VI Commissione - Mercoledì 7 novembre 2012


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ALLEGATO 1

5-08385 Fluvi: Attuazione delle norme di contrasto all'evasione fiscale contenute nel decreto-legge n. 201 del 2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole interrogante chiede al Governo quale sia lo stato di attuazione di talune norme di contrasto all'evasione fiscale contenute nel decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto decreto «Salva-Italia»).
Al riguardo si rappresenta quanto segue.
Ai sensi dell'articolo 10, commi da 9 a 13, del decreto legge n. 201 del 2011 è stato istituito uno specifico «regime premiale» per gli operatori economici che risultano congrui e coerenti alle risultanze degli studi di settore. In particolare, il comma 12 ha previsto la possibilità di differenziare i termini di accesso a tale regime premiale.
Al riguardo, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2012 è stata data attuazione al regime premiale citato.
Inoltre, l'Agenzia delle entrate riferisce che è attualmente impegnata, con il supporto della SO.SE., nella elaborazione di ulteriori indicatori di coerenza al fine di ampliare la platea degli studi di settore per i quali si possa applicare, per il periodo di imposta 2012, il citato regime premiale. Tali nuovi indicatori saranno oggetto di analisi e del prescritto parere da parte della Commissione degli Esperti prima dell'approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
In relazione all'attuazione della cosiddetta fatturazione elettronica, si fa presente che in data 12 ottobre 2012, il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole, con mere modifiche di carattere formale, sullo schema di regolamento che definisce le regole tecniche in materia di fatturazione elettronica.
Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione stanno apportando le modifiche necessarie per tener conto del predetto parere.
In merito all'attuazione della disposizione volta all'emersione della base imponibile attraverso il monitoraggio delle movimentazioni dei rapporti di natura finanziaria, l'Agenzia delle entrate precisa che nel rispetto del dettato normativo, ha predisposto una bozza di provvedimento con il quale vengono fissate le modalità di comunicazione delle movimentazioni che hanno interessato i rapporti già trasmessi all'Anagrafe Tributaria, compresi i dati relativi ai saldi e i movimenti finanziari aggregati del periodo, con l'evidenza, per ogni tipologia di rapporto, del totale dare e avere.
In detto schema di provvedimento sono state definite adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione. A tal fine, anche a seguito delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia delle entrate ha creato una nuova infrastruttura informatica, denominata «Sid» (Sistema di interscambio dati), che - nell'evoluzione strategica del sistema informativo consentirà lo scambio completamente automatizzato dei flussi dati tra sistemi.
In particolare, mediante la citata procedura informatica, i dati verranno estratti in modo automatico, cifrati, elaborati e scambiati tra istituti finanziari e Anagrafe


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Tributaria, tramite canali prede finiti quali la Posta Elettronica Certificata, per i file di dimensioni fino a 20 Megabyte, e il canale FTP (File transfer Protocol) per i file di dimensioni superiori.
Il provvedimento attuativo della disposizione sarà quindi emanato non appena esteso e testato il sistema informativo Sid per il quale si prevede l'operatività entro la fine del corrente anno.
Le informazioni, che perverranno in una specifica sezione isolata dell'Anagrafe tributaria, con riferimento all'anno 2011 e successivi, saranno caricate negli archivi e ivi mantenute per i soli tempi necessari al loro utilizzo ai fini previsti dalle norme, e utilizzate esclusivamente a livello centrale per la sola finalità di individuare posizioni a più alto rischio di evasione da segnalare alle strutture operative per i necessari controlli.
In merito alla semplificazione delle richieste agli intermediari finanziari dei dati di natura finanziaria da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, l'Agenzia delle entrate riferisce come dalla disposizione di cui all'articolo 11-bis del citato decreto legge 201 del 2011 discenda solo l'obbligo di fornire informazioni e soluzioni per l'adozione della procedura informatica attualmente utilizzata per le indagini finanziarie di cui all'articolo 32, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.


