Doc. IV, n. 20-A





Onorevoli Colleghi! - Premessa. La Giunta riferisce sulla richiesta di autorizzazione a eseguire nei confronti del deputato Marco Mario Milanese, proclamato per la circoscrizione Campania 2, la misura della custodia cautelare in carcere.
Lo stesso on. Milanese era stato - nello scorso mese di luglio - destinatario di una domanda di perquisire talune sue cassette bancarie di sicurezza e di acquisire i suoi tabulati telefonici. A tali domande, la Camera dei deputati ha già dato positivo riscontro nella seduta del 2 agosto 2011.
La Giunta ha esaminato la domanda di arresto nelle sedute del 20, 27 e 28 luglio 2011. Il deputato Milanese è stato regolarmente invitato per interloquire con la Giunta sin dalla prima seduta ma si è, dapprima, limitato a inviare una memoria il 26 luglio e, poi, a depositare ulteriori documenti in data 13 settembre, data in cui effettivamente è stato ascoltato dalla Giunta.
La Giunta medesima ha definitivamente deliberato sulla domanda il 14 settembre 2011, pervenendo a proporre il diniego dell'autorizzazione. Dei resoconti dell'esame è sommamente opportuno allegare copia, per meglio comprendere lo sviluppo della discussione.

I fatti oggetto dell'indagine. L'inchiesta cui le imputazioni si riferiscono si muove lungo due filoni principali, uno attinente a una pretesa associazione per delinquere tra Milanese medesimo, tale Paolo Viscione e altri soggetti, volta a commettere una serie indeterminata di reati di favoreggiamento e di corruzione. Il secondo filone riguarda invece il compito, affidato al Milanese in qualità di consigliere politico del ministro Tremonti, di individuare soggetti idonei a ricoprire l'incarico di consiglieri d'amministrazione nelle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Più in particolare, secondo l'accusa, il Viscione, unitamente al suo collaboratore Giovanni Sidoti, Marco Milanese e altri soggetti ancora in corso di identificazione, avrebbero costituito nel tempo un sodalizio finalizzato a commettere atti illeciti, in particolare, la rivelazione di segreti d'ufficio e atti di corruzione.
Questa prima parte di accuse fa riferimento all'attività di Paolo Viscione, il quale è direttamente o indirettamente titolare di molte società operanti nel settore assicurativo e dei finanziamenti al dettaglio (il settore c.d. parabancario). Tra le società di cui Viscione era dominus palese od occulto si annoverano la ARTEINVEST, la EIG (con sede a Malta) e molte altre.
Le operazioni che queste società svolgevano erano ampie e di vario genere, sempre sul crinale della precarietà finanziaria e dell'opacità contabile. È per questo che nel 2001 inizia a carico di Paolo Viscione un'inchiesta penale per riciclaggio condotta dalla procura della Repubblica di Benevento (i cui atti la Giunta - come si evince dai resoconti allegati - ha acquisito). Questa viene archiviata nel 2002. Essa però viene riaperta ex articolo 414 c.p.p. nel 2004, salvo richiudersi con una nuova archiviazione nel 2009.
Nondimeno, il Viscione resta soggetto pericoloso per gli inquirenti, giacché i suoi movimenti finanziari non sono convincenti sotto il profilo penale. È per questo che a Napoli viene aperto un nuovo procedimento, nel contesto del quale egli verrà arrestato il 14 dicembre 2010 e poi numerose volte interrogato.
In questi interrogatori, invero piuttosto protratti, egli afferma che il suo referente politico e colui la cui conoscenza gli garantiva «soffiate» era il deputato Milanese, al quale - in cambio - egli aveva elargito utilità economiche di molte sorta, tra cui oggetti preziosi, macchine di lusso, viaggi.
Gli inquirenti hanno cercato riscontri su questa ipotesi accusatoria e - secondo la loro prospettiva - li avrebbero trovati in alcune informazioni testimoniali, in particolare del gioielliere romano Stefano Laurenti, del collaboratore di Milanese Paolo Iannariello, e nei tabulati telefonici sia di Milanese sia di Viscione stesso, i quali proverebbero una frequentazione assidua.
Proseguendo nell'analisi, le utilità di cui il Milanese avrebbe fruito consisterebbero non solo nei donativi di orologi ma anche nel pagamento di viaggi (in special modo uno a New York per il capodanno 2009-2010) e nell'intervento finanziario di Viscione in favore di Milanese per pagare delle rate di leasing per automobili di gran lusso prese dalla Race cars di Roma. Secondo l'autorità giudiziaria, anche questi fatti sarebbero riscontrati dalla documentazione contabile acquisita presso la medesima Race cars.
Il secondo filone dell'inchiesta s'incentra sull'ipotesi di corruzione in favore di due soggetti, residenti a Voghera, Carlo Barbieri e Guido Marchese, i quali sarebbero stati insigniti di cariche in società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze (d'ora in poi MEF) a fronte di sforzi finanziari che costoro avrebbero profuso in favore di Milanese, per venire incontro alla sua esigenza di vendere una casa a Cannes, che momentaneamente era sembrata uno smobilizzo difficoltoso.
Proprio nel periodo in cui costoro versavano a Milanese la caparra per un acquisto immobiliare che - secondo l'accusa - non trovavano vantaggioso, avrebbero ottenuto la nomina in quelle società.
Nelle pagine della richiesta di autorizzazione è fatta menzione anche di una terza vicenda, che però non ha ancora dato luogo a formali imputazioni: quella della casa romana di via Campo Marzio, data poi in uso comodatario al ministro Tremonti. Secondo l'accusa sarebbero da chiarire gli estremi dell'accordo locatizio tra il collega Milanese e il Pio Sodalizio dei Piceni, ente ecclesiale proprietario dell'immobile, giacché non sarebbe d'immediata comprensione quale fosse il canone d'affitto, chi abbia pagato i lavori di ristrutturazione e come l'on. Tremonti pagasse per l'utilità che gli veniva offerta da Milanese.

I motivi del rigetto della richiesta. Sul piano del metodo, deve essere ricordato che l'articolo 68, secondo comma, della Costituzione affida alla Camera di appartenenza il potere di autorizzare l'esecuzione di determinati atti del procedimento penale a carico dei parlamentari.
A differenza del primo comma della medesima disposizione costituzionale, esso non detta un criterio ma rimette la concessione o il diniego dell'autorizzazione a una decisione dell'Assemblea. Ciò non significa che si tratti di una deliberazione totalmente libera, o perfino arbitraria (v. al riguardo la sentenza della Corte costituzionale n. 462 del 1993); significa però che la Camera competente può scegliere il criterio e dimostrarne, secondo la propria elaborazione politica e concettuale, la ragionevolezza.
Nel corso delle legislature repubblicane, il criterio seguito per denegare le autorizzazioni richieste è stato quello del fumus persecutionis, dapprima inteso nel senso soggettivo - come ricerca dell'eventuale intento persecutorio delle persone che compongono l'ufficio giudiziario procedente - e poi anche in senso oggettivo - come verifica di elementi sintomatici di una costruzione procedurale viziata, illegittima o comunque in contrasto con la giustizia sostanziale.
Peraltro, nella prassi della Giunta per le autorizzazioni della Camera, talora nemmeno si è fatto riferimento a questo criterio ma si è semplicemente posto il confronto tra le esigenze della giurisdizione penale e quelle della funzionalità dell'Assemblea parlamentare e del suo plenum. In questa chiave, l'articolo 68, secondo comma, della Costituzione è stato inteso come attributivo di un potere di bilanciamento degli interessi.
È in questo quadro che si può constatare la generale propensione della Camera a considerare la concessione dell'arresto di un suo membro come un fatto grave e insolito. È ben vero che non sempre le decisioni sono maturate all'unanimità ma è altrettanto vero che di fatto la concessione si è avuta in sette casi, inerendo peraltro a soli cinque deputati (Moranino, Saccucci, Negri, Abbatangelo e Papa). In tutti questi casi, tranne quello dell'on. Papa, i deputati avevano commesso fatti di sangue o terrorismo ed erano già latitanti. Nel contempo, per quanto riguarda l'on. Papa, l'autorità giudiziaria, dopo la concessione dell'arresto da parte della Camera, non ha autorizzato l'on. Papa, che pure ne aveva fatto richiesta, a continuare a svolgere la propria funzione di parlamentare, nemmeno per le votazioni più importanti, come quelle di fiducia.
Ciò nonostante, l'istruttoria della Giunta è stata accurata e non pregiudiziale. Essa ha cercato di prescindere dalla polemica politica che pure sulla questione è stata assai accesa e ha considerato tutto il materiale disponibile, vale a dire l'ampia ordinanza di custodia cautelare, il materiale difensivo presentato dall'on. Marco Milanese e le integrazioni chieste all'autorità giudiziaria.
Nella memoria depositata presso la Giunta - come del resto ha fatto nell'Assemblea il 2 agosto 2011 - l'on. Milanese si protesta del tutto innocente ed evidenzia gli elementi che, a suo giudizio, rivelerebbero l'intento persecutorio dell'ufficio giudiziario procedente, tra cui spiccherebbe l'eccessiva fiducia che esso ripone nei contenuti delle deposizioni del Viscione.
L'istruttoria condotta, a parere della maggioranza della Giunta, non ha portato a ritenere che il caso presente possa collocarsi nel novero di quelli per i quali l'arresto possa essere concesso.
I fatti ascritti a Marco Milanese sono ricondotti dalla pubblica accusa alla problematica figura penalistica del concorso eventuale (ex articolo 110 del codice penale) nel reato associativo (articolo 416 del codice penale), al favoreggiamento e alla corruzione.
Essi poggiano in massima parte - giova ripetere - sulle deposizioni di un collaboratore di giustizia.
Tale deposizioni, oltre a non risultare allo stato degli atti riscontrate compiutamente, presentano diversi profili di inattendibilità.
Questa conclusione è rafforzata da alcune evidenti incongruenze nell'impianto accusatorio.
Per cominciare, l'inchiesta non chiarisce bene per qual motivo sarebbe altamente probabile che sia stato proprio Milanese ad aiutare Viscione a sottrarsi alle inchieste della magistratura. Appare anzi che l'indagine a carico di Viscione - già archiviata - venga riaperta e si protragga per vari anni prima di essere nuovamente archiviata.
Inoltre, non è ben individuato il momento in cui vi sarebbe stata la rivelazione del segreto istruttorio in favore di Viscione.
Al riguardo Viscione sostiene che Milanese gli avrebbe fatto una rivelazione sul fatto che su di lui indagava un magistrato, il dott. Ardituro, mentre risulta al contrario che il dott. Ardituro non era in quella sede giudiziaria e il titolare dell'inchiesta era il dott. D'Avino.
Viscione sostiene di aver dato molte utilità economiche al Milanese ma omette di dire agli investigatori quel che invece si deduce agevolmente dalle intercettazioni. Per la candidatura a sindaco del paese di Cervinara (AV) Viscione premeva per il proprio genero Sergio Clemente ma il deputato Milanese - vice-coordinatore del PdL in Campania - si oppose. È per questo che Viscione si risentì.
Con questo dato, per la verità, il GIP Primavera non trascura di confrontarsi ma perviene a una conclusione - quella dell'intrinseca attendibilità del collaborante - nonostante, oltre a quanto indicato, non esistano telefonate tra Milanese e Viscione nel periodo in cui Viscione è stato intercettato pur in presenza di un rapporto tra i due così asseritamente intenso, continuo e di vecchia data, che invece la maggioranza della Giunta non ha condiviso.
Inoltre, un altro episodio - pure contestato al deputato Milanese - rivela l'insufficienza del quadro dei riscontri. Viscione intendeva cedere la titolarità della società EIG e chiese aiuto al Milanese. Questi - asseritamente - lo mise in contatto con Massimo Ponzellini, presidente della Banca popolare di Milano e con Gianni Lettieri, già presidente della Confindustria di Napoli. L'operazione andò a monte, non per colpa di Marco Milanese ma chiaramente Viscione pensò di incolparlo.
Deve essere anche sottolineato che - quando Paolo Viscione viene sentito - è ristretto in carcere così come lo è suo figlio Vincenzo. In un passaggio Viscione dice agli inquirenti con una certa chiarezza che sarebbe disposto ad addossarsi ogni addebito purché essi usassero una mano più morbida con il figlio.
Nel complesso, dunque, il filone d'indagine dell'associazione per delinquere finalizzata a favorire il gruppo Viscione non appare sufficientemente corroborato da superare il sospetto di una vendetta politica del Viscione, attuata attraverso la calunnia, rispetto alla quale l'autorità giudiziaria non ha frapposto un filtro che forse ci si aspettava che mettesse.
È per questo - inoltre - che il deputato Milanese ha sporto denunzia contro Viscione in data 12 settembre 2011, anche per smascherare formalmente quelle che appaiono le falsità dette in suo danno.
Quanto poi al filone della corruzione per una pretesa «vendita» dei posti nei consigli di amministrazione delle società partecipate dal MEF, la Giunta ha acquisito il provvedimento di scarcerazione, disposto dal GIP Amelia Primavera, del Barbieri e del Marchese e ciò costituisce un ovvio elemento di attenuazione delle esigenze cautelari anche a carico dello stesso deputato Milanese. Nel momento in cui si dice che sono venuti meno i pericoli d'inquinamento probatorio e di reiterazione del reato di corruzione per i corruttori, a maggior ragione quei pericoli saranno venuti meno per il presunto corrotto, il quale - oltretutto - si è dimesso da molte settimane da consigliere politico del ministro Tremonti e non ha quindi più il compito di fare indicazioni per le nomine, come peraltro è detto nel parere del dott. Piscitelli sull'istanza di scarcerazione.
In sostanza per le ragioni sopra esposte, nonché per gli argomenti che si ritrovano riportati negli interventi dei colleghi durante l'esame in sede referente, a carico del deputato Milanese manca in primis un quadro indiziario grave.
Invero, il legislatore, con riferimento al requisito dei gravi indizi di colpevolezza, ha posto quale elemento centrale del quadro indiziario la gravità.
Sotto questo profilo, pertanto, va sottolineato come il concetto di gravità degli indizi non possa essere identificato con quello di sufficienza, distinguendosene da un punto di vista quantitativo e qualitativo, giacché per la sua integrazione occorre l'obiettiva precisione dei singoli elementi indizianti, che nel loro complesso devono essere convergenti, sì da consentire di pervenire, attraverso la loro coordinazione logica, a quel giudizio che, senza raggiungere il grado di certezza richiesto per la condanna, sia di alta probabilità dell'esistenza del reato e della attribuibilità di esso all'indagato.
Può giungersi a una conclusione di gravità solo laddove il quadro indiziario per essere grave resista ad eventuali interpretazioni alternative, circostanza questa che, per le ragioni sopra esposte, nel caso non è avvenuta.
Altresì sembrano del tutto carenti le esigenze cautelari, in particolare con riguardo al requisito dell'attualità e concretezza dei diversi pericoli ravvisati dall'accusa.
In linea generale, infatti, i pericoli in cui si traducono le esigenze cautelari devono essere concreti e attuali, indicando in proposito le specifiche circostanze di fatto dalle quali sono desunti.
Nel caso non può non notarsi come tutti gli elementi probatori che potevano essere acquisiti risultano già agli atti: non sembra pertanto sussistere alcun pericolo reale di inquinamento probatorio.
E ancora, con riguardo al pericolo di reiterazione del reato, non ricoprendo più l'on. Milanese il ruolo di consigliere politico del ministro dell'economia e non facendo più parte la sua compagna dello staff del medesimo ministro, appare insussistente anche tale esigenza sotto il profilo dell'attualità e della concretezza.
Infine, analoghe considerazioni vanno fatte rispetto al pericolo di fuga, tenuto conto che l'on. Milanese ha dichiarato di volersi sottoporre a giudizio e ogni suo comportamento suffraga tale manifestazione di intenti.
Queste considerazioni ed i mancati riscontri da parte dell'autorità procedente su diverse contraddizioni del denunciante fanno ritenere come sussistente l'ipotesi del fumus persecutionis.
Tutto ciò induce, quindi, alla massima prudenza ed è per questo che - a maggioranza - la Giunta propone all'Assemblea di negare l'autorizzazione richiesta.

