X Commissione - Mercoledì 9 dicembre 2009


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ALLEGATO 1

5-01283 Delfino: Situazione di crisi della Sca Hygiene Products Spa.

5-01297 Capitanio Santolini: Situazione di crisi della Sca Hygiene Products Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo ad illustrare congiuntamente, in quanto inerenti ad analogo argomento, le interrogazioni degli Onorevoli Delfino e Capitanio Santolini relative alla situazione occupazionale dell'azienda SCA Hygiene Products spa, sulla base delle informazioni acquisite dai competenti uffici della Amministrazione che rappresento e della Regione Toscana.
La SCA Hygiene Products spa, facente parte della multinazionale svedese SCA, opera nel settore dei prodotti per l'igiene, con 2.002 dipendenti in Italia, di cui 1.060 in Toscana.
Con lettera del 27 marzo 2009, l'azienda in parola ha avviato, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge n. 223/1991, la procedura di licenziamento collettivo, per cessazione di attività, nei confronti dei 128 lavoratori occupati presso lo stabilimento di Pratovecchio (Arezzo).
L'azienda ha posto a base di tale decisione l'aggravamento della situazione economica e finanziaria, che ha coinvolto tutti i settori produttivi a livello mondiale, e la necessità di garantire i livelli occupazionali degli altri sette siti produttivi sparsi sul territorio italiano.
Conseguentemente, il 15 giugno 2009, presso la sede della Provincia di Arezzo, si è tenuto un incontro tra i rappresentanti della società in parola e delle organizzazioni sindacali, della Provincia, del Comune di Pratovecchio e della competente Direzione del lavoro, volto ad individuare le soluzioni più idonee a garantire continuità produttiva ed occupazionale nello stabilimento di Pratovecchio.
All'esito di tale incontro è stato sottoscritto dalle parti un verbale di accordo con il quale la SCA ha assicurato il proseguimento dell'attività produttiva dello stabilimento di Pratovecchio fino al 31 dicembre 2009, impegnandosi, nel contempo, ad individuare ogni strumento utile a ridurre l'impatto sui lavoratori derivante dalla chiusura dello stabilimento nonché a richiedere l'intervento della CIGS in favore dei medesimi.
In conformità a quanto convenuto nella predetta sede, l'azienda ha, quindi, posto in essere le seguenti iniziative.
Con atto notarile del 7 agosto 2009, l'azienda in parola ha ceduto ad un'azienda del Gruppo, MAGNA CARTA s.r.l, la cartiera (ad esclusione delle linee di trasformazione della carta), i fabbricati, i terreni e gli impianti di cogenerazione esistenti in Pratovecchio, con contestuale passaggio di ventiquattro dei venticinque lavoratori ai medesimi addetti.
La SCA sta, inoltre, procedendo al graduale smontaggio di tutte le linee di trasformazione della carta ed al trasferimento delle stesse presso altri siti ubicati nella Regione Toscana; al momento, sulla base di quanto comunicato dal competente ufficio del lavoro, informo che solo cinque, dei cento lavoratori addetti a tali reparti, hanno manifestato la loro disponibilità al trasferimento presso i siti ubicati nelle province di Pistoia e Lucca.


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Per completezza espositiva tengo a precisare che, entro la fine dell'anno corrente, la proprietà della MAGNA CARTA srl sarà trasferita alla cartiera C.A.MA. di Pietrabuona (Pistoia).
Da ultimo, nel rilevare che, ad oggi non è stato richiesto dalle Parti Sociali alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale, sono comunque in Governo e di garantire la più ampia disponibilità ad aprire, qualora richiesto, un tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte al fine di individuare le soluzioni più idonee per i lavoratori dell'azienda in parola, mettendo in campo tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente a salvaguardia dei livelli occupazionali.