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ALLEGATO 2

5-08386 Della Vedova e Di Biagio: Iniziative per tutelare i risparmiatori danneggiati dal fallimento della società Deiulemar compagnia di navigazione Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli Onorevoli Della Vedova e Di Biagio chiedono chiarimenti in ordine alla vicenda che ha interessato la società Deiulemar S.p.A.
Al riguardo, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato quanto segue.
In data 18 aprile 2012, il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato con sentenza il fallimento della citata Società, pronunciandosi, tra l'altro, anche nel senso dell'inammissibilità di una eventuale proposta di concordato preventivo presentata dai relativi legali.
Dalla Sentenza emerge, inoltre, che «diversi obbligazionisti hanno presentato denuncia alla locale Procura della Repubblica sin dallo scorso anno ... non avendo ottenuto il rimborso ovvero il pagamento degli interessi dei titoli». In merito a tali denunce, la Consob ha comunicato di non aver ricevuto alcun tipo di segnalazione, né da parte dei soggetti interessati, né da parte dell'Autorità Giudiziaria competente.
La Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A. è stata costituita nel 1969 da soci fondatori (Della Gatta Giovanni, Iuliano Michele e Lembo Giuseppe) e l'intero capitale sociale è detenuto dal socio unico Deiulemar Holding S.p.A. (interamente controllata da Lemain S.A. - società di diritto lussemburghese), a sua volta indirettamente riconducibile a tre trust i cui disponenti risultano esse taluni soggetti appartenenti alle famiglie dei tre fondatori della Società.
Le obbligazioni emesse dalla Deiulemar non sono negoziate sui mercati regolamentati; dall'esercizio sociale 2004 la Società è emittente obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante.
La Consob ha precisato che la società in questione, quale emittente obbligazioni diffuse, è tenuta al rispetto delle relative disposizioni legislative e regolamentari; in particolare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 114 del decreto legislativo n. 58 del 1998 («Tuf») e 109 del Regolamento n. 11971 del 1999 («Regolamento Emittenti»), gli emittenti in questione sono tenuti ad una generale informativa nei confronti del pubblico in merito a determinati eventi e circostanze rilevanti. Inoltre, gli emittenti medesimi sono tenuti, ai sensi dell'articolo 110 del Regolamento Emittenti, a trasmettere alla Consob, solo su richiesta, il bilancio di esercizio approvato, il bilancio consolidato, se redatto, nonché le relazioni contenenti il giudizio della società di revisione.
La società ha utilizzato, quale strumento di finanziamento della propria attività, oltre ai finanziamenti bancari, l'emissione di prestiti obbligazionari a partire dal 1984.
Con riguardo alla diffusione di titoli «irregolari», in data 23 gennaio 2012, Deiulemar Holding S.p.A., socio unico dell'emittente, ha presentato un «esposto all'autorità giudiziaria in merito all'emersa circolazione di certificati irregolari di tipo obbligazionario al portatore intestati alla Deiulemar Compagnia di Navigazione» e che a seguito della denuncia della Deiulemar Holding e dei successivi accertamenti avviati da quest'ultima sulla controllata, è stata attivata una procedura di


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verifica dei titoli irregolari in circolazione, i cui esiti sono stati resi noti in un comunicato stampa diffuso dalla Società in data 27 marzo 2012. Sulla base di quanto dichiarato dalla Società in detto comunicato, l'importo complessivo delle obbligazioni irregolari in circolazione sarebbe pari a circa 684 milioni di euro, mentre i portatori delle stesse risulterebbero essere circa 10.500.
Il 18 aprile 2012, l'assemblea degli azionisti di Deiulemar ha deliberato:
la costituzione in bilancio di un apposito fondo rischi riferito alle pretese dei portatori delle obbligazioni irregolari;
l'approvazione della situazione economico-patrimoniale della Società al 29 febbraio 2012, dalla quale emergeva un patrimonio netto negativo pari a circa 846 milioni di euro, comprensivo della voce relativa al predetto fondo rischi;
l'autorizzazione all'organo amministrativo a proporre un concordato preventivo;
l'attribuzione all'organo amministrativo medesimo della delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile per deliberare uno o più aumenti di capitale.

