Onorevoli Colleghi! La Giunta riferisce su una domanda di autorizzazione a utilizzare intercettazioni di conversazioni del deputato Denis Verdini, in carica al momento delle intercettazioni e al momento della domanda.
La domanda proviene dall'autorità giudiziaria di Roma, in relazione al procedimento penale n. 37011/10 RGNR, che costituisce uno stralcio di una più ampia inchiesta a carico di altri soggetti, tra cui Angelo Balducci, Francesco De Vito Piscicelli, Fabio De Santis e altri.
La Giunta ha esaminato l'incartamento nelle sedute del 30 maggio e del 6 e 12 giugno 2012. Per completezza, se ne riportano i resoconti in allegato alla presente relazione.
Il deputato Verdini, pur ritualmente invitato a intervenire, non si è avvalso di tale facoltà.
L'imputazione elevata a carico del deputato Verdini è di concorso in corruzione propria aggravata, unitamente a Pierfrancesco Gagliardi, cognato di De Vito Piscicelli. Naturalmente, come sempre in questi casi, la Camera non deve giudicare nel merito. Il collega Verdini si difenderà nel processo, con le garanzie del processo, e non dubito che saprà far valere le sue ragioni. La Camera deve votare sull'esistenza di un fumus persecutionis, di un abuso intenzionalmente compiuto contro il parlamentare.
Prima di affrontare le tematiche giuridico-istituzionali connesse alla decisione, sempre delicata, di autorizzare o denegare l'utilizzo di intercettazioni a carico di un membro del Parlamento, occorre offrire una sintetica esposizione dei fatti d'indagine, anche per consentire ai colleghi di farsi un'idea se in essi emerga quell'esigenza di protezione del Parlamento e dei suoi membri da indebite interferenze e strumentalizzazioni giudiziarie che possano minare la libertà politica della Camera e pretestuosamente attentare al genuino mandato parlamentare.
La corruzione che è imputata a Verdini si inserisce in un vasto telaio di corruttela che trova il suo centro (a parere dell'autorità giudiziaria) nel ruolo di Angelo Balducci, quale vertice del Consiglio superiore dei lavori pubblici, operante presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre che presso il dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri, essenzialmente per la direzione delle opere legate ai grandi eventi.
Insieme al Balducci, nell'ipotesi accusatoria, sarebbe coinvolto anche Fabio De Santis, anch'egli appartenente alle medesime strutture amministrative. Costoro avrebbero costituito il lato pubblico della corruzione e avrebbero ottenuto, oltre alle percentuali di cui si riferirà infra, anche donazioni di vario genere.
Il lato privato sarebbe invece costituito essenzialmente da Riccardo Fusi, già presidente della Baldassini, Tognozzi e Pontello, società di lavori edilizi con sede in Firenze.
Gli episodi corruttivi sarebbero ruotati intorno all'affare della costruzione della scuola dei marescialli dell'Arma dei carabinieri in Firenze, delle opere da realizzare in vista dei campionati mondiali di nuoto a Roma nel 2009, dei lavori per l'approntamento della sede del vertice del G8 alla Maddalena (poi invece svoltosi all'Aquila) e, ancora, delle opere nell'ambito dei grandi eventi per il 150o anniversario dell'unità d'Italia. Si tratta di una scena ampia, caratterizzata dall'affidamento discrezionale di ingenti appalti, attraverso un'abnorme estensione della nozione di protezione civile che, proprio in questi giorni e a seguito di un forte scandalo derivante da questi fatti, è oggetto di una radicale riforma.
L'inchiesta, che prende le mosse da specifiche ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione e che quindi non ha nel mirino il deputato Verdini, progressivamente risale alle attività del Fusi e della Baldassini, Tognozzi e Pontello. In tal senso risultano raccolti molti documenti ed elementi investigativi che rivelano quanto il Fusi sia calato in una realtà assai opaca, nella quale le capacità imprenditoriali e l'attitudine a competere in modo trasparente sul mercato sono del tutto assenti.
Agli atti dell'inchiesta è una messe di contratti immobiliari che rendono evidenza di una rete di rapporti con banche e con soggetti vari (tra cui, per esempio, l'immobiliarista Danilo Coppola) (1) dalla quale si capisce che il Fusi non si muove mai senza che abbia precise garanzie di riuscita delle sue speculazioni. È per questo che il raccordo con intermediari di vario genere - tra cui De Vito Piscicelli e il cognato Gagliardi - è essenziale; ed è per questo che egli deve contare sugli intranei Balducci e De Santis, anche considerando che quest'ultimo aspira a diventare provveditore per le opere pubbliche della Toscana (v. p. 615 dell'informativa).
