Onorevoli Colleghi! 1. Premessa. La Giunta riferisce su una domanda di autorizzazione ad acquisire tabulati telefonici del deputato Alfonso Papa. La domanda - che qui si ritiene di allegare in copia - è pervenuta alla Camera dei deputati il 9 agosto 2011 e immediatamente deferita dal Presidente Fini alla Giunta stessa.
Il procedimento penale nel quale i tabulati dovrebbero essere acquisiti è condotto dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli e porta il n. 39306/2007 - RGNR. L'indagine è la medesima nel contesto della quale la stessa autorità giudiziaria ha già domandato (e ottenuto da questa Assemblea) la custodia cautelare in carcere del collega Papa nello scorso giugno 2011. Per i fatti quindi si può rinviare alla relazione Doc. n. 18/A a suo tempo presentata. I reati per cui si procede a carico del deputato in questione sono vari, tra cui la rivelazione di segreti d'ufficio, la concussione e altri(1).
2. Sul metodo seguito dalla Giunta.
a) Mette conto anzitutto osservare che la Giunta ha impiegato diversi mesi nell'esame referente perché il suo ordine del giorno era carico anche di altri e delicati affari (si ricorderanno le domande di arresto dei colleghi Milanese e Cosentino, quella all'utilizzo delle intercettazioni del collega Romano e altre). La Giunta non è stata quindi animata da un intento dilatorio o d'intralcio delle indagini.
b) Sotto altro profilo, il fatto che la domanda qui in esame sia relativa allo stesso collega rispetto al quale pochi mesi fa la Camera ha deliberato di concedere l'arresto, poi eseguito e protrattosi per oltre 100 giorni, la rendeva esposta a una sorta di comprensibile empatia con l'interessato. Tale sentimento - emerso durante l'esame in Giunta - è giustificato ma, nella valutazione della maggioranza della Giunta, non poteva e non può alterare i termini giuridici e istituzionali della funzione referente del collegio rispetto all'Assemblea. Oggetto di tale funzione è circoscritto alla domanda di autorizzazione all'acquisizione dei tabulati telefonici.
Sono dunque estranee alla discussione in questa sede considerazioni sui rapporti tra politica e magistratura; così come lo sono i giudizi storici (che peraltro sarebbero assai acerbi) sull'esattezza della decisione assunta a luglio 2011 e - soprattutto - ogni giudizio di merito sulla colpevolezza o sull'innocenza del collega Papa.
c) Su quest'ultimo aspetto - anzi - si deve precisare che il 5 settembre 2011 è intervenuto un decreto del GIP Luigi Giordano, che ha rinviato Alfonso Papa a giudizio immediato ai sensi dell'articolo 453 c.p.p. Il dibattimento è attualmente in corso ed è quella la sede naturale per accertare fatti e stabilire responsabilità.
d) Da ultimo, sempre in punto di metodo, occorre rammentare che la domanda è pervenuta sulla base dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 che accomuna nella medesima disciplina di tipo autorizzatorio le intercettazioni e i tabulati, compiendo un passo ulteriore rispetto alla legislazione comune e alla giurisprudenza costituzionale.
I tabulati telefonici in effetti sono sostanzialmente diversi dalle intercettazioni, perché non consentono di carpire i contenuti delle conversazioni in tempo reale ma solo di stabilire a posteriori i dati esteriori delle telefonate. L'articolo 68, terzo comma, Cost. si riferisce testualmente alle sole intercettazioni e si tratta di norma di stretta interpretazione, perché eccezionale e derogatoria al principio generale della soggezione di tutti i cittadini alla legge e alla giurisdizione.
La legge n. 140 del 2003 ha assimilato alle intercettazioni i tabulati, sicché - per l'appunto - l'articolo 4 prevede la necessità dell'autorizzazione per acquisire i tabulati del parlamentare; e l'articolo 6 prevede la medesima autorizzazione per utilizzare contro di lui i tabulati altrui su cui sono registrate sue chiamate. La Giunta si è pertanto attenuta al dettato della legge e ai precedenti.
A quest'ultimo riguardo, quando il parlamentare era vittima del reato oggetto d'indagine, la Camera ha sempre concesso l'autorizzazione(2). Più complessi gli esiti quando il parlamentare era indagato(3).
3. Svolgimento dell'esame e conclusioni.
La Giunta ha dunque affrontato l'esame nelle sedute del 6 ottobre 2011, del 1o, 15 e 28 febbraio e 14 marzo 2012.
Il collega Papa è stato sempre invitato a inviare memorie e poi a intervenire di persona. Egli si è avvalso di entrambe queste facoltà. I suoi difensori hanno inviato scritti difensivi in diverse occasioni e la sua audizione si è svolta nella seduta del 15 febbraio 2012(4) (per completezza vale la pena allegare estratti dei resoconti sommari dell'esame svolto, allegato 2).
Occorre al proposito anzitutto chiarire che - con una memoria fatta pervenire dai suoi difensori il 4 ottobre 2011 - il collega Papa ha disconosciuto le utenze indicate nella domanda, a lui non direttamente intestate (in numeri da 8 a 14).
