Doc. IV-bis, n. 2-A





Onorevoli Colleghi! - A nome della Giunta per le autorizzazioni riferisco su una domanda di autorizzazione ex articolo 96 della Costituzione inerente all'ex ministro Lunardi. Come si ricorderà, nella seduta del 6 ottobre 2010, la Camera deliberò di restituire all'autorità giudiziaria di Perugia gli atti relativi a una precedente domanda di autorizzazione per reato ministeriale inerente allo stesso ex ministro Pietro Lunardi, domanda avanzata dal Collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1989, di quella città.
I motivi per cui la Camera si determinò a quella decisione erano essenzialmente due: il primo era legato al tipo di reato contestato. Il capo d'imputazione infatti faceva (e fa) riferimento alla corruzione: gli atti trasmessi concernevano però solo la posizione del preteso corrotto e non anche quella del ritenuto corruttore. Questa incompletezza del quadro investigativo prospettato alla Camera, indusse l'Assemblea a ritenere non possibile un esame compiuto della domanda avanzata.
Sempre a questo proposito, era stato osservato che comunque la costante interpretazione seguita dalla Camera dall'entrata in vigore della legge n. 219 del 1989 in poi è stata nel senso che fosse necessaria l'autorizzazione a procedere anche per i concorrenti cosiddetti «laici». In questo caso, invece, il Tribunale dei ministri di Perugia non ha domandato l'autorizzazione a procedere per gli altri soggetti asseritamente coinvolti.
Il secondo motivo poi per cui la Camera si determinò alla restituzione degli atti era dovuto al fatto che il tribunale dei ministri, come sarebbe stato doveroso, non aveva svolto alcuna attività investigativa. La legge costituzionale n. 1 del 1989, all'articolo 8, comma 1, prevede che il tribunale dei ministri, ricevute le carte dal pubblico ministero (che non ha poteri di indagine) svolga sommarie investigazioni che possono durare al massimo novanta giorni.
A seguito di tali preliminari accertamenti, il collegio per i reati ministeriali può - sentito il pubblico ministero - archiviare, informando comunque la Camera di appartenenza, oppure inoltrare alla stessa Camera competente la domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione.
In questo caso, il collegio per i reati ministeriali di Perugia non si è in alcun modo avvalso della possibilità di svolgere le proprie sommarie indagini. Ha anzi trasmesso in tutta fretta e in piena estate gli atti già compiuti dalla procura della Repubblica.
In data 11 gennaio 2011 il presidente del tribunale dei ministri di Perugia è tornato a domandare l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro Lunardi. La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 23 febbraio 2011, di cui è opportuno allegare il resoconto.
Il collega Lunardi, regolarmente invitato a intervenire, non si è avvalso di tale facoltà. Ha viceversa depositato copiosa documentazione che i componenti hanno potuto valutare.
Nella nuova domanda non si dà alcun riscontro alle osservazioni contenute nella relazione che la Camera aveva approvato nella seduta del 6 ottobre 2010.
Quanto al profilo della necessaria prospettazione sulla posizione dei correi, il presidente del tribunale dei ministri di Perugia si limita a una ferma contestazione dell'interpretazione adottata dalla Camera, contestazione volta a dimostrare che l'autorizzazione a procedere per i coimputati laici non sarebbe necessaria.
In questa sede non è necessario procedere oltre in una inutile disputa interpretativa.
Nonostante il profondo rispetto dovuto alla magistratura, la Camera dei deputati, come detto, conta su più di vent'anni di precedenti incontrastati. Da questo punto di vista, non appaiono conferenti le obiezioni emerse in sede di Giunta da parte dei deputati che hanno presentato una relazione di minoranza.
Se il giudice speciale, quale è il tribunale dei Ministri, ritiene di potersene discostare, saranno i successivi gradi della giurisdizione a stabilire le relative conseguenze, eventualmente in termini di non procedibilità nei confronti dei coimputati.
Quanto invece all'insufficienza delle indagini svolte in proprio dal tribunale dei ministri di Perugia, già nella relazione precedente ci si era sforzati di illustrare che spetta in definitiva alla Camera di giudicare la sufficienza e la completezza delle indagini svolte dall'autorità richiedente, come anche stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 403 del 1994.
Nel nostro caso, il tribunale dei ministri di Perugia insiste nell'offrire un quadro probatorio basato esclusivamente su atti non effettuati su propria disposizione, bensì solo sugli elementi raccolti dalla procura ordinaria.
Tale insistenza, anche alla luce degli elementi offerti dall'onorevole Lunardi, che meritavano e meritano quanto meno un'analisi approfondita, appare allora come una manifestazione della volontà di lasciare lo stato del procedimento com'era al momento della prima domanda.
Ne deriva che - se non vi sono novità documentali ed investigative - la risposta della Camera non può essere che analoga a quella già resa.
Per completezza informativa, si segnala che in data 18 febbraio 2011 l'onorevole Lunardi ha depositato copia di una nota presentata all'autorità giudiziaria di Perugia, nella quale si eccepisce l'ormai maturata prescrizione del reato ipotizzato e, conseguentemente, ci si oppone alla proroga delle indagini richiesta dalla procura della Repubblica ai sensi dell'articolo 406 del codice di procedura penale.
Alla luce di quanto esposto, presa anche visione della documentazione difensiva depositata dal l'onorevole Lunardi, chi scrive ha proposto alla Giunta una nuova restituzione degli atti all'autorità giudiziaria.
Nella citata seduta dello scorso 23 febbraio, a maggioranza, ha approvato la proposta. Sicché la Giunta propone all'Assemblea che gli atti vengano nuovamente restituiti al collegio per i reati ministeriali.

Giuseppe CONSOLO,
relatore per la maggioranza


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