V Commissione - Resoconto di mercoledì 4 novembre 2009


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 novembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.35.

Sull'ordine dei lavori.

Pier Paolo BARETTA (PD) lamenta come troppo spesso il rappresentante del Governo non intervenga con la necessaria puntualità alle sedute della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che il sottosegretario Giorgetti sta assolvendo ai propri impegni istituzionali presso il Senato e ha in ogni caso comunicato che giungerà tra breve in Commissione.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
Nuovo testo C. 2260 Governo e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, che reca disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, osservando come nel corso dell'esame presso la Commissione di merito i contenuti del provvedimento si siano notevolmente accresciuti a seguito dell'approvazione di numerose proposte emendative di iniziativa parlamentare. Pertanto, pur rilevando come i nuovi interventi prospettati siano assolutamente condivisibili nelle loro finalità di sostegno alla competitività del settore agroalimentare, ritiene sia necessario approfondirne le implicazioni finanziarie, che allo stato non paiono poter essere valutati in modo assolutamente esaustivo. Ritiene, quindi, sia assolutamente necessario non procedere all'espressione del parere sul provvedimento nella seduta odierna, nella quale, comunque, potrà svolgersi una prima istruttoria sui profili problematici di carattere finanziario del testo elaborato dalla Commissione agricoltura.
Al riguardo, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, che prevedono l'estensione dei contratti di filiera e di distretto al territorio nazionale, osserva che relativamente al rinvio, disposto dalle norme, agli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge non risulta chiaro a quali stanziamenti si faccia riferimento. Inoltre, premesso che la norma consente il ricorso ad ulteriori risorse per il finanziamento dei contratti di filiera, andrebbe, a suo avviso, chiarito se tale utilizzo sia suscettibile di compromettere le destinazioni originarie di spesa delle medesime risorse. Infine, in assenza di una esplicita clausola di invarianza, ritiene che dovrebbe essere acquisita la conferma in ordine al fatto che le predette estensioni, di carattere territoriale e finanziario, non comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per quanto attiene alle disposizioni dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-ter, in materia di tutela della competitività delle imprese agricole, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in ordine alle modalità con le quali sarà assicurato il rispetto della clausola di invarianza prevista al comma 4. In particolare, rileva che la disposizione di cui al comma 1, inerente all'allungamento dei tempi di perenzione dei residui per la spesa relativa ad agevolazioni agli investimenti, avente portata generale, appare suscettibile di influire sensibilmente sull'ammontare complessivo


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della massa spendibile in conto capitale e, conseguentemente, sul profilo atteso dell'evoluzione della spesa, sia in termini di cassa che di competenza economica. Non rileva, invece, profili problematici con riferimento alla disposizione di cui al comma 2, che non appare incidere su flussi finanziari rilevati ai fini degli andamenti di finanza pubblica. Per quanto attiene ai profili di copertura, rileva che la disposizione in esame appare suscettibile di ridimensionare gli effetti di risparmio quantificati in relazione alle disposizioni che hanno abbreviato il termine di perenzione dei residui relativi a spese di conto capitale. In relazione all'articolo 1-ter, comma 4 recante una clausola di invarianza finanziaria, per quanto attiene ai profili di copertura, rileva che la clausola dovrebbe essere riformulata al fine di renderla conforme alla prassi consolidata, sostituendo le parole: «non possono» con le seguenti: «non devono».
In relazione all'articolo 1-quater ritiene che, al fine di escludere che dalla norma possano derivare riflessi per la finanza pubblica, andrebbe acquisita conferma che i soggetti creditori delle somme in questione non appartengano alla pubblica amministrazione.
Per quanto riguarda i commi da 1-ter a 1-octies dell'articolo 2 che prevede l'istituzione del Sistema di produzione integrata, stante la clausola di neutralità finanziaria di cui è corredata la norma, giudica opportuno che sia chiarito come si intende assicurare l'istituzione e la successiva gestione del sistema di produzione integrata senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, sebbene l'adesione al sistema sia previsto su base volontaria e la verifica di conformità sia demandata ad organismi terzi accreditati, le modalità di gestione e di controllo del sistema saranno definite successivamente dall'organismo tecnico-scientifico che sarà istituito nell'ambito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Con riferimento, inoltre, all'organismo tecnico-scientifico, stante la previsione di assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, andrebbe, a suo avviso, chiarito che ai membri di tali organismi non saranno corrisposti compensi o altri emolumenti di natura non retributiva.
Con riferimento all'articolo 2-bis, che reca interventi a favore del Fondo di solidarietà nazionale, osserva che, pur configurandosi la norma, sotto il profilo formale, come tetto di spesa, non è chiaro con quali criteri potranno essere individuati i saldi contributivi al cui pagamento si provvederà a valere sulle risorse in esame. In particolare, non è chiaro se l'accollo, da parte dello Stato, del pagamento solo di una parte dei predetti saldi, possa dare adito alla rivendicazione, da parte dei debitori residui, di un uguale trattamento. Si rende pertanto, a suo avviso, necessaria una puntuale indicazione dei criteri di quantificazione dell'ammontare dei saldi contributivi in questione. Andrebbe, inoltre, chiarito in quale misura i saldi siano dovuti agli enti previdenziali e in quale misura essi riguardino invece crediti contributivi già oggetto di operazioni di cartolarizzazione.
Con riferimento all'articolo 2-bis, comma 3, recante una clausola di copertura, appare, a suo avviso, opportuno che il Governo confermi che la riduzione del contingente di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995, nella misura di 250.000 tonnellate, sia idonea a generare effetti finanziari positivi pari a 91 milioni di euro, e che le risorse di cui all'articolo 22-bis, comma 5, del medesimo decreto legislativo possano essere effettivamente ridotte nella misura di 31 milioni di euro ed utilizzate per le finalità della norma in esame senza pregiudicare gli interventi eventualmente già previsti a valere sulle medesime risorse. Osserva che con le disposizioni di cui al presente articolo e con quelle di cui agli articoli 2-ter e 7-bis, vengono utilizzate, per l'anno 2010, tutte le risorse autorizzate dal comma 5-bis del citato articolo 22-bis. Dal punto di vista formale, rileva la necessità di modificare la norma in esame espungendo il riferimento al comma 1 per quanto concerne l'imputazione degli oneri; infatti questi appaiono discendere unicamente dal rifinanziamento del Fondo di


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solidarietà nazionale previsto al comma 2, mentre il comma 1 reca una disposizione volta a disciplinare le modalità di utilizzo delle risorse iscritte nel capitolo 7439 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel quale risultano allocate le risorse del predetto fondo. Sempre dal punto di vista formale, rileva l'opportunità di prevedere, in luogo del parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, la riduzione, nella misura prevista dalla norma, del limite complessivo di spesa di cui al medesimo articolo 22-bis, comma 5.
Con riferimento all'articolo 2-ter che dispone l'istituzione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari, andrebbe, a suo avviso, chiarito se dalla norma possano derivare oneri aggiuntivi rispetto a quelli quantificati, sia a titolo di interessi, in relazione al differenziale tra il tasso applicato dal fondo e quello di mercato, sia a titolo di spese di gestione del fondo. Con riferimento all'articolo 2-ter, comma 5, recante una clausola di copertura, per quanto attiene ai profili di copertura, rileva che in merito all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22-bis, comma 5, del medesimo decreto legislativo si rimanda alle considerazioni sopra svolte con riferimento all'articolo 2-bis, comma 3.
Per quanto attiene all'articolo 2-quater, che istituisce un credito d'imposta per macchinari agricoli, segnala che l'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge n. 296 del 2006, disposta in favore degli imprenditori agricoli per gli anni 2007, 2008 e 2009, prevede la fruizione del credito d'imposta nell'ambito di tetti annuali di spesa. In sede di attuazione dell'incentivo per l'anno 2007, il decreto ministeriale 6 luglio 2006 ne ha, pertanto, previsto la fruizione nel limite territoriale delle aree ammesse al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279 della legge n. 296 del 2006 e nel limite individuale di ammontare di 200.000 per ciascun imprenditore. Peraltro, le modalità applicative dell'agevolazione, come delineate dalle norme in esame, non sembrano compatibili con la previsione di un limite di credito d'imposta di importo fisso fruibile individualmente da ciascun imprenditore. Infatti, il vincolo della concessione di un credito d'imposta di entità tale da assicurare l'intensità di aiuto in ESL del 29,5 per cento sembra collegare proporzionalmente l'importo del credito fruibile all'ammontare degli investimenti agevolabili effettuati. Tale elemento di rigidità ostativo non sussisterebbe invece qualora il predetto valore del 29,5 per cento fosse espressamente indicato come limite massimo. In proposito giudica pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Con riferimento alcomma 5, del medesimo articolo, per quanto attiene ai profili di copertura, segnala che la disposizione in esame non appare riconducibile alle modalità di copertura previste dalla vigente legge di contabilità. Segnala, inoltre, che i suddetti incentivi non presentano una durata temporale analoga agli oneri previsti dalla disposizione.
Con riferimento all'articolo 3-ter in materia di utilizzo degli effluenti per uso energetico, ritiene che andrebbe chiarita la compatibilità con la disciplina comunitaria della norma in esame, al fine di escludere eventuali oneri connessi all'applicazione delle sanzioni. In ordine ad ulteriori profili non sembrano emergere aspetti problematici, tenuto conto che l'esclusione dei predetti materiali - utilizzati per produrre energia - dal campo di applicazione della disciplina sulla gestione dei rifiuti non appare incidere sull'obbligo di neutralità finanziaria recato dall'articolo 266 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Con riferimento all'articolo 3-quater recante disposizioni in materia di biogas realizzati da aziende agricole, ritiene opportuno acquisire un chiarimento in merito alle modalità di copertura delle risorse necessarie per l'estensione, disposta dalla norma in esame, del campo di applicazione della tariffa fissa onnicomprensiva. In particolare non è chiaro se - data anche l'applicabilità della tariffa medesima a partire dall'esercizio 2008 - i relativi oneri possano essere posti a carico della componente A3 della tariffa dell'energia


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elettrica. L'articolo 2, comma 153, della legge n. 244 del 2007 demanda all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la definizione delle modalità con cui le risorse per l'erogazione delle suddette tariffe, nonché per il ritiro dei certificati verdi, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica. In attuazione della citata disposizione è stata emanata la delibera 8 gennaio 2009 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che, all'articolo 8, definisce le modalità di copertura delle risorse necessarie al GSE per l'applicazione del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva. Andrebbe chiarito se tali modalità consentano la copertura a carico della tariffa di oneri riferiti ad esercizi pregressi.
Per quanto attiene all'articolo 4 comma 1 relativo alla disciplina delle attività selvicolturali, appare, a suo avviso, necessario che il Governo chiarisca se per effetto della norma in materia di statistiche forestali nazionali, di cui al capoverso articolo 2, comma 2-bis, possano verificarsi - dato il carattere della disposizione, che rinvia ad un successivo protocollo - modifiche sostanziali nelle competenze delle amministrazioni interessate, tali da determinare l'esigenza di un adeguamento delle rispettive risorse finanziarie, umane o strumentali. In ordine all'adozione di uno standard informativo nazionale in materia di pianificazione forestale, prevista dal capoverso articolo 3, comma, al fine di escludere possibili effetti onerosi andrebbero meglio precisati i profili attuativi della norma, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e logistici e, in dettaglio, alla predisposizione e gestione delle risorse e dei programmi informatici. Qualora l'attuazione della norma dovesse richiedere l'utilizzo di mezzi strumentali e finanziari, andrebbero acquisiti dati ed elementi circa l'effettiva disponibilità di tali risorse in capo alle amministrazioni centrali e regionali interessate. Con riferimento all'adozione, a livello nazionale, di criteri e di buone pratiche per la gestione forestale, prevista dal capoverso articolo 6, comma 1-bis, andrebbero acquisiti elementi informativi circa la portata attuativa della disposizione - considerato il suo carattere generale -, al fine di escludere che il recepimento di standard internazionali possa determinare effetti finanziari non previsti nel caso di risorse naturali gestite direttamente o indirettamente da soggetti pubblici. In ordine alla costituzione della Commissione tecnica di indirizzo sui materiali forestali di moltiplicazione (cpv. articolo 8-bis), andrebbero meglio precisate le modalità applicative della norma rispetto all'obbligo di neutralità finanziaria stabilito dal testo, tenuto conto - fra l'altro - che l'organismo dovrebbe essere composto anche da rappresentanti esterni alla pubblica amministrazione. Circa l'obbligo di neutralità finanziaria, segnala che la formulazione letterale del testo sembra introdurre un doppio vincolo rispetto al funzionamento della Commissione tecnica. Infatti da una parte, la finalità connessa all'inserimento della clausola di invarianza sembrerebbe quella di escludere nuovi o maggiori oneri rispetto alle risorse già iscritte in bilancio per il funzionamento dell'organismo; dall'altra, per effetto dell'abrogazione dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 386 del 2003, tale esclusione sembrerebbe estesa non più ai soli oneri di carattere aggiuntivo ma a tutte le spese di funzionamento. Infatti l'abrogazione fa venir meno il meccanismo di finanziamento a regime della Commissione tecnica, i cui oneri dovrebbero essere sostenuti, in base al predetto comma 6, a valere sulle risorse in precedenza assegnate alla Commissione tecnico-consultiva per le attività forestali e i rimboschimenti. Circa la possibilità di dare attuazione senza nuovi o maggiori oneri alla norma del capoverso articolo 12, comma 1-bis, che prevede la costituzione di un tavolo di concertazione sulla ricerca in ambito forestale, andrebbero acquisiti elementi di maggiore dettaglio in ordine alle modalità applicative della disposizione, tenuto conto che ai lavori dell'organismo dovrebbero partecipare, secondo il testo, le principali istituzioni scientifiche operanti nel settore. Andrebbero quindi chiarite le modalità di finanziamento delle