Sicché, la Giunta si è trovata innanzi alla stessa situazione di taluni precedenti non molto remoti (23 febbraio 2011) nei quali veniva avanzata la richiesta di acquisire tabulati non riferibili direttamente al parlamentare o da questi espressamente disconosciuti. Si tratta dei casi dell'onorevole Rotondi, il quale con lettera aveva chiarito che i tabulati che l'autorità giudiziaria intendeva acquisire erano relativi a un'utenza intestata a diversa persona; e dell'on. Berlusconi, che non era intestatario del 'numero verde' di Palazzo Grazioli, i cui tabulati l'autorità giudiziaria intendeva acquisire.
Ebbene, in tali casi, la Giunta aveva unanimemente declinato ogni competenza a deliberare e aveva pertanto restituito gli atti alla magistratura per il tramite del Presidente della Camera.
Analogamente essa si è quindi determinata nella seduta del 6 ottobre 2011 e - per la parte relativa ai tabulati delle utenze disconosciute da Alfonso Papa - gli atti sono stati restituiti all'autorità giudiziaria per incompetenza degli organi parlamentari a decidere.
Quanto invece alle utenze numerate da 1 a 7, la discussione si è svolta nel merito e si sono confrontate due tesi.
Secondo la prima, vi sarebbe un evidente fumus persecutionis nei confronti del collega Papa, giacché la domanda di acquisizione dei tabulati e le successive interlocuzioni con l'autorità giudiziaria di Napoli - di cui si dà conto nei resoconti allegati - sarebbero manifestazione di un chiaro accanimento giudiziario. Inoltre, l'inchiesta a carico di Papa avrebbe perso molta della sua meritevolezza, giacché vi sarebbero pronunzie di Cassazione e del tribunale procedente favorevoli a lui, che hanno ridotto in modo significativo i capi d'imputazione elevati a suo carico.
Secondo la tesi risultata prevalente, invece, l'unico motivo per denegare l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati sarebbe potuto essere un sostanziale intento dell'autorità giudiziaria di interferire indebitamente con l'attività parlamentare di Alfonso Papa e, per questa via, di minare l'indipendenza e l'integrità dell'Assemblea della Camera.
Un simile intento sarebbe potuto emergere da palesi vizi procedurali e da evidenti incongruenze nella motivazione dei provvedimenti.
Ma di tali sintomi - a parere della maggioranza della Giunta - non v'è traccia.
La Corte di cassazione, pronunziatasi con 4 sentenze sulle esigenze cautelari nell'inchiesta in corso, ha - sì - ritenuto insufficienti gli indizi su alcune fattispecie contestate all'on. Papa ma ha invece ritenuto (con la sentenza della VI sezione penale, 7 novembre 2011, n. 1728) ben fondata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, la cui esecuzione è stata poi autorizzata dalla Camera.
Nel giudizio dibattimentale l'on. Papa è imputato per diversi capi d'imputazione, rispetto ai quali le sue facoltà di difesa non sono affatto conculcate. Anzi, in materia di acquisizioni probatorie il tribunale, ha emanato un provvedimento che appare assai favorevole alla sua posizione, anche andando oltre i dettami della Corte costituzionale.
Dalla richiesta di autorizzazione non emergono contraddizioni né, durante l'audizione, il collega Papa ha offerto ragguagli fattuali certi e riscontrabili che potessero fondare un giudizio persecutorio in suo danno(5).
In conclusione, la Giunta - a maggioranza e nei termini chiariti supra - propone di concedere l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati telefonici del deputato Papa.
Pierluigi CASTAGNETTI,
Presidente della Giunta per
le autorizzazioni e relatore
ALLEGATO 1





ALLEGATO 2
(Esame e rinvio).
Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente e relatore, con riferimento alla domanda in titolo ricorda che essa è pervenuta il 9 agosto 2011, successivamente alla deliberazione della Camera in ordine alla richiesta d'arresto: essa si riferisce al medesimo procedimento penale e quindi agli stessi fatti. Rammenta altresì che i reati per i quali era stata richiesta la custodia cautelare in carcere erano il favoreggiamento personale e la rivelazione di segreti d'ufficio, avendo il Gip escluso la sussistenza di sufficienti elementi per configurare l'associazione per delinquere. Su ricorso della procura della Repubblica di Napoli, il tribunale del riesame ha invece ritenuto sussistenti anche i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo.
Avverte altresì che, in data 4 ottobre 2011, gli avvocati dell'on. Papa, Giuseppe D'Alise e Carlo Di Casola, hanno fatto pervenire una memoria che consiste essenzialmente di tre parti. Nella prima si fa presente che l'on. Papa vorrebbe essere sentito di persona dalla Giunta. Nella seconda, l'on. Papa disconosce la titolarità delle utenze di cui ai numeri da 8 a 14 della richiesta dell'autorità giudiziaria. Nella terza svolge ulteriori considerazioni in ordine alle intercettazioni effettuate nel corso del procedimento a suo carico. Su quest'ultimo punto, evidentemente, la Giunta non deve pronunziarsi, essendo la domanda all'ordine del giorno relativa a tabulati e non a intercettazioni.
