I Commissione - Resoconto di marted́ 3 novembre 2009


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 novembre 2009.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.20 alle 11.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 novembre 2009. - Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 11.25.

Sull'ordine dei lavori.

Jole SANTELLI, presidente, propone di invertire l'ordine del giorno e di iniziare i lavori odierni dalla seduta convocata per l'esame di provvedimenti in sede referente.

La Commissione concorda.

Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali.
C. 2669 Calderisi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre.

Jole SANTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali.
C. 465 Anna Teresa Formisano.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 ottobre.

Jole SANTELLI, presidente, avverte che è pervenuto il parere favorevole della Commissione Giustizia.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, deputato Tassone, mandato a riferire all'Assemblea sul provvedimento in senso favorevole. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Jole SANTELLI, presidente, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 11.30.


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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 novembre 2009. - Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI. - Intervengono il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 11.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni legislative statali anteriori al 1o gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore.
Atto n. 118.
(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 ottobre.

Jole SANTELLI, presidente, ricorda che nella precedente seduta la relatrice, deputata Bernini Bovicelli, ha proposto di trasmettere alla Commissione di merito alcuni rilievi (vedi allegato 1).

Roberto ZACCARIA (PD), premesso che il suo gruppo è d'accordo sui rilievi proposti dalla relatrice, invita quest'ultima a segnalare alla Commissione di merito anche il problema posto dal comma 4 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, il quale dispone che «Ai sensi degli articoli 7, secondo comma 8, terzo comma, e 116, primo comma, della Costituzione, le disposizioni legislative che costituiscono diretta attuazione delle stesse norme costituzionali sono comunque escluse dall'effetto abrogativo di cui all'articolo 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246».
Fa presente che il problema, come evidenziato nel punto 4 del parere del Consiglio di Stato, è che in questo modo si crea una nuova categoria di atti normativi esclusi dall'affetto abrogativo, in quanto di diretta derivazione costituzionale, la quale si aggiunge alle altre categorie di disposizione escluse dall'abrogazione. Si tratta di un'operazione ispirata a ragioni eminentemente pratiche, come precisa il Consiglio di Stato, atteso che tra le disposizioni di interesse costituzionale salvate dal comma 17, lettera b), dal comma 14, lettera c), dell'articolo 14 della legge n. 246 - vale a dire le «disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale» e le «disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali» - non sono compresi gli atti normativi atipici. La soluzione adottata dallo schema di decreto in esame, in quanto volta a porre al sicuro provvedimenti di attuazione costituzionale, può essere condivisibile, ancorché sia dubbio il suo fondamento nella delega. Rimane però il fatto che in tal modo fa ingresso nell'ordinamento la categoria delle disposizioni legislative di diretta attuazione costituzionale, la quale è suscettibile di provocare effetti analogici di non facile previsione. Del problema si fa cenno nelle premesse della proposta della relatrice, ma sarebbe preferibile, a suo avviso, che se ne facesse menzione anche tra i rilievi stessi.
Richiamandosi poi a quanto rilevato dal presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, senatore Pastore, il 30 settembre scorso, sottolinea la necessità di coordinare il più possibile le due operazioni complementari del meccanismo taglia-leggi previsto dalla «legge Baccini» (n. 246 del 2005) e del meccanismo salva-leggi previsto dal ministro Calderoli e realizzato con il decreto-legge n. 200 del 2008: il mancato coordinamento tra le due operazioni comporta infatti il rischio di rendere inoperante il salvataggio delle disposizioni che si vuole salvare dall'effetto abrogativo. In particolare, il presidente Pastore segnala l'opportunità di inserire nel comma 1 del decreto legislativo in esame anche la salvaguardia degli atti di cui all'allegato 2. Il comma 2 dell'articolo unico, infatti, esclude gli atti dell'allegato 2 solo dall'effetto abrogativo di cui al decreto-legge n. 200 del 2008, ma


