Onorevoli Colleghi! La Giunta riferisce su una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del deputato Pietro Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti all'epoca dei fatti.
La domanda perviene dal collegio per i reati ministeriali di Perugia ed è stata inoltrata con nota del procuratore della Repubblica di Perugia pervenuta alla Camera dei deputati il 18 agosto 2010 e assegnata alla Giunta il successivo giorno 19.
L'accusa che viene mossa all'ex ministro Lunardi è quella di corruzione propria (articolo 319 c.p.). Il fatto sarebbe consistito nell'avere il ministro pro tempore colto un'indebita opportunità di acquisto a prezzo di favore di un immobile nel centro di Roma a fronte di un provvedimento ministeriale di concessione di finanziamento al soggetto che gli avrebbe venduto il palazzo.
Da questo punto di vista, non c'è dubbio che si tratterebbe, qualora accertato, di reato ministeriale, rientrante quindi nell'ambito d'applicazione dell'articolo 96 della Costituzione, della legge costituzionale n. 1 del 1989 e della legge ordinaria n. 219 del 1989.
La Giunta ha iniziato l'esame nella seduta del 15 settembre 2010 per poi proseguirlo nelle sedute del 22 e 29 settembre 2010. L'esame si è concluso nella seduta del 6 ottobre 2010. È opportuno allegare alla presente relazione i resoconti della discussione affinché risultino con chiarezza gli aspetti salienti del dibattito che ha portato alla decisione che il sottoscritto relatore si appresta ad esporre.
Fin dall'arrivo dell'incartamento presso la Giunta, è apparso evidente che esso presentasse una lacuna: si ipotizza infatti a carico di Lunardi un reato - la corruzione propria - che è per indiscussa giurisprudenza e dottrina fattispecie a concorso necessario. Non è quindi possibile avere una corruzione, senza individuare quanto meno due soggetti partecipi dell'episodio: il pubblico ufficiale corrotto e l'extraneus corruttore.
Orbene: per prassi assolutamente prevalente dal giugno 1989 a oggi, quando la Camera dei deputati è stata investita di domande autorizzatorie per reati ministeriali commessi in concorso, ha ricevuto la richiesta di deliberazione a carico sia del ministro sia dei concorrenti cosiddetti «laici» (vedi per esempio la domanda inerente all'ex ministro per la protezione civile Gaspari nella X legislatura, quella a carico dell'ex ministro dei trasporti Signorile sempre nella X legislatura, quella a carico di Giovanni Prandini, ministro pro tempore dei lavori pubblici ancora nella X legislatura, quella a carico di Francesco De Lorenzo, ministro pro tempore della sanità nell'XI legislatura e quella a carico di Gianni Alemanno, ex ministro dell'agricoltura nella XIV legislatura).
È in omaggio a questi precedenti che, correttamente e d'intesa tra i gruppi presenti in Giunta, il presidente Castagnetti ha inviato una nota al presidente del collegio per i reati ministeriali di Perugia, nota con cui veniva prospettata l'opportunità, ma oserei dire la necessità, di integrare la documentazione con la descrizione dell'imputazione a carico del preteso corruttore e di altri eventuali soggetti partecipi dell'episodio, con la relativa domanda di autorizzazione a procedere.
A tale determinazione il presidente della Giunta è pervenuto dunque sulla base dell'interpretazione costantemente verificata dell'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989 e dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 219 del 1989.
Sorprendentemente, il magistrato destinatario della lettera ha risposto alla stessa in modo negativo, sostenendo di non dover richiedere l'autorizzazione anche per i cosiddetti indagati «laici».
A parte le intrinseche incongruenze della risposta del presidente del tribunale dei ministri di Perugia, è rimasto evidente alla parte maggioritaria della Giunta che essa costituisca un ostacolo per il proficuo esame della vicenda. È infatti difficoltoso se non impossibile per la Giunta e per la Camera prendere in considerazione un episodio di corruzione senza poter analizzare finalità e modalità della condotta di entrambi i pretesi concorrenti a tale episodio.
Si aggiunga che l'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1989 prevede che il collegio dei reati ministeriali ha novanta giorni per compiere preliminari indagini sulla notizia di reato ministeriale, termine che decorre dal ricevimento degli atti dalla procura ordinaria.
Risulta che il fascicolo sia pervenuto al tribunale dei ministri dalla procura ordinaria il 19 luglio 2010 (1) e che già il 18 agosto, in piena estate, il tribunale medesimo abbia trasmesso gli atti alla Camera dei deputati. È chiaro quindi che in buona sostanza il tribunale dei ministri non abbia svolto in alcuna maniera quel suo ruolo di filtro e di sommario vaglio dei fatti ipotizzati che il sistema normativo sui reati ministeriali gli attribuisce.
(1) Più precisamente, risulta che l'incartamento - recante gli atti del procedimento unitamente alla richiesta della procura della Repubblica che fosse inoltrata alla Camera la domanda di autorizzazione a procedere - sia pervenuto al tribunale dei ministri di Perugia il 19 giugno 2010 e che questo abbia chiesto in data 9 luglio delle ulteriori informazioni documentate. A tale sollecitazione l'ufficio del pubblico ministero ha risposto il 19 luglio. Non risulta quindi che il collegio dei reati ministeriali abbia svolto propri accertamenti.
