Onorevoli Colleghi! - A nome dei deputati risultati in minoranza nella seduta del 28 luglio 2011, riferisco su una domanda di autorizzazione a utilizzare intercettazioni di conversazioni del deputato Denis Verdini, in carica al momento delle intercettazioni e al momento della domanda.
La domanda proviene dall'autorità giudiziaria dell'Aquila, in relazione al procedimento penale n. 1113/10 RGNR - n. 370/2011 RG GIP.
La Giunta ha esaminato l'incartamento dapprima nella seduta del 20 luglio 2011, udendo comunicazioni del Presidente, e poi nel merito nelle sedute del 27 e 28 luglio 2011.
Il deputato Verdini ha inviato una lettera alla Giunta, che è stata letta dal Presidente Castagnetti nella seduta del 20 luglio 2011, nella quale ha chiesto che l'autorizzazione fosse concessa. Egli ha ribadito questa sua posizione nell'audizione svoltasi il 27 luglio.
Ciò nonostante, inopinatamente, la maggioranza - compiendo l'ennesima forzatura nell'amministrazione delle prerogative parlamentari e mostrandosi insensibile al bisogno di trasparenza e legalità largamente diffuso nel Paese - ha deliberato per la reiezione dell'istanza della magistratura.
Gli argomenti usati sono essenzialmente tre e tutti speciosi e inconferenti.
Il primo si riferisce alla pretesa inammissibilità di svolgere le intercettazioni telefoniche per il reato contestato al Verdini, vale a dire il tentativo di abuso d'ufficio.
Il secondo si rifà alla disciplina dell'articolo 270 del codice di procedura penale, che impedisce l'acquisizione di intercettazioni telefoniche svolte in un diverso procedimento, a meno che non si tratti di provare reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Il terzo argomento sarebbe la violazione dell'articolo 68 della Costituzione, che al comma 3 richiede la previa autorizzazione della Camera per sottoporre un parlamentare a intercettazione. Leggendo in modo forzato due sentenze della Corte costituzionale (la n. 390 del 2007 e la 113 del 2010), la maggioranza ha sostanzialmente ritenuto che si ha \`sottoposizione' del parlamentare all'intercettazione anche quando, intercettandosi una terza persona, sia ragionevolmente prevedibile che si coglierà la conversazione di un membro del Parlamento.
Sui primi due argomenti, non merita neanche di soffermarsi, dato che sono del tutto pretestuosi e comunque pertinenti al merito processuale (*), sul quale lo stesso deputato Verdini ha chiesto di potersi confrontare nella sede propria del giudizio. La maggioranza invece gli offre d'ufficio lo scudo immunitario, in uno squallido gioco delle parti.
(*) Per mero scrupolo, circa la pretesa violazione dell'articolo 270 c.p.p., sono in realtà del tutto esaustive e convincenti le considerazioni svolte dal GUP dell'Aquila nella sua richiesta. Le intercettazioni sono state infatti disposte nel procedimento capostipite pendente a Firenze e ora s'intende usarle come prova nel procedimento derivato dallo stralcio aquilano. Quest'ultimo, ai sensi della consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, non può ritenersi «diverso» per gli effetti dell'articolo 270 c.p.p. Per gli stessi motivi è da respingere anche il rilievo per cui le intercettazioni telefoniche non potrebbero essere ordinate in relazione alla fattispecie contestata, giacché risulta evidente che esse furono ordinate nel primo procedimento in modo del tutto conforme alle regole processuali.
Quanto invece al terzo argomento, occorre dedicarvi alcuni chiarimenti, altrimenti la Camera dei deputati rischia di avallare un'interpretazione del tutto aberrante e pericolosa della Costituzione.
La sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007, seguita in termini dall'ordinanza n. 317 del 2008 e, su questo, non contraddetta dalle sentenze nn. 113 e 114 del 2010, ha chiaramente stabilito che l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione non offre in maniera alcuna una tutela rafforzata della privacy del parlamentare né può essere interpretato come uno strumento processuale che giovi a terzi.
Tutte le interpretazioni che portino al risultato pratico dell'inutilizzabilità in radice di atti istruttori nei confronti di terzi per il solo fatto che questi siano interlocutori, anche abituali, di membri del Parlamento non solo offrirebbero al parlamentare un privilegio inammissibile ma addirittura darebbero alla cerchia dei suoi amici e conoscenti un usbergo pericolosissimo per la prevenzione e la repressione degli illeciti penali.
