Doc. IV, n. 29-A





Onorevoli Colleghi! La Giunta riferisce su una domanda di autorizzazione ad acquisire i tabulati telefonici di Marco Mario Milanese (proclamato deputato della XVI legislatura il 22 aprile 2008) avanzata dalla procura della Repubblica di Milano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 140 del 2003 (1).


(1) La domanda di autorizzazione pervenuta dall'autorità giudiziaria di Milano non indica espressamente quali siano i numeri telefonici delle utenze ricercate. Essa tuttavia precisa che si tratta delle stesse per le quali è già pervenuta analoga domanda da parte dell'autorità giudiziaria di Napoli (v. doc. IV, n. 21, avanzata l'8 luglio 2011 dalla citata procura della Repubblica a firma del sostituto Vincenzo Piscitelli). Se ne deve concludere che si tratta di due utenze, Wind e Tim, utilizzate dall'onorevole Milanese e intestate al Ministero dell'economia e delle finanze.

La procura richiedente sta indagando su reati asseritamente commessi nel contesto della gestione creditizia della Banca Popolare di Milano. Secondo l'ipotesi accusatoria, presso tale istituto bancario si sarebbe costituita un'associazione per delinquere cui avrebbero partecipato Massimo Ponzellini, il presidente della banca, Antonio Cannalire e tali Enzo Chiesa e Francesco Corallo. Dell'associazione farebbe parte anche Marco Milanese.
I reati-scopo dell'associazione sarebbero essenzialmente fattispecie di infedeltà patrimoniale societaria (articolo 2635 codice civile). Di questa indagine la Giunta è sostanzialmente già a conoscenza per il fatto di aver già esaminato la domanda di autorizzazione all'acquisizione del computer del deputato Laboccetta (in tale circostanza gli atti facevano riferimento anche al reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 2638 codice civile).
Al proposito si ricorda che la Giunta per le autorizzazioni aveva concluso per la concessione dell'autorizzazione (doc. IV, n. 25-A, relatore Mantini), salvo che poi la stessa procura di Milano aveva ritenuto di revocare la domanda per la perdita di attualità della medesima.
L'intera indagine prende le mosse dagli esiti di un'ispezione della Banca d'Italia presso la Banca Popolare di Milano, conclusasi il 4 marzo 2011, il cui referto fu poi trasmesso alla procura della Repubblica di Milano il 9 giugno 2011.
Da tale relazione ispettiva della Banca d'Italia risulta che diverse pratiche creditizie non abbiano seguito l'ordinario canale istruttorio e decisionale previsto dalla normativa e dalle disposizioni statutarie della banca ma abbiano obbedito a logiche clientelari.
Dall'ordinanza di custodia cautelare a carico di Ponzellini, Cannalire e Corallo (allegata agli atti) risulta, in particolare, che si sarebbero giovati di questo tipo di «credito allegro» numerosi personaggi la cui richiesta di finanziamento è stata talora supportata da deputati. In questo contesto, si inserisce il filone del gioco legale e cioè dell'apertura di credito per la società Atlantis Bplus.
In queste operazioni le figure principali sarebbero, da un lato, Massimo Ponzellini, presidente della Banca Popolare di Milano, il quale si sarebbe posto come garante di un sistema di potere interno all'istituto, sostenuto anche dai soci dipendenti della banca medesima. Deve essere ricordato, infatti, che la Banca Popolare di Milano è una cooperativa, nei cui organi direttivi i soci dipendenti hanno un peso assai rilevante.
In pratica, secondo l'ipotesi accusatoria, Ponzellini avrebbe garantito alla componente riferibile ai soci dipendenti la sopravvivenza e la continuità rispetto al passato. In cambio avrebbe ottenuto di poter gestire con mano libera operazioni sostanzialmente estranee agli interessi patrimoniali della banca stessa. In questo quadro, a tutela del rispetto del patto, sarebbe stata conferita una carica direttiva della banca «in rappresentanza» dei dipendenti a Enzo Chiesa, quale persona consapevole e compartecipe delle operazioni.
Dall'altro lato, protagonista di tali operazioni era Antonio Cannalire, figura che l'ordinanza di custodia cautelare definisce «priva di una chiara professionalità» (vedi pagina 7 dell'ordinanza). Egli, di fatto, aveva un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per svolgere attività di «supporto alla presidenza per le relazioni con la pubblica amministrazione centrale e locale e con le grandi imprese».
Si tratta, secondo l'ordinanza di custodia cautelare, di una dicitura generica volta a coprire l'anomala attività del Cannalire, il quale - in pratica - gestiva i contatti illeciti con le varie controparti e, anche tenendo memoria delle partite contabili, ne riferiva poi a Ponzellini.
