XIII Commissione - Mercoledì 14 ottobre 2009


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01861 Paolo Russo: Trasferimento della sede del Consdabi di Benevento.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.
Il programma FAO Global Strategy for Management of Animal Genetic Resources prevede, tra l'altro, l'attivazione di un National Focal Point (NFP) quale riferimento nazionale per la costruzione ed il mantenimento di un sistema informativo per gestire al meglio le risorse genetiche animali.
Nel 1995, su richiesta della Rappresentanza Permanente d'Italia presso la FAO, venne designato come NFP il ConSDABI - Consorzio per la sperimentazione, divulgazione, applicazione di biotecniche innovative - diretto dal Prof. Donato Matassino.
Questa amministrazione non ha mai messo in dubbio la rilevanza scientifica e professionale del ConSDABI che rappresenta una struttura di eccellenza di fama internazionale.
Dall'anno del suo accreditamento (1995) come National Focal Point, nell'ambito del Programma FAO Global Strategy for Management of Animal Genetic Resources, il ConSDABI ha svolto molteplici attività di studio e ricerca finalizzate alla tutela del germoplasma animale di interesse zootecnico. In particolare, sono state inventariate e monitorate le risorse genetiche di animali nazionali anche a rischio di estinzione, contribuendo così al recupero di risorse biologiche di interesse non solo locale, ma anche nazionale in vista di uno sviluppo sostenibile ed ecocompatibile.
Del resto, tale consorzio è stato anche inserito tra gli operatori del «Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo», approvato dalla Conferenza permanente Stato-regioni il 14 febbraio 2008.
Tuttavia, al fine di coinvolgere nuove istituzioni e professionalità, vista anche la complessità della materia, si è ritenuto opportuno designare quale NFP il prof. Giovanni Bittante, direttore del dipartimento di scienze animali dell'Università degli studi di Padova, con il quale il prof. Matassino si potrà utilmente relazionare quale sub NFP, in modo da rappresentare al meglio, in contesto FAO, le problematiche connesse alla salvaguardia della biodiversità zootecnica animale italiana.
Evidentemente, tale integrazione di professionalità nel contesto FAO non incide minimamente sul funzionamento e sul ruolo del ConSDABI, che continua a rappresentare uno dei maggiori punti di riferimento per quanto riguarda la salvaguardia della biodiversità animale, in contesto nazionale ed internazionale.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01874 Oliverio: Sullo stato di attuazione del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 in materia di quote latte.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione alle richieste formulate con l'interrogazione in oggetto, si evidenziano gli elementi informativi in relazione al piano delle attività, poste in essere, quali:

1) Assegnazione quote (articolo 8-bis, comma 2), legge n. 33 del 2009.

È stato richiesto un parere al Consiglio di Stato che sancisca la corretta applicazione di quanto disposto per la priorità di assegnazione alle aziende che hanno subito la riduzione della quota «B», di cui all'articolo 10-bis, comma 4.
In attesa del parere che è stato espresso in data 27 maggio 2009, il Commissario straordinario ha proceduto all'assegnazione del quantitativo che verrebbe attributo a ciascuna azienda in ogni caso, trattenendo in riserva le quote necessarie per completare l'assegnazione.
Piano di esecuzione della prima tranche di assegnazioni:
18/05 attribuzione quote e produzione archivio per comunicazioni;
22/05 spedizione comunicazioni.

L'assegnazione definitiva della quota accantonata a seguito dell'emissione del parere da parte del Consiglio di Stato è in corso di assegnazione.

2) Intimazione prelievo (articolo 8-quinquies, comma 1).

L'AGEA, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge (n. 27 del 2005), intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili.
Piano di esecuzione delle intimazioni:
31/05 determinazione degli importi esigibili e produzione archivio per comunicazioni;
16/07 spedizione comunicazioni, come Atti Amministrativi;
ricezione e trattamento relate di notifica.

Contestualmente all'intimazione si procede alla iscrizione nel Registro nazionale dei debiti (articolo 8-ter) delle somme dovute.

3) Presentazione richieste di rateizzazione (articolo 8-quinquies, comma 2).

Il produttore interessato può presentare all'AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento della intimazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione. Il termine scade individualmente, ma il periodo si esaurisce entro il mese di settembre.
Scaduto tale termine per chi non ha presentato la richiesta di rateizzazione sono riattivate le procedure di riscossione forzosa (articolo 8-quinquies, commi 2 e 4).
Le ordinanze di sospensione emesse dal TAR Lazio sulle intimazioni notificate, valide almeno fino al mese di gennaio 2010, interrompono i termini di presentazione delle richieste di rateizzazione, prolungandoli di circa 5 mesi (prima ordinanza del 4 settembre valida fino al 25 gennaio). Pertanto, ipotizzando che le ordinanze non vengano rinnovate e che quindi il termine di presentazione delle richieste di rateizzazione ricada nel mese di febbraio 2010, si riporta nel seguito la tempistica per le attività successive.


