Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una domanda di autorizzazione a eseguire nei confronti del deputato Antonio Angelucci la misura cautelare degli arresti domiciliari, avanzata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Velletri, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione e 4 e 5 della legge n. 140 del 2003.
La misura cautelare si inserisce nel contesto di un'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Velletri sulle attività della Casa di Cura S. Raffaele, sita in Velletri e gestita dalla società Tosoinvest di proprietà della famiglia Angelucci, ipotizzando un ruolo di primo piano dell'onorevole Angelucci - azionista maggioritario della struttura ma privo di ruoli operativi, gestionali od esecutivi all'interno della stessa - e del figlio Gianpaolo, già sottoposto ad arresti domiciliari.
L'inchiesta prende in considerazione l'attività di prestazione di servizi medici ed ospedalieri della Casa di Cura S. Raffaele erogati in convenzione con la regione Lazio.
La gestione di tale struttura sanitaria, nell'ipotesi accusatoria, denoterebbe una serie di aspetti illeciti e penalmente rilevanti.
Come struttura convenzionata con il servizio sanitario nazionale, il S. Raffaele avrebbe conseguito profitti asseritamente illeciti attraverso la fatturazione di attività terapeutiche e mediche varie, diverse ed inferiori sotto il profilo quali-quantitativo rispetto a quelle effettivamente rese al pubblico dei pazienti ed utenti della regione Lazio; ovvero, a fronte della fatturazione di prestazioni sanitarie del valore di un dato ammontare, in termini storici e di prestazione effettivamente resa, sarebbero stati erogati anche servizi di diversa natura o di costo inferiore, o talvolta addirittura non sarebbero stati resi servizi. Tale meccanismo, sempre nella ricostruzione dell'autorità giudiziaria, avrebbe portato alla Tosoinvest un cospicuo arricchimento illecito.
Tutto ciò sarebbe stato possibile, tra il 2003 ed il 2007, grazie ad un'organizzazione criminosa che l'autorità giudiziaria qualifica non già come concorso di persone nel reato, ma come vera associazione per delinquere comune (articolo 416 c.p.), i cui reati scopo sarebbero la truffa aggravata (perché in danno di ente pubblico ai sensi dell'articolo 640, capoverso, del codice penale) ed il falso in atto pubblico, anche per induzione, ai sensi degli articoli 479 e 48 del codice penale.
Dell'associazione per delinquere farebbero parte, in posizione definita «di primo livello», con poteri di «relazione esterna» e di generica «influenza», l'onorevole Angelucci ed il figlio Gianpaolo; con compiti di diverso livello operativo, qualificati dagli inquirenti come «strutturali, organizzativi e funzionali», i signori Antonio Vallone, Mauro Casanatta, Rodolfo Conenna, Tiziana Petucci, Agnese d'Alessio, Claudio Ciccarelli e Domenico Damiano Tassone. Di particolare rilievo sarebbero i ruoli del dottor Conenna e delle dottoresse Petucci e d'Alessio, proprio per effetto della loro qualità di funzionari pubblici che, obliterando la tutela degli interessi pubblici garantiti dal servizio sanitario nazionale, si sarebbero prestati ad assecondare il disegno criminoso dell'associazione.
Le fonti indiziarie proposte nel capo di imputazione e nella documentazione a disposizione della Giunta consistono in documenti e raffronti contabili di vario tipo, sommarie informazioni testimoniali, intercettazioni telefoniche ed altri documenti. Da questo insieme di elementi gli inquirenti deducono la rete di contatti tra gli esponenti operativi ed esecutivi Tosoinvest ed i funzionari pubblici che avrebbero svolto funzioni di referenti del progetto criminoso all'interno degli uffici sanitari regionali. Questi dati, nel teorema accusatorio, risulterebbero da verifiche documentali di vario genere, relativamente alle unità di personale impiegato nella clinica, alle modalità di effettiva erogazione delle prestazioni mediche e riabilitative, ed alla fatturazione di prestazioni asseritamente rese dalla clinica medesima.
Dall'impianto descrittivo del GIP emerge inoltre l'ipotesi che di queste attività avesse avuto contezza il già assessore alla sanità per la regione Lazio, l'ex deputato dottor Augusto Battaglia, che avrebbe cercato in qualche misura di contrastare le attività convenzionate sopra descritte prima di essere destituito dall'incarico, secondo il teorema accusatorio proprio a seguito della sua attività di contrasto.
Esigenze cautelari. Il GIP di Velletri indica due esigenze per giustificare le misure cautelari: il pericolo di inquinamento delle prove e la reiterazione del reato.