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ALLEGATO 2

5-01601 Caparini: Regolamentazione del settore della distribuzione pubblicitaria door to door.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo presentato dall'Onorevole Caparini, che pone all'attenzione l'esigenza di regolamentare l'attività di volantinaggio, sulla base delle notizie acquisite presso i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, passo ad illustrare quanto segue.
L'attività di distribuzione di volantini si connota, peculiarmente, per la discontinuità e per l'assoggettabilità a diverse varianti, quali quelle atmosferiche ed ambientali; tale attività, quindi, svolta, come detto, in maniera discontinua e saltuaria ed avente natura meramente occasionale, può essere ricondotta, secondo la vigente normativa, dettata dal decreto legislativo n. 276/2003, e tenuto conto delle concrete modalità di espletamento dell'attività lavorativa medesima, nell'ambito del lavoro intermittente o di quello accessorio.
In particolare, il contratto di lavoro intermittente, attraverso il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che può utilizzarne la prestazione lavorativa (articolo 33 e ss. decreto legislativo n. 276/2003), può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.
Con il decreto ministeriale 23 ottobre 2004, il Ministero che rappresento ha individuato i casi in cui può farsi ricorso al contratto di lavoro intermittente, ammettendone la stipulazione in relazione alle attività indicate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.
Con riferimento, invece, al lavoro accessorio, premettendo che il legislatore ha introdotto tale tipologia contrattuale con l'intento di ricondurre in uno specifico ambito prestazioni di lavoro che rischierebbero, altrimenti, di rimanere totalmente sommerse, faccio presente che l'attività di volantinaggio può farsi rientrare tra quelle menzionate all'articolo 70, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 276 del 2003, laddove, nell'ambito della definizione delle prestazioni in parola e del loro campo di applicazione, si fa riferimento alla consegna «porta a porta» nonché alla vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.
In proposito, l'Amministrazione che rappresento, in sede di risposta ad un interpello in materia (17/2009), ha chiarito che, oltre alle attività legate alla distribuzione e alla vendita di giornali, si possono considerare prestazione di lavoro accessorio anche le attività svolte dai distributori ambulanti di volantini pubblicitari o di fogli informativi relativi a prodotti o iniziative editoriali collegate alla stampa quotidiana e periodica anche gratuita.
Il pagamento del corrispettivo, per prestazioni di tipo accessorio, può avvenire attraverso buoni cartacei ovvero mediante la fruizione di «buoni telematici»; entrambe le procedure hanno analoga efficacia e sono indifferentemente utilizzabili dalle parti. In proposito preciso che per le


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attività occasionali retribuiti attraverso i buoni lavoro è prevista l'esenzione da imposizione fiscale.
Per quanto concerne, infine, la difficoltà, evidenziata nell'atto parlamentare di individuare i lavoratori e le ditte che operano in tale settore, sia al fine di contrastare il lavoro cosiddetto «sommerso» che a fini antielusivi sotto il profilo fiscale, mi sembra opportuno evidenziare che il datore di lavoro, prima di consegnare al lavoratore i buoni deve intestarli scrivendo, su ciascuno di essi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del lavoratore destinatario, la data della relativa prestazione e infine convalidarli con la propria firma.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni svolte, si può concludere che, a legislazione vigente, è possibile fare riferimento, per la disciplina delle attività di che trattasi, alle tipologie contrattuali sopra descritte, quando ricorrano i requisiti previsti dalla legge.


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ALLEGATO 3

5-01598 Fava: Problematiche connesse alla produzione di energia elettrica in Sicilia.

TESTO DELLA RISPOSTA

In via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare che i dati statistici sul sistema elettrico della Regione Sicilia, riportati nell'atto in esame, si discostano dagli analoghi dati regionali, elaborati dalla società TERNA per l'anno 2008, reperibili, tra l'altro, sul sito internet della società. Da tali dati emerge, infatti, che il saldo tra la produzione ed il fabbisogno di energia elettrica in Sicilia è inferiore ad 1 terawattore (TWh).
Si evidenzia, inoltre, che il sistema elettrico della Sicilia opera in condizioni di sicurezza, seppur con ridotti margini di riserva, in quanto il limitato sviluppo della rete elettrica a 380 KV costituisce un ostacolo alla piena funzionalità delle centrali presenti sull'isola.
In considerazione di tali criticità, la società TERNA S.p.A. ha individuato, nell'ambito del proprio Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale, degli interventi, sulla rete a 380 KV, ritenuti essenziali ai fini della gestione in sicurezza del sistema elettrico dell'isola. Tali interventi riguardano:
1) la realizzazione di un nuovo collegamento tra la Sicilia e la penisola Italiana «Sorgente (ME) - Rizziconi (RC)». A tal riguardo, si evidenzia che per tale collegamento si è concluso l'iter istruttorio sia per la parte in cavo che per la parte in linea aerea. Il relativo decreto di autorizzazione, predisposto dal MiSE, è stato trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la controfirma. La società TERNA prevede di completare i lavori e mettere in servizio la linea entro il 2013;
2) la realizzazione delle linee interne di trasmissione «Chiaramonte Gulfi (RG) - Ciminna (PA)» e «Paternò (CT) - Pantano (CT) - Priolo (SR)». Al riguardo si segnala che nel settembre 2008 è stato formalizzato l'accordo tra la Regione Sicilia e la società TERNA per l'identificazione dei rispettivi corridoi ed è, attualmente, in corso, presso la Regione, la concertazione con gli altri Enti territoriali al fine di individuare le fasce di fattibilità. Nell'ipotesi di rilascio delle relative autorizzazioni, da parte della Regione, entro il 2010, TERNA prevede di completare i lavori e mettere in servizio le predette linee entro il 2013.
Per quanto riguarda la richiesta di energia da parte della Regione Sicilia, si segnala che la recente contrazione dei consumi elettrici, registrata a livello nazionale, non ha interessato l'isola, il cui fabbisogno risulta stabile e, scarsamente dipendente dai fattori economici in quanto correlato principalmente agli usi civili ed alle condizioni meteorologiche.
Per quanto concerne la produzione interna di energia elettrica, si evidenzia che, ad eccezione dell'entrata in esercizio dell'impianto di ERG «Nuce Nord», non è previsto, nei prossimi tre anni, alcun collegamento alla rete dell'isola di nuove centrali termoelettriche di grossa taglia.
Si ritiene, quindi, necessario mantenere costante la capacità di produzione di energia elettrica nell'isola fino al 2013, in attesa del completamento dei predetti interventi sulla rete previsti da TERNA. Eventuali limitazioni della suddetta capacità di generazione potrebbero, infatti, comportare una gestione non in sicurezza


