Doc. II-bis, n. 3




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - La proposta di modifica agli articoli 16 e 17 del regolamento della Giunta delle elezioni che si intende qui avanzare vuole porre fine a quel deprecabile fenomeno in base al quale un deputato, per un lasso di tempo che può giungere anche ad alcuni mesi, può ricoprire contemporaneamente la carica di parlamentare e un'altra carica istituzionale con essa incompatibile, nonostante tale incompatibilità venga prevista espressamente da norme di rango costituzionale.
Ci si riferisce in particolare a tutte le ipotesi previste dall'articolo 122, comma secondo, della Costituzione, che stabilisce che «Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo».
Le attuali procedure previste dal regolamento della Giunta volte ad accertare queste incompatibilità prevedono un iter che può durare fino a tre mesi, come si è visto dalla concreta esperienza parlamentare.
Si tratta di un tempo decisamente troppo elevato che rende possibile, qualora il soggetto non decida autonomamente di optare subito dopo l'elezione alla Camera dei deputati per l'una o per l'altra carica, cumulare due indennità molto elevate, determinando un intollerabile costo a carico della collettività: lo scopo della presente proposta di modificazione è proprio quello di ridurre i tempi, in modo da eliminare gli eventuali sprechi che possono venirsi a determinare in ragione di allungamenti del procedimento di verifica.
Per raggiungere questo fondamentale obiettivo è dunque necessario rivedere l'attuale procedura.
Essa, infatti, prevede che la Giunta, tramite un Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, sia tenuta a svolgere un'attività istruttoria avente ad oggetto le «cariche, gli uffici e le condizioni soggettive dei deputati, rilevanti ai fini del giudizio sulla compatibilità» (articolo 16, comma 1).
Questa fase istruttoria prevede inoltre una partecipazione del deputato interessato, in contraddittorio con il Comitato, tramite lo scambio di documenti.
Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 16 intende rimuovere proprio la necessità di questa lunga fase in tutti quei casi in cui la causa d'incompatibilità con il mandato parlamentare sia una di quelle «previste espressamente da disposizioni costituzionali» (così il nuovo comma 2-bis dell'articolo 16 del regolamento della Giunta).
È previsto un termine di dieci giorni, decorrente dall'elezione o dalla nomina alla carica incompatibile, entro cui il Comitato si riunisce per accertare d'ufficio la situazione d'incompatibilità. Ove questa sia effettivamente accertata, il Comitato comunica al deputato gli esiti dell'accertamento e propone alla Giunta di dichiarare l'incompatibilità. Tale dichiarazione non forma però oggetto di una votazione da parte della Giunta e diviene così definitiva, a meno che cinque deputati non ritengano necessario lo svolgimento di una ulteriore attività istruttoria, nel qual caso gli atti tornano al Comitato, che ha sette giorni di tempo per svolgere tale attività. Questa richiesta di riesame può essere formulata una sola volta.
A seguito di questi eventuali, ulteriori, adempimenti istruttori, la Giunta formula la delibera d'incompatibilità, che non è suscettibile di riesame e che viene comunicata immediatamente al Presidente della Camera: quest'ultimo invita quindi il deputato che ricopre la carica incompatibile a scegliere, nel termine di dieci giorni, se continuare a ricoprire tale carica o optare invece per quella parlamentare.
Nel caso in cui il termine di dieci giorni decorra senza che il deputato abbia optato per la carica parlamentare, il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la decisione della Giunta delle elezioni, che produce l'effetto immediato di dichiarare la decadenza dal mandato parlamentare, senza la necessità di una votazione da parte dell'Aula.
Si stabilisce inoltre, in ossequio alla prassi della Giunta delle elezioni, che l'opzione tardiva, compiuta cioè oltre il termine di dieci giorni, possa essere utilmente effettuata solo per rinunciare al mandato parlamentare e non alla carica con esso incompatibile. In questo caso l'Assemblea prende atto della volontà del deputato con lo stesso meccanismo previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, del Regolamento della Camera: l'Assemblea riceve, dal suo Presidente, una semplice comunicazione contenente le dimissioni dall'incarico parlamentare rassegnate dal deputato che abbia optato per una carica con esso incompatibile.
Infine si prevede che il deputato che voglia optare per il mandato parlamentare sia obbligato a trasmettere alla Giunta una copia della lettera di dimissioni dalla carica incompatibile, nella quale emerga chiaramente la sua volontà di rinunciare alle funzioni e ai benefici economici connessi a tale carica. L'attuale formulazione del regolamento configura invece l'invio di questa documentazione non come un obbligo ma come una semplice facoltà, che il deputato è libero di esercitare.
La proposta di modificazione al regolamento della Giunta delle elezioni qui formulata intende in sostanza abbreviare al minimo i tempi necessari a dichiarare le situazioni di incompatibilità con il mandato parlamentare previste dalla Carta costituzionale e stabilire, per questi casi, una sorta di automatismo degli effetti che tale dichiarazione comporta, ossia la decadenza dal mandato parlamentare. La possibilità che un parlamentare possa cumulare contemporaneamente due di quelle cariche istituzionali previste dall'articolo 122, comma secondo, della Costituzione configura purtroppo un'eventualità non infrequente, che comporta dei costi inaccettabili a carico della collettività, considerando che a ciascuna carica corrisponde una sostanziosa indennità.
Per questi motivi si auspica un esame in tempi rapidi della presente proposta di modificazione del regolamento della Giunta delle elezioni.


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