Doc. IV-bis, n. 1-A-bis





Onorevoli Colleghi! A nome dei deputati appartenenti al gruppo del Partito Democratico presso la Giunta per le autorizzazioni, riferisco sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti di Pietro Lunardi, ministro all'epoca dci fatti, per l'ipotesi di corruzione.
La domanda perviene dal collegio per i reati ministeriali di Perugia ed è stata inoltrata con nota del procuratore della Repubblica di Perugia pervenuta alla Camera dei deputati il 18 agosto 2010 e assegnata alla Giunta il successivo giorno 19 agosto.
L'accusa che viene mossa all'ex ministro Lunardi è quella di corruzione propria (articolo 319 c.p.). Il fatto è consistito nell'avere il ministro pro tempore colto un'indebita opportunità di acquisto a prezzo di favore (3 milioni di euro) di un immobile nel centro di Roma (a via dei Prefetti, adiacente a piazza del Parlamento, il cui valore di mercato si aggira intorno agli 8 milioni di euro) a fronte di un provvedimento ministeriale di concessione di finanziamento al soggetto che gli ha venduto il palazzo (l'ente ecclesiastico Propaganda Fide). Quest'ultimo ente ha ricevuto un finanziamento a opera di un decreto interministeriale del 2005, firmato dai ministri Buttiglione e Lunardi.
La Giunta ha iniziato l'esame nella seduta del 15 settembre 2010 per poi proseguirlo nelle sedute del 22 e 29 settembre 2010. L'esame si è concluso nella seduta del 6 ottobre 2010.
Il ministro Lunardi, il 3 giugno 2004 ha acquistato, per il tramite di una società immobiliare di cui il figlio Giuseppe è amministratore, un immobile del valore commerciale di 8 milioni di euro in una zona prestigiosa della capitale. Si tratta di un edificio cielo-terra tra vicolo Valdina, via di Campomarzio, via dei Prefetti e piazzetta Firenze. Sebbene da ristrutturare, si tratta di un immobile di assoluto valore, di cinque piani con affacci sia su via dei Prefetti sia su vicolo Valdina. Le porzioni immobiliari dispongono di cantina. Tutte queste informazioni sono state offerte da Lunardi stesso nel corso della sua audizione presso la Giunta il 22 settembre 2010 e tramite un corposo deposito documentale che i componenti hanno potuto consultare e valutare.
Il soggetto venditore è Propaganda Fide, un ente ecclesiastico. Soggetto decisivo per la conclusione dell'affare, nell'ipotesi accusatoria, è stato Angelo Balducci, figura onnipresente nelle varie vicende venute alla luce con l'inchiesta sulla c.d. «cricca» di cui facevano parte Anemone, Zampolini e altri. L'architetto Zampolini, il cui interrogatorio è stato letto da diversi componenti della Giunta, era presente nello studio del notaio romano che ha stipulato la vendita. Sull'immobile oggetto del contratto la ditta di Anemone aveva in precedenza svolto dei lavori.
Si potrebbe obiettare che questo atto di compravendita non possa essere posto in relazione sinallagmatica con l'emanazione del decreto interministeriale del 20 luglio 2005 a firma dei ministri Buttiglione e Lunardi e recante la tabella degli interventi da finanziare, tra cui quello indicato al numero 28 della pagina 9 dell'allegato al predetto decreto, in favore di Propaganda Fide a piazza di Spagna.
Tale rapporto sinallagmatico, secondo taluni, sarebbe escluso dal fatto che il decreto è successivo di più di un anno alla compravendita. Ma si tratta di un'obiezione priva di valore, non solo perché l'articolo 319 del codice penale non prescrive una precisa successione temporale fra la dazione o la promessa del corruttore e l'atto contrario ai doveri d'ufficio del corrotto; ma soprattutto perché tale obiezione trascura il ruolo pervasivo e determinante di Balducci nonché la circostanza che le risorse appostate nel bilancio dello Stato per gli interventi compresi nel decreto interministeriale del luglio 2005 erano già state individuate nella primavera dell'anno prima con il decreto legge n. 72 del 2004, che attribuisce al Ministro per i Beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture l'approvazione del programma degli interventi.