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del sistema elettrico della Regione. Ciò potrebbe comportare distacchi dell'energia elettrica, in ampie aree dell'isola, in caso di avarie agli impianti di generazione o agli elementi di rete, ovvero distacchi a rotazione del carico alimentato, in caso di periodi di maggior carico elettrico.
Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di limitare il rischio che si verifichino tali eventi, si è attivato per valutare attentamente tutti i procedimenti finalizzati al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), attualmente in corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativi sia alle centrali esistenti in Sicilia sia a quelle ubicate sul territorio nazionale.
Al riguardo, si osserva che, nell'ambito di tali procedimenti, le prescrizioni autorizzative, formulate dai vari gruppi istruttori della Commissione IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), potrebbero, talvolta, prevedere prestazioni ambientali talmente restrittive per gli impianti da comportare limitazioni all'attuale capacità di generazione.
In considerazione di tali aspetti, il MiSE ha, quindi, ritenuto, nell'ambito del complesso iter istruttorio della centrale Edipower nel Comune di San Filippo del Mela (ME), di dover coinvolgere, nelle specifiche valutazioni tecniche relative alla gestione in sicurezza del sistema elettrico, la società TERNA, in qualità di concessionario della rete di trasmissione nazionale.
A seguito delle valutazioni e delle osservazioni presentate dal gestore, il gruppo istruttore della Commissione IPPC ha ritenuto opportuno riconsiderare alcuni aspetti del proprio parere istruttorio.
In sede di IV riunione della Conferenza di servizi, tenutasi il 23 luglio 2009, è stata, infatti, raggiunta, a conclusione del lungo dibattimento, una sostanziale convergenza tra le prescrizioni imposte dal gruppo istruttore e le istanze del gestore. Attualmente, si è in attesa del rilascio dell'AIA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
L'opera di concertazione, messa in atto dal MiSE nel caso della centrale di San Filippo del Mela, sarà, sicuramente, attuata anche per i procedimenti relativi alle altre centrali siciliane al fine di preservare la capacità di generazione del parco termoelettrico esistente, garantendo, in tal modo, livelli adeguati di sicurezza nella gestione della rete elettrica dell'isola.
Per quanto attiene, infine, l'eventuale impatto sui prezzi dell'energia elettrica che potrebbero determinarsi in caso di una riduzione della potenza installata nella Regione Sicilia, si ritiene che l'applicazione delle misure, previste dalla legge n. 2/09 (relative al miglioramento dell'efficienza dei mercati di scambio dell'energia elettrica) e dalla legge n. 99/09 (relative allo snellimento delle procedure di autorizzazione alla costruzione di infrastrutture energetiche), possa condurre ad un più efficiente funzionamento delle infrastrutture e del mercato, contrastando in tal modo l'eventuale aumento dei prezzi.