L'inquinamento delle prove deriverebbe secondo il GIP dalla asserita capacità di penetrazione della Tosoinvest negli uffici sanitari della regione Lazio, posto che proprio gli indicati funzionari della regione stessa sarebbero membri dell'associazione per delinquere. Ciò potrebbe comportare, sempre nelle parole del GIP, un concreto ed attuale pericolo per le ulteriori attività investigative, di approfondimento degli elementi indiziari già raccolti, e per l'acquisizione della prova e la conservazione della sua genuinità. La reiterazione del reato sarebbe possibile per il fatto stesso che la Tosoinvest è ancora accreditata presso il sistema sanitario nazionale ed amministra flussi quotidiani di attività analoghe a quelle oggetto delle indagini.
Elementi procedurali. L'articolo 18, comma 1, del regolamento della Camera prevede che, dopo l'assegnazione da parte del Presidente della Camera, la Giunta per le autorizzazioni abbia trenta giorni per riferire per iscritto all'Assemblea (salva richiesta di proroga). Essa invita il deputato interessato a intervenire per fornire i chiarimenti ritenuti necessari.
Nell'odierna fattispecie, la richiesta di autorizzazione è pervenuta il 4 febbraio 2009. Essa è stata immediatamente messa a disposizione dei componenti la Giunta. Lo stampato in Atti parlamentari vero e proprio (doc. IV, n. 4) è stato pubblicato nella serata del medesimo giorno. Una prima illustrazione dei fatti è avvenuta il 5 febbraio 2009. Il deputato Angelucci è stato sentito nella seduta del 25 febbraio 2009, nel corso della quale ha anche depositato una memoria scritta.
Il dibattito presso la Giunta è poi proseguito e si è concluso nella seduta del 26 febbraio 2009. È opportuno qui allegare il resoconto delle predette sedute non solo per ostendere la linea difensiva del deputato Angelucci ma anche per dare compiuta contezza del dibattito che si è svolto (v. allegati).
Conclusioni. Non è opportuno, né richiesto, rispetto alle attribuzioni di questa Giunta, che non è giudice d'appello o delle libertà, valutare nel profondo il merito della vicenda oggetto dell'indagine della magistratura, che procederà autonomamente, se non per riscontrare la ricorrenza dei presupposti sottesi all'irrogazione della misura coercitiva, attraverso una disamina degli elementi probatori e giustificativi addotti dall'autorità giudiziaria.
Il compito della Giunta è stato in passato ed è, sulle singole fattispecie, ancor più precisamente quello di verificare l'eventuale sussistenza di un fumus persecutionis nella domanda pervenuta dalla magistratura, intendendosi per tale il sospetto che la misura restrittiva richiesta a carico del parlamentare sia mossa da intenti persecutori.
Il criterio del fumus è stato nella prassi della Giunta evoluto ed esteso sino ad assumere una connotazione in senso oggettivo, non necessariamente identificando una volontà persecutoria ad personam da parte dell'ufficio procedente, quanto piuttosto attraverso la constatazione di vizi procedurali dell'iter che conduce ad avanzare la richiesta, o di carenze nella motivazione dell'atto, per cui l'ingiustizia dell'atto stesso può essere ricavata in via oggettiva.
In ordine alla sussistenza per il caso de quo di un fumus persecutionis in senso oggettivo, il magistrato non pare in grado di raggiungere un sufficiente livello di motivazione quanto alla pregnanza di un quadro accusatorio a tratti fragile e frammentario, fondato su elementi prevalentemente deduttivi, che non possono costituire il presupposto per l'autorizzazione all'esecuzione di una misura cautelare nel rispetto dei requisiti tassativamente prescritti dall' articolo 274 cpp, con particolare riferimento al pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato.
Non è chiaro - mi si consenta una digressione nel merito per quanto necessario ad opinare sul punto - quale sia il rischio attuale di inquinamento di un quadro probatorio-indiziario prevalentemente documentale costituito da materiale contabile, fatturazioni, tabulati di intercettazioni telefoniche e sommarie informazioni testimoniali, già da tempo disponibile, acquisito agli atti ed ampiamente attinto dai magistrati inquirenti.
A tal segno, gli elementi di accusa consistono principalmente in una lunga serie di intercettazioni telefoniche, cui non sono mai seguiti atti investigativi di concreto riscontro di condotte di rilievo penale. Spesso l'onorevole Angelucci è intercettato al telefono con figli e collaboratori, senza che da ciò si possa evincere una reale trama probatoria.