Fabio GAVA,
relatore per la maggioranza


ALLEGATO

Estratto dai resoconti delle sedute della Giunta per le autorizzazioni del 20, 27 e 28 luglio e 7, 13 e 14 settembre 2011.

Mercoledì 20 luglio 2011

La seduta comincia alle 9.20.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, fa presente che l'ordine del giorno reca anzitutto le richieste di autorizzazione ad acta nei confronti dei deputati Milanese e Verdini. Più in particolare, nei confronti del collega Milanese vengono richieste le autorizzazioni all'arresto, alla perquisizione delle cassette di sicurezza e all'acquisizione dei tabulati; per il collega Verdini si chiede l'utilizzo di intercettazioni casuali, disposte sul telefono del sig. Riccardo Fusi. Al riguardo, fa presente che il deputato Verdini gli ha inviato il 15 luglio la seguente lettera: [...]. A sua volta l'on. Milanese in data di ieri gli ha scritto: «Signor Presidente, con riferimento alle note richieste provenienti dalla procura della Repubblica di Napoli, relative all'autorizzazione da parte della Camera dei deputati all'acquisizione di tabulati telefonici e all'apertura di cassette di sicurezza sottoposte a sequestro nell'ambito del procedimento penale che mi vede indagato, Le rappresento la mia immediata disponibilità a dare corso alle suddette richieste. Infatti, è anche nel mio interesse che gli inquirenti procedano nelle indagini in maniera più celere possibile, al fine di acquisire tutti quegli elementi necessari ed utili a chiarire la mia estraneità ai fatti contestatimi e la vera natura delle dichiarazioni calunniose mossami da chi ritenevo essere un vecchio 'amico'. Solo l'esito delle indagini e del relativo accertamento, potranno stabilire la verità e potranno ridarmi l'onorabilità e la dignità che mi appartengono e che oggi sembrano compromesse. Per questo chiedo alla Giunta da Lei presieduta e alla Camera dei deputati di voler concedere celermente l'autorizzazione all'apertura delle mie cassette di sicurezza e all'acquisizione dei tabulati telefonici delle utenze nella mia disponibilità, così come richiesto dai magistrati. Con deferenza, Marco Mario Milanese».
Gli inviti contenuti nelle lettere costituiscono - come è noto - elemento istruttorio ma non un'indicazione vincolante per la Giunta, data la non rinunciabilità delle prerogative parlamentari.

[...]

(Esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, chiede al relatore se intenda svolgere la relazione.

Fabio GAVA (PdL), relatore, ha esaminato a più riprese la documentazione pervenuta a corredo delle richieste inerenti al collega Milanese ma non l'ha completata.
Fa presente che l'inchiesta si muove lungo due filoni principali, uno attinente a una pretesa associazione per delinquere tra Milanese medesimo e tale Paolo Viscione e altri soggetti, volta a commettere una serie indeterminata di reati di favoreggiamento e di corruzione. Il secondo filone riguarda invece il compito, affidato al Milanese in qualità di consigliere politico del ministro Tremonti, di individuare soggetti idonei a ricoprire l'incarico di consiglieri d'amministrazione nelle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze. Premesso che, come accennava poc'anzi il Presidente della Giunta, l'on. Milanese ha chiesto che la Giunta conceda l'autorizzazione agli atti d'indagine, quali la perquisizione delle cassette e l'uso dei tabulati, rileva che tale richiesta coincide con le conclusioni cui egli stesso sarebbe giunto. Quanto invece all'arresto, crede che il deputato Milanese intenda presentare una memoria che però non ha ancora depositato. Ritiene utile acquisire i provvedimenti giudiziari relativi alla scarcerazione dei signori Marchese e Barbieri, le persone che il Milanese avrebbe indebitamente favorito nella preposizione ai predetti incarichi. Chiede quindi che la Giunta rinvii il seguito dell'esame e disponga l'acquisizione di tali provvedimenti, poiché da questi potrebbero emergere elementi tali da mettere in discussione la fondatezza delle ipotesi di reato ascritte all'on. Milanese.

Marilena SAMPERI (PD), pur consapevole che la documentazione prodotta a corredo della domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'on. Milanese è particolarmente corposa e la sua analisi necessita quindi di tempi adeguati, ricorda tuttavia che i trenta giorni di tempo a disposizione della Giunta per deliberare, quantomeno sull'arresto, verranno a scadenza il 6 agosto prossimo. Peraltro, ove la Giunta si dovesse dilungare nell'esame delle domande in titolo, inevitabilmente le stesse sarebbero esaminate dall'Assemblea dopo la sospensione estiva dei lavori parlamentari. Sicché crede che, con specifico riferimento invece alle domande di acquisizione dei tabulati di utenze telefoniche e di perquisizione delle cassette di sicurezza nei confronti del medesimo on. Milanese, sarebbe opportuno chiudere oggi stesso, tanto più che in tal senso è la volontà dell'interessato.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) non si oppone alla richiesta di rinvio dell'esame della domanda di autorizzazione alla custodia cautelare in carcere nei confronti dell'on. Milanese alla prossima settimana; manifesta invece perplessità rispetto alla proposta di rinviare anche l'esame delle altre due richieste avanzate dal tribunale di Napoli. A suo avviso, infatti, ove la Giunta deliberasse al riguardo oggi stesso, ciò rappresenterebbe un elemento tranquillizzante anche nei confronti dell'opinione pubblica.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che la richiesta di rinvio avanzata dal relatore possa essere accolta solo ove contestualmente la Giunta definisca un calendario dei lavori che consenta di deliberare nel rispetto dei termini regolamentari. Al riguardo, propone quindi che nel corso della prossima settimana si proceda allo svolgimento della relazione, all'audizione dell'interessato e alla discussione in seno alla Giunta. Quanto poi alla richiesta di acquisizione dei tabulati telefonici e alla perquisizione delle cassette di sicurezza di pertinenza dell'on. Milanese, ritiene che si debba deliberare oggi stesso.

Donatella FERRANTI (PD), associandosi alle considerazioni svolte dai colleghi Samperi, Mantini e Palomba, aggiunge che - a suo avviso - il rispetto dei termini previsti per la deliberazione sulla richiesta di custodia in carcere (così come accaduto nel recente caso dell'on. Papa) debba essere garantito anche al fine di assicurare una parità di trattamento per tutti i membri del Parlamento. Peraltro, la sospensione estiva dei lavori parlamentari non può, di per sé, comportare il mancato rispetto dei termini perentori indicati dall'articolo 18 del Regolamento. Con riferimento alla richiesta relativa ai tabulati e alle cassette di sicurezza, al fine di non intralciare le indagini e di non nuocere all'interesse dello stesso on. Milanese, sarebbe poi opportuno che la Giunta concludesse i propri lavori nella giornata odierna.

Fabio GAVA (PdL), relatore, ricordando di avere già anticipato il proprio orientamento sulla richiesta relativa all'acquisizione dei tabulati telefonici e alla perquisizione delle cassette di sicurezza, ritiene preferibile che la Giunta si esprima contestualmente su tutte le domande in titolo, compresa la richiesta di arresto. Pur consapevole che l'imminenza della sospensione dei lavori parlamentari condizionerà inevitabilmente l'iter dall'esame delle questioni, ritiene tuttavia che la Giunta debba effettuare un'approfondita ed accurata istruttoria prima di addivenire alla decisione. Auspica quindi, nella prossima seduta, di poter svolgere una relazione unica su tutte le domande; ove ciò non gli fosse possibile, ritiene che la Giunta debba comunque deliberare relativamente ai tabulati e alla perquisizione.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ribadisce l'opportunità che la Giunta segua un metodo corretto, che tenga conto della richiesta dell'interessato e non intralci l'attività della magistratura, deliberando quindi quanto prima sulle domande di autorizzazione all'acquisizione dei tabulati e alla perquisizione delle cassette di sicurezza.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, crede che l'impegno che la Giunta deve assumersi è quello di decidere la prossima settimana sulle due richieste pervenute successivamente a quella di arresto.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), ricordato anch'egli che le prerogative dei parlamentari tutelano diritti che spettano al Parlamento nel suo complesso prima che ai singoli deputati, ritiene che nel caso di specie il ritardo della Giunta nel deliberare sull'acquisizione dei tabulati e sulla perquisizione delle cassette di sicurezza non possa arrecare alcun pregiudizio alle indagini, tenuto conto che - come risulta da notizie di stampa - le cassette di sicurezza sono sotto sequestro e non più nella disponibilità dell'interessato. Ritiene altresì utile l'acquisizione da parte della Giunta della memoria di cui l'on. Milanese ha preannunciato la presentazione.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) invita tutti i colleghi a considerare che sarebbe importante sin d'ora verificare se l'interesse dell'on. Milanese alla concessione delle autorizzazioni all'acquisizione dei tabulati e alla perquisizione delle cassette di sicurezza sia effettivamente mosso da spirito di collaborazione con la giustizia. Se tale interesse dovesse essere reale, un atteggiamento dilatorio della Giunta potrebbe causargli nocumento.

Fabio GAVA (PdL), relatore, chiarisce che la richiesta di rinvio deriva esclusivamente da esigenze di carattere istruttorio e non da intenti dilatori: ricorda di aver già anticipato il proprio orientamento favorevole rispetto alla concessione dell'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati e alla perquisizione delle cassette di sicurezza.

