XII Commissione - Marted́ 29 settembre 2009


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali. Atto n. 107.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),
esaminato lo schema di legislativo recante individuazione di nuovi servizi erogati dalla farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali (Atto n. 107),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente normativa;»;
all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1, sia prevista la possibilità di utilizzare i servizi resi dalle farmacie, anche se diverse da quelle competenti in via ordinaria, da parte dell'assistito che, per un periodo di tempo ragionevolmente lungo, non si trovi nel luogo abituale di residenza.


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ALLEGATO 2

5-01451 Duilio e Codurelli: Applicazione della legge n. 210 del 1992 in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni e vaccinazioni obbligatorie.

TESTO DELLA RISPOSTA

La Legge 25 febbraio 1992, n. 210, prevede l'erogazione di un indennizzo da parte dello Stato ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, nonché agli operatori sanitari i quali, in occasione e durante il proprio servizio, abbiano riportato danni permanenti all'integrità psico-fisica conseguenti ad infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati, provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV e da virus epatitici.
Come ricordato nell'atto parlamentare in esame, l'articolo 4 della Legge n. 210/92 attribuisce alle Commissioni Mediche Ospedaliere (CMO), il compito di esprimere il giudizio sanitario in merito al nesso causale tra il trattamento terapeutico o il contatto in occasione di attività di servizio e la menomazione o la morte del cittadino.
In esito agli accertamenti eseguiti, la CMO redige un unico verbale, il quale contiene il giudizio diagnostico sulle infermità e lesioni riscontrate, sulla classificazione di queste secondo la Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e sul nesso causale tra tali patologie e l'evento lesivo denunciato.
La valutazione medico-legale operata nell'ambito della Legge n. 210/92, sia da parte della CMO che, conseguentemente, dell'Ufficio Medico Legale (UML) di questo Dicastero nel caso di ricorso, non può che avvenire nella considerazione della unicità della vicenda clinica cui fa riferimento ogni istanza di indennizzo.
Infatti, in occasione di diversi ricorsi l'UML ha potuto verificare, mediante proprie indagini condotte su donatori coinvolti in eventi trasfusionali, occorsi in epoca antecedente alla conoscenza scientifica di nuovi virus responsabili per i quali era stato ritenuto verosimile il nesso causale con infezioni epatitiche, che gli stessi soggetti fossero invece indenni da tali patologie perché, appunto testati su input dell'UML successivamente all'evento ritenuto lesivo, sono risultati negativi alla ricerca dei virus.
Analogamente, per alcuni casi di danni da vaccinazione, tra i quali vi è quello citato nell'interrogazione, grazie al confronto dei dati sanitari relativi ai ricorrenti con quanto consolidato anche dalle fonti internazionali maggiormente autorevoli (Organizzazione Mondiale della Sanità-OMS), circa la tollerabilità e sicurezza di impiego dei vaccini, l'UML ha constatato l'infondatezza dei nessi causali.
In altri casi, pur riconosciuto dalla CMO il nesso causale tra vaccinazione e patologia sofferta, l'UML, nell'ambito dei ricorsi le cui motivazioni non riguardavano ovviamente tale aspetto, ha avuto modo di verificare la mancata rispondenza dell'evento lesivo denunciato ai requisiti previsti dalla Legge n. 210/92 (ad esempio vaccinazione non obbligatoria).


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Appare imprescindibile che in ambito di ricorso ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 210/92, trattandosi di erogazione di indennizzo da parte dello Stato, l'Ufficio Medico Legale, acquisite tutte le informazioni ritenute utili e valutata la vicenda clinica nella sua globalità, si esprima, al pari della CMO, verificando la presenza dei requisiti di legge e con unicità di giudizio.
Non risultano, inoltre, facendo riserva di rispondere espressamente anche per singoli casi, episodi di revoca o riforma d'ufficio di provvedimenti che hanno riconosciuto i benefici della Legge n. 210/92.