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eventuali spese da sostenere per emolumenti, rimborsi e per i necessari supporti organizzativi, logistici e strumentali. Con riferimento alla medesima norma, andrebbero meglio precisati i possibili effetti dell'estensione dell'obbligo di neutralità finanziaria a tutto l'articolo 12 del decreto legislativo n. 227 del 2001, tenuto conto che tale articolo prevede anche interventi nel settore della ricerca e della sperimentazione forestale, della formazione professionale, nonché in campo informativo e educativo.
Con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera i), capoverso Art. 8-bis, recante una clausola di invarianza finanziaria, per quanto attiene ai profili di copertura, dal punto di vista formale, rileva l'opportunità di modificare la clausola al fine di renderla conforme alla prassi facendo riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri. Inoltre, considerato che tra i componenti della Commissione tecnica, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 386 del 2003, vi sono anche rappresentanti delle regioni e delle province autonome, sembrerebbe opportuno riferire la clausola di invarianza all'aggregato della finanza pubblica anziché al bilancio dello Stato. Infine, al fine di rafforzare l'effettività della clausola di invarianza, sembrerebbe opportuno prevedere l'esclusione della corresponsione di compensi a qualsiasi titolo dovuti ai membri della Commissione tecnica. Su tali aspetti appare, a suo avviso, opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Per quanto attiene all'articolo 4, comma 1, lettera l), capoverso 1-bis, primo periodo, recante una clausola di invarianza finanziaria, per quanto attiene ai profili di copertura, dal punto di vista formale, rileva l'opportunità di modificare la clausola al fine di renderla conforme alla prassi facendo riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri. Inoltre, considerato che la composizione del tavolo di concertazione sulla ricerca in ambito forestale, sembra estesa anche a soggetti non appartenenti all'amministrazione statale, sembrerebbe opportuno riferire la clausola di invarianza all'aggregato della finanza pubblica anziché al bilancio dello Stato.
Con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera l), capoverso 1-bis, secondo periodo, recante una clausola di invarianza finanziaria, per quanto attiene ai profili di copertura, rileva che la clausola dovrebbe essere riformulata al fine di renderla conforme alla prassi consolidata sostituendo le parole: «non possono» con le seguenti: «non devono». Appare, a suo avviso opportuno acquisire anche un chiarimento da parte del Governo in merito alla necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria, considerato che il decreto legislativo n. 227 del 2001 è entrato in vigore nel 2001 e che alcune delle disposizioni del citato articolo 12 sono già corredate di apposite clausole di invarianza.
Relativamente all'articolo 4-bis recante misure per la rinegoziazione di mutui, anche in considerazione degli effetti finanziari attribuiti alla disposizione originaria, ritiene necessario che il Governo chiarisca se l'estensione della platea dei mutui rinegoziabili, disposta dalla norma in esame, sia compatibile con l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge n. 244 del 2007. In particolare, segnala che dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge n. 244 del 2007 si evince che la disposizione, per gli anni 2008-2010, ha un effetto di peggioramento dei saldi pari ad 1 milione di euro annuo sul saldo netto da finanziare e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione e di 11 milioni di euro annui sul fabbisogno. Su tali effetti, si era rilevata a suo tempo la necessità di chiarire l'esatta destinazione di tale spesa e il motivo del maggiore effetto sul fabbisogno.
Con riferimento all'articolo 4-ter relativo al finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, osserva che la disposizione appare suscettibile di ridurre i proventi derivanti dalla riscossione della tariffa, determinando minori entrate non quantificate e non coperte. I proventi derivanti dalla riscossione della tariffa, infatti, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo


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n. 194 del 2008, sono in parte destinati, in base alla tipologia dei controlli, alla copertura delle spese sostenute dalle ASL relative all'attuazione del piano integrato dei controlli sanitari ed, in parte, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.
Per quanto riguarda l'articolo 4-quater che prevede l'iscrizione di varietà regionali al registro nazionale, osserva che le norme potrebbero determinare effetti di minor gettito per il bilancio dello Stato a seguito della devoluzione alle regioni e province autonome di somme acquisite, in base alla vigente normativa, al bilancio dello Stato. Tuttavia, al fine di accertare se le norme siano effettivamente suscettibili di produrre tali conseguenze sul saldo di bilancio andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo circa le attuali destinazioni e modalità di utilizzo delle somme in questione. In particolare, ritiene necessario chiarire se le somme siano già attualmente trasferite integralmente alle regioni e/o agli enti che effettuano adempimenti tecnico-amministrativi preordinati all'iscrizione nei predetti registri ovvero se una quota di tali compensi sia acquisita all'entrata del bilancio dello Stato o destinata a far fronte ad adempimenti di carattere statale svolti dal competente Dicastero.
Per quanto attiene all'articolo 5, che prevede l'impiego del personale ministeriale nei controlli comunitari agricoli, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista, giudica che andrebbe chiarito in base a quali criteri si intenda assicurare tale neutralità. Ciò con particolare riferimento alle spese di missione per il personale ministeriale coinvolto nelle ispezioni. Quanto all'attribuzione delle qualifiche di pubblico ufficiale ed ufficiale di polizia giudiziaria, andrebbe confermato che la stessa non sia suscettibile di determinare oneri sia con riferimento agli aspetti di natura retributiva che con riguardo ad eventuali attività di formazione del personale utilizzato.
In relazione all'articolo 5-bis, che reca salvaguardia e valorizzazione delle produzioni italiane di qualità, osserva che l'assegnazione a finalità di spesa di parte delle sanzioni riscosse dal Ministero è suscettibile di determinare un peggioramento dei saldi nella misura in cui dette sanzioni, al netto degli incrementi disposti dalle norme in esame, siano attualmente, ai fini delle previsioni tendenziali, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato o destinate al finanziamento di specifiche spese. A tal proposito rammenta che le disposizioni in esame dispongono l'incremento delle sole sanzioni riferite alla produzione ed al commercio delle sementi e degli oli. Ritiene, altresì, che la parte delle sanzioni destinata al miglioramento della struttura è preordinata anche al pagamento di una indennità al personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Ne consegue che una spesa per retribuzioni, avente carattere permanente, viene posta a valere su risorse il cui ammontare risulta annualmente variabile. Osserva, inoltre, che gli introiti derivanti dalla tariffa sembrano interamente preordinati al pagamento delle spese sostenute dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari per lo svolgimento delle analisi di laboratorio, dal momento che la tariffa stessa, a norma del comma 3, è commisurata al costo effettivo del servizio svolto. Ne consegue che dal gettito delle tariffe non sembra possano derivare ulteriori risorse da destinare al finanziamento delle attività di contrasto delle frodi, come, invece, previsto a norma del comma 4; resterebbero, quindi, indeterminate le modalità di finanziamento di tali programmi. In ordine ai predetti profili, ritiene necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo. Infine, a suo avviso, andrebbero chiariti gli effetti finanziari derivanti dalla deroga ai vigenti limiti sulle riassegnazioni di somme in bilancio previsti dalla legge finanziaria 2006.
Relativamente all'articolo 5-bis, comma 1, per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, rilevata preliminarmente l'opportunità che il Governo chiarisca se la struttura destinataria della quota delle sanzioni di cui al comma 1 sia il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei


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prodotti agroalimentari, ritiene necessario un chiarimento in ordine alla possibilità che la destinazione alla suddetta struttura di un importo pari al 50 per cento delle sanzioni riscosse annualmente possa pregiudicare gli interventi eventualmente già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Appare, a suo avviso, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca se attualmente i proventi derivanti dalla riscossione di tali sanzioni siano, in tutto o in parte, destinati a finanziare specifici interventi. Giudica inoltre necessario un chiarimento del Governo in ordine alla possibilità che i proventi delle sanzioni, per loro natura eventuali e riscossi annualmente, possano essere utilizzate per il miglioramento dell'efficienza della suddetta struttura anche attraverso l'attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 1 del 2001, che riconosce al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi un'indennità pari a quella già prevista per il personale del comparto «Sanità». In particolare richiede al Governo di chiarire se attraverso tale previsione si intenda aumentare il numero dei beneficiari dell'indennità in questione ovvero incrementare l'importo delle stesse.
Per quanto concerne i commi da 5 a 7 dell'articolo 6, relativi ai controlli in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, ritiene che andrebbe chiarito se le regioni e le pubbliche amministrazioni coinvolte nei controlli in materia di etichettatura possano far fronte ai nuovi compiti con le risorse materiali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto all'inclusione anche del Corpo forestale dello Stato nelle sezioni di polizia giudiziaria, andrebbe, a suo avviso, confermato che la stessa non sia suscettibile di determinare oneri sia con riferimento agli aspetti di natura retributiva che con riguardo ad eventuali attività di formazione del personale utilizzato. Ritiene, altresì, che andrebbe confermato che dall'eventuale confisca dei prodotti non derivino oneri per la finanza pubblica derivanti, ad esempio, dal deposito e conservazione delle merci confiscate.
Per quanto riguarda i commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 6, relativi all'etichettatura in scrittura braille, rileva che non vi è nulla da osservare, nel presupposto che le modalità attuative disposte con il successivo decreto, per la cui emanazione non è fissato alcun termine, siano tali da garantire il contenimento degli oneri annui nei limiti degli stanziamenti autorizzati. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'accantonamento del Fondo speciale del quale è previsto l'utilizzo non reca per gli anni 2010 e 2011 le necessarie disponibilità. Dal punto di vista formale, segnala che il riferimento ai Fondi speciali 2010-2012 non appare corretto sino all'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2010. Fino a tale momento, infatti, deve farsi riferimento alle proiezioni dei fondi speciali relativi al triennio 2009-2011.
Relativamente all'articolo 7, recante misure sanzionatorie per la produzione ed il commercio di mangimi, ritiene che andrebbero chiariti gli effetti finanziari delle disposizioni, suscettibili di ridurre il gettito derivante per l'erario dal pagamento delle predette sanzioni.
Con riferimento all'articolo 7-ter in materia di proroga di agevolazioni previdenziali, rileva che non vi è nulla da osservare dal momento che la quantificazione dell'onere risulta corretta sulla base dei dati forniti dal Governo in occasione dell'approvazione del decreto-legge n. 171 del 2008. In tale occasione, infatti, la riduzione delle entrate contributive riferibili al periodo di proroga gennaio-marzo 2009 era stata quantificata in 51,5 milioni di euro. A tale ammontare, pertanto, corrisponde un onere mensile pari a 17 milioni di euro circa. Si segnala, inoltre, che, proprio sulla base di tale dati il maggior onere per la proroga dell'agevolazione nel periodo aprile - dicembre 2009, disposta dal decreto-legge n. 5 del 2009, è stato quantificato in 154,5 milioni di euro.


