XI Commissione - Marted́ 20 ottobre 2009


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ALLEGATO 1

5-01634 Gnecchi: Penalizzazioni previdenziali per il passaggio dall'INPDAP all'INPGI.

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo a discutere l'interrogazione presentata dall'onorevole Gnecchi (già, peraltro, oggetto di approfondimento a seguito di precedenti interrogazioni), concernente il trattamento pensionistico dei giornalisti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni assicurati presso l'Inpgi, a decorrere dal 1o gennaio 2001, e precedentemente assicurati presso l'Inpdap.
In particolare, la situazione, sollecitata nel presente atto parlamentare, riguarda quei giornalisti che non hanno ancora compiuto 65 anni di età (necessari per la pensione di vecchiaia) e che - pur vantando alla data di variazione del regime previdenziale, di cui alla legge n. 335/1995, almeno 18 anni di contributi accreditati presso l'Inpdap - accedono alla pensione di anzianità avendo raggiunto i 40 anni di contributi, attraverso il cumulo di quelli accreditati sia presso l'INPDAP che presso l'INPGI.
I suddetti soggetti, quindi, non hanno maturato presso l'INPDAP i requisiti contributivi minimi per aver diritto ad un autonomo trattamento di anzianità; in questo senso, in considerazione di quanto passo ad illustrare, si lamenta un pregiudizio per i medesimi che possono ottenere soltanto la pensione di anzianità pro-rata INPDAP/INPGI.
In proposito l'Inpdap ha ribadito, come peraltro già riportato nell'ambito di risposta ad una interrogazione parlamentare di analogo contenuto, che è ammissibile l'erogazione di un trattamento pensionistico a carico dell'Istituto medesimo, per i giornalisti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni, iscritti all'Inpgi dal 1o gennaio 2001, che possano far valere, alla data del 31 dicembre 2000, i requisiti contributivi per il diritto a pensione e che abbiano successivamente raggiunto i requisiti anagrafici in costanza di iscrizione all'Inpgi.
In tale ipotesi il trattamento di quiescenza spettante verrà liquidato con il sistema del calcolo retributivo o misto, a seconda che gli interessati vantino o meno, alla data del 31 dicembre 1995, 18 anni di contribuzione e sarà determinato in ragione della sola parte del servizio reso con l'iscrizione all'Inpdap. La restante quota di pensione verrà calcolata dall'Inpgi secondo le norme del proprio ordinamento.
Nell'ipotesi, invece, in cui non siano stati maturati presso l'Inpdap i requisiti contributivi minimi per il diritto a pensione, i giornalisti di cui trattasi possono ottenere un trattamento pensionistico pro-rata con l'applicazione del sistema di calcolo contributivo.
In conclusione, non posso che ribadire che l'INPDAP applica correttamente la vigente normativa in materia. Nel contempo, come già rappresentato nell'ambito di una precedente seduta di sindacato ispettivo, non posso che garantire la disponibilità del Governo ad un confronto allargato alle diverse parti istituzionalmente coinvolte nell'intento di individuare, ove possibili, anche sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, soluzioni al problema prospettato.


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ALLEGATO 2

5-01705 Cazzola: Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2008 dell'INPDAP.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo dell'onorevole Cazzola inerente la situazione economico-finanziaria dell'INPDAP, passo ad illustrare i dati forniti dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, dall'Istituto medesimo e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
L'INPDAP ha reso noto di avere attivato, relativamente al rapporto tra entrate contributive/spesa pensionistica, tutte le misure di carattere gestionale tese a monitorare la regolarità delle entrate; la correttezza degli aggregati di conto economico e stato patrimoniale, rispetto a quanto registrato nelle corrispondenti appostazioni di bilancio, è stata, inoltre, verificata dai competenti uffici preposti al controllo.
Nelle premesse della delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell'INPDAP, n. 319 del 23 luglio 2009, di approvazione, in via definitiva, del conto consuntivo 2008, risulta evidenziato che il disavanzo finanziario dell'Istituto è dovuto, sostanzialmente, al forte incremento della spesa per le prestazioni pensionistiche (+5,4 per cento), rispetto alle corrispondenti entrate contributive, correlata ad una serie di fattori, tra cui la perequazione automatica, il maggior numero dei trattamenti corrisposti, l'aumento del valore medio degli assistiti, la più elevata attesa di vita media che costituisce uno dei fattori di maggiore criticità in quanto concausa della crescita più che proporzionale della spesa per prestazioni rispetto alle entrate contributive, e all'incremento della spesa per trattamenti di fine servizio (+13,3 per cento).
In particolare l'incremento della spesa per trattamento di fine servizio è dovuto, in gran parte, alla maggiore spesa derivante dal superiore accesso al pensionamento nel settore scuola nel settembre 2007 rispetto al settembre 2006 (che, in particolare per le pensioni anticipate, si riverbera in termini di liquidazione delle indennità di buonuscita nel corso dell'anno successivo). Nel corso del 2009, la medesima componente registrerà, di conseguenza, una riduzione in termini nominali, rispetto all'anno precedente, atteso che le uscite nel settore scuola a settembre 2008 sono risultate significativamente inferiori rispetto al 2007, per effetto dell'innalzamento dei requisiti di accesso al pensionamento previsto dalla legge n. 243 del 2004 e successive modificazioni.
In prospettiva, l'andamento delle gestioni previdenziali registrerà, oltre agli effetti del progressivo aumento dei requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato previsto dalla citata legge n. 243/2004, anche gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 22-ter «Disposizioni in materia di accesso al pensionamento», del decreto-legge n. 78 del 2009, cosiddetto «anticrisi», convertito dalla legge n. 102 del 2009, provvedimento di carattere strutturale, sebbene destinato ad operare a decorrere dal 2015, recentemente emanato dal Governo,