Con riferimento ai poteri di vigilanza assegnati alla Consob dal Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria in ordine alla correttezza dell'informativa finanziaria degli emittenti titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante, quali la Deiulemar, la Consob ha precisato che detti poteri hanno una portata notevolmente ridotta rispetto a quelli esercitabili nei confronti degli emittenti quotati nei mercati regolamentati.
In particolare, le citate disposizioni attribuiscono alla Consob il potere di impugnare la delibere di approvazione dei bilanci (articolo 157, comma 2, del Tuf) ovvero di richiedere la pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato in caso di non conformità delle relazioni finanziarie alle norme che ne disciplinano la redazione (articolo 154-ter, comma 7, del Tuf), non trovano applicazione agli emittenti strumenti finanziari diffusi.
Questi ultimi, peraltro, non rientrano tra i soggetti vigilati cui si applicano le disposizioni sul controllo dell'informativa finanziaria «su base campionaria», previsto dall'articolo 118-bis del Tuf per i soli emittenti quotati.
Con specifico riferimento all'attività di vigilanza svolta su Deiulemar, la Consob ha comunicato che nel caso di specie non era riscontrabile alcun elemento tale da segnalare il rischio di una possibile alterazione delle informazioni rese al mercato dalla Società né, tanto meno, del fenomeno relativo alla circolazione delle così dette obbligazioni «irregolari» di cui si è detto.
Infatti, le relazioni emesse dalla società di revisione nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2004 (anno in cui Deiulemar è stata inclusa nell'elenco degli emittenti diffusi) ed il 31 dicembre 2010 (data dell'ultimo bilancio approvato) contenevano tutte un giudizio positivo sulla correttezza dei bilanci della Società e non riportavano alcun rilievo o richiamo di informativa tale da generare incertezze sulla conformità di detti documenti alle regole di redazione degli stessi. Tale circostanza sembrerebbe trovare riscontro negli esiti delle verifiche recentemente svolte dalla controllante Deiulemar Holding e confermate dalla stessa società di revisione, secondo le quali la Società risulterebbe del tutto estranea alle operazioni di emissione e rimborso delle così dette obbligazioni «irregolari».
Anche le relazioni emesse dal Collegio Sindacale nello stesso periodo contengono un parere favorevole all'approvazione dei bilanci e non evidenziano alcun profilo di criticità concernente la gestione della Società.
Pertanto, dalle informazioni in suo possesso la Consob non poteva rilevare alcuna anomalia concernente l'informativa finanziaria di Deiulemar, tanto meno con riguardo all'esistenza di passività non iscritte nei bilanci, tali da richiedere lo svolgimento di approfondimenti istruttori.


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Successivamente, in ragione del comunicato stampa diffuso il 23 gennaio 2012 da Deiulemar Holding, relativo alla presentazione di un esposto all'Autorità Giudiziaria, a seguito dell'emersa circolazione di certificati obbligazionari «irregolari», la Consob ha convocato, il successivo 24 gennaio, ai sensi dell'articolo 115 del Tuf, il legale rappresentante di Deiulemar Holding S.p.A. al fine di ottenere informazioni utili sulla vicenda.
Il successivo 27 gennaio 2012 si è svolta, presso gli uffici di Roma della Consob, l'audizione dell'amministratore unico di Deiulemar Holding e il 2 febbraio 2012. la Consob ha trasmesso alla stessa Deiulemar Holding e alla controllata Deiulemar due richieste di comunicazione ai sensi dell'articolo 115 del Tuf.
Dalla documentazione trasmessa dalle citate società è emerso, tra l'altro, che le obbligazioni «irregolari» presentano le seguenti caratteristiche formali:
recano l'intestazione della Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A.;
recano una scadenza al 2018, analoga a quella dei certificati emessi nell'ambito delle regolari procedure societarie e date di emissione dal 2002 al 2012;
fanno riferimento a diverse delibere di emissione, corrispondenti a quelle relative ai prestiti regolarmente emessi da Deiulemar;
indicano diverse misure di interessi;
recano l'indicazione dell'ammontare sottoscritto compilato a mano;
recano la firma a timbro dell'amministratore unico.