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Con riferimento al comma 3 del medesimo articolo, recante una clausola di copertura, in merito all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22-bis, comma 5, del medesimo decreto legislativo rimanda alle considerazioni sopra svolte con riferimento all'articolo 2-bis, comma 3. Dal punto di vista formale si rileva la necessità di modificare la norma in esame facendo riferimento, per quanto concerne l'imputazione degli oneri, al comma 2 anziché al comma 1 del presente articolo.
Per quanto attiene l'articolo 7-quater in materia di canoni per la concessione di aree del demanio marittimo e del mare territoriale, osserva che, in mancanza di una relazione tecnica, non si dispone degli elementi di valutazione che consentano una verifica della quantificazione degli oneri individuati dalle norme. Segnala, pertanto, la necessità di acquisire i dati e gli elementi necessari, al fine di valutarne la congruità. In tale contesto, a suo avviso, andrebbe inoltre chiarito se gli oneri annui normativamente individuati siano comprensivi dell'eventuale rimborso della differenza pregressa tra i canoni versati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 154 del 2004 ed il canone dovuto a titolo ricognitorio, per effetto dell'efficacia retroattiva della misura introdotta. Andrebbe, infine, chiarito, in considerazione del fatto che la rubrica dell'articolo in esame reca la dicitura di sgravi fiscali, se debba intendersi esteso alle imprese interessate anche l'esonero dal pagamento delle imposte di registro e bollo, relative agli atti per il conseguimento della concessione, previsto dalla medesima lettera e) del comma 1 dell'articolo 48 del RD n. 1604 del 1931. In tal caso andrebbero quantificati anche gli oneri derivanti da tale agevolazione ai fini della valutazione della congruità della copertura prevista. Con riferimento al comma 3 del medesimo articolo, appare, a suo avviso, opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo della degli stanziamenti iscritti nella tabella C possa pregiudicare la funzionalità degli organismi finanziati a valere sulle medesime risorse. Segnala, inoltre, che la disposizione, formulata in termini di previsione di spesa, non è corredata dalla clausola di monitoraggio prevista in tali casi dalla vigente disciplina contabile.
Con riferimento all'articolo 7-quinquies recante disposizioni in materia di contenzioso agricolo, osserva che le disposizioni recano una riduzione delle entrate contributive e fiscali non quantificate e non coperte. In particolare, con riferimento al comma 1, l'estensione ai contenziosi già definiti con sentenza passata in giudicato delle procedure di definizione stragiudiziale comporta per l'INPS il venire meno di entrate contributive e dei relativi oneri accessori ed interessi legali, il cui ammontare dovrebbe già essere iscritto nel bilancio di previsione, trattandosi di somme relative a sentenze già passate in giudicato. Inoltre in ragione dell'estensione prevista dalla norma, andrebbe, a suo avviso, verificato se, ed eventualmente in quale misura debbano essere incrementate le maggiori spese, già imputate alla norma originaria con effetti fino al 2010. In merito ai suindicati profili, ricorda che, con riferimento all'articolo 4-septiesdecies introdotto nel corso dell'iter di conversione nel decreto-legge n. 171 del 2008, la Ragioneria generale dello Stato, con documentazione trasmessa alla Commissione bilancio del Senato, aveva espresso parere contrario in ragione dell'onerosità della disposizione medesima. Con riferimento al comma 2, nel presupposto, peraltro non specificato dalla disposizione, che la ristrutturazione dei debiti a cui si fa riferimento sia quella basata sul decreto-legge n. 2 del 2006 e, cioè, riguardi i debiti contributivi iscritti a ruolo maturati fino al 31 ottobre 2005, osserva che la possibilità di rateizzazione del versamento in massimo quattro esercizi appare suscettibile di comportare una riduzione delle entrate fiscali, non quantificata e non coperta nell'esercizio in cui si sarebbe dovuto effettuare il versamento. A tale proposito segnala che il termine per il pagamento di quanto dovuto a seguito della ristrutturazione del debito è stato fissato al 30 settembre 2008. Pertanto, i versamenti


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tributari connessi a tale adempimento dovrebbero essere effettuati nel corso del 2009.
Relativamente all'articolo 7-sexies, in materia di riapertura dei termini in materia di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni, osserva che la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni appare suscettibile di determinare maggiori entrate nel triennio di versamento dell'imposta sostitutiva, e minori entrate negli esercizi successivi per i maggiori oneri deducibili in sede di ammortamento e per la riduzione delle imposte ordinarie sulle plusvalenze da cessione dei cespiti rivalutati. In ordine a tali aspetti finanziari appare opportuno acquisire elementi di quantificazione. Andrebbe altresì acquisita conferma che resti in ogni caso non modificata la data di scadenza della terza rata annuale per coloro che già hanno aderito, negli esercizi pregressi, alla procedura di rideterminazione dei valori di acquisto in esame.
Con riferimento all'articolo 7 septies relativo alle comunicazioni di dati all'AGEA, comunica che non vi è nulla da osservare nel presupposto, sul quale è opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che i nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni interessate possano essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per quanto attiene all'articolo 7-duodecies, relativo allo sportello telematico dell'automobilista, rileva che non vi è nulla da osservare, nel presupposto che i costi relativi all'attivazione del collegamento allo sportello telematico dell'automobilista da parte delle organizzazioni professionali agricole e agromeccaniche interessate gravi esclusivamente sulle medesime. A tale riguardo andrebbe, tra l'altro, esclusa l'esistenza di oneri a carico della pubblica amministrazione. connessi all'attivazione dei collegamenti telematici per le attività in esame.
Relativamente all'articolo 7-quaterdecies, in materia di tracciabilità della mozzarella di bufala campana, rileva che la norma è configurata come una autorizzazione di spesa. Deve, pertanto, intendersi che la realizzazione del sistema di identificazione potrà essere finanziato esclusivamente nei limiti della spesa autorizzata. Sul punto ritiene necessario una conferma. Quanto all'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 228 del 2001, andrebbe confermato che il medesimo non comprometta le realizzazione di impegni già assunti o di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse. Con riferimento al comma 3 del medesimo articolo, per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, segnala che le risorse relative all'autorizzazione di spesa in esame sono iscritte nel capitolo 2143 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali recante somme da utilizzare a compensazione di contributi o altri oneri non più dovuti da imprenditori singoli o associati per effetto del riconoscimento della nuova qualifica di imprenditore agricolo. Come si evince dal disegno di legge di bilancio, attualmente all'esame del Senato, il suddetto capitolo reca per l'anno 2010, uno stanziamento pari a 1.025.929 euro. Al riguardo, anche in considerazione del fatto che riduce la dotazione del capitolo di circa il 50 per cento, appare opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo di tali risorse possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che, come si evince dalla relazione svolta e dalla documentazione predisposta dagli uffici, emerge la necessità di una relazione tecnica da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, concordano con il relatore sull'opportunità di non esprimere il parere sul provvedimento in esame nella giornata odierna, al fine di completare l'istruttoria sui profili problematici di carattere finanziario, segnala


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che il Dipartimento delle finanze ha effettuato una prima valutazione delle disposizioni contenute nel testo trasmesso dalla Commissione di merito. Al riguardo, segnala, con riferimento all'articolo 1-ter, che reca disposizioni a tutela della competitività delle imprese agricole, che il comma 2 dispone l'esenzione dall'imposta di registro delle cessioni dei crediti vantati dagli agricoltori per le garanzie FEAOG. Trattandosi di ipotesi attualmente non previste, ritiene che l'esenzione di cui al comma 2 comporti rinuncia a maggior gettito e, pertanto, sia suscettibile di determinare effetti finanziari di segno negativo. Con riferimento all'articolo 2-bis, che reca interventi a favore del Fondo di solidarietà nazionale, osserva che al fine di coprire gli oneri derivanti dai commi 1 e 2, il comma 3 prevede per l'anno 2010 l'azzeramento delle somme stanziate per la riduzione dell'accisa sul biodiesel, nonché una riduzione parziale del finanziamento per garantire le agevolazioni a favore dell'utilizzo del bioetanolo. Segnala, peraltro, che la riduzione del finanziamento relativo al bioetanolo effettuata dal presente articolo, sommata a quelle previste dai successivi articoli 2-ter e 7-ter, produce l'azzeramento delle somme stanziante per l'anno 2010 a favore del bioetanolo. In proposito, ritiene che le disposizioni debbano essere valutate negativamente, in quanto le suddette misure agevolative rientrano in programmi pluriennali e una loro soppressione determina un rilevante impatto negativo sui soggetti beneficiari, in considerazione delle loro legittime aspettative in ordine alla continuazione di tali agevolazioni.
Esprime, poi, una valutazione negativa con riferimento all'articolo 2-ter, che reca l'istituzione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari, osservando che al fine di coprire gli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, il comma 5 prevede la riduzione degli stanziamenti previsti per l'anno 2010 a favore dell'utilizzo del bioetanolo. In proposito, richiama le osservazioni espresse con riferimento all'articolo 2-bis.
Con riferimento all'articolo 2-quater, che reca credito di imposta macchinari agricoli, osserva che lo stesso concede, per l'anno di imposta 2010, a tutti gli imprenditori agricoli nazionali che attuano investimenti per l'acquisto di macchinari agricoli, la possibilità di beneficiare del credito di imposta previsto dal comma 1075 della legge finanziaria 2007, entro il limite massimo del 5 per cento del valore di produzione annuo. In proposito, ricorda che il citato comma 1075 disciplina le modalità applicative del credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate previsto dal comma 271 della medesima legge.
Al riguardo, esprime una valutazione negativa in relazione al possibile contrasto con la normativa comunitaria, considerato che il credito di imposta in parola si applica agli investimenti effettuati in aree svantaggiate nel rispetto della normativa comunitaria, mentre il beneficio previsto dalla proposta di legge è esteso agli imprenditori agricoli che operano investimenti in tutto il territorio nazionale. Inoltre la modalità di copertura utilizzata appare non congrua né idonea.
Con riferimento all'articolo 6, che reca disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, osserva che il comma 8-bis al fine di incentivare l'utilizzo della scrittura braille per i non vedenti e gli ipovedenti, riconosce un credito di imposta ai soggetti che riportano le indicazioni di cui al comma 1 in scrittura braille, per i maggiori costi di stampa. Esprime una valutazione contraria anche su questa disposizione, in quanto essa demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, anche la determinazione dell'ammontare del credito di imposta che, ritiene, debba essere riservato alla norma primaria.
Con riferimento all'articolo 7-ter, che reca proroga sgravi contributi, osserva che al fine di coprire gli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, il comma 5 prevede la riduzione degli stanziamenti previsti per l'anno 2010 a favore dell'utilizzo del bioetanolo,


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esprime una valutazione negativa, richiamando le osservazioni formulate con riferimento all'articolo 2-bis.
Con riferimento all'articolo 7-quater, che reca sgravi fiscali, osserva che l'estensione del beneficio previsto a favore delle cooperative di pescatori riunite in consorzio, consiste nella concessione per l'esercizio delle proprie attività di aree e fabbricati del demanio marittimo, col pagamento del solo canone a titolo ricognitorio. Inoltre è previsto l'esonero delle domande e degli atti relativi alla concessione dalle tasse di registro e di bollo. Al riguardo, segnala che l'articolo estende l'applicazione del beneficio del canone ricognitorio alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese per l'esercizio di attività di piscicoltura ed attività similari, osservando come da tale estensione derivano maggiori oneri non quantificati, privi di copertura finanziaria. Fa, inoltre, presente che gli oneri a carico della finanza pubblica potrebbero aumentare, nel caso in cui l'agevolazione di cui al presente articolo venga interpretata estensivamente, prevedendo a favore delle imprese svolgenti attività di piscicoltura ed attività similari anche l'esonero delle domande e degli atti relativi alla concessione dalle tasse di registro e di bollo.
Con riferimento all'articolo 7-quinquies, che reca disposizioni in materia di contributi previdenziali agricoli, segnala la previsione di cui al comma 2, il quale stabilisce che la parte del reddito stralciata concorre, ai fini dell'imposta sul reddito, a formare il reddito per l'intero ammontare per l'anno in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Al riguardo, segnala che la previsione è suscettibile di comportare effetti negativi in termini di cassa.
Con riferimento all'articolo 7-sexies, che reca rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni, dispone la riapertura del termine per la rivalutazione di terreni e partecipazioni, ritiene che dalla disposizione non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.