Aggiungo che le esigenze cautelari appaiono prima facie argomentate in maniera apodittica, essendo il pericolo di reiterazione motivato sulla base di una supposta attitudine dell'indagato, in quanto proprietario della clinica di cui si tratta - sia pur privo all'interno della stessa di qualsiasi incarico operativo, gestionale od esecutivo - a commettere reati contro la pubblica amministrazione in una logica di continuativa e sistematica distorsione delle modalità erogative delle prestazioni sanitarie in convenzione.
Mancano quindi, circa i gravi indizi di colpevolezza, elementi consistenti tali da far emergere dalla documentazione trasmessa una sua attività di intermediazione diretta sui fatti contestati, che vada oltre una generica attività di lobbying politico istituzionale che tutti gli imprenditori esercitano, direttamente o tramite associazioni di categoria.
Nello stampato descrittivo delle esigenze cautelari (pag. 823) la logica di verosimiglianza è spinta agli estremi, ove si afferma, senza motivazioni ulteriori, che la pericolosità sociale dell'onorevole Angelucci si desumerebbe in ragione di elementi sintomatici «(...) da una personalità che si caratterizza per l'uso di qualsivoglia mezzo, per la strumentalizzazione di qualunque circostanza e situazione pur di salvaguardare i propri interessi, ciò che denota una particolare insensibilità etica (...)».
Altro elemento di fragilità argomentativa si ravvisa nel carattere ancora apodittico di alcune affermazioni del magistrato, quali il reiterato riferimento a generici poteri di influenza connessi allo status di figura pubblica, la conoscenza di personalità in grado di condizionare dinamiche politico istituzionali, l'utilizzo di strumenti mediatici indotti dalla proprietà di un gruppo editoriale.
È in questo senso condivisibile quanto affermato dallo stesso onorevole Angelucci nelle sue note illustrative: non risulta credibile che un azionista di gruppo editoriale (che pure porta il suo nome) che ricomprende testate quali Libero ed il Riformista, gestite da cooperative di giornalisti e da apparati tecnici sulla cui qualità professionale non è dato dubitare, e diretti da figure autorevoli quali il dottor Feltri ed il già senatore dottor Polito, abbia imposto a tutti costoro condizionamenti e pratiche disinformanti. Peraltro, il GIP in più passaggi pone alla base delle sue richieste cautelari il fatto che l'onorevole Angelucci sia un personaggio influente, una figura proprietaria, un parlamentare.
Per quanto quindi di competenza di questa Giunta, pare particolarmente opinabile e prospetticamente pregiudizievole, il rilievo per cui la rete di relazioni e di interlocuzioni che un deputato naturalmente intrattiene sul territorio possa per sé costituire elemento di rilevante verosimiglianza per la configurazione di una condotta illecita.
Questa teoria prova davvero troppo: il fatto che un deputato intrattenga relazioni personali e/o professionali - in questo caso qualificate dagli inquirenti come «altolocate» -, stabilendo rapporti con figure incaricate di scelte politico-amministrative a livello nazionale e locale, dovrebbe per ciò sottoporre, sulla base di questa qualità, una buona porzione di parlamentari ad un giudizio di pericolosità sociale.
Sarebbe assai pernicioso, oltre che profondamente errato ed in contrasto con le attribuzioni costituzionalmente riconosciute ai parlamentari, ricollegare un pericolo di inquinamento prove o di reiterazione di reato ad un mero status, comunque configurato, quasi a tratteggiare una responsabilità oggettiva da «eminenza». Di difficile comprensione è poi il criterio cronologico utilizzato dagli inquirenti, che descrivono asseriti illeciti verificatisi in un arco temporale che va dal 2003 al 2007; ciò contribuisce a togliere credibilità all'impianto del provvedimento cautelare.
In conclusione, il quadro probatorio proposto è, lo si ribadisce, limitato e frammentario, ed i frammenti investigativi risultano del tutto insufficienti a giustificare l'adozione del provvedimento restrittivo richiesto.
Vorrei ricordare che nell'arco di tutta la nostra storia costituzionale repubblicana, i precedenti di questa Giunta hanno visto concedere, a fronte di numerose anche recenti reiezioni, solo in quattro casi l'autorizzazione all'esecuzione di misure coercitive ex articolo 68, secondo comma, della Costituzione, in connessione con gravi fatti di sangue ed in concomitanza con riscontri probatori assolutamente solidi.
La linea seguita a questo proposito dalla Giunta è stata costante, e totalmente indifferente all'appartenenza politica dei deputati interessati; peraltro, anche il comune denominatore emerso allo stato dalla discussione ad opera di una porzione maggioritaria dei componenti, è che manchino reali esigenze cautelari a supporto di una misura custodiale.
Opportuno è ancora una volta evidenziare, soprattutto in tempi di montante disagio antipolitico, che la carenza degli indizi e delle esigenze cautelari non rileva per attivare un privilegio di casta in favore di un parlamentare, ma per la constatazione che nessun cittadino dovrebbe essere privato della libertà personale a fronte di elementi probatori ed argomentativi così labili.