Nel periodo febbraio-maggio 2012 sono state acquisite informazioni per le vie brevi dalla società di revisione KPMG S.p.A. la quale ha svolto le specifiche verifiche richieste dal principio di revisione n. 240 relativo a «la responsabilità del revisore nel considerare le frodi nel corso della revisione contabile del bilancio».
Il successivo 5 aprile 2012, la Consob, al fine, tra l'altro, di definire compiutamente gli aspetti di rilevanza della vicenda, con particolare riferimento all'eventuale applicabilità della disciplina in materia di «offerta al pubblico di prodotti finanziari» di cui agli articoli 93-bis e seguenti del Tuf, ha trasmesso una richiesta di collaborazione, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 262 del 2005, alla Guardia di Finanza, alla quale l'Autorità Giudiziaria di Torre Annunziata avrebbe delegato le indagini relative all'inchiesta avviata su Deiulemar e i suoi esponenti.
Dall'esame della documentazione gli inquirenti ad esito delle indagini in corso, risulta che la circolazione dei certificati falsamente qualificati «obbligazioni Deiulemar» sia ascrivibile all'esclusiva operatività dell'ex amministratore unico della Società, ovvero il signor Michele Iuliano.
Apparentemente, le obbligazioni «irregolari» hanno le medesime caratteristiche di quelle «regolari»; tuttavia le stesse: non solo sono del tutto prive dei requisiti formali e sostanziali tali da poter essere correttamente definite come «obbligazioni»; ma risultano, altresì, del tutto estranee alla sfera di riferibilità della Società.
La nullità dei documenti in esame deriva innanzitutto dalla mancanza di una valida manifestazione di volontà da parte del soggetto emittente, assunta come elemento costitutivo di un reale procedimento di relativa emissione. Le esistenti deliberazioni della Deiulemar aventi ad oggetto l'emissione dei regolari prestiti obbligazionari, seppure richiamate nei documenti consegnati ai risparmiatori, non hanno alcun reale legame con questi ultimi ma sono citate al solo fine di dare parvenza di legittimità agli stessi.
In particolare, il comma secondo, dell'articolo 2410 del codice civile prevede che «in ogni caso la delibera di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436».
Infatti, la delibera, quand'anche assunta (e nel caso in esame non risulta realmente assunta alcuna corrispondente