È significativo a questo proposito che tale Paolo Rimanich, addetto ai crediti della Popolare di Milano a Roma, aveva talora obiettato sulla bontà delle istruttorie e sulla liceità delle erogazioni creditizie. In particolare, egli si era opposto a talune concessioni di credito e per questo avrebbe riportato la minaccia da parte di Ponzellini di essere mandato per cinque anni a fare fotocopie (vedi pagina 21 dell'ordinanza).
In questo contesto, il deputato Milanese si sarebbe posto come referente politico presso il ministero dell'economia, con particolare riferimento alle operazioni creditizie e ai profili normativi relativi al gioco legale.
Risulta essere stato sentito a sommarie informazioni Piero Lonardi, il quale aveva espresso dissensi in consiglio d'amministrazione in ordine alla pratica Atlantis Bplus, anzitutto perché non era chiaro chi fossero i soci di riferimento della società e poi perché, essendo quest'ultima titolare di una concessione dei Monopoli dello Stato, aveva avuto la contestazione di gravi irregolarità. Tuttavia, le pressioni del presidente Ponzellini furono assai marcate e si ebbe l'erogazione di un finanziamento di ben 150 milioni di euro.
Le dichiarazioni di Lonardi appaiono confermate da un altro consigliere della banca. Risulta poi, a quanto afferma l'ordinanza, che il Ponzellini sia stato consistentemente ricompensato dall'Atlantis Bplus per i suoi servigi (vedi pagine 38-40 dell'ordinanza).
Secondo l'ordinanza, l'onorevole Milanese si sarebbe posto a disposizione di Ponzellini e di Corallo - per esempio - per ottenere modifiche normative favorevoli alla Bplus e avrebbe poi cercato di favorire Paolo , il quale tentava di vendere la sua società assicuratrice (l'affare però poi non ebbe seguito).
Nell'informativa di polizia giudiziaria (anch'essa allegata alla domanda di autorizzazione) risulta poi che Corallo, Laboccetta e Milanese avrebbero progettato un viaggio di piacere a Montecarlo dal 13 al 17 maggio 2010, circostanza ritenuta ulteriore indizio del sodalizio, nonostante che poi Milanese abbia affermato di non aver partecipato alla trasferta.
A determinante conferma di questa intesa illecita sarebbe poi un'intercettazione telefonica tra Raffaele Ferrara e Guido Rivolta. Dalla conversazione tra i due risulta la convinzione di entrambi che dietro Ponzellini ci fosse l'onorevole Milanese, il quale usava il suo potere di interdizione sugli accessi al ministro Tremonti per fare pressioni, in modo che a sua volta Ponzellini premesse per l'approvazione della delibera consiliare sul credito alla Atlantis Bplus. Peraltro, dagli atti emerge che l'ex presidente Roberto Mazzotta aveva votato motivatamente contro e lo aveva fatto mettere a verbale.
La Giunta ha esaminato il caso in due sedute (il 31 ottobre e il 7 novembre 2012, i resoconti delle quali è opportuno qui allegare), ascoltando anche l'onorevole Milanese, il quale ha chiesto che l'autorizzazione sia concessa.
Durante il dibattito, alcuni colleghi - i quali hanno poi votato contro la concessione dell'autorizzazione - hanno ritenuto che nell'inchiesta il deputato Milanese venga chiamato a rispondere di atti pertinenti all'esercizio delle sue funzioni.
Poiché in astratto si tratta di un'obiezione rilevante, occorre dedicarvi qui una confutazione espressa. È ben vero che la Costituzione (all'articolo 68, primo comma) offre un presidio alle opinioni espresse e i voti dati dal membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni: tuttavia nel presente procedimento parlamentare - il cui oggetto è peraltro circoscritto alla sola acquisizione di un atto investigativo e non involge il merito della pretesa responsabilità penale del deputato Milanese - vengono in considerazione presunte condotte materiali non conferenti con l'esercizio delle funzioni di deputato. Sicché il sottoscritto relatore ritiene che in concreto le obiezioni dei menzionati colleghi non siano pertinenti a questo specifico caso.
In definitiva, a parere della maggioranza della Giunta (espressasi con 9 voti a 4), impregiudicato rimanendo qualsiasi giudizio sul coinvolgimento dell'onorevole Milanese nei fatti e sulla sua responsabilità - che non spetta alla Camera stabilire - manca ogni profilo persecutorio e di indebita interferenza con l'autonomia del Parlamento.
La Giunta propone quindi la concessione dell'autorizzazione come richiesta dall'autorità giudiziaria.

Fulvio FOLLEGOT, relatore


ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari delle sedute della Giunta per le autorizzazioni del 31 ottobre e 7 novembre 2012.

