IX Commissione - Resoconto di mercoledì 4 novembre 2009


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RISOLUZIONI

Mercoledì 4 novembre 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Giuseppe Maria Reina.

La seduta comincia alle 13.50.

7-00143 Garofalo: Servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina.
(Discussione e rinvio).

Vincenzo GAROFALO (PdL) ringrazia la Commissione per la decisione di avviare il dibattito sulla risoluzione a propria firma, il cui oggetto più generale, ossia il pendolarismo, costituisce uno dei temi


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prioritari sui quali la Commissione medesima ha scelto di operare. Ricorda che il pendolarismo è un fenomeno che in Italia coinvolge milioni di persone, che si muovono sia per motivi di studio che di lavoro. Rileva che oggetto della risoluzione è la particolare forma di pendolarismo marittimo che avviene nell'ambito dello Stretto di Messina. Sottolinea che si tratta di un collegamento tra due regioni diverse, la Sicilia e la Calabria, tra le quali esiste un elemento di separazione fisica costituito dal mare e ricorda che in passato il problema di tale discontinuità territoriale era stato affrontato attraverso l'introduzione di aliscafi, ossia mezzi di trasporto veloce che risolvessero il problema del trasporto di persone da una regione all'altra in tempi rapidi. Evidenzia che nel tempo è aumentata la richiesta di trasporto marittimo sullo stretto, sia in relazione all'apertura della direttrice di collegamento Messina-Reggio Calabria, in aggiunta alla direttrice esistente Messina-Villa San Giovanni, sia in relazione alla differenziazione di servizi che sempre più si è venuta accentuando tra le due sponde. A tale proposito ricorda che, proprio in virtù di tale scelta, le università di Messina e Reggio Calabria si sono specializzate in facoltà differenti, e allo stato le facoltà presenti in un'università sono assenti nell'altra e viceversa, ritenendosi la distanza così breve da consentire agli studenti di recarsi agevolmente anche nell'università della regione posta al di là dello Stretto. Osserva che tale distanza, pari a soli tre chilometri, rende del tutto accettabile anche un'offerta di lavoro sulla sponda opposta dello stretto e che, per tale ragione, sono più di dieci mila i passaggi giornalieri di studenti e lavoratori da una sponda all'altra dello stretto. Ricorda inoltre che, in relazione a problemi di sicurezza marittima, sono stati messi in discussione i trasporti effettuati con i traghetti adibiti al trasporto di veicoli che effettuano il collegamento tra Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Ritiene che questo insieme di delicate questioni debba indurre la Commissione ad effettuare un approfondimento al fine di individuare soluzioni possibili al problema del pendolarismo marittimo nello Stretto di Messina, in relazione anche alla particolarità di tale tipo di trasporto. Ricorda infine che lo scorso 28 ottobre è stata consentita, a seguito della decisione del Consiglio di Stato, l'aggiudicazione del progetto Metropolitane del mare. Ricorda, in ultimo, che il Comitato pendolari dello stretto, nell'audizione informale tenutasi presso la Commissione in data 8 luglio 2009, ha sottoposto all'attenzione della Commissione l'aspetto tariffario relativo a tale trasporto, sottolineando come le tariffe risultino sproporzionate rispetto al servizio fornito. Ritiene che il problema del pendolarismo vada affrontato compiutamente dalla Commissione e giudica il dibattito sulla risoluzione a propria firma un'occasione importante in tale direzione. Auspica che il Governo riservi alla questione del pendolarismo sullo Stretto di Messina la medesima attenzione dedicata al pendolarismo terrestre e che, insieme alle due regioni interessate, affronti e risolva i problemi ad essa connessi.
Ritiene infine che la Commissione potrà altresì valutare l'opportunità di svolgere, nell'ambito della discussione della risoluzione, altre audizioni oltre quella già richiamata con il Comitato dei pendolari.

Mario VALDUCCI, presidente, ritiene opportuno rinviare all'Ufficio di presidenza le decisioni relative alle modalità ed ai tempi di discussione della risoluzione. Nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 novembre 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Giuseppe Maria Reina.

La seduta comincia alle 14.