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ALLEGATO 4

5-01739 Grassi: Sistema di rapporti contrattuali tra compagnie petrolifere e gestori della rete di distribuzione del carburante.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'interrogazione in esame, si evidenzia, in primo luogo, che in Italia la gestione degli impianti di distribuzione carburanti viene effettuata, per gli impianti di proprietà delle compagnie petrolifere, tramite la gestione diretta o con affidamento a terzi.
Nell'affidamento a terzi, la compagnia petrolifera affida la gestione degli impianti di proprietà mediante un contratto di comodato in uso gratuito, collegato/vincolato ad un contratto di fornitura in esclusiva, con l'obbligo per il gestore di rifornirsi esclusivamente dalla società proprietaria dell'impianto o dalla ditta da essa designata.
Il rapporto contrattuale in essere prevede perciò, per legge, la cessione in comodato dell'impianto associata alla fornitura in esclusiva dei carburanti. Tale rapporto contrattuale risulta inoltre conforme alla normativa nazionale e comunitaria e non inserisce elementi che possano limitare la concorrenza.
Infatti, sulla legittimità della clausola di fornitura in esclusiva dei carburanti, da parte delle compagnie petrolifere ai gestori, si è più volte espressa la Corte di giustizia europea e, recentemente, anche l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.
In particolare l'Autorità, nel corso del mese di ottobre 2009, si è espressa rilevando che, nella pratica della fornitura in esclusiva dei carburanti, non sussistano elementi di fatto o di diritto sufficienti a giustificare l'apertura di un'indagine conoscitiva. Inoltre ha osservato che, relativamente alle pratiche di diversificazione dei prezzi all'ingrosso operate dalle società petrolifere, sebbene si riconoscano possibili ricadute negative per singoli operatori, allo stato attuale non sembra che derivino effetti restrittivi sui mercati della distribuzione in rete dei carburanti per autotrazione, tali da rendere necessario un intervento dell'Autorità.
Nei riguardi della richiesta dell'interrogante su quali siano gli intendimenti del Governo in materia di rapporti contrattuali tra le compagnie petrolifere ed i gestori della rete di distribuzione, si osserva che le condizioni economiche connesse con la fornitura attengono ad un rapporto di tipo privatistico tra gestore ed azienda fornitrice e, peraltro, riflettono accordi economici di tipo sindacale definiti tra le rappresentanze a livello nazionale di categoria e le singole aziende conformemente alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente (decreto legislativo 32/1998 e legge n. 57/2001 recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati»).
Infine, in merito alla richiesta dell'interrogante relativa alle iniziative che il Governo intenda assumere, «al fine di favorire, nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti, un sistema più equilibrato di relazioni contrattuali tra le compagnie petrolifere ed i gestori della rete distributiva, volto a garantire un'efficiente organizzazione della distribuzione, sia in termini di prezzo di carburanti, sia di qualità del servizio», si evidenzia, in primo luogo, che al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi della sopraccitata normativa, è assegnata una funzione di mediazione delle vertenze collettive, che viene attivata a richiesta di una delle parti.