In tal senso è assai significativo quanto stabilì la Corte costituzionale nella sentenza n. 403 del 1994. Scrisse la Corte: «È invece il Collegio che compie le indagini preliminari entro il termine di novanta giorni, all'esito delle quali (salva la richiesta di ulteriori indagini da parte dello stesso Procuratore della Repubblica da effettuarsi nel termine, così prorogato, di sessanta giorni) adotta le sue determinazioni disponendo l'archiviazione ovvero inviando gli atti con relazione motivata al Procuratore della Repubblica per la loro immediata trasmissione al Presidente della Camera competente. Quest'ultima, così investita, può negare l'autorizzazione a procedere (prevista dall'articolo 96 della Costituzione, come novellato) ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo (articolo 9, comma 3), finalità queste assunte quali condizioni di procedibilità dell'azione penale secondo l'espresso disposto dell'articolo 4, comma 1, legge n. 219/89. In tal caso l'Assemblea deve indicare a quale concorrente, anche se non Ministro, né parlamentare, si riferisce il diniego (articolo 4, comma 2, cit.). [...]. Orbene, il potere del Collegio inquirente ha ad oggetto il compimento delle indagini preliminari alle quali procede (dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale) con i poteri che spettano al pubblico ministero (articolo 1, comma 2, legge 219/89). A questi si aggiungono i poteri del giudice per le indagini preliminari; ed infatti il secondo comma dell'articolo 1 cit. prevede che il collegio può disporre anche d'ufficio incidente probatorio, provvedendo direttamente allo stesso che si considera ad ogni effetto come espletato dal g.i.p.; inoltre il Collegio può compiere anche d'ufficio tutti gli atti di competenza del g.i.p. Si tratta quindi di poteri eccezionalmente ampi, giustificati dalla specialità di questa fase procedimentale che - inscritta in un sufficiente arco di tempo, discrezionalmente apprezzato dal legislatore in 90 giorni, prorogabili di ulteriori 60 giorni - è prodromica ad una doppia (ancorché profondamente diversa) valutazione (di merito): quella dello stesso Collegio inquirente (di archiviare o di richiedere l'autorizzazione a procedere); quella della Camera di negare o concedere l'autorizzazione a procedere. Entrambe tali valutazioni (che rispettivamente concernono per il Collegio inquirente anche l'infondatezza della notitia criminis ovvero l'estraneità dell'indiziato al fatto e per la Camera il riscontro delle finalità di cui all'articolo 9, comma 3) debbono necessariamente fondarsi sulle risultanze delle indagini preliminari compiute. Il potere del Collegio inquirente - al cui esercizio è condizionata l'acquisizione di tali risultanze - finisce quindi per incidere indirettamente sul potere della Camera nel senso che l'eventuale abdicazione del Collegio ad esercitare il suo potere priva la Camera di elementi di fatto la cui rilevanza, o meno, al fine del riscontro delle finalità di cui all'articolo 9, comma 3, cit. essa sola può apprezzare. Ciò mostra come l'esercizio del potere del Collegio inquirente si atteggia anche come obbligo di leale collaborazione (sent. n. 379/92) non essendo nella discrezionalità del Collegio procrastinare a dopo l'autorizzazione a procedere atti di indagini preliminari che potrebbero essere compiuti prima. La ragionevole ampiezza del termine (ancorché non previsto a pena di decadenza) testimonia il bilanciamento operato dal legislatore che - pur non richiedendo il completo esaurimento delle indagini preliminari - neppure arresta il procedimento in attesa dell'autorizzazione a procedere come viceversa tendenzialmente fa l'articolo 346 c.p.p. che in generale limita gli atti di indagini preliminari a quelli resi necessari per assicurare le fonti di prova o perché vi è pericolo nel ritardo». (punti 6 e 7 del Considerato in diritto).
In sostanza, è apparso alla maggioranza della Giunta che vuoi per non aver offerto alla Camera una completa prospettazione dell'episodio corruttivo, vuoi per l'insufficienza delle indagini sommarie svolte dal tribunale dei ministri, gli atti debbano essere restituiti all'autorità giudiziaria.
Per questi motivi, a maggioranza, nella seduta del 6 ottobre 2010, la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea che gli atti siano restituiti al collegio per i reati ministeriali di Perugia.
Giuseppe CONSOLO,
relatore per la maggioranza
La seduta comincia alle 9.20.
(Esame e rinvio).
Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, dato il benvenuto all'onorevole Follegot, subentrato al collega Brigandì (eletto al Consiglio superiore della magistratura), ricorda che la domanda in titolo è stata assegnata dal Presidente della Camera alla Giunta il 19 agosto 2010. Poiché si tratta della prima domanda pervenuta ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione in questa legislatura, ritiene utile svolgere talune premesse, anche per introdurre una comunicazione su uno scambio di corrispondenza intervenuto con il presidente del collegio per i reati ministeriali di Perugia.
Nel 1993 una revisione della Costituzione ha abrogato l'autorizzazione a procedere penalmente per i parlamentari, i quali godono oggi dell'insindacabilità parlamentare e di forme di tutela autorizzatoria rispetto a specifici atti del procedimento penale (arresto cautelare, perquisizioni, intercettazioni). Per quanto invece riguarda il Presidente del Consiglio e i ministri la riforma che rileva è quella intervenuta nel 1989, a seguito dell'abrogazione, con referendum, della legge sulla Commissione inquirente. La materia è regolata oltre che dall'articolo 96 della Costituzione, anche dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 e dalla legge n. 219 del 1989.
Ai sensi del combinato disposto di queste fonti, l'autorizzazione a procedere è per i ministri ancora un istituto vivente. La Procura della Repubblica competente per territorio trasmette alla Camera dei deputati la domanda di autorizzazione a procedere per i reati ministeriali, contenuta nella relazione motivata del tribunale dei ministri. In sostanza, in questa fase la Procura della Repubblica è soltanto un ufficio che trasmette la documentazione, omessa ogni indagine.
La funzione di prima valutazione dei fatti d'accusa, di preliminari indagini e di richiesta di procedere spetta allo speciale Collegio (detto - come accennato - «tribunale dei ministri») previsto dall'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1989. La relazione motivata del tribunale dei ministri sul caso oggi all'ordine del giorno è stampata ed è in distribuzione.
Nel caso all'esame, si tratta di un reato ministeriale, giacché si imputa all'onorevole Lunardi di aver strumentalizzato anche per fini privati un atto che rientrava nella sua competenza ufficiale, vale a dire l'assenso a un provvedimento volto a concedere un finanziamento pubblico. Peraltro, l'ipotesi formulata dalla pubblica accusa - quella di corruzione - è una fattispecie delittuosa che necessariamente prevede il concorso di più soggetti: il corrotto e il preteso corruttore. Sicché appare evidente che l'indagine dovrà appuntarsi quantomeno su due soggetti, salvi ulteriori concorrenti eventuali.
