Doc. IV, n. 18-A





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una domanda di autorizzazione a eseguire nei confronti del deputato Alfonso PAPA la misura cautelare della custodia in carcere, avanzata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, e 4 e 5 della legge n. 140 del 2003, nell'ambito del procedimento penale n. 39306/07 RGNR.
La Giunta ha esaminato la richiesta nelle sedute del 22 e 29 giugno, del 6, 13, 14 e 15 luglio 2011 (i cui resoconti per completezza è opportuno allegare alla presente relazione).
Ravvisata l'assenza di qualsiasi indizio di fumus persecutionis e la completezza delle indagini svolte, nonché il ricorrere dei presupposti richiesti dagli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale ai fini dell'applicazione della misura cautelare in oggetto, la Giunta a maggioranza propone all'Assemblea di concedere l'autorizzazione richiesta.

Federico PALOMBA, relatore


ALLEGATO

Estratto dei resoconti della Giunta per le autorizzazioni delle sedute del 22 e 29 giugno e del 6, 13, 14 e 15 luglio 2011.


22 giugno 2011

La seduta comincia alle 9.20.

(Esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, precisando che l'interessato è stato ritualmente invitato a intervenire o altresì a inviare memorie, dà la parola al relatore, il vicepresidente Sisto.

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, premette che un esame completo da parte della Giunta della domanda in titolo dovrebbe poter contare su un compendio documentale più ampio e certo. I mezzi di comunicazione ogni giorno danno ampiamente e, forse, anche indebitamente conto della circostanza che esistono diverse fonti documentali ulteriori rispetto al testo della domanda pervenuta. Ciò rischia di rendere - allo stato - il lavoro della Giunta non esaustivo. Sotto questo profilo, avverte la necessità logica di avere a disposizione non solo l'ordinanza del GIP con cui è disposta la custodia cautelare ma anche l'atto del pubblico ministero che quella custodia ha domandato. In sostanza, se il provvedimento del GIP si atteggia a risposta, è necessario che la Giunta conosca anche la domanda che l'ha determinata. Non si può infatti valutare compiutamente una risposta se non si conosce il contenuto della domanda. Tanto più che il GIP non ha accolto in toto le richieste della pubblica accusa ma vi si è confrontato in modo critico e dinamico, aderendo ad alcune di esse, riducendo l'ambito di altre e respingendone altre ancora. È per questo che, anche come impulso di coscienza, avverte la necessità che la Giunta acquisisca tale atto del pubblico ministero in modo da poter giovarsi della sinergia tra domanda accusatoria e risposta del giudice. Tutto ciò consentirebbe non già di esaminare i gravi indizi di colpevolezza, estranei all'oggetto dell'esame della Giunta, bensì i profili delle esigenze cautelari e la sussistenza del cosiddetto fumus persecutionis.

Federico PALOMBA (IdV) si dichiara contrario a quella che definisce una richiesta preliminare del relatore, la quale peraltro appare in netto contrasto con il consueto approccio della maggioranza, assai critico verso la produzione investigativa e probatoria degli uffici della pubblica accusa. Gli pare che dalla richiesta a disposizione della Giunta sia perfettamente desumibile il contenuto della domanda cautelare del pubblico ministero, di cui l'organo giudicante ha effettuato un rigoroso vaglio. Quanto alla diffusione sulla stampa dei contenuti dell'inchiesta relativa alla domanda in titolo, osserva che la stampa fa bene il suo mestiere e garantisce l'effettività del diritto dei cittadini a essere informati. Ribadisce la sua contrarietà all'intento dilatorio che oggi appare emergere nello schieramento di maggioranza e crede che non si possa in nessun caso dare al collega Papa la medaglia di perseguitato politico. In questa legislatura la Giunta ha concesso a tutti un salvacondotto, eccezione fatta per taluni avversari politici della maggioranza: auspica che non voglia farsi 'lavanderia' anche in questo caso e che viceversa sia data prontamente una risposta all'opinione pubblica.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) si sarebbe aspettato di ascoltare una relazione e non un'avvocatesca eccezione preliminare. I parametri del rito parlamentare sono ben disciplinati e non offrono spazi ad attività più proprie di un collegio difensivo: l'acquisizione di ulteriori documenti non fornirebbe infatti significativi elementi aggiuntivi utili per la Giunta ma forse solo per il collegio difensivo dell'on. Papa, il quale peraltro, eventualmente, potrebbe farsi parte diligente in tal senso. Crede che neanche gli esponenti della Lega nord vorranno prestarsi a una simile operazione.

Donatella FERRANTI (PD) si aspettava anch'ella di ascoltare una relazione e non già un'eccezione pregiudiziale, come da un avvocato difensore. Tale eccezione è solo volta a perdere tempo e comunque ha l'intento di sottoporre ad un vaglio penetrante - che non spetta alla Giunta - gli atti di indagine della procura della Repubblica. L'acquisizione documentale richiesta potrebbe eventualmente essere giustificata all'esito di una discussione di merito, ma non in chiave preliminare. Tanto più che il pubblico ministero è una parte del processo e l'esame della Giunta deve incentrarsi sul provvedimento restrittivo che promana dal GIP, come attestato dai precedenti. Il giudice per le indagini preliminari, peraltro, in questo caso ha emanato una misura completa e selettiva dei vari aspetti proposti nell'inchiesta. L'ordinanza è improntata al maggior garantismo possibile e soltanto in essa la Giunta dovrebbe, se vi riesce, cercare gli indici di un eventuale fumus persecutionis, il quale dovrebbe sostanziarsi in un intento di perseguire il deputato in ragione della sua attività politico-parlamentare. La richiesta del collega Sisto è dunque intempestiva e priva di supporto motivazionale.

Maurizio PANIZ (PdL) non ha bisogno di difendere il relatore Sisto, il quale regge benissimo la dialettica parlamentare, ma rimarca che la Giunta, da Regolamento, dispone di 30 giorni di tempo per riferire all'Assemblea. Non vede motivi per affrettarsi e rinunciare all'acquisizione di elementi utili alla decisione. Personalmente, non ha comunque difficoltà ad affermare che gli atti sinora pervenuti dimostrino l'evidente fumus persecutionis nei confronti del collega Papa, stante in particolare la vaga accusa di associazione per delinquere. Replicando al collega Palomba, sottolinea che il gruppo cui appartiene ha sempre votato contro le richieste di arresto, a prescindere dall'appartenenza politica dell'interessato alla deliberazione. Ricorda al riguardo il caso del collega Margiotta, il quale fu poi pienamente prosciolto dall'autorità giudiziaria.

Anna ROSSOMANDO (PD) stenta a comprendere il senso della richiesta preliminare del relatore e si domanda se, paradossalmente, essa non sia volta, in qualche modo, a interloquire direttamente con il pubblico ministero. In realtà, la relazione si dovrebbe centrare sul provvedimento del GIP e non sulle paventate contraddizioni tra questo e la domanda della pubblica accusa che lo ha suscitato. Tanto più che l'ordinanza del GIP si palesa selettiva delle richieste del pubblico ministero. La Giunta inoltre non può ignorare che si tratta di reati gravi, tra cui spicca la concussione, reato che appare, nel caso di specie, di portata ben più rilevante rispetto all'associazione per delinquere.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) constata che il collega Paniz ha sconfessato la fondatezza della richiesta del relatore. L'on. Paniz già prefigura la sussistenza del fumus persecutionis ed è dunque entrato nel merito. Invita i colleghi a proseguire in questo solco, dovendosi, a suo avviso, ritenere superata la richiesta istruttoria di acquisire ulteriori atti.

Marilena SAMPERI (PD) si dichiara anch'ella contraria alla richiesta del relatore sia perché il suo accoglimento attenterebbe al segreto istruttorio, non essendo ancora arrivato il tempo della discovery, sia perché l'ordinanza pervenuta già reca circostanziato materiale documentale e testimoniale. Osservato che gli altri coimputati sono già in custodia cautelare, vuoi in carcere vuoi a domicilio, invita i colleghi a proseguire l'esame nel merito.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), osservato che dalla documentazione pervenuta non emerge uno scenario edificante, nondimeno accoglierebbe la richiesta del relatore, stante il carattere fumoso di alcuni capi di imputazione.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, deve constatare che la richiesta del relatore non è rituale. Una richiesta di rinvio per approfondimenti è generalmente accolta nella prassi degli organi referenti, tanto più che in questo caso non c'è l'esigenza regolamentare di pervenire alla conclusione dell'esame nella seduta odierna; viceversa, l'istanza di acquisizione documentale dovrebbe scaturire da una necessità maturata a seguito dell'esame di merito. Il clima che si respira nel Paese consiglia, a suo avviso, di accelerare i tempi di esame della domanda, anche nell'interesse dei soggetti coinvolti: invita pertanto l'on. Sisto a svolgere la relazione.

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, insiste nella sua richiesta sia a motivo del termine regolamentare dei 30 giorni, sia per la sua esigenza di svolgere un approfondimento. Del resto, il fumus persecutionis non si manifesta in sedi o momenti tipizzati bensì può emergere in qualsiasi fase del procedimento. Di qui l'esigenza di avere una completa cognizione dell'indagine.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) rammenta che l'articolo 4, comma 2, della legge n. 140 del 2003 prevede che l'interlocutore del Parlamento nelle questioni di immunità è il giudice che ha emanato il provvedimento la cui esecuzione si chiede di autorizzare. In questo caso, dunque, sarebbe inequivocabilmente il GIP. Richiama altresì l'articolo 5 della medesima legge, che prescrive che sia il provvedimento dell'autorità competente ad enunciare «il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate» e a fornire «alla Camera gli elementi su cui [si] fonda il provvedimento».

Dopo che Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, interrompendo, ha ricordato che nel caso del deputato Cosentino la documentazione trasmessa era assai copiosa e ricomprendeva gli atti investigativi, Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ribadisce la sua contrarietà alla richiesta istruttoria del relatore, la quale fornirebbe anche per il futuro il pretesto per fare un'indagine sull'indagine. D'altronde, se il provvedimento fosse non sufficientemente motivato, secondo il principio imputet sibi, sarebbe l'autorità giudiziaria a sopportarne le conseguenze.

Federico PALOMBA (IdV), replicando al collega Paniz, rammenta il caso del deputato Zazzera, per il quale la maggioranza votò per non applicare la prerogativa parlamentare. Insiste comunque nella sua contrarietà alla richiesta istruttoria.

Maurizio PANIZ (PdL) ribadisce che l'esigenza manifestata dal relatore non è mossa da intenti dilatori. Crede che, sebbene non opportuno nell'ordinario svolgimento dei lavori della Giunta, se necessario si dovrà arrivare a un voto sulla proposta dell'on. Sisto.

Donatella FERRANTI (PD) fa presente che la relazione del collega Sisto sarebbe stata a suo avviso necessaria anche per capire quali carenze conoscitive egli avverta, per colmare le quali ha avanzato la sua richiesta istruttoria. È evidente che, formulata in maniera generica, la richiesta di acquisizione documentale avrebbe una latitudine incontrollabile.

