Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Umberto Bossi in relazione a un procedimento civile promosso nei suoi confronti dalla dottoressa Paola Braggion, pendente presso la Corte di cassazione, pervenuta nel luglio del 2003 e mantenuta all'ordine del giorno dalle legislature XIV e XV.
Il procedimento trae origine da alcune dichiarazioni rese dall'onorevole Bossi dopo essere stato condannato per vilipendio alla bandiera dal tribunale di Como con sentenza del 23 maggio 2001. Negli articoli riportati dal quotidiano la Padania il 24 e 25 maggio 2001 sono state riportate le seguenti affermazioni: «È un attacco al Governo ed è incivile che un magistrato perda il tempo, pagato dai contribuenti, per fare un processo basato sui reati di opinione ed il Codice Rocco... La giustizia è un obiettivo disastro, eppure una certa magistratura non perde l'abitudine di occuparsi di politica in momenti "particolari", intanto l'84 per cento dei reati (..) rimane impunito». «Non è possibile che due magistrati in cerca di pubblicità (il pm Claudio Galoppi e il giudice Paola Braggion) possano ricorrere alle forme fasciste del Codice Rocco per colpire deliberatamente la libertà di espressione. Intervenga il Consiglio Superiore della Magistratura e si decida a sanzionare quei magistrati che continuano a usare le norme fasciste sui reati di opinione, norme già cancellate nella coscienza democratica del popolo. E passato quasi un secolo dal Codice Rocco ... eppure c'è ancora chi usa questi relitti giuridici per scegliere e colpire gli avversari politici della sinistra. Uno scandalo intollerabile».
A seguito di tali dichiarazioni, con atto datato 8 giugno 2003, la dottoressa Paola Braggion, giudice estensore della citata sentenza di condanna, ha citato in giudizio civile l'onorevole Bossi ritenendo le affermazioni testé riportate gravemente lesive della propria reputazione e del proprio onore, sia personalmente sia nella propria qualità di magistrato, chiedendo il risarcimento del danno subito.
Nel solco di una prassi costante dal 1996, ora consacrata nell'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003, Umberto Bossi domandò nel luglio 2003 che la Camera si pronunciasse sull'attinenza alle sue funzioni parlamentari delle riportate dichiarazioni nonché di altre rese ad altre testate.
Tali dichiarazioni consistevano in pubbliche critiche rivolte alla dottoressa Paola Braggion.
La domanda di deliberazione fu esaminata in varie sedute durante la XIV legislatura (2001-2006). All'inizio del 2004 la Giunta per le autorizzazioni presentò alla Presidenza della Camera una proposta di applicare l'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Tuttavia l'Assemblea non prese in esame la proposta.
Nel frattempo, poiché Bossi era stato eletto nel 1999 anche parlamentare europeo, egli chiese che anche il consesso parlamentare di Bruxelles si pronunciasse nel senso che le frasi ritenute offensive dalla dottoressa Braggion rientrassero nelle sue funzioni di membro del Parlamento europeo. (Tale iniziativa del deputato Bossi, in realtà, si sovrappose a quella di chiedere una deliberazione alla Camera dei deputati, ponendo il problema se una stessa condotta in via di principio possa essere qualificata come manifestazione al contempo di due diverse funzioni, di parlamentare nazionale ed europeo. Tale tematica comunque è ormai risolta alla radice dalla legge n. 78 del 2004, la quale ha stabilito la totale incompatibilità tra il mandato europeo e quello nazionale).
Il Presidente del Parlamento europeo deferì la questione alla competente Commissione giuridica, la quale formulò due distinte proposte, entrambe favorevoli al Bossi, una inerente alle dichiarazioni rese alla Padania e l'altra inerente a dichiarazioni rese ad altre testate giornalistiche. Il Parlamento europeo nel suo plenum tuttavia, il 22 aprile 2004, mentre approvò la seconda proposta, rigettò la prima. Ne deriva che, essendo stato qualificato come manifestazione di esercizio della funzione parlamentare europea, l'insieme delle dichiarazioni rilasciate a quotidiani diversi dalla Padania non rientra più nell'oggetto della deliberazione della Camera.
Nel frattempo il tribunale di Brescia, il 24 maggio 2004, rigettava la domanda risarcitoria della dottoressa Braggion, la quale interponeva appello.
La Corte d'appello di Brescia in data 20 febbraio 2008, accoglieva l'appello per le dichiarazioni (supra riportate) apparse sulla Padania. Per questo rivive nell'onorevole Bossi l'interesse a una deliberazione della Giunta e della Camera.
Deve essere ricordato che Umberto Bossi ha usato espressioni di critica, sia pure vibrata, nei confronti della dottoressa Braggion nel pieno di un clima politico rovente, successivo alle elezioni politiche del 2001. La condanna per vilipendio della bandiera poteva legittimamente essere considerata da Bossi come un indiretto attacco alle posizioni federalistiche della Lega Nord. Di qui la sua reazione.
Il vincolo che lega questa reazione alle posizioni parlamentari della Lega Nord si rinviene non solo nelle battaglie per il federalismo amministrativo e fiscale condotte già nella XIII legislatura ma anche nella stessa opposizione al disegno di legge sulla bandiera (divenuta poi la legge n. 22 del 1998), volta a introdurre l'obbligo di esposizione negli edifici pubblici del tricolore e della bandiera dell'Unione europea.
Peraltro, è già successo che la Camera abbia deliberato per l'insindacabilità di affermazioni consimili del deputato Bossi (doc. IV-quater, n. 96 - XIII legislatura). Del resto, come si evince dalla documentazione pervenuta alla Giunta, lo stesso tribunale di Brescia aveva assolto Umberto Bossi dall'accusa di diffamazione, salvo che la corte d'appello, solo per gli articoli apparsi sulla Padania, ha riformato in peius la sentenza.
Anche la Commissione giuridica del Parlamento europeo ha ritenuto pertinenti all'esercizio della libertà di critica politica le affermazioni di Umberto Bossi.
Nel complesso, quindi, non è sembrato infondato proporre l'insindacabilità. La Giunta ha esaminato il caso nella seduta dell'11 giugno 2008. Il deputato Bossi, pur invitato a comparire, non si è avvalso di tale facoltà. Il Collegio, a maggioranza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, propone dunque all'Assemblea di dichiarare che i fatti oggetto della condanna civile intervenuta concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Fabio GAVA, Relatore
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