Doc. IV, n. 19-A





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una domanda di autorizzazione a utilizzare intercettazioni di conversazioni del deputato Denis Verdini, in carica al momento delle intercettazioni e al momento della domanda.
La domanda proviene dall'autorità giudiziaria dell'Aquila, in relazione al procedimento penale n. 1113/10 RGNR - n. 370/2011 RG GIP.
La Giunta ha esaminato l'incartamento nelle sedute del 27 e 28 luglio 2011. Per completezza, se ne riportano i resoconti in allegato alla presente relazione.
Il deputato Verdini ha inviato una lettera alla Giunta, che è stata letta dal Presidente Castagnetti nella seduta del 20 luglio 2011, nella quale ha chiesto che l'autorizzazione fosse concessa. Egli ha ribadito questa sua posizione nell'audizione svoltasi il 27 luglio.
Ciò nonostante, trattandosi di prerogative non disponibili al singolo parlamentare, la Giunta è pervenuta alla conclusione di proporre il diniego dell'autorizzazione a utilizzare le intercettazioni.
Si consideri anzitutto che l'imputazione elevata contro il deputato Verdini è di tentato abuso d'ufficio per avere egli asseritamente cercato di intercedere presso varie autorità in favore di una società di lavori edilizi in merito a opere nell'ambito della ricostruzione della città dell'Aquila.
La richiesta inerisce a tre conversazioni telefoniche del periodo maggio-giugno 2009. Una di queste conversazioni del deputato Verdini è peraltro interrotta, giacché lo stesso Verdini passa l'apparecchio a Gianni Chiodi (si tratta in particolare dell'intercettazione n. 33494 del 17 giugno 2009 alle ore 10,41). Per questa parte, dunque, non v'è competenza della Giunta e della Camera a deliberare.
Quanto invece alla restante parte della medesima intercettazione, all'intercettazione n. 33493 della stessa data e a quella precedente del 26 maggio 2009, a parere della maggioranza della Giunta, occorre prendere le mosse dalla disciplina delle intercettazioni, per le quali l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, richiede la previa autorizzazione se svolte a carico di un parlamentare.
Secondo le sentenze della Corte costituzionale n. 390 del 2007 e n. 113 del 2010, l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione (e l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 che vi ha dato attuazione in parte qua) si applicano a prescindere dall'utenza su cui avviene l'intercettazione e hanno riguardo solo al destinatario individuato in anticipo dalle operazioni di captazione.
Secondo il giudice richiedente le intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo sarebbero occasionali e non mirate perché l'on. Verdini non sarebbe stato il bersaglio individuato in anticipo delle captazioni. Esse infatti risalirebbero al maggio e al giugno 2009 mentre l'iscrizione al registro degli indagati del collega Verdini sarebbe di vari mesi successiva.
Su questo punto, però, secondo la maggioranza della Giunta, nel contestare il tentativo di abuso di ufficio, l'imputazione fa riferimento alla violazione di legge asseritamente consistita nell'aver contravvenuto al decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto «codice dei contratti pubblici»). In pratica, il deputato Verdini avrebbe violato le norme sulla trasparenza dell'affidamento dei lavori versando in un conflitto d'interessi giacché il Credito Cooperativo Fiorentino di cui era amministratore vantava un credito nei confronti di Riccardo Fusi di più di 26 milioni di euro. Inoltre, lo stesso Verdini avrebbe interessenze in due società a responsabilità limitata con lo stesso Fusi.
Queste circostanze quindi rivelano la perfetta prevedibilità delle conversazioni tra l'intercettato in via diretta (Fusi) e quello in via indiretta (Verdini). È per questo che il ragionamento del giudice dell'Aquila non è condivisibile.
Peraltro, a diverso proposito, si deve osservare che le intercettazioni si sono svolte nell'ambito di un diverso procedimento penale e sono state autorizzate per il reato di associazione per delinquere; se ne richiede - oggi - l'acquisizione al procedimento qui in oggetto (il n. 1113/10 RGNR), nel quale l'onorevole Verdini è imputato per tentato abuso d'ufficio. Va osservato però che l'articolo 270 c.p.p. consente la «trasmigrazione» delle intercettazioni solo nei casi in cui esse portino a provare la perpetrazione di reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, laddove invece tale misura cautelare non è prevista per il tentativo di delitto d'abuso d'ufficio, reato per il quale - ab origine - non sarebbero consentite le intercettazioni.
Per tutti questi motivi, a maggioranza e in conformità a precedenti che riguardano deputati dell'uno e dell'altro schieramento (per esempio, gli onorevoli Pecoraro Scanio e Landolfi), la Giunta propone all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione.