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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008.
C. 2851 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio IAPICCA (PdL), relatore, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo marittimo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008.
Fa presente che l'Accordo si ricollega ad una serie di intese, già stipulate dall'Italia, in materia di navigazione commerciale ed è altresì preordinato a garantire la piena applicabilità, con la controparte egiziana, di altri progetti in corso, quali le «Autostrade del mare» ed il «Corridoio verde».
Passando all'illustrazione degli articoli, sottolinea che l'articolo 1 precisa l'ambito di applicazione dell'Accordo, che ha per oggetto i trasporti marittimi internazionali tra le due Parti, con esclusione delle attività di trasporto marittimo legalmente riservate a ciascuna delle Parti, quali: servizi portuali, navigazione costiera, cabotaggio, pesca, navigazione in acque interne o nel canale di Suez. L'articolo 2 fornisce le definizioni necessarie per la comprensione dei termini dell'Accordo, tra cui in particolare una precisa individuazione delle nozioni di «nave di una Parte contraente» e di «nave utilizzata dalle Società nazionali di navigazione di una Parte contraente». L'articolo 3 prevede che ognuna delle Parti garantisca un trattamento non discriminatorio nei confronti delle navi battenti bandiera dell'altra Parte o operate da cittadini di quest'ultima, impegnandosi altresì a garantire un accesso al traffico marittimo internazionale, in base al principio di libertà della navigazione e dell'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo dei traffici marittimi; entrambe le Parti si impegnano ad attuare per quanto possibile i principali strumenti internazionali in materia di sicurezza delle navi, nonché di protezione dell'ambiente marino e delle condizioni dei marittimi. L'articolo 4 stabilisce che ciascuna delle Parti, su base di reciprocità, riserverà alle navi dell'altra Parte contraente che facciano scalo nei propri porti il medesimo trattamento riservato alle proprie navi, incluso il pagamento di tasse, tariffe e diritti riferiti a servizi portuali. Gli articoli 5 e 6 riguardano il riconoscimento che ciascuna delle Parti è tenuta ad operare, in base ai documenti di bordo e ai documenti d'identità dei marittimi: in particolare è previsto che i marittimi italiani siano in possesso del Libretto di navigazione, e quelli egiziani del Passaporto dei marittimi. Gli articoli 7, 8 e 9 concernono rispettivamente i diritti e gli obblighi dei marittimi iscritti nella lista dei membri di equipaggio della nave quando si trovino in un porto di scalo dell'altra Parte contraente, i diritti di transito e di soggiorno degli operatori di bordo non iscritti nella lista dei membri d'equipaggio, e i procedimenti giudiziari contro un membro dell'equipaggio; in particolare i membri di equipaggio, sia che siano cittadini dell'altra Parte contraente o di Paesi terzi, in possesso dei documenti di identità previsti dall'articolo 6, per poter scendere a terra, devono essere muniti di visto di ingresso, salvo i casi di esenzione previsti per alcuni Stati. L'articolo 10 prevede che, in caso di incidente, tanto l'operazione di salvataggio quanto quelle di lotta all'inquinamento marino eventualmente derivato dal sinistro avverranno in base alle leggi dello Stato di pertinenza. In base all'articolo 11 le Parti consentono alle compagnie di navigazione e alle autorità competenti dell'altra Parte di aprire uffici di rappresentanza per agevolare lo svolgimento delle attività legate alla prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale. L'articolo 12 concede alle società di navigazione dell'altra Parte contraente il diritto al libero trasferimento nel proprio territorio di redditi e profitti realizzati nel


