Doc. IV-bis, n. 2-A-bis





Onorevoli Colleghi! - A nome della minoranza della Giunta si riferisce sulla nuova domanda di autorizzazione a procedere per reato ministeriale a carico del collega Pietro Lunardi.
La vicenda è già acquisita agli atti parlamentari, essendo intervenuta la delibera dell'Assemblea del 6 ottobre 2010, seduta nella quale la Camera ha deciso di restituire gli atti al tribunale dei ministri richiedente in ragione di due argomenti.
In primo luogo, il reato di corruzione ascritto al Lunardi sarebbe una fattispecie a concorso necessario tale per cui l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione sarebbe dovuta non solo per il ministro corrotto ma anche per il preteso corruttore. Non avendo il collegio dei reati ministeriali di Perugia avanzato domanda anche per il ritenuto corruttore, le facoltà cognitive della Camera in sede di procedimento autorizzatorio sarebbero state menomate.
In secondo luogo, il fatto che il tribunale dei ministri umbro abbia di fatto trasmesso alla Camera atti investigativi già svolti dall'ufficio del pubblico ministero e non già esiti della propria attività di indagine sarebbe indice di una insufficiente prospettazione conoscitiva.
Già a quell'epoca chi scrive aveva con decisione rimarcato che si trattava di pretesti dialettici del tutto privi di fondamento, volti soltanto ad allontanare una verifica giudiziale su fatti gravissimi, avvenuti in tempi di crisi economica e in relazione al bene della casa per cui le famiglie oneste patiscono e faticano moltissimo.
In particolare, era privo di fondamento il ragionamento sulla necessità del simultaneus processus in caso di concorso di persone nel reato; ed era assolutamente errato il rilievo relativo all'insufficienza delle indagini. A quest'ultimo proposito, per capire quanto fosse fondata l'ipotesi corruttiva bastava (e basta ancor oggi) una verifica cartacea e soprattutto chiedere a qualsiasi agenzia immobiliare di Roma quali siano i valori dei fabbricati storici della zona Campo Marzio.
L'autorità giudiziaria procedente, nel reiterare la sua richiesta, formula puntuali contestazioni alla relazione di maggioranza approvata nello scorso ottobre 2010. In particolare, essa confuta in modo persuasivo la tesi del necessario simultaneus processus tra concorrenti nel reato ed evidenzia come sarebbe privo di qualsiasi giustificazione esigere che l'autorizzazione di cui all'articolo 96 sia comunque ritenuta estesa ai concorrenti nel reato del ministro.
A questo proposito, il relatore di maggioranza - nella seduta della Giunta del 23 febbraio 2011 - ha fatto riferimento a un consolidato orientamento constatato nei precedenti della Camera dei deputati.
Occorre allora distinguere i casi di concorso di persone nel reato nei quali il correo dia un contributo causale alla condotta del ministro che possa qualificarsi come apporto al perseguimento di preminenti interessi pubblici; da quelli invece in cui il concorrente è portatore di interessi antitetici a quello pubblico.
È chiaro infatti, per assumere ad esempio simbolico di reato ministeriale i fatti di Sigonella del 1985, che nell'ipotizzato reato ministeriale del Presidente del Consiglio (che lasciò fuggire terroristi palestinesi dal suolo e dallo spazio aereo italiani) è ipotizzabile che concorsero ufficiali dell'Aeronautica, i quali quindi poterono ritenersi associati nella condotta del capo dell'Esecutivo e quindi giovarsi delle speciali tutele procedurali che assistevano (e che oggi ancora assistono) quest'ultimo.
Diversa invece è l'ipotesi in cui il reato commesso in concorso porti in evidenza istanze e scopi distinti a seconda dei concorrenti considerati. Nel caso della corruzione, appare ovvio che gli interessi tra i protagonisti del fatto illecito sono si corrispettivi e reciproci ma contrastanti. In tal caso, richiedere l'autorizzazione a procedere ex articolo 96 della Costituzione e secondo le procedure degli articoli 8 e 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989 non avrebbe senso alcuno, risolvendosi l'aggravio procedurale in favore del correo «laico» solo come un ingiustificato privilegio, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.
E per questi motivi che bene aveva fatto il Presidente della Giunta Castagnetti a prospettare lo scorso settembre 2010 al magistrato procedente la frequente ricorrenza di domande autorizzative estese anche ai correi laici; ma altrettanto bene ha fatto il presidente del collegio speciale perugino a insistere sull'irragionevolezza di tale soluzione interpretativa nel caso di specie.
Quanto poi alla pretesa incompletezza del quadro investigativo, è proprio il deputato Lunardi a smentire l'assunto del relatore.
Il 31 gennaio e il 18 febbraio 2011, l'onorevole Pietro Lunardi ha versato agli atti della Giunta copiosissima documentazione di merito che offre ai membri della Giunta un quadro assolutamente completo della situazione, tale per cui ogni ulteriore atto investigativo del collegio per i reati ministeriali di Perugia sarebbe superfluo.
In particolare, Lunardi torna a contestare che il prezzo da lui pagato per il palazzo in via dei Prefetti sarebbe stato di favore. A tal riguardo, allega copia della perizia che il Credito Artigiano avrebbe fatto svolgere sull'immobile, al fine di determinarne il valore nell'ambito della pratica ipotecaria.
Orbene: si può rilevare anzitutto che tale perizia non è sottoscritta da alcuno, ragion per cui se ne potrebbe confutare l'autenticità. Ma anche a volerla dare per buona, essa comunque fissava il valore del fabbricato in 4.160.000 euro, mentre Lunardi l'acquistò per 3 milioni, vale a dire quasi il 30 per cento in meno.
Da questo punto di vista non hanno alcun valore le perizie di parte fatte svolgere dallo stesso Lunardi da periti (certamente capaci ed esperti ma) pur sempre da lui retribuiti.
D'altronde, si ripete, è del tutto inverosimile che nel centro storico della Capitale si possano trovare fabbricati il cui valore al metro quadro sia inferiore a 5.500 euro e che quindi il valore complessivo della palazzina fosse inferiore (a essere generosi) a 6 milioni di euro. Ciò, del resto, è riconosciuto dallo stesso Lunardi il quale allega alla sua memoria una tabella dei valori immobiliari di Roma, a cura della FIAIP.
Quanto poi agli altri elementi offerti dal Lunardi, si osservi che l'asserita prescrizione del reato potrà giovargli in sede giudiziale e questo dovrebbe indurlo a chiedere che l'autorizzazione sia concessa e non a insistere sul fumus persecutionis, che peraltro è profilo irrilevante in sede di reati ministeriali.
Inoltre, che il museo missionario di Propaganda fide sia stato finalmente inaugurato il 9 dicembre 2010 non esclude affatto che a suo tempo il finanziamento non fosse dovuto, considerata anche la sospetta tempistica (il museo evidentemente viene inaugurato sei mesi dopo l'instaurazione del procedimento penale a carico del collega Lunardi).
In conclusione, ci si riporta interamente alle motivazioni già espresse nelle relazioni di minoranza dello scorso ottobre e si invita l'Assemblea a respingere la proposta di restituzione degli atti.

Marilena SAMPERI e Federico PALOMBA,
relatori di minoranza


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