Con riferimento alla richiesta dell'on. Papa di essere ascoltato di persona dalla Giunta, precisa che l'avviso di cui all'articolo 18, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento della Camera è stato ritualmente inviato al collega Papa, sia in casella sia presso entrambi i suoi avvocati a Napoli. Evidentemente, nell'invito è stato fatto presente che il collega Papa aveva ed ha la possibilità di inviare una memoria scritta, ciò che gli avvocati hanno fatto. Tale contenuto dell'invito è del resto conforme ai precedenti che risultano agli atti. Rammenta infatti il caso dell'on. Abbatangelo, a carico del quale l'Assemblea concesse l'arresto nel 1984 e che non poté partecipare di persona alle attività parlamentari, anche in virtù di un diniego a lui opposto dal giudice di sorveglianza di Roma; e quello dell'on. Cito, nei confronti del quale l'Assemblea denegò l'arresto nel 1997 ma a carico del quale - cessata la carica nel 2001 - la magistratura eseguì la misura custodiale: egli - non potendo intervenire di persona presso la Giunta per essere ascoltato in relazione a una domanda d'insindacabilità - fu invitato a inviare una memoria, ciò che effettivamente fece (v. seduta della Giunta delle autorizzazioni del 12 maggio 2004 e la relazione doc. IV-quater n. 105).
Ricorda in proposito che - come già ha avuto modo di chiarire il Presidente della Camera (nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 2 agosto 2011 e in una lettera in pari data inviata all'on. Laboccetta), con considerazioni che richiama testualmente - la prerogativa dell'inviolabilità dei membri delle Camere è posta, oltreché a garanzia della libertà personale e dell'indipendenza dei parlamentari e della continuità della loro funzione, a tutela della integrità delle Camere sia in relazione alla loro composizione numerica, sia considerando i rapporti di forza fra i vari gruppi. È proprio a salvaguardia di questi interessi che la Costituzione ha garantito che nessuna lesione possa operarsi sulla composizione e sul funzionamento della Camera in forza di provvedimenti restrittivi delle libertà personali che colpiscano i suoi membri senza che la Camera stessa vi acconsenta (con una deliberazione nella quale vengono a bilanciarsi i vari interessi costituzionali in gioco). Ciò fatti salvi i casi, costituzionalmente previsti, di sentenza penale passata in giudicato e di arresto in flagranza, nei quali il legislatore costituzionale non richiede neppure l'autorizzazione della Camera. In tutte le ipotesi diverse da queste ultime due è rimesso dunque alla valutazione della Camera di appartenenza l'apprezzamento sulla sussistenza o meno di quelle condizioni che giustificano la privazione della libertà personale di un parlamentare e che sono idonee a produrre i conseguenti effetti sul funzionamento dell'organo nel suo complesso. Ed è proprio in ciò che risiede la guarentigia costituzionale del Parlamento: nell'impossibilità, cioè, che si possa incidere sul mandato parlamentare del singolo, e conseguentemente sul plenum della Camera di appartenenza, senza l'autorizzazione della Camera medesima.
Alla luce delle considerazioni svolte, fondate sul chiarissimo ed univoco dettato costituzionale, non è possibile ipotizzare una pretesa necessità che - anche dopo che la Camera ha deliberato per la concessione dell'autorizzazione all'arresto - sia in ogni caso assicurata la presenza (o quantomeno la possibilità di presenza) del deputato interessato dal provvedimento restrittivo, e ciò neppure con riferimento ad una specifica fase procedurale, quale quella odierna, che pure lo riguarda direttamente. Nell'attuale quadro normativo, infatti, una volta deliberata l'autorizzazione, restano affidate all'autorità giudiziaria le concrete modalità di esecuzione della misura restrittiva irrogata, rispetto alle quali soltanto il deputato - e non certo la Camera - è legittimato a chiedere una nuova valutazione.
Con riferimento invece al disconoscimento delle utenze non intestate al collega Papa, la Giunta deve procedere come fece nei casi dei deputati Rotondi e Berlusconi lo scorso 23 febbraio. In tale occasione, su proposta del relatore Gava, la Giunta constatò all'unanimità che i tabulati richiesti non concernevano neanche potenzialmente conversazioni di parlamentari e quindi restituì, per il tramite del Presidente della Camera, gli atti all'autorità giudiziaria per incompetenza. La Giunta deve invece pronunziarsi sui tabulati delle utenze di cui ai numeri da 1 a 7 della richiesta.
Propone conclusivamente che l'esame della domanda sia comunque rinviato per consentire al collega Papa, se lo desidera, di redigere personalmente una memoria da far pervenire alla Giunta o - in ipotesi - per consentire al collega, se lo ritenga, di ottenere dall'autorità giudiziaria i provvedimenti di competenza di questa che eventualmente ne consentano, in una prossima riunione della Giunta, l'audizione.
Francesco Paolo SISTO (PdL) nel concordare con la proposta di rinvio del seguito dell'esame testé formulata dal Presidente, precisa che la stessa deve intendersi, a suo avviso, essenzialmente finalizzata a consentire all'on. Papa l'esercizio delle proprie facoltà.
La Giunta concorda sulle proposte del Presidente.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente e relatore, ricorda che, quando ancora il collega Papa era ristretto con la misura domiciliare, gli erano stati fatti pervenire diversi inviti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, ultimo periodo, tramite i suoi difensori. Revocata la misura nello scorso dicembre, ogni volta che la questione è stata posta all'ordine del giorno l'invito gli è stato reiterato personalmente. Rammenta altresì che in data 9 gennaio il deputato Papa ha fatto pervenire un'ulteriore memoria corredata dalla copia di un provvedimento giudiziario a lui in parte favorevole in materia di acquisizioni istruttorie al dibattimento, che è in distribuzione. Riguardo al merito, non gli pare di ravvisare negli atti trasmessi alcun elemento di indebita interferenza con l'attività della Camera o di intento persecutorio dell'autorità giudiziaria. Propone quindi che l'autorizzazione, come è stato per i tabulati dell'on. Milanese, sia concessa.
