Doc. II, n. 11




Testo del Regolamento
Modifica proposta
Art. 12.
Art. 12.
  Il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. L'Ufficio di Presidenza giudica in via definitiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. 6. Con regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza sono istituiti gli organi interni di primo e di secondo grado che giudicano in via esclusiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono fare parte di tali organi.


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