Onorevoli Colleghi! La Giunta riferisce su una richiesta di autorizzazione formulata dall'autorità giudiziaria di Milano nei confronti del deputato Laboccetta nell'ambito del procedimento penale n. 38500/2011 RGNR/mod. 21.
La procura della Repubblica ha denominato tale richiesta autorizzatoria come una domanda di consenso a eseguire un sequestro. Più in particolare, i sostituti procuratori della Repubblica Roberto Pellicano e Mauro Clerici chiedono di poter sequestrare un computer di cui l'on. Amedeo Laboccetta ha rivendicato la proprietà, durante l'esecuzione di una perquisizione domiciliare a carico di Francesco Corallo, avvenuta 10 novembre 2011.
Il Presidente della Camera ha assegnato la questione alla Giunta in data 29 novembre 2011. Nella seduta del 30 novembre 2011 la Giunta ha unanimemente concordato su considerazioni del Presidente Castagnetti il cui contenuto qui di seguito espongo.
La domanda in questione concerne un computer portatile asseritamente di proprietà o nella disponibilità esclusiva dell'on. Amedeo Laboccetta. Il Presidente Castagnetti, tuttavia, ha chiarito che la domanda deve intendersi come una richiesta di autorizzazione alla perquisizione di luoghi nella disponibilità del deputato Laboccetta.
Infatti, l'articolo 68, commi secondo e terzo, della Costituzione richiede la preventiva autorizzazione per specifici atti del procedimento penale, elencati nella medesima disposizione della Costituzione come serie tassativa (v. sentenze della Corte costituzionale nn. 225 del 2001, punto 3 del Considerato in diritto, e 263 del 2003, punto 4 del Considerato in diritto). È noto che, proprio secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, le disposizioni che sanciscono immunità e prerogative a tutela della funzione parlamentare, in deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione, debbano essere interpretate nel senso più aderente al testo normativo (Corte costituzionale, sentenza n. 390 del 2007, punto 5.3. del Considerato in diritto).
Poiché, di per sé, il sequestro di materiale probatorio non rientra nella previsione dell'articolo 68, commi secondo e terzo, della Costituzione a meno che non si tratti di sequestro di corrispondenza in senso proprio (vale a dire plichi chiusi e individuati), la domanda pervenuta deve intendersi relativa all'atto investigativo con cui si ricercano i mezzi di prova, vale a dire la perquisizione. (Ciò vale anche per il c.d. sequestro consensuale ex articolo 248 c.p.p. che - di fatto - è un atto cui la persona destinataria di una perquisizione si induce per evitare la perquisizione stessa, finendo esso così per costituirne una forma di esecuzione e - in quanto tale - ricondotto dalla giurisprudenza della Cassazione nell'ambito dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione).
L'oggetto dell'esame della Giunta, e ora dell'Assemblea, deve considerarsi quindi alla stregua di una domanda di perquisizione.
È utile precisare che i fatti per cui si procede non sono imputati direttamente ad Amedeo Laboccetta bensì a Massimo Ponzellini e ad altri soggetti, indagati per i reati di associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale) e ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia (articolo 2638, commi 1 e 3, del codice civile).
L'ipotesi accusatoria è che ai vertici della Banca popolare di Milano si fosse di fatto insediata un'aggregazione di persone che esercitava la funzione creditizia in modo opaco e preferenziale e in definitiva illegittimo.
Beneficiario principale di crediti abnormi si ritiene sia stato Francesco Corallo, dominus delle società ATLANTIS e BPLUS, operative nel settore del gioco.
Nel corso delle indagini i pubblici ministeri disposero la perquisizione dell'appartamento di Francesco Corallo sito in piazza di Spagna 66 a Roma. Durante tale perquisizione, risulta dagli atti che il deputato Laboccetta sia improvvisamente comparso sulla scena dell'atto istruttorio e si sia impossessato di un personal computer portatile che era appoggiato su una sedia e collegato alla rete elettrica per ricaricarsi.