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, assicura che la sua richiesta istruttoria è mossa esclusivamente dall'esigenza culturale di approfondire e di poter disporre di un quadro cognitivo adeguato. Crede che una simile richiesta non sia peregrina e che, ove avanzata da un relatore, non sia stata mai respinta.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene necessario dissipare un equivoco. Altro è l'anelito dell'Ulisse di Dante, per cui occorre conoscere il massimo possibile, altro invece è esorbitare dal percorso procedurale degli ambiti istituzionali propri, individuati dalla richiesta del GIP di Napoli. Se il relatore cerca materiale per svolgere il processo al processo, forse dovrebbe addirittura riconsiderare l'opportunità di mantenere il suo incarico. Se proprio ritiene la documentazione indispensabile, il relatore potrebbe sollecitare l'on. Papa in tal senso.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) crede opportuno evitare una conta dei voti sulla questione discussa e investirne, piuttosto, il Presidente della Camera.

Federico PALOMBA (IdV) si associa alla richiesta di investire il Presidente della questione.

Marilena SAMPERI (PD) ribadisce la sua contrarietà a ogni acquisizione documentale, stante la totale irrilevanza del riscontro che se ne otterrebbe, che anzi costituirebbe un'indebita interferenza nell'attività giudiziaria.

Armando DIONISI (UdCpTP) invita anch'egli a evitare il voto sulla questione.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, fa presente che la Giunta deve concludere l'esame della domanda entro il 15 luglio 2011. Personalmente, è contrario alla richiesta del relatore giacché la pronunzia della Giunta deve far riferimento al provvedimento per il quale si chiede l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione. Constatato però che sulla questione si è evidenziata una spaccatura tra i componenti della Giunta, si dovrà necessariamente procedere a un voto. Pone pertanto in votazione la proposta del relatore di domandare al giudice per le indagini preliminari di Napoli di trasmettere copia della richiesta a lui avanzata dall'ufficio del pubblico ministero, senza allegati e senza eventuali ulteriori documenti la cui esistenza non è nota alla Giunta. Resta inteso che se la Giunta approverà la proposta del relatore, la relativa istanza istruttoria verrà inviata immediatamente al giudice di Napoli e che la Giunta - a prescindere dall'effettiva ricezione della documentazione - riprenderà comunque l'esame della domanda nel merito nella seduta del 29 giugno 2011.

La Giunta approva a maggioranza.

La seduta termina alle 10.55.

29 giugno 2011

La seduta comincia alle 9.20.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, ricorda che, nella scorsa seduta, la Giunta deliberò a maggioranza di richiedere all'Autorità giudiziaria di Napoli di trasmettere la richiesta, avanzata dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari, di applicare la predetta misura. A seguito della deliberazione della Giunta, ha immediatamente inoltrato la domanda al predetto giudice e questi ha provveduto a trasmettere assai sollecitamente la documentazione, la quale è pervenuta nel pomeriggio di venerdì 24 giugno. Essa è stata immediatamente inviata al relatore e messa a disposizione dei componenti, i quali ne hanno preso visione a partire dalla giornata di lunedì. Fa altresì presente che l'interessato è stato ritualmente invitato a intervenire o altresì a inviare memorie. Dà quindi la parola al relatore, il vicepresidente Sisto.

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, intende iniziare la sua esposizione con l'espressione letteraria francese je suis désolé: questo stato d'animo gli deriva dal constatare una terribile confusione e abbondanza di eventi inserita nel 'tritacarne mediatico' di questi giorni. La vicenda oggetto del procedimento contro il collega Papa coinvolge poteri e apparati dello Stato, dalla magistratura alla Guardia di finanza, al Comitato per la sicurezza della Repubblica (COPASIR). Scusatosi con il collega Pierluigi Mantini per una polemica giornalistica degli scorsi giorni (dovuta verosimilmente a un fraintendimento), manifesta l'intenzione di svolgere una serie di considerazioni che mettano ordine nel panorama dei fatti descritti sia nei provvedimenti giudiziari sia sugli organi d'informazione. In questo caso il motto latino cuique suum assume un senso particolare giacché auspica che sia i colleghi di maggioranza sia quelli di opposizione vorranno dare un contributo alla chiarificazione, secondo i compiti propri della Giunta. È per questo che imposterà il suo ragionamento essenzialmente sul terreno metodologico e attende contributi rispetto alla sua, che sarà - nonostante la proposta finale - una relazione aperta.
Prese le mosse dal contenuto normativo dell'articolo 291 del codice di procedura penale (richiamato nella domanda dallo stesso GIP), il quale prescrive che il compendio documentale che guida le decisioni giudiziarie in materia di custodia cautelare deve comprendere anche gli elementi favorevoli all'imputato, precisa che tali elementi invece mancano alla disponibilità della Giunta. Pertanto domanda - senza che ciò comporti l'interruzione dell'esame della richiesta in titolo - che la Giunta medesima acquisisca medio tempore tutti gli atti depositati dagli uffici della pubblica accusa. Solo così la Giunta potrà scongiurare il pericolo di dover jazzare i vari elementi offerti confusamente all'attenzione dei suoi componenti e di rifuggire dall'impulso di concedere frettolosamente l'autorizzazione.
A guisa di suggestione iniziale, crede per esempio che debba far meditare la circostanza risultante da organi di stampa che il deputato Papa sia stato pedinato e fotografato anche nei pressi di Palazzo Montecitorio, con evidente intento persecutorio. Si tratta, a suo avviso, di uno scempio mediatico che deve essere contrastato. D'altronde, quando la Giunta affrontò il caso dell'on. Cosentino ebbe a disposizione copiosissima documentazione. Ribadisce quindi le sue perplessità sul fatto che il COPASIR abbia acquisito l'intera documentazione a meri fini conoscitivi mentre la Giunta è stata inspiegabilmente limitata nelle fonti documentali; insiste nella sua nuova richiesta istruttoria anche per poter consentire a tutti i membri di vagliare la concretezza delle esigenze cautelari e di non accontentarsi di formule stereotipate.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, deve osservare che la discussione sull'eventuale nuova richiesta di atti si è già esaurita nella scorsa seduta. Prega quindi il relatore di proseguire nello svolgimento della relazione.

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, rimarca come il fumus persecutionis non si manifesti in sedi o momenti tipizzati bensì possa emergere in qualsiasi fase del procedimento. Di qui l'esigenza di avere una più completa conoscenza dell'indagine. A ogni modo, egli deve sottolineare come l'articolo 68 della Costituzione, al terzo comma, preveda il divieto di sottoporre membri del Parlamento a intercettazione di conversazione. Dagli atti, e anche da un articolo pubblicato oggi su Libero, emerge come gli inquirenti abbiano sottoposto terzi a intercettazioni con la certezza che avrebbero colto anche la conversazione dell'on. Papa. Questo gli sembra un evidente indice di fumus persecutionis, forse non in senso soggettivo ma, quanto meno, sotto il profilo oggettivo. D'altronde, i magistrati della pubblica accusa muovono dalla convinzione preconcetta che il Papa e gli altri indagati facciano parte di un'associazione per delinquere. Nella loro richiesta il vocabolo «associazione» compare ben 35 volte e quello «sodalizio» addirittura 48. Sicché è chiaro che l'elemento fondante dell'ipotesi accusatoria sia quello associativo ed è quello che il GIP per primo non condivide.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, deve far presente al relatore che, infatti, oggetto dell'esame della Giunta è l'ordinanza del giudice e non la richiesta dei pubblici ministeri.

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, riprendendo il suo dire, esorta i membri della Giunta a non rimanere ciechi, sordi e muti di fronte alla palese violazione delle prerogative dell'on. Papa, il quale - occorre ribadire - non solo è stato pedinato e intercettato ma anche fotografato come altresì risultano intercettati altri parlamentari. Si tratta quindi di metodi investigativi inaccettabili che rivelano il fumus persecutionis, confermato in qualche modo dalle dichiarazioni rese alla stampa nei giorni scorsi dal procuratore della Repubblica di Napoli, dott. Lepore, a mo' di fatto concludente postumo.
Osservato ancora come i membri della Giunta non possano atteggiarsi a meri tecnocrati, svolge rilievi su quella giurisprudenza della Corte di cassazione che distingue con nettezza come 'stereofonici' gli elementi che concorrono a determinare la gravità degli indizi di reato da quelli su cui possono basarsi le esigenze cautelari. Gli sembra che il riferimento fatto dal GIP alle abitudini di vita dell'on. Papa, quale elemento indicativo della capacità di reiterare il reato o di darsi alla fuga, sia del tutto fuori luogo. Si domanda infatti che cosa ne sarebbe stato del collega Papa o di qualsiasi altro deputato se non vi fosse l'articolo 68 della Costituzione.

Dopo che le deputate FERRANTI, ROSSOMANDO e SAMPERI - cui si associano i deputati PALOMBA e LO PRESTI - hanno risposto che Alfonso Papa sarebbe probabilmente recluso in carcere, il relatore SISTO replica esortando i colleghi a interpretare in modo corretto l'articolo 3 della Costituzione, che non è una lama per tagliare la testa a tutti ma garantisce parità di trattamento a parità di condizioni. Ribadita quindi la sua avversione culturale all'impostazione argomentativa offerta dal GIP in ordine al pericolo di fuga, prosegue il suo intervento domandando agli altri componenti per quale motivo la misura cautelare prescelta dall'autorità giudiziaria sia la restrizione in carcere. Al proposito, si attenderebbe risposte analoghe e coerenti a quelle date dai colleghi Lanfranco Tenaglia e Pierluigi Mantini in precedenti casi della XV legislatura, in particolare sul caso dell'on. Simeoni.
Ricordato che la Camera dei deputati, nella storia repubblicana, ha concesso l'autorizzazione all'arresto solo in quattro casi (i notori precedenti Moranino, Saccucci, Negri e Abbatangelo, relativi a gravi reati contro la persona o contro l'ordine pubblico), invita ancora una volta i colleghi a considerare il paso doble costituito dalla richiesta dei pubblici ministeri e dal provvedimento del GIP come un insieme oggettivamente persecutorio e propone che la Giunta deliberi nel senso del diniego. A ogni modo, insiste nella sua richiesta istruttoria di acquisizione documentale.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, prega invece il relatore di recedere dalla sua nuova richiesta istruttoria sia perché dell'argomento si è già discusso nella scorsa seduta sia perché, in definitiva, egli ha già formulato una conclusione nel merito basata su una certa ampiezza di argomenti, segno che evidentemente egli e gli altri componenti dispongono di un sufficiente materiale istruttorio. L'esame deve ora proseguire sul binario della discussione sul merito, anche per rispettare il termine regolamentare dei trenta giorni dall'assegnazione della richiesta alla Giunta; a tal fine - considerato anche che sta per avere inizio la seduta dell'Assemblea, in cui sono previste votazioni - propone ai colleghi un rinvio del seguito dell'esame a mercoledì 6 luglio 2011.

Dopo interventi dei deputati MANTINI (UdCpTP) e CONSOLO (FLpTP), la Giunta concorda.

La seduta termina alle 10.30.