Maurizio PANIZ (PdL) propone di rinnovare l'invito all'on. Papa al fine di acquisire il suo orientamento in merito.
Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente e relatore, concordando la Giunta, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente e relatore, dispone l'audizione del collega Alfonso Papa.
(Viene introdotto il deputato Papa)
Alfonso PAPA (PdL) intende illustrare i concetti di una memoria che ha predisposto per l'odierna occasione, copia della quale deposita unitamente a una serie di allegati, i cui contenuti pure si appresta a esporre a beneficio dei membri della Giunta affinché costoro possano essere resi edotti della vicenda che lo ha interessato e che, a suo giudizio, non si arresta al tema dei tabulati delle utenze a lui afferenti ma involge più in generale i temi del diritto e delle garanzie dei singoli.
Ricordato che egli ha scontato circa 100 giorni di custodia cautelare in carcere e successivamente due ulteriori mesi di arresti domiciliari, dopo i quali è stato posto in libertà in data 23 dicembre 2011, espone che durante il periodo restrittivo in carcere egli è stato sottoposto a intercettazioni ambientali e a controllo della corrispondenza. Egli ha inoltre domandato per il tramite della direzione dello stabilimento carcerario di essere fornito degli atti parlamentari al fine di poter continuare, nei limiti imposti dalla sua condizione, ad esercitare il suo mandato. Nonostante abbia avuto conferma dell'inoltro alla Camera di tale richiesta, gli atti non gli sono comunque mai pervenuti. Espone altresì di essere stato sistematicamente sottoposto a perquisizioni personali all'atto di accedere all'ora d'aria e di essere stato sollecitato dagli inquirenti a rendere dichiarazioni indizianti dell'onorevole Berlusconi.
Intende ringraziare i deputati della delegazione radicale, appartenenti al gruppo del Partito Democratico, per avere essi preso in considerazione le sue denunce sulla situazione carceraria. L'onorevole Beltrandi infatti ha sottoscritto, in data 15 dicembre 2011, un atto ispettivo al quale risulta aver risposto il Sottosegretario Zoppini. Sul punto auspica in particolare l'interessamento del Parlamento sulla situazione disumana inflitta a quei detenuti che chiedono di assistere alle udienze del tribunale del riesame, in attesa delle quali essi vengono tenuti in aule piccole, con i soffitti bassi e privi di servizi igienici. Egli ha sperimentato tali condizioni, così come quella di essere interrogato con fono-registrazione senza l'assistenza del difensore.
Venendo più specificamente alla domanda oggetto dell'esame della Giunta, espone che la Corte di cassazione, in data 7 novembre 2011, ha depositato le motivazioni di provvedimenti di annullamento con rinvio di precedenti provvedimenti giudiziari di merito. A suo avviso, tali provvedimenti, la cui comprensione non richiede particolari sforzi intellettuali, sono ampiamente liberatori nei suoi confronti e ai relativi contenuti rimanda. Chiarisce che i dati esteriori delle conversazioni che la magistratura intende acquisire in realtà si riferiscono a conversazioni che sono anche state intercettate: per questo personalmente è indifferente rispetto alle determinazioni che la Giunta vorrà assumere sulla domanda in esame. Non di meno segnala con forza il problema di principio che la vicenda pone in termini di rispetto delle prerogative parlamentari stabilite in Costituzione. A tale proposito specifica anche che, tra gli allegati che deposita insieme alla memoria, figura copia di un decreto di perquisizione e sequestro di un I-PAD che gli era stato assegnato dal gruppo del PdL: tale atto istruttorio è stato eseguito a carico di Gianna Sperandio. Segnala poi che l'accanimento dei magistrati nei suoi confronti si è spinto fino a rendere oggetto di indagini preliminari un suo parente per il solo fatto di avere accompagnato i suoi genitori a un'udienza.
Esposto che la signora Maria Elena Valanzano è stata sottoposta a diverse migliaia di intercettazioni nelle quali evidentemente i magistrati cercavano riferimenti alla sua persona e si sono imbattuti in conversazioni del deputato Bocchino, dell'ex deputato Alfredo Vito e del presidente della Regione Caldoro, segnala anche che la sua utenza è stata intercettata per tre mesi. Solo dopo tale lasso di tempo i pubblici ministeri si sono peritati di domandare alla TIM a chi tale utenza fosse intestata, ammesso che davvero non lo sapessero. L'ufficio legale della TIM ha loro risposto che, in effetti, essa era intestata a lui e che il relativo contratto era stato stipulato presso la filiale di Via del Tritone a Roma.
Dopo essersi ulteriormente soffermato sulla circostanza che è stato sottoposto ad approfonditi accertamenti perfino il locatore della sua residenza romana, espone di aver riscontrato discrepanze tra le copie, rilasciategli in istruttoria, dell'interrogatorio di Maria Roberta Darsena e le copie depositate agli atti del dibattimento. Fa altresì presente che nel verbale di interrogatorio di Lorenzo Borgogni manca la compiuta indicazione della data.