I protagonisti sono gli stessi soggetti che in questi anni hanno agito puntualmente sul sistema degli appalti e delle corruzioni a pubblici ufficiali o a rappresentanti delle istituzioni come dimostrano altri scandali venuti alla luce, come quello dell'ex ministro Scajola o quello dei lavori, sempre nel 2004, della caserma Zignani in cui Balducci svolge un ruolo essenziale per la lievitazione dei costi in favore dell'impresa di Anemone, aggiudicataria dei lavori e nella quale viene evocato, durante la fase di approvazione dei progetti, dallo stesso Balducci il nome del ministro Lunardi.
Il procedimento penale qui in discussione viene avviato a seguito di una segnalazione della Corte dei conti, dalla cui relazione emergono anomalie nel finanziamento che ARCUS, società interamente partecipata da capitale pubblico per lo sviluppo dell'arte, ha erogato a Propaganda Fide. I rilievi che muove la Corte riguardano la mancata effettuazione dei lavori di pubblico interesse per cui il finanziamento era stato concesso (più specificamente una pinacoteca), la mancata distinzione tra i lavori a carico della Congregazione e quota parte dei lavori effettuati a carico del progetto finanziato con la conseguenza che i lavori riferiti ai SAL 6, 7 e 8 sono stati tutti accollati ad ARCUS pur essendo stati effettuati in epoca antecedente la stipula della convenzione. Per brevità ometto altri rilievi e comunque si registra la mancata apertura al pubblico delle opere finali come sarebbe dovuto essere ai sensi della normativa in vigore.
Ci troviamo in sostanza dinnanzi ad un episodio che merita sicuramente il vaglio giurisdizionale, affinché possa farsi luce su quello che i provvedimenti giudiziari della scorsa primavera hanno definito «il sistema gelatinoso» di cui erano domini Balducci, Anemone e i loro sodali.
Né francamente è degna di attenzione la critica rivolta ai magistrati per cui costoro avrebbero indagato il ministro Lunardi con intenti persecutori.
Innanzitutto il fumus persecutionis se è determinante ai fini delle autorizzazioni ad acta di cui all'articolo 68, commi secondo e terzo, Cost., non è un criterio rilevante nel sistema della legge costituzionale n. 1 del 1989 (il cui articolo 9 consente il diniego dell'autorizzazione soltanto se si reputino sussistenti in alternativa la ragion di Stato o il perseguimento di un preminente interesse pubblico). Né l'intento persecutorio può trarsi dal fatto che non sia stato indagato anche Rocco Buttiglione. È evidente che quest'ultimo non ha acquistato beni da Propaganda Fide in contestualità con l'emanazione di un provvedimento concessorio a favore di essa.
Men che meno è degna di considerazione la doglianza per cui non sarebbero indagati anche i successori dei ministri Lunardi e Buttiglione, vale a dire Di Pietro e Rutelli, i quali non hanno assunto decisioni in merito al finanziamento per il palazzo di piazza di Spagna, interamente finanziato durante il precedente Governo Berlusconi.
In ottemperanza all'articolo 96 della Costituzione e in applicazione del comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale n.1 del 1989 la Camera deve solo verificare se nel caso concreto sussista un interesse superiore di rilievo costituzionale: se cioè l'ex Ministro Lunardi abbia tutelato con la sua condotta un interesse pubblico, collegato con la funzione di governo, cosa che giustificherebbe la speciale esimente prevista dall'articolo 96.
Il procedimento penale viene avviato a seguito di una nota della Corte dei conti.
Non sembra allo stato degli atti che il finanziamento a Propaganda Fide e, tantomeno l'acquisto dell'immobile di via dei Prefetti da parte dell'on. Lunardi, configuri un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o il perseguimento di un preminente interesse pubblico.
Per tutti questi motivi, la proposta di concedere l'autorizzazione - avanzata dal Presidente Castagnetti - doveva essere accolta senza esitazioni.
Inopinatamente, invece, gli esponenti della maggioranza hanno sin da subito opposto alle ragioni del compiuto e legittimo accertamento della verità pretesti procedurali incomprensibili.
Partendo dall'assunto che la domanda pervenuta recasse un aspetto necessario di chiarimento, consistente nella mancata allegazione di una domanda autorizzatoria rivolta anche ai concorrenti di Lunardi nel fatto a lui contestato, essi hanno sostenuto che l'incartamento non fosse suscettibile di un esame accurato.
