(Istruttoria e contraddittorio). |
(Istruttoria e contraddittorio). |
| 1. Sulla base delle dichiarazioni presentate dai deputati e della documentazione esistente agli atti, la Giunta, per il tramite del Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, svolge l'istruttoria sulle cariche, gli uffici e le condizioni soggettive dei deputati, rilevanti ai fini del giudizio sulla compatibilità, ineleggibilità e la decadenza degli stessi. | |
| 2. Il Comitato, sulla base delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, entro sei mesi per i casi di incompatibilità ed entro quattro mesi per i casi di ineleggibilità e decadenza, effettua una delibazione preliminare a seguito della quale: | |
| a) propone alla Giunta la presa d'atto della compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche o degli uffici ricoperti dai deputati, dell'eleggibilità degli interessati o dell'insussistenza di casi di decadenza; ovvero, la presa d'atto degli intervenuti collocamenti in aspettativa, cessazioni, decadenze, sospensioni e dimissioni dalle predette cariche, uffici, funzioni e condizioni soggettive; | |
| b) ove constati l'insufficienza degli elementi documentali disponibili ovvero ravvisi la sussistenza di elementi di dubbio, invita il deputato interessato a far pervenire, entro il termine di quindici giorni, ogni utile documentazione e valutazione in merito e, all'esito di tale accertamento, procede alternativamente nei sensi di cui alle lettere a) o c); | |
| c) ove ravvisi la sussistenza di elementi di incompatibilità, ineleggibilità o cause di decadenza, svolge la necessaria istruttoria in contraddittorio, comunicando le ragioni della ritenuta valutazione al deputato interessato, il quale può trasmettere al Comitato ogni utile controdeduzione entro il termine di quindici giorni, chiedendo eventualmente di essere ascoltato dal Comitato stesso. All'esito di tale fase il Comitato avanza la conseguente proposta alla Giunta. | |
| Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: | |
| 3. Non si procede all'istruttoria in contraddittorio ai sensi del comma 2 per l'accertamento delle cause di incompatibilità con il mandato parlamentare previste espressamente da disposizioni costituzionali o da specifiche disposizioni di legge. In tali casi il Comitato, accertata d'ufficio la situazione di perdurante titolarità della carica incompatibile, comunica al deputato interessato gli esiti del suo accertamento e avanza la conseguente proposta di dichiarazione di incompatibilità alla Giunta. | |
(Delibere e procedimento). |
(Delibere e procedimento). |
| 1. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, di accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, si intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal suddetto Comitato, di accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza, s'intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, con gli effetti di cui ai commi 2 e 5. Nei casi in cui non sia previamente intervenuta una fase istruttoria in contraddittorio, la deliberazione di cui al precedente periodo s'intende come delibera di rimessione degli atti al Comitato per l'ulteriore esame ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c). | |
| Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: | |
| 1-bis. La Giunta prende atto delle proposte formulate dal Comitato di accertamento delle incompatibilità ai sensi dell'articolo 16, comma 3, le quali si intendono approvate senza procedere a votazioni, salvo che due componenti della Giunta chiedano un rinvio degli atti al Comitato per un supplemento istruttorio. In tal caso il Comitato svolge il supplemento istruttorio entro il termine di sette giorni e nella prima seduta utile la relativa proposta è sottoposta alla Giunta, che ne prende atto definitivamente ai sensi e per gli effetti del presente comma. | |
| Il comma 2 è sostituito dal seguente: | |
| 2. Le delibere di incompatibilità non possono essere oggetto di richiesta di riesame e sono comunicate immediatamente al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro trenta giorni tra il mandato parlamentare e la carica, l'ufficio o la funzione giudicati incompatibili; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e la conseguente decadenza dal mandato parlamentare. L'opzione tardiva è inefficace ai fini della deliberazione di decadenza. | 2. Salvo quanto previsto al comma 2-bis, le delibere di incompatibilità non possono essere oggetto di richiesta di riesame e sono comunicate immediatamente al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro trenta giorni tra il mandato parlamentare e la carica, l'ufficio o la funzione giudicati incompatibili; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e la conseguente decadenza dal mandato parlamentare. |
| Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Delle cause di incompatibilità accertate dalla Giunta ai sensi del comma 1-bis viene data immediata comunicazione al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro quindici giorni tra il mandato parlamentare e la carica o ufficio incompatibile. Trascorso inutilmente tale termine, e salva la possibilità di dimissioni dal mandato parlamentare agli effetti dell'articolo 17-bis, comma 2, del Regolamento della Camera, il Presidente della Camera, nella prima seduta utile, comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, la decadenza dal mandato parlamentare del deputato che non ha optato, salva la possibilità di presentazione di un ordine del giorno motivato secondo quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2-bis, del Regolamento della Camera. |
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