Onorevoli Colleghi! Con la presente relazione di minoranza mi faccio espressione del punto di vista di quanti presso la Giunta delle autorizzazioni sono stati sopraffatti ancora una volta dall'arroganza prevaricatrice della «casta» di potere.
Si discute dell'autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione dell'ex ministro Lunardi. Nell'ipotesi accusatoria, egli avrebbe acquistato un intero palazzo di valore storico nel centro di Roma (in un isolato delimitato da Piazza del Parlamento, Via dei Prefetti, Vicolo Valdina e Piazzetta Firenze, in sostanza il cuore della Roma del '500 e del '600) a un prezzo di molto inferiore alla metà delle quotazioni di mercato.
Egli ha ottenuto un simile trattamento di favore dal venditore, che era l'Istituto ecclesiale Propaganda Fide. Tale ente aveva certamente la facoltà di vendere a chicchessia e per il prezzo da esso ritenuto congruo. Nessuno può imputare agli amministratori di Propaganda Fide di aver venduto un palazzo che vale tra gli 8 e i 10 milioni di euro a 3 milioni. Quello che giustamente ha suscitato la necessità di una verifica giudiziaria è che l'acquirente era proprio il pubblico ufficiale che poco dopo l'acquisto ha firmato un decreto interministeriale con cui a Propaganda Fide veniva attribuito un finanziamento di ben 2,5 milioni di euro per lavori di pubblico interesse artistico e culturale, mai terminati e mai aperti alla fruizione pubblica.
Di qui l'accusa di corruzione propria aggravata ai sensi degli articoli 319 e 319-bis del codice penale.
L'episodio, peraltro, si incastona in un mosaico assai noto: da un lato, l'episodio dell'appartamento di Via del Fagutale a Roma, con affaccio sul Colosseo, acquistato dall'ex ministro Scajola, costatogli le dimissioni; e dall'altro la furibonda polemica estiva su un appartamento di modeste dimensioni a Montecarlo, venduto dal tesoriere di Alleanza Nazionale a una società off shore, e preso in locazione da una persona dell'entourage del Presidente della Camera, episodio considerato come significativo dell'uso di un «manganello mediatico» collegato ad un'attività di dossieraggio, dal mio partito ritenuto espressione di barbarie e di inquietante commistione tra interessi di persone pubbliche e di mondo dell'informazione (peraltro, si è trattato di un «killeraggio» boomerang, se è vero che le indagini hanno accertato la congruità del prezzo richiesto dal tesoriere del partito di Alleanza nazionale, all'atto della vendita).
Orbene, la vicenda dell'ex ministro Lunardi è di gravità molto superiore a questa citata e quanti si sono detti scandalizzati da quest'ultima dovrebbero oggi schierarsi per l'immediato processo a carico dell'ex ministro in questione.
Del resto, tornano in mente le parole scritte su Libero il 15 giugno 2010 da Davide Giacalone nell'articolo La difesa di Lunardi è un suicidio politico. Scriveva Giacalone: «Mi sono cascate le braccia leggendo l'intervista che Pietro Lunardi ha rilasciato a Repubblica: da una parte ha gettato la croce addosso ai suoi colleghi Scajola e Bertolaso, dall'altra ha dimostrato di non avere idea di cosa sia l'etica pubblica [...]. Lunardi afferma che, quando era ministro, una delle sue case è stata ristrutturata da Diego Anemone, per due ragioni: la prima è che gli fu presentato dal migliore dei suoi funzionari, Angelo Balducci; la seconda è che «mi doveva un favore». Lo stesso Lunardi - parole sue - aveva telefonato a qualche persona influente presso il Banco di Roma, in modo da propiziare la vendita di alcuni terreni a quel costruttore che poi ci realizzò l'ormai celebre Salaria Sport Village. Telefonò perché quell'uomo era amico di Balducci [...]».
Insomma: Pietro Lunardi è un reo confesso; e lo dicono anche i giornali vicini al Popolo della Libertà.
Ciò nonostante, presso la Giunta delle autorizzazioni si è sviluppata una tragedia teatrale grottesca, degna della migliore letteratura dell'assurdo. Pietro Lunardi è venuto in audizione il 22 settembre 2010 a ribadire tutti i punti di quella che Giacalone aveva definito una linea suicida.
Egli infatti ha sostenuto di aver certamente firmato il concerto ministeriale al decreto del ministro Buttiglione di finanziamento a Propaganda Fide; ha confermato che l'architetto Zampolini era presente nello studio del notaio nel giugno 2004 quando fu stipulato l'atto d'acquisto del palazzo; ha confermato che Anemone vi aveva svolto dei lavori; ha confermato che il suo capo di gabinetto aveva assunto le iniziative rilevanti d'ordine del ministro. Ha cercato di sostenere che il prezzo pagato per il palazzo era congruo. Ha sostenuto tesi ardite o ridicole: che parte della metratura era senza finestre; che alcuni appartamenti erano locati a terzi; che la porzione immobiliare fosse da ristrutturare e che periti di sua fiducia avevano asseverato che il valore doveva aggirarsi intorno ai 3 milioni di euro.