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non da quello della «ghigliottina» di cui al comma 14-ter della legge Baccini, di modo che gli atti sottratti dallo schema in esame all'abrogazione espressa del decreto legge n. 200 potrebbero in seguito essere travolti dall'abrogazione «a ghigliottina» della legge Baccini. Appare pertanto opportuna una riformulazione del comma 1 che contenga il riferimento a entrambi gli allegati.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore, non ritiene necessario modificare la propria proposta di rilievi. Con riferimento infatti alla prima delle due questioni poste dal deputato Zaccaria, fa presente che il problema dei settori esclusi e del coordinamento con il comma 4 dell'articolo unico dello schema in esame è chiaramente posto nelle premesse della sua proposta di rilievi e nel rilievo di cui alla lettera b) e che scendere nel dettaglio della soluzione da proporre al Governo equivarrebbe ad eccedere la competenza della Commissione affari costituzionali, che, in questa occasione, è chiamata soltanto ad esprimere rilievi ad altra Commissione parlamentare.
Per quanto riguarda invece la seconda questione sollevata dal deputato Zaccaria, fa presente che il problema è stato segnalato già dal presidente Pastore, come del resto ricordato dallo stesso deputato Zaccaria, e che quindi è già all'attenzione della Commissione di merito.

Jole SANTELLI, presidente, non essendovi altre richieste di intervento, chiede se vi siano dichiarazioni di voto sulla proposta di rilievi presentata dalla relatrice.

Roberto ZACCARIA (PD) dichiara che il suo gruppo apprezza la proposta di rilievi della relatrice, ma solo parzialmente, per le ragioni già chiarite. Per questo preannuncia l'astensione del gruppo dalla votazione.

Mario TASSONE (UdC) dà atto alla relatrice del lavoro svolto in una materia complessa come quella in esame. Ritiene tuttavia che, in considerazione dell'esigenza di garantire innanzitutto la certezza del diritto e quindi di procedere in questo campo con la massima prudenza, sarebbe stato preferibile che fossero state accolte le richieste del deputato Zaccaria.

Raffaele VOLPI (LNP) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e il deputato Zaccaria per il contributo offerto, che è stato importante. Dichiara quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di rilievi della relatrice. Esorta quindi quest'ultima, che è anche componente della Commissione parlamentare per la semplificazione, a proseguire anche in futuro nel lavoro di raccordo tra la Commissione affari costituzionali e la Commissione parlamentare.

Beatrice LORENZIN (PdL) ringrazia, a nome del gruppo di appartenenza, la relatrice per il lavoro svolto ed esprime soddisfazione per il costruttivo contributo dei gruppi di opposizione.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore, si unisce ai ringraziamenti al deputato Zaccaria per il contributo prestato e si impegna senz'altro a garantire il raccordo tra la Commissione affari costituzionali e la Commissione parlamentare per la semplificazione, almeno per i provvedimenti per i quali sarà nominata relatrice.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi della relatrice.

La seduta termina alle 11.45.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Martedì 3 novembre 2009. - Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 11.45.

Relazione concernente l'impatto delle abrogazioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 200 del 2008, convertito dalla legge n. 9 del 2009, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.
(Doc. XXVII, n. 10).
(Seguito dell'esame e conclusione - Approvazione della risoluzione n. 8-00053).


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La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 settembre 2009.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore, presenta e illustra una risoluzione (vedi allegato 2) conclusiva del dibattito svolto.

Il sottosegretario Aldo BRANCHER dichiara che il Governo valuta favorevolmente la proposta di risoluzione conclusiva.

Roberto ZACCARIA (PD), espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice e dalla stessa Commissione, che ha deciso di approfondire le questioni poste dalla relazione in esame attraverso un breve ciclo di audizioni, ribadisce la propria preoccupazione per il modo in cui interagiranno il meccanismo taglia-leggi ideato dal ministro Baccini e il meccanismo salva-leggi pensato dal ministro Calderoli. Si tratta di due procedimenti che si intrecciano: il primo, disponendo l'abrogazione cumulativa di tutti gli atti non espressamente salvati, ha il pregio dell'organicità; il secondo, abrogando espressamente gli atti superati, ha il pregio della chiarezza. Tuttavia innestare il secondo procedimento sul primo non è un'operazione semplice, col rischio che, se non si procede con la massima cautela, c'è il rischio di aumentare, piuttosto che ridurre, l'incertezza circa la vigenza di questa o quella norma.
Quanto alla proposta di risoluzione della relatrice, avrebbe ritenuto utile impegnare il Governo anche ad evitare, in futuro, il ricorso allo strumento del decreto-legge per intervenire nel processo di semplificazione normativa, anche perché si tratta di materia sulla quale non sussiste l'urgenza, come dimostra il fatto che le abrogazioni disposte dal decreto-legge n. 200 del 2008 decorrono dal 16 dicembre 2009. Considerata quindi l'attuale formulazione del dispositivo della proposta di risoluzione, il gruppo del Partito democratico si asterrà dalla votazione.

