Onorevoli Colleghi! - A nome dei deputati che fanno riferimento al Nuovo Polo per l'Italia, risultati in minoranza nella seduta della Giunta delle autorizzazioni del 27 gennaio 2011, riferisco su una domanda di autorizzazione ad eseguire una perquisizione domiciliare nei confronti dell'on. Silvio Berlusconi, in particolare nei locali dell'ufficio di Giuseppe Spinelli, sito in Segrate, pervenuta alla Camera dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, nell'ambito di un procedimento penale per concussione e prostituzione minorile.
La difesa dell'on. Berlusconi ha qualificato tale ufficio, o più esattamente una delle due unità immobiliari, quale «pertinenza della Presidenza del Consiglio»: da ciò la richiesta della procura della Repubblica di Milano, alla Camera dei deputati, di autorizzazione dell'atto di indagine.
La Giunta delle autorizzazioni avrebbe dovuto esaminare la richiesta ai fini della formulazione di una proposta, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, di concessione o di diniego dell'autorizzazione, secondo i consueti criteri applicati per la valutazione di tali richieste, a cominciare dalla verifica dell'esistenza o meno del fumus persecutionis.
In tal senso si è svolto un ampio dibattito, iniziato a seguito della relazione del collega Antonio Leone il quale, nella seduta del 25 gennaio, aveva proposto il diniego dell'autorizzazione ritenendo sussistente il fumus persecutionis.
Tale conclusione è stata però inopinatamente modificata dal relatore al termine del dibattito in Giunta, su richiesta del capogruppo PDL on. Paniz, con la proposta finale di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria procedente per l'asserita incompetenza funzionale di questa trattandosi, secondo la nuova e a nostro avviso audace tesi del relatore, di reati commessi «nell'esercizio delle funzioni ministeriali» e dunque, ai sensi dell'articolo 96 Cost., giudicabili dal tribunale dei Ministri.
Noi riteniamo che le questioni relative all'eventuale incompetenza funzionale o territoriale della procura di Milano ben possano essere sollevate dalla difesa dell'on. Berlusconi nel processo, con le garanzie e i rimedi giurisdizionali previsti.
È invece assai pericolosa e dannosa per il Paese la tendenza a istituzionalizzare il conflitto, lacerando il tessuto democratico. Noi non siamo né gli avvocati né i pubblici ministeri dell'on. Berlusconi. Dobbiamo esercitare con equilibrio e prudenza le guarentigie che la Costituzione riconosce alla funzione parlamentare, nei limiti della nostra competenza.
Dagli atti trasmessi, ormai in larga misura pubblici e ben noti, emerge un quadro allarmante: festini organizzati dal premier con riti sessuali definiti «bunga bunga», ragazze pagate che dichiarano di partecipare a pratiche sessuali, minorenni coinvolte in queste attività, l'intervento diretto del premier per l'affidamento della minorenne Karima El Mahroug, falsamente definita nipote del presidente egiziano Moubarak, alla consigliera regionale PDL Nicole Minetti che dopo pochi minuti la lascia nelle mani di una persona che appare dedita alla prostituzione, rinvenimenti di ingenti quantitativi di cocaina in un appartamento che risulta pagato dal premier, personale di scorta utilizzato per accompagnare le ragazze partecipanti ai festini, disponibilità del telefono del premier in ambienti assai equivoci, minacce di ricatti, eccetera. Compete alla magistratura, con le garanzie del processo, l'accertamento definitivo dei fatti e dei reati.
Noi esprimiamo un giudizio di netta condanna della condotta del premier per cinque ragioni di natura politica.
La prima è di ordine morale perché chi esercita rilevanti ruoli istituzionali dovrebbe avere una condotta improntata al decoro e al buon esempio, come è stato da più parti sottolineato da voci autorevolissime.
La seconda ragione riguarda la condizione di ricattabilità nella quale si è posto il Presidente del Consiglio anche per la disinvoltura cui si sono avuti rapporti con persone coinvolte nel narcotraffico.
La terza ragione politica consiste nella avvilente concezione della donna e dell'uso dei minori che emerge dai fatti di Arcore.
La quarta motivazione politica di censura è costituita dal grave discredito internazionale del Paese che discende dalla condotta del premier.