On. Enrico COSTA,
relatore per la maggioranza


ALLEGATO

Estratto dai resoconti della Giunta per le autorizzazioni del 20, 27 e 28 luglio 2011.

Mercoledì 20 luglio 2011

Comunicazioni del Presidente.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, fa presente che l'ordine del giorno reca anzitutto le richieste di autorizzazione ad acta nei confronti dei deputati Milanese e Verdini. Più in particolare, nei confronti del collega Milanese vengono richieste le autorizzazioni all'arresto, alla perquisizione delle cassette di sicurezza e all'acquisizione dei tabulati; per il collega Verdini si chiede l'utilizzo di intercettazioni casuali, disposte sul telefono del sig. Riccardo Fusi. Al riguardo, fa presente che il deputato Verdini gli ha inviato il 15 luglio la seguente lettera: «Gentile Presidente, in previsione della discussione sulla richiesta di utilizzo delle intercettazioni telefoniche a me riferite nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura di L'Aquila, Le chiedo di dare l'autorizzazione, in quanto ritengo esse non solo ininfluenti a sostenere le ipotesi d'accusa ma addirittura sono convinto che, se pubblicate tutte e integralmente, saranno in grado di dimostrare la mia totale estraneità ai fatti. Cordiali saluti, Denis Verdini».
(Esame e rinvio).
[...]
Gli inviti contenuti nelle lettere costituiscono - come è noto - elemento istruttorio ma non un'indicazione vincolante per la Giunta, data la non rinunciabilità delle prerogative parlamentari.

Mercoledì 27 luglio 2011

(Seguito dell'esame e rinvio).

Enrico COSTA (PdL), relatore, riferendo introduttivamente sulla richiesta in titolo, fa presente che essa viene avanzata dal GIP presso il tribunale dell'Aquila, nell'ambito del procedimento penale n. 1113/10 RGNR. Si contesta al collega Verdini il tentativo in abuso di ufficio per aver cercato di intercedere presso varie autorità in favore del titolare di una società di lavori edilizi. La richiesta inerisce a tre conversazioni telefoniche del periodo maggio-giugno 2009. Una di queste conversazioni del deputato Verdini è peraltro interrotta giacché lo stesso Verdini passa l'apparecchio a Gianni Chiodi. Per questa parte, dunque, non v'è competenza della Giunta e della Camera a deliberare. Come il Presidente Castagnetti ha ricordato nella seduta del 20 luglio scorso, il deputato Verdini ha chiesto che l'autorizzazione domandata sia concessa. Siccome gli risulta che il collega Verdini è presente, si riserva di ascoltarlo e di avanzare successivamente una proposta.
Soltanto in via generale, osserva tuttavia, a proposito della disciplina delle intercettazioni, che l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione richiede la previa autorizzazione per la sottoposizione del parlamentare a intercettazioni. Secondo le sentenze della Corte costituzionale n. 390 del 2007 e n. 113 del 2010 l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 che vi ha dato attuazione in parte qua si applicano a prescindere dall'utenza su cui avviene l'intercettazione e hanno riguardo solo al destinatario individuato in anticipo dalle operazioni di captazione.
Secondo il giudice richiedente le intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo sarebbero occasionali e non mirate perché l'onorevole Verdini non sarebbe stato il bersaglio delle captazioni, giacché le intercettazioni risalirebbero al maggio e al giugno 2009 mentre l'iscrizione al registro degli indagati del collega Verdini sarebbe di vari mesi successiva. Tuttavia, nel contestare il tentativo di abuso di ufficio, l'imputazione fa riferimento alla violazione di legge asseritamente consistita nell'aver contravvenuto al decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto «codice dei contratti pubblici»). In pratica, il deputato Verdini avrebbe violato le norme sulla trasparenza dell'affidamento dei lavori versando in un conflitto d'interessi giacché egli vantava un credito nei confronti di Riccardo Fusi ed avrebbe interessenze in due società a responsabilità limitata con lo stesso imprenditore. Queste circostanze potrebbero rivelare la perfetta prevedibilità delle conversazioni tra l'intercettato in via diretta e quello in via indiretta. Osserva, inoltre, che il decreto di autorizzazione alle intercettazioni fa riferimento al reato di associazione per delinquere mentre invece la contestazione successiva è di tentato abuso d'ufficio, fattispecie per le quali le intercettazioni non sarebbero ammissibili.

(Viene introdotto il deputato Verdini).