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delibera) non potrebbe essere eseguita se non dopo la iscrizione nel registro delle imprese e che i titoli eventualmente messi in circolazione sono «nulli». Anche la dottrina è concorde nel ritenere che la mancanza di deliberazione di emissione, ovvero l'omissione di qualsiasi altro requisito formale previsto dall'articolo 2410 del codice civile, comporta al pari di una radicale falsificazione, la nullità dei titoli stessi.
Tale nullità trova, infine, un ulteriore elemento di supporto nella documentata violazione del limite quantitativo alla emissione di obbligazioni previsto per le S.p.A. dall'articolo 2412 del codice civile
Le sopraesposte evidenze rendono i titoli in esame viziati da «nullità assoluta» e, per l'effetto, non qualificabili alla stregua di «obbligazioni», neppure «irregolari». Gli stessi sembrano, piuttosto, da ritenersi del tutto «inesistenti» come titoli obbligazionari, data l'assenza degli elementi minimi costituivi di questi ultimi.
Peraltro, il responsabile della vicenda (Sig. Iuliano) avrebbe personalmente dichiarato che la situazione debitoria derivante dall'emissione dei citati titoli «era riferibile esclusivamente alla sua persona».
Tale circostanza risulta comprovata dal fatto che, sempre secondo quanto sinora emerso anche in seguito alle verifiche svolte dalla Deiulemar, «I sottoscrittori delle cosiddetto obbligazioni irregolari versavano gli importi relativi alle sottoscrizioni per contanti o per assegno intestato all'Amministratore Unico o ancora, mediante bonifico bancario su conti intestati al medesimo».
I debiti in questione, infatti, «erano contratti direttamente dall'Amministratore Unico, che gestiva rimborsi ed interessi, senza contabilizzarli nel bilancio della Società e all'insaputa del Collegio Sindacale».
Tale dato risulta confermato dalle indagini da ultimo svolte dalla società di revisione KPMG, la quale, nell'ambito della citata nota del 16 aprile 2012, ha rappresentato che «alla data attuale (...) non sono emersi elementi che portino a ritenere che la gestione delle obbligazioni irregolari sia transitata nella contabilità della Società e nei conti bancari ad essa intestati».
Infine, per quanto riguarda il fondo finalizzato a indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, di cui è cenno nell'interrogazione, occorre innanzi tutto distinguere i diversi sistemi di indennizzo dei risparmiatori.
Con riferimento alla normativa europea, la Direttiva 97/9/CE prevede l'obbligo per gli Stati membri di istituire un sistema di indennizzo degli investitori per garantire un livello minimo di protezione armonizzato, quanto meno per i piccoli investitori, nei casi in cui le imprese di investimento non siano in grado di onorare gli impegni assunti con i clienti.
Tale Direttiva trova attuazione in Italia tramite il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito con l'articolo 62 del decreto legislativo 415 del 1996. Il Fondo è intervenuto varie volte nel corso degli anni per indennizzare i risparmiatori nel caso di insolvenza di alcuni intermediari finanziari (in particolare alcuni agenti di cambio).
Nel caso della Deiulemar, il sistema di indennizzo del Fondo nazionale di garanzia non opera in quanto il danno subito dai risparmiatori non è ascrivibile all'insolvenza di un intermediario finanziario, bensì sembrerebbe imputabile alla società emittente, le cui obbligazioni sono state acquistate direttamente dai risparmiatori senza alcuna intermediazione finanziaria.
Per quanto riguarda, invece, il fondo per «indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito», istituito dall'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (cosiddetto legge finanziaria 2006) si precisa che si tratta di un sistema di tutela previsto solo dall'ordinamento italiano e non dalla normativa comunitaria.
Il Fondo è alimentato dall'importo degli assegni circolari non riscossi entro il termine


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di prescrizione del relativo diritto; dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario, nonché del comparto assicurativo e finanziario; dagli importi dovuti dai beneficiari dei contratti previsti dal codice delle assicurazioni private e quelli dovuti ai beneficiari dei contratti previsti dal codice delle assicurazioni private e quelli dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali, non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto.
La definizione dei presupposti, delle procedure e dei criteri per il riconoscimento degli indennizzi dei risparmiatori, vittime di frodi finanziarie, è subordinata al previo accertamento delle risorse del Fondo conti dormienti, il cui ammontare è soggetto alla decurtazione degli importi da rimborsare ai titolari dei conti dormienti che ne abbiano fatto richiesta. Le procedure di rimborso sono attualmente in corso e non è possibile al momento prevederne l'esito.


