XII Commissione - Marted́ 28 luglio 2009


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ALLEGATO 1

5-01051 Tommaso Foti: Iniziative del Governo volte a modificare le norme che disciplinano i costi dei controlli igienico-sanitari sulle imprese.

5-01287 Palagiano e Favia: Iniziative del Ministero in merito all'applicazione della normativa sui controlli sanitari ufficiali per alcune categorie di imprese.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 è attuativo dell'articolo 26 del Regolamento CE 882/2004, in base al quale gli Stati membri dell'U.E., per poter predisporre il personale e le altre risorse necessarie per i controlli sanitari ufficiali, devono garantire la disponibilità di adeguati finanziamenti con ogni mezzo ritenuto appropriato, anche mediante imposizione fiscale generale o con l'imposizione di diritti o tasse.
La disciplina normativa comunitaria dispone per tutti gli operatori del settore alimentare l'obbligo di effettuare un programma di autocontrollo, mirato al rispetto dei requisiti di sicurezza dei prodotti commercializzati, e pone a carico degli stessi la responsabilità primaria della salubrità degli alimenti.
Infatti, i controlli ufficiali, finanziati con le risorse derivanti dall'applicazione del Decreto suddetto, sono quelli previsti dalle norme comunitarie (Regolamenti CE del cosiddetto «pacchetto igiene» nn. 178 del 2002 e nn. 852, 853, 854 e 882 del 2004), e sono finalizzati alla verifica delle procedure di autocontrollo messe in atto dagli operatori del settore alimentare.
Va ribadito che la sicurezza degli alimenti è un diritto del consumatore: pertanto i costi dei controlli sanitari, precedentemente a carico della fiscalità generale (e quindi degli stessi cittadini-consumatori), vengono oggi correttamente addebitati agli operatori alimentari, che usufruiscono anche di un sistema di controllo pubblico che consente alle imprese la commercializzazione dei propri prodotti in ambito comunitario ed internazionale.
Preciso, inoltre, che i finanziamenti derivanti dal decreto legislativo n. 194/2008 servono a garantire i controlli su tutti i settori alimentari compresi quelli che fino ad ora, in carenza di risorse finanziarie adeguate per le autorità sanitarie della prevenzione alimentare non sono stati considerati prioritari, pur presentando un livello di rischio non trascurabile.
Per quanto riguarda la produzione primaria (aziende agricole e di allevamento, compresa la fase primaria della pesca), il programma di autocontrollo non richiede l'applicazione degli specifici principi del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), ovvero l'analisi dei pericoli, la valutazione del rischio ed il controllo dei punti critici, ma bensì quella delle procedure generali delle buone pratiche di lavorazione; pertanto l'esclusione della produzione primaria dal campo di applicazione del citato Decreto risponde alla logica di non caricare sul produttore agricolo e sull'allevatore, che sono alla base della filiera produttiva, ulteriori oneri economici.
Si segnala inoltre che a seguito dell'Accordo relativo a linee guida applicative del Regolamento 852/2004, adottato in sede di Conferenza Stato Regioni in data 9 febbraio 2006, sono state concesse specifiche deroghe per quanto riguarda i requisiti