Mercoledì 31 ottobre 2012

(Esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, avverte che in data 26 ottobre 2012 è pervenuta dalla procura della Repubblica di Milano una domanda di autorizzazione ad acquisire tabulati telefonici del deputato Milanese. Fa presente al riguardo che il deputato interessato è stato ritualmente convocato. Chiede al relatore se sia già in grado di riferire alla Giunta.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, espone che la procura della Repubblica di Milano sta indagando su ipotesi di reato asseritamente commesse nel contesto della gestione creditizia della Banca popolare di Milano. Secondo la formula accusatoria, presso tale istituto bancario si sarebbe costituita un'associazione per delinquere cui avrebbero partecipato Massimo Ponzellini, il presidente della banca, Antonio Cannalire, e tali Enzo Chiesa e Francesco Corallo. Dell'associazione farebbe parte anche Marco Milanese. I reati-scopo dell'associazione sarebbero essenzialmente fattispecie di infedeltà patrimoniale societaria e ostacolo alle funzioni di vigilanza (artt. 2635 e 2638 cod. civ.). Di questa indagine la Giunta è sostanzialmente già a conoscenza per il fatto di aver già esaminato la domanda di autorizzazione all'acquisizione del computer del deputato Laboccetta. Come i colleghi ricorderanno, la Giunta aveva concluso per la concessione dell'autorizzazione, salvo che poi la stessa procura di Milano ritenne di revocare la domanda per la perdita di attualità della medesima.
Secondo l'ipotesi accusatoria, gli associati per delinquere avrebbero dato e ottenuto compensi indebiti per favorire irregolarmente la società Atlantis Bplus, attiva - come ormai sappiamo dalla citata domanda a carico di Amedeo Laboccetta - nel settore del gioco legale. In pratica, l'ipotizzata associazione per delinquere ha formato una struttura aziendale «parallela» che operava in sovrapposizione a quella ordinaria e legale ed erogava crediti secondo criteri illeciti per favorire la liquidità della Atlantis Bplus, un cui esponente di spicco era, a quel che risulta dagli atti, Francesco Corallo.
Per quanto concerne in particolare l'attività di Marco Milanese, questi avrebbe sostanzialmente assicurato presso il Ministero dell'economia una copertura politica delle operazioni che si andavano compiendo, incidendo sull'attività della Pubblica amministrazione e talora anche sull'attività legislativa. Secondo la deposizione di Piero Lonardi, consigliere di minoranza nella Banca popolare di Milano, Milanese non si limitava a offrire un contributo di relazioni istituzionali e di «disponibilità legislativa» ma a sua volta si rendeva protagonista di pressioni sulla banca affinché la Atlantis Bplus ottenesse gli affidamenti richiesti.
La domanda dell'autorità giudiziaria di Milano è a disposizione, sicché si rimette alla discussione della Giunta ricordando che i precedenti di questa legislatura sono tutti nel senso della concessione dell'autorizzazione all'utilizzo dei tabulati tranne nel caso di Francesco De Luca nel luglio 2008. I casi su cui i tabulati sono stati concessi da ultimo riguardano il deputato Alfonso Papa e lo stesso Milanese.
A tale ultimo riguardo, segnala anzi che i tabulati oggetto della richiesta oggi all'ordine del giorno sono riferiti a due periodi temporali: il primo dal 1o gennaio 2010 al 1o maggio 2011; il secondo dal 1o maggio 2011 al 30 novembre 2011.
I tabulati riferiti al primo arco temporale considerato sono stati oggetto di una domanda avanzata dall'autorità giudiziaria di Napoli su cui la Giunta e la Camera si sono già espresse nel senso della concessione dell'autorizzazione (ricorda la seduta dell'Assemblea del 2 agosto 2011). In quell'occasione né la Giunta né la Camera ritennero sussistenti nell'acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria di quei tabulati del deputato Milanese elementi di fumus persecutionis o comunque di indebita interferenza dell'azione giurisdizionale nei confronti del potere legislativo. La proposta dell'allora relatore Gava fu infatti approvata all'unanimità.
Crede quindi che, per coerenza con quella decisione, essa potrebbe essere estesa all'odierna questione e che si potrebbe conseguentemente dare senz'altro per concessa l'autorizzazione anche all'utilizzo richiesto dall'autorità giudiziaria di Milano per il periodo coincidente. L'esame della Giunta, dunque, potrebbe concentrarsi sul secondo arco temporale che ha poc'anzi menzionato, vale a dire dal 1o maggio 2011 al 30 novembre 2011.
Deve aggiungere che, tuttavia, la richiesta pervenuta dovrebbe essere corredata di tre allegati che risultano spediti dalla procura della Repubblica di Milano, ma non ancora materialmente pervenuti alla Camera. Anche per questo motivo ritiene utile un rinvio.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, chiede se vi siano interventi sulle posizioni illustrate dal relatore.

Maurizio PANIZ (PdL) chiede che il seguito dell'esame venga rinviato in ragione sia dell'imminente inizio dell'esame degli ordini del giorno presentati al disegno di legge C. 4434-B sia dell'incompletezza del materiale pervenuto.