Deve essere precisato al riguardo che per correttezza il Presidente della Giunta, sentiti i rappresentanti dei Gruppi e in chiave di leale collaborazione tra poteri equiordinati dello Stato, aveva inviato al presidente del Collegio dei reati ministeriali di Perugia una nota per chiedere chiarimenti in ordine a tale eventuale integrazione documentale. Il magistrato di Perugia, tuttavia, ha ritenuto di aderire a un'interpretazione diversa dell'articolo 5 della legge n. 1 del 1989.
Adombrando addirittura un'inconsistente ipotesi di elevare un conflitto d'attribuzioni, gli esponenti della maggioranza hanno sostenuto un'assurda necessità di esame contestuale delle diverse posizioni dei correi e quindi - nella supposta impossibilità di procedervi - hanno concluso per la restituzione degli atti.
Si tratta all'evidenza di un marchiano errore giuridico volto a celare un'indifendibile posizione politica.
L'articolo 17 del codice di procedura penale, con riferimento ai procedimenti connessi, prevede la facoltà di riunione dei procedimenti e non già l'obbligo in tal senso. È poi ovvio che il concorso di persone nel reato può dar luogo a procedimenti che prendano distinti percorsi, per esempio l'uno su riti speciali - quali il patteggiamento o il rito abbreviato - e l'altro sul rito ordinario. Senza contare che è possibile che per taluno dei correi le prove siano insufficienti e quindi si arrivi all'archiviazione. In sostanza, la tesi per cui non si potrebbe valutare la condotta di un concorrente senza esaminare la posizione dell'altro è errata in diritto. Essa è stata sostenuta solo perché la maggioranza non ha avuto il coraggio politico di opporre il diniego all'autorizzazione per il ministro Lunardi. D'altronde è da escludersi un qualsiasi pregiudizio per l'autonomia della Camera che allo stato degli atti ha tutti gli elementi per valutare se il comportamento del Ministro Lunardi possa rientrare tra quelli previsti quali esimenti.
Non si dimentichi infatti che ci troviamo in una fase assolutamente embrionale in quanto ai sensi dell'articolo 6 della legge costituzionale n. 1 del 1989, il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, trasmette gli atti relativi al tribunale dei Ministri, che li valuta solo per verificare se possa disporne l'archiviazione. In caso contrario è obbligato a rimettere immediatamente la pratica al Presidente della Camera. Tale procedura è stata correttamente seguita. Siamo quindi in presenza non di un'imputazione, ma di una semplice iscrizione di una notizia di reato e quindi di una mera possibilità dell'avvenuta commissione di un reato. L'autorizzazione alla prosecuzione delle indagini consentirà di verificare se potrà essere formulata un' eventuale imputazione.
Lo stesso deve dirsi per gli altri risibili argomenti utilizzati per attaccare l'operato della magistratura. Si è detto che essa abbia erroneamente indicato come capo di gabinetto Angelo Balducci mentre questi era un direttore generale; si è detto che Zampolini aveva soltanto svolto la DIA per conto del deputato Lunardi e non era un protagonista informato della vicenda; si è detto infine che l'autorità giudiziaria di Perugia sarebbe incompetente per territorio. Ma come è evidente si tratta di rilievi di merito, che non possono interessare la Giunta e la Camera e che il collega Lunardi deve farli valere nelle sedi giudiziarie.
Sottolineo ancora una volta che l'autorizzazione di cui all'articolo 96 è un atto dovuto salvo che si rifaccia ad uno dei due casi che la legge prevede come esimenti: tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio di una funzione di governo. Peraltro, la restituzione proposta è prevista dal Regolamento della Camera per incompetenza (cioè per i reati non ministeriali) e non per una pretesa incompletezza della prospettazione accusatoria.
Per questi motivi, invito l'Assemblea a respingere la proposta di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria e a deliberare per il rinvio dei medesimi alla Giunta per le autorizzazioni affinché questa formuli una nuova proposta all'Assemblea nel senso che l'autorizzazione richiesta sia concessa.

Marilena SAMPERI,
relatore per la minoranza


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