Maino MARCHI (PD) ricorda che sulle questioni relative all'agricoltura non è la prima volta che, dopo uno sforzo congiunto di maggioranza e opposizione nella Commissione di merito per addivenire all'elaborazione di testi condivisi, ci si trova di fronte a posizioni o atti del Ministero dell'economia e delle finanze che di fatto annullano la volontà espressa in sede di Commissione agricoltura ed anche dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Richiama in tal senso quanto accaduto, ad esempio, con riferimento al provvedimento sulle quote latte e quanto avviene oggi con riferimento al provvedimento in esame. Rileva quindi la necessità che i due Ministeri si coordinino tra di loro, al fine di evitare di addivenire all'elaborazione di testi condivisi per poi scoprire che mancano le relative risorse finanziarie.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva come il rappresentante del Governo abbia sostanzialmente ignorato la richiesta del relatore di rinviare l'esame del provvedimento al fine di consentire una più completa istruttoria sui profili inerenti alla quantificazione e alla copertura degli oneri. In proposito, giudica del tutto irritale l'espressione da parte del Governo di valutazioni fortemente critiche su molte disposizioni in assenza di una reazione tecnica che quantifichi con precisione gli oneri derivanti da tali disposizioni. Si tratta, a suo avviso, di una modalità di esame dei provvedimenti che denuncia l'esistenza di gravi problemi non solo all'interno del Governo, che in Commissione di merito ha avallato le disposizioni sulle quali ora viene espresso un parere negativo, ma anche nei rapporti tra Governo e Parlamento, in quanto senza le dovute spiegazioni viene liquidato il lungo lavoro svolto dalle Commissioni di merito. Ritiene, pertanto, il comportamento del Governo particolarmente grave e tale da rendere sostanzialmente impossibile l'approfondimento


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delle implicazioni finanziarie del provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea come la questione richiamata dal collega Marchi non attenga solo ai provvedimenti in materia di agricoltura ma anche ad altri. Rileva come sia inimmaginabile che il Governo nelle Commissioni di merito assuma posizioni che vengono poi smentite da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui partecipazione alle sedute di tali Commissione sarebbe pertanto auspicabile. Ricorda a tal proposito il recente richiamo del Presidente della Camera con riguardo alla difficoltà di trovare idonee coperture per i provvedimenti di iniziativa parlamentare ed esprime infine preoccupazione per il fatto che in Assemblea si potrà discutere sempre meno di provvedimenti che corrispondono all'interesse generale della popolazione.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, invita, anche richiamandosi all'intervento del rappresentante del Governo, ad una maggiore cautela, sostenendo che vi possono essere ancora margini per individuare idonee coperture relative a gran parte delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento a quando saranno disponibili tutti gli elementi di valutazione nella consapevolezza che, pur non essendo possibile salvare tutte le disposizioni ivi previste, si potrà modificandolo opportunamente trovare un equilibrio soddisfacente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che il contributo fornito dal rappresentante del Governo, per sua stessa ammissione, non ha carattere definitivo e, pertanto, qualora sia necessario, potrà essere integrato sulla base delle richieste della Commissione, anche con la predisposizione di una specifica relazione tecnica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI sottolinea come le osservazioni da lui svolte rappresentino il livello di istruttoria che è stato possibile realizzare nel breve lasso di tempo successivo alla trasmissione da parte della Commissione agricoltura del nuovo testo del provvedimento in esame. Rileva, peraltro, che, proprio alla luce di tale circostanza, le valutazioni espresse sono suscettibili di ulteriori approfondimenti e precisazioni, evidenziando, comunque, di aver voluto sin d'ora fornire elementi di valutazione utili sia per la Commissione bilancio che per la Commissione di merito sugli elementi di criticità riscontrati a prima lettura nel testo elaborato dalla Commissione agricoltura.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che il contributo fornito dal rappresentante del Governo, per sua stessa ammissione, non ha carattere definitivo e, pertanto, qualora sia necessario, potrà essere integrato sulla base delle richieste della Commissione, anche con la predisposizione di una specifica relazione tecnica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI sottolinea che il Governo è consapevole della rilevanza sociale del provvedimento. Ricorda tuttavia che per il momento l'istruttoria si ferma ad una nota del Dipartimento delle finanze mentre non sono ancora disponibili le valutazioni della Ragioneria generale dello Stato. Rammenta altresì la necessità per il Governo, pur in una tale fase dell'istruttoria, di evidenziare ugualmente le criticità per non alimentare false aspettative di una valutazione positiva. Concorda quindi sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di acquisire gli ulteriori elementi istruttori.

Antonio BORGHESI (IdV) evidenzia che, nella giornata di lunedì 9, è prevista la discussione generale sul provvedimento in Assemblea e, pertanto, ritiene che sarebbe un atto di serietà rinviare la calendarizzazione di un provvedimento che presenta evidenti profili problematici con riferimento alla copertura e alla quantificazione degli oneri, in modo da evitare la


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discussione su un testo destinato a essere profondamente modificato al fine di consentire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, pur concordando sull'opportunità di rinviare l'esame del provvedimento, ricorda tuttavia che lo stesso è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per lunedì prossimo e che la Commissione è tenuta ad esprimere il prescritto parere in tempo utile. Ritiene pertanto che la Commissione dovrà essere nuovamente convocata nella giornata di domani.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, pur condividendo l'esigenza testé illustrata dal presidente, esprime perplessità sulla possibilità di addivenire già nella seduta di domani all'espressione del parere.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel ribadire la necessità di esprimere il parere in tempo compatibile con il calendario dei lavori dell'Assemblea, propone, e la Commissione consente, di rinviare il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani alle ore 11.

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato.
C. 2766 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, che prevede l'istituzione del Ministero della salute e dispone il conseguente incremento del numero complessivo dei componenti del Governo.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, ricorda che il disegno di legge presentato al Senato è corredato da una relazione tecnica, che risulta integralmente utilizzabile, che sono indicati oneri riferiti alla spesa per tre sottosegretari, componenti aggiuntivi del Governo, nonché la spesa connessa alla trasformazione di un viceministro in Ministro. Infatti, l'onere per retribuzioni indicato in corrispondenza del Ministero della salute, data l'esiguità dell'importo, appare ricavato per differenza rispetto ad un trattamento stipendiale presumibilmente già in godimento. A tale circostanza sembra far riferimento la relazione tecnica allorquando afferma che, per la determinazione dei costi, si è tenuto conto delle risorse già assegnate a legislazione vigente ai pertinenti capitoli di bilancio. In ordine a quanto esposto giudica, comunque, opportuna una conferma da parte del Governo. Ove invece la predetta affermazione della relazione tecnica dovesse intendersi riferita all'utilizzo, a fini di copertura di nuovi oneri, di disponibilità esistenti in bilancio, andrebbe rilevato che tale modalità di copertura non risulta conforme con la vigente disciplina contabile. In ogni caso, segnala che la medesima relazione tecnica non fornisce in dettaglio gli elementi posti alla base della determinazione dell'onere. Per quanto concerne gli oneri per il pagamento della diaria di missione riconosciuta a titolo di rimborso spese di soggiorno a Roma rileva che la relazione tecnica sembrerebbe quantificare un onere unitario di 48.037 euro riferito a quattro unità di personale, per un totale di 192.148 euro, mentre il numero dei membri componenti del Governo è aumentato di sole tre unità. Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo. Appare altresì necessario un chiarimento sulla effettiva portata finanziaria della disposizione che fa salvi, sia pure in via transitoria, i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e del Ministro della salute. L'articolo 1 del decreto-legge n. 85 del 2008, infatti, dopo aver previsto la fusione dei preesistenti Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, stabilisce che l'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice


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Ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture che abbiano subito modificazioni ai sensi delle disposizioni del decreto, debba essere inferiore per non meno del 20 per cento al limite di spesa complessivo riferito all'assetto previgente l'entrata in vigore dello stesso decreto. Detti risparmi non sono stati, peraltro, quantificati né scontati ai fini dei saldi. Ciò premesso, ritiene necessario che il Governo specifichi se la riduzione prevista dal decreto-legge 85 del 2008 abbia concretamente determinato una riduzione degli stanziamenti di bilancio per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e se la disposizione di cui al comma 7 del decreto in esame, che fa salvi i vigenti regolamenti di organizzazione, possa pregiudicare il conseguimento di tali risparmi ripristinando la dotazione finanziaria preesistente. Il Governo dovrebbe, inoltre, chiarire se gli stanziamenti attuali consentano, comunque, di ripristinare appieno le strutture degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute, considerato che lo scorporo dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali determina il raddoppio delle relative strutture di vertice, con particolare riferimento al Capo di gabinetto e al Capo dell'ufficio legislativo, che costituiscono dotazione organica aggiuntiva degli uffici di diretta collaborazione. Giudica, infine, opportuno che il Governo confermi che dallo scorporo del Ministero della salute da quello del lavoro e delle politiche sociali non derivino aggravi di natura organizzativa e logistica, quali, per esempio, la gestione delle risorse umane, i sistemi informativi, i servizi manutentivi e logistici, gli affari generali, i provveditorati e la contabilità. Con riferimento all'affidamento al Ministero della salute del compito di monitoraggio sulla qualità delle prestazioni sanitarie, poiché non sono specificate le modalità attuative di tale previsione, al fine di escludere l'insorgenza di oneri, andrebbero acquisiti elementi informativi circa l'effettiva possibilità di svolgere le nuove funzioni nell'ambito delle articolazioni amministrative già esistenti e delle risorse finanziarie già disponibili.
Per quanto attiene all'assegnazione al Ministero dell'economia delle funzioni di verifica e di monitoraggio dell'andamento della spesa sanitaria, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la 5a Commissione del Senato non rileva profili problematici. Lo svolgimento di dette funzioni, secondo quanto chiarito dal rappresentante del Governo, infatti, avverrà con l'utilizzo delle risorse umane e strumentali ordinariamente disponibili e con le dotazioni finanziarie previste dagli stanziamenti iscritti in bilancio a legislazione vigente, trattandosi di funzioni già svolte. Ritiene, infine, opportuno che il Governo chiarisca se l'onere sia o meno da intendere come limite massimo di spesa, atteso che la spesa in questione sembra configurarsi come obbligatoria, trattandosi di oneri per retribuzione di personale pubblico.
Con riferimento al comma 8 dell'articolo 1, osserva che la norma in esame comporta un differimento, rispetto al termine attualmente previsto, dell'attuazione di disposizioni vigenti, concernenti la riduzione degli assetti amministrativi, in relazione alle quali sono stati scontati risparmi di spesa per gli anni 2007 e seguenti. In proposito, tenuto conto dei predetti obiettivi, ritiene che dovrebbe essere chiarito in quale misura gli stessi sono stati realizzati per gli esercizi già conclusi e se, per effetto del differimento previsto dalla norma in esame, possa essere pregiudicato il conseguimento dei risparmi quantificati per l'anno in corso e per gli esercizi successivi. A tal proposito deve rilevarsi che l'autorizzazione alle assunzioni recata dall'articolo in esame rende inefficace la misura sanzionatoria di cui all'articolo 74, comma 6 del decreto legge n. 112 del 2008 che stabilisce il divieto di assunzione. Tale misura appariva preordinata a garantire una piena conseguibilità dei risparmi di spesa stimati anche in caso di mancata riduzione del numero delle posizioni dirigenziali di prima fascia.


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Per quanto attiene alle disposizioni del comma 9 dell'articolo 1, in materia di riorganizzazione della rete periferica delle amministrazioni pubbliche, rileva che alla norma è volta ad assicurare risparmi già ricompresi in quelli previsti a legislazione vigente e scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica e, pertanto, non presenta profili problematici.
Con riferimento ai profili relativi alla copertura finanziaria del provvedimento, segnala che, ai sensi del comma 10 dell'articolo 1, alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 460.000 euro per l'anno 2009 e a 920.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provveda quanto a 306.417 euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, quanto a 612.834 euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come quantificata dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 393 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2001 e quanto a 153.583 euro per l'anno 2009 e 307.166 euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Al riguardo, con riferimento alle risorse del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, ricorda che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 81 del 2004 del quale è disposto l'utilizzo nell'anno 2009 prevede due distinte autorizzazioni di spesa. La prima prevista dalla lettera a) del suddetto comma è relativa al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi e le relative risorse sono scritte nel capitolo 4393 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La seconda, prevista dalla lettera b), è invece riferita alla Fondazione Istituto nazionale di genetica molecolare e le relative risorse sono iscritte nel capitolo 3300 del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali. La disposizione in esame non specifica a quale delle due autorizzazioni di spesa, o se ad entrambe, sia riferita la riduzione. Dalle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo durante l'esame presso la Commissione bilancio del Senato, nella seduta del 23 settembre 2009, secondo il quale il capitolo di cui è previsto l'utilizzo è il 4393 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si evince che la riduzione dovrebbe essere riferita all'autorizzazione di spesa relativa alla lettera a) del comma 1 del suddetto decreto-legge. Infatti, dalle schede di analisi allegate alle tabelle di bilancio si evince che è quest'ultima l'autorizzazione di spesa relativa al suddetto capitolo. Segnala, inoltre, che le risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come quantificata dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 393 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2001, sono iscritte nel capitolo 3460 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante il fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia - Herzegovina e Kosovo. Ricorda, altresì, che le risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, del quale è previsto l'utilizzo a decorrere dall'anno 2010 sono iscritte nel capitolo 2115 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante il fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, il rappresentante del Governo durante l'esame presso la Commissione bilancio del Senato, nella seduta del 23 settembre 2009, ha confermato che i capitoli del quale è previsto l'utilizzo