È pertanto perfettamente inutile che i diversi esponenti politici della maggioranza si proclamino fautori di un efficace contrasto della criminalità se poi prescelgono interpretazioni e applicazioni del diritto costituzionale che offrono comodi salvacondotti per chi non è protetto da prerogative parlamentari e potrebbe appartenere alla categoria dei mafiosi, camorristi, delinquenti comuni e affaristi di ogni sorta.
L'articolo 68 della Costituzione deve essere pertanto interpretato nel senso che esso tutela l'Assemblea parlamentare attraverso l'attribuzione di specifiche e limitate prerogative ai suoi membri, le quali non possono essere estensivamente applicate (in tal senso v. anche la sentenza n. 235 del 2007). Da questo punto di vista, è certamente vero che la sistematica intercettazione di soggetti notoriamente vicini a un parlamentare si può rivelare come un mezzo fraudolento per aggirare la garanzia dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione; ma è chiaro che tale intento fraudolento da parte dell'autorità inquirente dev'essere provato da chi intende escludere la prova dal novero di quelle utilizzabili. Non può invece essere posto a carico degli inquirenti l'onere di provare l'imprevedibilità del colloquio della persona intercettata con il parlamentare, requisito peraltro del tutto avulso dal dettato costituzionale.
Questa impostazione di cautela e di responsabilità, del resto, è stata già fatta propria all'unanimità dalla Giunta nelle sedute del 29 novembre 2006, 16 gennaio 2008 e da ultimo del 23 febbraio 2011 (caso dell'on. Rotondi). La migliore dottrina (Grevi (1), Giostra e Gialuz) ha peraltro messo in guardia la comunità giuridica da letture assurde e paradossali dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.
(1) Il compianto prof. Vittorio Grevi, sulla Giurisprudenza costituzionale, n. 6 del 2007, pag. 4395, scrisse testualmente: «[se il criterio distintivo tra intercettazioni casuali e intercettazioni mirate fosse la prevedibilità, ne] deriverebbe tra l'altro la conseguenza secondo cui qualunque intercettazione da eseguirsi su utenze di familiari, di amici o comunque di persone contigue ad un membro del Parlamento, dovrebbe venire autorizzata dalla rispettiva Camera di appartenenza, non potendosi ritenere del tutto imprevisto (anzi, in certi casi, potrebbe essere perfino facilmente prevedibile) che alle conversazioni intercettate con riguardo a quelle utenze possa prendere parte anche il suddetto parlamentare. Ma questa sarebbe una conclusione palesemente assurda, che estenderebbe in maniera abnorme la sfera del necessario ricorso allo strumento dell'autorizzazione preventiva previsto dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, tra l'altro facendo sorgere delicati problemi sul terreno dell'utilizzabilità, in ipotesi del genere, dei risultati delle intercettazioni così eseguite (senza una tale previa autorizzazione) anche a carico dei terzi titolari delle medesime utenze». Condivisibili considerazioni, al proposito, sono contenute anche nel commento di M. Centini, in Diritto penale e processo, n. 12 del 2008, pag. 1548 e ss., nelle cui note sono riportati ampi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali, anche ai professori Glauco Giostra e Mitia Gialuz.
Calando queste considerazioni nel caso concreto, appare evidente che la tesi della maggioranza porta alla conclusione che l'imprenditore Fusi, per il solo fatto di essere un socio in affari e un frequentatore abituale del deputato Verdini, si gioverebbe di un'immunità parlamentare \`da contagio' e che quindi tutte le intercettazioni a suo carico, per la sola circostanza che sarebbe ragionevolmente prevedibile che egli parli con il deputato, dovrebbero essere interrotte sul nascere e comunque non utilizzate. Si tratta con tutta ovvietà di una conclusione che non solo cozza col diritto ma si scontra con la ragionevolezza e il buonsenso. Tanto più che l'inchiesta di cui si discute attiene ai gravissimi ritardi e abusi che si sono consumati sulla pelle dei cittadini dell'Aquila, i quali attendono ancor oggi un serio e completo intervento di ricostruzione post-terremoto.
Per tutti questi motivi, invito la Camera a respingere la proposta della Giunta e auspico in caso contrario che il magistrato richiedente elevi conflitto d'attribuzione in maniera tale che la Corte costituzionale dirima una volta e per tutte la questione.
On. Marilena SAMPERI,
relatore di minoranza
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