IX Commissione - Marted́ 14 luglio 2009


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ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta).

ULTERIORE EMENDAMENTO DEL RELATORE

Art. 15.

All'articolo 15 aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Al fine di ridurre il tasso di incidentalità stradale connesso alla violazione dei prescritti limiti di velocità, le disposizioni dell'articolo 179 del regolamento sono integrate nel senso di prevedere la possibilità di porre in opera dossi artificiali, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa ordinanza dell'ente proprietario della strada, anche su strade diverse da quelle previste dal testo vigente del citato articolo 179, da individuare sulla base dei criteri definiti con il medesimo decreto ministeriale. In ogni caso i dossi artificiali potranno essere posti in opera su tratti stradali per i quali è previsto un limite massimo di velocità non superiore a 50 km/h.
1-ter. Il Governo adotta le modifiche al regolamento di cui al comma 1-bis entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al medesimo comma 1-bis è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
15.10.Il Relatore.