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recano le necessarie disponibilità. Dal punto di vista formale, anche in considerazione dello stato avanzato dell'iter parlamentare del provvedimento in esame, già approvato dal Senato, segnala l'opportunità di aggiornare lo stanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999 esposta nella tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per il 2010, tenendo conto della prevista riduzione.
Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, in merito alla determinazione del costo aggiuntivo derivante dalla nuova compagine governativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'istituendo Ministero della salute, fa presente che sono stati considerati i trattamenti economici in vigore per i Sottosegretari sia parlamentari che non parlamentari, nonché del Ministro della salute, comprensivi dell'indennità di cui alla legge n. 418 del 1999, ove spettante.
Segnala, inoltre, che il comunicato del Consiglio dei ministri dell'8 maggio 2009 ha precisato che il Ministero della salute avrà oltre al Ministro, due sottosegretari che non incrementano il numero totale dei componenti del Governo, in quanto già nominati nell'ex Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e ha riferito la decisione di prevedere due Sottosegretari da assegnare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché un Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento. Pertanto, per la determinazione del costo aggiuntivo dei due Ministeri si è tenuto conto del costo complessivo della nuova compagine governativa e delle risorse già assegnate a legislazione vigente sul pertinente capitolo di bilancio per il pagamento degli stipendi ai ministri e ai sottosegretari, ammontante, per l'anno 2009, a 410.000 euro, al netto degli oneri riflessi. Per la ripartizione dello stanziamento di bilancio tra le due amministrazioni sulla base dell'effettivo utilizzo, si rinvia ai chiarimenti di competenza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Per il costo dei due Sottosegretari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per il Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, in via prudenziale, è stato considerato il trattamento economico complessivo di un Sottosegretario non parlamentare.
Con riferimento agli oneri per il pagamento della diaria di missione riconosciuta a titolo di rimborso spese a Roma, fa presente che la quarta quota indicata in relazione tecnica è riferita al Ministro non parlamentare dell'istituendo Ministero della salute. Tale quota non risulta aggiuntiva, ma costituisce solo una diversa imputazione della spesa dal capitolo degli stipendi a quello delle missioni, atteso che il Ministro già percepiva tale indennità in qualità di sottosegretario.
Relativamente ai chiarimenti richiesti circa la riduzione del 20 per cento prevista dal decreto legge n. 85 del 2008, conferma che il provvedimento ha effettivamente determinato una riduzione del 20 per cento degli stanziamenti di bilancio per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, così come previsto dall'articolo 16 del suddetto decreto-legge.
In ordine alla capienza degli stanziamenti attuali rispetto alle strutture di diretta collaborazione, si osserva che le somme destinate alla copertura delle spese di funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute devono essere ricomprese negli attuali stanziamenti di bilancio a legislazione vigente. Pertanto, al momento dello scorporo delle amministrazioni, le medesime dovranno operare nel rispetto dei limiti fissati in bilancio.
In merito, poi, alla richiesta di elementi informativi sull'effettiva possibilità che dallo scorporo del Ministero della salute non derivino aggravi di natura organizzativa e logistica precisa che l'invarianza della spesa risulta altresì garantita dalle verifiche di competenza dello scrivente in sede di emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del provvedimento con i quali saranno ripartite le risorse umane, strumentali e finanziarie tra i due Ministeri.


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Per quanto concerne le delucidazioni inerenti la salvaguardia dei risparmi attesi dalla riduzione delle dotazioni organiche, fa presente che le assunzioni sono soggetti alle limitazioni previste dalla normativa vigente e devono comunque avvenire tenendo conto dell'indisponibilità di una provvista di posti almeno pari a quella derivante dai tagli della dotazione organica, come espressamente previsto dall'inciso «tenendo conto delle riduzioni da effettuare ai sensi della normativa richiamata e, comunque, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni» di cui al comma 8 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame. Ciò trova conferma peraltro anche nelle istruzioni in materia di assunzioni contenute nella circolare del 27 gennaio 2009, diramata congiuntamente dal Dipartimento della funzione pubblica e dalla Ragioneria generale dello Stato.
In ogni caso, circa la possibilità di prorogare il termine entro cui assumere il personale autorizzato per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, rappresenta che, ai sensi dell'articolo 17, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.
Per quanto riguarda, invece, i chiarimenti relativi al conseguimento dei risparmi derivanti dalla riduzione degli assetti organizzativi, va segnalato che le previste riduzioni di spesa, già scontate dai saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, non ne risultano pregiudicate in quanto l'Amministrazione non può comunque conferire incarichi dirigenziali sulla quota di posti indisponibili per effetto del citato comma 8. Tale quota, afferendo a posti che in via ordinaria sono liberamente conferibili, determina comunque risparmi di spesa, a decorrere dalla cessazione dal servizio dei rispettivi titolari, se si tratta di posti effettivamente coperti, ovvero a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, se vi siano a posti dirigenziali non generali non coperti. A tal proposito, segnala che il divieto di assunzioni di cui al comma 6 del citato articolo 74, rappresenta una sanzione sollecitatoria ai fini dell'attuazione del provvedimento di riassetto organizzativo, che nel caso di specie è differito a due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Tuttavia, la provvisoria deroga alla misura non comporta un deterioramento dei saldi finanziari di bilancio, atteso che rimane in ogni caso fermo l'ordinario regime limitativo delle assunzioni.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva come il provvedimento in esame appaia inopportuno e insensato in relazione alla situazione della finanza pubblica e può mostrare un classismo del Governo sui conti pubblici. Ritiene che sarebbe utile una discussione politica sul punto soprattutto in riferimento al merito della scelta di ripristinare il Ministero della salute, modificando in tal modo l'assetto del Governo. Sottolinea come venga proposta l'istituzione di un Ministero che di fatto c'è già con costi aggiuntivi notevoli. Esprimendo perplessità sia dal punto di vista politica che dal punto di vista economico, sottolinea come appaia del tutto inopportuno sotto il profilo istituzionale costruire un provvedimento dando per avvenuta,come si evince con chiarezza dalla relazione tecnica, l'individuazione della persona che andrà a ricoprire l'incarico di Ministro della salute, limitando tra l'altro in questo modo la libertà di scelta del Presidente del Consiglio. Chiede chiarimenti sulla effettiva portata delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, del provvedimento relative agli enti previdenziali ed all'utilizzo dei risparmi dagli stessi conseguiti, esprimendo infine la preoccupazione che dalla richiamata disposizione possa derivare un aumento della contribuzione.


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Antonio BORGHESI (IdV) manifesta l'assoluta contrarietà del suo gruppo al provvedimento in esame, sottolineando come esso non sia assolutamente condivisibile sia per quanto attiene al merito delle innovazioni proposte, che tuttavia non rientra nelle competenze della Commissione bilancio, sia con riferimento ai profili di copertura e quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento stesso. Quanto al primo profilo, sottolinea che la relazione tecnica evidenzia in modo disarmante l'inutilità del provvedimento, affermando che dal trasferimento di risorse all'istituendo Ministero della salute non deriverebbero maggiori oneri in quanto tale trasferimento concerne strutture organizzative già operanti nell'attuale assetto della compagne ministeriale. Tale affermazione evidenzia in modo chiaro come l'istituzione del Ministero della salute non sia in alcun modo finalizzata ad un miglioramento dell'azione del Governo nel settore della sanità, ma determini esclusivamente la costituzione di una nuova posizione ministeriale. Quanto ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che i maggiori oneri derivanti dall'istituzione del Ministero trovano copertura attraverso la riduzione di autorizzazioni di spesa di particolare rilevanza sociale. Vengono, infatti, ridotte le autorizzazioni di spesa contenute nel decreto-legge n. 81 del 2004 relativa al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con l'analisi e gestione dei rischi, e nel decreto-legge n. 393 del 2000, relativo al fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Herzegovina e Kosovo. Nel ricordare come tali ultime somme fossero in particolare destinate al monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito sui nostri militari impegnati nella missione di pace in quelle zone, sottolinea come si tratti di una finalità di spesa assai più utile e meritevole di finanziamento della costituzione di una nuova struttura ministeriale.

Lino DUILIO (PD) ritiene necessario acquisire ulteriori chiarimenti che giustifichino la presentazione del disegno di legge in esame. Ricordando come nella scorsa legislatura sono stati approvati provvedimenti volti all'accorpamento delle strutture ministeriali nel presupposto di conseguire risparmi, ritiene contraddittorio che tali risparmi si possano realizzare ugualmente anche con un aumento di tale numero. Ritiene altresì opportuno che il Governo chiarisca che, dallo scorporo del Ministero della salute da quello del lavoro, non derivano aggravi di natura organizzativa e logistica nonché, con riferimento all'affidamento del Ministero della salute del compito di monitoraggio sulla qualità delle prestazioni sanitarie, se sussista l'effettiva possibilità di svolgere le nuove funzioni nell'ambito delle articolazioni amministrative già esistenti e delle risorse finanziarie già disponibili, poiché non risultano specificate le modalità attuative di tale previsione. Con riferimento alle sinergie di carattere logistico di cui si prevede la quantificazione del risparmio, ricorda che il patrimonio strumentale degli enti di previdenza è già stato alienato. Pertanto sottolinea come eventuali risparmi non sono possibili a valere sui ai canoni di locazione, ma solo attraverso la soppressione di sedi periferiche. Chiede infine al Governo di fornire elementi più precisi di quantificazione tecnica relativa ai suddetti risparmi.

Bruno TABACCI (UdC) rileva, preliminarmente, come il provvedimento in esame si muova in totale controtendenza con l'intento manifestato dall'Esecutivo all'inizio di questa legislatura di confermare la riduzione dei ministeri e, più in generale, dei componenti del Governo, al fine di rafforzare l'autorevolezza dei vertici dei singoli dicasteri, nonché di tenere conto dell'avvenuta devoluzione alle regioni di molte delle competenze svolte in passato da amministrazioni centrali. Con specifico riferimento all'istituzione del Ministero della salute, osserva che nell'attuale situazione del sistema sanitario italiano, nella quale in molte regioni ormai si registra


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una totale assenza del controllo della spesa e un'assoluta carenza dei servizi offerti ai cittadini, sarebbe risultato più congruo provvedere all'istituzione di un organismo indipendente che effettuasse, in primo luogo, una effettiva valutazione dei profili professionali di coloro che sono chiamati a gestire le strutture sanitarie a livello territoriale. In proposito, rileva infatti che nel sistema che si è andato consolidando si riscontra un evidente eccesso di intermediazione politica nella gestione della sanità, che ha portato nel tempo a dedicare sempre meno attenzione alle esigenze dei cittadini malati. Tale eccesso di presenza politica nell'ambito della gestione del sistema sanitario non è assolutamente contrastato dal provvedimento in esame, che si limita a ripristinare un dicastero, senza tuttavia prevedere un rafforzamento dei controlli sulla gestione della sanità a livello regionale. In sostanza, ritiene si tratti di un provvedimento estremamente insoddisfacente, che non porta nessun vantaggio ai cittadini, determinando anche un aggravio dei costi in relazione all'allargamento della compagine governativa.

Renato CAMBURSANO (IdV) condividendo quanto già affermato dai colleghi, sostiene che il provvedimento appare inopportuno e dannoso per l'immagine del Governo e del Parlamento. Rileva, a tal proposito, la contraddizione tra quanto sostenuto dagli organi di informazione vicini al Governo ed alla maggioranza che parlano di un Governo snello e di una finanziaria leggera e la realtà dei fatti che presenta invece un contenuto opposto. Esprime delusione per la mancata previsione, tra le competenze dell'istituendo Ministero della salute, di maggiori poteri di controllo sulla spesa sanitaria regionale, con la facoltà di disporre eventualmente il commissariamento per gli enti che non funzionano adeguatamente. Ricorda, infine, che anche nella scorsa legislatura che il proprio gruppo parlamentare ha sempre manifestato contrarietà ad un numero eccessivo di componenti del Governo.