Con particolare riferimento alla vicenda della scuola dei marescialli dei carabinieri, gli atti evidenziano che nell'assegnazione dell'appalto a trattativa privata era riuscita vincitrice la ditta Astaldi e che la Baldassini era stata esclusa. Nondimeno, Fusi intendeva ottenere dalla stazione appaltante - cioè il ministero elle infrastrutture - una decisione che alternativamente riassegnasse l'appalto alla Baldassini oppure le facesse conseguire un risarcimento del danno per una accertata illegittimità dell'appalto stesso. In cambio, Balducci e De Santis avrebbero ottenuto il 2 per cento del risarcimento o lo 0,8 per cento dell'importo dei lavori, ove riassegnati alla Baldassini. Soggetto operativo in questo ambito sarebbe stato l'avvocato Guido Cerruti.
Dall'approfondimento dell'inchiesta è risultato altresì che la Baldassini godeva sostanzialmente di un appoggio creditizio illimitato e totalmente contrastante con i criteri di sana e prudente gestione bancaria (2). Tale sostegno creditizio veniva direttamente dal Credito Cooperativo Fiorentino, al cui vertice era, in sostanza, il deputato Verdini.
Per la verità, il Credito Cooperativo Fiorentino, successivamente oggetto di un'ispezione da parte della Banca d'Italia e poi di un provvedimento di liquidazione coatta amministrativa da parte del ministro dell'economia e delle finanze nel marzo 2012, non era l'unico a finanziare la Baldassini. Alle operazioni di finanziamento partecipavano anche il Monte dei Paschi di Siena e la Banca Antonveneta. Nel consiglio di amministrazione di quest'ultima sedeva anche tale Andrea Pisaneschi, il quale è intercettato diverse volte al telefono con Fusi per dargli conto del buon esito delle istanze creditizie.
Dagli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria risulta poi che Fusi intrattenesse rapporti anche con soggetti assai equivoci tra cui, per esempio, un tale Roberto Ballerini, arrestato il 19 maggio 2010 con l'accusa di riciclaggio (v. p. 321 dell'informativa di polizia giudiziaria). Costui infatti era ritenuto il prestanome di Alexey Kalinichenko, truffatore russo noto alle autorità e, a sua volta, colpito da misura custodiale confermata dalla Corte di cassazione nell'ottobre 2009 ma fuggito in Marocco con l'aiuto proprio del Ballerini e di tale Tatiana Matsneva. Risulta poi che il Kalinichenko sia stato arrestato dalle autorità marocchine ed estradato in Russia nell'agosto 2010. Si tratta di una vicenda che ha avuto larga eco sulla stampa locale e che ha suscitato comprensibile allarme sociale.
Il Ballerini, titolare della Campi Casa Costruzioni srl, posta in liquidazione, vendeva una villa in Campi Bisenzio (FI) per 7 milioni di euro alla Alfieri srl, società di cui era domina Monica Manescalchi, la collaboratrice factotum di Fusi (come si evince, per esempio, a p. 787 dell'informativa). Successivamente, lo stesso Ballerini cercava di rientrare in possesso della villa agendo con una causa di rescissione per lesione (articolo 1448 del codice civile) nei confronti della Alfieri srl, causa cui poi il Ballerini rinunziava.
Già da questi elementi si comprende come tutto l'affare, oggetto delle indagini con le sue diverse diramazioni, non ha alcunché a che fare con le attività politico-parlamentari del deputato Verdini né con le necessità di libertà politica e indipendenza dell'Assemblea della Camera dei deputati.
D'altro canto, anche un secondo episodio che emerge dagli atti investigativi conferma l'estraneità di tutta la vicenda alle esigenze dell'integrità del plenum della Camera.
Il 14 maggio 2008 il signor Mario Aramini telefona a Riccardo Fusi per proporgli un'operazione immobiliare negli Emirati Arabi Uniti, più precisamente un edificio di 30 piani a Dubai. Fusi manifesta un certo interesse ma crede che l'operazione debba inserirsi in un più ampio contesto consortile che si riserva di definire e poi di comunicare all'Aramini (v. p. 146 dell'informativa di polizia giudiziaria) (3).