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Al riguardo, si fa presente che un'attenta funzione di mediazione, su richiesta delle Organizzazioni di categoria dei gestori (FaibConfesercenti, Fegica Cisl e Figisc Confcommercio), è stata svolta, nel corso del 2008-2009, tra le stesse Organizzazioni ed ENI, nell'ambito del rinnovo del contratto di categoria.
Si aggiunge, inoltre, che le problematiche di settore di più ampio respiro sono trattate attraverso un altro strumento, istituito nel giugno 2008 presso il Ministero dello sviluppo economico. Ci si riferisce al Tavolo permanente sul mercato dei prodotti petroliferi, istituito per trovare soluzioni in grado di incidere sui problemi strutturali del settore e ridurre la differenza del costo industriale dei prodotti petroliferi tra l'Italia e gli altri Paesi europei.
Si evidenzia che le ultime riunioni del Tavolo si sono tenute a luglio ed agosto del corrente anno e sono state finalizzate ad approfondire il confronto con gli operatori e le categorie interessate per rendere il settore più moderno, efficiente e concorrenziale.
Si fa presente, infine, che, anche con il Protocollo d'intesa, stipulato in data 20 giugno 2008 tra il Ministero dello sviluppo economico e le Organizzazioni di categoria dei gestori degli impianti di rifornimento carburanti, è stata avviata, ed è tuttora in corso, una ricerca di concertazione, finalizzata allo studio di possibili soluzioni sui molteplici temi di interesse della categoria, volta a migliorare l'efficienza del sistema di distribuzione dei carburanti e la diversificazione dei servizi offerti.
Si ritiene, infatti, che una efficiente organizzazione della distribuzione dei carburanti possa comportare anche una riduzione del prezzo della benzina a vantaggio dei clienti finali.
La Società Elettra GLL (ora Idroelettrica Lombarda S.r.l.), in data 21 marzo 2003, ha presentato istanza, ai sensi della legge n. 55/2002, per la costruzione e l'esercizio di un impianto a ciclo combinato della potenza di 800 MW da realizzarsi nel Comune di Cona, in località Cantarana.
In data 28 marzo 2003, il MiSE ha dato avvio al procedimento istruttorio, convocando la prima riunione della Conferenza dei Servizi nell'ambito della quale la Società Elettra è stata invitata a fornire delle integrazioni.
In data 25 agosto 2009, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha rilasciato parere positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni.
Si precisa, inoltre, che del decreto di V.I.A è parte integrante la deliberazione regionale n. 1505/2008, nella quale la Regione Veneto, nell'esprimere il proprio parere ai sensi della legge n. 349/86, stabilisce di «subordinare l'autorizzazione della centrale di Cona all'eventuale esito negativo della procedura relativa alle centrali di Loreo e di Porto Tolle».
Per quanto concerne la posizione della Provincia di Venezia, tenuto conto che tale Ente non rientra tra quelli che devono esprimersi ai fini del rilascio del parere previsto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), si evidenzia che nel parere della Commissione VIA, allegato al citato decreto, si prendeva atto del parere negativo della Giunta Provinciale di Venezia del luglio 2007.
Si fa presente, comunque, che la stessa Commissione VIA della Provincia di Venezia, nell'esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni, alla lottizzazione dell'area PIP Cantarana, interessata dal sito dell'impianto di Cona, aveva ritenuto che non vi fossero vincoli alla realizzazione della centrale.
Considerato, infine, che i procedimenti istruttori relativi alle centrali di Loreo e di Porto Tolle non sono ancora conclusi, il rilascio dell'autorizzazione all'impianto di Cona sarà subordinato alla posizione definitiva che la Regione Veneto esprimerà in sede di Conferenza dei Servizi.


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ALLEGATO 5

5-01889 Viola: Realizzazione di una centrale elettrica a turbogas nell'area di Cona in provincia di Verona.

TESTO DELLA RISPOSTA

La Società Elettra GLL (ora Idroelettrica Lombarda S.r.l.), in data 21 marzo 2003, ha presentato istanza, ai sensi della legge n. 55/2002, per la costruzione e l'esercizio di un impianto a ciclo combinato della potenza di 800 MW da realizzarsi nel Comune di Cona, in località Cantarana.
In data 28 marzo 2003, il MiSE ha dato avvio al procedimento istruttorio, convocando la prima riunione della Conferenza dei Servizi nell'ambito della quale la Società Elettra è stata invitata a fornire delle integrazioni.
In data 25 agosto 2009, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha rilasciato parere positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni.
Si precisa, inoltre, che del decreto di V.I.A è parte integrante la deliberazione regionale n. 1505/2008, nella quale la Regione Veneto, nell'esprimere il proprio parere ai sensi della legge n. 349/86, stabilisce di «subordinare l'autorizzazione della centrale di Cona all'eventuale esito negativo della procedura relativa alle centrali di Loreo e di Porto Tolle».
Per quanto concerne la posizione della Provincia di Venezia, tenuto conto che tale Ente non rientra tra quelli che devono esprimersi ai fini del rilascio del parere previsto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), si evidenzia che nel parere della Commissione VIA, allegato al citato decreto, si prendeva atto del parere negativo della Giunta Provinciale di Venezia del luglio 2007.
Si fa presente, comunque, che la stessa Commissione VIA della Provincia di Venezia, nell'esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni, alla lottizzazione dell'area PIP Cantarana, interessata dal sito dell'impianto di Cona, aveva ritenuto che non vi fossero vincoli alla realizzazione della centrale.
Considerato, infine, che i procedimenti istruttori relativi alle centrali di Loreo e di Porto Tolle non sono ancora conclusi, il rilascio dell'autorizzazione all'impianto di Cona sarà subordinato alla posizione definitiva che la Regione Veneto esprimerà in sede di Conferenza dei Servizi.


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ALLEGATO 6

5-02022 Fava: Iniziative per garantire la continuità produttiva dell'azienda OEM di Bozzolo.

