Doc. IV, n. 6-A





Onorevoli Colleghi! - 1. Premessa. La Giunta riferisce su una domanda di autorizzazione a utilizzare intercettazioni telefoniche nei confronti del deputato Nicola COSENTINO, avanzata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, nell'ambito del procedimento penale n. 36856/01 RGNR.

2. L'indagine. La domanda si inserisce nel contesto di un'inchiesta condotta dalla procura della Repubblica di Napoli sulle attività criminali delle varie famiglie camorristiche di Casal di Principe in provincia di Caserta. Si tratta della stessa indagine nell'ambito della quale era pervenuta nell'autunno 2009 una domanda autorizzatoria volta all'arresto cautelare del medesimo collega Cosentino. Su tale domanda la Giunta ha già riferito all'Assemblea il 10 dicembre 2009 e la Camera ha denegato l'autorizzazione.
Per quest'ultimo motivo si ritiene opportuno fare rinvio alla relazione approvata allora, la quale reca una ricostruzione degli eventi sufficiente per rendere edotta l'Aula dei fatti per cui si procede.

Considerazioni di metodo. L'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 affida alla Camera d'appartenenza il potere di autorizzare l'acquisizione degli atti relativi alle captazioni nel procedimento penale a carico dei parlamentari.
A differenza dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge, esso non detta un criterio ma rimette la concessione o il diniego dell'autorizzazione a una decisione dell'Assemblea. Ciò non significa che si tratti di una deliberazione totalmente libera, o perfino arbitraria (v. al riguardo la sentenza della Corte costituzionale n. 462 del 1993); significa però che la Camera competente può scegliere il criterio e dimostrarne, secondo la propria elaborazione politica e concettuale, la ragionevolezza.
Nel corso delle legislature che si sono sviluppate dal 2003 in qua le Camere non hanno seguito un criterio uniforme nel concedere o denegare l'autorizzazione. Più spesso questa è stata negata ma non sono mancati casi di concessione.
Nel caso in questione, la maggioranza della Giunta ha ritenuto che il nesso con la precedente deliberazione inerente al collega Cosentino fosse stretto a tal punto che sarebbe stato contraddittorio decidere diversamente.
A ciò si aggiunga che con le sentenze nn. 113 e 114 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili due incidenti di costituzionalità sollevati in confronto della disposizione legislativa di cui qui si fa applicazione.
La Corte ha ritenuto - sì - che la mera captazione della conversazione di un parlamentare non significa automaticamente inutilizzabilità della prova; ma ha anche avuto modo di chiarire che il giudice (nei casi previsti dall'articolo 6) deve motivare accuratamente per quale motivo ritenga semplicemente casuali o fortuite le intercettazioni del parlamentare e non invece sostanzialmente mirate e volute, pur se eseguite su utenze altrui.
L'istruttoria della Giunta è stata comunque accurata e non pregiudiziale. Essa ha cercato di prescindere dalla polemica politica che pure sulla questione è stata assai accesa e ha considerato tutto il materiale disponibile, vale a dire l'ampia ordinanza di invio degli atti alla Camera, una sentenza della Corte di cassazione sulla citata custodia cautelare richiesta e non eseguita per l'on. Nicola Cosentino e un ulteriore provvedimento acquisito dalla Giunta con cui il giudice di Napoli ha successivamente rigettato una nuova istanza cautelare personale dei pubblici ministeri nei confronti del medesimo deputato.
L'assegnazione della richiesta da parte del Presidente della Camera si era avuta l'8 gennaio 2010; dopo un primo sommario esame il 20 gennaio 2010, la relazione introduttiva al collegio si è avuta il successivo 3 febbraio. L'esame è poi proseguito nelle sedute del 24 febbraio e 3 e 10 marzo, per concludersi il 14 aprile 2010.
Regolarmente invitato a intervenire o a inviare memorie, il deputato Cosentino non si è avvalso di tali facoltà. Allegati alla relazioni sono gli estratti dei resoconti delle citate sedute.