Negli stessi giorni Fabio De Santis telefona a De Vito Piscicelli ed esorta il medesimo a riferire a Fusi di tenersi pronto perché, verso la fine del maggio 2008, partiranno le assegnazioni degli appalti per le celebrazioni del 150o dell'unità d'Italia (v. p. 149 dell'informativa).
In sostanza e, come provvisoria conclusione, si può e si deve ritenere che l'indagine abbia sempre avuto come primario obiettivo l'attività illecita del Fusi, i suoi contatti con le amministrazioni appaltanti e la sua rete di agevolazioni creditizie (v. in particolare le pp. da 214 a 306 dell'informativa). Appare quindi superfluo in questa sede proseguire nell'analisi di questi profili, giacché non se ne ricaverebbe nessuna ulteriore indicazione circa un fumus persecutionis dell'attività investigativa che poi si è estesa al deputato Verdini e che, dunque, porta oggi la magistratura a ritenere rilevanti le intercettazioni che casualmente hanno colto le sue conversazioni.
Durante l'esame presso la Giunta sono stati avanzati dubbi circa la legittimità delle intercettazioni (34 su parecchie migliaia) che hanno captato conversazioni cui ha preso parte il deputato Verdini.
In particolare, secondo i colleghi Paniz e Sisto, in realtà l'indagine avrebbe dovuto immediatamente arrestarsi perché la possibilità di incrociare anche le telefonate del deputato Verdini era alta e ben presente all'autorità giudiziaria.
In pratica, secondo questa visione il timore o forse la certezza di captare la voce del Verdini avrebbe dovuto inibire le intercettazioni anche a carico di Fusi, di Balducci, di De Vito Piscicelli, di De Santis, di Pisaneschi e degli altri.
Secondo questa impostazione, che i colleghi Paniz e Sisto ritengono di poter evincere dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, lo strumento dell'intercettazione telefonica non sarebbe utilizzabile nei contesti di abituale frequentazione del parlamentare e quindi tutti coloro che hanno rapporti assidui con un membro del Parlamento godrebbero di un'immunità «da contagio» che li metterebbe al riparo dal controllo telefonico.
Si tratta evidentemente di una tesi aberrante che non solo dà al parlamentare un privilegio personale ma che accorda a eventuali concorrenti nel reato uno spazio di vuoto legislativo e di diritto molto pericoloso per qualsiasi democrazia.
Il privilegio personale consiste nel fatto che la voce del parlamentare non potrebbe essere captata su telefoni altrui nemmeno quando l'oggetto dell'indagine non ha per nulla a che fare con le esigenze di protezione dell'indipendenza del Parlamento, come invece è richiesto dalla ratio dell'articolo 68 della Costituzione.
Lo spazio di vuoto giuridico offerto agli estranei consiste invece nel fatto che costoro potrebbero addirittura garantirsi l'impunità rendendo preventivamente noto che conoscono e che contatteranno un membro del Parlamento.
Una serena lettura delle sentenze della Corte costituzionale nn. 163 del 2005 e 389 e 390 del 2007 e dell'ordinanza n. 317 del 2008 consente di escludere che la Corte medesima possa avallare una simile assurdità interpretativa. Checché ne pensino i colleghi menzionati, neanche le sentenze nn. 113 e 114 del 2010 intendevano arrivare a tanto.
Deve essere invece ribadito che l'articolo 68 della Costituzione, al terzo comma, sta a tutela dell'Assemblea nel suo complesso e intende tutelare i singoli membri da un'attività giudiziaria strumentale ed eccedente rispetto ai suoi scopi istituzionali. Il criterio principe, dunque, per decidere se autorizzare o non l'utilizzo di intercettazioni deve essere quello del fumus persecutionis, che può essere dedotto da un'attività di captazione maliziosa ed elusiva della garanzia costituzionale.
Tutto questo non è nel nostro caso. Si ribadisce che gli episodi di corruzione oggetto d'indagine partono dal monitoraggio delle condotte ritenute illecite di Fusi e di Balducci, su cui si indaga già dal 2008, e solo successivamente portano all'iscrizione nel registro degli indagati del deputato Verdini (4).