A questo proposito, l'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989 prevede esplicitamente che: «l'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri» delle Camere.
La formula significa che la procedura parlamentare di autorizzazione deve interessare anche i concorrenti nel reato ipotizzato. Tale conclusione esegetica appare confermata dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 219 del 1989 il quale reca: «se il procedimento è relativo a un reato commesso da più soggetti in concorso tra loro, l'Assemblea indica a quale concorrente, anche se non ministro né parlamentare, non si riferisce il diniego».
L'interpretazione costante degli uffici giudiziari che hanno interloquito con la Camera dei deputati è in questo senso. Solo a titolo di esempio basti ricordare le richieste di autorizzazione nei confronti degli ex ministri Vito Lattanzio (Doc. IV-bis n. 1 - XII leg.) e Gianni Alemanno (Doc. IV-bis n. 1 - XIV leg). In questi casi l'autorizzazione fu richiesta non solo per il ministro deputato ma anche per i cosiddetti concorrenti «laici».
È per questi motivi che, in data 1o settembre 2010, d'intesa con i rappresentanti dei gruppi, ha inviato la seguente lettera al presidente del Collegio per i reati ministeriali di Perugia: «Signor Presidente, faccio riferimento alla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Pietro Lunardi, ministro all'epoca dei fatti, avanzata dal Collegio da Lei presieduto, ai sensi dell'articolo 96 Cost. e dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1989, assegnata il 19 agosto 2010 dal Presidente della Camera alla Giunta che presiedo. Al riguardo, constato dagli atti trasmessi che l'ipotesi accusatoria avanzata nei confronti del deputato Lunardi apparirebbe commessa in concorso con altri soggetti. Alla luce dell'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989, Le prospetto quindi l'opportunità che la richiesta di autorizzazione a procedere, avanzata dal Collegio per i reati ministeriali di Perugia, sia integrata con l'esplicita domanda riferita anche agli ipotizzati concorrenti. Certo che Ella comprenderà il senso di questa segnalazione, Le chiedo di fornirmi cortesemente un riscontro sollecito, in considerazione dei termini che per la trattazione della domanda in sede parlamentare sono fissati sia dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 (articolo 9, comma 3), sia dal Regolamento della Camera (articolo 18-ter, comma 1)».
Nel pomeriggio di ieri, il presidente del collegio per i reati ministeriali di Perugia ha dato riscontro alla sua lettera, con una nota delle cui parti essenziali dà lettura: «[...] quanto al richiamo all'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989, rilevo che la norma è destinata solo a individuare la camera competente a pronunciarsi in relazione alle persone nei cui confronti si deve procedere (cioè i ministri o il Presidente del consiglio dei ministri), anche nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi (come nel caso di specie) soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati.
Il riferimento della parte finale della norma al caso in cui si debba procedere "esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere" va invece letto e interpretato (quanto meno, secondo l'opinione cui aderisce questo collegio, pur consapevole di precedenti diversi [...]) nel senso che debba pur sempre trattarsi di soggetti per i quali è necessaria l'autorizzazione a procedere. In conclusione, il Collegio da me presieduto ritiene che non ricorrano i presupposti per farsi luogo all'integrazione richiesta con la Sua nota del 1o c.m.».
Gli pare, invero, evidente - proprio per gli argomenti addotti dal magistrato scrivente - che la frase «anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri», contenuta nel primo periodo dell'articolo 5, si riferisca a persone che concorrono con il ministro indagato, quale che sia la Camera competente. Viceversa, la frase «o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere», contenuta nel secondo periodo del medesimo articolo 5, vale a identificare soggetti che al momento del procedimento non sono parlamentari e a radicare pertanto la competenza del Senato. Come poc'anzi ha osservato, questa interpretazione è confermata dall'articolo 4 della legge n. 219 del 1989 e comunque dalla prassi rilevata da questa Giunta.
Preso però atto del contenuto della lettera pervenuta ieri, l'esame della Giunta dovrà, alla luce di quanto illustrato, per il momento interessare solo la posizione del deputato Pietro Lunardi.
Venendo ai fatti oggetto della relazione motivata espone che l'ipotesi accusatoria consiste nella ritenuta corruzione del ministro pro tempore Lunardi, il quale avrebbe consentito grazie alla sua qualifica la concessione - per il tramite della società pubblica ARCUS - di un finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e di Propaganda della Fede (Propaganda Fide), rappresentata dal cardinale Crescenzio Sepe. Tale finanziamento sarebbe stato indebito giacché la ARCUS avrebbe dovuto finanziare opere di rilevante interesse pubblico di tipo culturale previamente approvate e ancora da realizzare. Viceversa, la pubblica accusa ipotizza in questo caso che il finanziamento sia stato concesso per opere in parte già realizzate e comunque per l'effettuazione di lavori il cui valore culturale e artistico non è poi mai stato messo a disposizione del pubblico. Come contropartita di questa ipotizzata illegittimità, il ministro avrebbe ottenuto l'acquisto a un prezzo di estremo favore di un edificio sito in Roma, a Vicolo Valdina, comprato per il tramite della società immobiliare San Marco di cui era amministratore il figlio dell'ex ministro, Giuseppe Lunardi. Gli elementi di prova addotti per formulare questa ipotesi delittuosa consistono in vari documenti e in alcune informazioni testimoniali raccolte nel corso di procedimenti connessi, in particolare quelli relativi ai lavori assegnati in via d'urgenza per i cosiddetti «grandi eventi», in cui sono coinvolti Angelo Balducci, l'imprenditore Diego Anemone e l'architetto Zampolini. Il documento principale consiste in un invito a dedurre della Corte dei conti nel quale si contesta a un funzionario dell'ARCUS, Ettore Pietrabissa, l'illegittimità della procedura di concessione del finanziamento. Allegati all'invito a dedurre sono anche il verbale dell'audizione di Pietrabissa, il quale descrive lo svolgimento anomalo della procedura e l'interessamento diretto del ministro, e un progetto di un museo di Propaganda Fide, peraltro mai aperto.
