Doc. II-bis, n. 2




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - La concreta applicazione, nel corso delle ultime legislature, della procedura di valutazione delle incompatibilità disciplinata dal regolamento della Giunta delle elezioni del 1998 - che, come è noto, è improntata alla garanzia del principio dell'istruttoria in contraddittorio - ha reso evidente l'inadeguatezza di una disciplina che si applica indifferentemente tanto ai casi di incompatibilità acclarate in quanto inequivocabilmente previste da espresse norme costituzionali (tra queste un particolare rilievo assumono le cariche, sovente assunte da parlamentari in carica, di componente di Consigli e Giunte regionali, incompatibili per esplicita previsione dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione), quanto alle ipotesi di incompatibilità di non immediata evidenza in quanto disciplinate da norme di legge ordinaria suscettibili di interpretazione. Come la prassi invalsa presso la Giunta delle elezioni ha ampiamente dimostrato, la vigente disciplina regolamentare, dettata dagli articoli 16 e 17 del regolamento della Giunta, appare non rispondente a quei requisiti di tempestività e snellezza procedurale che - anche sull'esempio di altri ordinamenti - dovrebbero caratterizzare i procedimenti di rimozione delle situazioni di incompatibilità che, per essere direttamente previste da una norma costituzionale, non necessitano di alcuna particolare istruttoria se non quella relativa alla verifica circa lo stato di perdurante titolarità della carica incompatibile da parte del deputato interessato.
La circostanza che per alcuni mesi un deputato possa mantenere una carica incompatibile per esplicita previsione costituzionale, oltre a rappresentare un chiaro elemento di disdoro istituzionale, talora dà luogo a deprecabili situazioni di cumulo di indennità o emolumenti in dispregio al divieto pure previsto dall'articolo 3 della legge n. 1261 del 1965 (divieto che risulta oltre tutto non sempre puntualmente applicato a livello regionale). Ma le stesse dinamiche politiche legate ai rapporti maggioranza-opposizione in Parlamento possono subire un irrituale condizionamento da situazioni di cumulo del mandato parlamentare con cariche in assemblee regionali che sovente comportano impegni inconciliabili con una assidua partecipazione ai lavori parlamentari e che, per tale motivo, rischiano di costituire un elemento di forte criticità tanto più avvertito allorquando, come nella situazione attuale, la maggioranza parlamentare alla Camera si regga su un margine numerico esiguo.
Recependo le virtuose prassi applicative già seguite dalla Giunta delle elezioni fin dalla XV legislatura, la presente proposta di modifica regolamentare mira pertanto a semplificare notevolmente la procedura per l'accertamento di dette incompatibilità, prevedendo una considerevole riduzione dei tempi complessivamente necessari per la rimozione dell'incompatibilità (tempi che oggi, a regolamento vigente, nella concreta esperienza dell'attuale legislatura, possono arrivare anche a tre mesi, posto che assai di rado gli interessati rimuovono spontaneamente l'incompatibilità in cui versano) e stabilendo che in tali situazioni la Giunta prima, e l'Assemblea poi, non procedono a votazioni ma a semplici prese d'atto, in modo da configurare l'intero procedimento come un procedimento di mera ricognizione di una quasi automatica decadenza dal mandato parlamentare, avente valore dichiarativo e non costitutivo della incompatibilità (derivando l'incompatibilità, come detto, direttamente e senza possibilità di equivoci da una previsione costituzionale).
La presente proposta di modificazione del regolamento della Giunta è volta, pertanto, a definire un iter procedurale semplificato per il tempestivo accertamento delle situazioni di incompatibilità acclarata, mediante l'esclusione del contraddittorio con l'interessato, la riduzione di tutti i termini regolamentari attualmente previsti, la codificazione della prassi secondo la quale la Giunta prende atto senza votazioni della proposta del Comitato di accertamento della incompatibilità (salvo un rinvio al Comitato per un breve supplemento istruttorio) e la contestuale previsione che anche l'Assemblea prende atto delle proposte di incompatibilità cui non abbia fatto seguito, nel termine regolamentare, l'opzione del deputato interessato. Il tutto al fine di connotare la procedura di elementi di quasi automaticità che assicurino tempi certi e ravvicinati di rimozione di una incompatibilità direttamente stabilita dalla Costituzione.
In conclusione, si raccomanda l'approvazione della presente proposta di modifica del regolamento della Giunta delle elezioni, confidando nel fatto che essa possa iscriversi in un più ampio processo di modifiche regolamentari che dovrebbe essere quanto prima avviato tenendo fede agli impegni riformatori assunti fin dall'inizio della corrente legislatura.


Frontespizio Testo articoli