6 luglio 2011

La seduta comincia alle 9.20.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, ricorda che nella scorsa seduta si è svolta la relazione del collega Sisto. Nella stessa giornata del 29 giugno il collega Papa ha depositato una nota nella quale ha chiesto di essere sottoposto ad audizione.
Si tratta evidentemente di una richiesta superflua, giacché, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento il deputato interessato alla deliberazione è sempre invitato a offrire i chiarimenti che ritenga opportuni. L'invito, per suo incarico, gli era stato mandato in vista delle sedute sia del 22 sia del 29 giugno scorsi. Lo stesso è accaduto per la seduta odierna. Poiché il collega Papa è presente, ne dispone l'audizione.

(Viene introdotto il deputato Alfonso Papa).

Alfonso PAPA (PdL) deposita una memoria al cui contenuto si rimette per intero e che intende tuttavia illustrare. Premesso che tale memoria dimostrerà, come egli confida, che egli è oggetto di una persecuzione giudiziaria e personale, afferma sin d'ora e con franchezza di essere vittima di un processo ordalico, frutto del sapiente connubio tra indagini giudiziarie capziose e illegittime divulgazioni di notizie. Non invoca in questa sede la difesa d'ufficio della sua posizione di parlamentare ma si propone ai colleghi della Giunta senza supponenza ma anzi con umiltà. Nella sua battaglia per la verità è pronto anche ad affrontare il carcere pur di ristabilire il suo onore di marito, di padre, di uomo, di magistrato e di cittadino.
Egli è entrato in magistratura a 23 e si è affiliato alla corrente di Unità per la Costituzione. Egli è stato subito assegnato alla procura della Repubblica di Napoli, a capo della quale era all'epoca Agostino Cordova, suo autorevole mentore e maestro. Tuttavia Cordova era oggetto di furiosi attacchi, sia da parte degli avvocati del foro di Napoli, i quali giunsero addirittura a redigere un «libro bianco» su di lui, sia da parte di quei magistrati che si autodefinivano i «ghibellini». Costoro si contrapponevano a Cordova e a lui, che si era schierato in sua difesa quale espressione di un gruppo definito dei «guelfi». In questo ambito si stagliavano le figure di due magistrati addetti alla procura di Napoli, i quali promossero una raccolta di firme contro il dottor Cordova: Luigi De Magistris e Francesco Curcio, oggi rispettivamente parlamentare europeo per l'Italia dei Valori e magistrato titolare dell'inchiesta che lo riguarda.
Tratteggiato questo panorama di fondo, sollecita la Giunta a considerare i protagonisti della complessa vicenda oggi all'attenzione del Parlamento: per un verso, le voci che lo accusano di comportamenti penalmente illeciti sono generalmente quelle di magistrati napoletani che hanno motivo di rancore nei suoi confronti; per altro verso, vi sono gravi anomalie nella formazione del fascicolo penale che contiene gli atti a suo carico.
Sotto il primo aspetto ricorda anzitutto il dottor Umberto Marconi, il quale ha rilasciato in passato interviste diffamatorie nei suoi confronti e con il quale in passato vi era stato un dissidio. Marconi, quale segretario nazionale di Unicost aveva infatti stigmatizzato pubblicamente la sua presa di servizio al ministero della giustizia nel 2001.
Altro magistrato che ha reso dichiarazioni a lui non favorevoli è Paolo Mancuso, il quale ha evidenti motivi di astio nei suoi confronti in ragione del fatto che il medesimo aveva un incarico al ministero della giustizia sotto il ministro Fassino, incarico che non fu confermato nel 2001 dal ministro Castelli, il quale anzi dette proprio a lui un posto apicale. Mancuso è oggi procuratore della Repubblica di Nola ed esponente storico di Magistratura Democratica, notoriamente schierato contro Agostino Cordova.
Menziona altresì il dottor Vincenzo Galgano, già procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli, il quale aveva espresso sulla stampa quotidiana opinioni non lusinghiere su di lui anche a motivo dei passati screzi con Agostino Cordova.
Tra i magistrati che non possono dirsi sereni nei suoi confronti inserisce anche il procuratore della Repubblica Lepore, sostenuto alla carica di procuratore della Repubblica proprio da Galgano, il quale ha notoriamente rilasciato dichiarazioni alla stampa contro i presunti privilegi della 'casta' dei parlamentari.
Riportandosi ancora al testo della sua memoria e ricordando di aver subito un procedimento disciplinare per inoperosità (dal quale peraltro è stato assolto presso il CSM nel 2004), cita altresì il dottor Arcibaldo Miller, il quale era stato magistrato affidatario dell'uditorato sia suo sia del dottor Woodcock, altro titolare dell'inchiesta a suo carico. Su Woodcock non ritiene di doversi soffermare più di tanto, essendo notorie le vicende di cui è protagonista unitamente alle sue modalità operative: ricorda, in proposito, l'arresto del generale dei Carabinieri Orlando, di Vittorio Emanuele di Savoia e del fotografo Fabrizio Corona.
Quanto al secondo aspetto, che potrebbe indurre la Giunta a individuare il fumus persecutionis, osserva che il fascicolo d'indagine porta il n. 39306/07 RGNR: stranamente, tuttavia, tale fascicolo porta gli atti relativi a una denuncia di tale De Martino nei confronti di Luigi Bisignani, sporta ben tre anni dopo. Ritiene che la pretesa notizia di reato rappresentata dal De Martino avrebbe dovuto dar luogo a un nuovo fascicolo e non già essere inserita nel vecchio, quasi che questo fosse un contenitore utile a ogni scopo. Senza contare che il termine per le indagini preliminari rispetto alla prima notitia criminis è ampiamente scaduto.
Del resto, le modalità di conduzione dell'inchiesta, con l'audizione di un centinaio di persone, gran parte delle quali rivelatesi irrilevanti ai fini dell'inchiesta medesima, rivelano un accanimento assai significativo nei confronti delle presunte fonti informative. Cita, al riguardo, i modi con cui sono stati perquisiti ed escussi a sommarie informazioni l'agente immobiliare Tricarico (i cui familiari hanno dovuto assistere agli atti di indagine a suo carico) e suo suocero, il quale è avanti con gli anni.
Rilevato che egli stesso è stato pedinato con insistenza e fotografato sia presso la sua abitazione sia presso il Parlamento, deve anche evidenziare che gli imprenditori che lo accusano sono tutti amici tra loro, in particolare tale Alfonso Gallo, che è legato all'ex deputato Alfredo Vito. Quanto poi al coindagato Enrico La Monica, deve osservare che questi è stato a lungo legato da una relazione sentimentale con un magistrato in forza alla procura di Napoli, la cui casa di vacanza era vicina a quella dei suoi suoceri, motivo semplice che può spiegare la conoscenza tra lui e il La Monica.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, fa presente che stanno per iniziare votazioni elettroniche in Assemblea. Deve pertanto congedare il collega Papa, chiedendogli di rimanere a disposizione per l'eventuale seguito dell'audizione, da tenersi al termine delle votazioni pomeridiane.

(Il deputato Alfonso Papa si allontana dall'aula).

Maurizio PANIZ (PdL) afferma di aver testé constatato che i contenuti dell'audizione del collega Papa sono già oggetto di lanci d'agenzia. A nome del suo gruppo stigmatizza il fatto.

Federico PALOMBA (IdV) non comprende a chi sia rivolta tale stigmatizzazione, giacché se il collega Paniz intende lanciare dei sospetti sui deputati dell'opposizione, egli sarà costretto a sospettare, a sua volta, di quelli di maggioranza.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, stigmatizzando anch'egli quanto accaduto, rileva come non sia possibile individuare chi abbia fornito le notizie alla stampa, visto che i componenti al completo sono stati presenti all'audizione e che il testo della memoria è stato consegnato all'inizio di essa. Sospende la seduta che riprenderà 15 minuti dopo il termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea.

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 20,15.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, dispone il prosieguo dell'audizione del deputato Papa.

(Viene introdotto il deputato Alfonso Papa).

Alfonso PAPA (PdL) si sofferma sui capi di accusa. Quanto al capo C), precisa di non aver mai conosciuto Stefania Tucci, né mai parlato di vicende afferenti la stessa con il Bisignani. Singolare è peraltro il fatto che si sia dato acritico credito alle semplici dichiarazioni del Bisignani, il quale ha dichiarato di sapere già da prima di tale suo ipotetico colloquio con il Papa che pendeva un procedimento riguardante la signora Tucci, proprio a Napoli. E il riscontro alle dichiarazioni del Bisignani sarebbe poi rappresentato dalle dichiarazioni confermativa di tale Bondanini, che ammette di essere stato un collaboratore sia della Tucci che del Bignani. Aggiunge che come essi stessi dichiarano di aver sempre saputo che il ricordato procedimento vedeva coinvolti sia la Tucci, sia il Bondanini, sia il Bisignani. Altro particolare non irrilevante è che, pur volendo dare per buone tali ricostruzioni, dagli atti e dalle dichiarazione emerge chiaramente che i fatti contestati si sarebbero tutti svolti in Roma ed in una epoca anteriore al 2008.
Quanto al capo F), precisa che il Bisignani ed il Borgogni hanno dichiarato di essere amici. Egli ha visto Borgogni una sola volta ad una cena dal Bisignani e non ha mai parlato con questi di indagini o questioni giudiziarie. Borgogni, amico del Bisignani, dichiara di aver appreso dal Bisignani di un interessamento da parte sua e tale dichiarazione è stata confermata a tale Galbusera, parimenti legato al Bisignani, che afferma di averlo saputo da Borgogni. Ritiene si tratti di una tipica triangolazione ad opera di tre persone legate tra loro da solidi rapporti, che è stata acriticamente recepita in assenza di alcun riscontro. Anche tali fatti, a prescindere dalla loro genuinità, si sarebbero tutti verificati a Roma, per espressa ammissione dei dichiaranti.
Il capo G) rappresenta a suo avviso una ripetizione dei fatti già contestati nel primo capo esaminato. Osserva che le dichiarazioni di Bondanini collaboratore del Bisignani, trovano riscontro nelle dichiarazioni rese dal Roberto Mazzei, amico, socio del Bisignani e da questi raccomandato, per sua stessa ammissione, al Poligrafico dello Stato. Si tratta, a suo avviso, di una triangolazione data per genuina e ancora una volta per fatti che gli stessi dichiaranti ammettono essersi svolti tutti in Roma.
Rileva che tutte tali dichiarazioni sono state rese solo dopo che il Bisignani cominciava a riferire dei pubblici ministeri e trovano riscontro solo in dichiarazioni confermative rese da persone in stretto e continuo contatto tra loro.
Sul capo M), osserva che il Chiorazzo è stato l'unico imprenditore che non ha dichiarato di essere stato sua 'vittima', ed è stato allora indagato per corruzione. Tale vicenda nasce da dichiarazioni rese da Maria Elena Valanzano, già sua assistente parlamentare, prima dei non eletti nel suo collegio elettorale e, per sua ammissione, legata sentimentalmente al Bisignani. Essa ha dichiarato di aver avuto una consulenza fittizia dal Chiorazzo, di mille euro lordi, di durata pari a sei mesi, avente ad oggetto relazioni istituzionali. La Valanzano ha ammesso di essere stata più volte presso la sede della società ma non dice che la consulenza è cessata in quanto, dal giugno 2010, essa aveva avuto un diverso incarico a Napoli presso la regione Campania; peraltro, ella ha ammesso di essersi già occupata di relazioni istituzionali con una società di suo riferimento. Della Valanzano sono state intercettate due telefonate in epoca successiva alle sue dichiarazioni. La Valanzano non dice di essere sempre stata retribuita, come risulta da fatture in suo possesso, per una somma superiore ai mille euro mensili. Quanto al Chiorazzo, ammesso che avesse procedimenti penali pendenti, a lui sconosciuti, ritiene che i pubblici ministeri abbiano fatto riferimento a presunti interventi avvenuti a Roma e quindi, anche in questo caso, i fatti vedrebbero la competenza per territorio a Roma o, al più, quella funzionale a Perugia.
Circa il capo N), espone che a suo avviso il Gallo dichiara falsamente di averlo conosciuto nel 2006, ciò che confida di poter smentire nelle opportune sedi. Offerti ulteriori ragguagli circa l'attività del La Monica a carico del Gallo e dei rapporti di costui con Bisignani, passa a esaminare le dichiarazioni del Fasolino, di cui al capo O): nel premettere che si riserva di querelarlo per calunnia in ragione della ritenuta falsità delle di lui dichiarazioni, ricorda che il Fasolino medesimo è socio del Gallo nella costruzione di una centrale elettrica nel beneventano ed asserisce di avergli dato 10.000 euro, senza peraltro precisare perché, dove e quando.
Circa il Matacena (capo Q), anche costui è persona indicata agli inquirenti dal Gallo ed è con questi in stretti rapporti. Il Matacena dichiara di aver offerto come unico frutto delle pretese estorsioni subite un conto all'Hotel de Russie di Roma. Precisa comunque di non aver mai frequentato il Matacena a Napoli.
Offerti poi ragguagli critici sui capi S) e T) dell'imputazione, ne trae la conclusione che non può non rilevarsi, ictu oculi e secondo un principio di buona fede, che l'intero procedimento sia frutto più che di un fumus, di un chiaro intento persecutorio, arricchito dal comportamento scorretto e interessato di alcuni coindagati e di persone a queste legate da interessi di varia natura e da una campagna di stampa sapientemente costruita per demonizzare e distruggere la sua immagine.

