I Commissione - Giovedì 10 dicembre 2009


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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2364, approvata dal Senato, recante «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento»,
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» e «ordine pubblico e sicurezza», che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
richiamato quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 22, che attribuisce agli «enti pubblici» la facoltà di costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi di sovraindebitamento,
rilevato che, sotto il profilo della legislazione generale dello Stato, sembra opportuno definire le funzioni ed il ruolo degli organismi di composizione della crisi, di cui all'articolo 22, valutando altresì se il riferimento agli «enti pubblici» non dia luogo ad una eccessiva ampiezza ed indeterminatezza dei soggetti titolati a costituire gli organismi in questione,
preso atto che il Capo II reca un procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento finalizzato al raggiungimento di un accordo, omologato dal giudice ai sensi dell'articolo 19, a condizione che ad esso abbiano aderito i creditori rappresentanti almeno il settanta per cento dei crediti e che siano state rispettate le procedure previste dal Capo II,

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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire la composizione, le funzioni ed il ruolo degli organismi di composizione della crisi, di cui all'articolo 22, valutando altresì se il riferimento agli «enti pubblici» non dia luogo ad una eccessiva ampiezza ed indeterminatezza dei soggetti titolati a costituire gli organismi in questione.


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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Nuovo testo C. 2326 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2326 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»,
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale», che le lettere a) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono rispettivamente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

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PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 3

D.L. 152/09 - Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (C. 3016, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 3016 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia»,
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», «difesa e Forze armate», «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale», che le lettere a), d) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono rispettivamente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

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PARERE FAVOREVOLE