Marilena SAMPERI (PD) si dichiara favorevole a considerare la prima tranche dei tabulati richiesti coperta dalla deliberazione di concessione dello scorso anno riferita alla domanda avanzata dall'autorità giudiziaria di Napoli. Per il resto conviene sul rinvio.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame a una prossima seduta.

Mercoledì 7 novembre 2012

(Seguito dell'esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, fa presente che - come sempre - il deputato interessato è stato convocato e che, in data di lunedì 5 novembre, egli ha preannunziato la volontà di intervenire. Riterrebbe di disporne l'audizione dopo che il relatore abbia svolto le eventuali considerazioni integrative sul materiale pervenuto in allegato alla domanda.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, espone che la documentazione allegata alla domanda in titolo è pervenuta ed è stata messa a disposizione di tutti i colleghi già dalla mattina di lunedì 5 novembre. Gli allegati sono costituiti da copia dell'ordinanza di custodia cautelare a carico di Ponzellini, Corallo e Cannalire; del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Raffaele Ferrara, ex direttore dei Monopoli di Stato; dell'informativa di polizia giudiziaria inviata ai magistrati il 19 luglio 2012. Prima di esporre più in dettaglio i contenuti di questi atti, fa presente che il 31 ottobre è pervenuta una precisazione da parte del dott. Clerici circa i periodi interessati dalla domanda di acquisire tabulati. Si tratta, più correttamente, della tranche che va dal 1o gennaio 2010 al 1o maggio 2011 (tabulati peraltro già concessi nei confronti dell'autorità giudiziaria di Napoli) e della tranche che va dal 2 maggio al 30 novembre 2011. Dagli atti istruttori pervenuti trae vari elementi informativi da offrire all'esame della Giunta, a completamento di quanto sommariamente esposto nella seduta del 31 ottobre. In quell'occasione aveva rappresentato che, come anche emergeva dagli atti relativi alla richiesta di autorizzazione che concerneva l'on. Laboccetta, in seno alla Banca Popolare di Milano si era creata una struttura parallela dedita ad operazioni creditizie in contrasto con i principi di sana e prudente amministrazione della banca.
L'intera indagine prende le mosse dagli esiti di un'ispezione della Banca d'Italia presso la Banca Popolare di Milano, conclusasi il 4 marzo 2011 e poi trasmessa alla procura della Repubblica di Milano il 9 giugno 2011. Dalla relazione ispettiva della Banca d'Italia risulta che diverse pratiche creditizie non abbiano seguito l'ordinario canale istruttorio e decisionale previsto dalla normativa e dalle disposizioni statutarie della banca ma abbiano obbedito a logiche clientelari. Dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere risulta, in particolare, che si sarebbero giovati di questo tipo di «credito allegro» numerosi personaggi la cui richiesta di finanziamento è stata talora supportata da deputati. Da ultimo, vi sarebbe il filone del gioco legale e cioè dell'apertura di credito per la società Atlantis Bplus.
In queste operazioni le figure principali sarebbero, da un lato, Massimo Ponzellini, presidente della Banca Popolare di Milano, il quale si sarebbe posto come garante di un sistema di potere interno alla banca, sostenuto anche dai soci dipendenti della banca medesima. Ricorda, infatti, che la Banca Popolare di Milano è una cooperativa, nei cui organi direttivi i soci dipendenti hanno un peso assai rilevante. In pratica, secondo l'ipotesi accusatoria, Ponzellini avrebbe garantito alla componente riferibile ai soci dipendenti la sopravvivenza e la continuità rispetto al passato. In cambio avrebbe ottenuto di poter gestire con mano libera operazioni sostanzialmente estranee agli interessi patrimoniali della banca stessa. In questo quadro, a tutela del rispetto del patto, sarebbe stata conferita una carica direttiva della banca «in rappresentanza» dei dipendenti a Enzo Chiesa, quale persona consapevole e compartecipe delle operazioni.