Quando nel corso dell'esame in sede referente il collega Paniz ha ricordato che nello scorso mese di agosto 2011 l'Assemblea ha respinto una simile domanda di autorizzazione nel corso di un procedimento penale condotto dall'autorità giudiziaria dell'Aquila e che in tal sede il deputato Verdini è stato assolto, sollecita una riflessione molto semplice: quell'assoluzione è probabilmente dovuta anche al fatto che il giudice non ha potuto utilizzare le prove a carico di Verdini costituite proprio dalle intercettazioni che chiedeva di utilizzare. In altre parole, è troppo facile prima negare un'autorizzazione e poi compiacersi dell'assoluzione del parlamentare. Ben più calzante e appropriato sarebbe rammentare il precedente dello scorso dicembre del deputato Francesco Saverio Romano, rispetto al quale l'autorizzazione fu concessa (doc. IV, n. 24). In definitiva, su questi temi, sarabbe necessario ritrovare una linea comune, serena e rigorosa nell'uso delle garanzie secondo Costituzione, e preoccupata degli eventuali abusi che ostacolano il corso della giustizia o, peggio, generano l'idea di privilegi di casta.
Per tutti questi motivi, a maggioranza, la Giunta propone all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione.
Pierluigi MANTINI,
relatore per la maggioranza
ALLEGATO
Mercoledì 30 maggio 2012
(Esame e rinvio).
Maurizio PANIZ (PdL), relatore, nel riservarsi di svolgere ulteriori considerazioni in una prossima seduta e di avanzare una proposta all'esito della discussione e dell'audizione del deputato Denis Verdini, svolge brevemente, ed in via di prima approssimazione, alcune considerazioni. L'indagine della procura della Repubblica di Roma concerne il concorso in corruzione di diversi soggetti tra cui Angelo Balducci e Fabio De Santis, in qualità di pubblici ufficiali operanti presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio (gli intranei), e Francesco De Vito Piscicelli, Riccardo Fusi e lo stesso Verdini, in qualità di extranei, tutti avvinti dalla finalità di ottenere (e far ottenere) appalti e commesse pubbliche, tra cui in via principale la realizzazione della Scuola Marescialli dei carabinieri di Firenze, in violazione delle regole sull'affidamento dei pubblici appalti mediante gare trasparenti.
Lo stralcio di cui vengono trasmessi gli atti concerne il procedimento 37011/10 a carico dei soli Verdini e Pierfrancesco Gagliardi (cognato del De Vito Piscicelli).
Agli atti trasmessi in allegato alla domanda dell'autorità giudiziaria è una voluminosa informativa della polizia giudiziaria nella quale si descrive un vasto consorzio di persone dedite, secondo la prospettazione accusatoria, ad attività illecite e corruttive.
Lo spunto investigativo iniziale sarebbe costituito dalle risultanze di un'ispezione di vigilanza della Banca d'Italia sul Credito Cooperativo Fiorentino, banca operante in Toscana ed avente cospicui rapporti con l'altra grande banca toscana, il Monte dei Paschi di Siena. Nell'informativa si dà conto anche dei rapporti tra il Credito Cooperativo Fiorentino e la Banca Antonveneta. Nella relazione della Banca d'Italia, redatta a conclusione dell'ispezione, si afferma che il consiglio d'amministrazione del Credito Cooperativo Fiorentino avrebbe gestito le risorse bancarie in modo contrastante con i principi di sana e prudente gestione, prescritti dal Testo unico bancario del 1993 e anche con le stesse linee strategiche che il medesimo consiglio d'amministrazione si era dato in precedenza. A conferma di questa conclusione, agli atti sono allegati numerosi documenti che attestano operazioni immobiliari finanziate dal Credito Cooperativo e che non risulterebbero avere un'immediata spiegazione gestionale. In realtà, questa prima premessa appare come un dato di contesto, utile - sempre secondo l'ipotesi accusatoria - a tratteggiare il più ampio panorama illecito e corruttivo in cui si muovevano gli altri protagonisti della vicenda considerata, vale a dire i dirigenti della Baldassini, Tognozzi e Pontello, una grande ditta edile di Firenze, il cui dominus era Riccardo Fusi.