Considerazioni in diritto e conclusioni. L'istruttoria condotta, a parere della maggioranza della Giunta, non ha portato a ritenere che il caso presente possa collocarsi nel novero di quelli per i quali l'autorizzazione vada concessa.
In questa sede vale la pena di sottolineare che le intercettazioni il cui utilizzo viene richiesto afferiscono a conversazioni avutesi tra il deputato Cosentino e altre persone fra il 2002 e il 2004. Si prendono dunque in considerazione elementi ormai molto risalenti nel tempo e la cui idoneità probatoria deve ritenersi in gran parte scemata. Si tratta di conversazioni il cui contenuto non conferisce profili di novità alle risultanze dell'esame che già è stato svolto a proposito della richiesta di arresto. Il deputato Cosentino parla con il Valente, con il Facchi e con i fratelli Orsi. Questi rapporti erano già noti alla Giunta e il collega Cosentino non li ha mai negati.
Si deve ritenere però che il solo fatto che questi contatti fossero in essere in quegli anni non può ritenersi decisivo ai fini della colpevolezza del Cosentino per i reati a lui ascritti.
A pagina 39 del fascicolo delle intercettazioni, Valente e Cosentino parlano dell'intervento del ministro Matteoli nella vicenda dell'individuazione del sito Lo Uttaro come discarica. Valente informa il deputato Cosentino dell'orientamento contrario del ministro ma l'on. Cosentino ritiene che la cosa non sia rilevante. Poi si fa passare il subcommissario Facchi e anche Facchi insiste sull'opposizione del ministro sulla vicenda di Lo Uttaro ma Cosentino non appare colpito. Né risulta particolarmente impressionato quando, ripresa la conversazione con Valente, questi gli dice che dietro l'opposizione alla discarica Lo Uttaro sarebbe Paolo Togni, capo di gabinetto di Matteoli, asseritamente legato ai fratelli Colucci, titolari della Waste management. A pagina 43 addirittura il deputato Cosentino dubita della verità di quello che gli viene prospettato.
Ciò appare in contrasto con l'ipotesi accusatoria secondo la quale invece Cosentino avrebbe avuto un aperto fastidio dagli interventi ostativi di Altero Matteoli.
In sostanza e in conclusione, la sussistenza di elementi che, giova ripetere, risalgono al più tardi al 2004, la mancanza di novità e anzi queste indicazioni contrarie portano a ritenere che la fragilità dell'impianto accusatorio - già constatata nella relazione svolta per l'Assemblea sulla richiesta di arresto - debba essere ribadita in questa circostanza.
Inoltre, risulta curioso che elementi, che allora non furono ritenuti idonei a consolidare sospetti a carico di Cosentino e a farlo iscrivere al registro degli indagati come prescrive l'articolo 330 del codice di procedura penale, divengano oggi addirittura fattori necessari per un rinvio a giudizio.
Per questi motivi, a maggioranza, la Giunta propone all'Assemblea di negare l'autorizzazione richiesta.

Antonino LO PRESTI,
relatore per la maggioranza


ALLEGATO

Estratto dai resoconti sommari della Giunta per le autorizzazioni.