Federico PALOMBA (IdV) intende svolgere rilievi sulla programmazione del seguito dell'esame della domanda in titolo.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, prega quindi il deputato Papa di allontanarsi temporaneamente dall'aula.

(Il deputato Alfonso Papa si allontana dall'aula).

Federico PALOMBA (IdV), espresse sintetiche perplessità su come il collega Papa abbia infangato molti magistrati in servizio, intende comunque ascoltare le intenzioni dei colleghi in ordine al rispetto del termine dei trenta giorni che il Regolamento prescrive per la conclusione dell'esame delle domande di autorizzazione all'esecuzione di misure cautelari nei confronti di deputati.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, precisa che l'articolo 18, comma 1, del Regolamento definisce «tassativo» il termine dei trenta giorni. Tanto ciò è vero che il medesimo articolo 18, in caso di inutile decorso di tale termine, assegna al Presidente della Camera il potere di individuare tra i componenti la Giunta un membro che possa riferire oralmente all'Assemblea. Propone pertanto che in via di massima l'audizione del deputato Papa si concluda questa sera e che la Giunta torni a riunirsi nella seduta di mercoledì 13 luglio alle 8,30 per poi, all'occorrenza, concludere l'esame nella ripresa della medesima seduta al termine delle votazioni antimeridiane in Assemblea.

Maurizio PANIZ (PdL) concorda in via di principio con la programmazione proposta dal Presidente.

Armando DIONISI (UdCpTP) concorda con il Presidente e invita la Giunta a rispettare il termine dei trenta giorni per non compromettere la propria credibilità.

(Viene reintrodotto il deputato Alfonso Papa).

Marilena SAMPERI (PD) gli domanda se abbia impugnato innanzi al tribunale del riesame la misura cautelare emanata dal GIP e per quale motivo disponesse di una pluralità di schede Sim intestate a persone ignare.

Armando DIONISI (UdCpTP) gli domanda come e quando abbia conosciuto Bisignani.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) gli chiede quale idea si sia fatto della ragione per cui, in calce ai vari capi di imputazione, vi sia l'indicazione del luogo di accertamento dei reati e non già il locus commissi delicti.

Mario PEPE (Misto-R-A) chiede se tra i magistrati che conducono l'inchiesta vi siano quelli che a suo tempo avevano promosso la fronda nei confronti del procuratore Cordova. Chiede altresì se, in qualità di vicecapo di Gabinetto del Ministro Castelli, egli abbia preso cognizione di attività ispettive nei confronti del dott. Woodcock, sul cui operato esprime un giudizio molto critico. Da ultimo, chiede chiarimenti su chi abbia raccomandato Maria Elena Valanzano affinché costei fosse inserita nelle liste elettorali per la Camera dei deputati.

Donatella FERRANTI (PD) gli domanda per quale motivo la moglie di La Monica sia stata fermata all'aeroporto e le sia stata sequestrata la pen drive recante la sua rubrica.

Federico PALOMBA (IdV), fatto sommario riferimento alle contestazioni contenute nei capi di imputazione circa l'appartamento a Roma in via Capo le Case e alle notti trascorse all'Hotel de Russie di Roma, gli chiede come possa interpretarsi in chiave di persecuzione politica la vicenda interna agli uffici giudiziari di Napoli risalente a dodici anni fa. Del resto, considera nettamente distinta la posizione dei magistrati inquirenti da quella del GIP che ha emanato l'ordinanza custodiale nei suoi confronti. Domanda infine come si spieghi che Bisignani abbia affermato che riferiva al dott. Gianni Letta le cose che egli gli rivelava.

Alfonso PAPA (PdL), rispondendo alla deputata Ferranti, fa presente che la sua linea difensiva si è adeguata all'indirizzo giurisprudenziale per cui, quando la misura cautelare non è ancora eseguita, è possibile prima chiedere un accesso agli atti e poi depositare l'impugnazione. È ciò che egli si riserva di fare. Quanto alle schede telefoniche, deve respingere l'addebito nel senso che si tratta di un'attività investigativa anomala. È infatti certo che dal settembre al dicembre 2010 egli sia stato sottoposto a intercettazioni. Egli infatti non ha mai usato schede che non fossero nella sua piena disponibilità e sottolinea che l'attività investigativa si è svolta con insistenza su utenze di persone diverse nel presupposto, e quindi nella consapevolezza da parte della polizia giudiziaria, che fossero in uso a lui.
Quanto a Bisignani, che ha conosciuto intorno al 2002-2003, sottolinea che questi è stato ascoltato dagli inquirenti in ben nove circostanze, l'ultima delle quali il 13 giugno 2011, proprio due giorni prima che questi fosse sottoposto alla misura custodiale a domicilio. Ritiene la circostanza davvero curiosa, soprattutto in relazione alla genuinità di una deposizione svolta in un momento in cui gli inquirenti erano ben a conoscenza dell'imminente restrizione della persona escussa. Venendo poi alla domanda del deputato Paolini, rimarca come sia davvero anomala la tecnica dei magistrati inquirenti di indicare alla fine dei capi di imputazione non già il locus commissi delicti ma il luogo dell'accertamento del reato. Al riguardo, rammenta che la giurisprudenza della Corte di cassazione è consolidata nel senso che la competenza territoriale si può radicare con riferimento al luogo dell'accertamento dei reati solo nel caso in cui non sia possibile individuare il luogo di compimento del reato. Né gli sembra che dagli atti investigativi mancassero riscontri sul locus e tempus commissi delicti.
Rispondendo poi al deputato Mario Pepe, osserva che la vicenda che interessò il procuratore Cordova investì per tre anni l'intero ufficio di procura. Non intende quindi sostenere che vi sia oggi un fumus persecutionis a scoppio ritardato: certo è però che egli parteggiava per Cordova, mentre il dott. Curcio lo avversava, e questo elemento portò a contrapposizioni tra loro su vari aspetti del lavoro. Ricorda al riguardo la gestione dei fascicoli sugli omicidi del clan dei Casalesi, sulla TAV e sul libro bianco degli avvocati su Cordova stesso. Su tutti questi aspetti ci fu una netta spaccatura all'interno della magistratura napoletana tra le correnti di Unicost e Magistratura democratica. Queste tensioni si scaricavano anche su moduli di condotta e atteggiamenti interpersonali quotidiani. Gli strascichi di tutto ciò sono durati per anni, prova ne sia che ancora questo pomeriggio il capo dell'ufficio, il dott. Lepore, si è sentito abilitato a comunicare alla stampa che avrebbe valutato la possibilità di sporgere querela nei suoi confronti per le affermazioni fatte - peraltro nell'esercizio del suo diritto di difesa, in questo caso innanzi alla Giunta - nella parte dell'audizione svoltasi stamane.
Venendo poi alla posizione di Maria Elena Valanzano, ripete che costei è la prima dei non eletti nella lista per la Camera dei deputati-Campania 1 ed è stata sua collaboratrice parlamentare regolarmente retribuita con contratto registrato fino al 2010, anno in cui si è dimessa per assumere un incarico presso la Regione Campania. Peraltro deve sottolineare la circostanza curiosa che costei è stata intercettata per cinque mesi nonostante non fosse indagata. Egli sinora aveva ritenuto che la fattispecie delle intercettazioni indirette nei confronti dei parlamentari fosse quella in cui la persona interlocutrice del parlamentare sottoposta a controllo telefonico fosse quella indagata; in questo caso ha dovuto constatare la stranezza che invece la persona intercettata non era indagata affatto e che quindi, evidentemente, le intercettazioni erano mirate alle conversazioni che essa aveva con lui, spesso peraltro carenti di rilevanza penale. Per quanto riguarda il La Monica, lo aveva conosciuto in anni passati e attualmente ha cessato di frequentarlo. Sa che ha contratto matrimonio con una donna straniera e che al momento si trova all'estero.
Per quanto concerne i suoi rapporti attuali con la procura di Napoli, deve far presente che non è mai stato ascoltato dagli inquirenti né costoro gli hanno consentito di depositare la nomina del suo difensore di fiducia, nonostante ripetuti tentativi in tal senso fin dal dicembre 2010. Ha allora domandato di conoscere, ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale, se fosse iscritto a registro ma non ha ottenuto riscontri. Solo nel marzo di quest'anno è riuscito nell'intento di depositare la nomina del difensore di fiducia. Fatto sommario riferimento a un articolo apparso sulla stampa quotidiana lo scorso 17 giugno, rappresenta di aver redatto degli esposti contro la procura di Napoli per le circostanze appena descritte e ha al riguardo reso due deposizioni innanzi all'autorità giudiziaria di Perugia.
Con riferimento poi alla pen drive sequestrata alla moglie di La Monica, premette di aver cambiato diverse volte il proprio telefono e quindi di servirsi di strumenti che gli consentano di trasferire i numeri da un apparecchio all'altro. Tuttavia, che la pen drive sequestrata sia proprio la sua è conclusione del tutto apodittica tratta dagli inquirenti. Il fatto che vi fosse sulla pen drive un numero contrassegnato dalla parola 'io' con accanto il suo numero potrebbe tutt'al più far pensare a un'attività di schedatura da parte del La Monica in suo danno.
Tiene a precisare che non ha mai fatto riferimento a faide interne alla corrente di Unicost ma soltanto a un'accentuata dialettica tra diverse correnti e all'interno dell'ufficio giudiziario di Napoli. All'on. Palomba intende rispondere quindi che è ben vero che il GIP è estraneo agli strascichi di quella vicenda ma è altrettanto vero che questi è un giudice dell'incartamento ed è pertanto influenzato dalla documentazione della pubblica accusa. Peraltro, è rimasto sorpreso da come non sia stato sufficientemente valorizzato l'insieme delle anomalie insite nelle modalità investigative cui poc'anzi ha fatto riferimento.
Espone altresì che, da quando aveva preso servizio in qualità di vicecapo di Gabinetto del Ministro della giustizia, era stato bersaglio di iniziative critiche di ogni tipo, oltre al procedimento disciplinare cui ha fatto riferimento questa mattina. In particolare, ricorda che i magistrati addetti all'ufficio legislativo nel 2001 si dimisero in massa per protesta nei suoi confronti; che i giudici Perduca e Vaudano fecero un esposto nei suoi confronti per pretese sue illegittime attività nella nomina del membro italiano dell'OLAF; e che analoghe critiche gli furono rivolte per quanto riguarda le fasi di competenza del Ministro circa la presenza italiana nell'OCSE. Peraltro, nel 2007 fu persino sospettato di essere la 'talpa' ministeriale di Pio Pompa, circostanza che Bisignani ha smentito. Da ultimo, era stato accusato di aver adoperato per scopi personali i dati contenuti nell'archivio ispettivo del Ministero ma anche quest'accusa è successivamente caduta.
Circa le rivelazioni di Bisignani a Gianni Letta, gli risulta che il dott. Letta le abbia smentite. Quanto poi ai pernottamenti in alberghi, si tratta di un favore che egli intendeva fare a una persona, con la quale peraltro non trascorse la notte, visto che si trattava della notte di Natale da lui passata a Napoli con i familiari e una quantità di ospiti. Il fatto che l'imprenditore Matacena abbia anticipato la relativa somma si spiega con la necessità di non farlo figurare come la persona che prenotava la stanza.
L'appartamento di via Capo le Case, inoltre, è il punto d'appoggio della sua famiglia a Roma, il relativo canone locatizio, di 1800 euro, è pagato da suo suocero, affermato avvocato di Napoli, il quale ha dovuto sopportare l'onta di una perquisizione svolta personalmente dal dott. Curcio.
Conclude le sue risposte ribadendo di non conoscere la dott.ssa Tucci.

