V Commissione - Resoconto di marted́ 21 luglio 2009


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 luglio 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Nuovo testo unificato C. 44 e abb. ed emendamenti.
(Parere alla IX Commissione).
(Riesame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia il riesame del provvedimento in oggetto.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI deposita la documentazione predisposta al fine di fornire ulteriori valutazioni al testo del provvedimento e sugli emendamenti approvati dalla Commissione di merito in linea di principio nel corso dell'esame in sede legislativa (vedi allegato).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che alla luce della documentazione depositata dal rappresentante del Governo risulta necessario procedere all'espressione di un nuovo parere sul testo e sugli emendamenti.

Remigio CERONI (PdL), relatore, rilevando di non condividere alcune valutazioni contenute nella documentazione del Governo su alcune specifiche proposte emendative, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato C. 44 e abb., recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 214-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dall'articolo 24 del testo trasmesso dalla Commissione, concernente la possibilità di affidare i veicoli sequestrati in custodia alla polizia giudiziaria anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, è suscettibile


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di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura in relazione agli indennizzi da corrispondere al legittimo proprietario del veicolo il cui valore commerciale è ridotto;
dalle disposizioni di cui all'articolo 32, in materia di circolazione dei ciclomotori, deriva una perdita per l'erario di circa 25,5 milioni di euro imputabile all'anno 2010.
esprime
sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 24, comma 1, capoverso «Art. 214-ter.», sopprimere il comma 1.
all'articolo 32, sopprimere il comma 2;
sugli emendamenti trasmessi:

PARERE FAVOREVOLE

sugli identici articoli aggiuntivi 8.01 (nuova formulazione) e 8.02 (nuova formulazione) con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
Aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-bis. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 10.3 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
Alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «I relativi costi sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'organizzazione dei corsi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 12.7 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
nella parte consequenziale, sopprimere la lettera b);

PARERE FAVOREVOLE

sugli identici emendamento 12.2 (nuova formulazione) e 12.6 (nuova formulazione) con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente: «2-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 13.1 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
Dopo il comma 01 aggiungere il seguente comma) «02. Le spese relative all'attività di accertamento di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo, inclusive degli emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico dei soggetti richiedenti.»;

PARERE FAVOREVOLE


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sull'articolo aggiuntivo 22.08, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole da «oppure avvocati delegati» fino alla fine della lettera;

PARERE FAVOREVOLE

sugli identici articoli aggiuntivi 33.02 e 33.03, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
Aggiungere in fine il seguente comma: «2-bis. Le spese connesse al rilascio della certificazione di cui al presenta articolo sono a carico dei soggetti che richiedono la patente di guida di cui al comma 1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 39.01 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
Aggiungere in fine il seguente comma: «2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 40.3 (nuova formulazione);

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.
Si intende conseguentemente revocato il parere espresso in data 15 luglio 2009 sul provvedimento in oggetto e sui relativi emendamenti».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.50.