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ALLEGATO 3

5-08387 Bernardo e Bergamini: Applicazione dell'imposta di registro al tre per cento per gli immobili di prima abitazione acquistati da lavoratori a tempo determinato.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono da parte dell'Agenzia delle entrate una diversa interpretazione della nota 2-bis dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in merito alle agevolazioni sull'imposta di registro per l'acquisto della prima casa.
Tale norma stabilisce che è possibile fruire delle agevolazioni «prima casa» a condizione, tra l'altro, che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha, o stabilisca entro un anno dall'acquisto, la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività.
A parere degli Onorevoli interroganti, l'interpretazione di tale disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo cui per poter accedere al beneficio il lavoratore deve avere un contratto a tempo indeterminato determinerebbe una evidente disparità di trattamento rispetto ai lavoratori con contratto a tempo determinato.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente che il regime agevolato previsto in materia di «prima casa» è disciplinato dalla nota II-bis) dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUIR.
Con riferimento alla riportata disposizione, l'Amministrazione finanziaria ha avuto modo di fornire chiarimenti, tra l'altro, con la circolare 2 marzo 1994, n. 1.
Con tale documento di prassi, è stato chiarito che «per quanto attiene all'acquisto effettuato nel comune ove l'acquirente svolge la propria attività, si precisa che il legislatore con detto termine ha inteso ricomprendere ogni tipo di attività, ivi incluse quelle svolte senza remunerazione, come ad esempio le attività di studio, di volontariato e sportiva».
Tale interpretazione è stata successivamente confermata con la circolare 1o marzo 2001, n. 19 con la quale è stato precisato che «.... l'acquirente può fruire delle agevolazioni anche se non residente nel comune in cui è ubicato l'immobile acquistato, purché svolga in quell'ambito territoriale la propria attività, ancorché non remunerata; a tale proposito si ribadisce quanto detto nella già richiamata circolare n. l/E del 2 marzo 1994».
L'ampiezza del termine «attività» utilizzato dal legislatore consente, dunque, di ricomprendervi, qualsiasi tipologia di attività, ancorché non produttiva di reddito. Tra di esse, pertanto, possono annoverarsi anche attività che non sono caratterizzate, per loro stessa natura, dall'esistenza di un rapporto stabile, quale ad esempio la prestazione di attività di volontariato, di attività di studio o di attività sportiva.
Sulla base delle interpretazioni già rese, l'Agenzia precisa dunque che, anche in presenza di una attività di lavoro subordinato a tempo determinato, l'acquirente può beneficiare, per l'acquisto dell'immobile situato nel comune in cui svolge detta attività, delle agevolazioni «prima casa» sempreché sussistano anche le ulteriori condizioni previste dalla richiamata Nota II-bis), all'articolo 1, della Tariffa, parte prima, allegata al TUIR.


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ALLEGATO 4

Risoluzione n. 7-00924 Fluvi: Uniformazione del termine della scadenza delle concessioni demaniali marittime.

NUOVO TESTO APPROVATO DELLA
RISOLUZIONE

La VI Commissione,
premesso che:
le concessioni demaniali marittime rappresentano, per numero, imprese e livelli occupazionali interessati, fatturato e incidenza sul sistema economico di molti territori (quasi la totalità dei comuni costieri italiani), una delle più importanti tipologie di concessione di beni demaniali dello Stato rilasciate ai privati;
l'articolo 11 della legge Comunitaria 2011 (legge n. 217 del 2011) adeguandosi alle direttive europee (in particolare alla direttiva Servizi 2006/123/CE, cosiddetta direttiva «Bolkestein»), relativamente alle concessioni demaniali marittime, ha abrogato definitivamente il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, il quale fissava la durata delle concessioni dei beni demaniali marittimi in 6 anni rinnovabili automaticamente alla scadenza;
questo provvedimento ha permesso di chiudere la procedura d'infrazione dell'Unione europea nei confronti dello Stato italiano (procedura di infrazione n. 2008/4908);
i commi da 2 a 5 del medesimo articolo 11 delegano il Governo ad adottare, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 217, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime secondo i principi e criteri dell'Unione europea;
le imprese che operano sul demanio marittimo si trovano, quindi, a dover affrontare, oltre alle problematiche di carattere economico dovute alla crisi internazionale e dei mercati, una grave incertezza normativa che riguarda la loro operatività e la loro stessa sopravvivenza;
la mancanza di una normativa certa e stabile rende infatti impossibile ogni efficace programmazione economica e finanziaria, mettendo a repentaglio i piani di sviluppo, nonché la continuità dei livelli occupazionali;
per quanto riguarda la tipologia delle concessioni turistico ricreative, la legge n. 25 del 2010 ha posticipato la validità delle concessioni in essere fino al 2015, mentre per le altre concessioni (ad uso diverso da quello turistico - ricreativo come ad esempio i cantieri navali, le officine meccaniche o i punti d'ormeggio) l'articolo 31-bis del decreto-legge n. 216 del 2011, ha prorogato al 31 dicembre 2012 tutte le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale in essere al 31 gennaio 2011;
appare evidente e non giustificabile la disparità di trattamento introdotta, a livello normativo, tra le diverse tipologie di concessioni, laddove tutte le concessioni, proprio per i motivi sovraesposti, hanno bisogno di un rinnovo temporale adeguato per programmare investimenti, attività e garantire l'occupazione; al tempo stesso, le imprese di carattere non turistico-ricreativo sono comunque integrate nel tessuto economico sociale e produttivo del territorio e risultano complementari e di supporto,