La Giunta propone quindi, a maggioranza, che l'Assemblea deliberi nel senso del diniego dell'autorizzazione all'esecuzione della misura coercitiva degli arresti domiciliari.
Anna Maria BERNINI BOVICELLI,
relatore per la maggioranza
ALLEGATO
La seduta termina alle 9.45.
La seduta termina alle 9.55.
Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore, rileva che dagli organi di stampa si apprende che il giudice per le indagini preliminari di Velletri, autore del provvedimento della autorizzazione della cui esecuzione la Giunta discute, avrebbe revocato le misure cautelari nei confronti di coindagati. Questo pone un problema circa se e come proseguire l'esame.
Giuseppe CONSOLO (PdL) non crede che la Giunta possa basarsi su informali notizie di stampa e quindi ritiene che l'odierno esame debba seguitare e giungere a una proposta di merito per l'Assemblea.
Marilena SAMPERI (PD) rammenta di aver già da ieri chiesto informazioni circa eventuali sviluppi del procedimento penale presso l'autorità giudiziaria di Velletri. Crede opportuna una sospensione affinché si possa interloquire con il magistrato richiedente e ottenerne riscontri sulla persistente attualità della sua domanda di autorizzazione.
Antonio LEONE (PdL) dissente dalla collega Samperi e auspica che la Giunta pervenga rapidamente a una proposta di merito per l'Assemblea.
Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, fa presente che i precedenti della Giunta sono nel senso che sopravvenuti provvedimenti giudiziari che fanno venir meno l'attualità della misura cautelare di cui si domanda l'esecuzione precludono una pronuncia della Camera nel merito.
Antonino LO PRESTI (PdL) concorda con la posizione dei colleghi Consolo e Leone.
Pierluigi MANTINI (PD), pur non intendendo sottrarsi a un eventuale giudizio critico nei confronti della richiesta in titolo, crede opportuno un approfondimento istruttorio. Concorda quindi con la deputata Samperi.
Francesco Paolo SISTO (PdL) non crede che la Giunta possa assumere comportamenti che potrebbero avere un impatto sulla libera dialettica tra le parti del processo. Crede quindi che l'esame debba proseguire.
Donatella FERRANTI (PD) non vede davvero ostacoli a una sospensione per acquisire notizie certe dall'autorità giudiziaria.
Jole SANTELLI (PdL) non si opporrà alla verifica che dall'autorità giudiziaria di Velletri non sia pervenuta comunicazione alcuna alla Presidenza della Camera in ordine a ulteriori sviluppi procedimentali.
Matteo BRIGANDÌ (LNP), pur auspicando una rapida definizione della richiesta in titolo nel suo merito, trova accoglibile la posizione della deputata Santelli.
Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, ribadito che difficilmente la Camera può impegnare i propri lavori su temi che abbiano perso ogni attualità processuale, sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 9.55, è ripresa alle 10.
Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, comunica che risulterebbe che il GIP di Velletri abbia modificato alcune delle misure cautelari nei confronti di taluni degli indagati. Non risulterebbero revoche totali. A ogni modo, il tribunale del riesame sembra essere convocato per oggi per pronunziarsi sulle impugnazioni proposte. Ascrive a queste circostanze di fatto il mancato arrivo di comunicazione alcuna alla Presidenza della Camera.
Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore, passando al merito, espone che non è opportuno, né richiesto dalle attribuzioni di questa Giunta, che non è un giudice d'appello o delle libertà, valutare nel profondo il merito della vicenda oggetto dell'indagine della magistratura, che procederà autonomamente, ma solo riscontrare la ricorrenza dei presupposti sottesi all'irrogazione della misura coercitiva, attraverso una disamina degli elementi probatori e giustificativi addotti dall'Autorità giudiziaria. Il compito della Giunta è stato in passato ed è, sulle singole fattispecie, ancor più precisamente quello di verificare l'eventuale sussistenza di un fumus persecutionis nella domanda pervenuta dalla magistratura, intendendosi per tale il sospetto che la misura restrittiva richiesta a carico del parlamentare sia mossa da intenti persecutori. Il criterio del fumus è stato nella prassi della Giunta evoluto ed esteso sino ad assumere una connotazione in senso oggettivo, non necessariamente identificando una volontà persecutoria ad personam da parte dell'ufficio procedente, quanto piuttosto attraverso la constatazione di vizi procedurali dell'iter che conduce ad avanzare la richiesta, o di carenze nella motivazione dell'atto, per cui l'ingiustizia dell'atto stesso può essere ricavata in via oggettiva. In ordine alla sussistenza per il caso de quo di un fumus persecutionis in senso oggettivo, il magistrato non pare in grado di raggiungere un sufficiente livello di motivazione quanto alla pregnanza di un quadro accusatorio a tratti fragile e frammentario, fondato su elementi prevalentemente deduttivi, che non possono costituire il presupposto per l'autorizzazione all'esecuzione di una misura cautelare nel rispetto dei requisiti tassativamente prescritti dall'articolo 274 del codice di procedura penale, con particolare riferimento al pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato. Non è chiaro quale sia il rischio attuale di inquinamento di un quadro probatorio-indiziario prevalentemente documentale costituito da materiale contabile, fatturazioni, tabulati di intercettazioni telefoniche e sommarie informazioni testimoniali, già da tempo disponibile, acquisito agli atti ed ampiamente attinto dai magistrati inquirenti. A tal segno, gli elementi di accusa consistono principalmente in una lunga serie di intercettazioni telefoniche, cui non sono mai seguiti atti investigativi di concreto riscontro di condotte di rilievo penale. Spesso l'onorevole Angelucci è intercettato al telefono con figli e collaboratori, senza che da ciò si possa evincere una reale trama probatoria. Aggiunge che le esigenze cautelari appaiono prima facie argomentate in maniera apodittica, essendo il pericolo di reiterazione motivato sulla base di una supposta attitudine dell'indagato, in quanto proprietario della clinica di cui si tratta - sia pur privo all'interno della stessa di qualsiasi incarico operativo, gestionale od esecutivo - a commettere reati contro la pubblica amministrazione in una logica di continuativa e sistematica distorsione delle modalità erogative delle prestazioni sanitarie in convenzione. Mancano quindi, circa i gravi indizi di colpevolezza, elementi consistenti tali da far emergere dalla documentazione trasmessa una sua attività di intermediazione diretta sui fatti contestati, che vada oltre una generica attività di lobbying politico istituzionale che tutti gli imprenditori esercitano, direttamente o tramite associazioni di categoria. Nel capitolo relativo alle esigenze cautelari (pag. 823), la logica di verosimiglianza è spinta agli estremi, ove si afferma, senza motivazioni ulteriori, che la pericolosità sociale dell'onorevole Angelucci si desumerebbe in ragione di elementi sintomatici « (...) di una personalità che si caratterizza per l'uso di qualsivoglia mezzo, per la strumentalizzazione di qualunque circostanza e situazione pur di salvaguardare i propri interessi, ciò che denota una particolare insensibilità etica (...)». Ravvisa un altro elemento di fragilità argomentativa nel carattere ancora apodittico di alcune affermazioni del magistrato, quali il reiterato riferimento a generici poteri di influenza connessi allo status di figura pubblica, la conoscenza di personalità in grado di condizionare dinamiche politico istituzionali, l'utilizzo di strumenti mediatici indotti dalla proprietà di un gruppo editoriale. È in questo senso condivisibile quanto affermato dallo stesso onorevole Angelucci nelle sue note illustrative: non risulta credibile che un azionista di gruppo editoriale (che pure porta il suo nome) che ricomprende testate quali Libero ed il Riformista, gestite da cooperative di giornalisti e da apparati tecnici sulla cui qualità professionale non è dato dubitare, e diretti da figure autorevoli quali il dott. Feltri ed il già senatore dott. Polito, abbia imposto a tutti costoro condizionamenti e pratiche disinformanti. Peraltro, il GIP in più passaggi pone alla base delle sue richieste cautelari il fatto che l'onorevole Angelucci sia un personaggio influente, una figura proprietaria, un parlamentare. Per quanto quindi di competenza di questa Giunta, le pare particolarmente opinabile e prospetticamente pregiudizievole il rilievo per cui la rete di relazioni e di interlocuzioni che un deputato naturalmente intrattiene sul territorio possa per sé costituire elemento di rilevante verosimiglianza per la configurazione di