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relativo all'innalzamento dell'età pensionabile delle lavoratrici dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.
Ai sensi del predetto articolo, comma 2, a decorrere dal 1o gennaio 2015, i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano saranno adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente.
Le economie derivanti dall'attuazione del predetto articolo confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.


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ALLEGATO 3

5-01893 Fugatti: Misure per fronteggiare truffe in relazione all'assegno sociale INPS.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'assegno sociale spetta ai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, ultrasessantacinquenni, in possesso di idoneo titolo di soggiorno, residenti effettivamente e stabilmente in Italia con redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla legge.
Dal 1o gennaio 2009, rappresenta un ulteriore elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale (e per il mantenimento dello stesso, ex articolo 20 legge 133/2008) il soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
Nella fase dell'istruttoria della domanda, le sedi Inps provvedono ad una attenta verifica della contestuale ed attuale sussistenza di detti requisiti, tenendo presente, in particolare, che il requisito della residenza si perfeziona con la dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia.
L'Istituto si attiva poi per le verifiche ed i controlli ritenuti più opportuni, interessando, ove necessario, la Polizia Municipale e le altre Autorità competenti. Gli accertamenti dunque hanno luogo sulla base di elementi concreti; ciò in quanto il semplice riscontro delle risultanze anagrafiche non è in grado di offrire adeguate garanzie per la verifica della sussistenza/permanenza del requisito della dimora effettiva, stabile ed abituale, in Italia.
L'Istituto ha comunicato, in proposito (tenuto fermo che il fenomeno riguarda anche i cittadini italiani che, divenuti titolari della medesima prestazione, si recano per periodi più o meno prolungati all'estero), di aver fornito disposizioni alle proprie sedi in ordine alla necessità di prestare la massima attenzione soprattutto con riferimento alle situazioni di acquisizione dei beneficio dell'assegno sociale da parte di stranieri soggiornanti in Italia e loro familiari ricongiunti, che, dopo aver ottenuto il beneficio, rientrano nel Paese di origine, rilasciando la delega per continuare a riscuotere il trattamento.
In particolare, con messaggio del 6 giugno 2008, è stata disposta la sospensione dell'assegno sociale in caso di permanenza all'estero del beneficiario per un periodo superiore ad un mese, fatti salvi gravi motivi sanitari opportunamente documentati dall'interessato.
Con specifico riferimento ai cittadini extracomunitari, gli accertamenti avvengono, generalmente, presso il comune di residenza tramite l'Autorità di polizia preposta nonché attraverso il controllo dei visti di ingresso e di uscita apposti sul passaporto. Risultano però alquanto complessi in quanto la dichiarazione dello spostamento di residenza all'estero può intervenire da parte dell'interessato anche diverso tempo dopo l'effettivo trasferimento.
Per agevolare le proprie sedi nell'individuazione di nominativi sui quali svolgere controlli mirati, le procedure informatiche dell'Inps sono state implementate con i dati relativi alla cittadinanza (UE ed extra UE) dei titolari di assegno sociale. Lo strumento informatico consente, inoltre, anche un più rapido intervento sulla sospensione della prestazione, ove necessario.
Per quanto riguarda, in particolare la vicenda illustrata nel presente atto ispettivo, l'Inps ha reso noto che l'indagine avviata dalla Guardia di Finanza di Verona


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è stata condotta in sinergia con la locale sede dell'Istituto, nell'ambito dei controlli periodici di verifica della permanenza dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni sociali, effettuati con riferimento ad un campione significativo selezionato in base a parametri quali: nazionalità dei soggetti più presenti in base a specifici flussi migratori, prestazioni con pagamenti a mezzo di delegati, oppure su conti correnti, o casi particolari a conoscenza della sede.
L'operazione si è conclusa con i seguenti risultati:
38 soggetti controllati;
17 soggetti segnalati all'A.G., di cui:
7 denunciati per violazione all'articolo 316-ter - 1o comma - C.P., per aver indebitamente percepito erogazioni liberali (assegni sociali) per un importo complessivo superiore ad euro 3.999,96;
9 denunciati per violazione all'articolo 316-ter - 2o comma - C.P., per aver indebitamente percepito erogazioni liberali (assegni sociali) per un importo complessivo inferiore ad euro 3.999,96;
1 soggetto denunciato per violazione degli articoli 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e 483 (falsità ideologica commessa da privato) C.P.;
segnalazione all'INPS somme indebitamente erogate per complessivi euro 173.062,11.