Remigio CERONI (PdL), relatore, rilevando come dall'istituzione del Ministero della salute e dall'incremento del numero dei sottosegretari di Stato derivino certamente oneri, osserva che di essi è espressamente prevista la copertura ai sensi del comma 10 dell'articolo 1 del provvedimento in esame. Con riferimento alle osservazioni emerse nel corso del dibattito, osserva altresì che le modifiche introdotte dal provvedimento al decreto legislativo n. 300 del 1999, intendono rafforzare il controllo sulla spesa sanitaria e il monitoraggio dei servizi resi al cittadino a livello territoriale. Ricorda, infatti, che al Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnati compiti di verifica e monitoraggio dell'andamento della spesa sanitaria, anche con riferimento ai piani di rientro dei disavanzi regionali, mentre al Ministero della salute è attribuito il compito di monitorare la qualità delle attività sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni erogate. Sottolinea, infatti, come il rafforzamento dei controlli sulla spesa sanitaria sia un'esigenza assolutamente imprescindibile in un sistema, come il nostro, che negli ultimi anni ha visto crescere vertiginosamente le spese sostenute, in assenza un corrispondente incremento della qualità e della quantità dei servizi resi alla cittadinanza. Per quanto attiene, poi, alle osservazioni del collega Cambursano, sottolinea come, anche tenendo conto dell'incremento previsto dal provvedimento in esame, il numero dei componenti del Governo in questa legislatura si collocherà ad un livello significativamente inferiore a quello raggiunto dall'ultimo Esecutivo sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra. Alla luce di queste considerazioni, formula, quindi, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2766, recante Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
nella determinazione del costo aggiuntivo derivante dalla nuova compagine


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governativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'istituendo Ministero della salute, sono stati considerati i trattamenti economici in vigore per i Sottosegretari, parlamentari e non parlamentari, nonché del Ministro della salute;
il Ministero della salute avrà, oltre al Ministro, due sottosegretari, già nominati nell'ex Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, inoltre, due Sottosegretari verranno assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno ai rapporti con il Parlamento;
per la determinazione del costo aggiuntivo dei due Ministeri si è pertanto tenuto conto del costo complessivo della nuova compagine governativa e delle risorse già assegnate a legislazione vigente sul pertinente capitolo di bilancio per il pagamento degli stipendi ai Ministri e ai sottosegretari ammontante, per l'anno 2009, ad euro 410.000,00 al netto degli oneri riflessi;
per il costo dei due sottosegretari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per il Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, in via prudenziale, è stato considerato il trattamento economico complessivo di un Sottosegretario non parlamentare;
riguardo agli oneri per il pagamento della diaria di missione riconosciuta a titolo di rimborso spese a Roma, la quarta quota indicata in relazione tecnica è riferita al Ministro non parlamentare dell'istituendo Ministero della salute; tale quota non risulta aggiuntiva ma costituisce solo una diversa imputazione della spesa dal capitolo degli stipendi a quello delle missioni, atteso che il Ministro già percepiva tale indennità in qualità di sottosegretario;
il decreto legge n. 85 del 2008 ha effettivamente determinato una riduzione del 20 per cento degli stanziamenti di bilancio per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, così come previsto dall'articolo 16 del suddetto decreto-legge;
la salvaguardia dei risparmi attesi dalla riduzione delle dotazioni organiche, è assicurata dal fatto che le assunzioni sono soggetti alle limitazioni previste dalla normativa vigente e devono comunque avvenire tenendo conto dell'indisponibilità di una provvista di posti almeno pari a quella derivante dai tagli della dotazione organica;
le previste riduzioni di spesa derivanti dalla riduzione degli assetti organizzativi, già scontate dai saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, non risultano pregiudicate in quanto l'Amministrazione non può comunque conferire incarichi dirigenziali sulla quota di posti indisponibili per effetto del comma 8 dell'articolo 1 e tale quota, afferendo a posti che in via ordinaria sono liberamente conferibili, determina comunque risparmi di spesa,
esprime

PARERE FAVOREVOLE»

Pier Paolo BARETTA (PD) conferma la posizione contraria del suo gruppo.

Renato CAMBURSANO (IdV) richiamandosi a quanto precedentemente affermato, ribadisce il voto contrario del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.
Nuovo testo unificato C. 82 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2009.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del provvedimento nella


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seduta del 23 settembre scorso, rilevando come sull'esigenza di prevedere misure previdenziali in favore dei lavoratori con familiari gravemente disabili si registri una assoluta convergenza da parte di tutte le forze politiche. Ricorda quindi, in considerazione dei profili di criticità emergenti nella quantificazione degli oneri derivanti dal nuovo testo unificato elaborato dalla Commissione lavoro, si è riscontrata la necessità di acquisire una nuova relazione tecnica, presentata solo il 30 ottobre scorso. Al riguardo, osserva come la formulazione di talune disposizioni del provvedimento presenti indubbiamente profili di criticità. In particolare, osserva come un lavoratore che presenti i requisiti previsti dal provvedimento per la concessione dell'anticipo del pensionamento, possa accedere a tali benefici, mentre non risulta chiaro cosa succeda nel caso in cui, successivamente al collocamento in quiescenza, uno dei requisiti venga meno, ad esempio per la morte del familiare assistito. In questo caso, sembrerebbe, infatti, che il lavoratore potrà continuare a godere del pensionamento anticipato, con un trattamento più favorevole rispetto a quello ordinario, che si applicherà per tutto il resto della sua vita. Ulteriori profili di incertezza derivano, poi, dall'esigenza di individuare con precisione la nozione di handicap congenito, come rilevato in più di un'occasione dal collega Cambursano. Ritiene, inoltre, necessario un ulteriore approfondimento sul riferimento alla contribuzione figurativa previsto nel provvedimento, osservando come un ampio ricorso a tale forma di contribuzione possa determinare rilevanti oneri a carico del bilancio dello Stato. Si riserva in ogni caso di esprimere una proposta in ordine al seguito dell'esame a conclusione della discussione che avrà luogo in Commissione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nell'illustrare la nuova relazione tecnica sul provvedimento in esame, sottolinea come essa sia stata negativamente verificata dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato per quanto riguarda la quantificazione degli oneri, per quanto concerne la copertura finanziaria prevista, nonché per quanto attiene alla clausola di salvaguardia. In particolare, segnala che la relazione tecnica è costituita da due schede elaborate rispettivamente dell'INPS e dall'INPDAP, dalle quali si evince quanto segue: per quanto concerne l'INPS, dal complesso delle disposizioni deriverebbe un onere di circa 1.300 milioni di euro annui a regime; per quanto concerne l'INPDAP, dal complesso delle disposizioni deriverebbe un onere pensionistico di circa 200 milioni di euro annui a regime, con un picco di circa 600 milioni di euro nel secondo anno di applicazione della disposizione, cui occorre aggiungere un onere per trattamenti di buonuscita, con un picco di oltre 1.300 milioni di euro nel 2010. Dal complesso delle disposizioni in esame conseguirebbero quindi maggiori oneri per circa 1,5 miliardi di euro a regime, con un picco nell'anno 2010 superiore ai 2,2 miliardi di euro, per i quali non è indicata idonea e congrua copertura finanziaria.
Al riguardo, fa presente che gli oneri valutati dalla relazione tecnica risulterebbero sottostimati, per i seguenti motivi: sembrerebbe che non siano stati considerati tra i potenziali beneficiari della disposizione anche i familiari di soggetti deceduti al momento della presentazione della domanda, che dovrebbero invece avere diritto al beneficio se in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto; sembrerebbe, inoltre, che non si sia tenuto conto, nella definizione della platea dei potenziali beneficiari, della sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 2009, che ha stabilito, in riferimento alla fruizione dei congedi retribuiti di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, l'illegittimità dell'esclusione dei figli conviventi dal novero dei beneficiari, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
Inoltre, per quanto concerne gli oneri pensionistici previsti dall'INPDAP, non può non rilevarsi che la relazione tecnica


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mostra, nel profilo temporale della stima dei beneficiari e dei conseguenti oneri, un andamento decrescente, non coerente con i risultati dell'analoga proiezione effettuata dall'INPS né con quelli della relazione tecnica riferita al precedente testo dei provvedimenti in oggetto, elaborata dal medesimo INPDAP.
Pertanto, in riferimento alla relazione tecnica allegata, che quantifica gli oneri recati dal provvedimento in oggetto in circa 1,5 miliardi di euro annui a regime, fa presente di avere verificato negativamente la relazione tecnica per quanto attiene alla quantificazione degli oneri, in quanto gli stessi risulterebbero sottostimati, per i motivi sopra esposti, verificato negativamente la copertura finanziaria, tenendo conto che sul Fondo speciale di parti corrente del Ministero dell'economia e delle finanze non sussistono le necessarie disponibilità finanziarie, riscontrata, infine, l'assenza della prescritta clausola di salvaguardia, di cui al decreto-legge n. 194 del 2002, convertito dalla legge n. 246 del 2002, pur trattandosi di previsione di spesa connessa all'introduzione di diritti soggettivi.
In tali termini, non essendo possibile verificare positivamente la relazione tecnica, ritiene, per quanto di competenza, che il disegno di legge in oggetto non possa avere ulteriore corso.
Ricorda, poi, che l'onorevole Cambursano nel corso del dibattito ha evidenziato come strutture pubbliche diverse abbiano segnalato la differente situazione tra chi nasce disabile e chi lo diventa a seguito del parto e chiede, quindi, se la nuova relazione tecnica prenda in considerazione anche tali ultimi soggetti. Al riguardo, fa presente che la relazione tecnica, al fine di determinare la platea dei possibili destinatari della nota, è stata elaborata tenendo conto della collettività dei titolari di indennità di accompagnamento agli invalidi civili, in quanto la predetta indennità viene concessa sulla base dei requisiti sanitari assimilabili in via di larga massima alla disabilità grave richiesta dalla norma in esame. Pertanto, la relazione tecnica, non facendo alcuna distinzione relativamente al momento in cui si manifestano disabilità, comprende, nella valutazione dei potenziali beneficiari del provvedimento in oggetto, sia i familiari di chi nasce disabile sia di chi lo diventa successivamente.

Lino DUILIO (PD), prendendo atto del parere sostanzialmente contrario testé espresso dal Governo, esprime perplessità sulla possibilità, in un momento così difficile per la finanza pubblica, di reperire le risorse necessarie a coprire un onere che viene stimato dalla nota illustrata dal rappresentante del Governo in 1,5 miliardi di euro. A tal proposito, chiede al Governo un chiarimento sull'effettiva platea dei destinatari, esprimendo dubbi sulla correttezza di utilizzare la indennità di accompagnamento come parametro esclusivo per il computo dei beneficiari effettivi del provvedimento. Sottolinea inoltre come la quantificazione degli oneri dovrebbe tenere conto della circostanza che i soggetti destinatari, superata una certa età, maturerebbero comunque il diritto a godere dei benefici già previsti dalla normativa vigente. Chiede infine chiarimenti in ordine alla definizione di grave disabilità e inabilità necessaria per la corretta individuazione della platea dei beneficiari. Rileva quindi che vi sono notevoli discrasie tra le cifre indicate nella nota illustrata dal rappresentante del Governo e quelle calcolate dalle associazioni che operano nel settore e che si è passato da un onere originariamente calcolato in 10 miliardi di euro a cifre vicine ai 500 milioni di euro. Ritiene che tale confusione derivi da elenchi predisposti in maniere approssimativa e che pertanto occorrerebbe procedere ad un ulteriore approfondimento. Suggerisce che la Commissione di merito provveda all'audizione dei rappresentanti degli enti previdenziali coinvolti e propone quindi un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento al fine di acquisire tali necessari ulteriori elementi di valutazione.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva come per ben due volte nel corso dell'odierna seduta il rappresentante del Governo abbia


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espresso un giudizio radicalmente negativo su provvedimenti frutto dell'elaborazione delle Commissioni di merito, sostanzialmente vanificando il lavoro svolto in tale sede. Su un piano sistematico, sottolinea come tale atteggiamento di totale chiusura da parte dell'Esecutivo rischi di vanificare sostanzialmente il potere di iniziativa legislativa delle Commissioni, con un'evidente limitazione delle prerogative riconosciute alle due Camere nel nostro ordinamento. Con specifico riferimento al provvedimento in esame, evidenzia che esso interviene per assicurare un sostegno in situazioni assai dolorose che interessano molte famiglie nel nostro Paese e, pertanto, anche in considerazione della conclusione dell'esame da parte della Commissione di merito, si è ormai creata una aspettativa grandissima tra i familiari che assistono persone gravemente disabili in ordine alla conclusione positiva dell'iter del provvedimento. Ritiene che il Governo sia in gran parte responsabile della dolorosa situazione che rischia di crearsi, in quanto l'Esecutivo avrebbe dovuto attivarsi già in sede di esame del provvedimento nell'ambito della Commissione lavoro al fine di individuare idonee risorse per far fronte alle misure previdenziali contenute nel provvedimento stesso.

Teresio DELFINO (UdC) nel ricordare come la tematica sia già stata lungamente discussa, esprime la propria insoddisfazione con riferimento all'illustrazione svolta dal rappresentante del Governo, in particolare rilevando come sia scorretto assumere a punto di riferimento per la quantificazione il numero di titolari di indennità di accompagnamento. Rileva inoltre che le note prodotte dall'INPS e dall'INPDAP non sono sufficientemente chiare, esprimendo stupore per la difficoltà di addivenire ad una precisa quantificazione da parte di tali enti previdenziali, attesa la possibilità di utilizzare potenti strumenti informatici. Chiede quindi che venga chiarito di quanto diminuirebbe la platea dei beneficiari per ogni anno in più di anzianità contributiva rispetto alla proposta in discussione. Rileva inoltre che tra le note dell'INPS e dell'INPDAP vi è una discrasia con riferimento al numero dei beneficiari. Ricorda inoltre che occorrerebbe quantificare i minori oneri che derivano dall'assistenza prestata alle persone gravemente disabili presso le rispettive famiglie piuttosto che presso strutture dello Stato. Chiede infine un supplemento di analisi al fine di dare una risposta alla grande attesa che vi è tra le famiglie con persone gravemente disabili.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che, mentre nel testo del provvedimento i requisiti di accesso ai benefici sono stati elevati al fine di contenere la spesa, le simulazioni dell'INPDAP, allegate alla nota illustrata dal rappresentante del Governo, fanno ancora riferimento ad una contribuzione di quindici anni, anziché di diciotto, versata in costanza di assistenza al familiare disabile, con una conseguente sovrastimata quantificazione degli oneri relativi. Ricordando che sulla base della proiezione decennale effettuata dall'INPS si passerebbe da una platea di circa 20 mila beneficiari nel 2009 ad una di circa 100 mila nel 2019, sottolinea come sarebbe opportuno poter disporre anche di una previsione relativa ad un arco temporale più ampio. Esprime inoltre la preoccupazione che i profili finanziari possano essere utilizzate per bloccare l'ulteriore seguito del provvedimento e richiede infine un ulteriore aggiornamento della relazione tecnica alle modifiche introdotte dalla Commissione di merito.