una condotta illecita. Questa teoria prova davvero troppo: il fatto che un deputato intrattenga relazioni personali e od o professionali - in questo caso qualificate dagli inquirenti come «altolocate» -, stabilendo rapporti con figure incaricate di scelte politico amministrative a livello nazionale e locale, dovrebbe per ciò sottoporre, sulla base di questa qualità, una buona porzione di parlamentari ad un giudizio di pericolosità sociale. Sarebbe assai pernicioso, oltre che profondamente errato ed in contrasto con le attribuzioni costituzionalmente riconosciute ai parlamentari, ricollegare un pericolo di inquinamento prove o di reiterazione di reato ad un mero status, comunque configurato, quasi a tratteggiare una responsabilità oggettiva da «eminenza». Di difficile comprensione è poi il criterio cronologico utilizzato dagli inquirenti, che descrivono asseriti illeciti verificatisi in un arco temporale che va dal 2003 al 2007; ciò contribuisce a togliere credibilità all'impianto del provvedimento cautelare. In conclusione, il quadro probatorio proposto è lo si ribadisce, limitato e frammentario, ed gli elementi investigativi risultano del tutto insufficienti a giustificare l'adozione del provvedimento restrittivo richiesto. Ricorda che nell'arco di tutta la storia costituzionale repubblicana, i precedenti di questa Giunta hanno visto concedere, a fronte di numerose anche recenti reiezioni, solo in quattro casi l'autorizzazione all'esecuzione di misure coercitive ex articolo 68, secondo comma, della Costituzione in connessione con gravi fatti di sangue ed in concomitanza con riscontri probatori assolutamente solidi. La linea seguita a questo proposito dalla Giunta è stata costante, e totalmente indifferente all'appartenenza politica dei deputati interessati; peraltro, anche il comune denominatore emerso allo stato dalla discussione ad opera di una porzione maggioritaria dei componenti, è che manchino reali esigenze cautelari a supporto di una misura custodiale. Opportuno è ancora una volta evidenziare, soprattutto in tempi di montante disagio antipolitico, che la carenza degli indizi e delle esigenze cautelari non rileva per attivare un privilegio di casta, in favore di un parlamentare, ma per la constatazione che nessun cittadino dovrebbe essere privato della libertà personale a fronte di elementi probatori ed argomentativi così labili. Propone pertanto che la Giunta deliberi nel senso del diniego dell'autorizzazione all'esecuzione della misura coercitiva degli arresti domiciliari.
Aniello FORMISANO (IdV) voterà contro la proposta della relatrice, in omaggio alla posizione coerente del suo gruppo, soprattutto alla luce del fatto che non vi è alcun attentato alle proporzioni numeriche del plenum della Camera.
Pierluigi MANTINI (PD), osservando che l'interpretazione appena data dal collega Formisano si risolverebbe in una tacita abrogazione dell'articolo 68 della Costituzione, la ritiene anche politicamente inaccettabile. Rifacendosi a quanto osservato nella seduta del 5 febbraio 2009, si dichiara favorevole alla proposta della relatrice.
Francesco Paolo SISTO (PdL) ricollegandosi proprio a quanto sostenuto dal deputato Mantini nella predetta seduta, osserva che nella giurisprudenza penale della Corte di cassazione la figura dell'amministratore di fatto e del socio di fatto sono ricercate con assiduità al fine di apprestare una tutela penale dei creditori e del mercato molto rigorosa, proprio per evitare che le responsabilità da posizione individuate nella legislazione in capo agli esponenti aziendali siano facilmente eluse. Quando però si vuole sostenere che le posizioni societarie apicali sono rivestite in via di fatto e da questo si vogliono trarre conclusioni nel contesto delle esigenze cautelari, allora il ragionamento deve essere molto prudente. Non crede che in questo caso l'autorità giudiziaria abbia individuato condotte tali da mettere a fuoco l'esercizio di fatto di un potere aziendale che giustifichi gli arresti domiciliari. Voterà a favore della proposta della relatrice.
Lorenzo RIA (PD) annunzia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta della relatrice, sottolineando che dai fatti è trascorso un significativo lasso di tempo e che in definitiva si imputa all'Angelucci una posizione di mera preminenza che gli avrebbe consentito di delinquere.
Antonio LEONE (PdL) riprendendo gli spunti dei deputati Mantini e Ria, afferma che ormai la magistratura tende a forgiare la figura dell'«imputato di qualità», colui cioè che per il solo fatto di avere un prestigio sociale e di essere investito di pubbliche funzioni è capace di delinquere ed è socialmente pericoloso. Questa tendenza è ormai evidente se si guarda la serie di domande di arresto esaminata dalla Giunta. Voterà a favore della proposta della relatrice.
Domenico ZINZI (UdC) osserva che la revoca degli arresti domiciliari agli altri imputati minimizza l'oggetto della deliberazione. Non si individuano dagli atti concrete responsabilità di Angelucci né le esigenze cautelari. È quindi favorevole alla proposta della relatrice.
Matteo BRIGANDÌ (LNP), ricordando che il deputato Angelucci è stato destinatario di iniziative giudiziarie plurime, risoltesi in non nulla di fatto, ritiene evidente la sussistenza del fumus persecutionis. Trova peraltro sconcertante la sincerità dell'esponente dell'Italia dei Valori, le cui posizioni sono come al solito appiattite sulla magistratura.