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territorio dell'altra Parte contraente, nel rispetto di obblighi fiscali e procedure ivi vigenti. Si stabilisce inoltre la prevalenza delle disposizioni inerenti dettate dalla Convenzione italo-egiziana del 1979 per evitare le doppie imposizioni sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. L'articolo 13 prevede l'istituzione di una Commissione mista, che ha il compito di esaminare le questioni e le controversie inerenti all'applicazione dell'Accordo. Le modifiche dell'Accordo, secondo l'articolo 14, dovranno essere formalizzate mediante Scambio di note diplomatiche, ed entreranno in vigore al ricevimento della seconda delle due notifiche. Le clausole finali, contenute all'articolo 15, stabiliscono la durata triennale dell'Accordo, e la cessazione della validità dell'Accordo italo-egiziano sulla navigazione e il trasporto marittimo, sottoscritto nel 1976.
In conclusione propone che la Commissione esprima parere favorevole al disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Nuovo testo C. 2836 Governo.
(Parere alle Commissioni II e III).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo GAROFALO (PdL), relatore, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge di ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987. Segnala che, nel periodo trascorso dalla firma della Convenzione da parte dell'Italia, la legislazione nazionale, e in particolare la legge 14 agosto 1991, n. 281, ha già in gran parte attuato le disposizioni della Convenzione, in molti casi anche superandone le previsioni minime. Fa presente che tali norme tuttavia non comprendono misure atte a scoraggiare la violazione dei divieti posti dall'articolo 10 della Convenzione, relativi agli interventi chirurgici e alla uccisione di animali da compagnia, come anche a colpire l'illecita introduzione di animali da compagnia nel territorio italiano, in violazione, tra l'altro, dell'articolo 12 della Convenzione; a tali scopi, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione in esame prevede dettagliate norme di carattere penale e amministrativo.
Evidenzia che il testo della Convenzione non contiene norme che abbiano diretta incidenza sulle materie di competenza della IX Commissione.
Ritiene peraltro opportuno segnalare che, nell'ambito del disegno di legge di ratifica, sono previste sanzioni a carico dei trasportatori che violino le norme di cui alla Convenzione in esame. Passando all'illustrazione di tali disposizioni, evidenzia che l'articolo 4 dispone che chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, sia punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000; la stessa pena si applica a chi trasporta, cede o riceve a qualunque titolo tali animali. Il comma 4 dello stesso articolo 4 - come da ultimo modificato - prevede inoltre che, per il soggetto condannato, è disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali; in caso di recidiva, è prevista l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime. L'articolo 5 prevede inoltre la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, per ogni animale, da euro 500 a euro 1.000 per chi, al di fuori delle ipotesi di reato, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente; la stessa sanzione è prevista per chiunque trasporta


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o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione delle norme vigenti. L'articolo 6 dispone le sanzioni accessorie per il trasportatore e il titolare di azienda commerciale che incorrano più volte in violazioni delle norme previste dall'articolo 5, ossia la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione stessa.
In conclusione propone che la Commissione esprima parere favorevole al disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
Nuovo testo C. 2260 Governo e abb..
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo GAROFALO (PdL), relatore, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo elaborato dalla Commissione Agricoltura, sulla base delle proposte di legge C. 2260 e abbinate, in materia di rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
In particolare fa presente che l'articolo 7-duodecies del testo prevede che le organizzazioni professionali agricole e quelle agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, per l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 99 del 2004, possono attivare,relativamente alla circolazione delle macchine agricole, lo sportello telematico dell'automobilista, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000.
Ricorda in proposito che l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è regolata dalla legge n. 264 del 1991, e consiste nello svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.
Ricorda inoltre che lo sportello telematico dell'automobilista è stato istituito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, al fine di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli e dei motoveicoli. Fa presente che le macchine agricole, essendo regolate una specifica disciplina, dettata dal Capo IV del codice, e non essendo soggette all'iscrizione nel pubblico registro automobilistico (PRA), non rientrano nella nozione generale di autoveicoli per i quali è attualmente utilizzabile lo sportello telematico.
Evidenzia, quindi, che la norma in esame appare pertanto intesa a consentire ai soggetti che esercitano la predetta attività di consulenza nel settore della circolazione delle macchine agricole di attivare direttamente lo sportello telematico, al fine di favorire la semplificazione delle procedure relative alla documentazione e certificazione relativa alle macchine agricole.
Riguardo a questa disposizione, sottolinea come la disciplina delle macchine agricole, anche in considerazione delle particolari caratteristiche costruttive, non appare assimilabile a quella degli altri autoveicoli tanto che, come sopra accennato, risulta regolata da un apposito Capo del codice della strada. Rileva che, non essendo d'altronde prevista per tali macchine l'iscrizione nel Pubblico registro automobilistico (PRA), atto che rappresenta il presupposto necessario per l'attività di certificazione affidata allo sportello telematico, appare problematica l'introduzione di una disciplina che estenda a tali veicoli quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000.