Dopo aver ribadito di essere indifferente all'esito dell'esame della domanda inerente ai tabulati delle utenze a lui intestate, crede che la domanda di autorizzazione sia stata avanzata dai pubblici ministeri soltanto per legittimare a posteriori gli atti già svolti in spregio alla legge, come per mettere sommariamente le carte a posto. Conclude facendo riferimento al caso di Annalisa Chirico, una cronista che si era interessata al suo caso e alle irregolarità di cui era stato vittima e che però è stata dissuasa dal proseguire la sua inchiesta dal direttore della testata sollecitato in tal senso da ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal dottor Woodcock.
Pierluigi MANTINI (UdCpTP), dato atto al deputato Papa di aver avuto un'esperienza 'speciale' e che il protrarsi della sua custodia cautelare lo ha lasciato perplesso, deve però constatare che l'esame odierno non è l'occasione per aprire un vaso di pandora e occuparsi di problematiche generali. Gli domanda quindi di fornire specifiche indicazioni se ritenga che un diniego dell'autorizzazione richiesta sarebbe giustificato.
Giuseppe CONSOLO (FLpTP) osserva che, non di meno, occorrerà accertare la veridicità dei fatti narrati dal deputato Papa.
Maurizio PANIZ (PdL), richiamatosi al criterio del fumus persecutionis, domanda al deputato Papa di chiarire quanti capi d'imputazione aveva a suo carico al momento della domanda cautelare su cui la Camera si è pronunziata e quanti ne residuino oggi al dibattimento.
Maurizio TURCO (PD) domanda se tutti i tabulati oggetto dell'odierno esame si riferiscono a conversazioni intercettate.
Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) domanda se il deputato Papa si sia già rivolto ad organismi internazionali.
Marilena SAMPERI (PD) gli domanda di indicare specifici aspetti di quello che egli ritiene l'intento persecutorio dei magistrati.
Armando DIONISI (UdCpTP) si associa alla domanda della deputata Samperi, pur ritenendo che i dati di contesto non siano irrilevanti.
Giuseppe CONSOLO (FLpTP) gli domanda se abbia già segnalato al CSM le irregolarità di cui oggi si duole.
Alfonso PAPA (PdL), rispondendo al deputato Paniz, chiarisce che egli aveva a proprio carico 26 capi d'imputazione, mossigli nell'ordinanza di custodia cautelare; a questi andava aggiunto quello per associazione a delinquere contestato in seguito al ricorso della pubblica accusa al tribunale del riesame. A seguito delle varie pronunzie della Corte di cassazione tali capi si sono ridotti a 4, due per concussione e uno ciascuno per rivelazione di segreti e corruzione. Al deputato Consolo fa presente di aver denunziato all'autorità giudiziaria gli abusi che ha subito, specificando che comunque egli si ritiene un privilegiato giacché tali abusi affliggono quotidianamente molti detenuti che non hanno nome, né voce. Rivolto poi alla deputata Samperi si dice sorpreso della sua domanda, giacché crede che l'accanimento giudiziario che ha descritto sia un'evidente forma di emersione del fumus persecutionis. Con ciò crede di aver risposto anche al deputato Mantini, che ringrazia per averlo visitato in carcere. All'onorevole Turco risponde che si tratta di tabulati di conversazioni inerenti a utenze a lui intestate e intercettate e ricorda che il tribunale, in punto di prove utilizzabili, non ha ammesso a suo carico intercettazioni né dirette né indirette. Da ultimo, quanto alla tutela da parte di organizzazioni internazionali evocata dal collega Paolini, fa presente di aver inoltrato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.
(Il deputato Papa si allontana dall'aula)
Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente e relatore, ricorda che nella seduta del 15 febbraio scorso si è svolta l'audizione del collega Papa che ha determinato in diversi deputati una certa suggestione, forse anche di empatia. La detenzione preventiva protrattasi per oltre cento giorni e la descrizione di tale esperienza hanno indubbiamente suscitato in taluni emozione per l'inevitabile attenzione agli aspetti di sofferenza personale di un collega. Peraltro, alla Giunta è richiesto di spogliarsi di ogni emozione, di attenersi ai fatti e agli atti, e di esprimere in scienza e coscienza una valutazione sulla richiesta di autorizzazione all'acquisizione dei tabulati telefonici trasmessa dal Presidente della Camera. Ricorda altresì che l'on. Papa, nell'occasione, ha depositato copiosa documentazione che è già stata distribuita ed è oggi a disposizione. Rispetto a quella documentazione - in qualità di relatore - ha ritenuto doveroso acquisire delle integrazioni che ha messo anch'esse a disposizione dei componenti già dalla scorsa settimana. Viene quindi a svolgere alcune considerazioni essenzialmente sull'ordine dei lavori.
L'on. Papa - durante l'audizione - ha svolto osservazioni sulla sua vicenda giudiziaria che però, in alcuni casi, non attengono direttamente all'oggetto dell'esame e sulle quali - lo ripete - non ci si deve addentrare in questa sede, posto che oggetto della decisione è esclusivamente la domanda di autorizzazione all'acquisizione dei tabulati. Aggiunge, come è già noto, che le dichiarazioni dell'on. Papa sono state nettamente smentite, attraverso un comunicato stampa oggettivamente insolito, dall'ufficio della pubblica accusa che ha fatto sapere di avere interessato i competenti uffici giudiziari degli addebiti mossi dal collega Papa, ritenendoli calunniosi - per quanto, a suo avviso, non perseguibili, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Proprio questo dato di fatto, che vede una ricostruzione degli eventi differente e, per certi aspetti, addirittura inconciliabile fra l'on. Papa e l'ufficio della pubblica accusa, rende particolarmente opportuno, anzi doveroso, confinare rigorosamente la discussione nei limiti stretti della domanda avanzata dall'autorità giudiziaria, che è stata assegnata alla Giunta e costituisce oggetto della sua attività referente (la Giunta per le autorizzazioni, del resto, si pronunzia solo su materie espressamente a essa deferite dal Presidente della Camera).