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igienici, sanitari ed operativi, nonché le procedure di autocontrollo, allo scopo di tenere conto della posizione geografica, delle dimensioni, dei fattori di rischio e dei quantitativo di produzione delle aziende.
Peraltro va sottolineato che il carattere artigianale di molte attività produttive alimentari non costituisce un elemento di riduzione del rischio sanitario: al contrario l'esigenza del controllo sanitario ufficiale è semmai più importante per quelle imprese che, proprio per le loro caratteristiche produttive, non sono in grado di porre in essere procedure di autocontrollo adeguate ed affidabili, necessitando di una maggiore attenzione da parte delle Autorità, preposte al controllo.
Per queste imprese non si ritiene opportuno prevedere fasce di esenzione, né oneri aggiuntivi.
Relativamente ai cosiddetti «prodotti poveri» (stomaci, vesciche, budella, grassi fusi, gelatine, collagene, eccetera), segnalo che a fronte di una remuneratività economica elevata, considerato il costo estremamente basso della materia prima, talora anche nullo, possono comportare un elevatissimo rischio sanitario.
Per quanto concerne l'individuazione di ulteriori fasce di pagamento, come richiesto nell'atto parlamentare, si precisa che le tariffe previste sono già di importo annuale assai ridotto (400 euro la fascia più bassa e 1500 euro quella più alta).
Abbiamo già detto dell'esclusione della produzione primaria dal pagamento delle tariffe. Al contrario l'esclusione dal campo di applicazione del decreto del 2008 della commercializzazione al dettaglio, e non della grande distribuzione organizzata ha lo scopo di consentire la sopravvivenza del piccolo dettaglio; sono invece sottoposte a tariffazione le attività dei depositi e dei laboratori di produzione aventi natura centralizzata.
Per quanto riguarda la fase di commercializzazione e vendita al dettaglio, si è ritenuto di non dover prevedere il pagamento di alcuna tariffa, per evitare che su uno stesso prodotto gravassero più contributi, considerando la fase di commercializzazione come attività soggetta a vigilanza ai fini della completa tutela del consumatore.
Per quanto riguarda l'esclusione dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 194/2008, di ristoranti, mense ospedaliere, vendita diretta al consumatore, eccetera, si precisa che di fatto è già prevista, in quanto tali attività rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti comunitari del pacchetto-igiene ossia fra le ordinarie attività di controllo svolte dalla pubblica amministrazione a tutela della salute dei consumatori.
Alla luce delle considerazioni finora sviluppate, questo Ministero non ritiene che si debbano adottare ulteriori iniziative normative, tenuto conto che il decreto legislativo n. 194/2008 è conforme alle determinazioni contenute nel Regolamento CE 882/2004.


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ALLEGATO 2

5-00729 Grimoldi e Goisis: Pericoli per la salute derivanti dall'uso dello «spumante per bambini Winx Club Party».

TESTO DELLA RISPOSTA

La disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi è regolamentata dal Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 e successive modifiche.
Il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2004, n. 230, emanato ai sensi dell'articolo 11 della Legge comunitaria 2002, e la successiva Circolare ministeriale del 20 febbraio 2006, hanno modificato il decreto del Presidente della Repubblica n. 719/58, sostituendo la procedura «autorizzativa» di nuovi ingredienti, con una procedura di «comunicazione», prima di avviare la produzione, al Ministero e alla Regione c/o Provincia Autonoma competente per territorio, in merito allo stabilimento di produzione.
Il quadro normativo comunitario vigente, rappresentato principalmente dai Reg. CE n. 852/2004 e n. 882/2004, pone a carico degli operatori la responsabilità primaria della sicurezza alimentare, non consentendo comunque l'impiego, come ingredienti alimentari, di sostanze prive di una storia di consumo sicuro a livello comunitario.
Poiché nella «gerarchia delle fonti» un regolamento comunitario ha valenza di legge costituzionale, la sua immediata e completa applicazione non consente deroghe attraverso la legislazione nazionale di settore.
Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha effettuato una serie di prelievi, campionamenti ed analisi sulla tipologia di bevanda in esame: le risultanze analitiche sono regolamentari.
Alla luce degli esami condotti, la composizione quali-quantitativa non comporta rischi per la salute del consumatore, anche nel caso del «segmento» più vulnerabile, quello dei nostri bambini.
Si precisa che le indagini dei NAS hanno altresì consentito di verificare che le bottiglie del prodotto in questione risultano a fondo cavo e dotate di chiusura con tappo di sughero e gabbietta metallica circostante, tipica dei vini spumanti.
Tale sistema di chiusura, con il tappo a pallottola, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità fisica della particolare tipologia di consumatori a cui le bottiglie sono destinate, in quanto una improvvisa od imprudente apertura potrebbe causare delle lesioni ai bambini.
Queste bottiglie sono difformi a quanto disposto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 e successive modifiche, il quale prevede, tra l'altro, l'impiego di recipienti a fondo piano e di sistemi di chiusura del tipo non a pallottola.
Infatti «... Le bottiglie e gli altri recipienti destinati a contenere le acque gassate e le bibite debbono essere a fondo piano; la loro forma ed il sistema di chiusura debbono essere tali da consentirne il razionale lavaggio e la disinfezione. È vietato, in ogni caso, usare bottiglie con chiusura cosiddetta a pallottola...».


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Pertanto, i NAS hanno segnalato a questo Ministero, nel caso di tre campioni di bevande analcoliche frizzanti destinate a bambini e ragazzi, il rischio correlato alla velocità di apertura del tappo, simile a quella di una bottiglia di spumante e, quindi, potenzialmente pericolosa per i piccoli consumatori.
Il Ministero ha immediatamente provveduto ad attivare le iniziative più idonee, tra cui, in particolare, il ricorso al Sistema di Allerta Rapido.