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, ripercorsi brevemente i contenuti della memoria depositata dal collega Papa, lo invita a corredarla di documentazione ulteriore che ritiene necessaria per un maggiore approfondimento.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, premesso che l'audizione del deputato Papa, unitamente alla memoria depositata e alla successiva fase di contraddittorio testé svoltasi è stata più che esauriente, osserva che il ruolo di relatore è stato già assolto con l'esposizione svoltasi nella scorsa seduta. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame a mercoledì 13 luglio alle 8,30.

Maurizio PANIZ (PdL) concorda, purché sia consentito a lui e al relatore di individuare, se strettamente necessario, dei punti di estrema importanza su cui eventualmente chiedere un supplemento di audizione.

(Il deputato Alfonso Papa si allontana dall'aula).

Donatella FERRANTI (PD) ritiene utile che la Giunta acquisisca gli atti del CSM del 2003 relativi al trasferimento per incompatibilità ambientale del dott. Cordova da Napoli.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, precisato che tali atti potranno rimanere a disposizione dei componenti che vorranno consultarli, rinvia quindi il seguito dell'esame secondo quanto testé concordato.

La seduta termina alle 22.40.

13 luglio 2011

La seduta comincia alle 8.30.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, rammenta che nella scorsa seduta si è svolta l'audizione del collega Alfonso Papa. Essa è stata lunga e articolata e tutti hanno avuto possibilità di porgli domande. Nella seduta del 6 luglio si è altresì concordato di concludere l'esame in data odierna, fatto salvo un eventuale supplemento di audizione del collega Papa se il relatore avesse individuato punti di estrema importanza sui quali fosse strettamente necessario ascoltarlo ulteriormente. A tal fine, il deputato Papa è stato nuovamente convocato. Domanda quindi al relatore se abbia individuato tali circoscritti profili su cui tornare a sentire brevemente il deputato interessato.

Francesco Paolo SISTO (PdL) risponde affermativamente e chiede che si dia luogo a un supplemento di audizione.

(Viene introdotto il deputato Alfonso Papa).

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, sommariamente richiamati i passaggi dell'audizione svoltasi nella seduta del 6 luglio scorso, gli domanda se possa produrre documenti volti a chiarire e a comprovare l'atteggiamento di persecuzione che i pubblici ministeri di Napoli hanno sviluppato nei suoi confronti.

Alfonso PAPA (PdL), richiamandosi a quanto scritto nella sua memoria e a quanto esposto nell'audizione, conferma che tutte le sue convinzioni circa l'atteggiamento vessatorio dei magistrati procedenti trovano riscontro negli ampi atti afferenti alla procedura di rimozione per incompatibilità del dottor Agostino Cordova dalla procura di Napoli. In tal sede questi era difeso da Carlo Nordio e si discusse del cosiddetto «libro bianco» degli avvocati contro Cordova, della contrapposizione tra «guelfi» e «ghibellini» e della rivista Il ghibellin fuggiasco che vide la pubblicazione del numero «0» e di tre successivi numeri. Le pubblicazioni cessarono per la confluenza di quel gruppo in Magistratura Democratica. Ricorda altresì che elementi d'interesse possono trarsi da una procedura disciplinare contro la dottoressa Cristina Ribera.

Dopo che Anna ROSSOMANDO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ha chiesto che il deputato Papa si attenga ai fatti della causa in titolo e ha esortato il relatore ad evitare inutili ripetizioni, Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, sottolinea l'utilità dell'attuale momento dell'esame, data la delicatezza della decisione che la Giunta si appresta a prendere. Domanda al deputato Papa se vi siano episodi che intenda richiamare con specifico riferimento ai dottori Woodcock e Curcio.

Alfonso PAPA (PdL) ribadisce che Curcio era parte di uno schieramento nella procura che si contrapponeva a Cordova e che buoni testimoni di questa contrapposizione sono anche i magistrati Paolo Fortuna e Cristina Ribera. Per quanto riguarda invece il dottor Woodcock, i dissapori nacquero quando questi era uditore giudiziario a Napoli e gestì malamente i suoi rapporti con l'ex Presidente della Repubblica Cossiga. Woodcock lo ritiene anche responsabile per le sue attività - nell'ambito del ministero della giustizia - di addetto ai rapporti col CSM.
A conferma di quanto è venuto esponendo, chiede al Presidente di poter depositare agli atti della Giunta alcuni documenti e una pen drive, riferiti alle indagini e in particolare alla corrispondenza tra Woodcock e il dottor Catello Maresca, dalla quale si evince che, a seguito di riunioni di coordinamento tra magistrati titolari di distinte inchieste, il primo abbia chiesto al secondo di trasmettergli brogliacci di intercettazioni telefoniche tra lui e Bisignani. Questo, a suo avviso, dimostra le palesi violazioni di legge in cui i magistrati sono incorsi e quindi l'intento persecutorio in suo danno. Tanto si evince ormai anche dal fatto che vi è un attacco concentrico nei confronti suoi e della sua famiglia, giacché non passa giorno che i quotidiani non parlino della sua sfera personale: gli risulta, infatti, essere indagata per favoreggiamento anche una sua cugina.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, autorizza il deputato Papa al deposito del materiale e lo congeda.

(Il deputato Alfonso Papa si allontana dall'aula).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, essendosi conclusa definitivamente l'audizione del collega Papa, propone, conformemente a quanto concordato in via di massima nella scorsa seduta, che l'esame prosegua ora con gli interventi dei membri della Giunta sulla proposta del relatore e si concluda in data odierna.

Dopo che Maurizio PANIZ (PdL) ha escluso che vi siano già oggi le condizioni per pervenire al voto, Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, propone allora di svolgere la discussione oggi, prevedendone la conclusione nella seduta di domani mattina, che inizierà alle 8,30, nella quale prima del voto potrà svolgersi un numero limitato di interventi. Per rispettare il termine dei trenta giorni previsto dal Regolamento, la Giunta dovrà comunque pervenire al voto conclusivo entro le ore 10.

La Giunta concorda all'unanimità.

Pierluigi MANTINI (UdC), intervenendo a nome dei deputati del Terzo Polo, osserva come la domanda all'esame appaia particolarmente delicata, in quanto l'eventuale autorizzazione all'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere determinerebbe l'effetto speciale non solo di sottrarre al destinatario il bene della libertà personale ma anche quello di privare il plenum dell'Assemblea di un suo componente. Ancorché i fatti all'origine della vicenda, diversamente dai precedenti nei quali la Giunta ha autorizzato l'arresto di un parlamentare, non si connotino come un delitto di sangue e possano perciò sembrare meno gravi dal punto di vista penalistico, dal provvedimento del giudice per le indagini preliminari emergono condotte gravi e discutibili, ictu oculi in contrasto con l'etica pubblica e con il modus vivendi che dovrebbe essere proprio di un parlamentare e che, viceversa, in questo caso dimostrano un'attitudine a delinquere. Ciò si evince, tra l'altro, sia dalla disponibilità in capo al deputato Papa di schede telefoniche «taroccate», finalizzata a sottrarsi ad eventuali intercettazioni telefoniche; sia da altre modalità di condotta che non appaiono coerenti con l'obbligo di trasparenza richiesto ad esponenti delle istituzioni.
Con riferimento all'eventuale ricorrere del fumus persecutionis da parte dell'autorità procedente, questo si dovrebbe desumere da un atteggiamento scorretto dell'autorità stessa ovvero da una grave carenza motivazionale negli atti di indagine, che sia indizio di valutazioni non serene da parte del giudice. Tali aspetti non ricorrono in questa circostanza. Né, d'altro lato, può essere dato particolare peso alla ricostruzione della vicenda fatta dall'on. Papa circa i rapporti preesistenti nella procura di Napoli, essendo assai risalenti nel tempo i fatti su cui il medesimo deputato si è diffuso durante la sua audizione. Da essi non è possibile trarre un atteggiamento persecutorio da parte dei magistrati. Ai fini della valutazione della sussistenza del fumus persecutionis è invece compito della Giunta quello di valutare l'atteggiamento del giudice in sede di emissione dell'ordinanza. In tale contesto non sembrano emergere né vizi di palese parzialità né di inconsistenza della motivazione. Peraltro, l'ordinanza del GIP si discosta in alcuni punti dalle richieste del pubblico ministero: ciò dimostra che egli non è influenzato da intenti vessatori anche nel valutare l'esigenza delle misure cautelari. Per tali motivi preannuncia il voto contrario sulla proposta del relatore.

