XIV Commissione - Mercoledì 4 novembre 2009


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ALLEGATO

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Nuovo testo C. 2260 Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2260 Governo ed abbinate, recante «Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare», come risultante dall'esame e dall'approvazione degli emendamenti da parte della XIII Commissione;
valutato positivamente, in termini generali, il testo esaminato, il quale contiene un insieme di misure volte a rafforzare la competitività del settore agroalimentare, a completamento delle norme già introdotte con il decreto-legge n. 171 del 2008;
viste le disposizioni recate dall'articolo 1-quater (agevolazioni per imprese in difficoltà nel settore bieticolo-saccarifero), dall'articolo 2-ter (istituzione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari), dall'articolo 2-quater (credito di imposta per i macchinari agricoli) e dall'articolo 3-bis, che interviene in materia di tracciabilità della filiera agro energetica;
rilevato che l'articolo 1-ter prevede, al comma 3, l'esclusione di alcune fattispecie dalle sanzioni per la mancata indicazione della provenienza geografica in caso di denominazione protetta previste dal decreto legislativo n. 297 del 2004, il quale a sua volta richiama il regolamento CE n. 2081 del 1992 e ricordato peraltro che tale disposizione è stata inserita, nel corso dell'esame presso il Senato, nel testo del decreto-legge n. 135 del 2009;
rilevato, inoltre, che l'articolo 3-ter in tema di «Utilizzo degli effluenti per uso energetico» prevede incisive modifiche degli articoli 183 e 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e che il tenore letterale e il contenuto sostanziale di tali disposizioni non sembrano assicurare la necessaria compatibilità con la normativa comunitaria e, in particolare, con la direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, e con la direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione, all'interno del mercato nazionale dell'elettricità, delle attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
visto altresì quanto disposto dall'articolo 6 circa l'obbligo di riportare nella etichettatura dei prodotti alimentari l'indicazione del luogo di origine o provenienza e tenuto conto del fatto che, ai sensi della direttiva 98/34/CE il Governo ha provveduto ad attivare la procedura di informazione nel maggio 2009, tuttora in corso;
ricordato che la disposizione di cui all'articolo 6 potrebbe risultare compatibile con la direttiva 2000/13/CE qualora si precisi meglio che la stessa si applica solo ad alcuni prodotti alimentari e si specifichi che l'indicazione del luogo di origine o di provenienza sarà prevista per i soli casi in cui tale omissione possa indurre il consumatore in errore;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 3 dell'articolo 1-ter;


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b) valuti la Commissione di merito - in analogia con quanto disposto dal comma 1-septies dell'articolo 2 riguardo all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di istituzione del sistema nazionale di qualità integrata - l'opportunità di attivare una procedura di notifica alla Commissione europea con riferimento alla compatibilità con la disciplina comunitaria delle disposizioni recate dall'articolo 1-quater (agevolazioni per imprese in difficoltà nel settore bieticolo-saccarifero), dall'articolo 2-ter (istituzione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari), dall'articolo 2-quater (credito di imposta per i macchinari agricoli), nonché dall'articolo 3-bis, che interviene in materia di tracciabilità della filiera agro energetica;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il comma 1 dell'articolo 3-ter, specificando che i processi o metodi ivi richiamati debbano risultare comunque compatibili con la direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, e con la direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione, all'interno del mercato nazionale dell'elettricità, delle attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare i commi 1 e 2 dell'articolo 6 al fine di chiarire che la disposizione si applica solo ad alcune tipologie di prodotto alimentare, nonché di limitare l'indicazione del luogo di origine o di provenienza ai soli casi in cui tale omissione possa indurre il consumatore in errore, in termini così più coerenti con la direttiva 2000/13/CE.