Come si vede, si tratta di rilievi per un verso assai poco persuasivi, e, per l'altro, tutti pertinenti al merito del fatto e dunque totalmente irrilevanti per l'esame parlamentare. Tutto questo avrebbe dovuto indurre a un'unanime proposta di concessione.
Veniamo agli aspetti procedurali.
La questione della contestualità della richiesta di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 96 Costituzione tanto per il ministro quanto per i cosiddetti concorrenti laici è controversa, anche perché l'articolo 5 della legge costituzionale non si esprime in tal senso. E difatti al Senato si annovera un caso del 1995 nel quale, pur riguardando l'imputazione il concorso di persone, l'autorizzazione fu chiesta solo per il ministro. E comunque la conseguenza della mancata autorizzazione per l'inquisito «laico» potrebbe essere solo l'improcedibilità nei suoi confronti.
In modo del tutto pretestuoso e protervo, invece, la maggioranza - trascurando quella che può definirsi una confessione del collega Lunardi - ha invece stabilito un nesso di pregiudizialità tra la posizione dei suoi pretesi correi e quella di Lunardi medesimo, sulla base dell'argomento che la corruzione è un reato a concorso necessario.
Non vi è evidentemente discussione su quest'ultimo profilo. Dove invece la tesi risultata maggioritaria è incorsa in un grossolano e voluto errore giuridico è sul terreno processuale, nel sostenersi, cioè, che il concorso di persone nel reato implica necessariamente il simultaneus processus.
È ovvio che si tratta di un assunto falso e strumentale. L'articolo 12 del codice di procedura penale prevede certamente quale ipotesi di connessione quella del concorso di persone nel reato; ma è noto a tutti che l'articolo 17 del medesimo codice consente al giudice, ma non lo costringe, di riunire i procedimenti connessi. Inoltre, il medesimo codice di rito consente a ciascun inquisito di scegliere riti diversi, quali quello abbreviato, il patteggiamento o il dibattimento. Questa possibilità di scelta non è evidentemente preclusa dal fatto che si proceda per corruzione o per altri reati a concorso necessario.
Né si trascuri che la giurisdizione minorile per principio impone la separazione dei giudizi pur quando il minorenne sia coimputato con persona maggiorenne.
Dunque, anche considerato il venir meno della pregiudizialità penale rispetto a quella civile o amministrativa o contabile, è fisiologico che nel nostro sistema processuale possano aversi pronunce diverse sullo stesso caso.
La contestualità, peraltro, può essere impossibile quando il livello di indagine riguardante i possibili coimputati sia ancora embrionale o non sufficientemente definito rispetto al livello di accertamento riguardante il ministro, in relazione al quale ricorrono tempi assai ristretti di decisione.
Durante l'esame presso la Giunta sono state, poi, addotte argomentazioni destituite di ogni base giuridica.
La prima: Lunardi sarebbe oggetto di fumus persecutionis. Ebbene, il fumus persecutionis è un criterio totalmente estraneo alla materia dei reati ministeriali. La disciplina di quest'ultima è chiaramente improntata a un favor per la concessione mentre il diniego dell'autorizzazione può essere opposto all'autorità giudiziaria solo se sussistano due precise scriminanti, la cosiddetta ragione di Stato e il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della discrezionalità governativa.
La seconda: autorizzare il procedimento per il deputato Lunardi e non pronunciarsi sui presunti correi avrebbe significato lasciare la posizione del primo nella competenza del tribunale dei ministri, e invece consentire lo svolgimento del procedimento ordinario nei confronti dei coindagati. Si tratta all'evidenza di un rilievo infondato. Il tribunale dei ministri, a dispetto del nome, non è altro che il GIP di questo speciale procedimento. Si tratta di un'autorità filtro, che vaglia le richieste della procura della Repubblica; interloquisce con il Parlamento chiedendo eventualmente l'autorizzazione a procedere; e, ove ottenuta questa, rimette gli atti all'autorità giudiziaria ordinaria perché il procedimento prosegua secondo le regole generali (vedi la sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 2002).
La Giunta quindi avrebbe dovuto procedere all'esame completo della posizione del deputato Pietro Lunardi e concedere l'autorizzazione richiesta. Tale conclusione non solo sarebbe stata politicamente doverosa ma anche giuridicamente consentita.
La proposta di restituzione degli atti è invece errata per due ordini di motivi. Anzitutto per quanto si è venuto sinora esponendo; in secondo luogo, perché l'articolo 18-ter del Regolamento della Camera prevede la restituzione degli atti solo nel caso in cui dall'esame di essi si evinca che non si tratti di reato ministeriale e che quindi la Camera è incompetente. Nel nostro caso, invece, la maggioranza decide in modo aberrante di restituire gli atti per incompletezza della prospettazione accusatoria sotto il profilo della non integrale sottoposizione alla richiesta autorizzatoria anche delle persone concorrenti, ipotesi che il Regolamento medesimo non prevede affatto.
Per questi motivi invito l'Assemblea a respingere la proposta della Giunta e a rinviarle gli atti, affinché torni a riunirsi per formulare la proposta della concessione.
Federico PALOMBA,
relatore per la minoranza
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