20 gennaio 2010

(Esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca altresì l'esame di una domanda di autorizzazione a utilizzare le intercettazioni di conversazioni telefoniche del deputato Nicola Cosentino, nell'ambito dello stesso procedimento entro il quale era stata chiesta la sua custodia cautelare. La domanda è stata deferita alla Giunta l'8 gennaio 2010, con relativo annuncio all'Assemblea l'11 gennaio 2010. Gli atti sono stati immediatamente messi a disposizione dei componenti. Non si tratta evidentemente di tornare a deliberare sulla stessa materia su cui la Giunta si è pronunciata il 10 dicembre 2009, giacché ciò - tra l'altro - sarebbe del tutto inammissibile in virtù del consolidato e condiviso principio del ne bis in idem. La Costituzione in realtà, com'è noto, prevede la necessità di distinte autorizzazioni per l'arresto cautelare di un membro del Parlamento e per sottoporlo a intercettazioni (articolo 68, commi secondo e terzo).
La domanda oggi all'ordine del giorno, peraltro, è relativa all'utilizzo di conversazioni captate non già su un'utenza dell'onorevole Cosentino (atto che viceversa avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzato) ma su utenze di suoi interlocutori, indagati a titolo proprio e, in qualche caso, già giudicati.
Essendo l'onorevole Cosentino entrato anch'egli - in un momento successivo - nel novero degli indagati, viene domandata l'autorizzazione della Camera ai fini dell'utilizzo processuale di quelle intercettazioni anche nei suoi confronti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003.
Ricorda al proposito che con la sentenza n. 390 del 2007 la Corte costituzionale ha già dichiarato illegittima la disposizione di cui si tratta nella parte in cui prescriveva che l'utilizzo delle intercettazioni dovesse essere sottoposto ad autorizzazione parlamentare anche quando rivolto all'uso nei confronti del terzo interlocutore.
Stante l'analogia dei fatti alla base della nuova domanda, ha ritenuto di nominare relatore il medesimo collega Lo Presti.

Antonino LO PRESTI (PdL), relatore, preso atto che la domanda in titolo si riferisce a una vicenda nel complesso già nota crede non di meno che la distinta autorizzazione richiesta meriti un'autonoma valutazione. Per dare compiuto conto alla Giunta del materiale istruttorio pervenuto, domanda un rinvio che consenta a lui ed eventualmente ai colleghi che non l'abbiano ancora fatto di esaminare la documentazione in modo più approfondito.

Concordando la Giunta, Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

3 febbraio 2010

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, nel dare la parola al relatore fa presente che come di norma il deputato interessato all'odierna deliberazione è stato invitato ad intervenire.

Antonino LO PRESTI (PdL), relatore, stante l'identità dei fatti esaminati in occasione della domanda di autorizzazione all'arresto dell'onorevole Cosentino crede che gli sarà consentito di ritenerli noti e di non doverli ripetere. Le intercettazioni il cui utilizzo viene richiesto afferiscono a conversazioni avutesi tra il deputato Cosentino e altre persone fra il 2002 e il 2004. Già questo elemento fa ritenere scarsamente plausibile la richiesta che, all'evidenza, prende in considerazione elementi ormai molto risalenti nel tempo e la cui idoneità probatoria deve ritenersi in gran parte scemata. Si tratta di conversazioni il cui contenuto non conferisce profili di novità alle risultanze dell'esame che abbiamo già svolto a proposito della richiesta di arresto. Il Cosentino parla con il Valente, con il Facchi e con i fratelli Orsi. Questi rapporti erano già noti alla Giunta e il collega Cosentino non li ha mai negati. Si sa però che il solo fatto che questi contatti fossero in essere in quegli anni non può ritenersi decisivo ai fini della colpevolezza dell'onorevole Cosentino per i reati a lui ascritti. Sottolinea in particolare che, a pagina 39 del fascicolo delle intercettazioni, Valente e Cosentino parlano dell'intervento del ministro Matteoli nella vicenda dell'individuazione del sito Lo Uttaro come discarica. Valente informa Cosentino dell'orientamento contrario del ministro ma Cosentino ritiene che la cosa non sia rilevante. Poi si fa passare il sub-commissario Facchi e anche Facchi insiste sull'opposizione del ministro sulla vicenda di Lo Uttaro ma Cosentino non appare colpito. Né risulta particolarmente impressionato quando, ripresa la conversazione con Valente, questi gli dice che dietro l'opposizione alla discarica Lo Uttaro sarebbe Paolo Togni, capo di gabinetto di Matteoli, asseritamente legato ai fratelli Colucci, titolari della Waste management. A pagina 43, addirittura, Cosentino dubita della verità di quello che gli viene prospettato. Ciò evidentemente è in contrasto con l'ipotesi accusatoria secondo la quale invece Cosentino avrebbe avuto un aperto fastidio dagli interventi ostativi di Altero Matteoli.
In sostanza e in conclusione, la sussistenza di elementi che - ripete - risalgono al più tardi al 2004, la mancanza di novità e anzi queste indicazioni contrarie portano a ritenere che la fragilità dell'impianto accusatorio - già constatata nella relazione che ebbe a svolgere per l'Assemblea sulla richiesta di arresto - venga confermata in questa circostanza.
Inoltre, gli risulta francamente curioso che elementi che allora non furono ritenuti idonei a consolidare sospetti a carico di Cosentino e a farlo iscrivere al registro degli indagati divengano oggi addirittura fattori necessari per un rinvio a giudizio. Propone quindi il diniego dell'autorizzazione.