Il quinto preoccupante motivo di condanna politica discende dal coinvolgimento delle istituzioni nella difesa personale del premier che, anziché chiarire i fatti nel processo, provoca un lacerante conflitto contro la magistratura e tra istituzioni. Su questo punto, essenziale ai fini del voto, è necessario soffermarsi.
Venendo, infatti, ai nodi tecnici affrontati nella relazione, occorre soffermarsi in via preliminare sulla qualificazione come domicilio di un parlamentare delle porzioni immobiliari designate con i numeri 801 e 802 di Residenza Parco, in Segrate. Dal testo stesso della domanda in titolo si comprende che l'unità immobiliare contrassegnata dal numero 802 è la sede di società commerciali e quindi è sicuramente da escludere la copertura dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione. Dunque, la perquisizione può svolgersi, senza alcuna necessaria autorizzazione.
Quanto all'interno 801, definito 'pertinenza del Presidente del Consiglio dei Ministri', due atti istruttori inducono a concludere che non vi si svolga oggi, né vi si sia svolta in passato, attività politico-parlamentare. In un'intercettazione telefonica, riportata alla pag. 273 dell'incartamento, il ragionier Spinelli interloquisce con la signora Garcia Polanco e le fa presente che vi è stato un errore nei pagamenti dei canoni locatizi delle ragazze residenti a via dell'Olgettina; il medesimo Spinelli, in un interrogatorio nelle stesse indagini difensive, ammette di non aver mai seguito l'attività politica e istituzionale del Presidente Berlusconi.
Se ne trae che nell'ufficio indicato nella domanda di perquisizione evidentemente si ordinano i pagamenti per le ragazze e si seguono aspetti di gestione immobiliare, ivi comprese - devo mio malgrado precisare - porzioni immobiliari nelle quali la polizia ha rinvenuto cospicui quantitativi di droga. Se davvero le sedi in questione fossero destinate originariamente a scopi istituzionali, l'uso concreto che se ne è fatto successivamente sarebbe penalmente illecito.
Occorre da ultimo, su questo punto, sottolineare che tutta la disciplina del domicilio del parlamentare dovrebbe essere oggetto di rivisitazione per evitare imbarazzanti qualificazioni ex post. La copia della comunicazione resa da un collaboratore dell'on. Berlusconi nel 2004, al Presidente della Camera, in cui si indicava genericamente come domicilio del Presidente del Consiglio un luogo in Segrate, senza specificare il numero civico, appare infatti insufficiente. Tanto più che tale comunicazione non è riferibile alla legislatura in corso. La materia è controversa e merita un chiarimento legislativo (1).
Sennonché, il tema della nozione di domicilio ormai è del tutto superato (con ciò però rimanendo impregiudicato). Il relatore infatti, sorprendentemente, nel corso della seduta del 27 gennaio 2011, ha cambiato proposta, centrando tutto il suo ragionamento sulla tematica, pur evocata incidentalmente nella relazione iniziale, della «ministerialità» dei reati contestati.
Secondo la maggioranza, il reato di concussione sarebbe stato «ministeriale», giacché il Presidente del Consiglio avrebbe premuto per liberare Karima El Mahroug dalla questura di Milano in ragione della sua convinzione che la stessa fosse la nipote di Mubarak e che quindi erano in gioco le relazioni internazionali del nostro Paese.
Si tratta di un argomento paradossale che sarebbe ridicolo se non fosse addotto con serietà in una sede istituzionale, anche perché non risulta che lo «zio presunto» sia mai stato avvisato.
Occorre procedere con ordine, per saggiare l'inconsistenza della tesi. Anzitutto, gli stessi difensori di Silvio Berlusconi - nella memoria difensiva depositata il 20 gennaio - non si spingono a sostenere una tesi tanto grottesca. Essi adducono due precedenti. Questi peraltro sono, per un verso, inutili e, per l'altro, controproducenti.
Un caso è relativo al decreto di archiviazione del tribunale dei Ministri di Roma n. 1 del 2008 che ha a che fare con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di personale dei servizi di informazione e di sicurezza: si tratta all'evidenza di un'ipotesi di responsabilità ministeriale propria.