Più in generale, sulla base dei dati forniti dall'Inps, nel periodo compreso tra luglio 2008 ed agosto 2009, risultavano effettuati 42.172 controlli sulla residenza dei titolari di assegni sociali, mentre 8.406 accertamenti risultavano, a quella data, ancora in corso, con il seguente esito: 1.073 prestazioni sono state sospese e 687 sono state revocate.
Per quanto concerne i risultati conseguiti all'attuazione del comma 12, articolo 20 della legge 133/2008, l'Inps ha comunicato che i medesimi sono ancora in fase di elaborazione. L'Istituto ha, inoltre, evidenziato che attraverso l'attuazione del predetto articolo, potranno essere recuperate somme indebitamente percepite più che realizzare un risparmio in termini di spesa previdenziale. Il fine della norma è, infatti, quello di velocizzare la trasmissione dei dati in parola (decessi, variazioni di stato civile) in modo da corrispondere la prestazione assistenziale soltanto a chi ne ha diritto.
Una volta acquisiti i suddetti dati sarà mia personale cura informare l'onorevole Fugatti.
Posso garantire, in conclusione, che il Governo, come ampiamente illustrato, presta la massima attenzione in ordine alle vicende sollecitate nel presente atto parlamentare, attribuendo un rilievo primario alla necessità di garantire l'assegno sociale esclusivamente a quei soggetti che siano in possesso di tutti i requisiti dettati dalle vigenti disposizioni normative e che, a tal fine proseguiranno da parte di tutti i soggetti istituzionalmente preposti, i necessari controlli.


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ALLEGATO 4

5-01959 Bobba: Crisi occupazionale della sede della società Rieter di Santhià.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla situazione aziendale della ditta Rieter Automotive Fimit S.p.A, con sede legale a Torino e stabilimento a Santhià (Vercelli) sono stati acquisiti elementi informativi presso i competenti Uffici dell'Amministrazione che rappresento, della Regione e del competente Ministero dello Sviluppo economico, con le seguenti risultanze.
La Rieter in Italia fornisce FIAT, per quanto riguarda il mercato dell'auto, nonché la maggior parte dei fornitori europei del mercato dei veicoli industriali.
In Italia il gruppo è presente con oltre 1000 dipendenti, in particolare:
5 siti produttivi: Santhià, Vicolungo, Desio, Pignataro e Marcianise;
2 siti tecnici e amministrativi: Leinì e Desio;
1 società di Engineering: Torino.

Nello stabilimento di Santhià che rappresenta una realtà molto significativa per il territorio vercellese sono occupati 230 dipendenti.
L'attuale situazione economico-finanziaria risente del perdurare delle condizioni di mercato e della contrazione dei volumi di produzione dei veicoli, ovvero:
-25 per cento per il settore auto sul territorio nazionale;
-45 per cento per il settore dei veicoli industriali in Europa.

Per quanto riguarda lo stabilimento predetto, il gruppo Rieter ha annunciato l'esubero di 130 dipendenti, il trasferimento di 30, mentre resterebbero in forza 70 dipendenti.
Relativamente al versante degli ammortizzatori sociali faccio presente che la RIETER AUTOMOTIVE FIMIT S.p.a., con sede legale a Milano, ha prodotto istanza finalizzata alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per la causale di riorganizzazione aziendale, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 16 marzo 2009, per le unità produttive di Pignataro Maggiore (Caserta) e Marcianise (Caserta).
Non risulta, invece, pervenuta ai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, alcuna istanza finalizzata alla concessione del trattamento CIGS, per crisi aziendale dell'unità produttiva di Santhià.
Informo inoltre che le Parti sociali a tutt'oggi non hanno richiesto alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale, né è pervenuta altra segnalazione al riguardo.
Al fine di esaminare la situazione aziendale lo scorso 16 ottobre si è tenuta una riunione presso la Prefettura di Vercelli con i rappresentanti aziendali, sindacali, l'amministrazione comunale e provinciale, i rappresentanti della locale Direzione provinciale del lavoro e dell'Inps.
In quella sede sono stati affrontati in via interlocutoria i diversi problemi societari rinviandosi, per una più compiuta


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trattazione, all'incontro previsto per il prossimo 21 ottobre presso il Ministero dello Sviluppo economico. Nel corso di tale incontro sarà valutato il Piano Industriale che verrà presentato dalla società e saranno verificate le conseguenze di natura produttiva e occupazionale al fine di ricercare le soluzioni più congeniali a salvaguardia dell'occupazione e delle attività produttive.
Ribadisco, infine, la mia più ampia disponibilità ad informare personalmente l'onorevole Bobba degli esiti del suddetto incontro.