All'atto della materiale apprensione del computer Amedeo Laboccetta ha sostenuto che tale apparecchio era suo, con ciò smentendo una precedente dichiarazione del Corallo, il quale aveva rappresentato agli ufficiali della Guardia di finanza che esso invece apparteneva a tale Olga Lucia Mejia Aguirre, nata a Sevilla Valle in Colombia, nel 1977.
Alle obiezioni degli operanti, il deputato Laboccetta, che si stava allontanando dal luogo della perquisizione portando con sé il computer riposto in una busta di plastica, avrebbe affermato precisamente che per impedirgli di asportare il computer gli agenti avrebbero dovuto "mettergli le mani addosso".
Dalla documentazione pervenuta e allegata agli atti risulta che Corallo e l'on. Amedeo Laboccetta siano in rapporti assai stretti, tanto che il Corallo, all'inizio della perquisizione, effettuò una telefonata con cui comunicò all'altro interlocutore che vi era «la Finanza a casa sua».
Dopo poco, tra le 9 e le 9,30, l'on. Laboccetta apparve sul posto. Gli operanti non sono riusciti - a quanto risulta dai verbali allegati alla richiesta - a identificare il computer, né per modello né per numero seriale; essi invece hanno sequestrato un telefono Blackberry.
Successivamente alla citata seduta del 30 novembre 2011, la Giunta ha dapprima richiesto al Presidente della Camera una proroga del termine regolamentare dei trenta giorni al 20 gennaio 2012, indi ha esaminato il caso nelle sedute dell'11 e 18 gennaio, pervenendo a concludere nel senso della concessione. Vale la pena qui allegare estratti dei resoconti di tali sedute.
È opportuno inoltre specificare che nella seduta dell'11 gennaio 2012, si è svolta l'audizione personale del collega Laboccetta, il quale ha anche depositato una memoria, i cui contenuti i componenti hanno potuto valutare.
Sia dall'audizione sia dalla memoria emergono delle insanabili contraddizioni tra la ricostruzione dei fatti offerta dall'on. Laboccetta e quel che risulta dai verbali.
In particolare, non risulta dai verbali che l'on. Laboccetta abbia offerto agli agenti della Guardia di finanza di ispezionare seduta stante il computer, come invece egli ha sostenuto durante l'audizione. A fronte della sua incapacità di dimostrare inconfutabilmente l'inesattezza di atti che fanno fede fino a querela di parte sta invece il dato certo che egli non ha smentito la sua stretta amicizia e collaborazione con Francesco Corallo, per il quale - da come risulta da ulteriore documentazione allegata alla domanda di autorizzazione - si è addirittura speso per ottenere il parere favorevole del ministero degli esteri all'accreditamento, del Corallo medesimo, presso la FAO. Tale parere favorevole non è mai stato rilasciato in ragione del fatto che il Commonwealth di Dominica, per cui Corallo avrebbe dovuto svolgere il ruolo di rappresentante permanente, non ha mai formalmente domandato alla FAO di avere un rappresentante permanente, essendo stata soppressa tale rappresentanza dall'aprile 2010.
Questi e altri elementi poco chiari della vicenda sono tuttavia sufficienti per escludere qualsiasi connotato persecutorio dell'atto che si richiede di eseguire. Nella domanda dell'autorità giudiziaria non si può scorgere alcuna indebita interferenza con l'autonomia del potere legislativo.
Si tratta di una verifica che peraltro avverrebbe a distanza di tempo, su un bene sottratto a perquisizione, e dunque appare logica la richiesta della magistratura.
D'altronde l'on. Laboccetta si dichiara estraneo ai fatti e dunque non ha nulla da nascondere, anche in ossequio ad un elementare principio di trasparenza cui i rappresentanti delle istituzioni sono tenuti con maggiore intensità.
Una condotta trasparente è il miglior antidoto ai guasti di certa "antipolitica".
Per questi motivi, a maggioranza, la Giunta propone all'Assemblea di concedere l'autorizzazione richiesta nei sensi chiariti sopra.
Pierluigi MANTINI,
relatore per la maggioranza
ALLEGATO
Comunicazioni del Presidente.
Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, [...] avverte altresì che in data di ieri è pervenuta una domanda di autorizzazione dalla procura di Milano che viene qualificata come «richiesta di autorizzazione a sequestro». La domanda in questione concerne un computer portatile asseritamente di proprietà o nella disponibilità esclusiva dell'onorevole Amedeo Laboccetta. Nel rimandare i componenti al contenuto degli atti, che sono a disposizione già dal pomeriggio di ieri per la consultazione secondo le consuete modalità, chiarisce che la domanda deve intendersi come una richiesta di autorizzazione alla perquisizione di luoghi nella disponibilità del deputato Laboccetta.
Infatti, l'articolo 68, commi secondo e terzo, della Costituzione richiede la preventiva autorizzazione per specifici atti del procedimento penale, elencati nella medesima disposizione della Costituzione come serie tassativa (v. sentenze della Corte costituzionale nn. 225 del 2001, punto 3 del Considerato in diritto, e 263 del 2003, punto 4 del Considerato in diritto). È noto che, proprio secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, le disposizioni che sanciscono immunità e prerogative a tutela della funzione parlamentare, in deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione, debbano essere interpretate nel senso più aderente al testo normativo (Corte costituzionale, sentenza n. 390 del 2007, punto 5.3. del Considerato in diritto).
Poiché, di per sé, il sequestro di materiale probatorio non rientra nella previsione dell'articolo 68, commi secondo e terzo, della Costituzione a meno che non si tratti di sequestro di corrispondenza in senso proprio, la domanda pervenuta deve intendersi relativa all'atto investigativo con cui si ricercano i mezzi di prova, vale a dire la perquisizione.
Fa altresì presente che in data di ieri il collega Laboccetta gli ha indirizzato la seguente lettera: «Egregio Presidente, con la presente sono a chiederLe il rilascio di copia della richiesta di autorizzazione al sequestro proposta nei miei confronti dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano nonché di tutti gli atti ad essa correlati che risultino trasmessi alla Giunta. Colgo l'occasione per inviarLe cordiali saluti».
Come è evidente questa richiesta, nella parte relativa agli allegati, non è accoglibile per le stesse ragioni esposte in ordine all'analoga istanza dell'onorevole Milanese e su cui la Giunta ha concordato nella seduta del 7 settembre 2011.
La Giunta concorda sulle considerazioni del Presidente.
Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, ricordato che nella seduta del 21 dicembre 2011 si era concordato di richiedere la proroga del termine dei trenta giorni anche per la conclusione dell'esame della domanda di autorizzazione concernente l'onorevole Laboccetta, termine che, concesso dal Presidente, scadrà il prossimo 20 gennaio, dà la parola alla relatrice, on. Santelli.
Jole SANTELLI (PdL), relatrice, fa presente preliminarmente che l'inchiesta concerne operazioni creditizie ritenute anomale ed effettuate dalla Banca Popolare di Milano. Nell'osservazione degli inquirenti è entrato in particolare un finanziamento alla ATLANTIS, in relazione al quale la Guardia di finanza stava svolgendo degli accertamenti. In questo contesto, il deputato Laboccetta si è presentato il 10 novembre 2011 presso il domicilio di tale Francesco Corallo (soggetto risultante anche ambasciatore del Commonwealth di Dominica presso la FAO), ove si stava svolgendo una perquisizione. In tal sede egli ha preso possesso di un computer portatile. Poiché la vicenda risulta complessa e, per certi versi, confusa, crede necessario per il prosieguo dell'esame ascoltare il deputato interessato.
Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, poiché il collega Laboccetta è presente, ne dispone l'audizione.
(Viene introdotto il deputato Laboccetta).