Federico PALOMBA (IdV) in via preliminare ricorda che alla Giunta non compete il compito di sostituirsi agli organi chiamati a rendere giustizia. Il compito della Giunta è, da un lato, verificare l'esistenza del fumus persecutionis e, dall'altro, quello di verificare in via meramente formale se sussistano i presupposti indicati dagli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale che disciplinano l'applicazione delle misure cautelari.
Con riferimento al primo aspetto, esclude che l'on. Papa possa essere stato perseguitato in ragione della sua carica politica. A conferma del ricorrere del fumus persecutionis, infatti, l'on. Papa ha allegato fatti e circostanze risalenti nel tempo e connessi all'attività associativa ed ai rapporti interni alla magistratura, fatti che rientrano nella normale attività dialettica in seno a qualsiasi struttura od organizzazione e del tutto inconferenti a dimostrare l'esistenza del fumus. Gli appare inoltre inopportuno il richiamo al dott. De Magistris, che non ha condotto le indagini in questo procedimento penale. Peraltro, gli atti di investigazione condotti dalla procura di Napoli sono stati sottoposti all'attenzione di un giudice terzo, che li ha valutati in modo molto attento: appare quindi evidente come il GIP che ha avanzato la domanda di autorizzazione alla Camera sia estraneo a quei motivi di contrasto in seno alla procura di Napoli richiamati dall'on. Papa. Il vaglio operato dal GIP è stato inoltre improntato al massimo rigore, avendo egli escluso la rilevanza delle intercettazioni riferite all'utenza dell'on. Papa - ritenendo rilevanti esclusivamente le intercettazioni di conversazioni svolte su utenze intestate a soggetti terzi - ed avendo disposto l'applicazione della misura cautelare in relazione a solo otto contestazioni sulle venti proposte dalla pubblica accusa. A suo avviso, quindi, le affermazioni dell'on. Papa rappresentano tentativi di autodifesa volti soltanto ad infangare l'ordine giudiziario nel suo complesso.
Con riferimento invece ai presupposti per l'applicazione della misura cautelare, il compito della Giunta non è quello di verificare la sussistenza dei fatti di reato ma esclusivamente se essi siano stati o meno oggetto di valutazione distorta da parte della magistratura. Al riguardo, non si possono sottacere quattro circostanze.
In primo luogo, dagli atti emerge chiaramente che l'on. Papa è aduso ad avvicinare operatori economici e professionisti, al fine di favorirli dietro compenso ovvero di intimorirli, assoggettarli e concuterli. Si configurano così i reati di violazione del segreto d'ufficio, concussione e favoreggiamento personale. Ciò si riscontra con certezza quantomeno nei casi De Martino, Chiorazzo e Matacena.
In secondo luogo, sembra evidente che l'on. Papa sia incline all'illecito penale. L'episodio in proposito più significativo è rappresentato dalla vicenda della donazione della Jaguar e del successivo rientro in possesso della medesima vettura per mezzo di un falso materiale.
In terzo luogo, l'on. Papa non può dirsi un «perseguitato politico», anche tenuto conto della scarna attività parlamentare sinora svolta.
In quarto ed ultimo luogo, non sembra potersi affermare che l'on. Papa sia vittima di una montatura giudiziaria: molte delle circostanze che gli vengono imputate sono confermate da varie persone e atti istruttori. Tra tutti, ricorda le deposizioni di Bisignani, di De Martino, di Fasolino, di Gallo e di Matacena; le dichiarazioni dei magistrati Marconi e Miller; le intercettazioni delle conversazioni tra la Valanzano ed il padre, nonché tra il La Monica e il Nuzzo. Per tali ragioni, ritiene che i fatti allegati dall'on. Papa a dimostrazione dell'esistenza del fumus persecutionis non abbiano alcuna pertinenza con il procedimento penale nel quale è coinvolto, ma rientrino esclusivamente nella sfera personale del medesimo. A suo avviso, la giustizia ordinaria deve fare il suo corso senza che esso possa essere ostacolato da un organo politico, tanto più che se l'on. Papa avesse impugnato l'ordinanza innanzi al tribunale per il riesame, la Giunta avrebbe ora a disposizione ulteriori elementi di valutazione, al momento invece assenti. Preannuncia pertanto il suo voto contrario alla proposta del relatore.

Elio Vittorio BELCASTRO (PT) in via preliminare ritiene che il parlamentare debba non soltanto essere ma anche apparire persona di specchiata rispettabilità: per tale motivo reputa molti dei fatti ascritti all'on. Papa deprecabili sotto il profilo morale e dell'opportunità. Tuttavia, la domanda pervenuta dall'autorità giudiziaria di Napoli appare particolarmente pesante: a suo avviso, in situazioni analoghe, un cittadino comune non sarebbe mai stato destinatario di una misura simile che, ribadisce, è la più grave tra quelle previste dall'ordinamento. Al riguardo, auspica che i colleghi d'opposizione rivisitino la loro posizione e rifuggano dal compiacimento di comminare un arresto. A suo parere, non ricorrono infatti quegli elementi che, ai sensi degli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale, giustificano l'applicazione di una misura cautelare. Posto che il procedimento penale proseguirà il suo corso e si concluderà con l'emanazione di una sentenza giusta, non ritiene di voler contribuire all'applicazione di una misura privativa della libertà personale nei confronti di una persona la cui responsabilità penale non è stata ancora accertata. Peraltro, ricorda come l'articolo 68 della Costituzione sia volto a tutelare non una 'casta', bensì il Parlamento rispetto al rischio che pochi magistrati - non ispirati ai quei principi di garantismo che dovrebbero essere viceversa patrimonio di tutta la categoria - possano voler interferire nella vita politica del Paese. Ritenuto quindi che appare legittimo il sospetto che dietro la domanda cautelare possa esserci un intento persecutorio e richiamato il precedente del collega Margiotta (la misura cautelare nei confronti del quale fu poi annullata dalla Cassazione), preannuncia il suo voto favorevole alla proposta del relatore.

Mario PEPE (Misto-R-A) non si sospingerà sul terreno della valutazione giuridica, ma consegnerà alla Giunta due sole riflessioni: da un lato, sottolinea che la procura di una città tormentata come Napoli, che non riesce a spezzare i legami con la camorra, scatena una guerra contro il Parlamento avvalendosi di intercettazioni assunte contra legem; dall'altro, evidenzia il fatto che il nome dell'on. Papa, negli atti di indagine, viene sempre associato al suo incarico di membro della Commissione giustizia, il cui operato è stato ed è oggetto di contestazioni da una certa parte della magistratura. Rivolgendosi, in particolare, ai colleghi Consolo e Lo Presti, ricorda che, quando nel 1993 è stato modificato l'articolo 68 della Costituzione, è stato ferito gravemente l'istituto della libertà del parlamentare: con l'eventuale arresto dell'on. Papa, esso morirebbe definitivamente. Voterà a favore della proposta del relatore.

Donatella FERRANTI (PD) in primo luogo, manifesta perplessità e amarezza rispetto ai contenuti della difesa dell'on. Papa, dal quale si sarebbe aspettata considerazioni più consone alla sede parlamentare e al ruolo di magistrato che egli ha ricoperto. L'audizione dell'on. Papa - che è apparsa inusualmente lunga, nebulosa e quanto mai fuorviante, volta a suscitare forme di pietismo del tutto incongrue rispetto alla sede - è stata incentrata non su fatti ma esclusivamente sulla descrizione dei rapporti interpersonali e, in particolare, di pretese inimicizie nell'ambito della procura di Napoli derivanti dalla sua vicinanza alla figura del dottor Cordova.
Peraltro, anche nel merito delle vicende riportate dall'on. Papa, rileva una serie di inesattezze: all'epoca dei fatti da lui narrati, il dottor Woodcock non era certamente persona influente nell'ambito della procura di Napoli, essendo semplice uditore giudiziario. Lo stesso on. Papa, come si evince dalla delibera del CSM di trasferimento d'ufficio del dottor Cordova nel 2003, nella quale è riportato l'intero iter della vicenda, incluso il nome dei soggetti auditi, all'epoca era un giovane magistrato, e il suo nome, assieme a quello di Woodcock e di Curcio, non risulta mai citato negli atti. La stessa incompatibilità d'ufficio del dottor Cordova, deliberata dal CSM, certo non dipendeva da quella lotta tra 'guelfi' e 'ghibellini' richiamata dall'on. Papa, ma da motivi oggettivi legati alle modalità di conduzione degli uffici della procura da parte del Cordova stesso. Il ruolo che l'on. Papa sostiene di aver svolto a quel tempo e le inimicizie dei dottori Woodcock e Curcio nei confronti del dottor Cordova (e, indirettamente, nei suoi stessi confronti) sono smentiti per tabulas: tutto ciò le sembra sufficiente a sgombrare il campo da malintesi una volta per tutte.
È stato poi affermato che il fumus persecutionis nei confronti dell'on. Papa potrebbe derivare dall'attività da questi svolta nella Commissione giustizia della Camera: anche questo dato risulta privo di fondamento fattuale. Per quanto le risulta, nel corso della XVI legislatura l'on. Papa ha svolto in un'unica occasione la funzione di relatore su un provvedimento; egli partecipa assai di rado ai lavori della Commissione e ha presentato alla Presidenza della Camera cinque proposte di legge che non attengono alla materia della giustizia o vi attengono per profili marginali. Né le paiono rilevanti gli atti di sindacato ispettivo da lui presentati, anch'essi in numero esiguo. Non è quindi sostenibile che l'on. Papa sia un perseguitato in ragione della sua attività politico-parlamentare.
Venendo al merito della domanda in titolo, rileva come il vaglio sulla legittimità degli atti e delle indagini svolte sia già stato effettuato dal GIP con l'ordinanza di emanazione dell'arresto: la Giunta non può dunque valutare la legittimità di tali atti sulla base di risultanze istruttorie parziali prodotte dall'on. Papa. Inoltre, la domanda avanzata dal GIP non si basa affatto su intercettazioni effettuate in modo illegittimo ma esclusivamente su intercettazioni su utenze intestate a prestanomi, che solo successivamente si è accertato fossero in uso all'on. Papa. Il GIP ha inoltre effettuato un accurato scrutinio delle richieste del pubblico ministero e, in numerosi casi, ha ritenuto che i fatti addotti non costituissero presupposto per l'applicazione della custodia in carcere. Da tali elementi si ricava sia l'insussistenza del fumus persecutionis sia l'adeguatezza e la proporzionalità della misura cautelare richiesta: i reati di corruzione, concussione ed estorsione - cui si aggiunge il rischio di inquinamento probatorio adeguatamente motivato nell'ordinanza - appaiono legittimare la richiesta di tale misura, peraltro avanzata anche nei confronti di altri coindagati. Tanto più che è stata la stessa procura a richiedere il riesame dell'ordinanza di cui si discute, tenuto conto che alcuni capi d'imputazione formulati non sono stati ritenuti dal GIP idonei a fondare l'applicazione della restrizione personale; inoltre, l'on. Papa non ha offerto alcun elemento che potesse dimostrare che il GIP fosse mosso da un intento persecutorio nei suoi confronti. Afferma, ancora, che il parlamentare che si ritenga colpito ingiustamente da un provvedimento che disponga l'applicazione di una misura cautelare nei suoi confronti dovrebbe rivolgersi al giudice del riesame e non alla Giunta, che non è chiamata a valutare le vicende personali di un deputato, ma alla quale spetta solo di verificare l'assenza di un intento persecutorio del magistrato procedente e la presenza dei presupposti di legge per l'applicazione della misura richiesta.
Conclude replicando al deputato Belcastro che non v'è da parte di alcuno un compiacimento nell'irrogare una misura detentiva e che - al contrario di quanto da lui affermato - se si fosse trattato di una persona non appartenente al Parlamento, questa sarebbe già ristretta in carcere, come d'altronde lo sono i coindagati, salvo il La Monica che è fuggito all'estero.

