II Commissione - Marted́ 22 settembre 2009


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ALLEGATO 1

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. C. 2008 Governo ed abb.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
rilevato che
l'articolo 3, comma 5, prevede che il Garante segnali alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio di minori, al fine di consentire l'adozione di provvedimenti e l'apertura di procedimenti di protezione, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di sua competenza;
tale disposizione appare superflua e potrebbe ingenerare dubbi sul piano interpretativo sia in relazione alle competenze del Garante nonché ai rapporti tra tale organo e l'autorità giudiziaria;
l'articolo 4, comma 4, prevede che l'istituendo Garante possa richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
appare preferibile che l'istituendo Garante, anziché limitarsi a consultare il Garante per la protezione dei dati personali, chieda a quest'ultimo di essere autorizzato all'accesso;
in considerazione del ruolo che la legge attribuisce al Garante per la protezione dei dati personale, appare infatti opportuno che questi compia un'accurata valutazione della sussistenza dei presupposti per l'accesso, anche nel caso di richiesta proveniente da altra autorità Garante,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguenti condizioni:
a) sia soppresso il comma 5 dell'articolo 3;
b) all'articolo 4, comma 4, le parole «sentito il Garante» siano sostituite con le seguenti: «previa autorizzazione del Garante».


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ALLEGATO 2

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. C. 2008 Governo ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Disegno di legge C. 2008 Governo ed abb., recante: «Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza», come risultante dagli emendamenti approvati.
La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto;
rilevato che questo suscita alcune perplessità che potrebbero essere oggetto di ulteriori approfondimenti da parte delle Commissioni di merito, come, ad esempio, la scelta di configurare il Garante come organo monocratico e quella di attribuire al medesimo alcuni compiti che sembrerebbero interferire con altri che la legge già attribuisce al Governo;
in relazione alle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia, osservato che:
l'articolo 3, comma 5, prevedendo che il Garante segnali alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio di minori, al fine di consentire l'adozione di provvedimenti e l'apertura di procedimenti di protezione, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di sua competenza, conferisce al Garante dei compiti per il cui svolgimento non appare necessaria una fonte di legittimazione di natura legislativa se non nel caso in cui da un comportamento omissivo si vogliano far derivare delle forme di responsabilità per il Garante;
l'articolo 4, comma 4, prevede che il Garante possa richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apparendo invece preferibile che l'accesso sia condizionato all'autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di meglio garantire il contemperamento tra gli interessi affidati alla cura dell'istituendo Garante e la protezione della privacy dei soggetti interessati;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 4, comma 4, le parole «sentito il Garante» siano sostituite con le seguenti: «previa autorizzazione del Garante»;

e con la seguente osservazione:
le Commissioni di merito valutino l'opportunità di sopprimere il comma 5 dell'articolo 3.


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ALLEGATO 3

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.
C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.

NUOVA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

Art. 1.

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-quater. Ai soggetti imputati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti imputati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, durante qualsiasi tipo di competizione elettorale, in favore o in pregiudizio di candidati e simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente.»

Art. 2.

1. Il sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1, propone o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale, e il candidato che la richiede o la sollecita, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 3.

1. Con sentenza di condanna il Tribunale dichiara il candidato incandidabile, per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, e, se eletto, l'organo di appartenenza ne delibera la decadenza.
2. Il Tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 3 e 4 del codice penale, e la trasmissione della stessa sentenza, passata in giudicato, al prefetto della provincia del luogo di residenza del candidato, per l'esecuzione del provvedimento dichiarativo di incandidabilità o di decadenza.