Federico PALOMBA (IdV) rileva che nei giorni scorsi la Corte di cassazione ha emanato una sentenza sull'impugnazione che l'onorevole Cosentino ha proposto sul provvedimento del Gip di Napoli che disponeva la sua misura cautelare. Tale sentenza è totalmente negativa per l'interessato e questo fa capire come la Giunta e la Camera non si dovrebbero mai sostituire all'autorità giudiziaria nella valutazione dei fatti. Quando ciò accade con disinvoltura e disprezzo per l'equilibrio dei poteri, si cade in macroscopici errori. Evidentemente la pronuncia della Camera è stata affrettata e politicamente orientata. Tali considerazioni non solo dovrebbero indurre alla concessione dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni ma anche a tornare sulla decisione in ordine all'autorizzazione all'esecuzione all'arresto assunta qualche settimana fa. Quella decisione infatti fu presa rebus sic stantibus e quindi essa deve essere nuovamente assunta alla luce dei nuovi elementi. Chiede quindi un rinvio in attesa di acquisire la sentenza della Corte di cassazione.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, ricorda che in materia d'immunità parlamentare la Giunta e la Camera si pronunciano una e una sola volta. Il provvedimento della Corte di cassazione, sull'impugnazione da parte dell'onorevole Cosentino della misura cautelare che lo ha interessato costituisce un giudizio e una valutazione degli stessi fatti su cui la Giunta e la Camera si sono già pronunciate. Esso invece non costituisce di per se un fatto nuovo. Fa comunque presente di aver già domandato al presidente della I sezione della Corte di cassazione copia della sentenza, che sarà trasmessa alla Giunta non appena depositata.

Pierluigi MANTINI (UDC), ricordato che la Giunta in questi casi ha mostrato in passato disponibilità alla concessione dell'autorizzazione all'uso delle intercettazioni, come nel caso del collega Fassino (Doc. IV n. 9-A, XV legislatura), non crede ben impostata la relazione: la Giunta non deve entrare nel merito dei contenuti delle intercettazioni bensì verificare la correttezza dei presupposti procedurali del loro svolgimento e della loro introduzione agli atti del processo, eventualmente così constatando la sussistenza o la mancanza di un fumus persecutionis.

Maurizio PANIZ (PdL), osservato incidentalmente che si sarebbe astenuto dal consigliare al collega Cosentino il ricorso per cassazione, sottolinea che il relativo giudizio ha bensì la stessa base fattuale ma non le medesime finalità della deliberazione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione. Sicché l'esito del giudizio di cassazione non influenza in alcun modo il lavoro della Giunta e della Camera, la cui pronunzia in punto di fumus persecutionis è sovrana e definitiva. Concorda pertanto con i rilievi del Presidente Castagnetti. Ricordato peraltro che l'Assemblea della Camera respinse la domanda di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni a carico di Vincenzo De Luca (Doc. IV, n. 15-A, XIV legislatura), aderisce alla tesi del relatore per cui l'autorità giudiziaria ha dato delle intercettazioni una lettura distorta e molto posticipata a fini penalistici. In tal senso è importante addentrarsi anche nel merito delle questioni sottoposte alla Giunta e, da questo punto di vista, gli sembra evidente la forzatura politica dell'operazione e preannunzia fin d'ora il suo voto negativo sulla domanda in titolo.