Mario TASSONE (UdC), dopo aver dato atto alla relatrice del lavoro svolto anche sulla relazione in esame, rileva che sarebbe necessario individuare, eventualmente mediante una modifica ai regolamenti parlamentari, una procedura che assicurasse non solo un maggiore coinvolgimento ma addirittura una preminenza del Parlamento in materia di semplificazione normativa, atteso che il Parlamento è l'organo titolare in via primaria della potestà legislativa e dovrebbe quindi essere il principale autore degli interventi di semplificazione dell'ordinamento.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore, dopo aver ringraziato tutti i deputati intervenuti nel dibattito ed in particolare il deputato Zaccaria per il contributo fornito, chiarisce che il mancato cenno, nel dispositivo della sua proposta di risoluzione, alla necessità di non usare in futuro lo strumento del decreto-legge in materia di semplificazione deriva dal fatto che la legge n. 69 del 2009 - attraverso l'inserimento di un'apposita norma (comma 14-ter) in tal senso nell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 - ha già stabilito che le abrogazioni espresse debbano farsi esclusivamente con lo strumento del decreto-legislativo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione presentata dalla relatrice, che assume il numero 8-00053.

La seduta termina alle 12.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 3 novembre 2009. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 17.40.

Sui lavori del Comitato.

Raffaele VOLPI (LNP) sottolinea che, ancora una volta, non sono presenti ai


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lavori del comitato proprio i deputati appartenenti ai gruppi che più spesso, in Aula, si lamentano della scarsa intensità dei lavori parlamentari.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.
Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni)

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 ottobre.

Andrea ORSINI (PdL), relatore, presenta e illustra una proposta di parere con osservazioni (vedi allegato 3).

Doris LO MORO (PD), con riferimento all'articolo 5, che prevede l'esonero delle nuove imprese dagli obblighi previsti dal Codice ambientale in materia di rifiuti, chiede al relatore di quali obblighi si tratti.

Andrea ORSINI (PdL), relatore, nel chiarire che l'esonero è relativo ad alcuni obblighi previsti dagli articoli 189, 190 e 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante il cosiddetto Codice ambientale in materia di rifiuti, fa presente che, in ogni caso, esonerare le imprese da alcuni obblighi è una scelta di merito la cui valutazione compete alla Commissione XI. La sua proposta di parere segnala, invece, che il citato articolo 5 prospetta l'esonero come transitorio, ma non ne indica il termine finale.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008.
C. 2851 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole)

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), relatore, ricorda che l'Accordo marittimo tra Italia ed Egitto si ricollega a una serie di intese, già stipulate dall'Italia, in materia di navigazione commerciale ed è altresì preordinato a garantire la piena applicabilità di altri progetti in corso con la controparte egiziana, quali le «Autostrade del mare» ed il «Corridoio verde».
La struttura dell'Accordo, che consta di quindici articoli, è modulata sullo schema base dei patti internazionali vigenti in materia, già ampiamente sperimentato dall'Italia nella conclusione di altri accordi di navigazione con Stati terzi.
L'ambito di applicazione dell'Accordo, delineato nell'articolo 1, riguarda i trasporti marittimi internazionali tra le due Parti, ai cui territori pure si applica, salvo quelle attività di trasporto marittimo legalmente riservate a ciascuna delle Parti - ovvero servizi portuali, navigazione costiera, cabotaggio, pesca, navigazione in acque interne o nel canale di Suez.
L'articolo 2 fornisce le definizioni necessarie per la comprensione dei termini dell'Accordo, tra cui in particolare una precisa delimitazione semantica delle nozioni di «nave di una Parte contraente» e di «nave utilizzata dalle Società nazionali di navigazione di una Parte contraente».
L'articolo 3 prevede che ognuna delle Parti garantisca un trattamento non discriminatorio nei confronti delle navi battenti bandiera dell'altra Parte o operate da cittadini di quest'ultima, impegnandosi altresì a garantire un accesso al traffico marittimo internazionale ispirato dal principio di libertà della navigazione e dell'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo dei traffici marittimi. Inoltre entrambe le Parti si impegnano ad attuare per quanto possibile i principali strumenti internazionali in materia di sicurezza delle navi, nonché di protezione dell'ambiente marino e delle condizioni dei marittimi. L'impegno reciproco si estende alla collaborazione per applicare al meglio le norme


