VI Commissione - Marted́ 3 novembre 2009


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ALLEGATO 1

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare (C. 2260 Governo ed abbinate).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2260, recante «Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare», come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito, al quale sono state abbinate le proposte di legge C. 2646 e C. 2743, approvata dal Senato,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento al comma 2 dell'articolo 1-ter, il quale prevede, tra l'altro, la non applicazione delle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, comportando conseguentemente la completa esclusione degli atti e documenti indicati sia dall'applicazione dell'imposta di registro sia dalla formalità della registrazione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire tali atti tra quelli esenti, di cui alla tabella allegata al predetto testo unico, e di consentire, su base volontaria, la registrazione dei medesimi atti, ai sensi degli articoli 7 e 8 del medesimo testo unico, qualora essa sia richiesta per motivi anche di carattere civilistico, ed assoggettando in tal caso la formalità ad imposta in misura fissa;
b) con riferimento al comma 1 dell'articolo 2-bis, il quale prevede che gli imprenditori agricoli, i quali effettuino entro il 30 giugno 2010 investimenti per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in tutto il territorio nazionale, possano avvalersi, per l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, del credito d'imposta previsto in materia dall'articolo 1, comma 1075, della legge n. 296 del 2006, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare meglio tali previsioni con quelle di cui al richiamato articolo 1, comma 1075, della legge n. 296, considerato che il credito d'imposta previsto da quest'ultima disposizione si applica agli investimenti effettuati in aree svantaggiate nel rispetto della normativa comunitaria, mentre il beneficio previsto dalla proposta di legge è esteso agli imprenditori agricoli che operano investimenti in tutto il territorio nazionale;
c) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2-quater, il quale prevede che, entro trenta giorni dall'approvazione della legge, l'Agenzia delle entrate attiva le procedure per «l'attivazione del presente articolo», valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere tale formulazione, nel senso di fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge e di prevedere che l'Agenzia delle entrate attivi le procedure per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo;


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d) con riferimento al comma 8-bis dell'articolo 6, il quale introduce un credito d'imposta in favore dei produttori alimentari che riportino le indicazioni previste per l'etichettatura dei prodotti anche in caratteri braille, demandando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, anche la determinazione dell'ammontare del credito d'imposta, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare direttamente la misura del credito d'imposta, senza rinviare al decreto ministeriale.


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ALLEGATO 2

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare (C. 2260 Governo ed abbinate).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2260, recante «Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare», come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito, al quale sono state abbinate le proposte di legge C. 2646 e C. 2743, approvata dal Senato,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) con riferimento al comma 2 dell'articolo 1-ter, il quale prevede, tra l'altro, la non applicazione delle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, comportando conseguentemente la completa esclusione degli atti e documenti indicati sia dall'applicazione dell'imposta di registro sia dalla formalità della registrazione, provveda la Commissione di merito a modificare la disposizione, nel senso di inserire tali atti tra quelli esenti, di cui alla tabella allegata al predetto testo unico, e di consentire, su base volontaria, la registrazione dei medesimi atti, ai sensi degli articoli 7 e 8 del medesimo testo unico, qualora essa sia richiesta per motivi anche di carattere civilistico, assoggettando in tal caso la formalità ad imposta in misura fissa;
2) con riferimento al comma 1 dell'articolo 2-quater, il quale prevede che gli imprenditori agricoli, i quali effettuino entro il 30 giugno 2010 investimenti per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in tutto il territorio nazionale, possano avvalersi, per l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, del credito d'imposta previsto in materia dall'articolo 1, comma 1075, della legge n. 296 del 2006, provveda la Commissione di merito a coordinare meglio tali previsioni con quelle di cui al richiamato articolo 1, comma 1075, della legge n. 296, considerato che il credito d'imposta previsto da quest'ultima disposizione si applica agli investimenti effettuati in aree svantaggiate nel rispetto della normativa comunitaria, mentre il beneficio previsto dalla proposta di legge è esteso agli imprenditori agricoli che operano investimenti in tutto il territorio nazionale;
3) con riferimento al comma 8-bis dell'articolo 6, il quale introduce un credito d'imposta in favore dei produttori alimentari che riportino le indicazioni previste per l'etichettatura dei prodotti anche in caratteri braille, demandando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, anche la determinazione dell'ammontare del credito d'imposta, provveda la Commissione di merito ad indicare direttamente la misura del credito


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d'imposta, senza rinviare al decreto ministeriale;

e con la seguente osservazione:
con riferimento al comma 3 dell'articolo 2-quater, il quale prevede che, entro trenta giorni dall'approvazione della legge, l'Agenzia delle entrate attiva le procedure per «l'attivazione del presente articolo», valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere tale formulazione, nel senso di fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge e di prevedere che l'Agenzia delle entrate attivi le procedure per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo.