XII Commissione - Marted́ 14 luglio 2009


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ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Testo unificato C. 44 Zeller e abb.).

PARERE SU EMENDAMENTI APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminati gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi al testo unificato delle proposte di legge C. 44 Zeller e abb. recanti «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», approvati in linea di principio dalla IX Commissione,
esprime:
sugli emendamenti 13.1 Garofalo, 13.2 Pedoto, 13.4 del relatore, 22.25 (nuova formulazione) del relatore:

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 21.01 (nuova formulazione) Giammanco ed altri:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole «animali domestici, da lavoro o protetti» con le seguenti «animali d'affezione, da reddito o protetti»;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il comma 2 del nuovo articolo 21-bis, nel senso di non sanzionare l'inottemperanza all'obbligo di fermarsi, di cui al primo periodo, di specificare che tale obbligo vige solo ove sia possibile fermarsi, di prevedere che l'obbligo di cui al secondo periodo si intende come obbligo di segnalare l'incidente ai numeri di emergenza 113, 115 e 118, ed infine, nel senso di escludere la sanzione per la violazione di tale obbligo, sopprimendo l'ultimo periodo del comma;
sugli identici articoli aggiuntivi 33.02 Montagnoli e 33.03 Compagnon:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
il nuovo articolo 33-bis sia riformulato come segue:
«Art. 33-bis. - (Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero di tossicodipendenza per chi esercita attività di autotrasporto). - 1. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del coma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'esercizio dell'attività professionale di trasportatore su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui


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al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio»;

e con la seguente osservazione:
al nuovo articolo 33-bis valuti la Commissione di merito l'opportunità di fare riferimento anche alla patente BK (CAP) per la guida di Scuola-bus;
sui restanti emendamenti:

NULLA OSTA