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vigenti in materia di soccorso in mare e di soppressione degli atti illeciti contro la navigazione marittima. Significativamente però l'Italia si riserva il rispetto integrale del regolamento comunitario n. 725 del 2004, inerente alla sicurezza marittima.
L'articolo 4 stabilisce che ciascuna delle Parti, su base di reciprocità, riserverà alle navi dell'altra Parte contraente che facciano scalo nei propri porti il medesimo trattamento riservato alle proprie navi, incluso il pagamento di tasse, tariffe e diritti riferiti a servizi portuali. Ciò nonostante, l'Accordo in esame non pregiudica i diritti delle autorità locali per quanto concerne le materie doganali, della sanità pubblica, della sicurezza delle navi e dei porti, della salvaguardia ambientale del mare come anche della vita umana, nonché in relazione alla presenza di merci pericolose o di sostanze tossiche e all'ammissione degli stranieri. Di nuovo, l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea comporterà che il nostro Paese notifichi all'Egitto non solo le proprie normative nazionali, ma anche le norme comunitarie in vigore nelle materie elencate.
Gli articoli 5 e 6 riguardano il riconoscimento che ciascuna delle Parti, sulla scorta dei documenti di bordo e dei documenti d'identità dei marittimi, opererà sia per quanto concerne la nazionalità e la stazzatura delle navi, sia per quanto riguarda l'identità dei marittimi impiegati su navi dell'altra Parte contraente: in particolare è previsto che i marittimi italiani siano in possesso del Libretto di navigazione, mentre quelli egiziani del Passaporto dei marittimi.
Gli articoli 7, 8 e 9 concernono rispettivamente i diritti e gli obblighi dei marittimi iscritti nella lista dei membri di equipaggio della nave quando si trovino in un porto di scalo dell'altra Parte contraente, i diritti di transito e di soggiorno degli operatori di bordo non iscritti nella lista dei membri d'equipaggio, e i procedimenti giudiziari contro un membro dell'equipaggio.
In particolare i membri di equipaggio, sia che siano cittadini dell'altra Parte contraente o di Paesi terzi, in possesso dei documenti di identità di cui al precedente articolo 6, devono comunque, per poter scendere a terra, essere muniti di visto di ingresso - salvo i casi di esenzione previsti per alcuni Stati. Compatibilmente con la legislazione nazionale e internazionale vigente, l'autorità di frontiera rilascerà al più presto visti o autorizzazioni di ingresso equipollenti.
Analoghe sono le previsioni della necessità di visto per gli operatori di bordo non iscritti nella lista dei membri di equipaggio, affinché essi possano transitare o soggiornare nel territorio di una delle due Parti contraenti. Si ricorda però che in entrambi i casi l'Italia fa salva la necessità di uniformarsi al rispetto del regolamento n. 415 del 2003 in materia di rilascio di visti alla frontiera. Inoltre, entrambe le Parti si riservano di poter negare l'ingresso nei rispettivi territori ad ogni persona ritenuta indesiderabile, e comunque si impegnano a cooperare ampiamente nella prevenzione e repressione del contrabbando di migranti via mare.
Infine, qualora un membro dell'equipaggio commetta sulla propria nave un reato durante l'attraversamento delle acque territoriali dell'altra Parte contraente, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.
L'articolo 27 in questione si inserisce nelle sezioni della Convenzione di Montego Bay riguardanti il passaggio inoffensivo nel mare territoriale e le relative norme concernenti navi mercantili e navi di Stato utilizzate per scopi commerciali. L'articolo 27 riguarda segnatamente la giurisdizione penale a bordo di una nave straniera, e prevede di norma il non esercizio della giurisdizione penale da parte dello Stato costiero a bordo di una nave straniera in transito nel mare territoriale, eccezion fatta per quattro eventualità: che le conseguenze del reato commesso a bordo si estendano allo Stato costiero; che il reato sia di tale natura da compromettere l'ordine nel territorio dello Stato costiero o nel suo mare territoriale; che l'intervento giurisdizionale sia stato richiesto dal comandante della nave o dall'agente diplomatico