Dalle emergenze investigative si trarrebbe che il Fusi si poneva al centro di una rete di rapporti complessa che poteva contare sul sostegno istituzionale di Balducci, presso la Presidenza del Consiglio e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e su quello di Denis Verdini, quale dominus effettivo del Credito Cooperativo Fiorentino. Peraltro, l'onorevole Verdini sembrava offrire al Fusi anche le vantaggiose relazioni dovute al suo ruolo di coordinatore del Popolo della libertà, ruolo che l'onorevole Verdini ricopriva dall'aprile 2008 assieme agli altri due coordinatori (gli onorevoli Bondi e La Russa, peraltro anche ministri del Governo Berlusconi).
Secondo l'ipotesi accusatoria, Balducci e De Santis avrebbero ottenuto dal Fusi la promessa di ottenere una somma pari al 2 per cento del valore dell'appalto, o del suo equivalente economico risarcitorio, ove il contratto per la realizzazione della caserma dei carabinieri fosse stato riassegnato alla Baldassini, Tognozzi e Pontello - la quale in precedenza era stata estromessa dall'appalto in favore della ditta Astaldi - oppure se alla medesima Baldassini, Tognozzi e Pontello fosse stato riconosciuto un risarcimento per l'illegittima esclusione dal contratto. Altri episodi di connotato corruttivo sarebbero gli impegni assunti da Balducci e De Santis in favore di Fusi e De Vito Piscicelli per le commesse legate ai campionati mondiali di nuoto del 2009 a Roma e altre iniziative ed eventi connessi alle celebrazioni per il 150o anniversario dell'unità d'Italia. Secondo l'autorità giudiziaria sarebbe dunque rilevante acquisire al fascicolo per il dibattimento non solo le intercettazioni tra Fusi e Balducci e tra i vari soggetti coinvolti, che non rivestono la qualità di parlamentare, ma anche quelle delle conversazioni cui prende parte l'onorevole Verdini, giacché lo sviluppo dell'inchiesta ha successivamente fatto emergere il suo apparente contributo alle operazioni illecite, che ovviamente - sottolinea - è tutto da dimostrare essendo solo prospettato in chiave accusatoria. E per questo che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, il GIP - all'atto di decidere sul rinvio a giudizio per gli imputati - si è premurato di domandare l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni. Nel precisare come l'autorità giudiziaria abbia trasmesso anche i file audio delle intercettazioni, evidenzia che quelle per cui si richiede l'autorizzazione all'utilizzo sono complessivamente trentuno.
Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta che convoca sin d'ora per mercoledì 6 giugno alle ore 9.15.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, constata che il deputato Verdini, cui è stato inoltrato il rituale invito a intervenire, non è presente alla seduta per avvalersi di tale facoltà.
Maurizio PANIZ (PdL), relatore, sciogliendo la riserva della scorsa seduta e anche rifacendosi alla posizione costantemente tenuta dal suo gruppo, propone che la Giunta deliberi nel senso del diniego.
Pierluigi MANTINI (UdCpTP), nel considerare la posizione del relatore Paniz complessivamente sintetica, se non addirittura criptica, crede che un diniego dell'autorizzazione possa basarsi soltanto sul fumus persecutionis, inteso in due significati.
Sotto un primo profilo, si può ravvisare il fumus persecutionis nell'intento chiaramente persecutorio e politicamente connotato dell'ufficio giudiziario procedente, il quale si pone in modo militante e fazioso nei confronti del parlamentare. Tale animus rivelerebbe la strumentalizzazione indebita dell'azione giudiziaria e, quindi, la sua ingiustizia dal punto di vista soggettivo. Non gli pare questo il caso.
Né gli pare sussistente il fumus persecutionis sotto il profilo oggettivo: questo consiste infatti in carenze logiche dell'ipotesi accusatoria, in aspetti abnormi della procedura seguita o, infine, in altri vizi tali da rendere l'azione giudiziaria palesemente eccessiva rispetto ai suoi scopi istituzionali.