Sente quindi la necessità di fissare taluni concetti, al fine di chiarire gli esatti confini dell'istruttoria e dunque il terreno proprio del prosieguo dell'esame. Anzitutto, non spetta alla Giunta allargare la propria attività istruttoria a profili che riguardino terze persone - sia pure coinvolte nel procedimento - che non rivestono la carica di parlamentari. Da questo punto di vista, le dichiarazioni del deputato Papa relative a interventi dell'autorità giudiziaria su soggetti che non sono membri della Camera - al fine di lamentare una violazione delle prerogative dell'articolo 68 della Costituzione - non hanno rilievo nel dibattito della Giunta.
In secondo luogo, quanto alla denunzia dell'on. Papa di essere stato sottoposto a intercettazioni ambientali, perquisizioni personali e a controllo di corrispondenza durante la sua detenzione, ricorda che, con riferimento ad una lettera dell'on. Laboccetta, che avanzava al Presidente della Camera dubbi sulla compatibilità con le prerogative parlamentari di misure restrittive della libertà personale applicate all'on. Papa, l'Ufficio di Presidenza della Camera, nella riunione del 2 agosto 2011, ha concordato, senza obiezioni, che «una volta deliberata l'autorizzazione [all'arresto] restano affidate all'autorità giudiziaria le concrete modalità di esecuzione della misura restrittiva irrogata». Tale principio è applicabile in ogni caso in cui la misura restrittiva della custodia in carcere - autorizzata con un voto parlamentare a carico di un membro delle Camere - sia idonea ad incidere sull'esercizio di libertà costituzionali incompatibili con lo stato di detenzione. D'altronde, questa decisione dell'Ufficio di Presidenza della Camera era sostanzialmente in linea con una precedente unanime deliberazione della Giunta per le autorizzazioni del 17 e 29 novembre 2006.
In terzo luogo, e da ultimo, quanto all'episodio narrato circa il sequestro dell'I-PAD in uso alla signora Gianna Sperandio, deve sottolineare che sul punto le versioni dell'on. Papa e della procura di Napoli non sembrano divergere. Lo strumento è stato sequestrato alla signora Sperandio e non al collega Papa e a carico di quest'ultimo non si sono svolte perquisizioni domiciliari o personali (del resto, come la Giunta ha avuto modo di chiarire proprio recentemente, il sequestro in sé non è oggetto di tutela costituzionale, ma lo è solo l'attività di perquisizione ad esso finalizzata posta in essere a carico del parlamentare). Neanche in tali profili sono dunque ravvisabili elementi di lesione delle prerogative parlamentari.
Tornando all'istruttoria della Giunta, ha preso cognizione del materiale depositato dall'on. Papa il 15 febbraio 2012. Esso consiste di diversi atti. In particolare: due memorie, non firmate, di cui una senza data, nelle quali egli svolge considerazioni su quello che ritiene l'accanimento giudiziario nei suoi confronti; tre sentenze della Corte di cassazione, sesta sezione penale, rese in esito alla camera di consiglio del 7 novembre 2011 (cioè tre mesi dopo l'inoltro della domanda in discussione). Si tratta delle pronunzie nn. 1727, 1729 e 1731 del 2011 emanate su ricorso sia degli indagati sia della procura di Napoli contro una sentenza del tribunale del riesame di Napoli cui gli stessi soggetti si erano rivolti per ottenere la riforma di vari aspetti del provvedimento del GIP di Napoli, Giordano, in punto cautelare. Il collega Papa ha depositato ulteriori documenti giudiziari che attesterebbero l'accanimento giudiziario nei suoi confronti, descrivendo lo zelo investigativo dei magistrati.
Ricorda poi che era già agli atti della Giunta per le autorizzazioni il provvedimento del tribunale di Napoli del 27 dicembre 2011, innanzi al quale pende il dibattimento, che ha dichiarato inutilizzabili le intercettazioni delle conversazioni cui l'on. Papa ha preso parte.
Tra il materiale che ha raccolto nella sua funzione di relatore, e su richiesta di un membro di questa Giunta, c'è la sentenza della Cassazione, sesta sezione penale, n. 1728 del 2011 e copia del decreto di citazione a giudizio immediato del GIP.
Al riguardo, formula alcune osservazioni, per come evince le circostanze dal complesso della documentazione citata. I capi di imputazione attualmente a carico del deputato Papa sono sette. La Corte di cassazione ha reso pronunzie, in parte favorevoli all'on. Papa, su altri capi di imputazione e relativamente alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ai fini delle misure cautelari e non già nel merito della sua eventuale responsabilità penale. La sentenza della Corte di cassazione n. 1728 del 2011 conferma peraltro che sussistevano, al tempo della deliberazione di luglio 2011, esigenze cautelari ai fini dell'applicazione della misura restrittiva «in considerazione della sua pericolosità e del pericolo di inquinamento delle prove». Ricorda, da ultimo, che i tabulati telefonici sono degli strumenti di indagine preliminare, previsti nel testo unico dei dati personali del 2003 e non sono invece mezzi di ricerca della prova messi in relazione a specifici reati, come invece è per le intercettazioni telefoniche ai sensi dell'articolo 266 del codice di procedura penale.