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o consolare dello Stato di bandiera della medesima; che l'esercizio della giurisdizione si renda necessario per reprimere il traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope in mare. Le condizioni appena esposte non vincolano però lo Stato costiero qualora il transito nel mare territoriale di una nave straniera avvenga dopo che essa lasciato le acque interne dello Stato medesimo. In ogni caso lo Stato costiero, prima di adottare qualsiasi misura, informa a richiesta del comandante della nave un rappresentante diplomatico o consolare dello Stato di bandiera, salvo casi di emergenza, in cui tale informativa può essere contemporanea alle misure giurisdizionali in esecuzione.
L'articolo 10 riguarda l'eventualità di incidenti, e stabilisce la cornice normativa delle attività di soccorso in tali casi, prevedendo che tanto l'operazione di salvataggio quanto quelle di lotta all'inquinamento marino eventualmente derivato dal sinistro avverranno in base alle leggi dello Stato di pertinenza.
Con l'articolo 11 le Parti consentono alle compagnie di navigazione e alle autorità competenti dell'altra Parte di aprire uffici di rappresentanza per agevolare lo svolgimento delle attività legate alla prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale.
L'articolo 12 concede alle società di navigazione dell'altra Parte contraente il diritto al libero trasferimento nel proprio territorio di redditi e profitti realizzati nel territorio dell'altra Parte contraente, nel rispetto di obblighi fiscali e procedure ivi vigenti: detti trasferimenti verranno effettuati nel più breve tempo possibile e senza altre limitazioni, in valuta convertibile e al tasso ufficiale di cambio previsto nel giorno della richiesta. Si stabilisce tuttavia la prevalenza delle disposizioni inerenti dettate dalla Convenzione italo-egiziana del 1979 per evitare le doppie imposizioni sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
Una Commissione marittima mista (articolo 13) è istituita per esaminare ogni questione inerente all'applicazione dell'Accordo: essa si riunirà almeno una volta l'anno, o più frequentemente, a richiesta di ciascuna delle Parti e alternativamente nei due Paesi. La Commissione sarà competente anche per ogni controversia sull'interpretazione o l'esecuzione dell'Accordo, ma in mancanza di intesa nel seno di essa, la controversia sarà demandata alla risoluzione per via diplomatica.
Eventuali modifiche dell'Accordo (articolo 14), proposte per via diplomatica da una delle due Parti, saranno formalizzate mediante Scambio di note diplomatiche, ed entreranno in vigore al ricevimento della seconda delle due notifiche.
Infine, l'articolo 15 contiene le consuete clausole finali: la durata dell'Accordo è triennale, con taciti rinnovi per analoghi periodi. È anche prevista la possibilità di denuncia dell'Accordo, da inoltrare per via diplomatica e con effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica. Al momento dell'entrata in vigore, il presente Accordo determinerà la cessazione dell'Accordo italo-egiziano sulla navigazione e il trasporto marittimo del 1976.
Il disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 21 ottobre scorso, si compone di tre articoli che recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo marittimo tra Italia ed Egitto del 3 dicembre 2008, il relativo ordine di esecuzione e la consueta previsione dell'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La ratifica dell'Accordo, in base alla relazione che accompagna il disegno di legge presentato al Senato (S. 1769), non comporta oneri aggiuntivi, poiché per agi oneri derivanti dalla partecipazione alle riunioni della Commissione marittima mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo si provvederà facendo ricorso agli stanziamenti disponibili, a legislazione vigente, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.


