XII Commissione - Resoconto di marted́ 14 luglio 2009


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 luglio 2009. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO, indi del vicepresidente Carlo CICCIOLI.

La seduta comincia alle 12.50.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Testo unificato C. 44 Zeller e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame di emendamenti e conclusione - Parere su emendamenti ed articoli aggiuntivi).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi, approvati in linea di principio dalla IX Commissione, al testo unificato adottato come testo base nel corso dell'esame del provvedimento in sede legislativa.

Mariella BOCCIARDO (PdL), relatore, illustra gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi al progetto di legge in esame, approvati in linea di principio dalla IX Commissione in sede legislativa, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere un parere. In particolare, con riferimento agli identici articoli aggiuntivi Montagnoli 33.02 e Compagnon 33.03, ritiene che, al comma 1, sarebbe opportuno fare riferimento all'uso di stupefacenti (anziché all'uso abituale di stupefacenti). Ritiene, altresì, che, al comma 2, sarebbe opportuno prevedere che il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia adottato sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) ritiene necessario un chiarimento in ordine al comma 2 dell'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01, dal momento che non appare ragionevole prevedere che le persone coinvolte in un incidente stradale debbano, anche se infortunate, prestare soccorso ad eventuali animali coinvolti nell'incidente.

Gianni MANCUSO (PdL) osserva che l'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01 è frutto di una sensibilità nei confronti degli animali che, fortunatamente, è venuta crescendo


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nella società italiana. In particolare, il comma 1, nel riconoscere il ruolo delle autoambulanze per animali, segna un significativo passo in avanti nella tutela degli animali, sebbene non possa certo risolvere la perdurante carenza di questi mezzi di soccorso. In proposito, ricorda come tale comma serva anche a fare chiarezza rispetto alla giurisprudenza, spesso contraddittoria, dei giudici di pace. Con riferimento, poi, al comma 2, fa presente che esso va inteso come riferito ad incidenti nei quali solo gli animali abbiano subito danni.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) osserva che l'articolo 38 del progetto di legge in esame si limita a rimuovere gli ostacoli sostanziali che attualmente si oppongono al recepimento delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di tutela della riservatezza dei soggetti disabili, mentre sarebbe necessario modificare espressamente le norme che disciplinano il rilascio degli appositi contrassegni ai guidatori con disabilità.

Carlo CICCIOLI, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimersi sui soli emendamenti ed articoli aggiuntivi trasmessi dalla IX Commissione, che sta procedendo in sede legislativa. Il problema sollevato dalla collega Farina Coscioni, attenendo ad articoli del progetto di legge cui non è riferito alcun emendamento, può pertanto essere sollevato solo presso la Commissione di merito.

Paola BINETTI (PD) osserva che le norme contenute nel comma 2 dell'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01 non sembrano suscettibili di trovare applicazione nei casi in cui le persone coinvolte nell'incidente siano infortunate. Ritiene, inoltre, che le disposizioni di cui agli identici articoli aggiuntivi Montagnoli 33.02 e Compagnon 33.03 debbano essere rese ancora più stringenti, non solo recependo le indicazioni del relatore, ma anche affrontando il problema del divieto di vendita di bevande superalcoliche lungo la rete autostradale e le principali strade. Rileva, altresì, che sarebbe opportuno estendere la possibilità di rateazione delle sanzioni pecuniarie prevista dall'articolo aggiuntivo Montagnoli 22.010 ai casi in cui le violazioni siano accertate con distinti verbali. Osserva, infine, che per affrontare tematiche tanto delicate sarebbe utile disporre di tempi più ampi.

Lucio BARANI (PdL) invita il relatore a valutare l'opportunità di inserire nel parere un'osservazione sulla necessità di estendere le disposizioni di cui agli identici articoli aggiuntivi Montagnoli 33.02 e Compagnon 33.03 ai titolari di patente di guida BK (certificato di abilitazione professionale), che abilita alla guida, ad esempio, degli scuolabus.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) concorda con la collega Binetti nel ritenere che sia necessario, nonostante gli ostacoli procedurali richiamati dal presidente, invitare la Commissione di merito ad intervenire al fine di vietare la vendita di bevande superalcoliche lungo le principali strade.

Carlo CICCIOLI, presidente, nel ribadire i limiti procedurali cui la Commissione deve attenersi, fa presente che nulla impedisce di sollevare un problema politico presso la Commissione di merito.

Laura MOLTENI (LNP) ritiene che sia assolutamente necessario inserire nel progetto di legge in esame il divieto di vendita di bevande superalcoliche lungo la rete autostradale e le principali strade. Reputa, inoltre, necessario un approfondimento delle disposizioni contenute nell'emendamento Brugger 2.6, al fine di chiarire a quali organizzazioni queste possano applicarsi e in che modo esse siano conciliabili con le competenze dei comuni in materia di regolazione della pubblicità, precisando che, comunque, le organizzazioni interessate dovranno inserire nei loro bilanci le spese per pubblicità. Rileva, infine, che le norme contenute nell'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01, pur essendo condivisibili in linea di principio, appaiono di


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difficile attuazione, mentre sarebbe necessario contrastare il fenomeno dell'abbandono degli animali di affezione.

