Onorevoli Colleghi! - A nome dei deputati risultati in minoranza nella seduta di Giunta del 12 giugno 2012, riferisco su una domanda di autorizzazione ad utilizzare intercettazioni di conversazioni del deputato Denis Verdini, in carica al momento delle intercettazioni ed al momento della domanda, esaminata anche nelle sedute del 30 maggio e del 6 giugno 2012.
La domanda proviene dall'autorità giudiziaria di Roma, in relazione al procedimento penale n. 37011/2010 RGNR - n. 7098/11 RG GIP; l'imputazione è di corruzione aggravata per avere l'onorevole Verdini asseritamente cercato di intercedere presso varie autorità in favore del titolare della società di lavori edilizi Baldassini, Tognozzi e Pontello, affinché questa svolgesse lavori nell'ambito delle opere per il 150o anniversario dell'unità d'Italia, per i campionati mondiali di nuoto di Roma e in altre occasioni.
La richiesta di riferisce a trentaquattro conversazioni telefoniche nel periodo aprile 2008-maggio 2009.
Secondo le sentenze della Corte costituzionale n. 390 del 2007 e n. 113 del 2010, in materia di intercettazioni di conversazioni di parlamentari, l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, che vi ha dato attuazione in parte qua, si applicano a prescindere dall'utenza su cui avviene l'intercettazione ed riguardano proprio il destinatario dalle operazioni di captazione quale individuato od individuabile in anticipo.
Secondo il giudice richiedente l'autorizzazione in esame, le intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo sarebbero occasionali e non mirate perché l'on. Verdini non sarebbe stato il bersaglio diretto delle captazioni individuato in anticipo: esse, infatti, risalirebbero a un periodo anteriore all'iscrizione nel registro degli indagati dell'onorevole Verdini.
In realtà, invece, contestando la corruzione, il pubblico ministero fa inevitabile riferimento ad un reato a concorso necessario, cioè tale per cui, se c'è un corrotto, deve esserci anche un corruttore.
Ed il rapporto tra corruttore e corrotto va individuato nell'ambito di quei rapporti costanti che già emergevano chiari nel quadro dell'inchiesta dai cui atti appariva oltremodo palese, a più riprese, il ruolo del Credito Cooperativo Fiorentino, del quale l'on. Verdini era amministratore, che aveva dato più volte credito alle società di Fusi, e della Banca Antonveneta, nel cui consiglio sedeva Andrea Pisaneschi, asseritamente uomo legato allo stesso deputato Verdini.
Era, dunque, aprioristicamente non solo altamente prevedibile ma pressoché scontato che, intercettandosi in via diretta il Fusi, si sarebbe captato in via indiretta anche l'onorevole Verdini.
Non si tratta, perciò, della captazione di lecite intercettazioni occasionali bensì di illecite intercettazioni palesemente mirate in via indiretta, ma inequivoca, verso un parlamentare.
In questo senso la violazione di legge appare incontestabile.
Non lo dice, peraltro, il relatore di minoranza, ma lo sostiene, esemplificativamente, l'ordinanza adottata dal tribunale di Napoli il 27 dicembre 2011, nel corso del giudizio immediato a carico del deputato Alfonso Papa, che ha correttamente applicato la disciplina delle intercettazioni dei membri del Parlamento e che ha escluso dall'ambito delle prove utilizzabili tutte le intercettazioni delle
conversazioni cui ha preso parte l'onorevole Papa nel presupposto che si trattava di captazioni non occasionali ma fisiologicamente mirate in quanto sì indirette ma comunque proiettate con certezza su un bersaglio che faceva ritenere altamente probabile l'interlocuzione con un parlamentare(1).
Maurizio PANIZ,
Per tutti questi motivi e riportandomi al precedente dell'Assemblea del 2 agosto 2011 che si riferiva al medesimo onorevole Verdini, invito l'Assemblea a respingere la proposta della Giunta.
relatore di minoranza







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