Onorevoli Colleghi! - A nome dei deputati della Giunta risultati in minoranza nella seduta del 14 aprile 2010 riferisco su una domanda di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di conversazioni dell'onorevole Nicola Cosentino, avanzata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, nell'ambito del procedimento penale n. 36856/01 RGNR. Le intercettazioni si inseriscono nel quadro di una vasta e complessa inchiesta della procura della Repubblica di Napoli sulle attività della camorra in varie, zone dell'entroterra campano, a nord-est di Napoli, in particolare in provincia di Caserta. già nota a questa Assemblea, che ha deliberato sulla richiesta di autorizzazione ad eseguire la misura della custodia cautelare nei confronti dello stesso deputato.
Al contrario del relatore Lo Presti, credo che l'autorizzazione debba essere concessa.
Si tratta di 46 conversazioni tra l'onorevole Cosentino, Valente Giuseppe e i fratelli Orsi.
Mi soffermerò soprattutto sulla sussistenza o meno del fumus persecutionis, che è l'unico ambito di valutazione di cui la Giunta per le autorizzazioni debba occuparsi.
Le intercettazioni sono state regolarmente autorizzate e sono state concluse tutte entro i termini di efficacia dei relativi decreti di autorizzazione.
Per quanto attiene alla legittima acquisizione delle comunicazioni in riferimento al carattere indiretto o fortuito del coinvolgimento del parlamentare, l'ordinanza del GIP sottolinea che le intercettazioni sono state disposte ed eseguite nell'ambito di altri procedimenti in cui l'onorevole Cosentino non risultava indagato, né i provvedimenti autorizzativi o le informative di P.G. allegate agli atti segnalano l'orientamento dell'indagine intercettiva sulla persona del parlamentare quale indagato o persona offesa o informata dei fatti.
È infatti esclusa l'esistenza di iscrizioni pregresse del parlamentare nei procedimenti dai quali provengono le intercettazioni oggetto della richiesta. Inoltre a fronte delle 46 conversazioni di cui il GIP chiede l'utilizzazione processuale ci sono centinaia di conversazioni tra gli Orsi, Valente e una pluralità di altri interlocutori che escludono che la loro captazione sia stata disposta per aggirare la autorizzazione preventiva richiesta dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.
D'altronde, come già abbiamo sostenuto nel procedimento relativo alla richiesta di arresto, l'addebito mosso al parlamentare non poteva apprezzarsi prima delle dichiarazioni di Vassallo, dei fratelli Orsi, di Valente (tutti atti datati dal 2008). Siamo quindi di fronte a un materiale legittimamente acquisito in procedimenti formalmente e sostanzialmente a carico di soggetti terzi, nei quali solo casualmente sono state captate conversazioni riguardanti l'onorevole Cosentino.
Per quanto riguarda la rilevanza (articolo 6, legge n. 140 del 2003), va tenuto presente che solo le conversazioni palesemente irrilevanti debbono essere escluse dal GIP e l'irrilevanza riguarda sia le prove a carico che quelle a discolpa dell'indagato.
Ricordo che questa stessa Giunta nella scorsa legislatura a larga maggioranza deliberò di concedere l'autorizzazione per le intercettazioni di Piero Fassino che non era indagato. Non dimentichiamo che in quel caso si trattava di fatti molto meno gravi rispetto a quelli che vengono oggi imputati al collega Cosentino.
Peraltro, devo osservare che tutti i distinguo e le cautele mostrate per il caso dell'arresto oggi non hanno ragione di essere perché non si tratta di una misura privativa della libertà personale ma solo di acquisire al processo un legittimo atto istruttorio.
Sulla conversazioni il giudice ritiene che siano rilevanti giacché confermano la familiarità dell'onorevole Cosentino con personaggi di moralità pregiudicata. Non si dimentichi che Valente è stato condannato in primo grado a 5 anni e 4 mesi di reclusione per fatti di mafia nel marzo 2009, Michele Orsi è stato ucciso nel giugno 2008, a conferma ulteriore del contributo dato dagli imputati al clan dei casalesi.
Le conversazioni con il Valente avrebbero la funzione di dimostrare la dipendenza politica dal parlamentare e il controllo politico esercitato da quest'ultimo sulla società ECO4, sul consorzio CE4 e sulla società IMPREGECO, nonché il suo coinvolgimento nell'apertura della discarica in località Lo Uttaro-Torrione. Le comunicazioni con i fratelli Orsi tenderebbero a documentare interventi personali per assunzioni oltre che la prova di frequentazioni e contatti diretti.
Nelle conversazioni si parla con toni poco lusinghieri dell'ex-deputato Lorenzo Diana, da sempre in prima fila contro le cosche in quel territorio così difficile. Si parla anche di intervenire presso il ministro Matteoli, il quale oppone resistenza all'apertura della discarica Lo Uttaro.
Ma se, come sostiene il relatore di maggioranza, tali conversazioni fossero del tutto irrilevanti, sarebbe più utile concedere l'autorizzazione giacché da esse l'onorevole Cosentino potrebbe trarre argomenti difensivi altrimenti preclusi, nonché spunti per interpretazioni alternative favorevoli alla sua difesa.
Devo aggiungere che in data 28 gennaio 2010 la Corte di cassazione ha respinto il gravame del Cosentino sulla misura cautelare, ritenuto infondato in tutte le sue articolazioni, confermando la tesi da me espressa nella relazione di minoranza in ordine all'arresto (Doc. IV, n. 5/A-bis).
Piuttosto che ricorrere al tribunale del riesame l'on. Cosentino ha preferito proporre ricorso diretto in Cassazione, ma il ricorso per saltum è ammesso esclusivamente per il motivo di violazione di legge. Solo la mancanza totale di motivazione può essere dedotta non anche la sua insufficienza o contraddittorietà, vizi che possono essere oggetto soltanto di ricorso al tribunale del riesame.
La Cassazione ha ritenuto che le motivazioni dell'ordinanza fossero esaustive, essendo stato trattato ogni tema rilevante (compresa la verifica di affidabilità soggettiva dei collaboratori di giustizia) con approfondimenti sui riscontri individualizzanti risultati dalla convergenza delle plurime dichiarazioni accusatorie.
Inoltre, a conferma dell'esclusione di qualsiasi fumus, si rammenti che lo stesso giudice Piccirillo, con l'ordinanza n. 74678 del 30 dicembre 2009 ha rigettato una nuova domanda di applicazione di misura cautelare nei confronti del deputato Cosentino avanzata dagli Uffici del P.M.
Ricordo ancora una volta che i fatti ascritti a Cosentino sono gravissimi e che assai grave sarebbe il segnale inviato al territorio casertano da un diniego dell'utilizzo di queste intercettazioni.
Del resto, il ragionamento del relatore di maggioranza è contraddittorio: se davvero le captazioni sono giovevoli per Cosentino allora dovrebbe proporre l'autorizzazione. È strano invece che venga proposto il diniego.
Per le suesposte ragioni invito l'Assemblea a respingere la proposta della Giunta.
Marilena SAMPERI,
relatore di minoranza
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