| Il comma 6 è sostituito dal seguente: | |
| 6. L'Ufficio di Presidenza giudica in via definitiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. | 6. Con regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza sono istituiti gli organi interni di primo e di secondo grado che giudicano in via esclusiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono fare parte di tali organi. |
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