Maurizio TURCO (PD) concederà che forse il deputato Angelucci, come molti altri cittadini in Italia, è una vittima: ma non della persecuzione della magistratura di Velletri, bensì della giustizia così come congegnata in Italia. I radicali italiani sono pronti da sempre a discutere del tema. Purtroppo, tuttavia, non solo non è questa la sede per affrontare il tema della giustizia nel suo complesso, ma le carte a disposizione della Giunta fanno capire che non v'è alcun fumus persecutionis. Il deputato Angelucci è stato contraddittorio nelle risposte rese nell'audizione di ieri e - contrariamente a quanto sostenuto dai colleghi Mantini e Sisto - è profondamente e quotidianamente impegnato nella gestione delle sue imprese. Voterà contro la proposta della relatrice e preannunzia la presentazione di una relazione di minoranza.
Marilena SAMPERI (PD) voterà a favore della proposta della relatrice ma tiene a precisare che non condivide le motivazioni addotte dai colleghi che l'hanno preceduta e in particolare non ravvisa fumus persecutionis nell'inchiesta a carico dell'Angelucci. Trova forzato che si voglia usare l'odierno diniego come strumento di lotta politica e ricorda che la Giunta deve decidere caso per caso.
Donatella FERRANTI (PD) puntualizza che il suo voto favorevole alla proposta della relatrice non significa la condivisione di un pregiudizio nei confronti dell'autorità giudiziaria.
Lorenzo RIA (PD) concorda con la deputata Ferranti che il voto favorevole sulla proposta di negare l'autorizzazione alle misure cautelari è sorretto da motivazioni in parte diverse da quelle della collega relatrice.
La Giunta, a maggioranza, approva la proposta della relatrice, dandole il mandato di predisporre la relazione per l'Assemblea, nel senso che l'autorizzazione richiesta sia negata.
Avendo svolto una rapida consultazione con i rappresentanti dei gruppi, ne ha tratto l'ampio consenso sulla fissazione della seduta odierna. Con la relatrice, on. Bernini Bovicelli, ha concordato di non convocare immediatamente il deputato interessato, anche ai sensi dell'articolo 18, comma 1, ultimo periodo, del regolamento della Camera, che prescrive il suo invito «prima di deliberare» e non quindi necessariamente alla prima occasione utile. Le dà la parola, con l'intesa che un più ampio dibattito si potrà svolgere in una seduta della prossima settimana.
Quale struttura convenzionata con il sistema sanitario nazionale, il San Raffaele veliterno avrebbe conseguito illeciti profitti mediante la fatturazione di attività terapeutiche e mediche varie, tutte diverse e inferiori per qualità e quantità rispetto a quelle effettivamente rese al pubblico dei pazienti e utenti della regione Lazio. In pratica, a fronte della fatturazione di prestazioni sanitarie del valore di un dato ammontare, in termini storici e di prestazione effettivamente resa stavano servizi dal costo inferiore o addirittura, talvolta, servizi mai resi. Tale meccanismo, nella ricostruzione dell'autorità giudiziaria, avrebbe fruttato alla TOSINVEST un cospicuo arricchimento illecito. Tutto ciò sarebbe stato possibile, tra il 2004 ed il 2007, grazie a una vera e propria organizzazione criminosa, che l'autorità giudiziaria qualifica non come concorso di persone nel reato ma come vera e propria associazione per delinquere comune (articolo 416 codice penale), i cui reati-scopo sarebbero la truffa aggravata (perché in danno di ente pubblico ai sensi dell'articolo 640, capoverso, del codice penale) e il falso in atto pubblico, anche per induzione, ai sensi degli artt. 479 e 48 del codice penale. Secondo l'ipotesi accusatoria, dell'associazione per delinquere farebbero parte, in posizione apicale, il deputato Angelucci e suo figlio; con compiti organizzativi diversi, altri soggetti, tali Antonio Vallone, Mauro Casanatta, Rodolfo Conenna, Tiziana Petucci, Agnese D'Alessio, Claudio Ciccarelli e Domenico Damiano Tassone. In particolare di rilievo sarebbero i ruoli del Conenna, della Petucci e della D'Alessio i quali sono funzionari pubblici. Costoro, invece di agire per il perseguimento e a tutela degli interessi pubblici curati dal Servizio sanitario nazionale, avrebbero offerto la loro opera asservendosi al disegno criminoso dell'associazione. Tutto ciò premesso, deve avvertire che il materiale inviato a corredo della richiesta dal Gip del tribunale di Velletri è assai voluminoso e che quindi nel pomeriggio di ieri ha soltanto avuto la possibilità di consultarlo in via sommaria.