Antonino LO PRESTI (FLpTP), intervenendo per fatto personale, replica all'onorevole Pepe, specificando che la richiesta all'esame non è assimilabile ai precedenti. Quanto al caso Cosentino, sul quale era relatore, propose il diniego dell'autorizzazione all'arresto perché constatò un divario temporale molto marcato tra l'inizio delle indagini e l'emersione di elementi a carico del deputato, da un lato, e l'effettivo avvio del procedimento penale nei suoi confronti e della richiesta custodiale, dall'altro. Quanto poi al caso Margiotta, la Giunta votò all'unanimità per il diniego data l'inconsistenza del compendio indiziario, comprovata peraltro anche in sede giurisdizionale.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, rammenta che l'intesa unanime raggiunta a conclusione dell'audizione del deputato Papa è nel senso che domani la Giunta tornerà a riunirsi per il seguito dell'esame della questione alle ore 8,30 per concluderlo tassativamente entro le 10 con la votazione sulla proposta di diniego del relatore Sisto.

La seduta termina alle 11.

14 luglio 2011

La seduta comincia alle 8.55.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, ricorda che ieri si è conclusa in via definitiva l'audizione del collega Papa e si era concordato di terminare l'esame entro le 10 di oggi.

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, fa presente che, a conclusione della sua audizione, il deputato Papa ha depositato una pen drive su cui si trovano non meno di 15 mila pagine di documenti relativi all'inchiesta. Il suo sospetto circa l'anomalia documentale che connotava la richiesta in titolo si è quindi rivelato fondato. Ne consegue, a suo avviso, che occorre assolutamente un rinvio per consentirgli di approfondire anche questo materiale, onde renderne pienamente edotti tutti i membri della Giunta.

Maurizio PANIZ (PdL) specifica che la proposta di rinvio dell'esame testé avanzata dal relatore non ha alcun significato ostruzionistico o dilatorio: la calendarizzazione in Assemblea della domanda in titolo per mercoledì 20, del resto, è di per sé già un dato certo, che frustrerebbe ogni tattica dilatoria. Viceversa, la proposta del relatore muove dall'esigenza di valutare con estrema attenzione una domanda di privazione della libertà personale, che - quale che sia il deputato destinatario - merita tutta la cautela di cui la Giunta è capace. Dai nuovi documenti sembrano emergere fatti di grave lesione delle prerogative parlamentari e quindi l'analisi da parte dei componenti appare doverosa. Auspica che il supplemento di esame possa consentire di concludere la discussione nella giornata di domani e precisa che il suo gruppo non chiederà comunque alcuna proroga del termine per riferire all'Assemblea.

Marilena SAMPERI (PD) si dichiara indignata dalla proposta del relatore: il gruppo del PdL si era impegnato già nella seduta del 6 luglio, conclusasi a tarda serata, a chiudere l'esame in data di ieri. Poi ieri si era unanimemente convenuto di terminare la discussione entro oggi alle 10. Oggi deve assistere al dispiegarsi di un ignobile tatticismo politico che mette a repentaglio la credibilità della politica proprio nel momento in cui si chiedono agli italiani sacrifici pesanti con una manovra 'lacrime e sangue'. La maggioranza sottovaluta gravemente il pericolo che deriva dal logorare in questo modo il tessuto democratico delle istituzioni. Insiste dunque che si pervenga oggi alla deliberazione sul merito come convenuto e senza forzature. In mancanza di ogni decisione sul merito si farebbe luogo all'applicazione del comma 2 dell'articolo 18 del Regolamento, che prevede - in caso di mancato assolvimento del compito referente da parte della Giunta - l'autorizzazione del Presidente della Camera alla relazione orale all'Assemblea. Del resto, che la motivazione offerta dal relatore sia solo un pretesto emerge chiaramente dalla natura della documentazione: si tratta proprio di quegli atti di indagine, allegati alla richiesta di misura cautelare avanzata dai pubblici ministeri al giudice Giordano la cui acquisizione era stata giudicata inutile dalla Giunta nella seduta del 22 giugno scorso.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, constata - si tratta di un dato ampiamente riportato dalla stampa - che la proposta del relatore deriva da una difficoltà politica insorta nella maggioranza, frutto di legittime dinamiche politiche, sulle quali non è suo compito esprimere valutazioni. Nondimeno deve osservare che l'eventualità dello svolgimento di una relazione orale all'Assemblea, autorizzata dal Presidente della Camera ai sensi della disposizione citata dalla collega Samperi, richiede che sia accertata formalmente l'impossibilità di concludere in Giunta l'esame di merito, ciò che non è ancora avvenuto.

Maurizio PANIZ (PdL) dà atto alla collega Samperi di aver correttamente inquadrato il potenziale sbocco della situazione facendo richiamo all'articolo 18, comma 2, del Regolamento.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) condivide l'indignazione della collega Samperi: dal relatore è venuta una chiara strumentalizzazione di pretese esigenze di approfondimento istruttorio che mascherano l'impasse in cui la maggioranza si è venuta a trovare. Invita il Presidente a porre ai voti la proposta di diniego avanzata dal collega Sisto, ammesso che questa sia ancora in piedi.

Federico PALOMBA (IdV) chiede che il Presidente faccia rispettare le procedure in modo intransigente e si opponga all'uso di mezzucci propri non del Parlamento ma delle preture di periferia. La Giunta si sta giocando la propria dignità: occorre mettere subito in chiaro le posizioni dei gruppi sul merito della questione e votare.

Giuseppe CONSOLO (FLpTP) si associa alla richiesta di passare al voto sul merito.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) si rammarica della flagrante rottura di ogni regola procedurale e del fatto che la maggioranza sia venuta meno a ogni affidamento, ponendo in essere un deprecabile «gioco delle tre carte». Delle due l'una: o si passa al voto sul merito o ci si prende la responsabilità di chiedere la proroga del termine, come previsto dal Regolamento.

Maurizio PANIZ (PdL) invita il collega Mantini a moderare i termini. Ribadisce che dal suo gruppo non verrà alcuna richiesta di proroga.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) non ha ancora compreso se la proposta di merito del relatore sia ancora valida.

Maurizio TURCO (PD) osserva che, a seguito degli accordi assunti ieri all'unanimità, ci si trova oggi in fase di votazione e la discussione in atto sarebbe perciò inammissibile.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) non trova scandalosa la richiesta del relatore. Se infatti il Regolamento prevede che, prima di deliberare, la Giunta invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti e le delucidazioni che ritenga necessari, ciò significa che è a lui consentito offrire elementi informativi e di giudizio ai componenti e che questi ultimi non possano essere tout court considerati irrilevanti. È precisamente ciò che è accaduto ieri, allorquando alla Giunta è stato prospettato un fatto nuovo e imprevisto. Insieme al collega Follegot si è cimentato in una parziale lettura degli atti ma la loro mole cospicua non ne ha consentito il completamento. Non si oppone quindi alla richiesta del relatore.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, ricapitolando, prende atto della difficoltà della maggioranza di trovare una posizione comune sul merito, come lealmente il collega Paniz gli ha rappresentato. Quanto alla richiesta del relatore Sisto di esaminare la documentazione depositata ieri dal deputato Papa, non può che ricordare che nella seduta del 22 giugno 2011 si è svolta una votazione nella quale è prevalsa la posizione di acquisire la richiesta di misura cautelare avanzata dai pubblici ministeri al GIP, senza allegati e senza ulteriori documenti. Una componente minoritaria della Giunta addirittura era contraria a qualsiasi integrazione documentale. I documenti cui oggi fa riferimento il relatore sono quindi proprio quelli la cui acquisizione era stata giudicata non indispensabile dalla Giunta nella predetta seduta. Essi sono quindi oggettivamente irrilevanti in questa fase ai fini della decisione.
Rilevato che il relatore ha già avanzato una proposta di merito, osserva che la sua nuova richiesta istruttoria inevitabilmente si pone con essa in contraddizione. Sicché se questa aporia procedurale non verrà rimossa, il voto non potrà che riguardare la proposta di diniego avanzata nella seduta del 29 giugno 2011.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ripete che la documentazione pervenuta è di somma importanza e la sua coscienza gli impone di approfondirla. Ciò determina in lui la necessità di ritirare la proposta avanzata il 29 giugno, in vista di una sua eventuale riformulazione.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, preso atto del ritiro della proposta del relatore, dovrà ora verificare se nel corso della discussione vi siano deputati inclini ad avanzarne un'altra, tenendo comunque presente che proprio domani scade l'inderogabile termine di conclusione della discussione presso la Giunta.

Antonio LEONE (PdL) fa presente che stanno per avere inizio votazioni nominali in Assemblea alle quali intende partecipare: sollecita quindi una conclusione della riunione della Giunta.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, deve interrompere i lavori in virtù dell'inizio della seduta dell'Assemblea. A tal riguardo, constata l'orientamento maggioritario favorevole a riprenderli non oggi al termine delle votazioni dell'Assemblea medesima, bensì domani. Convoca pertanto la Giunta per il 15 luglio 2011, alle ore 12. In tal sede occorrerà verificare se il relatore Sisto sia in grado di formulare una nuova proposta di merito. In caso contrario, chiederà a un altro componente la Giunta di avanzarla. Quale che sarà la proposta avanzata, egli la porrà ai voti in ogni caso entro l'inizio delle votazioni nominali in Assemblea.

La seduta termina alle 10.

15 luglio 2011

La seduta comincia alle 12.05.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, ricorda che nella seduta del 13 luglio si era unanimemente concordato di concludere l'esame entro le ore 10 del 14 luglio. A tale accordo non si è potuto dare seguito, giacché la riunione di ieri è stata interrotta in ragione dell'inizio della seduta dell'Assemblea con votazioni nominali. Nella medesima riunione di ieri, il relatore ha ritirato la sua proposta di diniego dell'autorizzazione. Gli domanda quindi se oggi sia in grado di formularne una nuova, che confermi la precedente o che la modifichi. Avverte altresì che, nel dargli la parola, si riserva di avvalersi di tutti i suoi poteri regolamentari in maniera tanto equilibrata quanto rigorosa.