Il secondo caso concerne il provvedimento del pubblico ministero di Trani del 2010 che trasmette gli atti al tribunale dei Ministri di Roma per una fattispecie similare a quella oggi in discussione (le pressioni telefoniche di Berlusconi su Giancarlo Innocenzi, membro dell'Authority sulle comunicazioni per influire su Annozero). L'atto della procura di Trani è motivato in un modo talmente perplesso e contraddittorio da non giovare alla tesi sostenuta.
Quanto invece ai recenti precedenti della Camera dei deputati, le richieste di autorizzazione pervenute ai sensi degli articoli 96 della Costituzione e 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989, hanno sempre avuto a che fare con atti strettamente funzionali, quali per esempio i reati contestati:
1) al ministro dei trasporti e delle infrastrutture Lunardi (doc. IV-bis, n. 1 - XVI legislatura), per un finanziamento concesso con decreto interministeriale;
2) al ministro delle politiche agricole Alemanno (doc. IV-bis, n. 1 - XIV legislatura), per la certificazione di un nuovo prodotto Parmalat (Lattefrescoblu);
3) al ministro dei lavori pubblici Radice (doc. IV-bis, n. 1 - XIII legislatura) per l'asserita diffamazione a carico di un sindaco nell'ambito di una polemica sul condono edilizio;
4) al ministro della sanità Bindi (doc. IV-bis, n. 2 - XIII legislatura), per la nomina di un commissario straordinario per un istituto di tumori a Napoli.
Nessun precedente quindi, neanche i più risalenti che qui è superfluo citare (2), riguarda condotte del tutto private ed estranee alle competenze specifiche del titolare del dicastero.
Quanto al c.d. precedente Matteoli, si tratta di un clamoroso equivoco. Il ministro Matteoli era (ed è) accusato di aver favorito illecitamente il prefetto Gallitto, indagato per corruzione, avvisandolo di essere sottoposto a controlli telefonici.
L'autorità giudiziaria di Genova aveva trasmesso gli atti al tribunale dei ministri di Firenze, ai sensi dell'articolo 6 della legge costituzionale n. 1 del 1989, ritenendo che il reato fosse ministeriale. Il collegio dei reati ministeriali di Firenze, viceversa, ritenne il reato comune e si spogliò della relativa competenza, archiviando il proprio fascicolo e rimettendo l'affare alla procura ordinaria, omettendo però di comunicare l'archiviazione alla Camera, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della medesima legge n. 1.
La Camera - paradossalmente - non si lagnò di questo profilo, ma elevò un conflitto tra poteri volto a far dichiarare illegittimo l'articolo 2 della legge n. 219 del 1989, laddove questo consentiva (e consente) al tribunale dei ministri di dichiararsi incompetente per la carenza della natura ministeriale del reato.
Con la sentenza n. 241 del 2009, la Corte ha rigettato questa tesi ma ha stigmatizzato il comportamento del tribunale dei ministri di Firenze che era incorso nell'omissione della comunicazione dell'avvenuta archiviazione. La Corte ha infatti stabilito che quella comunicazione è costituzionalmente dovuta.
Successivamente (il 28 ottobre 2009), adottando una deliberazione giuridicamente inesistente, la Camera ha deciso motu proprio - senza che nessuna autorità titolata lo domandasse - che i fatti attenevano alle funzioni del ministro Matteoli e ha conseguentemente denegato un'autorizzazione a procedere penalmente, la quale non era necessaria. Il giudice procedente, ossia il tribunale monocratico di Livorno, ha successivamente elevato conflitto che è attualmente pendente. In conclusione, nessun giudice si è mai pronunziato circa la natura ministeriale del reato ascritto a Matteoli. Da quanto esposto, risulta chiaro come il 'precedente Matteoli' tale non sia e non è affatto giovevole alla tesi del relatore Leone.
In relazione al potere di stabilire la «ministerialità» del reato, la Corte di cassazione, del resto, nella sentenza del 6 agosto 1992, ha stabilito che il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere gli atti al collegio per i reati ministeriali se non quando abbia la certezza o - almeno - il fondato dubbio che si tratti di un reato ministeriale. Non v'è quindi in questo caso alcun obbligo di trasmissione per il solo fatto che il reo sia un ministro. Tale orientamento è consolidato nella giurisprudenza anche alla luce della sentenza della Cassazione, sezione prima, 22 maggio 2008 n. 28866.
