Doc. IV, n. 13-bis-A-ter





Onorevoli Colleghi! - Con questa relazione mi sforzo di illustrare e di recepire quanto è emerso sulla posizione mia e degli altri sette deputati che sono intervenuti in merito a una domanda di perquisizione a carico di Silvio Berlusconi e sono risultati in minoranza nella seduta del 27 gennaio 2011.
Il mio compito in questa sede - in fondo - è facilitato dall'imprevista e grottesca piega che l'esame presso la Giunta delle autorizzazioni ha preso nella seduta appena richiamata.
Il 25 gennaio 2011, il relatore on. Leone aveva svolto una lunga e a tratti contorta relazione, non condivisibile ma almeno istituzionalmente garbata (1), chiedendo il rigetto della richiesta di perquisizione per l'esistenza del fumus persecutionis, desunto anche da alcuni elementi sintomatici quali la negazione, da parte dei magistrati milanesi inquirenti, della loro incompetenza territoriale e funzionale (in favore del «tribunale per i ministri»). L'analitica confutazione di tale tesi si può leggere nel resoconto ufficiale dei lavori della Giunta.


(1) L'on. Antonio Leone, nel lungo e per certi versi contraddittorio intervento del 25 gennaio 2011, aveva cercato di sostenere la sussistenza del fumus persecutionis e aveva proposto il diniego nel merito dell'autorizzazione alla perquisizione. Il repentino abbandono di questa tesi dimostra quanto anch'essa fosse fragile.


Invece, il collega Paniz - sconfessando il suo collega di gruppo nonché vicepresidente della Camera on. Leone - ha sostenuto che il reato di concussione ascritto all'on. Silvio Berlusconi concerne le funzioni ministeriali perché il Presidente del Consiglio credeva che Ruby fosse davvero la nipote di Mubarak e quindi, nello svolgere le pressioni sulla questura, aveva voluto tutelare le relazioni internazionali del nostro Paese.
Per questo il reato sarebbe ministeriale e quindi rientrerebbe nell'alveo dell'articolo 96 Cost. e dunque anche della procedura garantita delle leggi costituzionale n. 1 del 1989 e ordinaria n. 219 del 1989.
In sostanza, la procura ordinaria di Milano non sarebbe competente e quindi occorrerebbe restituirle gli atti.
Debbo innanzi tutto affermare che con questo sorprendente cambio di rotta il PDL ha voluto abbandonare la tesi di Antonio Leone ritenendola debolissima e inaccettabile dall'Assemblea, proprio come avevo sostenuto dimostrando l'insussistenza dell'intento persecutorio. E sarebbe lecito ritenere che quella fantasiosa tesi sia stata archiviata per sempre e relegata nell'ambito dei maldestri tentativi non riusciti posti in essere da una maggioranza sempre più confusa. Potrei, quindi, dirmi soddisfatto del risultato del fuoco di sbarramento, culturale e giuridico, che il mio gruppo, l'Italia dei Valori, ha posto in campo.
Ma ora ci troviamo a dover fronteggiare una nuova tesi talmente risibile da dover essere collocata nel novero delle barzellette di cattivo gusto che il Presidente del Consiglio ci ha purtroppo abituato ad ascoltare. Il buono è però che ciò ci esonera dal doverla confutare con troppi argomenti perché contiene una predizione di autosmentita.
È accertato infatti che la presenza in questura a Milano di Ruby non fu segnalata al Presidente del Consiglio da canali ufficiali (la diplomazia egiziana, i servizi segreti o le forze dell'ordine) ma da una tal Michelle Concei|fcao Santos (una donna conosciuta in ambienti assai equivoci). Piegate le resistenze della dottoressa Giorgia Iafrate e disattese le istruzioni del pubblico ministero Fiorillo, Ruby viene affidata non alle autorità consolari egiziane ma a Nicole Minetti (accusata attualmente di favorire la prostituzione di altre donne e di sfruttarne i proventi).
Nella notte tra il 27 e il 28 maggio 2010 peraltro vengono svolti accertamenti sull'identità di Ruby (al secolo Karima el Marough) e si sa subito, dalle richieste al commissariato di Taormina per controlli in Letojanni in provincia di Catania e dalle relative risposte, che ella è marocchina. Nonostante queste notizie certe, il Presidente del Consiglio insiste nelle indebite pressioni.
Tanto è sufficiente per disvelare il ridicolo inganno della proposta di maggioranza: le relazioni internazionali dell'Italia non c'entrano alcunché e di conseguenza l'articolo 96 Cost. non potrebbe mai trovare applicazione al nostro caso. Manca qualsiasi ipotesi di condotta funzionalmente collegabile all'ambito delle relazioni internazionali che un Presidente del Consiglio può intrattenere: salvo che tra esse si vogliano ricomprendere - ma la sola prospettazione di tanto ci farebbe inorridire - anche condotte che mettono nel più assoluto ridicolo il nostro Paese dinanzi all'opinione pubblica, come è successo a suo tempo quando dal mondo evoluto, appreso che il Capo del governo aveva esercitato pressioni sulla polizia in favore «della nipote marocchina di Mubarak», si levò una cosmica risata di scherno.
La medesima risata si risolleverebbe, ancora più forte, se si sapesse del tentativo di recidiva (aggravata), vale a dire del sostenere nuovamente una tesi così assurda.
Siamo solo dinanzi ad una condotta privata (a mio avviso, del tutto illegittima) posta in essere da persona che svolge una funzione pubblica. La carica rivestita non può mai essere addotta a pretesto per far ingoiare la tesi che tutto ciò che fa un uomo pubblico costituisce espressione di una funzione pubblica, anche quando rappresenta solo un orribile abuso allo status. Si tratta di un fatto privato la cui qualificazione giuridica, come reato, spetta solo ai giudici: perciò bene fanno i pubblici ministeri di Milano a continuare a perseguirlo.
Invito pertanto l'Assemblea a respingere la proposta della Giunta e a rinviare gli atti alla stessa Giunta, affinché questa possa formulare nel merito la proposta della concessione dell'autorizzazione.

Federico PALOMBA,
relatore di minoranza.


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