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4) Accoglimento richieste di rateizzazione (articolo 8-quinquies, comma 6).

Entro tre mesi il Commissario straordinario comunica al produttore la decisione in merito all'accoglimento della richiesta di rateizzazione.
Il termine scade individualmente, ma il periodo si esaurisce entro il mese di maggio 2010.
Contestualmente, il Commissario straordinario comunica la revoca dell'assegnazione della quota aggiuntiva, per tutti i produttori che non hanno presentato la richiesta di rateizzazione entro il mese di settembre.

5) Accettazione della rateizzazione (articolo 8-quinquies, comma 6).

Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione. Contestualmente deve anche esprimere la rinuncia al contenzioso (articolo 8-quinquies, comma 3).
Il termine scade individualmente, ma il periodo si esaurisce entro il mese di giugno 2010.
Nel merito delle operazioni di rateizzazione si ritiene di evidenziare quanto segue.
Le attività poste in essere dal Commissario straordinario alle quote latte, hanno riguardato l'assegnazione nel mese di giugno 2009, ai produttori aventi diritto, delle 750.000 Tonn. di quote aggiuntive, destinate all'Italia dalla Unione europea, e nel mese di luglio 2009, l'invio delle intimazioni dei debiti esigibili, ai produttori con prelievi supplementari latte per i periodi dal 1995/96 al 2008/09.
L'attività di intimazione prevista dalla legge n. 33 del 2009, ha riguardato, in questa prima fase, un totale di:
n. 1997 produttori per un prelievo interessato pari a 730,00 milioni di euro di cui:
a) n. 256 produttori con debiti inferiori o pari a 25.000 euro per un importo complessivo di 2,8 milioni di euro;
b) n. 573 produttori con debiti superiori a 25.000 fino a 100.000 euro per un importo complessivo di 30,9 milioni di euro;
c) n. 441 produttori con debiti superiori a 100.000 euro fino a 300.000 euro per un importo complessivo di 82,0 milioni di euro;
d) n. 727 produttori con debiti superiori a 300.000 euro per un importo complessivo di 614,5 milioni di euro.

All'atto dell'intimazione n. 50 produttori hanno versato l'importo richiesto pari a 313.886 euro tramite:
MAV, n. 39 per 232.548 euro;
Recupero PAC, n. 11 per 81.337 euro.

Nel ricordare che la legge n. 33 del 2009 ha previsto la possibilità di rateizzazione del debito ascritto superiore a 25.000 euro, alla data odierna sono giunte un totale di n. 238 richieste, protocollate ed archiviate, per un totale di 69,0 milioni di euro, così suddivise:
di cui alla lettera a), n. 5 per un importo complessivo di 81.281 euro;
di cui alla lettera b), n. 100 per un importo complessivo di 5,5 milioni di euro;
di cui alla lettera c), n. 71 per un importo complessivo di 12,5 milioni di euro;
di cui alla lettera d) n. 62 per un importo complessivo di 50,9 milioni di euro.

n. 7 produttori hanno anche richiesto la contestuale rateizzazione della legge n. 119 del 2003 che si ricorda è senza interessi per un numero totale di anni 14;
n. 56 produttori hanno inteso rateizzare anche debiti non esigibili;
n. 42 produttori hanno inteso includere nella rateizzazione anche il prelievo della campagna 2008/09.


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L'attività nel frattempo posta in essere dall'AGEA ha consentito di aggiornare in termini di sospensive non notificare e prelievi non contabilizzati per n. 109 produttori, determinando al riguardo la completa corrispondenza con quanto da loro atteso.
In riferimento alle 1997 intimazioni, sono state notificate all'AGEA n. 726 ricorsi al TAR Lazio con accluse sospensive provvisoriamente esecutive del 4 settembre 2009, concernenti 337,6 milioni di euro.
Tali ricorsi non sono stati notificati all'AGEA data l'emissione delle sospensive con la richiesta dei ricorrenti di «inaudita altera parte».
Le sospensive hanno interessato:
di cui alla lettera a), n. 41 per un importo complessivo di 478.882 euro;
di cui alla lettera b), n. 122 per un importo complessivo di 6,1 milioni di euro;
di cui alla lettera c), n. 168 per un importo complessivo di 28,0 milioni di euro;
di cui alla lettera d) n. 395 per un importo complessivo di 302,8 milioni di euro.

n. 2 produttori hanno rateizzato, pur in presenza di una sospensiva emessa, per un importo pari a 660.993 euro.

Si rammenta, infine che i dati sopra evidenziati sono in corso di costante aggiornamento e, possono, quindi, variare sia in aumento che in diminuzione, a seguito delle attività degli organi giurisdizionali aditi e della presa in carico di ulteriori versamenti nel frattempo intervenuti.


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ALLEGATO 3

Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975 Brandolini, C. 2513 Rainieri.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: politiche sociali inserire le seguenti: e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4.1.Il relatore.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4.2.Il relatore.