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per i servizi e le prestazioni, alle stesse aziende di carattere turistico - ricreativo;
va inoltre aggiunto che la limitazione temporale del rinnovo al 2012 incide profondamente sull'equilibrio e sulla stessa sopravvivenza di gran parte delle imprese diverse da quelle turistico balneari, la cui attività si concentra durante tutto l'arco dell'anno, con commesse pluriennali e garanzia delle assistenze nei periodi estivi (si tratta, ad esempio, dei cantieri o delle officine, che spesso sono impegnati per diversi anni nella realizzazione di quanto loro commissionato dalla clientela);
per queste attività la breve proroga concessa ha di fatto bloccato tutti gli investimenti ed aumentato a dismisura il rischio di impresa vista la totale mancanza di prospettiva mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro. Con l'attuale situazione verrebbe poi del tutto svilita l'imprenditoria a carattere familiare, operante sulle aree portuali, che ha di fatto garantito servizi pubblici e occupazione e per le comunità locali;
l'incertezza normativa ha inevitabilmente creato notevole confusione sul territorio, dove si sono registrati casi di difforme interpretazione da parte delle amministrazioni locali: si è verificata infatti, in molte zone, una situazione di assoluta disparità di trattamento, per cui, nel raggio di pochi chilometri, comuni confinanti hanno interpretato e di conseguenza gestito in modo diverso situazioni del tutto identiche, attribuendo o meno, in maniera del tutto discrezionale, maggiore o minore stabilità della filiera nautica,

impegna il Governo

a dare rapida attuazione alla delega legislativa di cui all'articolo 11 della legge n. 217 del 2011 circa il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime, tenendo conto dell'esigenza di uniformare la scadenza di tutte le concessioni demaniali, disponendo, nello specifico, un allungamento della proroga per le concessioni diverse da quelle turistico ricreative fino alla data del 31 dicembre 2015, nonché ad adottare, ove necessario, ogni altra iniziativa normativa in materia, anche alla luce dei rilievi che dovessero pervenire al riguardo dalla Commissione europea.
(8-00210) «Fluvi, Sani».


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ALLEGATO 5

Risoluzione n. 7-01006 Bernardo: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di dichiarazione al catasto dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni e per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE

La VI Commissione,
l'articolo 19 del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede, ai commi 8 e 9, in materia di cosiddetti «fabbricati fantasma», che «entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in catasto individuati secondo le procedure previste dall'articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale» e che «entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale»; l'Agenzia del territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, avrebbe reso disponibili ai comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il portale per i comuni;
ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge cosiddetto «Milleproroghe» del 2011 (decreto-legge n. 225 del 2010), il suddetto termine è stato spostato al 30 aprile 2011, motivando la proroga con il rilevante ammontare delle operazioni in corso, sia per quel che riguarda le iscrizioni a catasto, sia per quanto riguarda l'attribuzione della rendita catastale presunta;
con l'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011 si è stabilito che «I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012»; in tale ambito sono compresi:
a) i «fabbricati ex rurali», ovvero gli edifici che hanno perso i requisiti di ruralità e che occorre censire;
b) i «fabbricati rurali» ovvero i fabbricati che sono corretti in mappa, che occorre accatastare e che possono mantenere i requisiti soggettivi ed oggettivi di ruralità;
c) i «fabbricati di montagna», i cosiddetti «scau o baite», per i quali è comunque indispensabile provvedere all'accatastamento;
con il comunicato dell'Agenzia del territorio del 5 marzo 2012 sono stati resi noti i risultati dell'attività di iscrizione in catasto degli «immobili fantasma», di seguito evidenziati:
2.228.143 particelle del catasto terreni, nelle quali si è constatata la presenza di potenziali fabbricati, non presenti nelle banche dati catastali;
al 30 aprile 2011, i tecnici dell'Agenzia avevano già completato l'accertamento su 1.065.484 particelle, grazie anche all'adempimento spontaneo dei contribuenti;