Dall'altro lato, protagonista di tali operazioni sarebbe stato Antonio Cannalire, figura che l'ordinanza di custodia cautelare definisce «priva di una chiara professionalità», che aveva un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per svolgere attività di «supporto alla presidenza per le relazioni con la pubblica amministrazione centrale e locale e con le grandi imprese».
Si tratta, secondo l'ordinanza di custodia cautelare, di una dicitura generica volta a coprire l'anomala attività del Cannalire, il quale - in pratica - gestiva i contatti illeciti con le varie controparti, riferendone poi a Ponzellini. È significativo a questo proposito che tale Paolo Rimanich, addetto ai crediti della Popolare di Milano a Roma, aveva talora obiettato sulla bontà delle istruttorie e sulla liceità delle erogazioni creditizie. In particolare, egli si era opposto a talune concessioni di credito e per questo aveva riportato la minaccia di essere mandato per cinque anni a fare fotocopie (v. pagina 21 dell'ordinanza). In tutto questo, il deputato Milanese si sarebbe posto come referente politico presso il ministero dell'economia, con particolare riferimento alle operazioni creditizie e normative relative al gioco legale. Come ha accennato nella relazione dello scorso 31 ottobre, risulta essere stato sentito a sommarie informazioni Piero Lonardi, il quale aveva espresso dissensi in consiglio d'amministrazione in ordine alla pratica Atlantis Bplus, anzitutto perché non era chiarissimo chi fossero i soci di riferimento della società e poi perché, avendo quest'ultima una concessione dei Monopoli dello Stato, aveva avuto la contestazione di gravi irregolarità. Tuttavia, le pressioni del presidente furono assai marcate e si ebbe l'erogazione di un finanziamento di ben 150 milioni di euro. Le dichiarazioni di Lonardi appaiono confermate da un altro consigliere della banca. Risulta poi, a quanto afferma l'ordinanza, che il Ponzellini sia stato ricompensato dall'Atlantis Bplus per i suoi servigi (v. pagine 38-40 dell'ordinanza).
Secondo l'ordinanza, l'on. Milanese si sarebbe posto a disposizione di Ponzellini e di Corallo - per esempio - per ottenere modifiche normative favorevoli alla Atlantis Bplus e avrebbe poi cercato di favorire Paolo , il quale tentava di vendere la sua società assicuratrice (l'affare però poi non ebbe seguito). Nell'informativa di polizia giudiziaria risulta poi che Corallo, Laboccetta e Milanese avrebbero progettato almeno un viaggio di piacere a Montecarlo dal 13 al 17 maggio 2010, circostanza ritenuta ulteriore indizio del sodalizio.
A determinante conferma di questa intesa illecita vi sarebbe poi un'intercettazione telefonica tra Raffaele Ferrara e Guido Rivolta. Dalla conversazione tra i due risulta la convinzione di entrambi che dietro Ponzellini ci fosse l'on. Milanese, il quale usava il suo potere di interdizione sugli accessi al ministro Tremonti per fare pressioni, onde a sua volta Ponzellini premesse per l'approvazione della delibera consiliare sul credito alla Atlantis Bplus. Peraltro, dagli atti risulta che l'ex presidente Roberto Mazzotta aveva votato motivatamente contro e lo aveva fatto mettere a verbale. Gli pare di poter sostenere, impregiudicato rimanendo qualsiasi giudizio sul coinvolgimento dell'on. Milanese nei fatti e sulla sua responsabilità - che non spetta alla Giunta stabilire - che manchi ogni profilo persecutorio e di indebita interferenza con l'autonomia del Parlamento. Si riserva di avanzare una proposta all'esito dell'audizione del collega Milanese.