Peraltro, i due precedenti fondamentali della Cassazione sulla nozione di reato ministeriale sono le Sezioni unite del 20 luglio 1994 su De Lorenzo e la sentenza del 20 maggio 1998 su De Michelis. Da entrambi si evince con chiarezza che per esservi reato ministeriale occorre un atto o un fatto compiuto nell'esercizio delle funzioni proprie del dicastero di riferimento.
La sentenza delle Sezioni unite del 1994 è esplicita nell'affermare che occorre un nesso oggettivo di strumentalità e non è sufficiente la mera occasionalità del rivestire la carica rispetto al fatto. Mancando tale nesso non v'è neppure l'obbligo di trasmettere gli atti al tribunale dei ministri. Lo stesso principio è affermato la sentenza De Michelis del 1998, laddove essa sostiene che i fatti corruttivi ascritti all'ex ministro degli Esteri attenevano a lavori pubblici (autostrade ed altre opere) e non agli ambiti sui quali egli aveva titolo ad intervenire.
Al cospetto di questo panorama normativo, nella seduta del 27 gennaio 2011 è stato sostenuto che l'identità putativa di Karima avrebbe indotto il Presidente del Consiglio a intromettersi d'urgenza nella politica estera del nostro Paese, soppiantando le competenze specifiche del ministro degli esteri (cosa, in ipotesi estreme, ben possibile), per salvare le relazioni con l'Egitto, la nipote del cui Presidente era trattenuta in questura. Si è sostenuto anche che tale circostanza avrebbe dovuto essere ben presente ai magistrati che procedono.
Eppure «Ruby», nella notte tra il 27 e il 28 maggio 2010 non fu consegnata alle autorità diplomatiche egiziane ma fu affidata al consigliere regionale Minetti. La sua presenza in questura era stata segnalata al Presidente del Consiglio non da agenti dei servizi d'informazione ma da tale Michelle Concei|fcao, persona che risulta dagli atti nota nel mondo della prostituzione la quale aveva, incredibilmente, la diretta conoscenza del numero personale del premier. Inoltre, è noto ai magistrati che procedono che la giovane marocchina era una conoscente di Emilio Fede, che l'aveva sostenuta in un concorso di bellezza, in cui erano ben noti i dati anagrafici delle partecipanti.
Ma c'è di più. Durante la notte sul 28 maggio, da Letojanni (CT) la questura assunse informazioni certe sull'identità di Karima El Mahroug e comunicò a più riprese con la Presidenza del Consiglio. Nei vari contatti, durati fino alle 2 del mattino, non può essere ritenuto possibile che il Presidente del Consiglio non fosse stato informato sulla reale identità della giovane. Quindi si poteva e si può escludere la fondatezza della convinzione che la medesima fosse parente del leader egiziano.
Altrimenti delle due l'una: o il Presidente del Consiglio non dice il vero e basa la sua strategia difensiva su una palese falsità; oppure si certifica la sua tendenza a credere a tutto ciò che gli viene detto, seppur da un'avvenente minorenne. E questa seconda ipotesi è peggiore della prima, come pure è stato rilevato presso la Giunta.
È per questo che la conclusione cui perviene la maggioranza è insultante per la dignità intellettuale della Camera, aberrante e scandalosa. D'altronde, la decisione della Camera che statuisse l'incompetenza funzionale della procura di Milano sarebbe priva di effetti giuridici.
Invito pertanto l'Assemblea a respingere la proposta della Giunta e a restituire gli atti all'autorità giudiziaria per il diverso motivo che non di domicilio di un parlamentare si tratta ma di un luogo privato come altri, non sottoposto alla guarentigia dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.
Ove, invece, si ritenesse che gli uffici oggetto della domanda di autorizzazione alla perquisizione domiciliare siano sedi parlamentari sussisterebbero sufficienti elementi per il voto favorevole alla richiesta di perquisizione domiciliare.
Pierluigi MANTINI,
relatore di minoranza
Frontespizio |