Dopo che Francesco Paolo SISTO (PdL) ha ricordato che la Giunta, per prassi consolidata, non ha mai opposto un diniego rispetto ad ulteriori esigenze istruttorie rappresentate dai relatori, Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, avverte che, in mancanza di obiezioni, disporrà l'acquisizione delle ordinanze di scarcerazione di Guido Marchese e Carlo Barbieri e il rinvio del seguito dell'esame alla seduta di mercoledì 27 luglio 2011, alle ore 9.15, data in cui ritiene che la Giunta possa pervenire a una decisione in merito alle domande di acquisizione dei tabulati telefonici e di perquisizione delle cassette di sicurezza del collega Milanese nonché, ove possibile, relativamente alla domanda sulle intercettazioni dell'on. Verdini.
(Così rimane stabilito).

Mercoledì 27 luglio 2011

La seduta comincia alle 9.15.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, comunica che - come è ormai ampiamente noto dagli organi di stampa che circolano da molti giorni - in data di sabato 23 luglio 2011 il pubblico ministero Vincenzo Piscitelli gli ha fatto pervenire una lettera con la quale è accompagnata la documentazione relativa alla revoca della misura cautelare nei confronti di Barbieri e Marchese. Il relatore Gava è stato immediatamente informato dell'arrivo degli atti. Avverte altresì che in data di ieri, 26 luglio, il collega Milanese ha presentato una memoria. Essa è stata immediatamente posta a disposizione di tutti i componenti. Lo stesso on. Milanese, ritualmente invitato a intervenire, gli ha fatto sapere di essere stato convocato per un impegno presso l'autorità giudiziaria e che sarà disponibile in altra data.
Risulta che nei giorni passati diversi componenti abbiano preso visione del materiale. Si tratta oggi di concordare su quale accessibilità darvi.

Francesco Paolo SISTO (PdL) crede che si debba prendere le mosse dall'articolo 329 del codice di procedura penale che prescrive la segretezza degli atti solo fin quando l'indagato non ne abbia avuto conoscenza. Gli atti di cui si discute sono indubbiamente fuoriusciti dall'ambito di applicazione di tale disposizione. Tenuto anche conto che l'articolo 18, comma 1, del Regolamento impone alla Giunta e ai suoi componenti di farsi un'idea compiuta dell'affare assegnato e, quindi, di formulare una proposta - oltretutto in termini da esso stesso definiti tassativi - gli sembra evidente che la documentazione deve essere offerta alla cognizione dei membri nel modo più ampio possibile. Crede che non possa aleggiare sui componenti la Giunta un aprioristico sospetto di divulgazione indebita dei documenti e quindi propone che siano fatte copie del materiale pervenuto in modo da consentire la più agevole consultazione anche da parte dei parlamentari che non risiedono a Roma. Quanto in particolare alla memoria del collega Milanese, non vede davvero problemi alla sua diffusione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), rifacendosi anche a quanto ha appena detto il Presidente circa la conseguita notorietà dei contenuti della documentazione sulla stampa quotidiana e in televisione, crede che debba esservi una par condicio quanto meno tra parlamentari e giornalisti. Espresso sdegno per il mercimonio di atti giudiziari praticato ovunque in Italia, pensa che sarebbe giusto riprodurre una copia per ciascun componente, eventualmente avvalendosi di accorgimenti tecnici volti a evitare manomissioni e il contenimento dei costi quali, per esempio, la 'personalizzazione' delle copie o la loro resa in formato PDF contrassegnato da elementi distintivi. Circa la memoria si associa alla considerazione del collega Sisto.

Federico PALOMBA (IdV) rileva che l'esame della Giunta deve sempre svolgersi sull'atto di cui si chiede l'autorizzazione all'esecuzione. Questo è pubblico e ciò dovrebbe porre tutti i componenti al riparo da sospetti e inconvenienti di sorta. La restante documentazione giudiziaria deve rimanere riservata. La memoria dell'on. Milanese dovrebbe invece essere distribuita.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene che, una volta raggiunta la notorietà sui mass-media, i documenti perdano ogni carattere di segretezza e che quindi dovrebbero essere liberamente distribuiti.

Donatella FERRANTI (PD) concorda con i colleghi che l'hanno preceduta quanto alla opportunità di riprodurre la memoria dell'on. Milanese.

Giuseppe CONSOLO (FLpTP) si rammarica della diffusione indebita della documentazione avvenuta già prima che presso la Giunta fosse aperto il plico che la conteneva. Auspica che il collegio definisca sollecitamente le questioni deferitegli dal Presidente della Camera.

Antonio LEONE (PdL), nel ringraziare il Presidente Castagnetti per la sensibilità usata nel voler condividere la decisione circa la pubblicità da dare agli atti, concorda anch'egli sulla necessità di distribuire la memoria e si dichiara non contrario a una limitata distribuzione della restante documentazione.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) teme che tutto questo preambolo sulla pubblicità degli atti sia un mero pretesto per procrastinare l'esame del merito della questione. In realtà il tema procedurale saliente di oggi è se il gruppo del PdL chiederà o meno la proroga del termine dei trenta giorni. Invita i componenti a concordare una linea definita sull'accessibilità degli atti e a passare poi senz'altro a una responsabile definizione del calendario dei lavori della Giunta.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, condivide il riferimento del collega Sisto all'articolo 329 del codice di procedura penale ma non può dimenticare che la materia è disciplinata anche dall'articolo 114 del medesimo codice, il cui comma 2 vieta la pubblicazione di atti d'indagine, i quali - quantunque non più segreti - pertengano a indagini preliminari ancora non concluse. Deve dunque ribadire il vigore della regolamentazione, formatasi negli anni in via di prassi, che ha esposto nella seduta del 9 marzo 2011 e che, pertanto, conferma. Gli atti pervenuti dal dott. Piscitelli saranno quindi offerti in consultabilità limitata ai soli membri della Giunta, che li esamineranno presso la Giunta, previa firma per presa visione. Tale consultazione sarà agevolata da un limitato numero di copie che per nessun motivo potranno essere asportate. Viceversa, dispone che la memoria dell'on. Milanese, essendo un atto difensivo che l'interessato vuole sottoporre alla massima attenzione dei parlamentari, sia distribuita a ciascun membro.

(Così rimane stabilito).

Fabio GAVA (PdL), relatore, riferendo sulle domande in titolo, rileva che, come il Presidente ha testé riferito, tra lunedì e martedì scorsi è stata acquisita copiosa documentazione. Per un verso, la procura di Napoli ha spedito documenti d'indagine e giudiziari anche in relazione ai coindagati Barbieri e Marchese; per altro verso, il deputato Milanese ha depositato una ponderosa memoria che or ora è stata consegnata ai componenti. In essa, munita di numerosi allegati, si propongono talune richieste istruttorie che sin d'ora egli pensa di dover accogliere. Più in particolare, il collega Milanese chiede che siano acquisite agli atti della Giunta le trascrizioni integrali delle intercettazioni telefoniche relative a Paolo Viscione tra il 15 e il 23 febbraio 2010.
Rammentato che l'inchiesta giudiziaria cui inerisce la domanda in titolo si snoda essenzialmente su due filoni, l'uno per una pretesa 'vendita' dei posti nei consigli di amministrazione delle società partecipate dal ministero dell'economia e delle finanze e l'altro per un asserito sodalizio delinquenziale tra l'on. Milanese, il medesimo Viscione e altri, osserva che la scarcerazione, disposta dal GIP Amelia Primavera, del Barbieri e del Marchese costituisce un elemento di attenuazione delle esigenze cautelari anche a carico dello stesso deputato Milanese, quanto meno per il primo filone, pur se le osservazioni del GIP medesimo in parte differiscono dalle valutazioni espresse dal pubblico ministero nel parere sull'istanza di revoca della misura cautelare.
Premesso che il Viscione è persona dalle cospicue pendenze giudiziarie e sebbene egli si sia fatto già un'idea sul complesso della vicenda, crede di poter avanzare sin d'ora una proposta di concessione solo per quanto attiene all'acquisizione dei tabulati e alla perquisizione delle cassette di sicurezza. Quanto invece alla richiesta di autorizzazione all'arresto, auspicherebbe che su di essa la Giunta discutesse dopo aver preso compiuta conoscenza non solo della documentazione già disponibile ma anche di quella di cui il Milanese chiede l'acquisizione. Sicché, riepilogando, sulla richiesta di arresto propone di aderire alle richieste istruttorie del deputato interessato e avanza sin d'ora la proposta che la Giunta richieda al Presidente della Camera la proroga del termine dei trenta giorni previsto dal Regolamento.

Marilena SAMPERI (PD) si dichiara immediatamente favorevole alle proposte del relatore sui tabulati e sulle cassette di sicurezza. Invita la Giunta a deliberare su tali proposte già nella seduta odierna. Si oppone invece a ogni richiesta istruttoria, giacché presso la Giunta non si celebra il processo sul merito delle accuse. Espressa la contrarietà del gruppo del PD a ogni proroga del termine, chiede che si pervenga sollecitamente alla deliberazione anche sull'arresto.

Federico PALOMBA (IdV) osserva che la Giunta è chiamata immediatamente dal medesimo relatore a pronunciarsi sulle richieste sugli atti d'indagine (perquisizione delle cassette di sicurezza e acquisizione dei tabulati). Chiede che si voti senz'altro sulle proposte di concessione. Per quanto concerne l'arresto, si può certamente lavorare nel prosieguo della settimana ed anche nella prossima.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) concorda invece con la tempistica e le richieste istruttorie prospettate dal relatore.

Maurizio TURCO (PD), preso atto che il relatore ha avanzato la proposta di richiedere al Presidente della Camera la proroga del termine, crede pregiudiziale conoscere se il medesimo Presidente Fini porrebbe subito all'ordine del giorno dell'Assemblea la domanda di arresto ove la Giunta ne esaurisse l'esame entro il 6 agosto. Diversamente, sarebbe inutile ogni sforzo di conclusione entro il termine ed egli appoggerebbe allora la proposta del relatore.

Francesco Paolo SISTO (PdL) è contrario a pervenire ai voti, sia sulle domande di autorizzazione agli atti d'indagine sia sulla domanda di arresto. Ha avuto soltanto da pochi minuti copia della memoria del collega Milanese, la quale fa chiaro riferimento al fumus persecutionis. Gli appare evidente che non si può decidere frettolosamente.

Maurizio PANIZ (PdL) non si oppone alle proposte del relatore inerenti ai tabulati telefonici e alle cassette di sicurezza, pur chiedendo che al voto si proceda nella prossima seduta. Il suo gruppo non appoggerà la richiesta di proroga ma si rimetterà alle valutazioni del Presidente.

Antonino LO PRESTI (FLpTP), compiacendosi con il collega Paniz del fatto che neanche il gruppo di maggioranza relativa sosterrà la richiesta di proroga, rimarca che tale richiesta non è stata avanzata per il collega Papa e quindi sarebbe una chiara disparità di trattamento farne beneficiare il collega Milanese.

Fabio GAVA (PdL), relatore, deve far presente ai colleghi che la sua proposta di richiedere la proroga del termine con riferimento alla domanda di arresto non ha carattere dilatorio, tanto che ha già avanzato le proposte di merito sulle restanti domande di autorizzazione. Ribadisce che la sua posizione è motivata da una lettura attenta della memoria del collega Milanese.

Anna ROSSOMANDO (PD), apprezzato lo sforzo del relatore che consente di avviare l'esame delle domande in titolo, è fermamente contraria alla richiesta di integrazione documentale formulata nella memoria difensiva dal collega Milanese e fatta propria dal relatore. La memoria svolge valutazioni che trascinano l'esame della Giunta sul terreno del merito processuale che non deve interessare il Parlamento. Si tratta di tematiche che tutt'al più possono concernere gli ordinari gravami nel procedimento penale e, forse, profili disciplinari dei magistrati procedenti. La Giunta dispone già di tutto ciò che le occorre per decidere.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) deve invece ribadire il suo appoggio alla posizione del relatore. L'on. Gava si mostra ragionevole sia nei confronti della Giunta, cui sottopone con onestà e schiettezza lo stato del suo approfondimento, sia verso l'opinione pubblica che comunque attende un segnale di serietà.

Donatella FERRANTI (PD) intende ribadire con nettezza la contrarietà del gruppo del PD a ogni ipotesi di proroga. La Giunta deve lavorare con serietà utilizzando tutto il tempo a sua disposizione. Potrebbe, d'altronde, votare oggi stesso sulle proposte di concessione avanzate dal relatore. Quest'ultimo, tuttavia, nel richiedere l'acquisizione dei documenti indicati dall'interessato, rischia di fuorviare il senso del lavoro della Giunta: si domanda, allora, perché non richiedere integrazioni documentali anche al pubblico ministero Piscitelli o, addirittura, ai pubblici ministeri dei diversi procedimenti penali cui si fa riferimento nella memoria; e, ancora, si chiede perché non acquisire atti anche dalle parti private di quei procedimenti. Le sembra chiaro che il sistema dell'allargamento a raggiera del materiale da acquisire non solo si risolve in una tattica dilatoria ma anche in una dispersione di energie del tutto immotivata rispetto alle competenze proprie della Giunta, che non deve duplicare l'attività investigativa dell'autorità giudiziaria. Quest'ultima deve limitarsi a valutare la sussistenza o meno del fumus persecutionis sulla base della documentazione originariamente trasmessa, che è ampiamente sufficiente a deliberare.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, osservato incidentalmente che la posizione del relatore gli sembra ragionevole, poiché stanno per iniziare votazioni elettroniche in Assemblea rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta che convoca sin d'ora per domani, giovedì 28 luglio, alle ore 9.