(Viene introdotto il deputato Marco Mario Milanese).

Marco Mario MILANESE (PdL) intende auspicare sin da subito, per evitare ogni possibile dubbio, che la Giunta si esprima favorevolmente sulla richiesta di autorizzazione all'acquisizione di tabulati di comunicazioni telefoniche, pervenuta dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano. Ciò per due buone ragioni: perché non ha nulla da nascondere e confida dunque nel fatto che i tabulati servano ad acclarare celermente la sua totale estraneità ai fatti e perché ritiene doveroso, da cittadino, non opporsi allo svolgimento di indagini che la stessa procura ha il dovere di effettuare. Egli nutre il rispetto che si deve alla magistratura e confida nel valore che deriva dalla presunzione di non colpevolezza per come dettato dalla Costituzione.
Fatta questa premessa, chiede di formulare alcune brevi considerazioni che lascia agli atti. Non intende - ribadisce ancora una volta - ostacolare in qualche modo una decisione favorevole alla richiesta: tuttavia, il rispetto per i magistrati non può ritenersi prevalente su quello dovuto al Parlamento del Paese, il quale, mai come in questo caso, ha il diritto e il dovere di conoscere alcune modalità della vicenda che lo vede coinvolto, particolarmente sgradevoli riguardo alla tutela ed al rispetto della onorabilità di un suo membro.
Intanto, ha saputo di essere indagato dalla procura di Milano solo dai giornali. Mai nessun atto gli è stato notificato e, dunque, questa è la prima volta che può parlare in una sede istituzionale. I giornalisti più volte lo hanno interpellato circa questi fatti, ma come sempre non ha voluto parlare, proprio per la considerazione ed il rispetto che ha sempre avuto nei confronti delle Istituzioni. Anche questa volta, come già successo in passato, i documenti allegati alla richiesta di autorizzazione sono «magicamente» comparsi nelle redazioni di una trasmissione televisiva e di un quotidiano il giorno 28 ottobre 2012. Ben prima, cioè, che arrivassero nelle mani del Presidente della Giunta e a disposizione degli onorevoli suoi componenti. Questo fatto, non si stancherà mai di stigmatizzarlo, è una grave devianza di condotte doverose che ledono, ben prima di ogni giudizio di merito, ingiustamente e spesso definitivamente la dignità della persona.
I documenti allegati alla richiesta del pubblico ministero sono essenzialmente tre. La copia dell'ordinanza di misura cautelare personale emessa il 23 maggio 2012 dal giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Milano nei confronti di Ponzellini Massimo, Cannalire Antonio e Corallo Francesco; la copia della nota della Guardia di finanza del 19 luglio 2012 come parzialmente prodotta dal pubblico ministero al tribunale di Milano in sede di riesame dell'ordinanza cautelare e la copia del verbale di dichiarazioni rese da Ferrara Raffaele in data 12 giugno 2012. Da tali documenti si evince che il suo coinvolgimento nella vicenda penale si fonda solamente sui «si dice» e sui «si pensa», con delle modalità di propalazione di fatti che non sarebbe stata consentita a nessun altro soggetto, finanche al più scaltro «collaboratore di giustizia». Di ciò non avrebbe ragione di lamentarsi se non per il fatto che questo è lo stesso identico e scellerato sistema che accomuna i procedimenti penali in corso nei suoi confronti. Sarebbe bastato poco per dimostrare l'infondatezza di quei sospetti: oltre a chiedere i suoi tabulati, il magistrato avrebbe potuto e dovuto acquisire gli atti della Camera dai quali emerge in modo incontrovertibile l'esatto contrario di quanto sostenuto dal Ferrara e sentirsi così in dovere di chiedergli conto delle vere ragioni di quelle falsità.
Entrando nel merito, rappresenta che il magistrato inquirente sospetta un suo interessamento legislativo a favore della concessionaria di Francesco Corallo. A prescindere da altre considerazioni, egli non ha mai presentato un emendamento, una proposta di legge o un ordine del giorno in materia di gioco legale. Ciò risulta dagli atti parlamentari. Questa circostanza è incompatibile con il fatto, sostenuto dal Ferrara e ripreso acriticamente, che egli stesso sarebbe dietro il settore del gioco legale. Tale versione è fornita da quel Ferrara, fino a pochi mesi fa direttore generale dei Monopoli, il quale, vistosi costretto a scagionarsi dal ben più grave sospetto che evidentemente pesava su di lui, ha affermato che sarebbe stato il deputato Milanese (cioè egli medesimo) a predisporre il testo legislativo per reperire i fondi per l'Abruzzo, mentre il Ferrara sarebbe stato l'ispiratore e il sostenitore di una norma stringente sui concessionari che avevano sede in «paradisi fiscali». Ritiene però che, in realtà, il Ferrara si sia scordato che era stato proprio lui a svolgere l'incarico di relatore alla Camera sul disegno di legge di stabilità per il 2011 che conteneva la citata norma restrittiva. Così come dimentica il fatto che fino all'ottobre 2011, data di inizio delle indagini della magistratura, lo stesso Ferrara era il presidente dell'organismo di vigilanza della Banca Popolare di Milano, coinvolta nel finanziamento ritenuto illecito.
L'ipotesi sarebbe quindi che egli, da deputato, farebbe parte di un'organizzazione criminale finalizzata a presentare alla banca potenziali clienti, mentre il Ferrara, ormai il maggiore accusatore, ne sarebbe restato fantasticamente fuori, all'oscuro di tutto, pur essendo costui il direttore dei Monopoli in carica, nonché il consulente, «pagato» dalla stessa banca. Qual era allora l'utilità della sua presenza e della sua pretesa influenza? Tutto ciò è molto strano, così come lo è la congettura secondo la quale egli avrebbe dato i suoi documenti al Corallo per effettuare una prenotazione a Montecarlo.