Queste sono le ragioni per cui ritiene conclusivamente di dover confermare la proposta di concedere l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati richiesti, verso la quale lo stesso collega Papa ha dichiarato di essere «indifferente».
Maurizio PANIZ (PdL) prende atto delle comunicazioni testé rese dal Presidente e si riserva di svolgere su di esse le sue osservazioni in un intervento da svolgere successivamente. Intende però avanzare una proposta sull'ordine dei lavori: verificare cioè con l'autorità giudiziaria richiedente la persistente attualità dell'interesse a ottenere l'autorizzazione in titolo, tanto più che le conversazioni cui si riferiscono i tabulati sono state anche intercettate e in qualche modo fanno già parte del procedimento in corso.
Marilena SAMPERI (PD) non si oppone alla proposta del deputato Paniz.
Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) preannunzia, ove la proposta dell'on. Paniz fosse messa ai voti, che il suo gruppo si asterrà.
Federico PALOMBA (IdV), nell'auspicio che si possa trattare di una verifica rapida, non si oppone alla proposta del collega Paniz.
Dopo che i deputati Donatella FERRANTI (PD) e Pierluigi MANTINI (UdCpTP) si sono dichiarati favorevoli alla proposta dell'on. Paniz, Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente e relatore, comunica che vi darà corso, interpellando la procura della Repubblica di Napoli. Concordando la Giunta, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che convoca sin d'ora per il 14 marzo 2012.
(Seguito dell'esame e conclusione).
Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente e relatore, ricorda che nella seduta del 28 febbraio scorso, su proposta del collega Paniz e in ragione degli sviluppi processuali intercorsi, si concordò di chiedere alla procura della Repubblica di Napoli se sussistesse ancora l'interesse a ottenere l'autorizzazione all'uso dei tabulati. In proposito fa presente che l'ufficio del pubblico ministero di Napoli ha risposto in data di ieri con una nota che è in distribuzione, confermando che tale interesse ancora sussiste. Invita quindi i colleghi, anche consultata la predetta nota, unitamente a tutta la documentazione del caso che è rimasta sempre a disposizione dei componenti, ad esprimersi sul merito della proposta, da lui formulata nella seduta del 1o febbraio 2012, di concedere l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati telefonici in questione.
Maurizio PANIZ (PdL) ritiene che dalla risposta trasmessa dalla procura di Napoli si conferma un evidente fumus persecutionis nei confronti del collega Papa: emerge infatti come i tabulati siano già a disposizione della procura di Napoli e come essi facciano riferimento a conversazioni che sono già state oggetto di intercettazioni. Prova provata della sussistenza dell'intento persecutorio è poi rappresentata dal fatto che la maggior parte degli originari ventisei reati contestati dalla procura di Napoli all'onorevole Papa sono stati stralciati a seguito del vaglio operato dal GIP. Dichiara conclusivamente voto contrario sulla proposta di autorizzazione formulata dal Presidente.
Dopo che Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente e relatore, ha precisato che l'attività di captazione sulle utenze in questione è stata sospesa non appena risultato evidente dagli ascolti che tali utenze erano in realtà in uso all'onorevole Papa, Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) chiede chiarimenti in ordine all'ultimo capoverso della nota della procura della Repubblica di Napoli, laddove si fa riferimento alle utenze disconosciute dallo stesso collega Papa.
Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente e relatore, ricorda in proposito che nella seduta del 6 ottobre 2011 la Giunta ha già deliberato, su tale profilo, che essa stessa - e la Camera - sono incompetenti a deliberare e che quindi gli atti per quella parte (le utenze indicate nella domanda con i numeri da 8 a 14) devono essere restituiti all'autorità giudiziaria richiedente, in quanto esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, conformemente ai precedenti richiamati nella stessa seduta.
Federico PALOMBA (IdV), in via preliminare, ritiene che lo scarto di numerosi capi d'imputazione a carico dell'onorevole Papa dimostra, anziché l'intento persecutorio della procura della Repubblica, l'accuratezza dell'esame svolto dal giudice per le indagini preliminari. Né, a suo avviso, si può accedere a quanto prospettato dall'onorevole Papa nel corso della sua audizione, laddove questi ha sostenuto che la signora Sperandio sarebbe stata bersaglio solo indiretto delle intercettazioni, che in realtà erano volte a colpire lui stesso: la signora Sperandio risulta infatti indagata nell'ambito di un diverso procedimento. Conclusivamente, ritiene che correttamente la Giunta abbia acceduto alla richiesta dell'onorevole Paniz di acquisire ulteriori chiarimenti dalla procura di Napoli circa l'attualità dell'interesse ad ottenere l'autorizzazione in titolo e che, alla luce della nota pervenuta ieri, la Giunta non possa che pronunziarsi in senso favorevole alla richiesta, non ritenendo opportuno che la Giunta crei ulteriori intralci all'attività investigativa.
Mario PEPE (Misto-R-A), ritenendo che dal tenore della nota trasmessa dal tribunale di Napoli emerga chiaramente che l'autorità giudiziaria ha proceduto all'ascolto di tutte le conversazioni intercettate, dimostrando così un accanimento nei confronti dell'onorevole Papa, dichiara voto contrario sulla proposta del Presidente Castagnetti.