Marilena SAMPERI (PD) sottolinea che le intercettazioni appaiono regolarmente acquisite al procedimento, sia alla luce della correttezza dei provvedimenti dispositivi e acquisitivi del materiale, sia alla luce della tempistica. Sebbene in effetti le intercettazioni non abbiano in sé quella caratteristica valenza indiziante, esse l'acquistano alla luce degli elementi successivi della trama dell'indagine, quali le risultanze raccolte dai fratelli Orsi, da Vassallo e dallo stesso Valente. Se peraltro il relatore fosse convinto davvero che le intercettazioni non hanno valore accusatorio ma anzi ne abbiano uno a discarico dell'indagato, il diniego del loro utilizzo sarebbe davvero incomprensibile. Auspicato quindi che la Giunta e la Camera non vogliano dare un cattivo segnale al territorio casertano, nel quale si conduce una disperata battaglia contro le cosche, aderisce alla richiesta di rinvio in attesa di acquisire la sentenza della Corte di cassazione.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, atteso che stanno per iniziare votazioni nominali in Assemblea, avverte che dovrà sospendere l'esame, anche per consentire lo svolgimento di ulteriori interventi. La Giunta, se non vi sono obiezioni, sarà riconvocata quando il provvedimento della Corte di cassazione di cui oggi si è discusso, sarà stato trasmesso.
(Così rimane stabilito).

24 febbraio 2010

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, avverte che il documento richiesto alla Corte di cassazione non è ancora pervenuto. Fa altresì presente che su istanza del collega Maurizio Turco è stato domandato al GIP di Napoli di inviare copia del provvedimento con cui è stata respinta una seconda richiesta di arresto dell'on. Cosentino. Neanche questo documento è ancora pervenuto. Propone pertanto il rinvio della questione

Antonino LO PRESTI (PdL), relatore, concorda.

Federico PALOMBA (IdV) tiene a ribadire che, visti anche i colpi di scena nella vicenda in titolo - e si riferisce alle dimissioni prima presentate e poi ritirate del collega Cosentino da sottosegretario - nel caso in esame non si può parlare di ne bis in idem e quindi spetterà alla Giunta riesaminare la questione dell'arresto oltre che quella dell'utilizzo delle intercettazioni.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, deve ribadire che sul tema dell'arresto la Giunta non può tornare e che la circostanza delle dimissioni del collega Cosentino, poi ritirate, attengono alla vita interna del partito del Popolo delle Libertà e non all'area di competenza della Giunta stessa. Rinvia pertanto il seguito dell'esame.

3 marzo 2010

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, avverte che il documento richiesto alla Corte di cassazione è pervenuto in data di ieri. L'ha fatto immediatamente trasmettere al relatore, il collega Lo Presti, e lo ha messo a disposizione di tutti i componenti. Fa altresì presente che su istanza del collega Maurizio Turco era stato domandato al GIP di Napoli di inviare copia del provvedimento con cui è stata respinta una seconda richiesta di arresto dell'on. Cosentino. Anche tale documento è stato acquisito e messo a disposizione dei componenti. Entrambi i provvedimenti sono in distribuzione.

Antonino LO PRESTI (PdL), relatore, chiede un rinvio per poterli esaminare e valutare.

La Giunta concorda.

10 marzo 2010

(Seguito dell'esame e rinvio).

