VI Commissione - Resoconto di marted́ 15 dicembre 2009


Pag. 13


SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 9.35.

Norme in materia di cittadinanza.
Testo unificato C. 103 e abbinate.

(Parere alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione Affari costituzionali, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul testo unificato delle proposte di legge C. 103 ed abbinate, recante norme in materia di cittadinanza, adottato come testo base dalla Commissione in sede referente.
L'articolo 1, che sostituisce il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1992, consente l'acquisto della cittadinanza italiana allo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni sino al raggiungimento della maggiore età e che abbia frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, previa dichiarazione in tal senso da presentare entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.
Rispetto al testo attualmente vigente della disposizione la nuova formulazione subordina l'acquisto della cittadinanza anche all'assolvimento degli obblighi scolastici.
L'articolo 2 modifica l'articolo 9 della già citata legge n. 91 del 1992, in materia di


Pag. 14

concessione della cittadinanza italiana con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.
In particolare, viene sostituita la lettera f) del comma 1 del predetto articolo 9, la quale prevede che la cittadinanza sia concessa allo straniero che risiede legalmente e stabilmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, subordinando tale concessione allo svolgimento del percorso di cittadinanza indicato dall'articolo 9-bis della stessa legge n. 91, introdotto dall'articolo 3 del provvedimento.
Come evidenziato, l'articolo 3 introduce un nuovo articolo 9-bis nella legge n. 91 del 1992, con il quale si delinea il percorso cui è subordinata l'acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero residente da almeno dieci anni nel territorio italiano.
Nel dettaglio, il comma 1 indica i requisiti cui è condizionata l'acquisizione della cittadinanza, tra i quali segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il rispetto degli obblighi fiscali.
Inoltre, sono necessari: il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; la frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana; un effettivo grado di integrazione sociale ed al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione; il mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio e assenza di carichi pendenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno.
In tale contesto, il comma 2 specifica che l'accesso al predetto corso è consentito allo straniero che risiede nel territorio della Repubblica da almeno otto anni, su sua richiesta, mentre il comma 3 stabilisce che il procedimento amministrativo relativo al percorso di cittadinanza deve concludersi entro e non oltre due anni dalla presentazione della richiesta di iscrizione al corso stesso, e comunque non prima del compimento del decimo anno di residenza legale nel territorio della Repubblica.
Il comma 4 prevede che il Governo attui con il concorso delle regioni iniziative ed attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero, cui lo stesso è tenuto a partecipare.
Il comma 5 rinvia ad un regolamento di attuazione la disciplina delle modalità di svolgimento del percorso di cittadinanza, delle modalità di organizzazione ed espletamento del corso, i casi di esonero dalla stesso, nonché gli adempimenti e le procedure idonee a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.
L'articolo 4 sostituisce l'articolo 10 della predetta legge n. 91 del 1992, recante la disciplina sul giuramento che deve prestare lo straniero cui è concessa o che ha acquisito la cittadinanza.
In particolare, le novità principali rispetto al testo della disciplina vigente riguardano la definizione, recata dal comma 2, della formula di giuramento, che recita: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone», la previsione, contenuta nel comma 1, secondo cui il giuramento avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla residenza dell'istante, nonché la norma, di cui al comma 3, in base alla quale al nuovo cittadino viene consegnata una copia della Costituzione della Repubblica italiana.
L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della legge, che è stabilita sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Marco CAUSI (PD), chiede di poter approfondire ulteriormente il contenuto del provvedimento, in particolare al fine di valutare meglio taluni aspetti connessi all'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 3.

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene di poter accogliere la richiesta del deputato Causi, ricordando peraltro che la Commissione dovrà esprimere il proprio


Pag. 15

parere sul provvedimento entro il prossimo 17 dicembre, giorno in cui la Commissione di merito ne concluderà l'esame in sede referente.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.
Nuovo testo C. 1524 Lo Presti.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro Saro Alfonso PAGANO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla XI Commissione Lavoro sul nuovo testo della proposta di legge C. 1524 Lo Presti, recante disposizioni in materia di contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.
Il provvedimento, che si compone di un solo articolo, sostituisce il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 103 del 1996, recante disposizioni in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione.
In particolare, la norma interviene sulla determinazione della misura del contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali dei soggetti esercenti attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, i quali, per poter svolgere tale attività, devono risultare iscritti in albi o elenchi.
Mentre l'attuale formulazione del predetto comma 3 prevede che il contributo è fissato nella misura del 2 per cento del fatturato lordo (vale a dire, in pratica, dell'ammontare lordo della fattura emessa nei confronti del committente l'attività professionale), la novella prevede che il contributo, calcolato sempre in percentuale dell'importo fatturato lordo, è fissato con delibera delle casse o degli enti di previdenza competenti, approvata dai ministeri vigilanti sui predetti enti.
La disposizione specifica che l'aliquota fissata dalle casse o enti non può comunque superare il 5 per cento.
La nuova formulazione del predetto comma 3 prevede, inoltre, che le casse dei liberi professionisti, nonché le casse di previdenza derivanti dalla trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, le quali adottano il sistema contributivo di calcolo della pensione, possono, previa delibera degli organismi competenti, che sarà valutata dai ministeri vigilanti sotto il profilo della sostenibilità della gestione della cassa e dell'adeguatezza delle prestazioni, destinare parte del contributo integrativo ad incrementare i montanti contributivi individuali degli iscritti.
Rimane invece ferma la previsione secondo cui il contributo è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura.
Secondo la relazione illustrativa della proposta di legge originaria, le modifiche proposte sono principalmente finalizzate ad incrementare la base di calcolo del trattamento pensionistico dei professionisti, espressa dai montanti contributivi, al fine di garantire un tasso di sostituzione tra il reddito professionale e il trattamento pensionistico, in un contesto in cui le casse previdenziali utilizzano il metodo di calcolo contributivo delle prestazioni pensionistiche ed applicano aliquote contributive estremamente contenute. In tale prospettiva, il riconoscimento della facoltà, per le casse, di fissare in modo discrezionale una maggiore aliquota del contributo previdenziale da applicare sui volumi di affari lordi del professionista, potrebbe infatti rappresentare un'opportunità, sia pur non risolutiva, per incrementare i montanti contributivi delle posizioni individuali dei professionisti interessati.


Pag. 16


Il provvedimento attiene ai profili di interesse la Commissione Finanze solo nella misura in cui riguarda anche le casse e gli enti di previdenza di figure professionali operanti negli ambiti di competenza della Commissione stessa: si tratta, in sostanza, della Cassa di previdenza tra dottori commercialisti, della Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL), nonché, limitatamente agli attuari, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza pluricategoriale per agronomi forestali, attuari, chimici e geologi (EPAB).
Poiché il provvedimento non sembra presentare profili problematici per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno al reddito.
C. 2424 Antonino Foti.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 novembre 2009.

Gianfranco CONTE, presidente, rileva come il Governo abbia preannunciato una serie di rilievi sulle disposizioni di carattere fiscale contenute nella proposta di legge, anche sotto il profilo della compatibilità delle stesse con la normativa comunitaria: ritiene pertanto opportuno approfondire ulteriormente il contenuto del provvedimento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, propone quindi, concorde la Commissione, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, da convocare dopo l'aggiornamento dei lavori parlamentari per le festività di fine anno.

La seduta termina alle 10.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 256 di giovedì 3 dicembre 2009, a pagina 13, seconda colonna, ventitreesima riga, le parole: «dell'avviso di pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avviso di convocazione».