Pierluigi MANTINI (UdCpTP), nel dichiararsi pienamente d'accordo con la proposta di concessione dell'autorizzazione, ritiene che la Giunta debba astrarsi da quella empatia che la vicenda dell'onorevole Papa è certamente suscettibile di produrre e limitarsi a valutare la sussistenza del fumus persecutionis in relazione alla sola richiesta di acquisizione di tabulati. Sgombrato il campo dalle polemiche, ritiene che dalla lettera inviata dalla procura emerga chiaramente come l'acquisizione dei tabulati risponda ad un interesse istruttorio dell'autorità procedente. Dopo aver precisato che l'acquisizione di elementi probatori al fine di corroborare l'impianto accusatorio non può essere confusa con un intento persecutorio, osserva che la stessa indifferenza manifestata dall'onorevole Papa rispetto ad un'eventuale acquisizione dei tabulati in questione denoti che la richiesta non è affatto sorretta da animo persecutorio.
Anna ROSSOMANDO (PD) è favorevole alla proposta del Presidente di concedere l'autorizzazione. Dopo aver rimarcato la differenza tra tabulati e intercettazioni, osserva come i primi costituiscano prova documentale. Rileva inoltre che il periodo temporale al quale si riferiscono i tabulati non coincide con quello nel quale si sarebbero avute le intercettazioni di cui ha sentito discorrere durante il dibattito. Non vede quindi come si possa affermare la sussistenza del fumus persecutionis, anche perché manca ogni sovrapposizione a livello probatorio. L'autorità giudicante ha del resto correttamente selezionato le ipotesi di reato fra quelle prospettate dall'accusa, suffragate da adeguati riscontri probatori. Ribadisce pertanto che l'idea dell'accanimento giudiziario è intrinsecamente estranea a un simile vaglio degli elementi investigativi.
Donatella FERRANTI (PD), rammentato che le intercettazioni telefoniche sono cosa diversa dai tabulati e che per questi ultimi non è previsto un legame con peculiari ipotesi di reato, come invece l'articolo 266 del codice di procedura penale prevede per le prime, rileva che l'autorità procedente intende soltanto tracciare un quadro dei contatti del deputato indagato, ciò che, al limite, potrebbe anche portare a conclusioni per lui favorevoli. È forse anche per questo che il collega Papa si è dichiarato indifferente all'esito dell'odierno esame. Ricorda che il procedimento ha già superato diverse fasi e che vi è stato il rinvio a giudizio immediato. Pur auspicando che la dialettica processuale possa risolversi, ove del caso, in favore del collega, esclude la sussistenza di qualsiasi intento persecutorio da parte del potere giudiziario e voterà a favore della proposta del Presidente.
Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene che l'Assemblea della Camera abbia commesso nello scorso mese di luglio un errore politico e istituzionale. Spera che quella decisione errata - di concedere l'arresto - non costituisca il solco obbligato per la concessione anche dell'uso dei tabulati, come per una sorta di «effetto domino». Osserva poi che i sintomi della persecuzione giudiziaria nei confronti dell'on. Papa si sono rivelati evidenti soprattutto dopo la concessione dell'autorizzazione al suo arresto.
Contesta all'onorevole Ferranti che vi sia stato un rinvio a giudizio, inteso come vaglio degli elementi accusatori da parte del giudice dell'udienza preliminare. Ricorda comunque che, per quel che ricorda, in passato la Giunta si è sempre opposta alla concessione dell'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati telefonici a carico di deputati.
Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente e relatore, interrompendo, osserva che vi sono precedenti di concessione, anche molto recenti, di tabulati di deputati: per tutti, ad esempio, quelli relativi al deputato Milanese.
Francesco Paolo SISTO (PdL) reputa inconsueto che l'identificazione dell'interlocutore in Alfonso Papa sia stata operata dalla polizia giudiziaria e non già dai magistrati. Invita i colleghi ad attenersi al dato giuridico e non a tendenze promananti dal proprio schieramento e dall'opinione pubblica.
Marilena SAMPERI (PD) rimarca che dalla documentazione agli atti emerge come anche la Corte di cassazione abbia individuato sufficienti esigenze cautelari e indizi di reato per disporre l'arresto del collega Papa. La Camera - nello scorso luglio 2011 - ha aderito all'impostazione cauta e rigorosa offertale dal GIP, che ha trovato nei successivi passaggi processuali ampia conferma. Oggi ci si trova ad esaminare ulteriori documenti che attestano la perdurante validità dell'indagine e la necessità e la rilevanza dei tabulati per la sua prosecuzione in relazione anche a capi d'accusa per i quali non sussistevano esigenze cautelari. Definire il collega Papa un perseguitato politico le sembra non corrispondente alle emergenze documentali, vista anche la dettagliata replica della procura della Repubblica ai contenuti della sua audizione in Giunta del 15 febbraio scorso. Esclusi pertanto i rischi paventati dal collega Sisto, si dichiara senz'altro favorevole alla proposta del Presidente.
La Giunta, con 11 voti favorevoli e 7 contrari, approva la proposta del Presidente, conferendogli il mandato di predisporre la relazione scritta per l'Assemblea nel senso che l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati, indicati nella domanda in titolo con i numeri da 1 a 7, sia concessa.