Nel corso del dibattito, svoltosi sulla base della documentazione predisposta e in distribuzione, è emerso che il procedimento in titolo concerne un caso analogo ad un altro attualmente pendente in Assemblea (doc. IV-quater, n. 3) con una proposta nel senso dell'insindacabilità. Era infatti accaduto che il dottor Woodcock aveva iniziato un'inchiesta a carico dell'allora ministro Gasparri e che gli atti erano stati tuttavia trasferiti per competenza a Roma, e poi archiviati. Secondo la Giunta, che si è espressa a maggioranza, la reazione dell'allora ministro Gasparri all'iniziativa giudiziaria, con tutti i clamorosi e ben noti risvolti mediatici, risoltasi in un nulla di fatto dopo il trasferimento da Potenza a Roma per ragioni di competenza, deve ritenersi umanamente del tutto comprensibile e rigorosamente legata all'esercizio delle sue funzioni. Se il senatore Gasparri non fosse all'epoca stato ministro, nei suoi confronti non sarebbe certo stata avviata l'azione penale!
Né può omettersi di osservare che il dottor Woodcock non può lamentarsi del fatto che il parlamentare abbia invocato l'intervento di organi istituzionali, quali il Consiglio superiore della magistratura e il ministero della giustizia, e che, in definitiva, la reazione risponde, in senso lato, al principio vim vi repellere licet.
Del resto, la Suprema Corte, con alcune recenti pronunce, ha significativamente esteso, proprio con riferimento a un reato della stessa indole della diffamazione, quello di ingiurie, il concetto di reciprocità, invocabile anche senza che la reazione sia caratterizzata dall'immediatezza rispetto all'accusa (v. Cass. sez. V penale 24 febbraio 2008, Bellon, inedita, relativa a un caso in cui addirittura la seconda offesa è stata proferita dopo la prima ma senza la cognizione di essa; e sez. V penale n. 39411 del 24 ottobre 2008, inedita, relativa a un caso in cui «la reazione iraconda non segua immediatamente il fatto ingiusto ma consegua ad un accumulo di rancore, per effetto di reiterati comportamenti ingiusti, esplodendo, anche a distanza di tempo, in occasione di un episodio scatenante»). Anche nel caso del ministro Gasparri la reazione è avvenuta a una certa distanza di tempo, cioè quando un ufficio giudiziario diverso da quello di appartenenza del dottor Woodcock aveva disposto nei suoi confronti l'archiviazione. A prescindere da questo tema di analisi, resta però il fatto, comunque assorbente, che l'azione penale non sarebbe stata esercitata se il senatore Gasparri non fosse stato, prima che ministro, un parlamentare: è evidente la connessione della funzione se solo si leggono gli atti e i titoli di reato.
Per tali motivi, la Giunta, a maggioranza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, ha deliberato di proporre all'Assemblea di decidere nel senso che ai fatti oggetto del procedimento si applichi l'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Maurizio PANIZ, relatore.


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