Doc. IV, n. 22-A





Onorevoli Colleghi! La Giunta riferisce su una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 313 del codice penale nei confronti di Vincenzo LO ZITO, maresciallo del Corpo militare della Croce rossa, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative). In particolare, il signor Lo Zito avrebbe scritto in varie sedi frasi ingiuriose e lesive del decoro di diverse istituzioni e cariche, tra cui il Parlamento.
Al riguardo, si ricorda che in analoghi casi in cui la Giunta per le autorizzazioni è stata investita dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 313 del codice penale, questa si è generalmente pronunciata nel senso del diniego dell'autorizzazione a procedere, sulla base del presupposto che le Assemblee parlamentari godono di un prestigio e di un'autorevolezza tali da non richiedere una replica a chi abbia posto in essere condotte di vilipendio nei loro confronti.
La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 6 e del 19 ottobre 2011 (i cui resoconti per la completezza è opportuno allargare alla presente relazione), e, in conformità ai precedenti, ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea che l'autorizzazione in titolo sia denegata.

Pierluigi CASTAGNETTI, relatore


ALLEGATO

Estratto dai resoconti della Giunta per le autorizzazioni del 6 e 19 ottobre 2011.

Giovedì 6 ottobre 2011.

La seduta comincia alle 9.20.
(Esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente e relatore, fa presente che la domanda in titolo concerne il signor Vincenzo Lo Zito (maresciallo del corpo militare della Croce Rossa), il quale avrebbe scritto in varie sedi frasi ingiuriose e lesive del decoro di diverse istituzioni e cariche, tra cui il Parlamento. L'autorità giudiziaria ha qualificato i fatti come vilipendio delle Assemblee legislative e ha chiesto l'autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 313 del codice penale. In questo caso l'espressione «autorizzazione a procedere» non sta a indicare un istituto a protezione dei singoli membri del Parlamento in relazione a procedimenti che li riguardino, quanto piuttosto un atto di impulso del Parlamento stesso a far proseguire il procedimento penale contro un terzo. Si tratta di una condizione di procedibilità che deve rivelare l'interesse dell'Assemblea legislativa a che l'offesa sia perseguita (similmente a quel che accade alle persone fisiche con la querela).
Dal punto di vista procedurale, l'autorizzazione viene solitamente chiesta a entrambe le Camere e i regolamenti parlamentari prevedono la possibilità di un esame coordinato da parte degli organi referenti (un preventivo esame comune da parte di singoli esponenti delle Giunte della Camera e del Senato, vedi articolo 18, comma 3, r. C., e 135, comma 6, r. S.). Peraltro, tale procedura - che non pregiudica determinazioni differenziate delle Giunte plenarie e delle due Assemblee - non risulta mai utilizzata. Nel caso attuale, comunque, la procedura coordinata è esclusa dal fatto che la domanda di autorizzazione a procedere nemmeno risulta trasmessa al Senato.
Generalmente - anche se non sempre - le Giunte, e le Camere, negano l'autorizzazione a procedere, sulla base del presupposto che le Assemblee parlamentari hanno un prestigio e un'autorevolezza che non necessitano di replicare a singoli cittadini che perdano le staffe e si lascino andare ad espressioni volgari e sconnesse. In tal senso, per tenersi alle legislature recenti, vi sono due precedenti nella XIII e uno nella XIV, deliberati dall'Assemblea nel senso del diniego.
Sul finire della XIV legislatura, inoltre, era pervenuta una domanda di autorizzazione in relazione a una pubblicazione che accostava le Camere a contenuti pornografici, ragione per cui la Giunta adottò all'unanimità una proposta di concessione, che tuttavia l'Assemblea non esaminò, anche perché nel frattempo il Senato - per parte sua - aveva denegato l'autorizzazione con la motivazione che «non [gli] compete[va] neppure di accostarsi ad un tale truogolo di oscenità, incapace di lordare il lembo del laticlavio dell'organo di rappresentanza della sovranità popolare» (v. il doc. IV, n. 10/A, Senato della Repubblica, XIV legislatura).
Nel caso oggi in esame ritiene, consultati gli atti, che la Giunta debba con ponderazione mettere a confronto le istanze dell'opinione pubblica e di singoli cittadini, che eventualmente assumono i modi e i toni di una rivolta scomposta e antipolitica, con la necessità di ristabilire il decoro istituzionale. Crede infatti che nessun comportamento della Camera possa dare l'idea di avallare moti e sentimenti dispregiativi delle Istituzioni.
Si riserva tuttavia di avanzare una proposta solo dopo aver ascoltato i colleghi, tra i quali potrebbe esservi chi conosca la vicenda del signor Lo Zito più da vicino, tanto da poter offrire elementi di giudizio più ampi e approfonditi.