La seduta termina alle 11.

Giovedì 28 luglio 2011

La seduta comincia alle 9.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, ricorda che la Giunta si trova di fronte a due strade: l'una - che personalmente non ha alcuna difficoltà a percorrere - consiste nel proseguire i propri lavori fino alla scadenza del termine dei 30 giorni previsto dall'articolo 18 del Regolamento, vale a dire fino al 6 agosto. È chiaro che la c.d. 'ghigliottina', che egli ha applicato nel caso del collega Papa, potrebbe scattare soltanto in tale data, la quale è comunque successiva alla prevista sospensione estiva dei lavori dell'Assemblea.
La seconda strada consiste invece nell'aderire alle proposte del relatore, che ieri - giova ripetere - ha proposto sia un'integrazione documentale, sulla scorta del contenuto della memoria dell'on. Milanese, sia che venga avanzata al Presidente della Camera un'istanza di proroga del termine predetto. Chiede quindi che i componenti si pronunzino al riguardo.

Fabio GAVA (PdL), relatore, precisa che la sua proposta istruttoria si articola in una principale, tale per cui la Giunta dovrebbe richiedere all'autorità giudiziaria tutti i documenti di cui alla pagina 80 della memoria del collega Milanese; e una subordinata, ove cioè la Giunta non aderisse alla principale, tale per cui si dovrebbero richiedere soltanto le intercettazioni del telefono del Viscione tra il 15 e il 23 febbraio 2010.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), considerato che, ove la Giunta decidesse di aderire alle richieste istruttorie del relatore, ad esse l'autorità giudiziaria verosimilmente potrebbe non dare riscontro se non in prossimità del 6 agosto, crede che in definitiva la decisione sulle due proposte possa considerarsi logicamente unitaria.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) aderisce alla proposta del relatore sull'opportunità di una proroga, considerando tra l'altro che quand'anche la Giunta concludesse il suo esame il 6 agosto l'Assemblea non prenderebbe in esame la relativa proposta se non alla ripresa di settembre: in tal caso si correrebbe dunque il rischio di lasciare il collega Milanese esposto al 'tritacarne' mediatico per un mese abbondante.

Marilena SAMPERI (PD) è fermamente contraria a qualsiasi ipotesi di proroga e di acquisizione documentale. Sollecita la Giunta a lavorare con solerzia in modo da consentire all'Assemblea di deliberare sulla richiesta in titolo entro la chiusura estiva sussistendone tutte le condizioni. Ribadisce in proposito che la Giunta non deve celebrare il processo nel merito, ma limitarsi a prendere in esame la documentazione disponibile.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) è anch'egli contrario alla proroga, la cui concessione in questo caso striderebbe con il rigore adoperato invece, poco tempo fa, nel caso del deputato Papa. La Giunta ha del resto a disposizione ancora nove giorni pieni di lavoro e può concludere la sua istruttoria con o senza le integrazioni richieste. Non intende alimentare in alcun modo la percezione pubblica che i componenti la Giunta preferiscano andare in ferie piuttosto che attendere ai loro compiti istituzionali.

Federico PALOMBA (IdV) afferma che ragioni di dignità istituzionale e di prestigio della Giunta impongono a questa di proseguire alacremente il proprio lavoro. Peraltro non condivide l'ipotesi di considerare accomunabili le proposte di integrazione istruttoria e di proroga. Confida che il Presidente le metterà ai voti distintamente.

Giuseppe CONSOLO (FLpTP), sebbene concordi in parte con quanto ha affermato il collega Lo Presti, osserva che il caso attuale è assai delicato, a suo avviso più di quello concernente il deputato Papa, rispetto al quale votò convintamente per l'arresto senza trovare oggi motivi di pentimento. Propende sin d'ora per la stessa conclusione per il collega Milanese, ma perché possa confermare cognita causa tale suo orientamento, trova ragionevoli le richieste del relatore, il quale si mostra ben più serio e avveduto di quanto non sia stato il relatore sul caso Papa.

Antonino LO PRESTI (FLpTP), udito il collega Consolo, dichiara di rispettarne il pensiero ma che non parteciperà alla decisione sulle proposte del relatore.

(Il deputato Lo Presti si allontana dall'aula).

Donatella FERRANTI (PD) e Federico PALOMBA (IdV) dichiarano il loro voto contrario sulle proposte del relatore.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, anche rispondendo ai rilievi ascoltati dal collega Lo Presti, sottolinea che lo sviluppo dell'esame referente da parte della Giunta sul caso in titolo si presenta diverso da quello sul caso dell'on. Papa per due decisivi motivi: da un lato, come ha testé illustrato, il termine dei 30 giorni scade in un momento in cui i lavori dell'Assemblea saranno sospesi; dall'altro, qui si è in presenza di una schietta assunzione di responsabilità da parte del relatore. È per questi motivi che non vede l'irragionevole disparità di trattamento paventata dal collega Lo Presti. Rispondendo poi al collega Palomba, avverte che indirà due votazioni, la prima sull'ipotesi della proroga e la seconda sulla richiesta di acquisizione di ulteriori documenti.

La Giunta, a maggioranza e con distinte votazioni, approva la proposta del relatore di domandare al Presidente della Camera una proroga del termine per l'esame della richiesta in titolo da parte della Giunta sino al 16 settembre 2011 e di richiedere la trasmissione di copia dei documenti indicati dal deputato Milanese nella sua memoria (pagina 80) presso le autorità giudiziarie di Benevento e di Napoli.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), ritiene che sarebbe stato più opportuno indire una sola votazione, stante la stretta connessione logica ravvisata dal suo gruppo tra la richiesta istruttoria e quella, conseguente, di differimento del termine, prospettate dal relatore. Diversamente, avrebbe considerato più appropriato che le due votazioni fossero indette in ordine inverso.

(Il deputato Lo Presti viene invitato a rientrare in aula).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, risultando presente il collega Milanese, propone di iniziarne l'audizione.

Maurizio PANIZ (PdL) troverebbe più opportuno un rinvio, data anche l'esiguità del tempo disponibile prima dell'inizio delle votazioni in Assemblea.

Marilena SAMPERI (PD) e Donatella FERRANTI (PD) credono invece necessario iniziare subito l'escussione del collega Milanese.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, pone allora ai voti la proposta di rinvio dell'audizione del collega Milanese.

La Giunta, a maggioranza, approva.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo a una prossima seduta, che verrà convocata nella settimana che inizierà il 12 settembre 2011.

La seduta termina alle 10,10.

Mercoledì 7 settembre 2011

La seduta comincia alle 9,15.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, salutati tutti colleghi, dà il benvenuto all'on. Silvano Moffa, presidente della Commissione Lavoro e da ieri membro della Giunta, nominato dal Presidente della Camera in sostituzione del collega Belcastro.
Rammenta che - vista la proroga del termine regolamentare chiesta dalla Giunta e concessa dal Presidente della Camera - la scadenza per riferire all'Assemblea è venerdì 16 settembre prossimo. Ricorda altresì che sulle domande di perquisizione delle cassette di sicurezza e di acquisizione dei tabulati telefonici nei confronti del medesimo onorevole Milanese, su conforme unanime proposta della Giunta, l'Assemblea ha deliberato nella seduta del 2 agosto scorso.
Ricorda ancora che nella seduta del 28 luglio la Giunta - a maggioranza - deliberò, su proposta del relatore Gava, di far propria una richiesta istruttoria dell'onorevole Milanese, contenuta nella sua memoria. Si trattava di un'istanza di acquisizione di taluni atti di procedimenti penali: tra questi erano due fascicoli - poi archiviati - condotti dalla procura di Benevento. A tale deliberato della Giunta fu dato corso con lettere del 1o agosto 2011.
La procura della Repubblica di Benevento ha risposto con l'invio di un corposo incartamento - pervenuto il 9 agosto - relativo ai due procedimenti penali in questione; la procura di Napoli invece, a oggi, non ha ancora risposto.
Dell'arrivo della documentazione da Benevento ha reso edotto immediatamente il relatore Gava, indi tutti gli altri colleghi, che hanno quindi avuto la possibilità di visionare l'incartamento anche durante il mese di agosto. Quanto al regime di consultabilità di questa documentazione - che è pervenuta alla Giunta non per spontaneo impulso dell'autorità giudiziaria in allegato alla domanda di autorizzazione ma su richiesta della Giunta medesima - osserva quanto segue.
Gli atti che provengono dalla procura della Repubblica di Benevento ineriscono a un procedimento per riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale) archiviato a carico di Paolo Viscione in due tornate. Dapprima il GIP di Benevento ha emanato un decreto di archiviazione in data 10 maggio 2002; successivamente, a seguito della domanda del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura penale, il procedimento è stato riaperto, salvo nuovamente concludersi con un ulteriore decreto di archiviazione del 23 ottobre 2009.
Risulta che sia la prima volta che la Giunta abbia a disposizione - quale materiale istruttorio - atti di un procedimento archiviato. Ciò pone indubbiamente il problema della diffusione dei suoi contenuti e del regime di consultabilità.
È da escludere anzitutto che tali atti siano segreti ai sensi dell'articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, giacché le indagini preliminari sono finite per definizione. Sicché - ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 114 c.p.p. - il loro contenuto non può essere considerato segreto né soggetto a divieti di pubblicazione. Né peraltro il signor Viscione potrebbe avanzare pretese di riservatezza o di diritto c.d. all'oblio su vicende pur risalenti nel tempo e mai approdate a una formale imputazione penale. È noto infatti che su tali pretese - ammesso che fossero fondate, ciò di cui comunque in questa circostanza è possibile dubitare - prevarrebbe la necessità di un dibattito parlamentare schietto e trasparente come esigono i principi costituzionali della pubblicità dei lavori parlamentari e della libertà dell'esercizio del mandato.
Quanto premesso, tuttavia, non appare sufficiente a rendere tali documenti liberamente consultabili da chiunque: essi sono stati acquisiti dalla Giunta per le proprie esigenze istruttorie (peraltro, non incontroverse) ed è pertanto solo ai suoi membri che essi devono ritenersi rivolti. Essi hanno quindi un vincolo funzionale all'attività referente della Giunta verso l'Assemblea e non possono essere messi a disposizione di altri soggetti. Altrimenti verrebbe palesemente pregiudicato il buon andamento dei lavori parlamentari e la pertinenza dell'esplicarsi delle relative procedure.
Tutto ciò vale anche per lo stesso on. Milanese, il quale in data di ieri ha depositato una richiesta volta a consentire l'accesso a questi atti da parte sua e dei suoi difensori.
Al riguardo, rammenta che presso la Camera il collega Milanese non esercita le sue prerogative difensive - le quali, ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione, si fanno valere in giudizio - ma solo quelle parlamentari. Tra queste ultime - anche a mente della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2005 - rientra certamente quella di tentare di persuadere i colleghi che egli è oggetto di un'attività persecutoria dell'autorità giudiziaria. Ma tali facoltà non possono tramutarsi nella strumentalizzazione delle procedure parlamentari ai fini di privata difesa. D'altronde, spetta solo alla valutazione discrezionale dell'autorità giudiziaria rilasciare - ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura penale - documenti relativi a procedimenti penali (in ciò non può che rifarsi al consolidato indirizzo della Corte di cassazione: sentenze della VI sezione penale, 9 aprile 2008, Acampora, n. 36167 e della III sezione penale, 5 novembre 2010, V.R., n. 43002). Ritiene quindi che il materiale debba rimanere a disposizione dei soli componenti, che li consulteranno secondo le linee e le modalità già note e ribadite nella seduta del 9 marzo 2011.
Dà quindi la parola al relatore.