Agli atti è anche l'interrogatorio di Zampolini, il quale si sarebbe poi occupato di redigere la dichiarazione di inizio di attività per i lavori di ristrutturazione del palazzo ottenuto da Lunardi al prezzo di favore. Nell'incartamento si trova anche l'interrogatorio di tale Hidri Fathi Ben Laid, il quale aveva rapporti con Balducci e Anemone e che avrebbe una volta incontrato la figlia del ministro Lunardi presso l'ufficio del medesimo Anemone. Precisa infine che l'atto d'acquisto da parte della società riconducibile al figlio del deputato Lunardi è datato 3 giugno 2004 per rogito di un notaio di Roma e che il prezzo risultante per l'acquisto è di 3 milioni di euro. Il documento è agli atti.
Ai sensi dell'articolo 18-ter del Regolamento il deputato Lunardi è stato invitato a intervenire nella seduta odierna ma ha chiesto, con lettera in data 10 settembre, di poter essere ascoltato in una successiva seduta. Informato della possibilità di prendere visione degli atti, ha esercitato tale facoltà nella giornata del 9 settembre. Propone di aprire il dibattito se vi sono colleghi pronti a intervenire, altrimenti di rinviare il seguito dell'esame alla settimana prossima, con l'avvertenza che in tale settimana occorre formulare una proposta per l'Assemblea.
Maurizio PANIZ (PdL) intende preliminarmente rimarcare che la Giunta non può sorvolare sul rifiuto opposto dal presidente del Collegio per i reati ministeriali di Perugia alla richiesta di integrare la domanda di autorizzazione a procedere. Gli pare che vi siano addirittura gli estremi per elevare un conflitto tra poteri. Tale questione è comunque pregiudiziale rispetto al prosieguo dell'esame della domanda in titolo e, a suo avviso, impedisce persino il decorso del termine dei sessanta giorni previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 1989.
Marilena SAMPERI (PD) crede che l'ipotesi avanzata dal collega Paniz di sollevare un conflitto di attribuzioni sia talmente rilevante da non poter essere trattata in poche battute. Chiede quindi che essa sia esaminata in altra seduta, per consentire ai componenti gli opportuni approfondimenti.
Federico PALOMBA (IdV) e Donatella FERRANTI (PD) concordano con la deputata Samperi.
Maurizio TURCO (PD) concorda anch'egli sulla necessità di approfondimento. Si compiace con il tribunale dei ministri di Perugia che ha correttamente chiesto l'autorizzazione a procedere prima di svolgere compiute indagini. Proprio per questo trova poi curioso il contenuto della risposta alla lettera del Presidente Castagnetti.
Francesco Paolo SISTO (PdL) osserva che la finalità del rifiuto del tribunale dei ministri di Perugia ad integrare la domanda autorizzatoria è trasparente: l'autorità giudiziaria teme un eventuale diniego anche per i coindagati. Ma se così è, la Giunta non può accettare che per scopi pratici - pur intellegibili - si aggiri il dettato della legge costituzionale n. 1 del 1989.
Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, non ha difficoltà ad accedere alla richiesta di rinvio per approfondire la questione sollevata dal collega Paniz. Che questa sia però una pregiudiziale rispetto alla prosecuzione dell'esame sulla posizione dell'onorevole Lunardi non gli pare esatto. Proprio il citato articolo 4 della legge n. 219 del 1989 rende evidente che gli esiti delle valutazioni sui vari coindagati possono essere diverse e che quindi il giudizio di ciascuna posizione è indipendente dalle altre e può essere svolto in tempi diversi.
Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) crede opportuno un rinvio.
Maurizio PANIZ (PdL), osservato che lo stesso presidente del Collegio per i reati ministeriali di Perugia riconosce che la sua tesi interpretativa è minoritaria, crede che sarebbe una dimostrazione di incoerenza se la Giunta si piegasse a quel punto di vista. D'altronde, il Presidente Castagnetti ha oggi correttamente esposto che la lettera del 1o settembre scorso è stata inviata d'intesa tra tutti i rappresentanti dei gruppi. Se quell'intesa aveva un senso, la posizione della Giunta deve essere oggi ribadita con forza.
Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, precisa che - come si può evincere chiaramente dal suo tenore letterale - la nota del 1o settembre è stata inviata con spirito di leale collaborazione tra organi indipendenti dello Stato. Oggi si può prendere atto di un diverso orientamento dell'ufficio giudiziario in questione, le cui conseguenze potranno essere valutate nelle debite sedi. Dare alla segnalazione inviata al tribunale dei ministri di Perugia un significato diverso sarebbe una chiara forzatura.
Federico PALOMBA (IdV) deve respingere l'accusa di incoerenza mossa dal collega Paniz a quanti hanno prestato l'intesa sulla lettera del 1o settembre. Ribadito che il compito di interpretare la legge spetta in primo luogo all'autorità giudiziaria, concorda con quanto appena affermato dal Presidente della Giunta.
Fulvio FOLLEGOT (LNP), fermo che gli aspetti di merito saranno esaminati a tempo debito, dichiara di concordare con la richiesta di rinvio.
Marilena SAMPERI (PD) ribadisce la sua richiesta di rinviare il seguito dell'esame in vista di un approfondimento delle questioni discusse.
Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, rinvia il seguito della trattazione della questione alla seduta che convoca sin d'ora per mercoledì 22 settembre 2010 alle ore 9.15.
La seduta termina alle 10,10.