Denis VERDINI (PdL) chiede che l'autorizzazione richiesta sia concessa giacché essa fa parte di un compendio documentale di 26 mila pagine che purtroppo egli conosce a memoria. Egli ha parlato più volte con le persone captate e le relative intercettazioni sono state già utilizzate nei modi più vari. Esse sono del tutto inconsistenti dal punto di vista penale perché trasformano fatti di vita in fatti criminosi. Egli è stato totalmente screditato e quindi vorrebbe che la completezza documentale gli servisse per difendersi in giudizio da un'accusa che giudica fantasiosa.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, poiché nessuno intende porre domande, congeda l'onorevole Verdini.

(Il deputato Verdini si allontana dall'aula).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, concordando la Giunta, sospende la trattazione della domanda in titolo e ne rinvia il seguito alla seduta di domani.

Giovedì 28 luglio 2011

(Seguito dell'esame e conclusione).

Francesco Paolo SISTO (PdL), pur preso atto della richiesta del deputato Verdini che l'autorizzazione in titolo sia concessa, trova censurabile la richiesta medesima sotto tre profili. Innanzitutto, il fatto contestato non sembra possa ricondursi allo schema del tentativo di abuso di ufficio. Nel capo di imputazione si fa riferimento soltanto a un possibile vantaggio che il Verdini avrebbe voluto trarre dall'aiuto dato al Fusi. Gli sembra davvero troppo poco per configurare una fattispecie penalmente rilevante.
In secondo luogo, il Verdini non è un pubblico ufficiale, qualifica necessaria per commettere l'abuso d'ufficio; in terzo luogo, non v'è alcuna prova del dolo intenzionale, anch'esso necessario per configurare il tentativo di delitto di cui si tratta. Per quanto poi concerne la natura delle intercettazioni, crede che esse siano tutt'altro che occasionali, dati i rapporti tra gli interlocutori.

Enrico COSTA (PdL), relatore, sciogliendo la riserva formulata ieri, propone che la Giunta neghi l'autorizzazione richiesta, sia in ragione della chiara prevedibilità della partecipazione di un parlamentare alle conversazioni intercettate, sia in virtù del fatto che l'articolo 270 del codice di procedura penale consente l'acquisizione delle intercettazioni in un procedimento diverso da quello in cui sono state disposte soltanto se nel nuovo procedimento si procede per reati per cui è previsto l'arresto in flagranza. L'abuso d'ufficio, di tutta evidenza, non ricade tra questi reati, sicché le intercettazioni non sarebbero comunque utilizzabili contro il collega Verdini.

Donatella FERRANTI (PD) contesta i ragionamenti che ha ascoltato: la Giunta non deve entrare nel merito penalistico dell'inchiesta. Quanto all'applicazione dell'articolo 270 del codice di procedura penale, trova il ragionamento del GIP dell'Aquila corretto e convincente. Quanto poi al discorso sull'occasionalità delle intercettazioni, non condivide i rilievi del relatore. Voterà per la concessione.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) teme che stia venendo in scena la seconda parte di una ridicola commedia. Ieri il collega Verdini è venuto a chiedere che l'autorizzazione fosse concessa mentre oggi i suoi colleghi di gruppo si orientano per il diniego. Trova tale strategia suicida, similmente a quanto è avvenuto con il collega Papa, e crede che la maggioranza stia danneggiando la linea difensiva di Verdini. Non intende comunque entrare nei meandri giuridici dell'inchiesta in corso e voterà per la concessione.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) preannuncia anch'egli, a nome del suo gruppo, il voto contrario alla proposta del relatore, pur se condivide i suoi dubbi circa la configurabilità del tentativo di abuso d'ufficio. Tale ultimo profilo, tuttavia, è di stretta pertinenza processuale.

Maurizio TURCO (PD) si dichiara invece favorevole alla proposta del relatore, anche alla luce del precedente dell'ex deputato Pecoraro Scanio.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), ricordato che si sta discutendo di una prerogativa parlamentare cui il singolo membro della Camera non può rinunciare unilateralmente, crede che l'accusa consista davvero in un processo alla cogitatio. Voterà a favore della proposta del relatore.

Maurizio PANIZ (PdL), a nome del gruppo PdL, preannunzia il voto favorevole sulla proposta del relatore, anche perché l'accusa formulata farebbe sorridere persino gli studenti di università.

Federico PALOMBA (IdV) si dichiara contrario alla proposta del relatore.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta del relatore, cui conferisce mandato di predisporre il documento per l'Assemblea nel senso del diniego dell'autorizzazione.


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