Fabio GAVA (PdL), relatore, non avanzerà in data odierna proposte conclusive sulla richiesta in titolo: si riserva di farlo a seguito di un esame più completo della documentazione inviata e in esito all'audizione del collega Milanese e della discussione che ne scaturirà. Quanto alla circostanza che l'autorità giudiziaria di Napoli non abbia ancora trasmesso la documentazione richiesta dalla Giunta, attende di sapere se ciò sia dovuto all'intenzione di non dare riscontro alla richiesta medesima o se, invece, si tratta di pazientare ancora qualche giorno.
Quanto invece alla domanda di accesso agli atti da parte dell'on. Milanese, crede che la Giunta potrebbe distinguere tra l'ostensione del materiale ai difensori del deputato e quella in favore del deputato stesso. Concorda col Presidente che la prima possibilità debba ritenersi esclusa. Viceversa, auspica che la Giunta riveda la questione inerente al secondo profilo.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, fa presente che allorquando dette seguito al deliberato della Giunta di chiedere l'incartamento integrativo alla procura della Repubblica di Napoli, segnalò a quest'ultima che i lavori della Giunta sarebbero ripresi nella seconda settimana di settembre. Soltanto successivamente la Conferenza dei capigruppo anticipò la ripresa dei lavori della Camera, cui è conseguita l'anticipazione anche della convocazione della Giunta. È forse per questo che la procura della Repubblica di Napoli non ha ancora risposto. Sarà comunque sua cura interloquire con gli uffici giudiziari per assumere le opportune informazioni.
Quanto ancora alla questione dell'accesso agli atti, deve ricordare ai colleghi che la prassi per cui la documentazione inviata dall'autorità giudiziaria alla Giunta non è disponibile o accessibile per il deputato interessato alla deliberazione è consolidata da molte legislature. Essa è stata convalidata dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 7 luglio 1992 e poi ribadita dalla Giunta per le autorizzazioni in numerosissime occasioni. Da ultimo rammenta la seduta del 9 marzo di quest'anno. Il motivo di questa prassi mai derogata è che, presso la Giunta, il deputato non esercita un diritto alla difesa ma cerca di persuadere i deputati del collegio a deliberare in suo favore, tentando di dimostrare il fumus persecutionis. Del resto, sarebbe incongruo concedere al deputato interessato una sede ulteriore per consultare gli atti, diversa dagli uffici giudiziari, privilegiata rispetto ad altri coindagati e comunque a prescindere dalle regole processuali, prima fra tutte quella contenuta nell'articolo 116 del codice di procedura penale, che ha poc'anzi menzionato. Per quel che concerne la possibilità di riprodurre la documentazione a beneficio dei componenti, potrà essere fissata un'apposita discussione in futuro.

(Così rimane stabilito).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, preso atto di quanto affermato dal relatore sulla domanda concernente il collega Milanese, fa presente che il medesimo onorevole Milanese - già convocato per oggi, come di regola - sarà riconvocato la prossima settimana. Peraltro, nell'ipotesi che la Camera possa essere impegnata in votazioni fin dai primi giorni di tale settimana, propone che in essa la Giunta svolga anche più riunioni per giungere comunque alla conclusione dell'esame della domanda stessa.
Avverte inoltre che durante la sospensione estiva dei lavori sono state trasmesse alla Giunta due nuove questioni, che potranno essere affrontate solo quando sarà esaurita quella oggi all'ordine del giorno, da concludere entro il termine perentorio che ha sopra ricordato. Si tratta in particolare di una domanda di autorizzazione all'acquisizione dei tabulati del deputato Alfonso Papa, nei confronti del quale, come è noto, la Camera ha deliberato la concessione dell'autorizzazione all'arresto nella seduta del 20 luglio. La domanda sui tabulati è tuttavia distinta da quella sulla misura cautelare e non può intendersi ricompresa in essa: la Giunta e la Camera dovranno pertanto deliberare sulla nuova richiesta; e di una istanza pervenuta dal deputato Silvio Berlusconi - deferita per un parere dal Presidente Fini - corredata da allegati, con la quale si espongono talune questioni, sollevate anche in sede processuale, relative al procedimento penale che vede interessato il medesimo deputato Berlusconi presso il tribunale di Milano relativo al cosiddetto caso «Ruby».
Ripete che di queste questioni la Giunta si occuperà successivamente, restando comunque i relativi atti sin d'ora a disposizione dei componenti.

Maurizio PANIZ (PdL) concorda con la proposta di calendario del Presidente, con la specificazione che la prossima seduta della Giunta dovrebbe essere convocata per martedì 13 settembre alle ore 13,30.

Federico PALOMBA (IdV) concorda anch'egli con la proposta di calendario del Presidente. Chiede che del materiale inviato dall'on. Berlusconi sia riprodotta copia per tutti i componenti.

Dopo interventi dei deputati Giuseppe CONSOLO (FLpTP), Marilena SAMPERI (PD) e Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), la Giunta concorda con la proposta del Presidente, come integrata dalla specificazione dell'on. Paniz.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, avverte che la richiesta del collega Palomba circa la documentazione fatta pervenire dall'on. Berlusconi - proprio a motivo della provenienza del materiale medesimo - è accoglibile, anche in conformità ai precedenti. Si tratta tuttavia di una mole cartacea molto consistente: invita pertanto i colleghi a indicargli di quali documenti e provvedimenti essi intendono estrarre copia. Le riproduzioni verranno loro consegnate previa firma per ricevuta.

La seduta termina alle 10.

Martedì 13 settembre 2011.

La seduta comincia alle 13,30.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, fa presente che - come preannunziato già dalla settimana scorsa - la documentazione integrativa richiesta alla procura di Napoli è pervenuta ed è rimasta a disposizione dei componenti sin dalle ore 15 di ieri. Ricorda, al riguardo, che nella seduta del 28 luglio 2011 era stato stabilito di chiedere all'ufficio inquirente la trasmissione dei seguenti atti:
alcune parti del fascicolo n. 43725/09 RGNR (PM dott. V. Piscitelli) relative alla fase iniziale delle indagini sul Viscione, al fine di individuare persone che sentite, perché informate dei fatti dalla p.g. o dal PM, possano aver violato l'obbligo del segreto sulle indagini stesse; nonché la parte relativa ai sequestri dei beni del Viscione e delle sue società e dei relativi dissequestri;
le trascrizioni integrali delle intercettazioni telefoniche relative al Viscione dal 15 febbraio al 23 febbraio 2010;
il sonoro della registrazione del 22 febbraio 2011 tra Viscione e Sidoti.

La procura di Napoli, dando positivo riscontro a tale domanda, ha altresì trasmesso un'ulteriore perizia del consulente Luigi Mancini sui movimenti delle cassette di sicurezza e bancari del collega Milanese e l'interrogatorio del generale della Guardia di finanza Cosimo D'Arrigo. Nella mattinata di oggi, inoltre, il collega Milanese ha depositato copia di una denunzia per calunnia da lui sporta in data 12 settembre 2011 nei confronti del sig. Paolo Viscione. Di tale atto ha altresì consegnato diversi allegati. Del deposito di questa documentazione tutti i membri sono stati immediatamente informati. Nello specificare che tutti gli atti sono rimasti ovviamente a disposizione anche per tutta la mattinata di oggi, dà la parola al relatore e ricorda che l'esame dovrà concludersi necessariamente entro venerdì 16 settembre, anche perché la discussione in Assemblea è fissata per giovedì 22 settembre.

Fabio GAVA (PdL), relatore, poiché il collega Milanese è presente, si riserva di intervenire all'esito dell'audizione.

(Viene introdotto il deputato Marco Mario Milanese).

Marco Mario MILANESE (PdL) rappresenta che l'indagine a suo carico è caratterizzata da manifeste carenze e che la domanda di custodia in carcere manca di seri indizi e di esigenze cautelari. Premesso di non essere indagato nella parallela inchiesta sulla cosiddetta 'P4', sottolinea di essere stato oggetto per tutta l'estate di una selvaggia campagna denigratoria sulla stampa, che ha massacrato lui e la sua famiglia. Vorrebbe che il processo fosse celebrato nelle sedi debite e che egli fosse soggetto a un normale giudizio: deve invece constatare che egli è stato già condannato sui mass-media. Crede che nella vicenda che lo riguarda abbia influito una faida interna alla Guardia di finanza, ciò che si può agevolmente dedurre dall'interrogatorio del generale D'Arrigo. Al riguardo, gli sembra curioso come il medesimo generale D'Arrigo non abbia sentito il bisogno di esprimere le sue perplessità e doglianze nel corso del suo mandato di comandante generale direttamente al ministro Tremonti, anziché ai magistrati inquirenti in epoca successiva alla cessazione dalla carica.
Rilevato che l'unico testimone d'accusa è Paolo Viscione, rimarca che nessun altro asserisce che egli abbia ottenuto compensi illeciti, né lo accusano i partecipanti al cosiddetto 'gruppo di Voghera', uno dei quali è peraltro il sindaco del PdL della medesima città. Con riguardo poi alla complessa vicenda immobiliare che ha visto costoro protagonisti, crede del tutto inverosimile che per ottenere una tangente da 100.000 euro egli avrebbe architettato una complessa triangolazione laddove invece, in altra situazione, per averne una da un milione di euro non avrebbe predisposto alcuna cautela.
Ritiene assai curioso che l'autorità giudiziaria creda alle versioni del Viscione, il quale si è visto persino restituire il patrimonio in precedenza sequestrato, solo quando accusa lui e non anche quando accusa altri parlamentari. Il fumus persecutionis potrebbe dedursi già da questo aspetto e dal fatto che Giovanni Sidoti ha sostanzialmente confermato che, in definitiva, egli non ha fatto nulla per aiutare Viscione.
In realtà, il Viscione è mosso da acrimonia per motivi politici, economici e personali. Quelli politici consistono nell'aver sperato di veder candidato sindaco di Cervinara il suo genero che avrebbe potuto curare sue interessenze immobiliari; quelli economici consistono nell'aiuto che sperava di ottenere per la vendita di una società assicuratrice; quelli personali consistono nell'essersi egli sottratto alle richieste di aiuto del Viscione nel contesto di un'inchiesta che ha sgominato la sua associazione per delinquere.
Preso atto che la Giunta non ha inteso consentirgli di accedere agli atti dell'inchiesta - decisione che non intende contestare - passa a esporre alcuni elementi di fatto. Secondo l'inchiesta, tre sarebbero gli aspetti principali di cui sarebbe responsabile. In primo luogo, la protezione e il favoreggiamento del Viscione tra il 2004 e il 2010; in secondo luogo, l'assegnazione di posti nei consigli d'amministrazione delle società partecipate dal MEF contro corrispettivi illeciti; da ultimo, rispetto a tali illeciti, vi sarebbero le esigenze cautelari stante il persistente rapporto con il ministro.
Crede tuttavia che vi siano manifeste contraddizioni negli atti dell'inchiesta e che l'autorità giudiziaria trascuri la natura palesemente menzognera delle dichiarazioni del Viscione; tutto ciò dovrebbe essere ben evidente agli inquirenti giacché costoro hanno visto le carte pervenute dalla procura di Benevento da vario tempo. In particolare, l'inattendibilità del Viscione deriva dal fatto che la pretesa 'soffiata' che egli gli avrebbe fatto sull'indagine a suo carico condotta dal dott. Ardituro è chiaramente inesatta, perché quel procedimento era stato condotto dal dottor D'Avino. Altra incongruenza è quella della pretesa testimonianza di Pasquale Lucci, la cui deposizione, però, non risulta agli atti.
Venendo poi alla contestazione relativa alla coincidenza temporale tra l'arresto di Viscione nel dicembre 2010 e il suo accesso alle cassette di sicurezza, egli sottolinea l'intrinseca contraddizione dei rilievi che gli vengono mossi. Invero, a suo avviso, delle due l'una: o egli aveva entrature tali nella Guardia di finanza da conoscere i dettagli delle inchieste su Viscione che gli avrebbero dovuto consentire di svuotare le cassette di sicurezza ben prima dell'arresto del Viscione stesso; oppure lui quelle entrature non le aveva e allora poteva apprendere dell'arresto solo dalla stampa e quindi dopo l'accesso alle cassette di sicurezza, giacché la notizia degli arresti di Viscione e dei suoi sodali fu data in una conferenza stampa del 14 dicembre alle ore 13.
Peraltro, è possibile che Paolo Viscione abbia appreso le notizie riservate sul suo conto dal contesto di conoscenze locali di Cervinara, paese di provenienza di Pasquale Lombardi, già coinvolto nella vicenda cosiddetta 'P3', il quale vanta conoscenze con numerosi magistrati, come anche risulta da un articolo pubblicato sul Secolo XIX, copia del quale ha oggi depositato.
Quanto poi ai regali che gli sarebbero stati pretesamente fatti, contesta le affermazioni che gli vengono addebitate così come espone chiarimenti in ordine all'acquisto della Ferrari. Circa il suo tenore di vita, si rifà alla perizia di parte oggi depositata che spiega come l'andamento delle sue spese sia in linea con i suoi cambiamenti reddituali. Peraltro, sottolinea che le sue disponibilità non vengono solo da redditi da lavoro ma anche dallo smobilizzo di cespiti. Evidenziato che Paolo Viscione mente anche sugli acquisti delle barche, rammenta alla Giunta di essersi dimesso da consigliere politico del ministro nel mese di giugno 2011 e che Manuela Bravi, la sua attuale compagna, si è anch'ella dimessa da capo ufficio stampa del ministro medesimo.