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Ritiene in ogni caso opportuno che sulla questione la Commissione acquisisca anche l'avviso del rappresentante del Governo; si riserva quindi di formulare una proposta di parere dopo il dibattito e l'intervento del Sottosegretario.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA fa presente che l'articolo in oggetto persegue, evidentemente, la finalità di consentire l'espletamento delle operazioni di immatricolazione, di reimmatricolazione e di trasferimento della proprietà delle macchine agricole secondo una procedura semplificata, fondata sulla esternalizzazione, presso le organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche maggiormente rappresentative sul piano nazionale, dei procedimenti amministrativi in parola attraverso il collegamento telematico delle organizzazioni stesse con il Centro di elaborazione dati (CED) del Ministero. Ritiene quindi di dover evidenziare l'assoluta incongruità della proposta, in ragione della inidoneità dello strumento prescelto in funzione della realizzazione degli scopi perseguiti. Fa presente, infatti, che il decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, istitutivo dello «sportello telematico dell'automobilista», si sostanzia in un regolamento di delegificazione, adottato in attuazione della legge di semplificazione 8 marzo 1999, n. 50, con il quale si è inteso semplificare i procedimenti amministrativi di immatricolazione, di reimmatricolazione e di trasferimento della proprietà dei veicoli, e delle conseguenti formalità di iscrizione e trascrizione nel pubblico registro automobilistico. Osserva che la ragion d'essere dello sportello telematico, pertanto, è insita nell'esigenza di consentire al cittadino di poter espletare, presso un unico centro di erogazione di servizi, sia le operazioni di motorizzazione sia le formalità di pubblico registro automobilistico previste dalla vigente legislazione in materia, le quali, infatti, debbono essere adempiute in regime di contestualità. Sottolinea che, pertanto, presso ogni Ufficio Motorizzazione Civile ed ogni Ufficio Provinciale del Pubblico registro automobilistico, nonché presso ogni studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (cosiddette Agenzie di pratiche auto) all'uopo abilitato, al cittadino è consentito ora di richiedere il rilascio sia dei documenti di circolazione sia del certificato di proprietà, i quali debbono essere emessi congiuntamente. Evidenzia che le macchine agricole non sono soggette ad iscrizione nel pubblico registro automobilistico, e che pertanto appare evidente l'impossibilità logico-giuridica di poter estendere a detta tipologia di veicoli l'ambito oggettivo di applicabilità del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000. Rileva che la disposizione induce alla realizzazione di uno sportello telematico dedicato alle solo operazioni di motorizzazione afferenti alle macchine agricole, quindi con operatività ridotta rispetto allo sportello telematico dell'automobilista disciplinato dal decreto del Presidente della repubblica n. 358 del 2000 e che ciò, sul piano applicativo, verrebbe a configurare una nuova fattispecie la quale, non solo non è stata presa in considerazione dalla legge di semplificazione n. 50 del 1999, ma dovrebbe essere assoggettata ad una disciplina generale, quella appunto contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, del tutto inadeguata poiché i criteri e le modalità di funzionamento dello sportello telematico attengono propriamente alla semplificazione delle procedure di motorizzazione in connessione con le procedure di iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico.

Vincenzo GAROFALO (PdL), relatore, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione del relatore (vedi allegato).

La seduta termina alle 14.20.


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INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 4 novembre 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli.
(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l'audizione.

Altero MATTEOLI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il presidente, Mario VALDUCCI (PdL) e i deputati Aurelio Salvatore MISITI (IdV), Silvia VELO (PD), Sandro BIASOTTI (PdL), Vincenzo GAROFALO (PdL), Dario GINEFRA (PD) e Giacomo TERRANOVA (PdL).

Altero MATTEOLI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, presidente, ringrazia il Ministro per il suo intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Mercoledì 4 novembre 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.20.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli, sull'incidente accaduto nella stazione di Viareggio e sulle condizioni di sicurezza del trasporto ferroviario, con particolare riferimento al trasporto di merci pericolose.
(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Altero MATTEOLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, ad integrazione della relazione già svolta nella seduta dell'8 luglio scorso.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Aurelio Salvatore MISITI (IdV), Silvia VELO (PD), Sandro BIASOTTI (PdL), Vincenzo GAROFALO (PdL), Dario GINEFRA (PD), Deborah BERGAMINI (PdL) e Mario LOVELLI (PD).

Il ministro Altero MATTEOLI risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, presidente, ringrazia il Ministro per gli ulteriori elementi forniti.
Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.30 alle 16.35.