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, nell'accogliere la sollecitazione del Presidente, si atterrà a quella che gli pare la più ortodossa interpretazione dell'articolo 18, comma 1, del Regolamento. Nel preannunciare che depositerà al termine del suo intervento una versione scritta di esso, unitamente all'indice degli allegati alla richiesta del pubblico ministero al GIP Giordano, consegnati l'altro ieri dal collega Papa, rappresenta che tale documentazione richiede, a suo avviso, di essere esaminata approfonditamente dalla Giunta. Tale compito da parte della Giunta si appalesa doveroso per garantire il più attento rispetto delle prerogative di difesa riconosciute a ogni cittadino dall'articolo 24 della Costituzione. L'argomento che ha sentito dal Presidente ieri, circa la ritenuta irrilevanza di tale documentazione, non è condivisibile. L'assunto del Presidente Castagnetti è infatti basato su una decisione della Giunta precedente sia l'audizione del collega Papa, sia il deposito da parte sua degli atti di cui si discute. Questi quindi trovano ingresso nei lavori della Giunta per una via autonoma, suscettibile di rovesciare il precedente deliberato. D'altronde, la Giunta stessa non si sottrarrebbe all'obbligo di esaminare eventuale documentazione che lo stesso giudice procedente inviasse medio tempore. Non comprende quindi per quale motivo si dovrebbe riservare alle produzioni documentali del deputato interessato un diverso trattamento. Quanto ha appena esposto, comunque, è coerente col principio giuridico processuale in virtù del quale all'organo che deve giudicare - in questo caso la Giunta - devono essere prospettate documentalmente tutte le informazioni del caso e non solo una parte. Peraltro, a una sommaria ricognizione del contenuto degli atti, ritiene che emergano da essi flagranti violazioni dell'ordinamento, quali ad esempio l'insistita intercettazione di utenze telefoniche su cui si aveva la certezza che sarebbero transitate conversazioni dell'on. Papa e tecniche investigative quali il pedinamento, l'appostamento e la fotografia.
Dopo che Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, interrompendolo, ha invitato il relatore a formulare la proposta di merito da lui preannunziata, Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, riprendendo, contesta l'osservazione che ha ascoltato in passate sedute, secondo cui il vaglio del GIP avrebbe posto rimedio a tutte le carenze motivazionali e procedimentali degli atti dei pubblici ministeri cui ha fatto riferimento nelle scorse sedute. Per tutti questi motivi, propone che la Giunta deliberi, constatata l'impossibilità di esaminare al completo la mole documentale acquisita, di non poter rispettare il termine regolamentare dei 30 giorni e che quindi si dia applicazione al comma 2 dell'articolo 18 del Regolamento. Deposita pertanto il suo testo scritto, unitamente ad alcuni allegati.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, non può considerare ammissibile la proposta del relatore: essa infatti rientra nell'ordine dei lavori e non attiene al merito, non consistendo in una proposta per l'Assemblea. Come già ha ricordato ieri, un dibattito su eventuali integrazioni documentali si è già svolto ed esaurito con un voto della Giunta nella seduta del 22 giugno. In tale sede si era deliberato, su richiesta del relatore stesso, di acquisire dall'autorità giudiziaria di Napoli solo la domanda di misura cautelare in carcere a carico dell'on. Papa avanzata dai pubblici ministeri al GIP, escludendosi espressamente di acquisire ulteriori documenti, evidentemente ritenuti non utili all'istruttoria. L'organizzazione dei lavori è stata conseguentemente definita - peraltro sempre all'unanimità - avuto riguardo anche a tale scelta. Non è quindi congruo motivare l'impossibilità di avanzare una proposta di merito con l'avvenuto deposito, da parte dell'on. Papa, proprio di quel materiale precedentemente ritenuto non necessario dalla Giunta. Deve inoltre ricordare che nella seduta dell'altro ieri, la Giunta aveva unanimemente concordato di concludere l'esame della domanda in data di ieri, e ciò per rispetto del Regolamento che definisce 'tassativo' (articolo 18, comma 1) il termine imposto per concludere l'esame della domanda; tale termine - peraltro sempre rispettato in passato con riferimento ad analoghe domande - nel caso in titolo scade il 15 luglio, vale a dire oggi stesso. Come è noto, il comma 2 dell'articolo 18 stabilisce, in caso di inosservanza del termine, una specifica disciplina, di carattere sanzionatorio, volta a consentire che l'Assemblea comunque proceda rapidamente all'esame della domanda sulla quale la Giunta non sia stata in grado di concludere la sua istruttoria: il Presidente della Camera infatti nomina un membro della Giunta autorizzato a riferire oralmente e iscrive la domanda di autorizzazione al primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva a quella in cui è scaduto il termine. Si tratta, evidentemente, di una fattispecie del tutto residuale, da limitare ai casi eccezionali in cui occorra rimediare alla circostanza che la Giunta sia venuta meno ai suoi compiti istituzionali, ossia la funzione referente nei confronti dell'Assemblea. A ciò si aggiunga che la Conferenza dei capigruppo ha iscritto in calendario per mercoledì 20 luglio prossimo la discussione in Assemblea della domanda. Fa notare in proposito che tale iscrizione è stata decisa con l'avviso favorevole di tutti i gruppi, compresi quelli di maggioranza. Si tratta di un dato, assieme a quello regolamentare, vincolante per la Giunta, atteso che questa ha compiti istruttori nei confronti dell'Assemblea e che essa non potrebbe in nessun caso impedire all'Aula di discutere sulla domanda nei tempi stabiliti in sede di programmazione. Del resto, coerentemente con questo ruolo, anche in questa legislatura (seduta del 29 settembre 2010) è stata confermata l'applicazione alla Giunta dell'articolo 79, comma 8, del Regolamento che pone il principio generale, in sede referente, dell'inammissibilità di «eccezioni pregiudiziali, sospensive o comunque volte ad impedire l'adempimento dell'obbligo della Commissione a riferire all'Assemblea». Ricorda che, sulla base di tale disposizione, vi sono diversi precedenti nei quali, stante la calendarizzazione di provvedimenti in Assemblea, l'organo referente, in prossimità della scadenza del termine di conclusione dell'esame, è passato direttamente al voto sul mandato al relatore, omettendo, in tutto o in parte, il passaggio istruttorio costituito dal voto sugli emendamenti. Al proposito potrebbe richiamare analiticamente molti casi ma lo farà solo su richiesta espressa.
Soggiunge che la rafforzata natura doverosa delle deliberazioni in materia di immunità parlamentari, di cui all'articolo 68 della Costituzione, si evince anche dal Regolamento all'articolo 24, comma 4, ultimo periodo, che le menziona ai fini dell'iscrizione in calendario al di fuori degli ordinari criteri di programmazione; l'inserimento in calendario di queste deliberazioni è infatti disposto dal Presidente della Camera, nel rispetto dei termini assegnati alla Giunta, in ossequio al carattere dovuto dell'atto, che pertiene a un'ordinata regolazione dei rapporti tra diversi poteri dello Stato. Aggiunge, ad adiuvandum, che la natura di atto dovuto esclude in via generale l'ammissibilità di questioni pregiudiziali e sospensive - che, ove approvate, ne pregiudicherebbero l'esame di merito - persino nel corso dell'esame in Assemblea (al proposito cita come esempi il disegno di legge comunitaria, la legge di stabilità e, per le sospensive, i disegni di legge di conversione dei decreti legge).
Il complesso del quadro di fatto e di diritto è dunque inequivoco in ordine al dovere della Giunta di adempiere all'obbligo referente nei termini imposti, procedendo alla deliberazione di merito sulla domanda. Anche acquisita l'intesa del Presidente della Camera, conferma di avere, come Presidente di questo organo, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento, il preciso dovere di assicurare che la Giunta assolva alle sue funzioni, garantendo il buon andamento dei relativi lavori. E ciò comporta l'improcedibilità di qualunque proposta sull'ordine dei lavori e non di merito che, presupponendo necessariamente un'estensione temporale della fase istruttoria oltre la scadenza imposta dal Regolamento, pregiudichi l'adempimento da parte della Giunta dell'obbligo di concludere entro oggi l'esame della domanda , con la formulazione di una proposta per l'Assemblea, compromettendone in ultima analisi le sue funzioni referenti. Per tutti questi motivi, non porrà ai voti una proposta diversa da quella che si riferisca direttamente al merito della domanda all'ordine del giorno.

Maurizio PANIZ (PdL) contesta vibratamente le considerazioni procedurali e regolamentari testé svolte dal Presidente. Gli sembra che la sua lettura del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 18 del Regolamento sia forzata e priva di basi nella prassi. Al contrario di quanto ha appena ascoltato, l'articolo 18, comma 2, del Regolamento prevede semplicemente il fisiologico sviluppo del mancato rispetto del termine dei 30 giorni: poiché in claris non fit interpretatio e la norma è di univoca lettura, non ritiene se ne possano ricavare conclusioni distorte e arbitrarie. Tiene a precisare che i rilievi del relatore sono del tutto congrui e aderenti ai principi costituzionali in materia di diritto alla difesa. Il Presidente della Giunta non ha alcun diritto di interferire con le valutazioni del relatore né tantomeno di revocargli l'incarico e di affidarlo ad altri. Il collega Sisto rimane quindi in carica a tutti gli effetti, avendo rassegnato le sue conclusioni alla Giunta, anche se queste non sono gradite all'opposizione. In sostanza, si è di fronte a una pura invenzione procedurale, tenuto anche conto che la strada indicata dal relatore in nulla pregiudicherebbe il rispetto delle decisioni della Conferenza dei capigruppo. L'Assemblea infatti può pronunziarsi anche sulla base della relazione orale del deputato individuato dal Presidente della Camera. Se il Presidente della Giunta persisterà nelle sue determinazioni procedurali, il suo gruppo agirà di conseguenza.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, osserva che il collega Paniz è ovviamente libero di esprimere le proprie valutazioni sull'interpretazione del Regolamento che lo ha condotto alle determinazioni poc'anzi esposte, su cui peraltro ha convenuto anche il Presidente della Camera. Ribadisce tuttavia che la proposta sull'ordine dei lavori del relatore Sisto, cui egli aveva affidato un compito che comunque, in via originaria, spetta al Presidente della Giunta, non è ammissibile. Avendo il relatore Sisto rinunciato a formulare una proposta di merito, chiede pertanto se vi siano colleghi pronti ad avanzarne una.

Federico PALOMBA (IdV) propone che la Giunta riferisca all'Assemblea nel senso della concessione dell'autorizzazione.

Enrico COSTA (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, domanda al Presidente quale sia la natura giuridica del passaggio che la Giunta sta attraversando.

Maurizio PANIZ (PdL) denunzia una plateale violazione delle regole e preannuncia che il gruppo del PdL abbandonerà l'aula.

Elio Vittorio BELCASTRO (PT) abbandonerà anch'egli l'aula.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, rimarca l'assoluta correttezza regolamentare delle sue determinazioni procedurali, il cui senso ha già chiarito e che sono la necessaria conseguenza della rinunzia da parte del relatore ad avanzare una proposta di merito. Chiede se vi siano dichiarazioni di voto sulla proposta del collega Palomba.
(I deputati dei gruppi PdL, Misto-R-A e PT abbandonano l'aula).

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) esprime la propria condivisione dei rilievi procedurali dei colleghi Sisto e Paniz. Preannunzia comunque l'astensione del gruppo della Lega Nord.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta del deputato Palomba, incaricandolo di redigere la relazione per l'Assemblea nel senso che l'autorizzazione a disporre la misura cautelare richiesta dall'autorità giudiziaria di Napoli sia concessa.

La seduta termina alle 12.50.


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