Carlo CICCIOLI, presidente, fa presente che l'emendamento Brugger 2.6 fa riferimento all'articolo 57, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992 e che, pertanto, la pubblicità sulle strade risulta già disciplinata da legge statale.

Carla CASTELLANI (PdL), pur comprendendo le motivazioni dell'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01, fa presente che le disposizioni contenute nel comma 2 appaiono inattuabili e rischiano, pertanto, di risultare controproducenti. Molte circostanze, infatti, possono impedire di prestare soccorso ad animali coinvolti in incidenti stradali, a cominciare dalla carenza di strutture idonee. Ritiene, pertanto, che sarebbe opportuno sopprimere il citato comma 2 o, almeno, l'ultimo periodo di detto comma.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritiene che, in generale, la Commissione debba mostrare meno timore reverenziale nei confronti delle Commissioni di merito e inserire, nei propri pareri, osservazioni e condizioni ogni qual volta lo ritenga necessario.

Gianni MANCUSO (PdL), premesso che, all'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01, sarebbe più corretto fare riferimento alla nozione di animali di affezione, da reddito o protetti, osserva, rivolto alla collega Castellani, che, per superare le difficoltà da lei evidenziate, sarebbe sufficiente prevedere l'obbligo di segnalazione ai consueti numeri telefonici di soccorso (113, 115 o 118). Più in generale, osserva che il valore della norma in discorso sta nel favorire un graduale passaggio dalla concezione dell'animale come cosa, propria dell'ordinamento vigente, a quella dell'animale come essere vivente senziente.

Carmine Santo PATARINO (PdL) dichiara di concordare con la collega Castellani sull'opportunità di sopprimere le sanzioni previste dal comma 2 dell'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01.

Carla CASTELLANI (PdL), premesso che sarebbe preferibile l'inasprimento delle sanzioni nei confronti di chi abbandona gli animali di affezione, ritiene che l'attuale disposto del comma 2 dell'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01 rischi, attesa l'attuale carenza di strutture per il soccorso agli animali, di adombrare finalità poco trasparenti.

Donata LENZI (PD) ritiene che, nell'emendamento Brugger 2.6, sarebbe preferibile fare riferimento alle sole organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ovvero, se si insiste nel volere includere altre associazioni, estendere la disposizione alle associazioni di promozione sociale. Osserva, inoltre, che, attesa la scarsità di risorse finanziarie in ambito sanitario, sarebbe necessario precisare, all'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01, che dall'attuazione delle disposizioni in esso contenute non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva, infine, che l'articolo 13 del progetto di legge in esame, nonostante la modifica apportata dall'emendamento 13.4 del relatore, presenta rilevanti profili di criticità, al punto da far ritenere quasi preferibile la sua soppressione.

Mariella BOCCIARDO (PdL), relatore, premesso che l'ultima delle osservazioni formulate dalla collega Lenzi si riferisce all'intero articolo 13 e non alle proposte emendative su cui la Commissione è chiamata a pronunciarsi e ricordato come la Commissione si fosse già espressa, in sede consultiva, sul provvedimento in esame prima del suo trasferimento in sede legislativa, formula, anche alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni.

Gianni MANCUSO (PdL), dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro compiuto dal relatore, chiede, in qualità di firmatario dell'articolo aggiuntivo Giammanco


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21.01, alla collega Castellani cosa intenda per «finalità poco trasparenti».

Carla CASTELLANI (PdL), premesso che la sua osservazione non voleva essere in alcun modo offensiva nei confronti dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01, ribadisce che l'introduzione di un obbligo e delle relative sanzioni, in mancanza delle condizioni necessarie per l'assolvimento dell'obbligo, rischia di adombrare un'operazione poco trasparente.

Laura MOLTENI (LNP) sottolinea le possibili implicazioni paradossali dell'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno a uno o più animali, di cui al comma 2 dell'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01, nei numerosi casi in cui il rispetto di tale obbligo può risultare impossibile o pericoloso per la sicurezza delle persone.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), dopo aver richiamato le motivazioni dell'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01, illustrate dal collega Mancuso, ritiene che, anche alla luce del dibattito svoltosi, sarebbe preferibile sopprimere le sanzioni previste al comma 2.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL) ritiene che non abbia senso introdurre un obbligo senza prevedere sanzioni per chi non ottempera tale obbligo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e partecipazione italiana a missioni internazionali.
C. 2561 Governo.

SEDE REFERENTE

Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1319 Tortoli, C. 1236 Mancuso, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola e C. 2343 Farinone.

INTERROGAZIONI

5-01029 Delfino e Ruvolo: Normativa in materia di riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

5-01051 Tommaso Foti: Iniziative del Governo volte a modificare le norme che disciplinano i costi dei controlli igienico-sanitari sulle imprese.

5-01287 Palagiano e Favia: Iniziative del Ministero in merito all'applicazione della normativa sui controlli sanitari ufficiali per alcune categorie di imprese.