Giuseppe CONSOLO (FLpTP) chiede all'on. Milanese per quali ragioni, pur avendo egli affermato che la persecuzione mediatica nei suoi confronti ha avuto inizio il 6 luglio, abbia atteso il 12 settembre per sporgere denunzia per calunnia nei confronti del Viscione. Con riferimento poi all'acquisto dei biglietti aerei per New York, chiede chiarimenti in merito al fatto che gli stessi sarebbero stati acquistati presso un'agenzia di assicurazioni di Malta ed emessi da un'agenzia di viaggi di una città diversa da Roma, dove risiede.

Marilena SAMPERI (PD) gli domanda se abbia o meno presentato ricorso al riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti. Con riferimento poi alla vicenda in virtù della quale è venuto in possesso di orecchini particolarmente costosi da una gioielleria di Capri e di orologi di pregio dal gioielliere Laurenti di Roma, chiede all'on. Milanese se si sia trattato di una donazione oppure se, successivamente, egli abbia provveduto al pagamento di tali oggetti.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) in via preliminare chiede chiarimenti in merito al regime fiscale cui sarebbe stato sottoposto l'importo di 75 mila euro versato in suo favore dal ministro Tremonti, quale contributo per la disponibilità dell'appartamento sito in Via Campo Marzio. Gli domanda quindi di chiarire se abbia o meno ricevuto utilità - lecite o illecite - nell'esercizio delle funzioni di nomina di dirigenti in enti dipendenti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Mario PEPE (Misto-R-A), con riferimento alle ragioni di ostilità per motivi economici, politici e personali del Viscione nei confronti dell'on. Milanese, lo invita a illustrare eventuali motivi di contrasto che fossero già sorti in passato. Lo invita quindi a precisare le ragioni per le quali fosse in possesso di numerose cassette di sicurezza.

Federico PALOMBA (IdV) gli chiede di fornire chiarimenti in merito all'obiettiva coincidenza temporale che si è verificata tra l'arresto del Viscione e l'apertura delle cassette di sicurezza nella sua disponibilità. Tenuto conto di quanto segnalato nella perizia trasmessa dal tribunale di Napoli, lo invita a fornire chiarimenti sull'importo che avrebbe percepito dal ministro Tremonti per la disponibilità della casa di via Campo Marzio, dal momento che la perizia del dott. Mancini evidenzia ovvie discrasie nelle giustificazioni previamente offerte dal collega Milanese. Presa visione delle dichiarazioni dei redditi consegnate alla Giunta, lo invita a chiarire le ragioni di guadagni tanto elevati, pur essendo l'on. Milanese un colonnello della Guardia di finanza in congedo e, infine, chiede spiegazioni in merito alla vicenda delle sterline di proprietà della ex moglie e che egli avrebbe utilizzato per l'acquisto di una casa.

Antonino LO PRESTI (FLpTP), con riferimento all'affermazione dell'on. Milanese, per la quale il Viscione avrebbe avuto motivi di risentimento personale nei suoi confronti per la mancata candidatura a sindaco del genero, gli chiede di fornire maggiori chiarimenti alla luce del fatto che la vicenda è sceverata in modo analitico dal giudice e, soprattutto, in considerazione del fatto che, se così fosse, ciò denoterebbe la presenza di un connubio illecito tra Milanese e il Viscione stesso.

Maurizio TURCO (PD) rileva come dall'audizione dell'on. Milanese sembrerebbe configurarsi un fumus persecutionis da parte, non del giudice, ma del Viscione. Chiede quindi all'on. Milanese di fornire indicazioni sugli elementi dai quali si potrebbe desumere analogo intento da parte del giudice procedente.

Donatella FERRANTI (PD), richiamando la domanda rivolta all'on. Milanese dal collega Turco, anch'ella lo invita a chiarire quali siano elementi volti a configurare un intento persecutorio del giudice procedente. Chiede poi, in relazione alla perizia contabile depositata dall'on. Milanese, come si possano giustificare i ripetuti versamenti in contanti che egli avrebbe effettuato tra il 2006 ed il 2011 sul proprio conto bancario. Da ultimo, chiede di spiegare come mai gli accessi alle cassette di sicurezza di cui aveva la disponibilità a Roma, ripetuti e costanti sino al dicembre del 2010, si siano interrotti proprio il 14 dicembre 2010 - data nella quale, da elementi forniti dalla stampa, si è appresa l'emissione dell'ordine di arresto nei confronti del Viscione - e non siano più proseguiti.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) chiede di fornire ulteriori informazioni in merito alla vicenda che ha riguardato la produzione agli inquirenti da parte del Viscione di un appunto che, ad avviso di quest'ultimo, sarebbe stato scritto dall'on. Milanese «di suo pugno».

Fabio GAVA (PdL), relatore, con riferimento all'asserito pagamento di spese di viaggio da parte del Viscione in favore dell'on. Milanese, chiede a quest'ultimo di chiarire se gli importi sostenuti siano stati o meno rimborsati, nonché di chiarire l'importo delle spese in questione che, agli atti, sembrerebbero decisamente superiori rispetto a quelle che si sostengono abitualmente per un viaggio.

Marco Mario MILANESE (PdL), rispondendo al deputato Consolo, precisa che il suo collegio difensivo gli ha suggerito di aspettare a sporgere la denuncia per calunnia che fossero disponibili tutti i documenti necessari. Quanto ai viaggi a New York, ricorda che ne programmò diversi nel periodo in cui si stava separando dalla moglie e che tuttavia li dovette rimandare varie volte. Finalmente poté partire nel periodo Natale-Capodanno 2009-2010 ma non volle prenotare con la sua carta di credito giacché la sua ex moglie avrebbe ricevuto copia del rendiconto. È per questo che chiese al Viscione di occuparsi della prenotazione. Il Viscione procedette e non volle essere immediatamente rimborsato, anche in virtù della gratitudine che voleva mostrargli per essersi egli adoperato per far operare la moglie del Viscione medesimo, nipote di sua madre. Intende però specificare che Alfonso Gallo, un imprenditore suo amico, da lui incaricato di portare a Viscione i suoi saluti e di chiedere chiarimenti in ordine a come egli poteva saldare il debito, gli riferì poi che era stato trattato in malo modo dal Viscione stesso.
Rispondendo poi alla deputata Samperi, spiega di non aver ancora presentato ricorso al tribunale del riesame e di non aver ricevuto regali con preziosi di sorta. Riguardo agli orecchini ceduti dal gioielliere di Capri, deve sottolineare la discrepanza sul prezzo: negli atti dell'inchiesta li si indica come di prezzo di 40.000 euro, mentre lui sa che ne costavano 13.000. Quanto poi agli orologi, chiarisce di averne effettivamente prelevati alcuni dal gioielliere romano Laurenti ma che intendeva pagarli. Era stato invece proprio il Viscione a bloccarlo, a motivo di un credito che lui vantava verso il Laurenti e dal quale poteva scomputare il valore degli oggetti prescelti. Comunque deve osservare come su tutta questa vicenda il pubblico ministero prenda le dichiarazioni del Viscione come oro colato.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, osserva che in tutti questi aneddoti sono assenti gli scontrini fiscali.

Marco Mario MILANESE (PdL), rivolto al collega Mantini, spiega di aver preso in locazione dal Pio Sodalizio dei Piceni un appartamento circa undici anni fa, anche nella speranza di poterlo riscattare in qualità di affittuario. Peraltro il canone locatizio mensile era piuttosto alto: egli, tuttavia, per i primi ventidue mesi non lo pagò giacché si era impegnato a svolgere dei lavori di ristrutturazione. Senonché, col passare del tempo, si accorse che in realtà l'appartamento non gli serviva giacché si era trasferito ad abitare con la dott.ssa Bravi. Inoltre, il ministro Tremonti gli aveva fatto presente di essere alla ricerca di un appoggio abitativo su Roma, ciò che lo indusse a offrirgli una soluzione con l'appartamento in questione.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), interrompendo, osserva come sia poco verosimile che il Ministro dell'economia e delle finanze trovi il tempo settimanalmente di incontrare personalmente il Milanese e di consegnargli 1000 euro in contanti.

Marco Mario MILANESE (PdL) precisa che, pur dando ancora adesso del 'lei' al ministro, al tempo della sua collaborazione lo vedeva molto di frequente e che quindi i dubbi del collega Mantini possono essere fugati. Precisa inoltre che i lavori cui si era impegnato col Pio Sodalizio dei Piceni si interruppero temporaneamente una volta raggiunto il valore di circa 51 mila euro: egli infatti attendeva che l'amministratore del sodalizio gli riducesse il canone che riconosceva essere troppo oneroso.

Federico PALOMBA (IdV) gli domanda chi abbia svolto quei lavori e se l'autore di essi sia stato remunerato.

Marco Mario MILANESE (PdL) risponde che l'impresa esecutrice della ristrutturazione era quella del sig. Angelo Proietti, noto per svolgere questo tipo di interventi sugli immobili degli enti ecclesiastici. Egli non lo retribuì proprio perché lo bloccò lo stesso amministratore del sodalizio, il quale gli fece presente che si sarebbe fatto un conto complessivo al termine dei lavori.

Federico PALOMBA (IdV), non comprendendo, chiede come mai non abbia pagato il sig. Proietti ma abbia ugualmente scomputato il relativo importo dai canoni locatizi.

Marco Mario MILANESE (PdL) chiarisce che nondimeno ha ordinato bonifici al sodalizio per circa 116 mila euro a oggi.
Rispondendo poi al collega Mario Pepe, precisa che Paolo Viscione è uomo dagli umori altalenanti, di tal che non è sempre possibile cogliere il momento d'origine dei suoi rancori. Egli poi dispone di quattro cassette di sicurezza, due a Milano e due a Roma, per il semplice motivo che quelle a Roma le ha aperte a seguito della separazione dalla moglie, con la quale aveva aperto quelle di Milano. Sottolineato che il direttore del Credito artigiano di Roma, filiale di via della Conciliazione, ha commesso un doppio errore nella deposizione agli inquirenti (poiché ha affermato che le sterline d'oro provenivano dall'eredità del padre e non del padre della moglie; e che egli aveva un conto corrente anche a via della Conciliazione e non soltanto nella filiale di via Marmorata), ricorda che al momento della notizia dell'arresto del Viscione costui era latitante. Il fatto che egli si sia recato ad aprire le cassette di sicurezza la mattina del 14 dicembre è una pura coincidenza.
Sempre rivolto al collega Palomba, chiarisce che, congedatosi col grado di colonnello dalla Guardia di Finanza, transitò nei ruoli civili dell'amministrazione finanziaria e assunse un incarico presso la Scuola superiore dell'economia. In tale ruolo, fu destinatario di alcune consulenze presso le società del gruppo delle Ferrovie dello Stato e di altre società partecipate dal MEF, con particolare riguardo alle problematiche della responsabilità penale e amministrativa degli enti di cui al decreto legislativo n. 231. Una volta eletto deputato nel 2008, lasciò tutti questi incarichi, mantenendo solo quello di consigliere politico del ministro.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, gli domanda se per tale ultimo compito egli fosse retribuito.

Marco Mario MILANESE (PdL) risponde negativamente. Precisa altresì di aver ridato le chiavi delle cassette di sicurezza di Milano alla ex moglie dopo l'estinzione del mutuo della casa sita nel capoluogo lombardo. Rivolto poi al collega Lo Presti, insiste che il fumus persecutionis a suo avviso si può ravvisare nelle carenze delle indagini. Per esempio, smentisce di poter essere considerato ricattabile in ragione della totale libertà di comportamento che lo stesso on. Cosentino gli riconobbe al momento della scelta del candidato sindaco di Cervinara.

Nino LO PRESTI (FLpTP) osserva tuttavia che il GIP argomenta in maniera estesa e persuasiva sulle ragioni per cui, nonostante il dissidio sulla candidatura alla carica di sindaco di Cervinara, il Viscione possa ritenersi pienamente attendibile.

Marco Mario MILANESE (PdL) ribadisce che Viscione può ritenersi smentito da Barbieri e Marchese, che al contrario dichiarano di non avergli mai dato danari.

Silvano MOFFA (PT) gli domanda per quale motivo il figlio di Paolo Viscione fosse ristretto in carcere.

Marco Mario MILANESE (PdL) risponde che si trattava di un'inchiesta per associazione a delinquere e che, nel complesso, il fumus persecutionis nei suoi confronti può ravvisarsi nella selezione a lui non favorevole operata dagli inquirenti sugli spunti investigativi. Considera infamante l'accusa di corruzione che gli viene rivolta anche perché ha giurato tre volte sulla Costituzione. Rivolto da ultimo alla collega Ferranti, non ricorda di aver incassato significative somme in contanti: si sarà forse trattato di modesti doni del padre.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) gli chiede di smentire di aver mostrato intercettazioni telefoniche a Viscione.

Marco Mario MILANESE (PdL) smentisce non solo questa circostanza ma anche la paternità dell'appunto che Viscione sostiene che gli avrebbe consegnato.