Il contesto nel quale s'incastona l'indagine a carico del deputato Verdini viceversa è quello degli appalti connessi alle ordinanze urgenti di protezione civile e per i cosiddetti «grandi eventi» stipulati senza previo espletamento delle procedure di gara. Si tratta di un ambito materiale molto critico, in relazione al quale la Camera sta esaminando diversi provvedimenti, tra i quali un disegno di legge di conversione di un decreto-legge (l'A.C. 5023) volto, tra l'altro, a meglio disciplinare i pubblici incanti e a renderli più trasparenti, circoscrivendo e limitando il ricorso alle procedure riservate. È possibile che, addirittura, questo ragionamento porti a relativizzare le colpe specifiche del deputato Verdini: certo è, tuttavia, che gli affidamenti diretti e connotati da segreto (di Pulcinella, peraltro) di questi appalti costituiscono un serio problema per il sistema imprenditoriale italiano. È per questo che trova difficile ravvisare nella vicenda di cui oggi la Giunta si occupa un fumus persecutionis: i fatti posti all'attenzione del collegio appaiono fondati, molto preoccupanti e meritevoli di un vaglio processuale.
Marilena SAMPERI (PD), nell'associarsi alle considerazioni del collega Mantini, sottolinea che la procedura seguita dall'autorità giudiziaria appare immune da vizi e da carenze istruttorie. Tale aspetto tecnico, tuttavia, le appare recessivo rispetto alla vera questione che oggi si pone, inerente alla credibilità delle istituzioni. In questa temperie storica ed economica di crisi profonda, dalle istituzioni politiche ci si attende un riscatto in termini di autorevolezza e di rigore. È un momento nel quale occorre spazzare via ogni dubbio circa l'uso strumentale e privato delle sedi politiche e delle prerogative parlamentari. La politica deve tornare ad essere il luogo e lo strumento per farsi carico dei problemi dei cittadini e per apportare alla loro vita un concreto miglioramento. Non ci si può lagnare del diffuso senso di antipolitica se poi vengono lasciati alla magistratura degli spazi vuoti che si creano necessariamente in mancanza di una politica degna e autorevole.
Federico PALOMBA (IdV), nel riservarsi di esaminare più analiticamente l'incartamento, sottolinea che il suo gruppo manterrà la linea sempre seguita, quella cioè di concedere le autorizzazioni richieste. La politica non deve occupare i luoghi riservati al processo penale, tanto meno in questo caso che inerisce a fatti di straordinaria gravità, i quali denotano un marciume diffuso in ampi settori della pubblica amministrazione. Crede che la relazione sia stata troppo sintetica, ma non si vuole spingere a opinare che tale sintesi sia il sintomo della debolezza della posizione del relatore.
Dopo che Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ha chiesto che il voto sulla proposta del relatore sia rinviato a una prossima seduta, onde consentirgli l'esame completo della documentazione pervenuta, e Giuseppe CONSOLO (FLpTP) si è associato alla richiesta, Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta della settimana prossima, nella quale si perverrà comunque al voto.
(Seguito dell'esame e conclusione).
Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, ricorda che il relatore Paniz ha formulato una proposta di diniego.
Francesco Paolo SISTO (PdL) crede che la questione all'attenzione della Giunta sia agevolmente risolvibile dalla lettura degli atti. Per stessa ammissione del giudice richiedente, si tratta di distinguere le intercettazioni indirette mirate, quelle cioè in cui il bersaglio individuabile secondo la normale perizia investigativa è il parlamentare, da quelle casuali o fortuite. Dalla documentazione a disposizione della Giunta è chiaro che le molteplici telefonate in cui è stata colta la voce del collega Verdini non sono il frutto di un «mordi e fuggi» telefonico bensì di una chiarissima e intenzionale attività di captazione a carico dell'onorevole Verdini. Si domanda come si possa sostenere che, intercettando Fusi, non si incorrerà prima o poi nell'area di ascolto del deputato Verdini. Da questo punto di vista le date sono importanti: nel foglio 28 dell'informativa di polizia giudiziaria si dice chiaramente che gli investigatori sanno già che vi sono contatti frequenti tra Verdini e Fusi da molti anni, almeno a partire dal 23 giugno 1998. In quel tempo infatti un notaio di Firenze rogita una cessione di quote societarie cui entrambi partecipano. Ciò è confermato a pagina 117 della medesima informativa, da cui si evince che già dal 10 marzo 2008 i due sono in perduranti rapporti personali. È per questo che il periodo dal 24 aprile 2008 al 2 settembre 2009 non può essere ritenuto un arco temporale di intercettazioni occasionali.
Citato testualmente l'intervento della collega Samperi della scorsa seduta, per come esso risulta dalla resocontazione sommaria, ne condivide certamente l'impianto ma per i motivi opposti: la politica deve riconquistare il suo spazio respingendo la tigre dell'antipolitica e non cavalcandola dissennatamente. Il dettato costituzionale e l'interpretazione che ne danno le sentenze nn. 113 e 114 del 2011 sono chiari e ad essi occorre attenersi.