Renato CAMBURSANO (IdV) chiede che si effettui un approfondimento in ordine alla possibilità di integrare la contribuzione figurativa con contributi volontari versati dagli interessati.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, prendendo atto degli esiti del dibattito, ritiene doveroso sottolineare come il lavoro finora svolto dalla Commissione non sia inutile, in quanto esso ha in primo luogo confermato come in Parlamento sussista una unanime volontà politica di concludere


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positivamente l'iter del provvedimento. Anche sotto il profilo della quantificazione degli oneri, rileva che la nuova relazione tecnica oggi depositata dal rappresentante del Governo costituisca, comunque, un passo avanti rispetto a quella elaborata con riferimento alla precedente versione del testo unificato, in quanto i maggiori oneri derivanti dal provvedimento sono ora quantificati in 1,5 miliardi di euro annui a regime, con un picco di 2,2 miliardi di euro nel 2010, a fronte dei 3 miliardi di euro della precedente quantificazione degli oneri. Rileva, inoltre, che correttamente la nuova relazione tecnica depositata dal rappresentante del Governo evidenzia che i fondi speciali dei quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura non recano le necessarie disponibilità e che l'autorizzazione di spesa, pur se formulata in termini di previsione di spesa, non è corredata, come previsto dalla vigente normativa contabile, dalla relativa clausola di salvaguardia. Per quanto concerne, poi, gli oneri pensionistici previsti dall'INPDAP, la relazione tecnica mostra, nel profilo temporale della stima dei beneficiari e dei conseguenti oneri un andamento decrescente, non coerente con l'analoga previsione effettuata dall'INPS. Dalla relazione tecnica emerge dunque come non vi sia coincidenza di vedute tra INPDAP e INPS in ordine ai criteri da adottare per l'individuazione dei beneficiari della proposta di legge. Ricorda inoltre che le associazioni dei familiari dei disabili ritengono che il numero dei destinatari dei benefici previdenziali sia stato sovrastimato dalla relazione tecnica.
Come evidenziato, in particolare, dai colleghi Duilio e Delfino, è pertanto necessario fare chiarezza sui criteri e le metodologie utilizzati per la determinazione del numero di soggetti la cui integrale invalidità può costituire il presupposto per la fruizione dei benefici previsti dal provvedimento e dei relativi familiari. Appaiono inoltre necessari ulteriori chiarimenti al fine di verificare l'effettiva portata delle conseguenze finanziarie derivanti dalle disposizioni in materia di contribuzione volontaria di cui all'articolo 3.
Come evidenziato anche dal collega Borghesi, rileva, in via generale, come, al fine di evitare che i problemi relativi alla copertura finanziaria dei progetti di legge vengano in evidenza solo nella fase conclusiva dell'istruttoria legislativa, specie con riferimento a provvedimenti volti al riconoscimento di diritti soggettivi, appare opportuno che le Commissioni di merito, d'intesa con il Governo, individuino ex ante le risorse finanziarie disponibili, sulla base delle quali formulare la relativa disciplina legislativa. Tale disciplina potrebbe conseguentemente essere modulata tenendo conto delle risorse individuate stabilendo, ad esempio, un ordine di priorità per l'adozione di determinate misure.
Pur condividendo le finalità politiche del provvedimento in esame e apprezzandone l'elevata rilevanza sociale, alla luce delle considerazioni sopra esposte ritiene che non sia possibile procedere oggi all'espressione del parere da parte della Commissione. Propone pertanto di proseguire l'esame del provvedimento prevedendo un'audizione del presidente dell'INPS e del presidente dell'INPDAP, al fine di chiarire la metodologia utilizzata per l'elaborazione dei dati posti a base della relazione tecnica.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) in qualità di membro della Commissione lavoro, ricorda come, intorno al provvedimento in esame, sia emersa una condivisione tra maggioranza e opposizione. Esprime quindi il ringraziamento all'opposizione perché occorre affrontare il problema in maniera responsabile. Ricorda infine che la materia dev'essere trattata avendo presente innanzitutto una fascia di popolazione che soffre e non in termini di dialettica politica.

Lino DUILIO (PD), ad integrazione di quanto già evidenziato, rileva la necessità che le quantificazioni elaborate dall'INPDAP siano riviste al fine di tenere conto del fatto che il provvedimento richiede ora diciotto anni di contribuzione versati durante il periodo di assistenza al familiare convivente disabile. In ogni caso,


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ritiene che sia assolutamente necessario che, nel fornire informazioni rilevanti ai fini della quantificazione degli oneri, gli istituti previdenziali interessati forniscano dati che consentano di effettuare simulazioni degli oneri derivanti da eventuali modifiche ai parametri previsti per il riconoscimento dei benefici previdenziali. Sottolinea, infatti, come solo l'acquisizione di tali simulazioni potrà consentire ai parlamentari di orientarsi tra diverse soluzioni alternative, in considerazione delle risorse disponibili. Valuta peraltro che sia assolutamente imprescindibile, al fine di garantire il buon esito del provvedimento, che il Governo indichi preliminarmente le risorse che intende mettere a disposizione per far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici previdenziali previsto dal provvedimento in esame, osservando, più in generale, come vi sia l'esigenza di una seria riflessione sulle modalità attraverso le quali assicurare la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi di iniziativa parlamentare.

Gioacchino ALFANO (PdL) osserva come l'impossibilità di inserire nel calendario dell'Assemblea un congruo numero di provvedimenti sia da attribuirsi anche alle scelte effettuate dalle Commissioni di merito, che in molti casi elaborano provvedimenti di spesa senza preoccuparsi di individuare le coperture finanziarie necessarie, eventualmente anche attraverso interventi in materia di entrate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che nell'ambito dell'istruttoria legislativa le Commissioni di merito dovrebbero prestare maggiore attenzione ai profili relativi alla copertura finanziaria dei progetti di legge, individuando già in quella sede, in accordo con il Governo, le risorse da destinare all'attuazione dei provvedimenti.

Bruno TABACCI (UdC) osserva che, per garantire maggiori risorse da destinare al finanziamento di nuove iniziative legislative, dovrebbe avviarsi una seria lotta all'evasione fiscale, facendo pagare le tasse anche a quanti attualmente si sottraggono a tale dovere.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone di inviare una lettera al presidente della XI Commissione per informarlo degli esiti dell'odierna seduta con riferimento al provvedimento in esame, nonché di procedere ad audizioni informali dei presidenti di INPS e INPDAP, ricordando altresì che rientra nella competenza della Commissione la possibilità di approfondimento dei profili di natura finanziaria. Sottolinea inoltre che, con riferimento al riconoscimento di diritti soggettivi, occorre sempre procedere con particolare attenzione. Auspica infine che l'Assemblea possa procedere ad una valutazione sui tempi e le modalità di esame del provvedimento.

Teresio DELFINO (UdC) chiede di sentire anche i rappresentanti delle associazioni dei familiari di disabili.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene preferibile che la Commissione bilancio, in ragione delle proprie competenze, si limiti ad audire i soggetti competenti per l'elaborazione della relazione tecnica, osservando come i rappresentanti delle associazioni potranno essere utilmente auditi dalla Commissione di merito.

La Commissione concorda con la proposta del presidente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Nuovo testo C. 2836 Governo.
(Parere alle Commissioni II e III).
(Esame e conclusione - Parere favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.


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Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge, che autorizza la ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché reca norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nel segnalare, preliminarmente, che le Commissioni di merito hanno introdotto una modifica all'articolo 3 del provvedimento, che giudica inopportuna, in quanto rischia di vanificare le finalità del provvedimento in esame, per quanto attiene agli aspetti di competenza della Commissione bilancio, rileva preliminarmente che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica e che la relazione illustrativa allegata al disegno di legge afferma che dall'attuazione della Convenzione non derivano oneri per la finanza pubblica. Quanto agli effetti finanziari delle disposizioni del disegno di legge, segnala, con riferimento al meccanismo di compensazione degli oneri recati dai commi 5 e 6 dell'articolo 4, osserva, in primo luogo, che non viene fornita la quantificazione di tali oneri né del presumibile gettito aggiuntivo, rispetto a quello derivante dalla normativa vigente, che potrebbe determinarsi per effetto delle disposizioni in esame. In assenza di tali elementi, non ritiene possibile verificare il carattere compensativo dei nuovi oneri rispetto alle coperture indicate e, pertanto, giudica necessario acquisire chiarimenti ed elementi di valutazione dal Governo. In proposito, ai fini della quantificazione del possibile maggior gettito, ritiene che debba essere considerato che, con riferimento all'incremento di sanzioni pecuniarie già previste in relazione alla violazione di obblighi o divieti contemplati dalla normativa vigente in materia, non si può automaticamente presupporre che tale inasprimento determini un incremento netto del gettito che sarebbe derivato dalle medesime sanzioni applicate nelle misure previste a legislazione vigente. Ciò in quanto la previsione di sanzioni più severe è connessa alla finalità di ridurre complessivamente il numero delle violazioni. Segnala, infine, che le entrate derivanti dalle nuove sanzioni e dall'incremento di quelle già esistenti non sono espressamente destinate dalla norma al fondo previsto dall'articolo 8 della legge n. 189 del 2004, sopra citato. Anche a questo proposito, andrebbe acquisito un chiarimento. In merito ai profili di copertura finanziaria, sottolinea come l'articolo 4, comma 7 disponga che all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 si provveda con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge n. 189 del 2004 come incrementate a seguito delle modifiche del sistema sanzionatorio disposte dal presente provvedimento.
Al riguardo, osserva preliminarmente che l'articolo in esame, oltre a prevedere una nuova fattispecie di reato per la quale si applica la confisca dell'animale, con riferimento all'affidamento degli animali oggetto di sequestro o di confisca fa salva l'eventualità che allo stesso non si faccia luogo per ragioni legate ad esigenze processuali. Inoltre, è introdotta la possibilità, non prevista a legislazione vigente, che gli animali confiscati siano assegnati agli enti che ne facciano richiesta e ai quali erano già stati affidati. Rileva, inoltre, che il comma 7 riferisce i nuovi o maggiori oneri all'intero articolo 4, mentre la relazione illustrativa precisa che gli oneri derivano dai commi 5 e 6. A tale proposito, considerato che il comma 7 dell'articolo 4 non reca una quantificazione degli oneri derivanti dal medesimo articolo e non individua i commi all'interno dello stesso ai quali riferire tali oneri, rileva l'opportunità di acquisire dal Governo una conferma che le disposizioni onerose sono quelle di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 4 - come indicato dalla relazione illustrativa - oltre che, secondo quanto già rilevato nella parte relativa alla quantificazione, una stima degli effetti finanziari derivanti dagli stessi commi. In particolare, in relazione alle fattispecie onerose, occorre che il Governo chiarisca se gli oneri derivino dal maggior numero di animali da affidare alle associazioni ed enti che ne facciano richiesta ovvero dalla previsione che non si possa far luogo a tale affidamento, contemplata dal comma 5, e