(Il deputato Marco Mario Milanese si allontana dall'aula).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, propone una breve sospensione dei lavori, onde consentire nel prosieguo della seduta la discussione e le dichiarazioni di voto. La votazione finale si potrà avere domani mattina alle ore 9,15.

La Giunta concorda.

(La seduta, sospesa alle 15,45, è ripresa alle 16,30).

Fabio GAVA (PdL), relatore, propone che la Giunta deliberi per il diniego della richiesta di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare in carcere. Precisa come tale proposta sia motivata, con riferimento al primo filone di indagini, sull'evidenza di lacune nel quadro istruttorio posto a fondamento dell'istanza cautelare: numerose sono infatti le contraddizioni nelle deposizioni rese dal Viscione - sulle quali si basano le accuse rivolte al collega Milanese - cui non è seguito un adeguato supplemento di verifica da parte del giudice procedente. In particolare, a suo avviso, appare particolarmente significativo il fatto che non sia stata approfondita, da parte del giudice procedente, la questione concernente le informazioni riservate pervenute al Viscione concernenti indagini a suo carico: agli atti risulta che egli si sia attenuto alle dichiarazioni rese dal Viscione stesso, senza vagliare ulteriori ipotesi pur astrattamente prospettabili (ad esempio, risulterebbero essere stati ascoltati in procedimenti nei quali lo stesso Viscione è poi risultato indagato - con l'accusa di riciclaggio - soggetti legati da rapporti di conoscenza con il medesimo e dai quali quest'ultimo potrebbe essere venuto a conoscenza delle indagini). In termini più generali, l'inattendibilità di Viscione potrebbe desumersi altresì dalla richiesta avanzata da quest'ultimo ai giudici di procedere con cautela nei confronti del figlio, coinvolto nelle stesse indagini. Né risulta essere stata valutata adeguatamente dai giudici l'inimicizia insorta tra Viscione ed il collega Milanese per motivazioni di carattere economico, politico e personale.
Con riferimento a questo filone di indagini, appaiono altresì carenti le esigenze cautelari che potrebbero giustificare l'applicazione della misura cautelare in carcere: tutti gli elementi probatori che potevano essere acquisiti risultano già agli atti: non sembra pertanto sussistere alcun pericolo di inquinamento probatorio; d'altro lato, non ricoprendo più l'on. Milanese il ruolo di consigliere politico del Ministro dell'economia e non facendo più parte la sua compagna dello staff del medesimo ministro, appare insussistente il pericolo di reiterazione del reato; da ultimo, non sembra potersi ipotizzare il pericolo di fuga dell'on. Milanese, tenuto conto che non sembra allo stato poter disporre di risorse sufficienti per sostenere la latitanza e, soprattutto, tenuto conto che questi anche oggi ha dichiarato di volersi sottoporre a giudizio.
Quanto poi al secondo filone di indagine, sottolinea come le esigenze cautelari siano cessate nel momento stesso in cui il giudice ha disposto la scarcerazione di Marchese e di Barbieri, anche in considerazione del fatto che l'inquinamento probatorio non sarebbe più possibile a seguito delle dimissioni dell'on. Milanese dal suo ruolo di consulente politico del Ministro Tremonti.
Alla luce di tali considerazioni, ritiene necessario procedere con estrema prudenza, anche in ragione del fatto che l'on. Milanese ha sporto denuncia per calunnia nei confronti del Viscione: si tratta di una significativa assunzione di responsabilità che rafforza le tesi difensive. Né, a suo avviso, potrebbe ricavarsi la mala fede dell'on. Milanese dal fatto che non abbia presentato ricorso al tribunale del riesame; il parlamentare beneficia infatti di un filtro ulteriore rispetto al cittadino comune a tutela del diritto di difesa - la cui ragionevolezza potrà eventualmente essere valutata de jure condendo - consistente nella garanzia posta a presidio dell'autonomia del Parlamento dall'articolo 68 della Costituzione; rientra pertanto nelle sue facoltà quella di valutare l'opportunità di beneficiare di tale strumento prima di ricorrere al tribunale del riesame. Non può quindi che confermare la proposta di diniego dell'autorizzazione ad eseguire la misura cautelare in carcere nei confronti dell'on. Milanese.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) nel dichiarare, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta del relatore, sottolinea come nel caso in esame si sia posta l'esigenza di valutare gli atti con estrema attenzione: la complessità del caso conferma la necessità che non si cada nella tentazione di svolgere in sede parlamentare un processo al processo. Il compito della Giunta è infatti quello di verificare le eventuali carenze dell'impianto accusatorio prospettato ovvero la presenza di elementi costitutivi di una condotta illecitamente persecutoria da parte del giudice; ogni altro elemento è invece rimesso al processo. A suo avviso, l'impianto dell'inchiesta è stato adeguatamente vagliato dal GIP di Napoli e si basa su elementi verosimili e consistenti. Risulta infatti sufficientemente credibile il sodalizio tra Milanese e Viscione, così come sembra sufficientemente provato che l'on. Milanese abbia percepito utilità in cambio di informazioni rese al Viscione medesimo. Con riferimento poi al secondo filone di indagine, sembrerebbe adeguatamente provato il quadro corruttivo in relazione alle nomine in consigli di amministrazione di società partecipate dal MEF, in cambio di utilità varie. Quanto infine alla vicenda dell'appartamento in Via di Campo Marzio, appaiono confermati elementi di rilevanza penale: l'on. Milanese disporrebbe infatti di un appartamento del quale non ha mai pagato il canone di locazione in cambio dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione, effettuati però da società individuate per chiamata diretta; peraltro lo stesso avrebbe percepito un canone di 1000 euro a settimana per aver concesso l'appartamento in uso al Ministro dell'economia. A tale ultimo proposito, non può poi sottacere l'anomalia della descritta modalità di pagamento del canone: ribadisce l'inverosimiglianza della circostanza che il Ministro dell'economia lo corrisponda informalmente con cadenza settimanale direttamente a Milanese. Con riferimento poi agli elementi che giustificano la misura cautelare in carcere, pur ritenendo che non si possa far derivare automaticamente il rischio dell'inquinamento delle prove dalla carica ricoperta da Milanese, appare evidente come, dalla sfera di influenza da questi esercitata nonché da condotte, anche recenti, sussistano quelle esigenze. Ferma restando la necessità che si proceda de jure condendo ad una modifica legislativa volta a limitare la durata della custodia cautelare in carcere, ribadisce il voto contrario del suo gruppo alla proposta del relatore.

Silvano MOFFA (PT), in via preliminare, ricorda che la sede nella quale si dovrà procedere all'accertamento dei fatti, della credibilità di Viscione e della veridicità delle affermazioni rese dall'on. Milanese è senz'altro il processo. La sfera di competenza che residua alla Giunta non è quindi quella di formulare un giudizio di merito o di carattere morale - ancorché la vicenda in esame susciti parecchie perplessità - ma solo quella di verificare se vi sia stato o meno un accanimento giudiziario e se ricorrano le condizioni per applicare la misura richiesta dal giudice. Anche in assenza dell'autorizzazione della Camera, il processo può svolgersi regolarmente, non sussistendo alcun rischio di inquinamento delle prove da parte dell'indagato, avendo quest'ultimo cessato di ricoprire il ruolo di consigliere politico del ministro. Diversamente, si determinerebbe il paradosso per cui il ruolo politico finirebbe per incidere sulla libertà delle persone: già in una recente occasione il Parlamento, in una situazione analoga, concedendo l'autorizzazione all'arresto di un parlamentare, ha determinato un vulnus mettendo in discussione il ruolo del Parlamento al di là delle responsabilità accertate in giudizio. Voterà pertanto a favore della proposta del relatore.

Giuseppe CONSOLO (FLpTP) nel riassumere i fatti a fondamento del procedimento in oggetto, che traggono origine da una deposizione di Viscione, amico stretto di Milanese, precisa come il ruolo della Giunta sia quello di verificare, senza in ciò sostituirsi al giudice, se il comportamento dell'on. Milanese possa fondare l'applicazione della custodia cautelare in carcere: non si tratta di essere garantisti o legalitari ma di rifarsi all'idea oggettiva di diritto come nella filosofia di Vittorio Frosini. Dagli atti emerge chiaramente come l'on. Milanese abbia percepito indebiti vantaggi, quali auto di lusso, gioielli, orologi, viaggi in cambio di favori resi ad altri soggetti: dal quadro probatorio allegato dal giudice procedente non sembra potersi desumere la sussistenza di un fumus persecutionis. Dopo aver rilevato, incidentalmente, come agli atti siano documentati una serie di pagamenti in contanti effettuati dal Ministro dell'economia - che della tracciabilità delle transazioni finanziarie ha fatto una bandiera - in favore dell'on. Milanese, conclude esprimendosi a favore della concessione dell'autorizzazione in titolo. A suo avviso, infatti, pur risultando insussistente il pericolo di fuga dell'indagato, nonché quello della reiterazione del reato, appare fondata l'esigenza cautelare con riferimento al pericolo di inquinamento delle prove, come risulta confermato dal fatto che, proprio in coincidenza con la notizia dell'emissione di un provvedimento di arresto nei confronti di Viscione, Milanese abbia tempestivamente svuotato le cassette di sicurezza poi divenute oggetto di una richiesta ad acta da parte della magistratura.

Maurizio TURCO (PD) sottolinea che dall'audizione del collega Milanese altro non è emerso che una serie di critiche di struttura al sistema giudiziario italiano. Oggi non si può imputare alla magistratura, sotto l'etichetta del fumus persecutionis, l'applicazione della legge esistente. Se ci si lagna delle leggi vigenti, per esempio in materia di custodia cautelare in carcere, di segreto istruttorio o di prerogative parlamentari, si possono cambiare le leggi. Quello che non si può fare è accorgersi del loro cattivo funzionamento solo quando questo colpisce il parlamentare. Degli abusi e dei burocratismi sono vittime migliaia di cittadini tutti i giorni, non solo presso l'autorità giudiziaria di Napoli. L'Assemblea è stata scossa per la concessione dell'arresto del deputato Papa, ma Papa si è accorto forse per la prima volta della sofferenza dei detenuti solo quando questa ha colpito lui medesimo. Voterà quindi contro la proposta del relatore, in attesa che i problemi legislativi vengano affrontati in maniera organica.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), in via preliminare, osserva come nel caso in esame non possa tanto ipotizzarsi un fumus persecutionis da parte del magistrato procedente, quanto dell'accusatore dell'on. Milanese, l'avv. Viscione. Tale soggetto, la cui condotta certo non può dirsi specchiata, sembra aver utilizzato la via giudiziaria per eliminare un nemico; a ciò deve tuttavia aggiungersi un'inadeguata verifica circa l'attendibilità del teste da parte del giudice. Da ciò deriva un quadro probatorio, sotto alcuni profili, confuso e non privo di lacune: ad esempio, manca una perizia calligrafica sull'appunto consegnato da Viscione e dallo stesso attribuito a Milanese; né appare chiaro a chi sia intestata la barca, in merito alla quale è sempre Viscione a riferire, così come confusa sembra anche la vicenda dell'acquisto dei gioielli, su cui Viscione, consapevole di essere intercettato, afferma di voler con ciò incastrare Milanese. L'inattendibilità di Viscione appare ancor più evidente con riferimento alla vicenda relativa alle presunte promesse di Milanese di poter interferire su indagini a suo carico, avviate a seguito di ispezioni della Banca d'Italia e dell'ISVAP: appare assai poco plausibile che una persona avveduta come Viscione potesse veramente confidare in un simile potere di intervento di Milanese su tali organi. Ulteriori incongruenze nel quadro probatorio si riscontrano poi con riferimento alla presunta tangente di un milione di euro in favore di Milanese, nonché in merito alla vicenda della casa di Cannes che, ad un'attenta lettura degli atti, non sembrerebbe essere stata acquistata da Marchese e Barbieri, come invece prospettato dall'accusa, bensì da una signora residente in Tokio e con riferimento alla quale Milanese avrebbe sostenuto anche le spese per l'intermediazione.
Alla luce di tali considerazioni, precisato come un eventuale diniego dell'autorizzazione all'arresto certo non potrebbe modificare il corso del processo che auspica possa concludersi celermente e tenuto conto dell'insussistenza del rischio di inquinamento probatorio, dichiara il voto favorevole sulla proposta del relatore, sulla quale comunque l'Assemblea si pronuncerà liberamente.

