VI Commissione - Mercoledì 28 ottobre 2009


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ALLEGATO 1

5-02013 Fluvi ed altri: Controlli sull'applicabilità del regime tributario agevolato degli enti associativi e delle organizzazioni di volontariato.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame, gli Onorevoli interroganti, nel premettere che l'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), ha previsto il regime fiscale agevolato per gli enti di tipo associativo e le organizzazioni di volontariato, fanno presente che la stessa norma subordina l'applicabilità di tale regime alla trasmissione per via telematica, all'Agenzia delle entrate, di un apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.
Gli interroganti rilevano, tra l'altro, che gli adempimenti prescritti potrebbero penalizzare soprattutto le esperienze associative meno strutturate e chiedono, pertanto, di porre la massima attenzione nei confronti del mondo associativo, al fine di sostenere le realtà che hanno operato con competenza e merito nel campo del sociale.
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha rappresentato - come peraltro evidenziato nell'interrogazione - di aver attivato un tavolo di confronto con il Forum del Terzo settore, con l'Agenzia delle Onlus e con i rappresentanti delle Associazioni di categoria.
Come precisato con un apposito comunicato stampa del 15 ottobre 2009 della stessa Agenzia, sono state individuate, nel corso degli incontri, delle soluzioni alle problematiche rappresentate, volte ad agevolare l'assolvimento dell'onere della comunicazione da parte delle associazioni, senza limitare l'efficacia della valenza informativa del modello.
In particolare, è stato concordato che:
il termine di presentazione del modello Eas è posticipato al 15 dicembre 2009, con un congruo rinvio rispetto all'originaria scadenza del 30 ottobre;
l'Agenzia delle Entrate rafforza ulteriormente l'impegno che gli uffici periferici stanno già profondendo per divulgare il più possibile la conoscenza dell'onere della presentazione del modello di comunicazione; tale sforzo è contemporaneamente profuso anche dall'Agenzia per le Onlus, dal Forum e dalle rappresentanze delle Associazioni di categoria, anche con momenti di confronto con le Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate;
in ossequio al dettato normativo dello Statuto dei diritti del contribuente è prevista la presentazione di un modello ridotto per alcune tipologie di enti già iscritti in particolari registri o conosciuti dalla Pubblica Amministrazione.

In considerazione delle significative novità emerse in seguito agli incontri tra l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia per le Onlus, il Forum del Terzo settore ed i rappresentanti delle Associazioni di categoria, nei prossimi giorni l'Amministrazione finanziaria pubblicherà un apposito documento di prassi con ulteriori chiarimenti in merito alla presentazione del modello.


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ALLEGATO 2

Legge di contabilità e finanza pubblica (C. 2555, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 2555, approvata dal Senato, recante Legge di contabilità e finanza pubblica;
sottolineato il notevole rilievo della proposta di legge, la quale realizza un'importante riforma della disciplina di contabilità nazionale, volta ad adeguare il contesto normativo in materia al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali e ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa, finalizzati a contenerne l'espansione;
evidenziato come la riforma modifichi la tempistica e gli strumenti della programmazione finanziaria, rafforzando ulteriormente il principio della programmazione finanziaria triennale che è già stato seguito dal Governo negli interventi di politica economica finora posti in essere nel corso della legislatura;
sottolineato come l'intervento legislativo si inserisca nel generale contesto della riforma in senso federalista del sistema fiscale nazionale, ed intenda dunque disciplinare il coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali ed il coinvolgimento dei diversi livelli di governo nell'elaborazione degli obiettivi programmatici, ai fini della ripartizione degli obiettivi finanziari e della fissazione del quadro di riferimento normativo del Patto di stabilità interno;
evidenziato come la proposta intenda rafforzare gli strumenti di controllo sulla spesa e sugli andamenti di finanza pubblica, ed incrementare il livello di trasparenza dei conti pubblici, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi parlamentari, nonché stabilendo, all'articolo 6, il principio dell'accesso da parte della Camera e del Senato a tutte le banche dati rilevanti per la finanza pubblica;
sottolineato come l'intervento legislativo intenda potenziare gli strumenti di analisi e valutazione della spesa da parte delle amministrazioni centrali, individuando un sistema di indicatori di risultato, riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodi comuni alle diverse amministrazioni pubbliche, nonché introdurre meccanismi di più razionale programmazione dei flussi finanziari;
rilevato positivamente come l'articolo 10 della proposta di legge, il quale disciplina la Decisione di finanza pubblica (DFP) che sostituirà il Documento di programmazione economico - finanziaria, preveda opportunamente, alla lettera b) del comma 1, che la predetta Decisione riporti anche la previsione tendenziale, a legislazione vigente, del valore della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche, recependo normativamente una prassi affermatasi nei documenti di programmazione;
sottolineato inoltre come l'articolo 10, comma 1, lettera e), stabilisca che la DFP debba indicare, tra gli obiettivi programmatici per ciascun anno, anche l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello


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massimo di spesa corrente, rafforzando in tal modo il valore programmatico della stessa DFP;
evidenziata la norma recata dal comma 1 dell'articolo 15, la quale prevede che la Ragioneria generale dello Stato consenta l'accesso e l'invio alle Camere, in formato elettronico elaborabile, dei dati contenuti nella banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 1, contenente i dati relativi ai bilanci di previsione, ai conti consuntivi ed alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie per l'attuazione della legge;
richiamata altresì positivamente la previsione di cui all'articolo 15, comma 4, secondo cui il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze è chiamato a pubblicare mensilmente un rapporto sull'andamento delle entrate tributarie e contributive ed a pubblicare per ogni trimestre elaborazioni riguardanti il monitoraggio degli effetti sulle entrate delle principali misure tributarie adottate e l'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni e enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione;
evidenziato come il comma 9 dell'articolo 22 preveda che ciascuno stato di previsione sia accompagnato da una nota integrativa al bilancio di previsione che illustri, con riferimento alle previsioni di entrata, i criteri utilizzati per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, e specifichi, per ciascun titolo delle entrate, la quota di risorse avente carattere ricorrente o meno, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti - con separata indicazione delle disposizioni introdotte nell'esercizio - recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti, fornendo in tal modo importanti elementi informativi al Parlamento ai fini della valutazione e programmazione delle scelte legislative in materia tributaria;
rilevata l'esigenza di assicurare il massimo coordinamento tra l'intervento legislativo in esame e le norme della legge n. 42 del 2009, recante delega al Governo per l'attuazione del federalismo fiscale, al fine di evitare sovrapposizioni e contraddizioni tali da ostacolare il processo di realizzazione della riforma del sistema fiscale in senso federalista, la quale costituisce un elemento cardine dell'intera politica economica e fiscale del Governo lungo l'intero arco della legislatura;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni dell'articolo 2, che conferiscono una delega legislativa al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, con le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge n. 42 del 2009, la quale contiene principi e criteri direttivi che concernono materia analoga, prevedendo che il Governo proceda, attraverso i decreti legislativi delegati, alla individuazione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali;
b) sempre con riferimento all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare i principi di delega di cui alle lettere d) ed f) del comma 2, che prevedono, rispettivamente, l'affiancamento, in via sperimentale, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria, di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale, ispirati a criteri comuni, e la definizione di un sistema di indicatori di risultato riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri comuni alle diverse amministrazioni, con i principi di delega, sostanzialmente analoghi,


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di cui all'articolo 43, comma 2, lettere a) ed l), relativi al completamento della riforma del bilancio;
c) con riferimento all'articolo 4, che istituisce la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificarne i criteri di composizione, prevedendo che essa rispecchi la proporzione dei gruppi parlamentari, e non, come prevede attualmente il comma 2 della disposizione, la rappresentanza proporzionale della «maggioranza» e delle «opposizioni», nozioni, queste ultime, che potrebbero non risultare di univoca interpretazione;
d) con riferimento all'articolo 9, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare meglio i meccanismi di coordinamento della finanza pubblica, in coerenza con le previsioni della legge n. 42 del 2009, in particolare ribadendo la necessità di mantenere uno stretto legame tra la procedura relativa al Patto di stabilità e quella relativa al Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della predetta legge n. 42, definendo nella DFP, per entrambe le procedure, gli obiettivi di comparto, previa adeguata conclusione dei processi di concertazione tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali, e prevedendo altresì che la manovra finanziaria relativa ai livelli decentrati di governo, da attuarsi eventualmente attraverso uno specifico provvedimento collegato, sia approvata in tempo utile affinché questi ultimi possano approvare i propri bilanci entro la fine dell'anno solare;
e) con riferimento all'articolo 10, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le previsioni, ivi contenute, relative all'evidenziazione nella DFP degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, con quelle di cui all'articolo 18 della legge n. 42 del 2009, il quale prevede che la definizione, per ciascun livello di governo territoriale, del livello programmato dei saldi da rispettare, delle modalità di ricorso al debito, nonché dell'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, avvenga mediante norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica che il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, è chiamato a proporre nell'ambito del disegno di legge finanziaria in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria;
f) con riferimento all'articolo 10, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere la lettera g), la quale prevede che la DFP debba riportare anche la disaggregazione degli obiettivi programmatici della manovra finanziaria con riferimento alle entrate e alle spese, eventualmente prevedendo che tale indicazione disaggregata sia realizzata in modo graduale.