Doc. IV, n. 24-A-bis





Onorevoli Colleghi! Riferisco - a nome dei deputati risultati in minoranza nella seduta del 14 dicembre 2011 - su una domanda di autorizzazione a utilizzare intercettazioni di conversazioni del deputato Francesco Saverio ROMANO, in carica al momento delle intercettazioni e al momento della domanda.
La domanda proviene dall'autorità giudiziaria di Palermo, in relazione al procedimento penale n. 15675/08 RGNR.
La Giunta ha esaminato l'incartamento nelle sedute del 30 novembre e 7 dicembre 2011, pervenendo alla deliberazione il 14 dicembre 2011. Molti interventi dei colleghi - pur interessanti - hanno però indugiato troppo sul merito della questione, esondando, a mio giudizio, diverso, secondo dal compito della Giunta che mi pare debba limitarsi a una valutazione di tipo quanto mi accingo a esporre.
Il deputato Romano - ritualmente invitato a intervenire - ha svolto la sua deposizione innanzi alla Giunta nella seduta del 30 novembre. In tal sede egli ha anche risposto a varie domande dei componenti e ha sostanzialmente chiesto che l'autorizzazione sia concessa. Ciò nonostante, trattandosi di prerogative non disponibili al singolo parlamentare, la Giunta è pervenuta alla conclusione di proporre il diniego dell'autorizzazione a utilizzare le intercettazioni.
Si consideri anzitutto che l'imputazione elevata contro il deputato Romano è di corruzione aggravata per avere - a cavallo fra il 2003 e il 2004 - egli asseritamente cercato di intercedere presso il Ministero delle attività produttive in relazione a una procedura di amministrazione straordinaria ai sensi della c.d. legge Prodi (già n. 95 del 1979 e oggi decreto legislativo n. 270 del 1999); e di essersi reso disponibile alla presentazione di un emendamento che avrebbe apportato modifiche alla legislazione sulle società municipalizzate che gestiscono il servizio del gas.
Queste attività sarebbero state sollecitate dal professor Gianni Lapis, esperto di diritto tributario e docente in tale materia nell'Università di Palermo. E poiché il professor Lapis sarebbe stato un sodale di Vito Ciancimino e lo sarebbe ancor oggi del figlio Massimo, tutta l'orbita delle operazioni considerate nell'inchiesta sarebbe quella mafiosa: di qui la contestazione dell'aggravante dell'articolo 7 della legge n. 203 del 1991.
La richiesta del GIP di Palermo, dott. Morosini, inerisce a 25 conversazioni telefoniche del periodo autunno 2003 - primavera 2004.
Queste conversazioni del deputato Romano con il Lapis sarebbero rivelatrici del rapporto stretto tra i due e della sostanziale messa a disposizione delle funzioni pubbliche offerta dal Romano al Lapis e dunque al sodalizio pretesamente criminoso.
A mio parere, occorre prendere le mosse dalla disciplina delle intercettazioni, per le quali l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, richiede la previa autorizzazione se svolte a carico di un parlamentare.
Secondo le sentenze della Corte costituzionale n. 390 del 2007 e n. 113 del 2010 l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 che vi ha dato attuazione in parte qua si applicano a prescindere dall'utenza su cui avviene l'intercettazione e hanno riguardo solo al destinatario individuato in anticipo dalle operazioni di captazione.
Secondo il giudice richiedente le intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo sarebbero occasionali e non mirate perché l'on. Romano non sarebbe stato il bersaglio individuato in anticipo delle captazioni. Esse infatti risalirebbero agli anni 2003 e 2004, allorquando l'indagine era rivolta chiaramente a Ciancimino e a Lapis e mentre l'iscrizione al registro degli indagati del collega Romano sarebbe di vari anni successiva.
Su questo punto, però, nel contestare la corruzione - un reato a concorso necessario - continuata e aggravata, è ben difficile non vedere un asserito rapporto stabile fra i due soggetti (corruttore e corrotto) di talché si rivela chiara la perfetta prevedibilità delle conversazioni tra l'intercettato in via diretta (Lapis) e quello in via indiretta (Romano). È per questo che il ragionamento del giudice di Palermo non è condivisibile.
A conferma della non occasionalità delle intercettazioni si rileva inoltre che nei decreti di proroga e nelle note della polizia giudiziaria si faccia espressamente riferimento all'on. Romano ed ai suoi rapporti con il Lapis. Così la nota di polizia giudiziaria del 5 agosto 2003 con cui venne chiesta la proroga delle intercettazioni riferendosi ai rapporti tra il Lapis e Mimmo Di Carlo, evidenziando come quest'ultimo fosse legato all'on. Romano, nonché nella nota di polizia giudiziaria del 3 ottobre 2003 nella quale nel richiedere un'ulteriore proroga veniva allegata anche una trascrizione di una conversazione tra l'on. Lapis.
Peraltro, ed in questo senso mi si consenta qualche considerazione di merito, a diverso proposito, si deve osservare che l'accusa specifica di aver svolto operazioni d'intermediazione con il Ministro, allora denominato delle attività produttive, nell'ambito di applicazione della «legge Prodi» appare alquanto precaria, se è vero com'è vero che il decreto legislativo n. 270 del 1999, agli articoli da 1 a 8 non dà al ministro o a sottosegretari alcun potere decisionale da esercitare in via discrezionale, essendo i requisiti di accesso alla procedura fissati dall'articolo 2 sulla base di indici quantitativi certi e non opinabili. Sicché l'attività del Romano non avrebbe potuto incidere in alcun modo per favorire in modo illegittimo il Lapis.
Si rileva, infine, che l'attività emendativa alla legge finanziaria per l'anno 2004 che, a detta degli inquirenti, sarebbe stata compiuta dall'on. Romano per favorire le società del settore non risulta agli atti della Camera dei deputati, e comunque lo stesso non sarebbe sindacabile.
Per tutti questi motivi, invito l'Assemblea a respingere la proposta della Giunta.

Roberto CASSINELLI,
relatore di minoranza


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