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dalla possibilità di assegnare gli animali stessi ai suddetti enti, prevista dal comma 6. Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, ricorda, in primo luogo, che ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 189 del 2004, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, le associazioni e gli enti a cui sono affidati gli animali oggetto di sequestro o di confisca, sono destinatari delle risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla medesima legge n. 189 del 2004. Tali risorse affluiscono all'entrata del bilancio del Stato per essere riassegnate allo stato di previsione dell'allora Ministero della salute e destinate alle predette associazioni ed enti sulla base di un programma di interventi definito entro il 25 novembre di ogni anno dal Ministro della salute. Giudica, infine, opportuno, come già rilevato nella parte relativa alla quantificazione, acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all'entità delle somme che si prevede di incassare a titolo di sanzioni, le quali dovranno confluire all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate alle associazioni ed enti sopra citati. A tale proposito, osserva - come si evince dal rendiconto dello Stato per l'anno 2008 - che per il medesimo anno non risultano incassi riferiti alle sanzioni previste dalla suddetta legge n. 189 del 2004, che dovrebbero essere iscritti nel capitolo 2230, articolo 10, dell'entrata dello Stato.
Per quanto attiene alle disposizioni della Convenzione, ritiene opportuno che il Governo confermi che l'attività di verifica, prevista dall'articolo 8, sia compresa nell'ambito dei compiti già svolti dai servizi veterinari pubblici, sulla base della normativa vigente. Con riferimento, poi, all'articolo 12 della Convenzioni in materia di riduzione del numero di animali randagi, osserva che gli adempimenti previsti dalla norma in esame potrebbero recare oneri con riferimento agli animali diversi dai cani, dal momento che la normativa vigente prevede tali attività solo in relazione a questi ultimi. Alla luce di quanto indicato nella relazione illustrativa, non rileva, infine, profili problematici con riferimento agli articoli 14 e 15 della Convenzione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ritiene opportuna una riformulazione della clausola di copertura contenuta nell'articolo 4 del disegno di legge, che precisi che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per essere destinate alle associazioni o agli enti che facciano richiesta di custodia degli animali con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2836, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 4, sostituire il comma 7 con il seguente: 7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e sono destinate alle associazioni


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o agli enti di cui al comma 5 con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008.
C. 2851 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge, già approvato dal Senato, che dispone la ratifica dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, segnala che l'articolo 11 dell'Accordo prevede che le competenti autorità di ciascuna Parte consentano l'istituzione nel proprio territorio di uffici di rappresentanza marittima dell'altra Parte contraente e che l'articolo 13 dell'Accordo, al fine di assicurare l'effettiva applicazione dell'Accordo stesso, nonché allo scopo di comporre le eventuali divergenze derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della stesso, sia costituita una Commissione marittima mista, composta da esperti designati dalle autorità competenti di ciascuna Parte, che si riunisca una volta all'anno, o più se necessario, alternativamente in ciascun Paese. Ricorda, inoltre, che nel corso dello esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono stati richiesti chiarimenti in merito all'equiparazione del trattamento riservato alle navi nei due paesi, incluso il pagamento delle tariffe e dei diritti portuali. Nello specifico, al fine di verificare l'assenza di oneri, è stato chiesto di chiarire se le tariffe e i diritti doganali siano inferiori in Italia rispetto a quelli vigenti in Egitto, laddove, in caso contrario, potrebbero derivare minori entrate, seppure di entità non significativa, per alcuni enti locali o autorità portuali. Sono, inoltre, stati richiesti elementi informativi idonei a dimostrare che agli oneri derivanti dall'attività della Commissione marittima mista si possa far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente. In risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione bilancio del Senato, il rappresentante del Governo, per quanto concerne i diritti marittimi, ha fatto presente che la perdita di gettito risulta trascurabile, confermando quindi che il provvedimento non produce effetti negativi per la finanza pubblica. Per quanto concerne la seconda questione, il Governo ha confermato che agli oneri relativi alla Commissione Marittima Mista si può far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.
In proposito, ritiene che andrebbero, in primo luogo, acquisiti chiarimenti circa le modalità e i mezzi con i quali fare fronte all'eventuale istituzione di uffici italiani di rappresentanza marittima nel territorio della controparte. In ordine all'articolo 13, pur prendendo atto di quanto chiarito nel corso dell'esame al Senato, osserva che, in occasione di norme di contenuto analogo introdotte con precedenti provvedimenti di ratifica, gli oneri riferiti alla partecipazione di rappresentati italiani ai lavori di organismi costituiti tra le Parti sono stati quantificati e sono stati altresì indicati i relativi mezzi di copertura. Segnala, pertanto, che anche nel caso in esame, trattandosi di spese obbligatorie a carattere non eventuale, andrebbero indicate la quantificazione e le risorse con le quali farvi fronte.
Segnala, infine, la necessità di un approfondimento in ordine alle possibili conseguenze finanziarie delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'Accordo, che consentono lo sbarco nel porto di una delle Parti contraenti per ragioni di salute.
Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, segnala, in primo luogo, che per


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il trattamento delle navi nei porti, l'articolo 4 dispone che ciascuna Parte contraente riserverà alle navi dell'altra Parte contraente, che facciano scalo nei suoi porti, lo steso trattamento riservato alle proprie navi nazionali, alla luce del principio di reciprocità ed indipendentemente dagli obblighi giuridici interni, in modo da rendere economicamente meno penalizzante il transito delle navi di bandiera egiziana, che quindi saranno indotte ad effettuare maggiori scali nei porti nazionali, con conseguenti maggiori entrate complessive in termini di tasse e diritti marittimi. Analoga favorevole previsione verrà applicata al naviglio nazionale che farà scalo nei porti egiziani. Quindi, le singole minori entrate, relative al singolo scalo, correlate all'equiparazione del naviglio egiziano a quello nazionale, al quale si applica un regime più favorevole, è compensato dai maggiori scali effettuati dalle predette navi ed alle conseguenti maggiori tasse e diritti marittimi complessivamente versate. Con riferimento alla Commissione mista prevista dall'articolo 13 dell'Accordo, segnala che non sono previsti emolumenti specifici in quanto i funzionari che compongono le rispettive delegazioni vengono retribuiti secondo le norme ordinarie per le missioni di servizio per i dipendenti pubblico, e ciascun Paese sostiene le spese relative ai propri funzionari. Conferma, quindi, che agli oneri derivanti dalle riunioni della Commissione marittima mista si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003.
C. 2852 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, rileva, preliminarmente, che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca la ratifica e l'esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003, ai sensi del quale le Parti possono rifiutare le richieste di estradizione delle persone condannate in contumacia solo se ritengano che non siano stati soddisfatti i requisiti minimi di difesa garantiti alla persona accusata di un reato.
Quanto ai profili di competenza della Commissione bilancio, rileva che le disposizioni in esame sono volte ad agevolare la realizzazione di estradizioni, rimuovendo ostacoli connessi alla precedente disciplina. Tenuto conto di tale circostanza, le medesime disposizioni potrebbero dar luogo, almeno nei primi anni di applicazione, ad un numero di estradizioni superiore rispetto al trend storico consolidatosi in relazione all'applicazione della vigente Convenzione e assunto a parametro di riferimento per la quantificazione dei nuovi oneri. Sul punto giudica, pertanto, necessario un chiarimento da parte del Governo.
Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, segnala che all'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, pari a 4.470 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 1997. Al riguardo, con riferimento all'autorizzazione di spesa della quale è prevista la riduzione, si ricorda che le relative risorse sono iscritte in uno specifico piano di gestione del capitolo 2302 dello stato di previsione relativo al Ministero degli affari esteri, recante contributi obbligatori ad organismi internazionali. Da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria


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generale dello Stato il piano di gestione relativo alla legge n. 170 del 1997 reca le necessarie disponibilità. Segnala, tuttavia, che il suddetto capitolo è iscritto in bilancio tra quelli aventi natura obbligatoria e per i quali in caso di necessità è possibile prevedere il reintegro del relativo stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine di cui all'articolo 7 della legge n. 468 del 1978. In considerazione della particolare natura del capitolo, giudica, quindi, opportuno, che il Governo chiarisca, come già fatto nel corso dell'esame di precedenti disegni di legge, che l'utilizzo delle suddette risorse è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente. In caso contrario, infatti, l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa in esame potrebbe determinare, indirettamente, successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.
Valuta, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca, stante la previsione contenuta nella relazione tecnica in base alla quale le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri costituiscono riferimenti inderogabili, se l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 possa essere formulata in termini di limite massimo di spesa, pur in presenza di disposizioni, quali quelle in materia di estradizione, la cui applicazione appare suscettibile di determinare oneri non comprimibili nel suddetto limite.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti, fa in primo luogo presente che ai fini della stima degli oneri derivanti dall'applicazione del Protocollo in oggetto, si è tenuto conto dei dati forniti dal Ministro della giustizia relativamente alle estradizioni attive con la Repubblica argentina. Quanto al ricorso alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 170 del 1997, segnala che si tratta di una idonea modalità di copertura, sussistendo allo stato sufficienti disponibilità per l'iniziativa in oggetto e risultando compatibile con le esigenze finanziarie già programmate. Conferma, infine, che l'onere quantificato nella relazione tecnica è da considerarsi quale limite massimo di spesa, anche in considerazione dell'ammontare delle risorse autorizzate che renderebbe poco significativo un eventuale ricorso al monitoraggio degli oneri ed il conseguente inserimento della clausola di salvaguardia ai sensi della legge n. 468 del 1978.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2852, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio ai sensi della legge n. 170 del 1997 è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente;
l'onere quantificato nella relazione tecnica è da considerarsi quale limite massimo di spesa, anche in considerazione dell'ammontare delle risorse stanziate, che renderebbe poco significativo un eventuale ricorso al monitoraggio degli oneri ed il conseguente inserimento di una clausola di salvaguardia,
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Testo unificato C. 344 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Rinvio del seguito dell'esame).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto della necessità di avviare quanto prima la audizione prevista nell'ambito


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dell'indagine conoscitiva sulla finanza locale, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata nella giornata di domani.

La Commissione concorda.

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco.
Nuovo testo C. 2165.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), relatore, fa presente che il provvedimento in esame reca disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero del Monastero di San Benedetto in Subiaco ed autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, da destinare, in pari misura, alla valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale custodito dall'abbazia di Montecassino e al recupero architettonico del Monastero di San Benedetto in Subiaco.
Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 9-ter, della legge n. 468 del 1978 come rifinanziato dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 134 del 2008.
Al riguardo, segnala che dalla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per il 2010 si evince che il Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, reca le necessarie risorse relativamente agli anni 2010 e 2011. Con riferimento all'anno 2012, la tabella C non indica alcuno stanziamento anche se dall'analisi della legislazione vigente, in seguito al rifinanziamento operato dal decreto-legge n. 134 del 2008, le risorse dovrebbero essere allo stato ancora disponibili. A tale proposito e in ordine alla possibilità di utilizzare le suddette risorse con finalità di copertura, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Sollecita conclusivamente un parere positivo del rappresentante del Governo in ordine al provvedimento in esame, sia perché si tratta di una delle poche iniziative parlamentari che ha la possibilità di divenire legge, sia, soprattutto, per il valore culturale e storico degli interventi proposti e, in particolare, di quelli relativi alla valorizzazione del patrimonio archivistico e librario della biblioteca di Cassino, dove è custodito un numero assai copioso di documenti e testi di altissimo interesse che rappresentano un patrimonio da preservare nell'interesse del Paese.
Sottolinea, inoltre, che i volumi custoditi in tale biblioteca appartengono allo Stato e che il provvedimento è finanziato a valere su fondi nella disponibilità del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ritiene necessario procedere ad alcuni approfondimenti, al fine di verificare la possibilità di individuare una diversa copertura finanziaria rispetto a quella indicata nella proposta di legge.

La seduta termina alle 18.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 novembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 18.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio.
Atto n. 140.
(Rilievi alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole).


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La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Remigio CERONI (PdL), relatore, nell'illustrare lo schema di decreto legislativo, segnala che il provvedimento recepisce la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abrogando le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modificando la direttiva 76/211/CEE del Consiglio.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, segnala che allo schema è allegata una relazione tecnica, verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che non attribuisce al provvedimento effetti finanziari. Al riguardo, tenuto conto che gli oneri relativi ai controllo del rispetto dei requisiti di confezionamento dei prodotti sono a carico delle imprese interessate, ritiene che non sussistano profili problematici di carattere finanziario.
Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che il provvedimento non presenta profili rilevanti dal punto di vista finanziaria.

Remigio CERONI (PdL), relatore, propone di esprimere una valutazione favorevole.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 18.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 4 novembre 2009. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO.

La seduta comincia alle 18.15.

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.

Audizione del dott. Giancarlo Verde, Direttore della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno.
(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione del dottor Giancarlo Verde, che è accompagnato dal dottor Raffaele Sarnataro, Capo Ufficio consulenza e studi finanza locale.

Giancarlo VERDE, Direttore della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Remigio CERONI (PdL), Lino DUILIO (PD), Simonetta RUBINATO (PD) e Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente.

Giancarlo VERDE, Direttore della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ringrazia il dottor Verde per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 20.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.


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ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 235 del 28 ottobre 2009, a pagina 162, seconda colonna, sono apportate le seguenti modificazioni:
dalla trentacinquesima alla trentottesima riga, le parole da: «si applicano» a «in quanto»sono sostituite dalle seguenti: «sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto ritenute»;
dalla trentanovesima alla quarantesima riga, le parole: «riconosciuta dalla Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «costituzionalmente riconosciuta».