È in grado di offrire alcuni altri ragguagli ma domanda sin d'ora un rinvio della trattazione per avere il tempo di consultare più accuratamente gli allegati e soprattutto per consentire lo stesso ai colleghi della Giunta, che anzi invita caldamente a prendere contezza del materiale che fin da ieri è a loro disposizione. Al riguardo conferma quanto appena detto dal Presidente Castagnetti circa il suo accordo nel non convocare sin da oggi il collega Angelucci, il cui contributo in audizione sarà certamente più proficuo per la valutazione della Giunta una volta che i suoi componenti avranno avuto modo di conoscere gli atti e farsi un'idea più precisa della vicenda descritta e degli eventuali chiarimenti da domandargli. Procede a dare ulteriori sommari ragguagli che spera siano utili ai colleghi.
Le fonti indiziarie offerte nella documentazione a disposizione della Giunta consistono in documenti e raffronti contabili di vario tipo, sommarie informazioni testimoniali, intercettazioni telefoniche e altri documenti. Da questo insieme di elementi, che - come ripete - invita i colleghi a esaminare, si trarrebbe una fitta rete di contatti fra gli esponenti della TOSINVEST e i funzionari pubblici che fungevano da referenti dell'asserito progetto criminoso dall'interno degli uffici sanitari regionali. Questi dati, per esempio, risultano anche da verifiche documentali di vario genere dalle quali emergerebbe la carenza di personale nella clinica San Raffaele rispetto alle prestazioni asseritamente rese dalla clinica medesima. A un primo sommario esame, riferisce che di meccanismi simili sembra che si fosse accorto l'assessore regionale alla sanità, l'ex deputato Augusto Battaglia. Costui evidentemente in qualche misura aveva cercato di contrastare il fenomeno ma poi era stato rimosso dall'incarico.
Quanto alle esigenze cautelari, il Gip di Velletri ne indica due: il pericolo di inquinamento delle prove e la reiterazione del reato. L'inquinamento delle prove potrebbe derivare dalla capacità di penetrazione della TOSINVEST negli uffici sanitari della regione Lazio, attestata proprio dal fatto che alcuni funzionari della regione stessa sarebbero membri dell'associazione per delinquere. Ciò comporterebbe il rischio della soppressione di documenti ancora non rinvenuti e l'eventuale contatto con possibili testimoni. La reiterazione del reato sarebbe possibile per il fatto stesso che la TOSINVEST è ancora accreditata presso il sistema sanitario nazionale e amministra quindi flussi quotidiani di attività analoghe a quelle oggetto delle indagini. Si riserva evidentemente di tornare su ciascuno di questi aspetti una volta che avrà letto per più tempo e in modo più completo il materiale. Ribadisce la sua richiesta di rinvio e rimette la decisione ai colleghi.
(Seguito dell'esame e rinvio).
(Viene introdotto il deputato Angelucci).
Senza entrare ulteriormente in dettaglio e nel rinviare alle pagg. 12 e seguenti della sua memoria, conferma l'assoluta conformità dell'operato della clinica San Raffaele di Velletri a determinazioni regionali e al sistema di fatturazione delle relative prestazioni. In particolare, per quanto riguarda i requisiti della clinica può dire che il personale adibito alla riabilitazione in day-hospital era addirittura superiore a quello richiesto e che la decisione di effettuare ricoveri in day-hospital riabilitativo era presa dai preposti alla struttura secondo i criteri contenuti nelle linee guida del Ministero della sanità del 7 maggio 1998, contenute nel provvedimento coevo della Conferenza Stato-Regioni.
Puntualizza altresì che la fatturazione è sempre avvenuta sulla base di formali provvedimenti regionali, in particolare le determinazioni della Giunta regionale n. 434 del 2001, n. 143 del 2006 e 436 del 2007. Sottolinea altresì che da questo punto di vista è evidente che le prestazioni di lungodegenza ad alta intensità - una prestazione di particolare qualità, non confondibile con la riabilitazione speciale - hanno un costo elevato, giustificato però dalla selezione rigorosa di poche aziende che possono accedere al relativo accreditamento. Quanto ai software di fatturazione, sottolinea che si tratta di software fornito proprio dalla Regione Lazio previa validazione del Ministero della salute. Per questi motivi, si sente assolutamente sereno. Crede che si possa individuare quanto meno un fumus di persecuzione nei suoi confronti e confida in una decisione pacata e documentata da parte della Giunta, cui comunque si rimette, precisando ulteriormente che le sue vicende giudiziarie ormai durano da dieci anni.
(Il deputato Angelucci si allontana dall'aula).
(Seguito dell'esame e conclusione).
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