Doc. IV, n. 6-A-ter





Onorevoli Colleghi! - 1. Espongo le mie ragioni - risultate in minoranza nella seduta della Giunta del 14 aprile 2010 - sulla domanda di autorizzazione ad acquisire intercettazioni nei confronti del deputato Nicola COSENTINO, avanzata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e 6 della legge n. 140 del 2003, nell'ambito del procedimento penale n. 36856/01 RGNR.
Ho sempre sostenuto - ed a tale regola mi sono sempre attenuto, rientrando essa nei principi giuridici ed etici del mio partito - che le Camere, nell'applicare l'articolo 68 della Costituzione nelle sue varie previsioni, devono evitare di sostituirsi alla magistratura nel ruolo tipico che a questo potere dello Stato compete, cioè dicere jus, che significa accertare i fatti, dare loro una qualificazione giuridica e valutarne l'attribuibilità a una o più persone.
Troppo spesso, invece, accade che il Parlamento si autodifenda e che i parlamentari coprano i propri colleghi ritenendo generalmente sussistente l'insindacabilità (anche quando si tratta di ipotesi delittuose al di fuori delle «opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni», soprattutto nei casi di comportamenti extra moenia consistenti in condotte che non sarebbero consentite in atti tipici della funzione parlamentare). Parimenti, troppo spesso il Parlamento non concede l'autorizzazione alle intercettazioni telefoniche o all'utilizzo di quelle già intervenute. Cosi come, infine, da oltre vent'anni non autorizza l'esecuzione di una misura cautelare. E così si comprende come il Parlamento sia sistematicamente soccombente nei confronti della magistratura dinanzi alla Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzione.
Le intercettazioni di cui si tratta attestano senza più incertezze che il collega Cosentino è calato in una realtà inquietante. La Camera errò nel negare l'arresto; oggi rischia diabolicamente di perseverare nell'errore. Non solo la Cassazione - cui egli si è rivolto per l'annullamento della misura cautelare - ha sonoramente smentito le sue precarie tesi difensive; ma il medesimo giudice Piccirillo di Napoli - dimostrando equilibrio e serietà - ha dato riscontro negativo a una successiva domanda cautelare della procura. Se ne deve concludere che nell'intera operazione manca in radice ogni fumus persecutionis, vuoi oggettivo vuoi soggettivo.
Già era stato notato in relazione alla domanda di arresto che l'inchiesta non è connotata da parzialità politica, avendo la magistratura napoletana generalmente esercitato l'azione penale senza guardare alle appartenenze politiche: infatti, era sotto indagine il consigliere comunale del PD Nugnes per fatti connessi alle proteste contro le discariche; ed il leader del PD, Antonio Bassolino, è stato addirittura rinviato a giudizio due volte. Né la distanza temporale tra la richiesta di utilizzo delle intercettazioni e le intercettazioni stesse è sintomatica di una qualche volontà persecutoria apparendo, invece, frutto dello scrupolo nell'esame della voluminosa documentazione e del tempo occorrente per la stesura dell'argomentata ordinanza.
In conclusione, ritengo che la domanda di autorizzazione qui in esame non sia affatto persecutoria, perché basata su elementi di fatto incontestati e gravi. Decidere per il diniego screditerebbe la Camera agli occhi dell'opinione pubblica, esponendola al fondato rilievo di difesa corporativa ad ogni costo dei propri componenti.
Invito quindi l'Assemblea a votare contro la proposta della Giunta.

Federico PALOMBA,
relatore di minoranza


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