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nell'arco temporale compreso tra il 2 maggio 2011 e la fine del medesimo anno è stato avviato il processo di attribuzione della rendita presunta sulle rimanenti 1.162.659 unità immobiliari;
gli immobili ancora da trattare nel 2012 sono 368.664;
l'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 16 del 2012 ha stabilito che entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato dell'Agenzia del territorio con cui è data notizia dell'avvenuta affissione, all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili, degli atti di attribuzione della predetta rendita (quindi entro il 3 settembre 2012), devono essere presentati gli atti di aggiornamento catastale per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta, ai sensi del comma 10 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 78 del 2010: tale adempimento è a carico dei titolari di diritti reali sugli immobili e sorge a seguito dell'affissione in ciascun comune, a cura dell'Agenzia del territorio, delle rendite catastali presunte; in tale contesto il citato comma 7 ha inoltre quadruplicato le sanzioni previste per la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale dopo l'attribuzione della rendita presunta;
con il comunicato dell'Agenzia del territorio 5 maggio 2012 (pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale) è stato reso noto l'elenco dei «Comuni interessati dall'attività di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in Catasto ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Attività di pubblicazione per la notifica degli esiti»;
da ultimo, l'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012, concernente la revisione della spesa pubblica, dispone che l'Agenzia del territorio sia incorporata nell'Agenzia delle entrate;
in relazione alla mole di aggiornamenti catastali ancora da effettuare, sia per gli immobili «fantasma», sia per i fabbricati rurali, le associazioni professionali interessate segnalano le difficoltà inerenti all'effettuazione di tali adempimenti, derivanti da diversi fattori concomitanti: quanto agli immobili cosiddetti «fantasma», si tratta infatti di fabbricati per i quali è complesso anche solo ricostruire la proprietà, in quanto appartenenti a più proprietari, nessuno dei quali residente, o perché sono state omesse le dichiarazioni di successione, oppure in ragione del fatto che sono stati eseguiti atti di compravendita senza volture, ovvero ancora in quanto a livello cartografico esistono forti problemi, legati alla circostanza che la mappa catastale non risulta corrispondente allo stato dei luoghi; per quanto riguarda invece i fabbricati rurali, oltre alle criticità appena segnalate, è stata evidenziata la presenza di «code telematiche», che stanno intasando gli uffici periferici dell'Agenzia del territorio;
si prospetta pertanto la necessità di prorogare sia il termine del 30 novembre 2012 previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011 per i fabbricati rurali, sia il termine del 3 settembre 2012, previsto dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 16 del 2012, concernente la presentazione degli atti di aggiornamento catastale per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta, al fine di evitare che ai contribuenti siano applicate sanzioni per ritardi negli adempimenti che non sono riconducibili alla responsabilità del soggetto obbligato, ma alle difficoltà sopra evidenziate,

impegna il Governo

a valutare la necessità di assumere iniziative normative volte a disporre una breve proroga, fino al mese di maggio 2013, dei termini per la dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni e per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale relativi alle unità immobiliari per le quali


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è stata attribuita la rendita presunta, previsti, rispettivamente, dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, e dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 16 del 2012, al fine di tenere conto delle difficoltà a rispettare tali scadenze, legate ai carichi di lavoro gravanti in merito sull'Agenzia del territorio, ai ritardi derivanti al riguardo dall'incorporazione della medesima Agenzia nell'Agenzia delle entrate e agli elementi di criticità segnalati dalle associazioni degli intermediari professionali che svolgono i relativi adempimenti.
(7-01006) «Bernardo, Costa, Brugger».