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Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003.
C. 2852 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), relatore, ricorda che il Protocollo in esame è stato sottoscritto a Roma il 31 marzo 2003 allo scopo di integrare la Convenzione di estradizione con l'Argentina del 9 dicembre 1987. L'addendum intende superare taluni problemi applicativi sorti in relazione all'esecuzione di alcune domande di estradizione, promosse dall'Italia, per l'esecuzione di sentenze contumaciali.
La questione appare rilevante poiché l'ordinamento argentino, al pari di altri ordinamenti di derivazione ispanica, ignora sostanzialmente l'istituto del giudizio in assenza: la dichiarazione di contumacia (rebeldia) determina infatti la sospensione del processo dopo la fase istruttoria. La diversità d'inquadramento di questa problematica ha quindi prodotto l'esito negativo per una serie di domande di estradizione riguardanti anche, come si legge nella relazione illustrativa al ddl originario (S. 1770) i responsabili di gravi reati.
Il Protocollo, pertanto, così come già sperimentato nei rapporti tra Italia e Spagna, riconosciuta la diversità d'inquadramento della fattispecie da parte dei due ordinamenti, si risolve in una presa d'atto, da parte argentina, della piena conformità della disciplina italiana del procedimento contumaciale alle garanzie del giusto processo ed ai parametri internazionali in tema di diritti umani.
Il Protocollo consiste di un breve Preambolo e di due articoli.
L'articolo 1 prevede che la Parte richiesta di estradizione potrà rifiutarla solo se ritiene che non sono stati garantiti i requisiti minimi di difesa che spettano ad ogni persona che viene processata (comma 1).
L'estradizione deve essere concessa quando, in base all'ordinamento giuridico della Parte richiedente, la persona condannata può chiedere di essere sottoposta ad un nuovo processo (comma 2).
Il comma 3 prevede obblighi a carico della sola Parte italiana. Essa dovrà garantire che l'imputato sia stato informato dell'udienza in tempo utile e sia stato altresì informato del fatto che, in sua assenza, sarà condannato in contumacia; la Parte italiana dovrà inoltre garantire che il giudice si sia assicurato - attraverso appositi controlli - che l'imputato abbia effettivamente ricevuto la regolare notifica della citazione secondo le norme dell'ordinamento italiano; infine, la Parte italiana dovrà garantire che il giudice abbia effettuato controlli volti ad accertare che - nei casi in cui la presenza dell'imputato fosse stata considerata necessaria - lo svolgimento del processo sia stato posticipato ove vi fossero stati motivi per ritenere che l'assenza dell'imputato risalisse a cause indipendenti dalla sua volontà.
È previsto che la Parte richiedente fornisca tutte le informazioni circa lo stato dei processi, sul regime e sulla portata dei ricorsi, nonché sulle possibili impugnazioni.
L'articolo 2, contenente le formule di rito relative alla entrata in vigore e alla durata del Protocollo, stabilisce anche che esso si applicherà anche alle richieste di estradizione pendenti.
Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione italo-argentina del 1987.
L'articolo 3, riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, autorizza la spesa di 4.470 euro annui a decorrere dal 2009; la copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento a favore dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.(1)
L'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
Nuovo testo C. 2260 Governo ed abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 6).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Nuovo testo unificato C. 344 Bellotti e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 ottobre.

Raffaele VOLPI (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 7).

Doris LO MORO (PD) chiede un chiarimento sulla condizione n. 4 della proposta di parere, che sembrerebbe esorbitare da una pura valutazione di costituzionalità del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente, chiarisce che la condizione è volta ad assicurare la coerenza interna del testo in esame e che la corretta formulazione dei testi legislativi costituisce un profilo di competenza della Commissione affari costituzionali. In particolare, la condizione n. 4 trae spunto dalla considerazione che all'articolo 24 del testo in esame si fa riferimento ad Agenzie e Federazioni delle quali non viene, nel resto del testo, chiarita la natura ed il ruolo.
Nessuno altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco.
Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 8).

Raffaele VOLPI (LNP), premesso che il suo gruppo voterà a favore della proposta di parere del presidente, atteso che il provvedimento non presenta profili di incostituzionalità, stigmatizza tuttavia il metodo con il quale la Commissione di merito procede in modo frammentario al fine di valorizzare la cultura, fermo restando che la valorizzazione della cultura è un obiettivo in sé certamente condivisibile.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Nuovo testo C. 2836 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).


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Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, dopo aver brevemente illustrato le modifiche apportate al testo dalle Commissioni di merito, le quali hanno permesso di superare i profili di dubbia costituzionalità di alcune disposizioni contenute nel teso iniziale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 9).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 18.15.