La seduta comincia alle 15.20.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, fa presente che l'interessato nei giorni scorsi ha fatto pervenire della documentazione che oggi è parte in distribuzione parte a disposizione. Si tratta di un copioso incartamento costituito da una memoria, da copie di planimetrie, da perizie ed esemplari di provvedimenti ministeriali nella materia rilevante per il caso. Ieri egli ha preannunziato la sua intenzione di presentarsi all'audizione e quindi la dispone senz'altro.
(Viene introdotto il deputato Pietro Lunardi).
Pietro LUNARDI (PdL) per la prima volta è coinvolto in un procedimento penale e la sua prima intenzione era quella di affrontare il processo a viso aperto. Viceversa, ha dovuto constatare che nel corso della procedura la verità è stata manipolata e che il contenuto delle indagini è stato dato in pasto alla stampa. Chiede pertanto ai membri della Giunta di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione. Come ha più ampiamente esposto nella memoria distribuita ai componenti, il reato che gli viene contestato è la corruzione, la quale si basa su tre assunti. Il primo consisterebbe nella sproporzione del prezzo d'acquisto del palazzo da Propaganda Fide; il secondo nell'illegittimità del finanziamento corrisposto dall'ARCUS al predetto organismo ecclesiale; il terzo nella sua collaborazione all'emanazione del decreto ministeriale che ha disposto il finanziamento.
Sul primo elemento, contesta che il prezzo corrisposto sia stato di favore. L'architetto Zampolini, nel cui interrogatorio è emersa la stima di 8 milioni di euro, non ha evidentemente tenuto conto della circostanza che si trattava di immobile occupato da locatari, in pessime condizioni e caratterizzato da una superficie il 42 per cento della quale è senza finestre. Data lettura di uno stralcio di una lettera del cardinale Sepe - dalla quale si evince il valore ridotto dello stabile - precisa che al catasto di Roma esso è classificato come popolare.
Sul secondo elemento, sottolinea che il finanziamento non era illegittimo. Sul terzo, deve precisare che la sua sottoscrizione era solo in qualità di ministro che concedeva il concerto e non già come titolare del procedimento amministrativo. È noto al riguardo che il ministro che dà il concerto è in posizione secondaria, tanto più quando il provvedimento non riguarda solo un'iniziativa amministrativa specifica ma un elenco nutrito di finanziamenti. Del resto, la Corte dei conti ha invitato a dedurre non lui né il Ministro Buttiglione che chiedeva il concerto (e che non è oggetto di indagine penale), bensì soltanto i funzionari dell'ARCUS. Ribadisce di essere oggetto di persecuzione politica e ritiene che l'autorizzazione debba essere negata.
Pierluigi MANTINI (UdC), osservato preliminarmente che è ben possibile che questa fase iniziale del procedimento presenti delle aporie, rimarca che la Giunta si deve attenere al tema del fumus persecutionis e per la ricerca di tale elemento potrebbero non essere sufficienti gli elementi tutti di merito sinora esposti dall'ex Ministro. Chiarito che la sede debita per i suoi rilievi (di cui a prima vista non disconosce la sensatezza) sul valore del bene e sulla legittimità dell'atto emanato non è la Giunta ma è verosimilmente quella giudiziaria, gli chiede se sul punto specifico della persecuzione giudiziaria voglia offrire alla Giunta altri elementi.
Pietro LUNARDI (PdL) chiarisce che elemento comprovante il fumus persecutionis è da un lato l'inesattezza del riferimento a Balducci quale suo capo di gabinetto e, dall'altro, la pervicacia con cui l'autorità di Perugia ritiene radicata la sua competenza per connessione con riferimento alla posizione di Achille Toro.
Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) gli domanda se abbia già rassegnato all'autorità giudiziaria di Perugia le considerazioni appena svolte.
Pietro LUNARDI (PdL) risponde di no, avendo ritenuto doveroso e rispettoso delle competenze della Camera rimetterle prioritariamente ai suoi organi.
Marilena SAMPERI (PD) gli domanda se ritenga di illustrare ulteriori inesattezze oltre a quella relativa al ruolo formale di Balducci.
Pietro LUNARDI (PdL) espone che negli atti risulta che Anemone e Zampolini erano presenti al rogito. Si tratta di dati non veri, giacché Zampolini era presente nel luogo della stipula ma non nella medesima stanza ed era meramente pronto a intervenire, ove richiesto, su aspetti tecnici. Anemone invece aveva svolto dei lavori sullo stabile ben prima dell'acquisto da parte sua.
Federico PALOMBA (IdV) gli domanda se non trovi contraddizione tra l'asserita posizione di secondo piano del ministro che presta il concerto rispetto al ministro procedente e la documentazione agli atti. Questa reca alcune note dalle quali si evince, da un lato, che il cardinale Sepe si rivolse direttamente a lui per sollecitare il finanziamento; dall'altro, che il direttore generale del ministero da lui diretto provvide «per ordine» del ministro stesso.
Pietro LUNARDI (PdL) chiarisce che il cardinale Sepe inviò analoga nota al Ministro Buttiglione e che tutti i capi di gabinetto usano la formula «per ordine del ministro» in chiave stilistica.
(Il deputato Pietro Lunardi si allontana dall'aula).
Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, rammentato che la Camera dei deputati deve deliberare sulla domanda in titolo entro 60 giorni dalla ricezione degli atti, rinvia il seguito dell'esame a una prossima seduta, che propone si tenga mercoledì 29 settembre 2010 alle ore 9.15, al termine della quale occorrerà pervenire a una proposta di merito.
Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), intervenendo anche a nome del rappresentante del gruppo PdL, concorda.
La seduta termina alle 16.05.
La seduta comincia alle 9.30.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, ricorda che nella scorsa seduta si è svolta l'audizione dell'interessato e che si era concordato di pervenire oggi a una definizione di merito. Al riguardo, con riferimento ai reiterati richiami al criterio del fumus persecutionis, deve ricordare che l'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989 contempla due ipotesi di diniego dell'autorizzazione, nessuna delle quali fa riferimento all'intento persecutorio dell'autorità giudiziaria. Le scriminanti sono infatti quelle della cosiddetta 'ragion di Stato' e quella del perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo.
Non gli pare che sussista, nel caso di specie, alcuna di queste due cause scriminanti.
Per quanto riguarda poi il rilievo svolto dal deputato Lunardi circa la conferma del finanziamento da parte dei ministri Di Pietro e Rutelli, sui quotidiani del 26 settembre 2010, è apparsa la smentita dei predetti onorevoli Di Pietro e Rutelli. Secondo il ministro Lunardi, dal decreto interministeriale del 16 marzo 2007 si dovrebbe evincere che dai programmi deliberati dai ministri Lunardi e Buttiglione quello del finanziamento al Palazzo di Propaganda Fide non sia stato stralciato dai successori. Ma questa conclusione non è avallata dalla lettura dei documenti, giacché il finanziamento compare nel decreto firmato dai ministri Lunardi e Buttiglione del 20 luglio 2005 e non sembra trovare menzione nel successivo decreto dei ministri Di Pietro e Rutelli. Costoro quindi non si espressero sulla decisione del finanziamento. Posto, in conclusione, che questa e le restanti difese del deputato Lunardi sono tutte di merito e non attengono ai profili evocati dall'articolo 9 che ha prima citato, propone che la Giunta deliberi che l'autorizzazione sia concessa.
Maurizio PANIZ (PdL) si dice preliminarmente sorpreso che nella documentazione messa a disposizione dei componenti in ordine al caso in titolo sia stata inserita una rassegna stampa. Si tratta, a quel che ricorda, della prima volta e non condivide l'iniziativa, giacché in essa si rinviene un panorama di posizioni opinabili.
Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, precisa che nella documentazione è inserito un estratto riguardante il caso in titolo tratto dalla rassegna stampa ufficiale della Camera dei deputati. Sottolinea poi che la rassegna stampa è stata generalmente messa a disposizione in molti precedenti casi di rilievo.
Maurizio PANIZ (PdL) ne prende atto. Deve però rimarcare che la Giunta non si è ancora pronunciata sulla questione, anch'essa di carattere preliminare, relativa al conflitto tra poteri che a suo avviso è d'uopo che si sollevi in confronto alla risposta del presidente del tribunale dei ministri di Perugia. Quest'ultimo ha dato un riscontro alla corretta lettera del Presidente della Giunta del 1o settembre scorso in modo davvero inopinato. La questione è di somma importanza perché attiene alla corretta distribuzione dei poteri dello Stato. Le disposizioni che regolano la materia dei reati ministeriali prevedono che in caso di concorso di persone nel reato l'autorizzazione debba essere chiesta sia per il ministro, anche se cessato, sia per il concorrente. Tale sistemazione normativa è volta a evitare contrasti di giudicato e ha una sua intrinseca razionalità come anche rilevato da autorevoli voci dottrinali. Nel momento in cui il presidente del tribunale dei ministri di Perugia si discosta da questa interpretazione, che con garbo gli è stata prospettata, la Giunta non può rimanere inerte, tanto più in considerazione del fatto che il medesimo magistrato ammette di aver sposato una tesi assolutamente minoritaria. Chiede pertanto che la sua questione - che assume valore pregiudiziale rispetto al prosieguo dell'esame di merito - venga posta ai voti, consentendo alla Giunta di esprimersi esplicitamente sul contenuto della lettera.
Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, ribadisce che nella seduta scorsa è stato ascoltato il deputato Lunardi e si è concordato di procedere nell'esame e di concluderlo con una proposta di merito. Quanto al problema della condotta da assumere rispetto alla risposta del presidente del tribunale dei ministri di Perugia, deve ripetere che l'esame di merito della domanda in titolo è stato ormai avviato. L'audizione dell'interessato e la sua copiosa produzione documentale mettono ora la Giunta di fronte all'obbligo di pronunciarsi, come del resto è imposto da termini costituzionali e regolamentari. Una questione pregiudiziale non è ammissibile in procedimenti di questa natura, non solo da un punto di vista logico, ma soprattutto dal punto di vista normativo. Al riguardo, l'articolo 79, comma 8, del Regolamento esclude che possano essere poste in votazione «eccezioni pregiudiziali, sospensive o comunque volte a impedire l'adempimento dell'obbligo della Commissione a riferire all'Assemblea (...); di esse dovrà però farsi menzione nella relazione della Commissione». Tale disposizione gli impedisce dunque di considerare ammissibile la questione sollevata.
Maurizio PANIZ (PdL) dissente dalla decisione del Presidente.
Francesco Paolo SISTO (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, rivolge al Presidente un garbato ma deciso invito a revocare la sua decisione di non porre ai voti la proposta del collega Paniz di proporre all'Assemblea di elevare conflitto di attribuzioni. Non si tratta infatti di una questione pregiudiziale bensì di una diversa soluzione della materia deferita alla Giunta, la quale non può essere privata del potere di esprimersi sugli svolgimenti procedurali sin qui intervenuti. Crede che l'articolo 79, comma 8, del Regolamento sia stato richiamato in modo capzioso, giacché esso si riferisce alle Commissioni permanenti e non alla Giunta, cui invece si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18-bis e seguenti del medesimo Regolamento. Gli sembrerebbe folle che la Giunta non risponda in modo adeguato alla presa di posizione del magistrato perugino, il quale candidamente e incredibilmente dà atto che l'interpretazione delle norme è generalmente contraria alla posizione da lui assunta e nondimeno la prospetta in una lettera al Parlamento. Si tratta di uno schiaffo alla logica e al buon senso. Contesta poi quanto sostenuto dal Presidente, che la Giunta sarebbe incorsa in una decadenza dal potere di proporre la questione pregiudiziale in ragione dell'avvenuta audizione. Non è tollerabile la costante violazione della legalità da parte dell'autorità giudiziaria, tanto più che l'ipotesi delittuosa formulata a carico del deputato Lunardi è a concorso necessario: dove c'è un corrotto deve esservi un corruttore. Il magistrato trascura questa elementare verità oltre che l'articolo 17 del codice di procedura penale che prevede la riunione dei procedimenti. Torna pertanto a chiedere che il Presidente riconsideri la sua determinazione.