Si domanda se vi sia qualcuno, oltre al pubblico ministero, che crede veramente che se quello od altro fosse stato il prezzo della sua corruzione non gli avrebbero trovato un posto in albergo. Se fosse stato veramente influente e la sua presenza fosse stata così importante, com'è possibile che non si sia fatto da parte chiunque altro degli ospiti o lo stesso Corallo e gli si fosse garantito quel posto che era frutto di un mercanteggiamento? Gli altri membri della comitiva sono andati tutti a Montecarlo: protagonisti e comprimari, così come risulta dalle evidenze processuali e dagli articoli di stampa apparsi in questi giorni. La realtà è un'altra, l'unica aderente alla logica della ragione: aveva dato i suoi documenti ad un collega parlamentare perché entrambi volevano andare a vedere il Gran Premio di Formula 1 con le famiglie e lui era sicuro di trovare posto in albergo. Successivamente, il collega gli aveva spiegato le modalità del viaggio per come era stato organizzato ed egli, dopo averle conosciute e per motivi personali, non ci è più andato. Nulla di misterioso o di illecito o finanche di eticamente scorretto. La verità è che il Corallo, così come altri concessionari, lo chiamava molto spesso per segnalare le presunte scorrettezze che i Monopoli ed il ministero dell'economia e delle finanze perpetravano nei loro confronti a tutto vantaggio, a loro dire, di un'unica concessionaria: «Lottomatica». Costoro sostenevano con determinazione il fatto che quella concessionaria avesse un rapporto molto «privilegiato» con l'amministrazione. Il Corallo, in particolare, lo chiamava per denunciare questo aspetto, ma senza indicare elementi fattuali che giustificassero un intervento, ed egli rispondeva, quando poteva, a tali telefonate di protesta. È stato un continuo lamentarsi, fino al punto che Corallo lo ha ritenuto il responsabile di una norma che quegli considerava molto dannosa e creata ad personam, promulgata cioè solo «contro» la sua azienda. Norma, ribadisce, che è stata da lui formulata in quanto relatore del disegno di legge che la conteneva e in virtù della quale Corallo avrebbe dovuto trasferire la sede della sua società da un Paese così detto «paradiso fiscale» ad un Paese dell'Unione Europea, oltre ad essere costretto a far emergere l'effettiva compagine sociale della concessionaria e della sua controllante. I fatti sono di palmare e documentata evidenza tanto che viene naturale chiedersi perché tutto ciò avvenga. Si domanda se non sia un caso che anche nel procedimento penale milanese si incontrano alcuni dei protagonisti di quello pendente a Napoli.
Forse qualcuno non sa, ed è bene che si informi, che egli si è opposto in tutte le sedi al condono che si voleva proporre della multa di oltre 90 miliardi di euro comminata dalla Corte dei conti ai concessionari dei giochi, tra i quali con la posizione debitoria più gravata vi era proprio l'azienda del Corallo. Ciò, nonostante che la Commissione, nominata ed insediata ai Monopoli di Stato, non certo da lui, avesse concluso che a sanare la situazione sarebbero bastati solo 300 milioni di euro. Di questa sua ferma opposizione sono testimoni, tra gli altri, colleghi, l'allora ministro dell'economia e delle finanze Tremonti, ma soprattutto l'on. Alberto Giorgetti, anch'egli contrario a quella soluzione, il quale all'epoca era sottosegretario all'economia. L'on. Giorgetti, in particolare, in più di un'occasione gli diede atto di questa sua pervicace opposizione. Spera che la procura di Milano voglia tenere conto di questa circostanza, così come spera che gli altri magistrati che indagano sulla sua vita, confortati dalle notizie che chissà come vengono veicolate sui media con una scadenza che ha dell'incredibile, verifichino chi al ministero dell'economia decideva e decide tutte le nomine. Poteva forse farlo egli stesso? Con un ministro che all'epoca si autodefiniva «uno dei ministri più potenti del mondo»? Con un direttore generale del tesoro il quale è diventato poi ministro dell'economia? Con un Capo di gabinetto che i media e gli stessi colleghi definiscono tuttora il «più potente dei grand commis dello Stato»? Costoro esercitavano un ruolo di conservazione e di resistenza rispetto alle sollecitazioni di indirizzo politico che oggi è riconosciuto persino anche da alcuni organi d'informazione. La verità, ben nota a tutti, tranne a chi la dovrebbe ricercare, è che le nomine le decidevano altri, con il ministro che, a sua volta, le confermava. A lui toccava solo il compito di evitare frizioni tra i vertici e segnalare nomine che risultavano «inopportune». Allo stesso modo avveniva per le norme contenute nei decreti: era notorio che il ministro dell'economia pro tempore controllasse uno per uno gli articoli, stralciando quelli che riteneva non opportuni.
Concludendo, nonostante le tante ragioni di resistenza dettate da un'evidente persecuzione nei confronti della sua persona e della sua stessa qualità di parlamentare, torna a chiedere alla Giunta di autorizzare immediatamente quanto richiesto dall'autorità giudiziaria di Milano, confidando che questa utilizzi ogni strumento investigativo per accertare la verità, consentendogli di recuperare quella dignità che ancora oggi è così ingiustamente calpestata.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, poiché nessuno intende porre domande all'on. Milanese, lo congeda.