Donatella FERRANTI (PD) esprime rammarico per la deriva che la Giunta sta ormai seguendo, che ne snatura e svilisce la funzione. Ha oggi ascoltato la celebrazione di un processo sommario al processo, dal quale Milanese esce assolto con la patente di perseguitato. Si assiste infatti a un uso improprio di funzioni di sindacato sugli atti processuali, mediante il quale diversi momenti delle indagini vengono isolati e segmentati per argomentare presunte persecuzioni da parte dell'autorità giudiziaria. Né appare consono rifarsi a giudizi di carattere morale, sui quali certo la Giunta non è competente, ovvero motivare decisioni invocando un garantismo che sembra valere per i soli parlamentari. Ritiene altresì estraneo al campo di indagine della Giunta la valutazione di un eventuale fumus persecutionis da parte di Viscione, dovendo invece la Giunta limitarsi a verificare la sussistenza di un intento persecutorio del giudice procedente che, nel caso all'esame, è palesemente insussistente. In proposito, cita alcuni fatti che, a suo avviso, dimostrano la completezza e l'attendibilità del quadro probatorio prospettato: da esso emerge come l'on. Milanese abbia beneficiato di versamenti in contanti - che, peraltro, non è stato in grado di giustificare nell'odierna audizione - di viaggi e di elargizioni da parte di Viscione (che vanno ben oltre un'eventuale gratitudine per l'interessamento nei confronti della moglie). Né Milanese è stato in grado di chiarire perché il 14 dicembre scorso, proprio in coincidenza con la notizia dell'emissione del provvedimento di arresto nei confronti di Viscione, abbia svuotato le sue cassette di sicurezza, né, da ultimo, appare plausibile che nel rendere le proprie deposizioni ai giudici, Viscione sia stato mosso dall'unico intento di vendicare la mancata candidatura del genero a sindaco di Cervinara. Ribadito che non è compito della Giunta valutare gli elementi a carico e a discarico dell'on. Milanese e sottolineato che la vicenda all'esame, coinvolgendo un parlamentare che ha ricoperto incarichi di grande rilievo, ferisce gravemente le istituzioni e la dignità del Parlamento, ritiene che un eventuale diniego dell'autorizzazione all'arresto rappresenterebbe un salvacondotto del tutto ingiustificato a beneficio dell'on. Milanese e dichiara pertanto il voto favorevole all'autorizzazione all'arresto del medesimo.

Federico PALOMBA (IdV) non comprende la proposta del relatore: vi sono troppe cose che non sono spiegate, a cominciare dalle ragioni per cui egli si sia erto, pur con modi e atteggiamenti garbati, a difensore del deputato Milanese. Il fumus persecutionis che la Giunta dovrebbe cercare è quello dell'autorità che ha emanato il provvedimento, vale a dire il GIP. Che però tale autorità sia mossa da intenti persecutori è escluso sia dal deputato Milanese sia anche dal deputato Paolini. Quest'ultimo in particolare riconosce che la magistratura ha fatto soltanto il suo dovere. Lo stesso on. Milanese non contesta la maggior parte dei fatti ma si limita a darne una diversa interpretazione. Si giunge quindi al paradosso di considerare l'interpretazione dei fatti data dalla magistratura come sintomo di fumus persecutionis, laddove è evidente che Milanese non è un perseguitato politico. I fatti parlano chiaro: Milanese esercitava un enorme potere in qualità di membro del gabinetto del ministro, dando incarichi nelle società partecipate dal MEF, che portavano cospicui compensi, non ultimo quello di 176 mila euro all'anno offerto a Manuela Bravi per una consulenza al Poligrafico dello Stato.
La contraddizione che Milanese vede nel rilievo che gli si muove di aver svuotato le cassette di sicurezza la mattina presto del 14 dicembre 2010, in realtà non c'è. È ben noto che chi ha entrature può non avere il controllo sull'intero sviluppo di determinati procedimenti. È assolutamente plausibile che la persona di suo riferimento abbia saputo dell'arresto di Viscione con un anticipo di poche ore. È inoltre oggettivamente strano che il Milanese non abbia corrisposto alcun pagamento per i lavori di ristrutturazione dell'appartamento di via Campo Marzio e ciò nondimeno abbia scomputato il relativo prezzo dai canoni locatizi dovuti. Per tutti questi motivi, la posizione della maggioranza è aberrante e la respinge con nettezza.

Maurizio BIANCONI (PdL), respinta l'ipotesi del collega Turco che occorra incarcerare l'on. Milanese solo a scopi didascalici, ricorda come nel diritto penale l'interprete prima si convince nel suo foro interno di una certa soluzione e poi la motiva all'esterno, consentendo quindi l'affermazione per cui in questi casi tutto si può spiegare. Nondimeno, crede che l'importanza politica e il rilievo mediatico della vicenda in esame devono indurre la Giunta alla massima prudenza. Non crede che gli argomenti ascoltati depongano contro Milanese ma, anzi, forse a suo favore: per esempio, avendo fatto dichiarazioni spontanee, è ben difficile che possa oggi inquinare le prove. Lo stesso Milanese lamenta legittimamente che taluni riscontri alle dichiarazioni indizianti a suo carico non siano stati cercati. Considera devastante l'argomento per cui il pericolo di inquinamento delle prove possa derivare dalla sola qualità di parlamentare e dalla rete di rapporti che questi intrattiene. Voterà quindi a favore della proposta del relatore.

Francesco Paolo SISTO (PdL) voterà a favore della proposta del relatore in ragione di due elementi essenziali, ai quali deve premettere però una ferma protesta sul 'balletto degli atti'. I membri della Giunta hanno dovuto patire un surrealismo conoscitivo, tale per cui vi erano dei documenti che essi potevano consultare solo presso la Giunta, altri che potevano essere fotocopiati e altri ancora asportati in copia. L'unico dato certo è che gli organi di stampa disponevano invece di tutto.
Si va diffondendo nel Paese un atteggiamento antigarantista, per cui l'unico modo per riscattare i problemi della collettività è quello di crocifiggere i membri del Parlamento. La Giunta deve respingere questa indebita pressione e attenersi agli atti. Gli pare evidente, dal titoletto del paragrafo 7 della misura di custodia cautelare, come il GIP sovrapponga indebitamente i profili della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, così contravvenendo a precisi dettami della Corte di cassazione. L'autorità giudiziaria ha gestito in maniera persecutoria il compendio probatorio, soprattutto perché non chiarisce per quanto tempo dovranno permanere le esigenze cautelari legate al preteso pericolo di inquinamento probatorio. È altresì apodittica l'identificazione tra il pericolo di inquinamento probatorio e quello di reiterazione del reato: al riguardo, il magistrato addirittura confonde il giudizio morale con quello giuridico.

Anna ROSSOMANDO (PD) contesta gli argomenti ascoltati, giacché le chiamate di correo necessitano di attendibilità intrinseca ed estrinseca. Su quella intrinseca nessuno discute mentre su quella estrinseca non è vero che manchino riscontri oggettivi. Rivolta ai colleghi Moffa e Bianconi, deve precisare che il convincimento sulla legittimità dell'uso della Ferrari non è intimo o morale ma giuridico e basato sul fatto che non sono noti i modi con cui quel bene di lusso - come gli altri citati negli atti - è stato acquisito. Inoltre, a giustificare il pericolo di inquinamento probatorio, non vi sono soltanto elementi formali di collocazione istituzionale, bensì anche precisi aspetti concreti, come i contatti telefonici e la mancata giustificazione dei contanti ricevuti. I colleghi del centrodestra evidentemente hanno un'idea sbagliata del garantismo. Le garanzie della Costituzione non si esercitano fuori e contro il processo ma in esso, altrimenti si rischia di comportarsi come i terroristi algerini nel 1960, che rifiutavano il loro giudice, atteggiamento che poi ripresero le Brigate rosse negli anni di piombo. Oggi ascolta argomenti che non sono volti a proteggere la separazione dei poteri ma a difendere e ad affermare il potere della casta politica. Sono questi i momenti in cui il Parlamento si delegittima. Voterà contro la proposta del relatore.

Maurizio PANIZ (PdL) afferma che Marco Milanese non sarebbe stato oggetto della misura cautelare se non fosse stato parlamentare; né sarebbe ancora in piedi nei suoi confronti tale misura, pur a seguito della scarcerazione dei coindagati Barbieri e Marchese, se egli non fosse un esponente politico di spicco. La richiesta di autorizzazione va respinta con fermezza perché chiaramente persecutoria, visto il decorso del tempo e vista la presentazione di una denunzia per calunnia a carico dell'unico accusatore. Viscione è chiaramente mosso da intenti ritorsivi, dato che suo genero non fu candidato a sindaco di Cervinara, e la sua credibilità è evidentemente scarsa. Ribadite le critiche alle esigenze cautelari addotte nel provvedimento giudiziario di cui alla domanda in titolo, preannunzia il voto favorevole del suo gruppo alla proposta del relatore.

Marilena SAMPERI (PD) ha ascoltato una cospicua serie di macroscopiche inesattezze. Osservato che l'inchiesta è solida e documentata, rimarca come Marco Milanese abbia cambiato strategia difensiva nel corso di questi mesi. Risulta agli atti che tutti i membri hanno potuto consultare che, rendendo in data 29 marzo spontanee dichiarazioni, ha ammesso che la moglie aveva avuto in dono da Viscione un paio di orecchini acquistati presso il gioielliere Costanzo di Capri. Oggi egli nega tale circostanza. Il 29 marzo 2011 egli ammette di aver avuto in uso la Ferrari Scaglietti e oggi invece cerca di sminuire l'importanza di tale circostanza, nonostante che essa sia oggetto di riscontri presso la Race cars. Le dichiarazioni di Paolo Viscione sul prelievo degli orologi dal gioielliere romano Laurenti sono totalmente riscontrate sia dal medesimo Laurenti sia dagli assegni a lui pagati e intestati alla signora Nencioni. Milanese oggi sostiene che i rapporti con Viscione avevano degli alti e dei bassi. Può concordare: Viscione si aspettava un aiuto concreto per l'indagine a Benevento e nel 2007 aveva constatato che tale aiuto non era pervenuto. Per questo aveva con lui interrotto i rapporti, salvo riprenderli nel 2009, dopo l'archiviazione del procedimento. La vicenda della candidatura a sindaco di Cervinara è dunque solo una puntata ancora successiva del loro rapporto.
Se, come le pare di capire dall'intervento del collega Paolini, la proposta del collega Gava sarà approvata, si riserva di presentare una relazione di minoranza, nella quale esporrà dettagliatamente tutte le incongruenze della tesi del fumus persecutionis. Sin d'ora, però, contesta che manchino le esigenze cautelari. La tesi, del tutto plausibile, degli inquirenti è che la rete associativa, di cui il Viscione si avvaleva, ricomprendeva non solo Milanese ma anche altri esponenti della Guardia di Finanza che devono essere ancora identificati e rispetto ai quali Viscione aveva elargito tangenti. Che questo fosse il quadro è confermato dall'interrogatorio del generale D'Arrigo e non è dunque una mera congettura. Errata è poi la lettura che il relatore dà della vicenda di Voghera. Barbieri e Marchese non comprano direttamente la casa di Cannes: costituiscono appositamente la società SOGEPA. Stranamente, però, anticipano di tasca loro la caparra per Milanese e nel medesimo periodo vengono nominati nelle cariche sociali. Il collega Paniz si è domandato se Milanese sarebbe stato oggetto del provvedimento custodiale se non fosse stato deputato. La risposta è chiaramente positiva, visto che per i medesimi fatti Barbieri e Marchese sono stati arrestati. Essi peraltro sono stati scarcerati solo a seguito del venir meno del pericolo di inquinamento probatorio da parte loro, ciò che si può desumere dal provvedimento della dott.ssa Primavera, la quale afferma che il quadro indiziario a loro carico è grave e consolidato.

Fabio GAVA (PdL), relatore, invita la collega Samperi a leggere anche il parere del PM sulla scarcerazione dei predetti.

Marilena SAMPERI (PD) osserva che il riferimento del dott. Piscitelli alla sopravvenuta carenza del pericolo di reiterazione del reato, a seguito delle dimissioni di Milanese da consigliere politico del ministro, significa solo che Barbieri e Marchese non potevano e non possono più ricevere nomine. Per il resto, l'ipotesi accusatoria è del tutto integra.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) osserva che le talpe in favore di Viscione potevano anche non essere all'interno della Guardia di Finanza.

Marilena SAMPERI (PD) replica che proprio questo è l'oggetto dell'accertamento penale in corso, che la decisione della Giunta rischia di pregiudicare.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, poiché nessun altro chiede la parola, rinvia il seguito dell'esame a domani mattina, alle ore 9,15, allorquando - come convenuto - si passerà al voto.

La seduta termina alle 19,45.

Mercoledì 14 settembre 2011.

La seduta comincia alle 9,20.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, rammentato che, nella seduta di ieri, si è svolta l'audizione del collega Milanese, che il relatore ha proposto il diniego dell'autorizzazione e che si è svolta la discussione con le dichiarazioni di voto, avverte che - come concordato - sulla proposta del collega Gava indirà ora direttamente la votazione.

La Giunta, per 11 voti a 10, approva la proposta del relatore, cui conferisce mandato di predisporre il documento per l'Assemblea nel senso del diniego dell'autorizzazione.

Marilena SAMPERI (PD) e Federico PALOMBA (IdV) preannunziano la presentazione di relazioni di minoranza.

La seduta termina alle 9,30.


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