TESTO DELLA RISPOSTA

La Oem nasce nel 1973 a Bozzolo (Mantova) e nel 1996 entra a far parte del Gruppo ALI, leader europeo nella produzione e vendita di attrezzature per l'industria alimentare, con principale mercato di riferimento il settore della ristorazione.
L'azienda ha denunciato una drastica riduzione dei volumi produttivi conseguente a una costante flessione degli ordinativi e dei fatturati, nella misura del -35 per cento (circa), che ha portato il management a ridurre il personale occupato.
Tale misura interessa 17 lavoratori operativi nel segmento dell'assemblaggio.
In particolare l'azienda ha dichiarato la chiusura completa del reparto Lavorazioni Meccaniche in quanto lo stesso risulta tecnologicamente inadeguato e fortemente non economico, comparato con le necessità aziendali.
Ulteriori motivazioni addotte dall'azienda sono state, oltre alla perdita di fatturato e alla mancanza di ordinativi, l'orientamento dei mercati verso prodotti a basso costo dominati, peraltro, dai paesi orientali.
Attualmente la vertenza è monitorata dal Ministero dello sviluppo economico in coordinamento con gli enti locali, che hanno attivato dei confronti specifici tra azienda e Organizzazioni Sindacali.
In tale sede si ritiene, che possa essere verificato il rispetto delle specifiche norme sulla procedura di riduzione del personale e la possibilità di accertare l'esistenza dei requisiti, per usufruire degli ammortizzatori sociali.
Si precisa comunque che nessuna richiesta di «apertura di un tavolo di confronto» è pervenuta al MiSE né da parte della proprietà né da parte delle Organizzazioni Sindacali.
Il Ministero dello sviluppo economico ha affermato in più occasioni che presterà la massima attenzione, per quanto di propria competenza, al fine di favorire la positiva soluzione di tale vertenza impegnandosi, fin da ora, a fornire agli interroganti, ove richiesti, aggiornamenti al riguardo.


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ALLEGATO 7

5-02038 Marco Carra: Iniziative per garantire la continuità produttiva dell'azienda «Carla Carini» di Moglia, in provincia di Mantova.

TESTO DELLA RISPOSTA

La società Carla Carini S.p.a. è situata a Moglia (Mantova), produce abiti da donna di alta gamma e, dal settembre dello scorso anno era diventata parte del Gruppo Marcovaldo S.r.l di Bergamo. Lo stabilimento si estende per mq 10.000, di cui 2.200 dedicati ad uffici e occupa 58 addetti. Il sito ha una capacità produttiva di 120.000 capi prodotti a stagione ed altresì 800 campioni realizzati per stagione stessa. Da quanto emerso nell'ambito delle verifiche effettuate dal MiSE presso la Regione Lombardia, la ditta Carla Carini di Moglia (Mantova) è stata coinvolta da una grave situazione finanziaria che ha compromesso la dimensione produttiva ed occupazionale dell'Azienda.
La Regione Lombardia ha attivato un tavolo di confronto tra le parti per la verifica della situazione aziendale. La proprietà, dopo aver illustrato l'andamento delle commesse e la situazione economica complessiva della società, ha deciso di richiedere la cassa integrazione guadagni straordinaria per tutto il personale dipendente per cessazione di attività.
La scelta del predetto strumento, come convenuto dalle parti, ha l'obiettivo di diminuire l'impatto sociale della crisi e favorire nel contempo eventuali iniziative, utili alla salvaguardia dell'unità produttiva.
La richiesta di CIGS, ove accolta, dovrebbe decorrere dal 2 novembre. Le Parti si sono impegnate, per quanto di loro competenza, per il buon fine della procedura di CIGS ed hanno stabilito di incontrarsi con cadenza trimestrale, per monitorare la situazione complessiva dell'azienda, con particolare riferimento al problema occupazionale.
Si precisa che nessuna richiesta di «apertura di un tavolo di confronto» è pervenuta a questo Ministero, né da parte della proprietà, né da parte delle Organizzazioni Sindacali.
Infine, si segnala che il MiSE è venuto a conoscenza che la società in questione è stata posta in liquidazione e, in data 24 novembre 2009, è stato nominato il liquidatore.
È stato, inoltre, deliberato dall'assemblea dei soci di presentare alla Autorità Giudiziaria, la proposta di ammissione alla procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti (L.F. 128-bis) o di concordato preventivo.
Alla luce dei fatti sopraesposti il Mise farà, comunque, il possibile nell'ambito delle proprie competenze, al fine di non disperdere il patrimonio di conoscenze e professionalità che il marchio «Carla Carini» sottende.