(Il deputato Marco Mario Milanese si allontana dall'Aula).

Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, sciogliendo la sua riserva, e precisato che la Giunta non deve entrare nel merito dei fatti oggetto dell'istruttoria penale, propone la concessione dell'autorizzazione.

Federico PALOMBA (IdV) voterà certamente a favore della proposta del relatore, soprattutto in ragione della mancanza di fumus persecutionis. Tale connotato può essere ricercato, ove mai, nell'autorità giudiziaria procedente ma non certo in testimoni o altri soggetti che a vario titolo interloquiscono nel procedimento.

Maurizio PANIZ (PdL), a titolo personale, voterà contro la proposta del relatore. A tale orientamento lo spinge una necessaria coerenza di comportamenti che ha osservato per tutta la legislatura.

Francesco Paolo SISTO (PdL) osserva che il comportamento associativo contestato al deputato Milanese in definitiva si risolve nella sua attività parlamentare, così recando un'evidente lesione al suo indipendente e genuino mandato elettivo. Tanto più che l'accordo che costituirebbe l'associazione per delinquere sarebbe addirittura successivo alla perpetrazione di taluni dei reati-scopo. Anch'egli a titolo personale voterà contro la proposta del relatore.

Marilena SAMPERI (PD) voterà invece convintamente a favore della proposta del relatore, in ragione sia delle considerazioni da questi svolte in ordine all'opportunità di non entrare nel merito del processo, sia dell'orientamento espresso dallo stesso deputato interessato.

Maurizio BIANCONI (PdL), premesso di avere estrema fiducia nella magistratura, non può tuttavia fare a meno di constatare che la prospettazione dei fatti contenuta nel capo d'imputazione è assai pericolosa: di fatto, si contesta al deputato Milanese di aver svolto attività politico-parlamentare. Crede che - pur scossa da fatti che oggettivamente la rendono debole e poco autorevole - la classe politico-parlamentare debba difendere con energia i presidi della propria indipendenza. Non gli risulta che l'accusa di associazione per delinquere sia sostanziata da specifiche circostanze di fatto estranee al mandato parlamentare. Per questo voterà contro la proposta del relatore.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), se concorda con le affermazioni di principio ascoltate dai colleghi Paniz, Sisto e Bianconi, deve però sottolineare che la richiesta in titolo è circoscritta al limitato segmento investigativo costituito dai tabulati, la cui acquisizione non intacca la libertà del mandato parlamentare, tanto più che lo stesso deputato Milanese chiede che l'autorizzazione sia concessa.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) coglie nei ragionamenti dei colleghi Paniz, Sisto e Bianconi la giusta preoccupazione che un deputato non possa essere chiamato a rispondere per atti pertinenti all'esercizio della sua funzione, come previsto dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Nondimeno, oggetto della presente procedura non è una deliberazione in materia d'insindacabilità, ma la ben più limitata autorizzazione all'utilizzo dei tabulati. Voterà quindi per la concessione, fermo restando che - se si dovesse verificare che la magistratura imputa all'on. Milanese opinioni e voti attinenti alle sue funzioni - si aprirebbero le porte del conflitto d'attribuzioni.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) richiama i colleghi a meditare sul fatto che si discute di pratiche di ingentissimo importo aperte in favore di soggetti privi dei requisiti di merito creditizio, proprio in un contesto economico e produttivo in cui le piccole e medie imprese soffrono tremendamente per la chiusura dei «rubinetti» bancari, dovuta alle decisioni cosiddette Basilea 2 e Basilea 3. Non è dunque banale o politicamente connotato auspicare che la magistratura vada fino in fondo sulla gestione parziale e corrotta delle risorse creditizie. Crede che la posizione di taluni colleghi che lo hanno preceduto sia connotata da quello che Nietzsche chiamò l'istinto di punire, i magistrati, in questo caso. Preso anche atto che è lo stesso Milanese a domandare di poter chiarire senza ostacoli la sua posizione nel procedimento, annunzia che il suo gruppo voterà per la concessione.

Donatella FERRANTI (PD) crede nocivo per la politica concepire la sfera del parlamentare come un complesso rivestito di un'immunità totale. Invocare in questo caso l'insindacabilità parlamentare è totalmente fuori luogo giacché, come lo stesso Milanese ha precisato, mancano atti ispettivi, legislativi o d'indirizzo che ricolleghino le sue funzioni parlamentari al settore del gioco legale, che viene in questione nell'inchiesta. Egli si è protestato innocente rispetto a chiamate in correità sulla cui attendibilità non si può pronunziare. Presso questo collegio non si svolgono processi perché non possono essere ascoltate le parti e non possono essere escussi testimoni. Crede poco persuasivi gli argomenti ascoltati dai colleghi del gruppo del Popolo della Libertà, soprattutto perché non contribuiscono a riqualificare agli occhi dell'opinione pubblica la funzione politica e parlamentare. Voterà per la concessione.

Maurizio BIANCONI (PdL), parlando per una precisazione, rimarca che non è sua intenzione condurre il processo, ma solo evidenziare che dallo stesso capo d'imputazione emerge la volontà persecutoria della magistratura nei confronti del deputato Milanese. Gli si contesta, infatti, una generica associazione per delinquere da ricondursi in ultima istanza alla sua stessa attività parlamentare.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, sottolinea che, in realtà, il capo d'imputazione è più specifico di quanto creda il collega Bianconi, giacché i reati-scopo dell'associazione, relativi a una gestione creditizia illecita, sono ben enucleati e gli appaiono estranei all'attività parlamentare.
Pone ai voti la proposta del relatore.

La Giunta approva a maggioranza (con 9 voti favorevoli, 4 contrari e nessun astenuto) la proposta del relatore nel senso che l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati inerenti a entrambi i periodi indicati nella domanda sia concessa; lo incarica altresì di redigere il documento per l'Assemblea.

Frontespizio