Amedeo LABOCCETTA (PdL), autorizzato dal Presidente, deposita una memoria il cui contenuto si accinge a illustrare, anche per offrire una ricostruzione corretta dell'accaduto. Egli è amico personale e di famiglia di Francesco Corallo, il quale è un imprenditore nel settore del gioco legale ed è anche l'azionista di riferimento di una delle dieci società concessionarie dello Stato per la gestione telematica degli apparecchi da gioco (la BPLUS). Egli stesso ne è stato rappresentante legale in Italia fino al momento alla sua elezione a deputato nel 2008. Francesco Corallo è un suo abituale frequentatore sia in pubblico sia in privato e risiede a piazza di Spagna 66. La mattina del 10 novembre 2011 egli si recò presso la suddetta abitazione per recuperare il suo personal computer, che la sera precedente aveva lasciato su una sedia a ricaricare. Quando già si trovava all'interno dell'abitazione sopravvennero gli agenti della Guardia di finanza, onde svolgere una perquisizione domiciliare a carico del Corallo. I militari operanti, dopo aver effettuato la ricerca di cose nell'appartamento, si rivolsero a lui per chiedergli di poter prendere visione del contenuto del computer. Egli l'acconsentì ma - anziché eseguire l'operazione con l'aiuto del consulente informatico presente - i militari si consultarono con uno dei sostituti procuratori titolari dell'inchiesta e decisero di sequestrare il computer. A quel punto egli si oppose fermamente a tale atto e si allontanò dall'abitazione portando con sé l'apparecchio. A questi fatti hanno assistito diverse persone, molte delle quali abilitate alla professione.
Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) gli domanda se abbia fatto verbalizzare la disponibilità all'ispezione in loco del computer.
Maurizio TURCO (PD) gli domanda se intenda confermare che egli era già nell'appartamento del Corallo quando sopraggiunsero i Finanzieri, giacché dal verbale risulterebbe il contrario.
Amedeo LABOCCETTA (PdL), nel confermare che egli si era pronunciato a favore dell'immediata ispezione del suo computer, chiarisce che forse degli agenti in borghese erano già nello stabile ma che lui non era tenuto a riconoscerli.
Armando DIONISI (UdCpTP) gli chiede di chi fosse effettivamente il computer giacché dal verbale risulta che questo fosse di proprietà della Mejia Aguirre Olga Lucia. Se costei effettivamente era una sua collaboratrice, gli domanda di offrirne conferma eventualmente documentata.
Amedeo LABOCCETTA (PdL) chiarisce che si è trattato di un equivoco dovuto al contenuto fantasioso della ricostruzione fornita dal verbale di polizia giudiziaria. Gli apparecchi rinvenuti nell'appartamento di Corallo erano sia il suo personal computer sia il «giochino» Blackberry. Quest'ultimo era l'oggetto di proprietà della Mejia Aguirre, che è stata sua collaboratrice domestica in passato.
Marilena SAMPERI (PD) gli domanda se la Mejia Aguirre fosse presente già dalla sera precedente, che ruolo eventualmente avesse ricoperto e se avesse cenato con lui e con il Corallo.
Amedeo LABOCCETTA (PdL) ribadisce che la collaborazione della Aguirre con lui è cessata, che ella era presente nell'appartamento ma non aveva cenato con loro.
Marilena SAMPERI (PD) gli domanda se sia a conoscenza dell'esito del parere che il ministero degli affari esteri ha dato sull'accreditamento del Corallo quale ambasciatore presso la FAO.
Amedeo LABOCCETTA (PdL) risponde di non saperlo.
Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) teme che l'incongruenza tra quanto ascoltato oggi e il contenuto del verbale sia evidente.
Federico PALOMBA (IdV), premesso che un verbale di polizia giudiziaria è atto fidefacente, gli domanda come mai il Corallo abbia potuto sbagliare nell'affermare al cospetto degli agenti di Guardia di finanza che il computer fosse della Mejia Aguirre, dati i rapporti di amicizia così stretta tra loro e data la cena della sera precedente. D'altronde, osserva che nel verbale non v'è traccia della disponibilità del collega Laboccetta all'esecuzione dell'ispezione. In definitiva, gli domanda ancora se egli auspichi o meno che la Camera conceda l'autorizzazione, come fece l'on. Milanese.
Amedeo LABOCCETTA (PdL) ribadisce che si è opposto con garbo all'esecuzione dell'atto al di fuori delle formali procedure previste dall'ordinamento e che si rimette alla decisione della Camera.