Pierluigi MANTINI (UdCpTP) non disconosce lo spessore argomentativo dell'intervento del collega Sisto, abile e suggestivo come sempre. Deve però rimarcare che la Costituzione richiede un'autorizzazione preventiva per intercettare le conversazioni di un parlamentare. Ognuno vede come sia impossibile o, quanto meno, assai difficile per la magistratura avanzare preventivamente una richiesta di captazioni direttamente a carico di un parlamentare. È assai più facile che l'autorità giudiziaria rinunzi in partenza a svolgere tale atto nei confronti dei membri del Parlamento. Oggi si tratta invece di stabilire se le intercettazioni captate sul telefono di altri interlocutori possano essere utilizzate contro un deputato. A tale proposito, le considerazioni del deputato Sisto provano troppo: basterebbe l'interlocuzione abituale e insistita di un terzo con un parlamentare per dire che le intercettazioni a carico di quello siano in realtà mirate a questo, a prescindere dalla posizione e dalla condotta del terzo. Tutto ciò non gli pare sostenibile, essendo invece ancora valido il criterio per cui l'autorizzazione all'utilizzo deve essere negata solo in presenza di evidenze persecutorie e strumentali.
Armando DIONISI (UdCpTP) ha seguito anch'egli con grande interesse l'intervento del collega Sisto, ma trova esaurienti le spiegazioni del collega Mantini. L'indagine non è principalmente contro Verdini ma è anzi estesa a episodi più ampi e complessi, che coinvolgono l'ingegner Balducci, Fusi e altri. Gli sembra che l'immunità invocata dal collega Sisto finirebbe per giovare anche a costoro e questo non gli pare auspicabile, ragione per la quale voterà contro la proposta del relatore.
Maurizio PANIZ (PdL), relatore, osserva che la Giunta deve fare applicazione delle regole costituzionali vigenti, per come esse sono chiaramente evincibili dall'articolo 68 della Costituzione, dalla legge 140 del 2003 e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Quanto ha ascoltato dal collega Mantini mette in discussione le norme vigenti e pertanto non gli pare corretto, né conforme a un precedente dell'Assemblea della Camera (doc. IV, n. 19), proprio in ordine al collega Verdini che poi fu assolto dal tribunale dell'Aquila. Crede, viceversa, che una corretta applicazione della disciplina delle intercettazioni dei membri del Parlamento sia stata fatta dall'ordinanza adottata dal tribunale di Napoli nello scorso dicembre, nel corso del giudizio immediato a carico del deputato Alfonso Papa. In tale ordinanza è esclusa ipso facto l'ammissibilità delle intercettazioni delle conversazioni cui ha preso parte il collega Papa. È per questo che crede necessario il diniego dell'autorizzazione di intercettazioni che hanno avuto - sì - come bersaglio un interlocutore abituale del deputato Verdini, ma che facevano certamente emergere la natura sistematica dei contatti tra questo e quello.
Marilena SAMPERI (PD) precisa che dagli atti si comprende come l'indagine compendi migliaia di intercettazioni, solo una trentina delle quali captano la conversazione del collega Verdini. Non si può in alcun modo sostenere che tali intercettazioni fossero mirate ad aggirare l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e non, invece, a indagare su una realtà illecita cospicua. Peraltro, del caso Papa sarebbe molto più corretto valorizzare i provvedimenti del GIP Giordano, piuttosto che altri. Preannunzia quindi il voto contrario del suo gruppo alla proposta del relatore.
Francesco Paolo SISTO (PdL), parlando per una precisazione, crede che il GIP di Roma abbia equivocato sul contenuto delle sentenze della Corte costituzionale e crede che il rapporto tra il numero di telefonate cui partecipa un membro del Parlamento e il totale di quelle intercettate nel contesto dell'indagine non sia sempre significativo.
La Giunta, con 10 voti contrari e 7 favorevoli, respinge la proposta del relatore, conferendo al deputato Mantini il mandato a predisporre per l'Assemblea la relazione nel senso che l'autorizzazione in titolo sia concessa.
Maurizio PANIZ (PdL) preannunzia la presentazione di una relazione di minoranza.
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