Giuseppe CONSOLO (FLI), nell'invitare i colleghi a una discussione serena e approfondita, osserva che la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Perugia poggia su basi malferme: questa potrebbe essere un'ulteriore incongruenza di carattere preliminare. Crede però necessario un rinvio affinché a tutti i componenti sia dato un tempo adeguato per farsi un'opinione sulle varie questioni sollevate.
Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, sottolineato che proprio l'articolo 18-ter, comma 4, del Regolamento prevede che, scaduto il termine dei trenta giorni entro cui la Giunta dovrebbe riferire all'Assemblea, il Presidente della Camera dovrebbe mettere il punto all'ordine del giorno, nominare un relatore e autorizzarlo a riferire oralmente, conferma che, a norma dell'articolo 79, comma 8, del Regolamento, non metterà ai voti la proposta del deputato Paniz. Ricorda, infine, che la competenza referente per l'Assemblea riguardo ai conflitti d'attribuzione è dell'Ufficio di Presidenza. Sulla proposta di rinvio, avverte che darà la parola ad un esponente per gruppo.
Maurizio PANIZ (PdL) appoggia la richiesta di rinvio formulata dal collega Consolo.
Antonino LO PRESTI (FLI), anche preso atto dei vari rilievi di carattere squisitamente regolamentare svolti dal Presidente, appoggia la richiesta di rinvio.
Pierluigi MANTINI (UdC), espressi dubbi sull'esattezza delle interpretazioni che ha ascoltato sull'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989 - e quindi, in definitiva, sulla stessa opportunità di inviare la comunicazione al giudice di Perugia - crede fuori luogo la proposta di elevare un conflitto tra poteri, giacché nessuno degli organi dello Stato protagonisti dell'attuale vicenda ha espresso la propria volontà definitiva. Non si opporrà a un rinvio.
Marilena SAMPERI (PD), constatato che non è attualmente esistente un elenco formale di coindagati e che quindi le pare impropria l'ipotesi di sollevare un conflitto d'attribuzione, considera matura la decisione sulla domanda in titolo. Nondimeno, preso atto delle posizioni sin qui espresse, non si oppone a un rinvio per consentire a tutti di approfondire.
Federico PALOMBA (IdV), espresso il suo convinto apprezzamento per tutto l'operato del Presidente, viceversa non condivide alcunché dei richiami normativi ascoltati in precedenza. Precisato che non intende ascoltare lezioni di legalità da una parte politica che ha sempre propugnato violazioni della legalità costituzionale, tenderebbe a ritenere superfluo il rinvio. Ciononostante non vi si opporrà.
Fulvio FOLLEGOT (LNP) appoggia la proposta del collega Consolo e condivide i rilievi poc'anzi espressi dal collega Paniz.
Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che convoca sin d'ora per mercoledì 6 ottobre 2010 alle ore 9,15, avvertendo che in tal sede occorrerà pervenire alla conclusione.
La seduta termina alle 10.30.
La seduta comincia alle 9.30.
(Seguito dell'esame e conclusione).
Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, ricorda che nella seduta del 22 settembre si è svolta l'audizione dell'interessato. Nella seduta del 29 settembre in qualità di relatore ha avanzato la proposta che l'autorizzazione sia concessa. Dichiara aperta la discussione.
Marilena SAMPERI (PD), preso atto con favore che è tramontata l'ipotesi caldeggiata dalla maggioranza di elevare un conflitto d'attribuzioni contro l'autorità giudiziaria di Perugia, sia perché inammissibile sia perché superata dai fatti, sottolinea che le ragioni che l'avevano mossa erano e sono totalmente infondate. Un delitto commesso da più persone in concorso tra loro non costituisce necessariamente l'oggetto di un unicum dal punto di vista processuale. Numerose disposizioni codicistiche e di regolamento parlamentare contemplano la possibilità di valutazioni distinte della posizione di diversi coindagati. Fa riferimento anzitutto alla possibilità che per taluno dei concorrenti si svolga un rito speciale, per esempio quello abbreviato, e per altri intervenga l'archiviazione. Tenuto presente che il Collegio dei reati ministeriali di Perugia può ancora inviare una integrazione degli atti, crede altresì infondata la doglianza relativa alla sua incompetenza territoriale. È chiaro infatti che se nell'intreccio criminoso ipotizzato figura un magistrato di Roma, l'autorità competente è Perugia così come confermato anche dal giudice del riesame. Gli uffici giudiziari perugini hanno proceduto in modo ineccepibile e il riferimento al fumus persecutionis che ha udito in precedenti sedute è totalmente inconferente. Si potrebbe in teoria eccepire alla prospettazione accusatoria che l'atto dell'ufficio del pubblico ufficiale sia intervenuto ben dopo che questi abbia percepito l'utilità: l'acquisto dell'immobile da parte di Lunardi è del 2004 mentre il decreto ministeriale che ha disposto il finanziamento è del 2005. L'eccezione però non avrebbe pregio perché in realtà le risorse disponibili ai fini dell'emanazione del provvedimento ministeriale del 2005 erano già state individuate nell'aprile del 2004. Senza tener conto del fatto che in questa come in altre vicende è pervasiva la presenza di Balducci, di Zampolini e di Anemone. Fatto riferimento alla vicenda dell'appalto della Caserma Zignani, evidenzia come Lunardi in qualche misura abbia beneficiato di un sistema a rete di cui i predetti personaggi erano i protagonisti. Tutto ciò è assolutamente evidente anche dall'atto di contestazione redatto dalla Corte dei conti. Voterà a favore della proposta del relatore.
Giuseppe CONSOLO (FLI), dettosi sconcertato per il tenore della lettera inviata dal presidente del tribunale dei ministri di Perugia, crede che gli argomenti ascoltati dal collega Paniz e da altri in precedenti sedute debbano essere valorizzati. Crede che la Giunta non possa svolgere un esame monco della situazione prospettatale e quindi propone che essa deliberi per la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria.
Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, preso atto della proposta di restituzione degli atti appena avanzata, fa presente che essa è temporalmente successiva a quella da lui formulata e quindi potrebbe in via di principio essere messa ai voti dopo che quella avanzata per prima fosse respinta. Tuttavia, essendo la proposta di restituzione quella che l'articolo 18-ter prescrive sia votata per prima in Assemblea, ne deduce che anche presso la Giunta essa abbia priorità. Dopo gli interventi dei componenti che si sono iscritti a parlare, la porrà ai voti con l'implicita conseguenza che - ove fosse approvata - sarebbe preclusa (ma, in sostanza, respinta) la sua proposta di concessione.
Federico PALOMBA (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di ritenere del tutto inammissibile la proposta formulata dal collega Consolo.
Maurizio PANIZ (PdL) comunica che - ove fosse messa ai voti per prima la proposta del collega Consolo - egli e i membri del suo gruppo rinunzierebbero a svolgere dichiarazioni di voto nel merito.
Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, deve chiarire che, a differenza della proposta di elevare in via pregiudiziale un conflitto tra poteri, la proposta di restituzione degli atti è contemplata dal Regolamento e costituirebbe una pronunzia conclusiva della Giunta: è pertanto certamente ammissibile.
Federico PALOMBA (IdV) intende allora svolgere un intervento per dichiararsi contrario alla proposta di restituzione degli atti e invece favorevole alla proposta del Presidente di concessione dell'autorizzazione. Non ha malanimo per il deputato interessato ma rifiuta l'idea che i parlamentari possano sempre servirsi di una giustizia politica in luogo di quella ordinaria. Peraltro, dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989 non si evince alcuna necessità di un esame contestuale dei concorrenti nel medesimo reato, giacché peraltro persino il codice di procedura penale prevede la riunione dei procedimenti connessi solo come facoltà e non come obbligo. La Giunta dovrebbe limitarsi a verificare se vi siano condizioni impeditive al procedimento - che qui non vi sono - e consentirne la prosecuzione. Ribadisce che voterà quindi a favore della proposta del relatore e contro quella del collega Consolo.
Anna ROSSOMANDO (PD) contesta la possibilità giuridica di votare per la restituzione degli atti in questa fase. La predetta restituzione è prevista dal Regolamento solo per i casi nei quali la Giunta e la Camera ritenessero di non doversi pronunciare sulla questione loro sottoposta per motivi di incompetenza. Qui invece si propone la restituzione dopo aver esaminato nel merito tutto l'incartamento e aver ascoltato l'ex ministro Lunardi. Voterà quindi contro la proposta di restituzione.
Pierluigi MANTINI (UdC) conferma le sue perplessità sull'identificazione della pretesa condotta criminale in un atto di alta amministrazione, quale è il finanziamento ministeriale. Non di meno è contrario alla restituzione degli atti, che viene oggi argomentata sulla base di un'interpretazione infondata dell'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989.
Maurizio PANIZ (PdL) voterà a favore della proposta del deputato Consolo per due ordini di motivi: anzitutto il magistrato di Perugia ha violato l'obbligo costituzionale di associare nella richiesta di autorizzazione il concorrente con il ministro, violazione tanto più clamorosa in quanto si tratta di un reato a concorso necessario, con la conseguente paradossale possibilità di consentire che il primo venga giudicato da un tribunale ordinario e il secondo dal tribunale dei ministri; in secondo luogo, crede evidente il fumus persecutionis in ragione della competenza territoriale rivendicata dall'autorità giudiziaria di Perugia in chiara assenza dei relativi presupposti.
Donatella FERRANTI (PD) protesta l'assurdità della proposta del collega Consolo, totalmente in contrasto con la lettera dell'articolo 18-ter del Regolamento. La sua approvazione costituirebbe un provvedimento abnorme. Siccome non intende in alcun modo prendere parte ad un momento costituzionalmente illegittimo, dichiara che abbandonerà i lavori della Giunta.
(Il deputato Ferranti si allontana dall'Aula)
Marilena SAMPERI (PD) voterà contro la proposta di restituzione degli atti. Ove fosse approvata, preannunzia che presenterebbe una relazione di minoranza.
Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) concorda con la proposta del collega Consolo. La restituzione dell'intero fascicolo al tribunale dei ministri di Perugia consentirà a questo di approfondire taluni aspetti di un'inchiesta che si basa su assunti assai opinabili e su talune inesattezze, come per esempio il fatto che Balducci fosse il capo di gabinetto di Lunardi.
Maurizio TURCO (PD) si complimenta con il collega Consolo per aver improvvisamente cambiato le carte in tavola. Oggi non si è discusso della compravendita immobiliare e del fatto che Lunardi abbia ottenuto un mutuo dal Credito Artigiano e che tale banca è ricompresa nel gruppo del Credito Valtellinese il cui presidente siede nel consiglio di sorveglianza dello IOR: è stato aperto un nuovo tavolo di discussione che non riesce a comprendere, così come non comprende per quale motivo la proposta del collega Consolo dovrebbe porsi in votazione prima di quella avanzata dal Presidente e relatore per la quale avrebbe votato. Voterà quindi contro la proposta del deputato Consolo.
Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, precisa che la proposta del collega Consolo - rispetto alla quale dichiara il suo voto contrario - sarà posta in votazione prima della sua, in applicazione analogica di quanto l'articolo 18-ter, comma 7, del Regolamento prevede per l'esame in Assemblea. In caso di approvazione, rimarrà preclusa la sua originaria proposta di concedere l'autorizzazione.
La Giunta, a maggioranza, approva la proposta di restituire gli atti al Collegio per i reati ministeriali di Perugia, conferendo al deputato Consolo l'incarico di redigere la relazione per l'Assemblea.
Federico PALOMBA (IdV) presenterà anch'egli una relazione di minoranza.
La seduta termina alle 10.35.
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