Antonino LO PRESTI (PdL), relatore, ricorda che nella seduta del 3 febbraio scorso aveva già proposto il diniego dell'autorizzazione. I documenti pervenuti dalla Corte di cassazione e dal GIP di Napoli non gli hanno fatto mutare opinione. Sull'arresto del deputato Cosentino l'Assemblea si è incontrovertibilmente pronunciata nel dicembre dello scorso anno e la domanda in titolo non fa che riproporre la medesima ipotesi accusatoria che egli ritiene priva di sufficienti elementi di supporto. Ribadita la sua proposta di diniego dell'autorizzazione, considera opportuno che l'eventuale dibattito presso la Giunta prosegua in un'altra seduta, constatata l'imminenza di voti in Assemblea.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, concordando la Giunta, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo, come anche della richiesta di insindacabilità relativa al collega Guzzanti, alla seduta della Giunta che convoca sin d'ora per domani, 11 marzo 2010, alle ore 9.

14 aprile 2010

(Seguito dell'esame e rinvio).

Antonino LO PRESTI (PdL), relatore, ribadisce la sua proposta nel senso del diniego dell'autorizzazione.

Federico PALOMBA (IdV) dissente radicalmente dalla proposta del relatore. La documentazione acquisita mostra che l'autorità giudiziaria procedente non è animata da alcun fumus persecutionis. Non soltanto la Corte di cassazione ha successivamente ritenuto che la misura cautelare personale disposta in un primo tempo dal giudice di Napoli fosse pienamente legittima (pur se la sua esecuzione è stata impedita dal diniego dell'autorizzazione da parte della Camera nello scorso dicembre) ma lo stesso giudice, investito di una nuova domanda di arresto, l'ha ritenuta non suffragata da motivi sufficienti. Egli ha quindi mostrato equilibrio e il fumus è dunque da escludersi a meno di non volerlo individuare nel fatto che la magistratura abbia osato indagare su politici.

Marilena SAMPERI (PD), rilevato che la procedura prevista dal codice di rito e dalla legge n. 140 del 2003 è stata pienamente rispettata, sottolinea come le intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo sono assolutamente fortuite, giacché colte su utenze intestate alle persone più numerose e diverse. Come è stato già osservato, sottolinea che il giudice Piccirillo di Napoli si è comportato con rigore ed indipendenza di giudizio al punto da aver denegato all'ufficio della pubblica accusa un successivo provvedimento restrittivo. D'altronde, negare l'autorizzazione qui sollecitata potrebbe significare anche il pregiudizio a spazi difensivi allo stesso deputato Cosentino, i cui avvocati potrebbero invece, negli sviluppi processuali, trovare quelle conversazioni giovevoli alla sua posizione. Voterà per la concessione.

Donatella FERRANTI (PD) sottoscrive quanto appena sostenuto dalla collega Samperi e rimarca come la domanda di autorizzazione appaia completa sia sotto i profili giuridico-costituzionali sia in punto di motivazione sulla rilevanza degli elementi investigativi di cui si discute. Invita la maggioranza della Giunta a un comportamento responsabile e si dichiara favorevole alla concessione dell'autorizzazione.

Maurizio TURCO (PD) non può che ribadire la posizione che espresse in occasione della domanda di arresto del collega Cosentino. Gli appare evidente la strategia giudiziaria di un uso strumentale della fattispecie incriminatrice prevista nell'articolo 416-bis del codice penale. Non è tanto la formale correttezza del procedimento di intercettazione che occorre guardare quanto il contesto penalistico sostanziale in cui esso viene calato e il modo in cui le intercettazioni vengono lette. Intende rovesciare l'ottica del collega Palomba: il voto di diniego dell'autorizzazione non deve essere inteso come un favore di casta ma come un auspicio che le altre migliaia di cittadini cui viene imputato il concorso esterno in associazione mafiosa ritrovino la libertà e un processo equo.

Francesco Paolo SISTO (PdL) rimarca che il provvedimento della Corte di cassazione acquisito dalla Giunta non sposta in alcun modo i termini della questione trattata nello scorso autunno. Voterà a favore della proposta del relatore.

La Giunta, a maggioranza, delibera nel senso di non concedere l'autorizzazione richiesta.

Marilena SAMPERI (PD) e Federico PALOMBA (IdV) preannunziano la presentazione di relazioni di minoranza.


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