Donatella FERRANTI (PD) gli domanda se - a seguito dell'acquisto del computer - abbia chiesto il rimborso alla Camera, come è facoltà per i deputati in carica. Gli domanda altresì se disponga di altri computer per i quali abbia richiesto il rimborso.
Amedeo LABOCCETTA (PdL) risponde di avere diversi computer per nessuno dei quali ha chiesto rimborsi.
Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, osserva che vi sono contraddizioni tra il contenuto del verbale e le dichiarazioni testé fatte dal collega Laboccetta.
Maurizio PANIZ (PdL) precisa che il verbale di polizia giudiziaria è fidefacente solo per i fatti e non già per le valutazioni.
Maurizio TURCO (PD) chiede se risulti agli atti che il computer che si intendeva sottoporre a ispezione sia stato quantomeno identificato mediante codici o numeri seriali.
Amedeo LABOCCETTA (PdL) non lo sa.
Francesco Paolo SISTO (PdL) gli chiede se egli faccia un uso quotidiano del computer anche per la sua attività parlamentare e politica.
Amedeo LABOCCETTA (PdL) risponde in senso affermativo.
(Il deputato Laboccetta si allontana dall'aula).
Francesco Paolo SISTO (PdL) pone una questione di metodo: posto che la domanda di autorizzazione ad acta è stata trasmessa alla Camera in assenza di un'attività di accertamento da parte degli agenti sulla proprietà dell'apparecchio, ritiene che la domanda stessa sia inammissibile.
Marilena SAMPERI (PD) ricorda come dal verbale risulti che, prima che il computer venisse preso dall'on. Laboccetta, la polizia giudiziaria avrebbe chiesto al medesimo di ispezionarne il contenuto al fine di verificarne la proprietà.
Jole SANTELLI (PdL), relatrice, ritiene che non sia intenzione dell'on. Sisto mettere in discussione gli eventi ma soltanto precisare che la richiesta dell'autorità giudiziaria non si atteggia tanto a domanda di autorizzazione al sequestro quanto a domanda volta a consentire l'accertamento circa la proprietà del computer in capo ad un parlamentare o meno.
Donatella FERRANTI (PD), richiamato il principio del «possesso vale titolo» che opera con riferimento ai beni mobili non registrati, rimarca che correttamente gli agenti della polizia giudiziaria hanno finito per attribuire la proprietà del computer all'on. Laboccetta in quanto quest'ultimo l'ha rivendicata. Inoltre gli agenti di polizia giudiziaria hanno correttamente operato nel rispetto delle garanzie e sul presupposto della veridicità delle dichiarazioni rese dal Laboccetta. Peraltro, la richiesta potrebbe aver perso di attualità in quanto i contenuti del computer potrebbero essere stati nel frattempo modificati.
Giuseppe CONSOLO (FLpTP), ricordato anch'egli che, con riferimento ai beni mobili non registrati vale il brocardo «possideo quia possideo», ritiene che - nell'interesse di tutti e, prima di tutto, della verità - sarebbe opportuno chiedere chiarimenti agli agenti di polizia giudiziaria che hanno redatto il verbale. Questo peraltro fa fede fino a querela di falso solo in relazione ai fatti storici ivi rappresentati e non anche alle valutazioni.
Dopo che Francesco Paolo SISTO (PdL) ha stigmatizzato il fatto che la collega Ferranti abbia voluto addebitare all'on. Laboccetta l'alterazione dei contenuti del computer, Donatella FERRANTI (PD) precisa di aver inteso rappresentare soltanto che anche con il semplice uso i contenuti della memoria del computer vengono modificati.
Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), ribadita l'incongruenza tra i contenuti del verbale e le dichiarazioni rese oggi dall'on. Laboccetta, si associa anch'egli al rilievo formulato dall'on. Ferranti sulla perdita di attualità del sequestro del computer.
Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, ricordato il contenuto degli articoli 2699 e 2700 del codice civile, in particolare quanto all'efficacia dell'atto pubblico, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta, precisando che la Giunta dovrà comunque concludere l'esame della domanda entro la prossima settimana, nella quale scadrà il termine prorogato.
Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, avverte che la relatrice Santelli, che non aveva ancora avanzato una proposta nel merito, ha comunicato di non poter essere presente. Ricorda che l'esame del documento in Giunta dovrà comunque concludersi entro il termine del 20 gennaio, già prorogato dal Presidente della Camera su richiesta della Giunta, e che l'Assemblea, sulla base del vigente calendario dei lavori, discuterà la relazione della Giunta la prossima settimana. A motivo dei concomitanti lavori delle Commissioni permanenti (circostanza segnalata da più di un membro) e per consentire ai colleghi di intervenire nella discussione, sospende la seduta, avvertendo che essa riprenderà alle ore 15,30 per concludersi con la deliberazione sulla questione.
(La seduta, sospesa alle 12,15, è ripresa alle 15,30).
Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, stante l'assenza della relatrice, la quale non aveva ancora avanzato una proposta di merito, chiede se vi siano deputati che intendano formularne.
Francesco Paolo SISTO (PdL) propone che la Giunta deliberi per il diniego dell'autorizzazione in ragione di due elementi convergenti. Per un verso, l'oggetto che verrebbe sequestrato in esito all'operazione di ricerca della prova non è stato in alcun modo identificato dagli inquirenti, sicché si tratta di una richiesta non propriamente definita; per l'altro, la finalità dell'atto istruttorio appare caratterizzata da un difetto "genetico" giacché essa consiste, in definitiva, nella necessità di accertare la proprietà del computer. Tale finalità ispettiva è dunque estranea alla ratio del sequestro.
Giuseppe CONSOLO (FLpTP), ascoltata la proposta del collega Sisto, che in parte condivide, ne trae la convinzione che l'atto per cui è stata chiesta l'autorizzazione a questo punto non può più essere considerato una perquisizione, bensì il sequestro di un oggetto, seppur non chiaramente identificato. Ciò fa sì che la domanda autorizzatoria dell'autorità giudiziaria esuli dall'ambito delle competenze della Giunta e della Camera. Si sente quindi di avanzare una proposta d'incompetenza a deliberare che ritiene, al contempo, di mediazione e di carattere preliminare. Chiede al Presidente di verificare se tale proposta incontri un consenso generalizzato tra i componenti, in mancanza del quale la ritirerebbe.
Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, chiede ai colleghi di esprimersi sulla proposta del collega Consolo, che assume carattere preliminare.
Federico PALOMBA (IdV) si dichiara contrario ed auspica che la Giunta si pronunci nel merito della richiesta della magistratura, censurando il comportamento del tutto grave e sconveniente del collega Laboccetta.
Vincenzo D'ANNA (PT) ritiene invece condivisibile la proposta del collega Consolo.
Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che si voti sulla sostanza della domanda dell'autorità giudiziaria poiché il collega Laboccetta non ha fornito alcun chiarimento sull'episodio alquanto problematico di cui si è reso protagonista. Fa presente quindi che, ove si deliberasse sul merito della proposta dell'on. Sisto, il suo gruppo voterebbe contro.
Dopo che Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ha rilevato che con ciò risultano venute meno le condizioni poste dall'on. Consolo alla base della sua proposta di mediazione, Giuseppe CONSOLO (FLpTP) ritira la sua questione preliminare.
Maurizio PANIZ (PdL) la fa propria.
La Giunta, con 11 voti contro 8, respinge la proposta di deliberare per l'incompetenza.
Anna ROSSOMANDO (PD), considerato obbligato l'esito della votazione appena tenutasi, annuncia che voterà per la concessione dell'autorizzazione.
Marilena SAMPERI (PD), reputata l'autorizzazione un atto dovuto, annunzia il voto contrario sulla proposta del collega Sisto.
La Giunta, con 11 voti a 8, respinge la proposta di negare l'autorizzazione, deliberando pertanto di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione stessa, e conferisce mandato al deputato Mantini di predisporre la relazione scritta.
Francesco Paolo SISTO (PdL) preannunzia la presentazione di una relazione di minoranza.
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