Maurizio TURCO (PD) dichiara di conoscere la vicenda del signor Lo Zito e chiede che la Giunta acquisisca le interrogazioni presentate su di essa in questa legislatura nonché le sentenze 25 maggio 2011 del tribunale penale di Roma e 26 maggio 2011 del tribunale penale militare di Roma, nonché, ancora, lo stato di servizio del maresciallo Lo Zito presso la Croce Rossa. Fa presente che, con le predette pronunzie, Lo Zito è sempre stato assolto dalle accuse.
Poiché non vi sono obiezioni, Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente e relatore, procederà nel senso richiesto dal deputato Maurizio Turco e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Mercoledì 19 ottobre 2011.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente e relatore, ricorda che nella seduta del 6 ottobre si era concordato di acquisire taluni documenti, tra cui delle sentenze e lo stato di servizio di Lo Zito. Le sentenze sono oggi a disposizione della Giunta, come pure lo stato di servizio, pervenuto l'11 ottobre 2011; sono a disposizione altresì gli atti di sindacato ispettivo relativi al caso del signor Vincenzo Lo Zito reperibili negli atti parlamentari. La prima pronunzia è del tribunale militare di Roma, con cui Lo Zito viene assolto dal reato di diserzione, imputazione che gli era stata mossa per essersi presentato ad Assisi - nuova sede di destinazione - con quasi un anno di ritardo. I giudici militari lo hanno però assolto in ragione del fatto che la commissione medica del corpo militare della Croce rossa lo aveva dichiarato idoneo al servizio, purché le mansioni non lo avessero portato a dover guidare per tragitti lunghi e comunque a muoversi dal comune di residenza, vale a dire L'Aquila. Poiché la diserzione sta nel rifiutare il servizio senza giustificato motivo, qui il giustificato motivo sussisteva e Lo Zito è stato assolto.
La seconda pronunzia è del GUP presso il tribunale di Roma, che giudicava su una richiesta di rinvio a giudizio per calunnia. Secondo il pubblico ministero, Lo Zito aveva ingiustamente accusato tre ispettori della Corte dei conti di non aver svolto controlli adeguati sulla gestione contabile della sezione della Croce rossa dell'Abruzzo. Nella sua denunzia, Lo Zito aveva lasciato intendere che i tre ispettori avevano - di fatto - interrotto ogni attività di verifica contabile a seguito di sollecitazioni men che lecite di terze persone. Il GUP di Roma però - esaminati gli atti - ha ritenuto tutt'altro che fantasiosa e infondata la denunzia di Lo Zito, risultando invece degne di assoluta considerazione e ulteriore approfondimento le sue indicazioni sullo svolgimento dei fatti, tanto da disporre l'estrazione di copia di taluni degli atti difensivi e la loro trasmissione al pubblico ministero per le conseguenti valutazioni e determinazioni di competenza. Di qui il non luogo a procedere direttamente in udienza preliminare e l'eventuale seguito a carico di altri soggetti.
Questi episodi - evidentemente - non hanno a che fare direttamente con l'oggetto della deliberazione della Giunta ma contribuiscono a lumeggiare le circostanze entro le quali è nata l'invettiva di Lo Zito contro numerose autorità. Dallo stato di servizio, peraltro, emerge come lo stesso Lo Zito abbia riportato vari encomi e diplomi di benemerenza e nessuna punizione. Ricordato che generalmente le Camere denegano l'autorizzazione per vilipendio, chiede quindi ai colleghi se qualcuno intenda intervenire.

Federico PALOMBA (IdV) concorda con l'indirizzo di diniego che emerge dal ragionamento del Presidente e precisa che la disposizione incriminatrice dell'articolo 290 c.p. sta a tutela del prestigio delle Camere. Tuttavia, di fronte a offese e dileggio il Parlamento non difende il proprio decoro con una manifestazione di interesse alla punizione. Infatti delle due l'una: o quel prestigio e quel decoro sono solidi al punto di non aver bisogno del procedimento penale a carico dell'occasionale dileggiatore; oppure la reputazione parlamentare è talmente bassa che non sarà l'autorizzazione a procedere a risollevarla. Il Parlamento deve riconquistarsi la propria autorevolezza giorno per giorno.

Marilena SAMPERI (PD) si esprime nel senso del diniego dell'autorizzazione, osservando anzi che la concessione dell'autorizzazione sarebbe un segno di debolezza.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), Maurizio PANIZ (PdL) e Antonino LO PRESTI (FLpTP) annunciano che voteranno per il diniego.

Armando DIONISI (UdCpTP), osservato anch'egli che il prestigio del Parlamento è un connotato che esso si deve guadagnare quotidianamente, ritiene che autorizzare il procedimento in questo caso comporterebbe poi la necessità di autorizzarne moltissimi, dato che il disprezzo nei confronti delle Camere si manifesta con grande frequenza.

Maurizio TURCO (PD) concorda con il diniego dell'autorizzazione. Osserva peraltro che Vincenzo Lo Zito non è assolutamente uno squilibrato o un soggetto dall'insulto facile. Al contrario, si tratta di un militare che ha fatto il suo dovere denunziando illeciti amministrativi. Per tale motivo egli è passato per un autentico calvario che giustifica la sua reazione verbale. La sua vicenda, d'altronde, è oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo per i quali ha svolto non meno di trenta solleciti. Spera quindi che, a seguito della deliberazione della Giunta e dell'Assemblea, finalmente il Governo non solo risponda alle interrogazioni, ma compia anche i concreti passi dovuti in relazione alla vicenda medesima.

La Giunta, all'unanimità, delibera di proporre all'Assemblea che l'autorizzazione in titolo sia denegata.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, concordando la Giunta, avverte che si passerà all'esame della domanda d'insindacabilità inerente all'ex deputato Vincenzo Nespoli.


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